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F-5908/2024

F-5908/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-20 · Italiano CH

Visto nazionale

Sachverhalt

A. Il 26 febbraio 2024, i ricorrenti hanno depositato una domanda di visto na- zionale di lunga durata (visto D) per motivi umanitari all’Ambasciata di Sviz- zera in Pakistan. B. Il 25 marzo 2024, mediante modulo standard, l’Ambasciata ha rigettato la domanda di visto umanitario. C. Il 25 aprile 2024, i ricorrenti hanno trasmesso alla SEM un’opposizione contro la decisione dell’Ambasciata. D. Il 10 luglio 2024, la SEM ha respinto l’opposizione dei ricorrenti contro la decisione dell’Ambasciata. E. Il 9 settembre 2024, i ricorrenti hanno adito il Tribunale amministrativo fe- derale (TAF), chiedendo nel senso, che la decisione su opposizione della SEM sia annullata e i visti umanitari rilasciati. F. Il 31 ottobre 2024, la SEM ha inoltrato la sua risposta al ricorso, con la quale riafferma essenzialmente la sua argomentazione e le sue conclu- sioni. G. Il 31 dicembre 2024, i ricorrenti hanno replicato alla risposta della SEM, ribadendo le loro conclusioni. Inoltre, hanno informato il Tribunale della morte della ricorrente 7 per infarto.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

F-5908/2024 Pagina 3

E. 1.2 La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedi- mento del 10 luglio 2024 (conferma del rifiuto di rilasciare i visti umanitari), che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una deci- sione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è compe- tente a giudicare il presente ricorso. La presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’au- torità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e conte- nere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). In concreto, i ricorrenti, destinatari della decisione su opposizione della SEM, hanno presentato il ricorso tempestivamente e nel rispetto dei requi- siti previsti dalla legge. Si evidenzia che nel corso della suddetta procedura è deceduta la ricorrente 7. Pertanto, il ricorso è divenuto senza oggetto rispetto alla ricorrente 7. Visto ciò, il ricorso è ammissibile, per quanto non è divenuto senza oggetto.

E. 2 Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della deci- sone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'ec- cesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). È determinante, in primo luogo, la si- tuazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2020 VII/4 consid. 2.2 con ulteriori riferimenti).

E. 3 Il presente litigio verte sul rifiuto della SEM di accordare ai ricorrenti i visti umanitari da loro richiesti, dimodoché si tratta di verificare se le condizioni per il rilascio degli stessi siano o non siano soddisfatte.

F-5908/2024 Pagina 4

E. 4.1 In generale, la procedura relativa ai visti e all’entrata in Svizzera non- ché alla partenza dalla Svizzera è retta dalla legge federale del 16 dicem- bre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI, RS 142.20]), come pure dall’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV, RS 142.204).

E. 4.2 Pertanto, un visto (nazionale) umanitario (di lunga durata), secondo l’art. 4 cpv. 2 OEV, può essere rilasciato se, in concreto, si può ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona siano direttamente, seriamente e concretamente minacciati nel suo paese d'origine o di provenienza. La per- sona interessata deve trovarsi in una situazione di particolare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità, da cui la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere il caso, ad esem- pio, in situazioni di conflitto armato estremamente gravi, in situazioni di guerra particolarmente cruente oppure per sfuggire ad una minaccia per- sonale reale ed imminente. La domanda di visto va esaminata con cura, tenendo conto della minaccia attuale, della situazione personale e della situazione prevalente nello Stato d'origine o di provenienza. È imperativo esaminare attentamente le specificità della domanda di visto. Se l'interes- sato si trova già in uno Stato terzo, si può supporre, in regola generale, che non sia più minacciato. In questo senso, le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rilascio di un visto umanitario sono state espressamente concepite in modo più restrittivo di quelle che vigevano per le domande di asilo depositate all'estero, quando ancora sussisteva tale possibilità (cfr. Messaggio LAsi, pagg. 3923 e 3924; DTAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3, le sentenze TAF F-1451/2022 dell’27 marzo 2024 consid. 7.2 [destinato alla pubblicazione ufficiale] e F-5845/2017 dell’8 giugno 2018 consid. 5 e DTAF 2015/5 consid. 4.1.3; cfr. anche le istruzioni della SEM “Visto umanitario conformemente all’art. 4 cpv. 2 OEV”, n. 322.123/2018/00045, valide dal 15 settembre 2018: https://www.sem.admin.ch/sem/it/home.html, alle ru- briche “Pubblicazioni e servizi”, “Istruzioni e circolari”, “Settore degli stra- nieri”). f

E. 5 I ricorrenti, in quanto cittadini della Repubblica islamica dell’Afghanistan, necessitano di un visto per poter entrare in Svizzera e nello spazio Schen- gen (cfr. artt. 4 cpv. 1 e 9 cpv. 1 OEV, nonché l’allegato 1 del regolamento UE 2018/1806). A giustificazione delle loro richieste di visti umanitari, i ricorrenti sostengono essenzialmente, da un lato, di essere minacciati dai Talebani in Afghanistan

F-5908/2024 Pagina 5 a causa del lavoro del ricorrente 1, e, dall’altro, di trovarsi attualmente in Pakistan in condizioni estremamente precarie e di correre il rischio di es- sere rimpatriati in Afghanistan.

E. 6.1 Occorre verificare se i ricorrenti, che si trovano in Pakistan, siano espo- sti nel loro paese d'origine, l'Afghanistan, a una situazione di particolare emergenza ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 OEV, che renda indispensabile l’inter- vento delle autorità.

E. 6.2 Nel valutare la situazione della sicurezza in Afghanistan, è possibile definire gruppi di persone che, a causa della loro esposizione, sono mag- giormente a rischio di persecuzione. Tra queste, vi figurano in particolare le persone che i talebani considerano vicine al governo o alla coalizione internazionale, o che sono sospettate di sostenere questi ultimi, nonché le persone che sono ritenute impregnate di valori occidentali e che non si fondano più sulla società afghana (cfr. SEM, Focus Afghanistan – Verfol- gung durch Taliban: Potentielle Risikoprofile, 15 febbraio 2022, Berna, ˂ www.sem.admin.ch ˃ Affari internazionali & ritorno ˃ Informazioni sui paesi d’origine ˃ Asia e Vicino Oriente, visionato il 12 marzo 2025; sen- tenza del TAF F-1460/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 6.2).

E. 6.3 Dagli atti si evince che il ricorrente 1 era titolare di un’azienda (…) e, in tale funzione, aveva anche lavorato per (…). Di conseguenza, la sua pre- cedente attività evidenzia indubbiamente un legame con il governo af- ghano precedente e la comunità internazionale, per cui un profilo di rischio astratto va confermato. Tuttavia, non avendo lavorato direttamente per le suddette autorità e organizzazioni come dipendente, il profilo di rischio astratto non è particolarmente elevato.

E. 6.4 In relazione alla sua minaccia concreta e individuale il ricorrente 1 so- stiene in particolare che, dopo la presa del potere nel 2021, i Talebani si sarebbero recati più volte a casa sua, che avrebbe ricevuto numerose let- tere e telefonate minatorie e che avrebbe dovuto cambiare casa più volte. Anche in Pakistan avrebbe ricevuto telefonate e messaggi dai Talebani, ma non sarebbe mai stato minacciato fisicamente. In più, nel novembre 2023 suo fratello sarebbe stato deportato dal Pakistan all'Afghanistan. In Afgha- nistan sarebbe stato minacciato dai Talebani, motivo per cui gli avrebbe procurato un nuovo visto. Durante la seguente procedura, il ricorrente 1 ha affermato che i Talebani avrebbero sequestrato tutte le sue proprietà, com- presa la sua casa.

F-5908/2024 Pagina 6 A sostegno delle sue affermazioni, il ricorrente 1 ha presentato diverse let- tere indirizzate a lui datate (…) 2024, (…) 2024 e (…) 2024. L’ultima è stata inoltrata in originale a questo Tribunale. Secondo quanto riportato in queste lettere, egli avrebbe dovuto presentarsi al dipartimento dei servizi segreti della provincia di (…) a causa del suo precedente impiego. È inoltre alle- gata una lettera del (...) 2024, indirizzata al Dipartimento dell'Agricoltura e non a lui, in cui si comunica che si intende occupare la casa del ricorrente 1.

E. 6.5 Le allegazioni del ricorrente 1 circa le lettere minatorie, le telefonate e i rintracciamenti da parte dei Talebani in più occasioni si inseriscono nel quadro del loro modus operandi e le dichiarazioni del ricorrente 1 risultano coerenti e logiche dal punto di vista temporale. Sono credibili, in particolare alla luce della sua precedente attività. Tuttavia, da ciò non si evince che il ricorrente 1 sia effettivamente esposto a un pericolo diretto e concreto, e in questo senso imminente, alla sua vita o alla sua integrità fisica. Inoltre, va rilevato che il ricorrente 1 ha varcato il confine per il Pakistan legalmente e senza problemi nel febbraio 2022, quando i Talebani erano già al potere. Visto ciò, il rischio a cui è esposto non è sostanzialmente diverso da quello di altre persone che si trovano nella sua stessa situazione (cfr. sentenza del TAF F-1466/2023 del 4 dicembre 2023 consid. 6.3.1). Beninteso, questo non significa in alcun modo mettere in discussione la realtà delle minacce ricevute dal ricorrente 1, ma vuol dire che esse non possono essere qualificate, di per sé, come sufficientemente gravi, su un piano oggettivo, da giustificare un intervento urgente da parte delle autorità svizzere mediante il rilascio di un visto umanitario per lui, come inteso dalla giurisprudenza di questo Tribunale.

E. 6.6 In conclusione, sulla base di quanto emerso, le affermazioni del ricor- rente 1 e i documenti disponibili non sono in grado di dimostrare una sua seria, diretta e concreta minaccia alla sua vita o integrità fisica ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 OVE.

E. 6.7 In mancanza di una persecuzione diretta nei confronti del ricorrente 1, è da escludere anche una conseguente minaccia nei confronti dei ricorrenti 2-6 a causa del loro rapporto di parentela con lui. Per quanto riguarda le ricorrenti 2, 4- 6, il Tribunale amministrativo federale non ignora che la si- tuazione delle donne e delle ragazze in Afghanistan è peggiorata continua- mente dopo la presa di potere dei talebani nell'agosto 2021. Tuttavia, tutte le donne e le ragazze in Afghanistan sono colpite in modo simile, e non solo le ricorrenti 2,4- 6 individualmente. Anche tenendo conto degli attuali rapporti di potere in Afghanistan, il semplice fatto di essere di sesso

F-5908/2024 Pagina 7 femminile non è sufficiente a giustificare un pericolo serio, diretto e con- creto ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 OEV (cfr. sentenza del TAF F-1451/2022 del 27 marzo 2024, consid. 8.4). Nel caso concreto, le ricorrenti 2, 4- 6 non fanno valere una situazione di pericolo particolare rispetto ad altre persone che vivono in Afghanistan, in particolare altre donne e ragazze, né ciò ri- sulta evidente dagli atti. Di conseguenza, si deve negare che le ricorrenti siano in pericolo ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 OEV, anche in considerazione della loro qualità di donne.

E. 6.8 In base a quanto esposto, non è stato dimostrato né risulta dagli atti che, in caso di ritorno in Afghanistan, i ricorrenti sarebbero esposti a un pericolo diretto, serio e concreto per la loro vita o la loro integrità fisica ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 OEV. Non si riscontra una situazione di emergenza particolare che renderebbe indispensabile l'intervento delle autorità e giu- stificherebbe in via eccezionale il rilascio di visti d'entrata. Visto ciò, non è quindi necessario approfondire se i ricorrenti siano esposti al rischio di un rimpatrio forzato in Afghanistan nel loro attuale Paese di residenza, il Pakistan. Allo stesso modo, può anche rimanere aperta la que- stione di un'eventuale minaccia nel Paese di residenza dei ricorrenti, il Pa- kistan.

E. 7 In conclusione, i ricorrenti non soddisfano i requisiti per il rilascio di visti umanitari ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 OEV in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 3 LStrI per l'entrata in Svizzera e l'autorità inferiore ha giustamente negato loro i visti richiesti. Di conseguenza, la decisione impugnata risulta conforme alla legge (art. 49 PA). Conseguentemente per quanto non è di- venuto senza oggetto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata con- fermata.

E. 8.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soc- combente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). In concreto, nonostante l’esito negativo del ricorso, si rinuncia a pre- levare spese processuali date le particolarità della fattispecie.

E. 8.2 In considerazione della loro soccombenza non si assegnano ai ricor- renti spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)

F-5908/2024 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto, per quanto non è divenuto senza oggetto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti e alla SEM.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Caroline Rausch

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-5908/2024 Sentenza del 20 marzo 2025 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Yannick Antoniazza-Hafner, Susanne Genner, cancelliera Caroline Rausch. Parti

1. A._______, nato il (...),

2. B._______, nata il (...),

3. C._______, nato il (...),

4. D.________, nata (...),

5. E.________, nata (...),

6. F.________, nata (...),

7. G._______, nata (...), tutti Afghanistan, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, autorità inferiore. Oggetto Visto nazionale per motivi umanitari;decisione della SEM del 10 luglio 2024. Fatti: A. Il 26 febbraio 2024, i ricorrenti hanno depositato una domanda di visto nazionale di lunga durata (visto D) per motivi umanitari all'Ambasciata di Svizzera in Pakistan. B. Il 25 marzo 2024, mediante modulo standard, l'Ambasciata ha rigettato la domanda di visto umanitario. C. Il 25 aprile 2024, i ricorrenti hanno trasmesso alla SEM un'opposizione contro la decisione dell'Ambasciata. D. Il 10 luglio 2024, la SEM ha respinto l'opposizione dei ricorrenti contro la decisione dell'Ambasciata. E. Il 9 settembre 2024, i ricorrenti hanno adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo nel senso, che la decisione su opposizione della SEM sia annullata e i visti umanitari rilasciati. F. Il 31 ottobre 2024, la SEM ha inoltrato la sua risposta al ricorso, con la quale riafferma essenzialmente la sua argomentazione e le sue conclusioni. G. Il 31 dicembre 2024, i ricorrenti hanno replicato alla risposta della SEM, ribadendo le loro conclusioni. Inoltre, hanno informato il Tribunale della morte della ricorrente 7 per infarto. Diritto: 1. 1.1 Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 10 luglio 2024 (conferma del rifiuto di rilasciare i visti umanitari), che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. La presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.3 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). In concreto, i ricorrenti, destinatari della decisione su opposizione della SEM, hanno presentato il ricorso tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge. Si evidenzia che nel corso della suddetta procedura è deceduta la ricorrente 7. Pertanto, il ricorso è divenuto senza oggetto rispetto alla ricorrente 7. Visto ciò, il ricorso è ammissibile, per quanto non è divenuto senza oggetto.

2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). È determinante, in primo luogo, la situazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2020 VII/4 consid. 2.2 con ulteriori riferimenti).

3. Il presente litigio verte sul rifiuto della SEM di accordare ai ricorrenti i visti umanitari da loro richiesti, dimodoché si tratta di verificare se le condizioni per il rilascio degli stessi siano o non siano soddisfatte. 4. 4.1 In generale, la procedura relativa ai visti e all'entrata in Svizzera nonché alla partenza dalla Svizzera è retta dalla legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI, RS 142.20]), come pure dall'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV, RS 142.204). 4.2 Pertanto, un visto (nazionale) umanitario (di lunga durata), secondo l'art. 4 cpv. 2 OEV, può essere rilasciato se, in concreto, si può ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona siano direttamente, seriamente e concretamente minacciati nel suo paese d'origine o di provenienza. La persona interessata deve trovarsi in una situazione di particolare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità, da cui la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere il caso, ad esempio, in situazioni di conflitto armato estremamente gravi, in situazioni di guerra particolarmente cruente oppure per sfuggire ad una minaccia personale reale ed imminente. La domanda di visto va esaminata con cura, tenendo conto della minaccia attuale, della situazione personale e della situazione prevalente nello Stato d'origine o di provenienza. È imperativo esaminare attentamente le specificità della domanda di visto. Se l'interessato si trova già in uno Stato terzo, si può supporre, in regola generale, che non sia più minacciato. In questo senso, le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rilascio di un visto umanitario sono state espressamente concepite in modo più restrittivo di quelle che vigevano per le domande di asilo depositate all'estero, quando ancora sussisteva tale possibilità (cfr. Messaggio LAsi, pagg. 3923 e 3924; DTAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3, le sentenze TAF F-1451/2022 dell'27 marzo 2024 consid. 7.2 [destinato alla pubblicazione ufficiale] e F-5845/2017 dell'8 giugno 2018 consid. 5 e DTAF 2015/5 consid. 4.1.3; cfr. anche le istruzioni della SEM "Visto umanitario conformemente all'art. 4 cpv. 2 OEV", n. 322.123/2018/00045, valide dal 15 settembre 2018: https://www.sem.admin.ch/sem/it/home.html, alle rubriche "Pubblicazioni e servizi", "Istruzioni e circolari", "Settore degli stranieri"). f

5. I ricorrenti, in quanto cittadini della Repubblica islamica dell'Afghanistan, necessitano di un visto per poter entrare in Svizzera e nello spazio Schengen (cfr. artt. 4 cpv. 1 e 9 cpv. 1 OEV, nonché l'allegato 1 del regolamento UE 2018/1806). A giustificazione delle loro richieste di visti umanitari, i ricorrenti sostengono essenzialmente, da un lato, di essere minacciati dai Talebani in Afghanistan a causa del lavoro del ricorrente 1, e, dall'altro, di trovarsi attualmente in Pakistan in condizioni estremamente precarie e di correre il rischio di essere rimpatriati in Afghanistan. 6. 6.1 Occorre verificare se i ricorrenti, che si trovano in Pakistan, siano esposti nel loro paese d'origine, l'Afghanistan, a una situazione di particolare emergenza ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 OEV, che renda indispensabile l'intervento delle autorità. 6.2 Nel valutare la situazione della sicurezza in Afghanistan, è possibile definire gruppi di persone che, a causa della loro esposizione, sono maggiormente a rischio di persecuzione. Tra queste, vi figurano in particolare le persone che i talebani considerano vicine al governo o alla coalizione internazionale, o che sono sospettate di sostenere questi ultimi, nonché le persone che sono ritenute impregnate di valori occidentali e che non si fondano più sulla società afghana (cfr. SEM, Focus Afghanistan - Verfolgung durch Taliban: Potentielle Risikoprofile, 15 febbraio 2022, Berna, www.sem.admin.ch Affari internazionali & ritorno Informazioni sui paesi d'origine Asia e Vicino Oriente, visionato il 12 marzo 2025; sentenza del TAF F-1460/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 6.2). 6.3 Dagli atti si evince che il ricorrente 1 era titolare di un'azienda (...) e, in tale funzione, aveva anche lavorato per (...). Di conseguenza, la sua precedente attività evidenzia indubbiamente un legame con il governo afghano precedente e la comunità internazionale, per cui un profilo di rischio astratto va confermato. Tuttavia, non avendo lavorato direttamente per le suddette autorità e organizzazioni come dipendente, il profilo di rischio astratto non è particolarmente elevato. 6.4 In relazione alla sua minaccia concreta e individuale il ricorrente 1 sostiene in particolare che, dopo la presa del potere nel 2021, i Talebani si sarebbero recati più volte a casa sua, che avrebbe ricevuto numerose lettere e telefonate minatorie e che avrebbe dovuto cambiare casa più volte. Anche in Pakistan avrebbe ricevuto telefonate e messaggi dai Talebani, ma non sarebbe mai stato minacciato fisicamente. In più, nel novembre 2023 suo fratello sarebbe stato deportato dal Pakistan all'Afghanistan. In Afghanistan sarebbe stato minacciato dai Talebani, motivo per cui gli avrebbe procurato un nuovo visto. Durante la seguente procedura, il ricorrente 1 ha affermato che i Talebani avrebbero sequestrato tutte le sue proprietà, compresa la sua casa. A sostegno delle sue affermazioni, il ricorrente 1 ha presentato diverse lettere indirizzate a lui datate (...) 2024, (...) 2024 e (...) 2024. L'ultima è stata inoltrata in originale a questo Tribunale. Secondo quanto riportato in queste lettere, egli avrebbe dovuto presentarsi al dipartimento dei servizi segreti della provincia di (...) a causa del suo precedente impiego. È inoltre allegata una lettera del (...) 2024, indirizzata al Dipartimento dell'Agricoltura e non a lui, in cui si comunica che si intende occupare la casa del ricorrente 1. 6.5 Le allegazioni del ricorrente 1 circa le lettere minatorie, le telefonate e i rintracciamenti da parte dei Talebani in più occasioni si inseriscono nel quadro del loro modus operandi e le dichiarazioni del ricorrente 1 risultano coerenti e logiche dal punto di vista temporale. Sono credibili, in particolare alla luce della sua precedente attività. Tuttavia, da ciò non si evince che il ricorrente 1 sia effettivamente esposto a un pericolo diretto e concreto, e in questo senso imminente, alla sua vita o alla sua integrità fisica. Inoltre, va rilevato che il ricorrente 1 ha varcato il confine per il Pakistan legalmente e senza problemi nel febbraio 2022, quando i Talebani erano già al potere. Visto ciò, il rischio a cui è esposto non è sostanzialmente diverso da quello di altre persone che si trovano nella sua stessa situazione (cfr. sentenza del TAF F-1466/2023 del 4 dicembre 2023 consid. 6.3.1). Beninteso, questo non significa in alcun modo mettere in discussione la realtà delle minacce ricevute dal ricorrente 1, ma vuol dire che esse non possono essere qualificate, di per sé, come sufficientemente gravi, su un piano oggettivo, da giustificare un intervento urgente da parte delle autorità svizzere mediante il rilascio di un visto umanitario per lui, come inteso dalla giurisprudenza di questo Tribunale. 6.6 In conclusione, sulla base di quanto emerso, le affermazioni del ricorrente 1 e i documenti disponibili non sono in grado di dimostrare una sua seria, diretta e concreta minaccia alla sua vita o integrità fisica ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 OVE. 6.7 In mancanza di una persecuzione diretta nei confronti del ricorrente 1, è da escludere anche una conseguente minaccia nei confronti dei ricorrenti 2-6 a causa del loro rapporto di parentela con lui. Per quanto riguarda le ricorrenti 2, 4- 6, il Tribunale amministrativo federale non ignora che la situazione delle donne e delle ragazze in Afghanistan è peggiorata continuamente dopo la presa di potere dei talebani nell'agosto 2021. Tuttavia, tutte le donne e le ragazze in Afghanistan sono colpite in modo simile, e non solo le ricorrenti 2,4- 6 individualmente. Anche tenendo conto degli attuali rapporti di potere in Afghanistan, il semplice fatto di essere di sesso femminile non è sufficiente a giustificare un pericolo serio, diretto e concreto ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 OEV (cfr. sentenza del TAF F-1451/2022 del 27 marzo 2024, consid. 8.4). Nel caso concreto, le ricorrenti 2, 4- 6 non fanno valere una situazione di pericolo particolare rispetto ad altre persone che vivono in Afghanistan, in particolare altre donne e ragazze, né ciò risulta evidente dagli atti. Di conseguenza, si deve negare che le ricorrenti siano in pericolo ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 OEV, anche in considerazione della loro qualità di donne. 6.8 In base a quanto esposto, non è stato dimostrato né risulta dagli atti che, in caso di ritorno in Afghanistan, i ricorrenti sarebbero esposti a un pericolo diretto, serio e concreto per la loro vita o la loro integrità fisica ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 OEV. Non si riscontra una situazione di emergenza particolare che renderebbe indispensabile l'intervento delle autorità e giustificherebbe in via eccezionale il rilascio di visti d'entrata. Visto ciò, non è quindi necessario approfondire se i ricorrenti siano esposti al rischio di un rimpatrio forzato in Afghanistan nel loro attuale Paese di residenza, il Pakistan. Allo stesso modo, può anche rimanere aperta la questione di un'eventuale minaccia nel Paese di residenza dei ricorrenti, il Pakistan.

7. In conclusione, i ricorrenti non soddisfano i requisiti per il rilascio di visti umanitari ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 OEV in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 3 LStrI per l'entrata in Svizzera e l'autorità inferiore ha giustamente negato loro i visti richiesti. Di conseguenza, la decisione impugnata risulta conforme alla legge (art. 49 PA). Conseguentemente per quanto non è divenuto senza oggetto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. 8. 8.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). In concreto, nonostante l'esito negativo del ricorso, si rinuncia a prelevare spese processuali date le particolarità della fattispecie. 8.2 In considerazione della loro soccombenza non si assegnano ai ricorrenti spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto, per quanto non è divenuto senza oggetto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti e alla SEM. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Caroline Rausch