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F-5651/2021

F-5651/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-23 · Italiano CH

Visto Schengen

Sachverhalt

A. A._______ (la ricorrente), nata il ... 1965, nubile, attiva come psicologa clinica indipendente, e suo figlio B.______, nato dopo fecondazione in vitro con seme di donatore anonimo il ... 2013, cittadini della Repubblica del Sudafrica (ZA), vivono a ..., nel quartiere di "...", in una casa ("building") di proprietà della ricorrente. Il figlio di quest'ultima frequenta il "..." nella medesima città dal settembre 2021 (cfr. incarto SEM, pagg. 22, 39 e 67 a 72). La ricorrente ha una relazione sentimentale ("serious partnership") con il cittadino svizzero C.______ (l'ospitante, il compagno), nato il ... 1959, di professione medico ..., e residente a ... (cfr. incarto SEM, pagg. 28 a 31). B. Il 17 giugno 2021, l'ospitante ha scritto una lettera d'invito in Svizzera per la ricorrente e suo figlio, precisando che "I invite ... and ... to attend the wedding ceremony of my nephew [...] on 3 July 2021 [...] in ... [...] ... would also like to visit my father [...] who is 90 years old [...] As ... and I are in a serious relationship, I invite ... and ... to stay at my home for extended periods of time to share our time together whilst I am in Switzerland [...] ... will stay for at least 90 days during the summer months [...]" (cfr. incarto SEM, pagg. 30 e 31). C. Il 16 luglio 2021, la ricorrente con suo figlio ha compilato per l'Ambasciata di Svizzera in Sudafrica (ASZA) a Pretoria una richiesta di visti Schengen di breve durata (fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni) per più ingressi ("Application for Schengen Visa"; "Antrag auf Erteilung eines Schengen-Visums"), corredata dei documenti necessari, indicando come scopo di voler rendere visita al loro ospitante dal 2 agosto al 30 settembre 2021 ("Visit of family or friends"; cfr. incarto SEM, pagg. 45 a 56). Il 21 luglio 2021, l'ospitante ha firmato la "Dichiarazione di garanzia per stranieri soggetti all'obbligo di visto", che l'Ufficio della migrazione del Canton Ticino (UMCT) ha trasmesso all'ASZA il 19 agosto 2021 (cfr. incarto SEM, pagg. 61 e 62). D. Il 10 settembre 2021, l'ASZA si è rifiutata di emettere i visti richiesti, facendo valere che la ricorrente con suo figlio non avrebbe giustificato "the purpose and conditions" del soggiorno, e che esisterebbero "reasonable doubts" riguardo alla loro intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri dello spazio Schengen prima della scadenza dei medesimi visti (cfr. incarto SEM, pagg. 74 a 81). E. Il 30 settembre 2021, la ricorrente ha inoltrato alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) un'opposizione al rifiuto di rilascio dei visti dell'ASZA. In sostanza, la ricorrente ha sostenuto che la giustificazione del viaggio con suo figlio consiste nel "visitare un paese per incontrare la famiglia del mio convivente [...] durante le vacanze scolastiche", sottolineando il fatto che dubitare delle sue intenzioni di ritornare in Sudafrica "è addirittura umiliante e assolutamente infondato per una persona come me che ha sempre vissuto pagando le sue tasse senza mai dover avere bisogno di qualsiasi aiuto sociale". In proposito, la ricorrente ha aggiunto che suo figlio "è un allievo regolare della scuola francese di ...", e che lei medesima è "attualmente molto attiva nel processo di riattare la mia casa situata in una delle più belle zone di ... e cioè nel centro storico di ...", rilevando che "magari il più importante è che sono una libera professionista attiva nel settore medicale a sapere "Clinical Psychologist". Possiedo il mio proprio studio con la mia propria pazientela [sic] che ovviamente dipende da me da anni" (cfr. incarto SEM, pagg. 82 a 85). F. Il 21 dicembre 2021, dopo avere constatato che la ricorrente "ha sollecitato un visto Schengen - per sé stessa e [suo] figlio - per effettuare un soggiorno di visita di due mesi presso il [suo] compagno", la SEM ha pronunciato il rigetto dell'opposizione, adducendo come motivo principale che la ricorrente intende "far visita al compagno, il quale ha espresso l'intenzione di unirsi in matrimonio con la stessa, nonché di adottare il di lei figlio. Inoltre, [egli] ha precisato come l'interessata avrebbe soggiornato [sic] per almeno novanta giorni durante i mesi estivi". La SEM ne conclude che vi sarebbero "più che fondati dubbi circa il ritorno degli interessati in Patria entro la scadenza del visto. Le dichiarazioni (segnatamente del compagno) fanno dubitare che gli stessi intendano trasformare il loro soggiorno temporaneo in un soggiorno duraturo, mettendo quindi le autorità davanti al fatto compiuto, piuttosto che intraprendere la corretta procedura ed attenderne l'esito in Sudafrica" (decisione su opposizione, pag. 3). G. Il 24 dicembre 2021, contro la decisione su opposizione, la ricorrente ha presentato un "appel supplémentaire" alla SEM, la quale l'ha trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale (TAF). In sostanza, ribadendo quanto da lei già esposto nell'opposizione (cfr. consid. E), la ricorrente afferma di voler rendere visita al suo compagno e alla sua famiglia come turista, grazie ad un visto Schengen di sessanta giorni, ripartiti sui mesi di luglio, agosto e dicembre 2022, ed ha aggiunto che il suo compagno "a passé une grande partie de son temps en Afrique du Sud et a l'intention de demander un visa de retraite en Afrique du Sud". H. Il 6 gennaio 2022, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha invitato la ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 700.-, ciò che è avvenuto il 10 gennaio seguente. I. Il 13 aprile 2022, la ricorrente ha trasmesso a questo Tribunale copie di un visto britannico a suo favore, valido dal 16 febbraio al 16 agosto 2022, per più ingressi, e di un vecchio visto Schengen per suo figlio, valido dall'11 luglio al 25 agosto 2019, rilasciatogli dalla Grecia. J. Il 26 aprile 2022, su invito di questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso, limitandosi a chiederne il respingimento. K. Il 10 maggio 2022, la ricorrente ha scritto a questo Tribunale, sollecitando il trattamento del ricorso. Il 7 giugno 2022, il compagno della ricorrente ha chiesto informazioni sullo stato della procedura e, due giorni dopo, ha mandato a questo Tribunale una copia di un certificato del "...", attestante che le vacanze scolastiche avranno luogo dal 2 luglio al 31 agosto 2022 e che la ricorrente ha pagato l'intera tassa per l'anno scolastico 2022-2023. Il 15 giugno 2022, la ricorrente ha inviato un ultimo scritto, facendo valere di aver bisogno del visto per poter recarsi in Svizzera durante le vacanze estive di suo figlio.

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale (TAF) del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 21 dicembre 2021 (conferma del rifiuto dei visti), che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l'entrata in Svizzera di una persona che non è cittadina di uno Stato membro dell'Unione europea, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, la ricorrente con suo figlio, destinataria della decisione su opposizione, l'ha impugnata tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando peraltro nel termine impartitogli l'anticipo di fr. 700.- relativo alle presunte spese processuali. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.

E. 2 Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). È determinante, in primo luogo, la situazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 con i riferimenti giurisprudenziali).

E. 3 La presente causa verte sul rifiuto della SEM di rilasciare alla ricorrente con suo figlio i visti Schengen di breve durata da lei richiesti per poco meno di sessanta giorni (cfr. consid. C), e ciò allo scopo di rendere visita al suo compagno, compresa la sua famiglia, in Svizzera. Si tratta dunque di verificare se le condizioni per l'emissione di tali visti, secondo la normativa Schengen, siano o non siano soddisfatte.

E. 4.1 È utile ricordare, in primo luogo, che "la politica in materia di visti riveste un ruolo importante nel contesto della prevenzione dell'immigrazione illegale. Essa può tuttavia esplicare tutta la sua efficacia unicamente nel contesto di un coordinamento internazionale [...] Come tutti gli altri Stati, la Svizzera non è di principio tenuta a consentire l'entrata sul suo territorio a persone straniere. Fatti salvi gli impegni di diritto internazionale pubblico, le pertinenti decisioni sono prese autonomamente" (Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002 [Messaggio LStr], Foglio federale 2002 3327, pagg. 3351, 3390 e 3391). In questo senso, né la legislazione svizzera sugli stranieri, né la normativa Schengen garantiscono un diritto all'ottenimento di un visto d'entrata per la Svizzera, rispettivamente per lo spazio Schengen. Peraltro, nel valutare se le condizioni per il rilascio di un visto siano adempiute, le autorità competenti godono di un ampio margine d'apprezzamento, che devono tuttavia esercitare nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, tra i quali spiccano l'uguaglianza giuridica e la protezione dall'arbitrio (cfr. DTF 135 I 143 consid. 2.2 e 135 II 1 consid. 1.1, nonché DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 e 4.1.5 e 2009/27 consid. 3).

E. 4.2 In generale, la procedura relativa ai visti nonché all'entrata in Svizzera e alla partenza dalla Svizzera è retta dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20).

E. 4.3 Si applica invece l'Accordo del 26 ottobre 2004, in vigore dal 1° marzo 2008, tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS), nella misura in cui esso contempli disposizioni divergenti rispetto alla LStrl (cfr. art. 2 cpv. 4 LStrl e art. 2 AAS; cfr. anche la sentenza TAF F-190/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 3). Gli atti normativi dell'acquis di Schengen sono, fondamentalmente, i seguenti:

- il regolamento (UE) 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, Gazzetta ufficiale [GU] L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52), modificato dal regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (GU L 74 del 18 marzo 2017);

- il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009);

- il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001, più volte emendato, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81/1 del 21 marzo 2001), in vigore fino al 17 dicembre 2018, abrogato dal regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 (GU L 303/39 del 28 novembre 2018).

E. 4.4 Dal canto suo, l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV, RS 142.204), specifica che le condizioni d'entrata per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni) sono rette dall'art. 6 del codice frontiere Schengen, mentre le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per i detti soggiorni sono disciplinate dagli artt. 4 a 36 del codice dei visti (artt. 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 OEV).

E. 4.5 Le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi secondo l'art. 6 del codice frontiere Schengen sono, essenzialmente, le seguenti: (a) disporre di un documento di viaggio valido; (b) disporre di un visto valido; (c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti (anche per il ritorno nel paese d'origine) ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi; (d) non essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione; (e) non essere considerati come una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Si osservi che queste condizioni corrispondono, sostanzialmente, a quelle previste all'art. 5 cpv. 1 LStrI.

E. 4.6 Secondo il codice dei visti, il richiedente deve presentare un documento di viaggio valido, indicare la finalità del suo viaggio, provare che dispone dei mezzi di sussistenza sufficienti o che è in grado di ottenerli legalmente, fornire informazioni che consentano di valutare la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, avere un'assicurazione sanitaria di viaggio valida (artt. 12, 13, 14, 15 e 21 del codice dei visti). Nell'esaminare una domanda di visto uniforme è accordata particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale o un rischio per la sicurezza degli Stati membri e se il richiedente intenda lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 21 § 1 del codice dei visti). Si noti che queste condizioni coincidono, fondamentalmente, con quelle previste all'art. 5 cpv. 1 e 2 LStrI.

E. 4.7 Un visto Schengen può essere rifiutato, in particolare, qualora vi siano ragionevoli dubbi sull'autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto, sull'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 32 § 1 lett. b del codice dei visti).

E. 4.8 Se le condizioni per emettere un visto Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è possibile concedere un visto con validità territoriale limitata (VTL). Lo Stato membro interessato può fare uso di questa possibilità per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (art. 6 § 5 lett. c del codice frontiere Schengen e art. 25 § 1 lett. a del codice dei visti).

E. 4.9 Per i soggiorni di lunga durata in Svizzera (visto nazionale "D"), ossia superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, valgono gli artt. 2 lett. f, 4 e 8 OEV.

E. 5 In concreto, essendo di nazionalità sudafricana, la ricorrente con suo figlio ha l'obbligo di ottenere un visto per poter entrare in Svizzera, a prescindere dalla durata (breve o lunga) del soggiorno che intende intraprendere (cfr. artt. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 21 cpv. 1 lett. c OEV, nonché l'art. 1 §§ 1 e 2 del regolamento CE 539/2001 e l'allegato I del regolamento UE 2018/1806).

E. 6 Per valutare se l'uscita di uno straniero dallo spazio Schengen nel rispetto del termine di validità del visto richiesto risulti sufficientemente assicurata, e dunque ponderare il rischio d'immigrazione illegale (cfr. art. 21 § 1 del codice dei visti), bisogna riferirsi alla situazione generale del suo paese di residenza, nella misura in cui non si può escludere che una situazione meno favorevole, sul piano politico, economico o sociale, di quella degli Stati dello spazio Schengen, e in particolare della Svizzera, possa influire sul suo comportamento. Si osservi che, in caso di stranieri provenienti da paesi o da regioni dove la situazione socioeconomica o politica è difficile, s'impone una verifica critica di tutti gli elementi disponibili in accordo con una prassi restrittiva nel concedere i visti richiesti, tenuto conto del fatto che gli interessi privati delle persone in questione si rivelano essere, sovente, incompatibili con l'obiettivo e lo scopo di un'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen limitata nel tempo. La situazione generale del paese di residenza dello straniero deve quindi essere messa in relazione con i dati conosciuti sulla sua situazione personale, familiare e professionale, nonché sul suo comportamento prevedibile, in funzione di questi dati, una volta giunto nello spazio Schengen. In effetti, se si traessero conclusioni soltanto in funzione della situazione socioeconomica generale, statistica, del paese di residenza, la valutazione della fattispecie risulterebbe troppo astratta. Per questa ragione è necessario esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto: in particolare, la situazione personale, familiare, sociale e professionale (finanziaria) dello straniero può fornire elementi o indizi utili a formulare una previsione favorevole riguardo alla partenza regolare dallo spazio Schengen; in assenza di tali elementi o indizi, il rischio che lo straniero non intenda lasciare lo spazio Schengen, secondo i termini del visto, può essere considerato elevato (cfr., fra le tante, le sentenze TAF F-557/2018 del 20 agosto 2018 consid. 8.3 e F-6572/2015 del 9 agosto 2016 consid. 5.1 con i riferimenti giurisprudenziali).

E. 7 Rispetto alla situazione socioeconomica del Sudafrica, che la SEM non ha analizzato nella decisione impugnata, bisogna evidenziare quanto segue.

E. 7.1 Secondo i dati del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) relativi al 2019, il Sudafrica ha registrato un prodotto interno lordo (PIL) annuo per abitante di USD 12'129.- circa. Nella classifica di 189 paesi, stilata dalla PNUS in funzione dell'indice di sviluppo umano ("Human Development Index"/HDI) nel 2019, il Sudafrica occupa il 114esimo rango, essendo precisato che l'HDI è ricavato in base ai seguenti criteri: sanità, educazione, reddito/composizione delle risorse, inuguaglianza, "gender", povertà, lavoro/impiego/vulnerabilità, sicurezza personale, commercio/flussi finanziari, mobilità/comunicazione, sviluppo ambientale sostenibile, demografia e sviluppo socioeconomico sostenibile (cfr. http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/PAK [consultato il 13.6.2022]).

E. 7.2 Alla luce di questo quadro socioeconomico generale, da rapportare alla situazione vigente negli Stati della zona Schengen, e segnatamente in Svizzera (PIL annuo per abitante nel 2019: USD 68'6280.- circa; classifica HDI: 2° rango [cfr. medesima fonte di quella citata al consid. 7.1]), va da sé che il rischio teorico che la ricorrente, secondo il profilo statistico medio dell'abitante sudafricano, potrebbe essere tentata di non lasciare la zona in questione entro il termine di scadenza del visto richiesto, non può essere a priori escluso. Questo rischio è però ridimensionato dal fatto che la ricorrente appartiene a quella minoranza che percepisce un reddito che può essere anche tre volte superiore rispetto alla media (cfr., in proposito, "Statistics South Africa" - https://www.statssa.gov.za/?p=12930: "The earnings distributions starkly depict the heavily racialised inequality in the South African labour market. In addition to having the worst employment outcomes, black Africans also earn the lowest wages when they are employed. Whites, in contrast, earn substantially higher wages than all the other population groups. To put things into perspective, the mean real earnings between 2011 and 2015 amongst employed black Africans was R [Rand] 6'899 (real earnings) per month. For coloureds and Indians/Asians, the corresponding figures are R 9'339 and R 14'235 per month, respectively. Amongst whites, it was R 24'646 per month, or more than three times as high as it was amongst black Africans" [consultato il 13.6.2022]).

E. 8 Dal punto di vista della situazione personale, familiare e finanziaria della ricorrente, non tematizzata dalla SEM nella decisione impugnata, si deve osservare quanto segue.

E. 8.1 La ricorrente, cittadina sudafricana nubile di 56 anni, ha un figlio di 9 anni, con il quale vive nella casa di cui è proprietaria in un quartiere residenziale di ... (cfr. consid. A). Come psicologa clinica indipendente, la ricorrente realizza un reddito mensile di R 73'855.-, pari a fr. 4'593.- circa (cfr. www.oanda.com [consultato il 13.6.2022]; cfr. incarto SEM, doc. 22). D'altra parte, dall'incarto non risulta che la ricorrente e/o suo figlio abbiano problemi di salute o altri problemi che potrebbero caratterizzare sfavorevolmente, sotto il profilo delle condizioni per ottenere un visto Schengen di breve durata, la loro situazione personale, familiare e finanziaria. Si aggiunga ancora che il loro ospitante ha sottoscritto la dichiarazione di garanzia richiestagli dall'UMCT (cfr. consid. C).

E. 8.2 Alla luce di questa configurazione fattuale si deve constatare che non vi sono dubbi ragionevoli sull'intenzione della ricorrente con suo figlio di lasciare lo spazio Schengen alla scadenza dei visti da lei richiesti, ciò che di riflesso permette di affermare che il rischio d'immigrazione clandestina è trascurabile (cfr. artt. 21 § 1 e 32 § 1 lett. b del codice dei visti [consid. 4.6 e 4.7]).

E. 9.1 Nella sua lettera del 17 giugno 2021, prima di indicare chiaramente, senza equivoci, la ragione dell'invito, ossia permettere alla ricorrente e a suo figlio "to attend the wedding ceremony of my nephew" e "to see my father" (cfr. consid. B), l'ospitante ha sottolineato di trovarsi con la ricorrente "in a committed relationship and intend to marry as soon as is possible. I will be adopting her son, ..., who was born via a donor and hence has no father" (cfr. incarto SEM, pag. 31). Dal canto suo, la SEM ha vincolato quest'ultima affermazione ai motivi della richiesta del visto Schengen di breve durata (cfr. consid. C), congetturando che l'ospitante volesse invitare la ricorrente con suo figlio per sposare la prima ed adottare il secondo durante il termine di validità del visto. La SEM ne ha inferito che vi sono "più che fondati dubbi circa il ritorno degli interessati in Patria. Le dichiarazioni (segnatamente del compagno) fanno dubitare che gli stessi intendano trasformare il loro soggiorno temporaneo in un soggiorno duraturo, mettendo quindi le autorità davanti al fatto compiuto, piuttosto che intraprendere la corretta procedura ed attenderne l'esito in Sudafrica" (decisione su opposizione, pag. 3).

E. 9.2 In proposito importa puntualizzare, per prima cosa, che la SEM ha fatto questa supposizione senza analizzare la situazione personale, familiare e finanziaria della ricorrente in rapporto alla situazione socioeconomica del Sudafrica. In questo modo, la SEM non ha vagliato l'insieme delle circostanze concrete del caso, come esige invece la giurisprudenza (cfr. consid. 6). Ora, alla luce di queste circostanze (cfr. consid. 7 e 8.1), non appare sostenibile che la ricorrente e il suo compagno abbiano l'intenzione di aggirare le norme del diritto migratorio svizzero per unirsi in matrimonio, non conformandosi alla procedura usuale e chiedere un visto nazionale "D" valido per soggiorni superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni (cfr. artt. 2 lett. f, 4 e 8 OEV [consid. 4.9]). In secondo luogo, non si può non rilevare che l'ASZA e, in seguito, la SEM avrebbero anche potuto rendere attenti la ricorrente e il suo compagno, per accertare compiutamente le loro intenzioni, che il visto Schengen di breve durata non è, per sua natura, finalizzato ad organizzare nozze e tantomeno iniziare procedure d'adozione. In terzo luogo, si deve constatare che l'ospitante, diversamente da quanto riportato (tradotto) dalla SEM nella sua decisione su opposizione, non ha asserito che la ricorrente "avrebbe soggiornato [in Svizzera] per almeno novanta giorni durante i mesi estivi", ma che "will stay for at least 90 days during the summer months" (cfr. consid. B e F). Per concludere, benché la ricorrente e il suo compagno abbiano potuto, qua e là, peccare di imprecisione nelle loro formulazioni, non vi sono dubbi che la ricorrente con suo figlio ha chiesto dei visti Schengen di breve durata, per circa sessanta giorni, allo scopo di visitare il suo compagno e la famiglia di quest'ultimo, ciò che ammette la stessa SEM (cfr. consid. F).

E. 9.3 A partire da queste constatazioni questo Tribunale reputa, sulla base della situazione personale, familiare e finanziaria della ricorrente, e nel contesto della situazione socioeconomica del Sudafrica (cfr. consid. 7 e 8), che la ricorrente intenda prevedibilmente lasciare lo spazio Schengen, con suo figlio, prima della scadenza dei visti da lei richiesti, e che non sussista dunque un rischio d'immigrazione illegale che giustifichi il rifiuto di rilasciare i detti visti (cfr. artt. 21 § 1 e 32 § 1 lett. b del codice dei visti). Beninteso, la possibilità di un abuso nel campo del diritto migratorio, come in qualsiasi altro ambito giuridico, non può mai essere, di per sé, esclusa completamente (cfr. sentenza TAF F-2032/2016 del 23 gennaio 2017 consid. 8).

E. 10 Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto, la decisione su opposizione impugnata, che viola il diritto federale (art. 49 lett. a PA), annullata, e la causa rinviata alla SEM per l'emanazione di una nuova decisione impugnabile (art. 61 cpv. 1 PA). Alla SEM incomberà determinare se tutte le condizioni per il rilascio di un visto Schengen siano soddisfatte o meno. In particolare, se le condizioni per il rilascio di un visto sono adempiute, la SEM dovrà stabilirne la durata alla luce dello scopo del soggiorno che la ricorrente con suo figlio intende effettuare in Svizzera.

E. 11 Dato l'esito del litigio, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA), e l'anticipo di fr. 700.- è restituito alla ricorrente. Siccome non è rappresentato da un avvocato, la ricorrente non ha diritto a un'indennità per le spese necessarie derivanti dalla causa (spese ripetibili: art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto, la decisione su opposizione del 21 dicembre 2021 annullata e la causa rinviata alla SEM affinché proceda secondo il considerando 10, e statuisca di nuovo.
  2. Non si prelevano spese processuali e alla ricorrente è restituito l'anticipo di fr. 700.-.
  3. Non si attribuiscono indennità per spese ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente con suo figlio e alla SEM. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione: - alla ricorrente con suo figlio (raccomandata; allegati: il formulario indirizzo per il pagamento e una copia della risposta della SEM, per conoscenza); - alla SEM (n. di rif. ...+...).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-5651/2021 Sentenza del 23 giugno 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Yannick Antoniazza-Hafner, Gregor Chatton, cancelliere Dario Quirici. Parti

1. A._______,

2. B._______, ..., ZA-..., c/o C.______, ..., ..., ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Visto Schengen. Fatti: A. A._______ (la ricorrente), nata il ... 1965, nubile, attiva come psicologa clinica indipendente, e suo figlio B.______, nato dopo fecondazione in vitro con seme di donatore anonimo il ... 2013, cittadini della Repubblica del Sudafrica (ZA), vivono a ..., nel quartiere di "...", in una casa ("building") di proprietà della ricorrente. Il figlio di quest'ultima frequenta il "..." nella medesima città dal settembre 2021 (cfr. incarto SEM, pagg. 22, 39 e 67 a 72). La ricorrente ha una relazione sentimentale ("serious partnership") con il cittadino svizzero C.______ (l'ospitante, il compagno), nato il ... 1959, di professione medico ..., e residente a ... (cfr. incarto SEM, pagg. 28 a 31). B. Il 17 giugno 2021, l'ospitante ha scritto una lettera d'invito in Svizzera per la ricorrente e suo figlio, precisando che "I invite ... and ... to attend the wedding ceremony of my nephew [...] on 3 July 2021 [...] in ... [...] ... would also like to visit my father [...] who is 90 years old [...] As ... and I are in a serious relationship, I invite ... and ... to stay at my home for extended periods of time to share our time together whilst I am in Switzerland [...] ... will stay for at least 90 days during the summer months [...]" (cfr. incarto SEM, pagg. 30 e 31). C. Il 16 luglio 2021, la ricorrente con suo figlio ha compilato per l'Ambasciata di Svizzera in Sudafrica (ASZA) a Pretoria una richiesta di visti Schengen di breve durata (fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni) per più ingressi ("Application for Schengen Visa"; "Antrag auf Erteilung eines Schengen-Visums"), corredata dei documenti necessari, indicando come scopo di voler rendere visita al loro ospitante dal 2 agosto al 30 settembre 2021 ("Visit of family or friends"; cfr. incarto SEM, pagg. 45 a 56). Il 21 luglio 2021, l'ospitante ha firmato la "Dichiarazione di garanzia per stranieri soggetti all'obbligo di visto", che l'Ufficio della migrazione del Canton Ticino (UMCT) ha trasmesso all'ASZA il 19 agosto 2021 (cfr. incarto SEM, pagg. 61 e 62). D. Il 10 settembre 2021, l'ASZA si è rifiutata di emettere i visti richiesti, facendo valere che la ricorrente con suo figlio non avrebbe giustificato "the purpose and conditions" del soggiorno, e che esisterebbero "reasonable doubts" riguardo alla loro intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri dello spazio Schengen prima della scadenza dei medesimi visti (cfr. incarto SEM, pagg. 74 a 81). E. Il 30 settembre 2021, la ricorrente ha inoltrato alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) un'opposizione al rifiuto di rilascio dei visti dell'ASZA. In sostanza, la ricorrente ha sostenuto che la giustificazione del viaggio con suo figlio consiste nel "visitare un paese per incontrare la famiglia del mio convivente [...] durante le vacanze scolastiche", sottolineando il fatto che dubitare delle sue intenzioni di ritornare in Sudafrica "è addirittura umiliante e assolutamente infondato per una persona come me che ha sempre vissuto pagando le sue tasse senza mai dover avere bisogno di qualsiasi aiuto sociale". In proposito, la ricorrente ha aggiunto che suo figlio "è un allievo regolare della scuola francese di ...", e che lei medesima è "attualmente molto attiva nel processo di riattare la mia casa situata in una delle più belle zone di ... e cioè nel centro storico di ...", rilevando che "magari il più importante è che sono una libera professionista attiva nel settore medicale a sapere "Clinical Psychologist". Possiedo il mio proprio studio con la mia propria pazientela [sic] che ovviamente dipende da me da anni" (cfr. incarto SEM, pagg. 82 a 85). F. Il 21 dicembre 2021, dopo avere constatato che la ricorrente "ha sollecitato un visto Schengen - per sé stessa e [suo] figlio - per effettuare un soggiorno di visita di due mesi presso il [suo] compagno", la SEM ha pronunciato il rigetto dell'opposizione, adducendo come motivo principale che la ricorrente intende "far visita al compagno, il quale ha espresso l'intenzione di unirsi in matrimonio con la stessa, nonché di adottare il di lei figlio. Inoltre, [egli] ha precisato come l'interessata avrebbe soggiornato [sic] per almeno novanta giorni durante i mesi estivi". La SEM ne conclude che vi sarebbero "più che fondati dubbi circa il ritorno degli interessati in Patria entro la scadenza del visto. Le dichiarazioni (segnatamente del compagno) fanno dubitare che gli stessi intendano trasformare il loro soggiorno temporaneo in un soggiorno duraturo, mettendo quindi le autorità davanti al fatto compiuto, piuttosto che intraprendere la corretta procedura ed attenderne l'esito in Sudafrica" (decisione su opposizione, pag. 3). G. Il 24 dicembre 2021, contro la decisione su opposizione, la ricorrente ha presentato un "appel supplémentaire" alla SEM, la quale l'ha trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale (TAF). In sostanza, ribadendo quanto da lei già esposto nell'opposizione (cfr. consid. E), la ricorrente afferma di voler rendere visita al suo compagno e alla sua famiglia come turista, grazie ad un visto Schengen di sessanta giorni, ripartiti sui mesi di luglio, agosto e dicembre 2022, ed ha aggiunto che il suo compagno "a passé une grande partie de son temps en Afrique du Sud et a l'intention de demander un visa de retraite en Afrique du Sud". H. Il 6 gennaio 2022, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha invitato la ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 700.-, ciò che è avvenuto il 10 gennaio seguente. I. Il 13 aprile 2022, la ricorrente ha trasmesso a questo Tribunale copie di un visto britannico a suo favore, valido dal 16 febbraio al 16 agosto 2022, per più ingressi, e di un vecchio visto Schengen per suo figlio, valido dall'11 luglio al 25 agosto 2019, rilasciatogli dalla Grecia. J. Il 26 aprile 2022, su invito di questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso, limitandosi a chiederne il respingimento. K. Il 10 maggio 2022, la ricorrente ha scritto a questo Tribunale, sollecitando il trattamento del ricorso. Il 7 giugno 2022, il compagno della ricorrente ha chiesto informazioni sullo stato della procedura e, due giorni dopo, ha mandato a questo Tribunale una copia di un certificato del "...", attestante che le vacanze scolastiche avranno luogo dal 2 luglio al 31 agosto 2022 e che la ricorrente ha pagato l'intera tassa per l'anno scolastico 2022-2023. Il 15 giugno 2022, la ricorrente ha inviato un ultimo scritto, facendo valere di aver bisogno del visto per poter recarsi in Svizzera durante le vacanze estive di suo figlio. Diritto: 1. 1.1 Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale (TAF) del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 21 dicembre 2021 (conferma del rifiuto dei visti), che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l'entrata in Svizzera di una persona che non è cittadina di uno Stato membro dell'Unione europea, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, la ricorrente con suo figlio, destinataria della decisione su opposizione, l'ha impugnata tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando peraltro nel termine impartitogli l'anticipo di fr. 700.- relativo alle presunte spese processuali. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.

2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). È determinante, in primo luogo, la situazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 con i riferimenti giurisprudenziali).

3. La presente causa verte sul rifiuto della SEM di rilasciare alla ricorrente con suo figlio i visti Schengen di breve durata da lei richiesti per poco meno di sessanta giorni (cfr. consid. C), e ciò allo scopo di rendere visita al suo compagno, compresa la sua famiglia, in Svizzera. Si tratta dunque di verificare se le condizioni per l'emissione di tali visti, secondo la normativa Schengen, siano o non siano soddisfatte. 4. 4.1 È utile ricordare, in primo luogo, che "la politica in materia di visti riveste un ruolo importante nel contesto della prevenzione dell'immigrazione illegale. Essa può tuttavia esplicare tutta la sua efficacia unicamente nel contesto di un coordinamento internazionale [...] Come tutti gli altri Stati, la Svizzera non è di principio tenuta a consentire l'entrata sul suo territorio a persone straniere. Fatti salvi gli impegni di diritto internazionale pubblico, le pertinenti decisioni sono prese autonomamente" (Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002 [Messaggio LStr], Foglio federale 2002 3327, pagg. 3351, 3390 e 3391). In questo senso, né la legislazione svizzera sugli stranieri, né la normativa Schengen garantiscono un diritto all'ottenimento di un visto d'entrata per la Svizzera, rispettivamente per lo spazio Schengen. Peraltro, nel valutare se le condizioni per il rilascio di un visto siano adempiute, le autorità competenti godono di un ampio margine d'apprezzamento, che devono tuttavia esercitare nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, tra i quali spiccano l'uguaglianza giuridica e la protezione dall'arbitrio (cfr. DTF 135 I 143 consid. 2.2 e 135 II 1 consid. 1.1, nonché DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 e 4.1.5 e 2009/27 consid. 3). 4.2 In generale, la procedura relativa ai visti nonché all'entrata in Svizzera e alla partenza dalla Svizzera è retta dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). 4.3 Si applica invece l'Accordo del 26 ottobre 2004, in vigore dal 1° marzo 2008, tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS), nella misura in cui esso contempli disposizioni divergenti rispetto alla LStrl (cfr. art. 2 cpv. 4 LStrl e art. 2 AAS; cfr. anche la sentenza TAF F-190/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 3). Gli atti normativi dell'acquis di Schengen sono, fondamentalmente, i seguenti:

- il regolamento (UE) 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, Gazzetta ufficiale [GU] L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52), modificato dal regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (GU L 74 del 18 marzo 2017);

- il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009);

- il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001, più volte emendato, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81/1 del 21 marzo 2001), in vigore fino al 17 dicembre 2018, abrogato dal regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 (GU L 303/39 del 28 novembre 2018). 4.4 Dal canto suo, l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV, RS 142.204), specifica che le condizioni d'entrata per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni) sono rette dall'art. 6 del codice frontiere Schengen, mentre le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per i detti soggiorni sono disciplinate dagli artt. 4 a 36 del codice dei visti (artt. 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 OEV). 4.5 Le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi secondo l'art. 6 del codice frontiere Schengen sono, essenzialmente, le seguenti: (a) disporre di un documento di viaggio valido; (b) disporre di un visto valido; (c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti (anche per il ritorno nel paese d'origine) ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi; (d) non essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione; (e) non essere considerati come una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Si osservi che queste condizioni corrispondono, sostanzialmente, a quelle previste all'art. 5 cpv. 1 LStrI. 4.6 Secondo il codice dei visti, il richiedente deve presentare un documento di viaggio valido, indicare la finalità del suo viaggio, provare che dispone dei mezzi di sussistenza sufficienti o che è in grado di ottenerli legalmente, fornire informazioni che consentano di valutare la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, avere un'assicurazione sanitaria di viaggio valida (artt. 12, 13, 14, 15 e 21 del codice dei visti). Nell'esaminare una domanda di visto uniforme è accordata particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale o un rischio per la sicurezza degli Stati membri e se il richiedente intenda lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 21 § 1 del codice dei visti). Si noti che queste condizioni coincidono, fondamentalmente, con quelle previste all'art. 5 cpv. 1 e 2 LStrI. 4.7 Un visto Schengen può essere rifiutato, in particolare, qualora vi siano ragionevoli dubbi sull'autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto, sull'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 32 § 1 lett. b del codice dei visti). 4.8 Se le condizioni per emettere un visto Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è possibile concedere un visto con validità territoriale limitata (VTL). Lo Stato membro interessato può fare uso di questa possibilità per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (art. 6 § 5 lett. c del codice frontiere Schengen e art. 25 § 1 lett. a del codice dei visti). 4.9 Per i soggiorni di lunga durata in Svizzera (visto nazionale "D"), ossia superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, valgono gli artt. 2 lett. f, 4 e 8 OEV.

5. In concreto, essendo di nazionalità sudafricana, la ricorrente con suo figlio ha l'obbligo di ottenere un visto per poter entrare in Svizzera, a prescindere dalla durata (breve o lunga) del soggiorno che intende intraprendere (cfr. artt. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 21 cpv. 1 lett. c OEV, nonché l'art. 1 §§ 1 e 2 del regolamento CE 539/2001 e l'allegato I del regolamento UE 2018/1806).

6. Per valutare se l'uscita di uno straniero dallo spazio Schengen nel rispetto del termine di validità del visto richiesto risulti sufficientemente assicurata, e dunque ponderare il rischio d'immigrazione illegale (cfr. art. 21 § 1 del codice dei visti), bisogna riferirsi alla situazione generale del suo paese di residenza, nella misura in cui non si può escludere che una situazione meno favorevole, sul piano politico, economico o sociale, di quella degli Stati dello spazio Schengen, e in particolare della Svizzera, possa influire sul suo comportamento. Si osservi che, in caso di stranieri provenienti da paesi o da regioni dove la situazione socioeconomica o politica è difficile, s'impone una verifica critica di tutti gli elementi disponibili in accordo con una prassi restrittiva nel concedere i visti richiesti, tenuto conto del fatto che gli interessi privati delle persone in questione si rivelano essere, sovente, incompatibili con l'obiettivo e lo scopo di un'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen limitata nel tempo. La situazione generale del paese di residenza dello straniero deve quindi essere messa in relazione con i dati conosciuti sulla sua situazione personale, familiare e professionale, nonché sul suo comportamento prevedibile, in funzione di questi dati, una volta giunto nello spazio Schengen. In effetti, se si traessero conclusioni soltanto in funzione della situazione socioeconomica generale, statistica, del paese di residenza, la valutazione della fattispecie risulterebbe troppo astratta. Per questa ragione è necessario esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto: in particolare, la situazione personale, familiare, sociale e professionale (finanziaria) dello straniero può fornire elementi o indizi utili a formulare una previsione favorevole riguardo alla partenza regolare dallo spazio Schengen; in assenza di tali elementi o indizi, il rischio che lo straniero non intenda lasciare lo spazio Schengen, secondo i termini del visto, può essere considerato elevato (cfr., fra le tante, le sentenze TAF F-557/2018 del 20 agosto 2018 consid. 8.3 e F-6572/2015 del 9 agosto 2016 consid. 5.1 con i riferimenti giurisprudenziali).

7. Rispetto alla situazione socioeconomica del Sudafrica, che la SEM non ha analizzato nella decisione impugnata, bisogna evidenziare quanto segue. 7.1 Secondo i dati del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) relativi al 2019, il Sudafrica ha registrato un prodotto interno lordo (PIL) annuo per abitante di USD 12'129.- circa. Nella classifica di 189 paesi, stilata dalla PNUS in funzione dell'indice di sviluppo umano ("Human Development Index"/HDI) nel 2019, il Sudafrica occupa il 114esimo rango, essendo precisato che l'HDI è ricavato in base ai seguenti criteri: sanità, educazione, reddito/composizione delle risorse, inuguaglianza, "gender", povertà, lavoro/impiego/vulnerabilità, sicurezza personale, commercio/flussi finanziari, mobilità/comunicazione, sviluppo ambientale sostenibile, demografia e sviluppo socioeconomico sostenibile (cfr. http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/PAK [consultato il 13.6.2022]). 7.2 Alla luce di questo quadro socioeconomico generale, da rapportare alla situazione vigente negli Stati della zona Schengen, e segnatamente in Svizzera (PIL annuo per abitante nel 2019: USD 68'6280.- circa; classifica HDI: 2° rango [cfr. medesima fonte di quella citata al consid. 7.1]), va da sé che il rischio teorico che la ricorrente, secondo il profilo statistico medio dell'abitante sudafricano, potrebbe essere tentata di non lasciare la zona in questione entro il termine di scadenza del visto richiesto, non può essere a priori escluso. Questo rischio è però ridimensionato dal fatto che la ricorrente appartiene a quella minoranza che percepisce un reddito che può essere anche tre volte superiore rispetto alla media (cfr., in proposito, "Statistics South Africa" - https://www.statssa.gov.za/?p=12930: "The earnings distributions starkly depict the heavily racialised inequality in the South African labour market. In addition to having the worst employment outcomes, black Africans also earn the lowest wages when they are employed. Whites, in contrast, earn substantially higher wages than all the other population groups. To put things into perspective, the mean real earnings between 2011 and 2015 amongst employed black Africans was R [Rand] 6'899 (real earnings) per month. For coloureds and Indians/Asians, the corresponding figures are R 9'339 and R 14'235 per month, respectively. Amongst whites, it was R 24'646 per month, or more than three times as high as it was amongst black Africans" [consultato il 13.6.2022]).

8. Dal punto di vista della situazione personale, familiare e finanziaria della ricorrente, non tematizzata dalla SEM nella decisione impugnata, si deve osservare quanto segue. 8.1 La ricorrente, cittadina sudafricana nubile di 56 anni, ha un figlio di 9 anni, con il quale vive nella casa di cui è proprietaria in un quartiere residenziale di ... (cfr. consid. A). Come psicologa clinica indipendente, la ricorrente realizza un reddito mensile di R 73'855.-, pari a fr. 4'593.- circa (cfr. www.oanda.com [consultato il 13.6.2022]; cfr. incarto SEM, doc. 22). D'altra parte, dall'incarto non risulta che la ricorrente e/o suo figlio abbiano problemi di salute o altri problemi che potrebbero caratterizzare sfavorevolmente, sotto il profilo delle condizioni per ottenere un visto Schengen di breve durata, la loro situazione personale, familiare e finanziaria. Si aggiunga ancora che il loro ospitante ha sottoscritto la dichiarazione di garanzia richiestagli dall'UMCT (cfr. consid. C). 8.2 Alla luce di questa configurazione fattuale si deve constatare che non vi sono dubbi ragionevoli sull'intenzione della ricorrente con suo figlio di lasciare lo spazio Schengen alla scadenza dei visti da lei richiesti, ciò che di riflesso permette di affermare che il rischio d'immigrazione clandestina è trascurabile (cfr. artt. 21 § 1 e 32 § 1 lett. b del codice dei visti [consid. 4.6 e 4.7]). 9. 9.1 Nella sua lettera del 17 giugno 2021, prima di indicare chiaramente, senza equivoci, la ragione dell'invito, ossia permettere alla ricorrente e a suo figlio "to attend the wedding ceremony of my nephew" e "to see my father" (cfr. consid. B), l'ospitante ha sottolineato di trovarsi con la ricorrente "in a committed relationship and intend to marry as soon as is possible. I will be adopting her son, ..., who was born via a donor and hence has no father" (cfr. incarto SEM, pag. 31). Dal canto suo, la SEM ha vincolato quest'ultima affermazione ai motivi della richiesta del visto Schengen di breve durata (cfr. consid. C), congetturando che l'ospitante volesse invitare la ricorrente con suo figlio per sposare la prima ed adottare il secondo durante il termine di validità del visto. La SEM ne ha inferito che vi sono "più che fondati dubbi circa il ritorno degli interessati in Patria. Le dichiarazioni (segnatamente del compagno) fanno dubitare che gli stessi intendano trasformare il loro soggiorno temporaneo in un soggiorno duraturo, mettendo quindi le autorità davanti al fatto compiuto, piuttosto che intraprendere la corretta procedura ed attenderne l'esito in Sudafrica" (decisione su opposizione, pag. 3). 9.2 In proposito importa puntualizzare, per prima cosa, che la SEM ha fatto questa supposizione senza analizzare la situazione personale, familiare e finanziaria della ricorrente in rapporto alla situazione socioeconomica del Sudafrica. In questo modo, la SEM non ha vagliato l'insieme delle circostanze concrete del caso, come esige invece la giurisprudenza (cfr. consid. 6). Ora, alla luce di queste circostanze (cfr. consid. 7 e 8.1), non appare sostenibile che la ricorrente e il suo compagno abbiano l'intenzione di aggirare le norme del diritto migratorio svizzero per unirsi in matrimonio, non conformandosi alla procedura usuale e chiedere un visto nazionale "D" valido per soggiorni superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni (cfr. artt. 2 lett. f, 4 e 8 OEV [consid. 4.9]). In secondo luogo, non si può non rilevare che l'ASZA e, in seguito, la SEM avrebbero anche potuto rendere attenti la ricorrente e il suo compagno, per accertare compiutamente le loro intenzioni, che il visto Schengen di breve durata non è, per sua natura, finalizzato ad organizzare nozze e tantomeno iniziare procedure d'adozione. In terzo luogo, si deve constatare che l'ospitante, diversamente da quanto riportato (tradotto) dalla SEM nella sua decisione su opposizione, non ha asserito che la ricorrente "avrebbe soggiornato [in Svizzera] per almeno novanta giorni durante i mesi estivi", ma che "will stay for at least 90 days during the summer months" (cfr. consid. B e F). Per concludere, benché la ricorrente e il suo compagno abbiano potuto, qua e là, peccare di imprecisione nelle loro formulazioni, non vi sono dubbi che la ricorrente con suo figlio ha chiesto dei visti Schengen di breve durata, per circa sessanta giorni, allo scopo di visitare il suo compagno e la famiglia di quest'ultimo, ciò che ammette la stessa SEM (cfr. consid. F). 9.3 A partire da queste constatazioni questo Tribunale reputa, sulla base della situazione personale, familiare e finanziaria della ricorrente, e nel contesto della situazione socioeconomica del Sudafrica (cfr. consid. 7 e 8), che la ricorrente intenda prevedibilmente lasciare lo spazio Schengen, con suo figlio, prima della scadenza dei visti da lei richiesti, e che non sussista dunque un rischio d'immigrazione illegale che giustifichi il rifiuto di rilasciare i detti visti (cfr. artt. 21 § 1 e 32 § 1 lett. b del codice dei visti). Beninteso, la possibilità di un abuso nel campo del diritto migratorio, come in qualsiasi altro ambito giuridico, non può mai essere, di per sé, esclusa completamente (cfr. sentenza TAF F-2032/2016 del 23 gennaio 2017 consid. 8).

10. Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto, la decisione su opposizione impugnata, che viola il diritto federale (art. 49 lett. a PA), annullata, e la causa rinviata alla SEM per l'emanazione di una nuova decisione impugnabile (art. 61 cpv. 1 PA). Alla SEM incomberà determinare se tutte le condizioni per il rilascio di un visto Schengen siano soddisfatte o meno. In particolare, se le condizioni per il rilascio di un visto sono adempiute, la SEM dovrà stabilirne la durata alla luce dello scopo del soggiorno che la ricorrente con suo figlio intende effettuare in Svizzera.

11. Dato l'esito del litigio, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA), e l'anticipo di fr. 700.- è restituito alla ricorrente. Siccome non è rappresentato da un avvocato, la ricorrente non ha diritto a un'indennità per le spese necessarie derivanti dalla causa (spese ripetibili: art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto, la decisione su opposizione del 21 dicembre 2021 annullata e la causa rinviata alla SEM affinché proceda secondo il considerando 10, e statuisca di nuovo.

2. Non si prelevano spese processuali e alla ricorrente è restituito l'anticipo di fr. 700.-.

3. Non si attribuiscono indennità per spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente con suo figlio e alla SEM. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:

- alla ricorrente con suo figlio (raccomandata; allegati: il formulario indirizzo per il pagamento e una copia della risposta della SEM, per conoscenza);

- alla SEM (n. di rif. ...+...).