Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Sachverhalt
A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) luglio 2026. Dalle ricerche effettuate dalla SEM nella banca dati dell'unità centrale del sistema europeo «Eurodac» in data 10 luglio 2026, è risultato che il richiedente aveva depositato delle domande d'asilo pregresse in Bulgaria rispettivamente il (...) ed il (...). A.b Il (...) luglio 2026, si è tenuto con l'interessato il colloquio personale ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 2024/1351 del 22.05.2024; di seguito: RAMM). A.c L'autorità inferiore, il 28 luglio 2026, ha presentato all'autorità bulgara preposta, una notifica di ripresa in carico dell'interessato sulla base del RAMM. La Bulgaria ha confermato il ricevimento della notifica di ripresa in carico il 29 luglio 2026. B. Con decisione del 3 agosto 2026, notificata il 5 agosto 2026, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria, nonché l'esecuzione della precitata misura ed ha osservato come un eventuale ricorso non abbia effetto sospensivo. C. L'interessato ha impugnato, con ricorso del 12 agosto 2026, il summenzionato provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), con richieste procedurali tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare e alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e, d'altro canto, all'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, egli ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, nonché che la sua domanda d'asilo sia esaminata nell'ambito della procedura nazionale in Svizzera, oppure, in subordine, che gli atti siano restituiti alla SEM per una corretta motivazione della decisione e per i necessari complementi istruttori in relazione allo stato di salute del ricorrente e al respingimento in Turchia. Al ricorso è stato annesso, in duplice copia, un biglietto di treno datato (...) a nome dell'interessato. D. Il 13 agosto 2026, il Tribunale, ha pronunciato la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, quale misura supercautelare.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Il Tribunale è competente a trattare del presente ricorso e decide in modo definitivo sullo stesso (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 segg. LTAF [RS 173.32]; art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]), nonché il medesimo è ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c, 52 cpv. 1 PA (RS 172.021) e 108 cpv. 3 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, il Tribunale, rinuncia allo scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
E. 3 Il 12 giugno 2026 è entrato in vigore il RAMM che abroga il RD III (regolamento [UE] n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide [rifusione; GU L 180/31 del 29.06.2013]; cfr. anche la cifra 8 della Rettifica del RAMM [GU L 2025/90929 del 25.11.2025]). Nel caso concreto, la domanda di protezione internazionale è stata registrata in Bulgaria prima del 12 giugno 2026 (cfr. supra lett. A.a). Pertanto, la determinazione dello Stato membro competente si effettua in applicazione del RD III (cfr. art. 84 par. 2 RAMM in combinato disposto con la cifra 8 della Rettifica del RAMM). La questione a sapere se l'interpretazione data dalla SEM alla disposizione precitata è conforme o meno al diritto, può rimanere nella fattispecie aperta.
E. 4.1 L'insorgente propone, quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti di causa alla SEM, in quanto quest'ultima non avrebbe accertato dei fatti giuridicamente rilevanti in modo corretto e completo (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. per il principio inquisitorio DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) ed avrebbe violato il suo obbligo di motivazione (dedotto dal diritto di essere sentito di cui agli art. 29 cpv. 2 Cost. e 35 cpv. 1 PA; cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1, 139 V 496 consid. 5.1, 138 I 232 consid. 5.1).
E. 4.2 Il ricorrente ravvisa un accertamento incompleto da parte dell'autorità inferiore del suo stato di salute, sia dal profilo psicologico che non sarebbe per nulla stato istruito, sia dal profilo somatico, essendo che la SEM non avrebbe preso in considerazione gli ulteriori esami che gli sarebbero stati prescritti. In proposito, il Tribunale osserva come nella decisione avversata l'autorità inferiore abbia tenuto conto sufficientemente e correttamente dello stato di salute del ricorrente (cfr. p.to II, pag. 8 seg.), ed al contrario di quanto lamentato nel ricorso, la SEM si è espressa in un apprezzamento anticipato, riguardo alle eventuali future valutazioni medico-specialistiche raccomandate, ritenendo l'istruzione sullo stato valetudinario dell'insorgente conclusa (cfr. p.to II, pag. 8 seg.). Conclusione che il Tribunale condivide. Nell'unico referto medico disponibile prima dell'emissione della decisione impugnata (del 15 luglio 2026), si sono difatti poste le diagnosi di: sospetto OSAS, obesità II grado BMI 38.8 kg/m2 e di sospetta incontinenza urinaria, favorita da assunzione di etile, senza prescrizione di alcuna terapia farmacologica, ma con la raccomandazione di effettuare una valutazione con ORL, una valutazione presso il (...) e presso la nutrizionista, nonché una valutazione urologica (cfr. n. 16/5). Alla luce di quanto precede, e per le considerazioni che seguiranno (cfr. infra consid. 5.4), l'autorità inferiore poteva partire correttamente dal presupposto che tali diagnosi non fossero di tale gravità o particolarità da dover attendere le ulteriori eventuali future valutazioni, che non risultavano comunque di particolare urgenza. Tali diagnosi, a parte la sospetta incontinenza urinaria, sono del resto state nuovamente poste nella visita medica intervenuta il 5 agosto 2026 (cfr. n. 37/5), quindi successivamente all'emissione della decisione avversata, con l'unica aggiunta diagnostica di abuso di nicotina (cfr. n. 37/5). Inoltre, per quanto nel colloquio personale del (...) luglio 2026, il ricorrente abbia riferito di non sentirsi molto bene psicologicamente (cfr. n. 23/3), dagli atti di causa non si evince che egli abbia mai riportato di problematiche psicologiche al medico consultato (cfr. n. 16/5 e 37/5). Non si vede quindi come la SEM avrebbe dovuto chiarire ulteriormente tale punto in questione, allorché se il ricorrente soffriva realmente di tali problematiche, che non ha provato neppure con il ricorso malgrado ne avesse la possibilità, non le abbia sollevate durante le visite mediche, né risulta nemmeno che egli si sia rivolto per le stesse all'infermeria del Centro federale d'asilo dove egli alloggia. Non spetta difatti alla SEM, dal profilo medico, di richiedere degli accertamenti specialistici, né di eseguire ulteriori passi istruttori su una questione medica che non si evince da alcuna risultanza documentale medica agli atti. Pertanto, l'istruzione dal profilo medico risulta essere completa e corretta, e la censura formale mossa dal ricorrente al provvedimento litigioso in tal senso, deve quindi essere respinta.
E. 4.3 Ne discende quindi che le censure formali dell'insorgente vanno integralmente respinte. La conclusione formulata in via subordinata nel ricorso, secondo cui gli atti dovrebbero essere restituiti alla SEM per il completamento dell'istruttoria ed una corretta motivazione della decisione, deve di conseguenza essere respinta.
E. 5.1 Venendo ora al merito, ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento.
E. 5.2 Poiché le autorità bulgare competenti hanno risposto positivamente alla notifica del 28 luglio 2026 di ripresa in carico della SEM in data 29 luglio 2026 (cfr. n. 27/2 e 31/3), la SEM ha ritenuto, in conformità con il diritto, che la Bulgaria fosse in principio competente a trattare la domanda d'asilo del ricorrente (cfr. p.to II, pag. 3 seg. della decisione impugnata).
E. 5.3.1 Quanto sollevato nel ricorso dall'insorgente non è in grado di rimettere in discussione la suddetta decisione. Invero, nel suo gravame, l'insorgente sostiene per la prima volta che egli, dopo l'uscita dalla Bulgaria, da (...) a (...) del 2026, sarebbe rimasto in C._______, prima di giungere in Svizzera, e quindi che il periodo che egli avrebbe trascorso al di fuori del territorio degli Stati membri Dublino, sarebbe superiore ai tre mesi previsti all'art. 19 par. 2 RD III, di modo che la competenza per l'esame della sua domanda d'asilo ricadrebbe sulla Svizzera e non sulla Bulgaria (cfr. p.to 3, pag. 6 e p.to 5, pag. 8 del ricorso). Tuttavia, a differenza di quanto da lui sostenuto nel ricorso, le sue allegazioni in merito alla sua permanenza in C._______ per circa (...) mesi, non è supportata da alcuna prova oggettiva e circostanziata. Invero, non solo tali asserti sono giunti soltanto in fase ricorsuale, non avendo in merito alla durata trascorsa in C._______ il ricorrente asserito alcunché in precedenza (cfr. n. 23/3, pag. 2), ciò che lascia già planare dei seri dubbi circa la credibilità degli stessi, bensì neppure la copia del biglietto del treno che egli ha allegato al ricorso è in grado di sostenere le sue affermazioni in merito. Peraltro, la Bulgaria non ha sollevato nulla in merito ai sensi dell'art. 19 par. 2 RD III (e neppure se ci si fondasse sul nuovo diritto ai sensi dell'art. 37 par. 4 RAMM), ciò che conferma ancor più la mancanza d'indizi o di prove a supporto delle sue dichiarazioni. Frattanto, neppure su tale punto in questione la mancata applicazione del RD III da parte della SEM al suo caso specifico, ha comportato un qualsivoglia pregiudizio per il ricorrente, essendo come in ogni caso egli non ha apportato la prova né reso perlomeno verosimile in modo preponderante la durata della sua permanenza su suolo (...).
E. 5.3.2 Proseguendo nella disamina, l'autorità inferiore ha a ragione constatato che il sistema d'asilo e d'accoglienza bulgaro, non presenta delle carenze sistematiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, per le quali la competenza dovrebbe ricadere sulla Svizzera (cfr. p.to II, pag. 4 segg. del provvedimento avversato). Invero, le constatazioni generali ed astratte formulate nel ricorso, con riferimento a rapporti redatti da organismi internazionali e da organizzazioni non governative, non sono in grado di far giungere il Tribunale ad altra conclusione rispetto a quanto esposto nella sua sentenza di riferimento F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 circa la mancanza di carenze sistemiche nel sistema d'asilo bulgaro (consid. 6 in particolare consid. 6.6.7), sempre e anche recentemente da allora riconfermata (cfr. ex multis la sentenza del TAF F-4073/2026 del 16 giugno 2026 consid. 2.1). Inoltre, non vi è agli atti alcun indizio fondato e concreto che lasci presupporre che il ricorrente non abbia potuto avere accesso agli aiuti e ai diritti procedurali che gli spettavano ai sensi di norme di diritto europeo, o ancora che in futuro le autorità bulgare verrebbero meno ai loro obblighi derivanti dalle predette o da disposizioni di diritto internazionale. Invero, alla stessa stregua di quanto già considerato nella decisione della SEM in proposito alle condizioni di accoglienza che egli avrebbe riscontrato in Bulgaria - in particolare all'igiene pessimo e al fatto che dovesse scaldarsi l'acqua da solo e mangiare nella stanza (cfr. n. 23/3) - lui né con le sue affermazioni né con le fotografie (n. 22/4) ed i video prodotti (n. 24/1), è riuscito a rendere perlomeno verosimile che le condizioni vissute in Bulgaria o che lo attenderebbero in futuro nel caso di un rinvio, comporterebbero una violazione dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000) o dell'art. 3 CEDU. In caso contrario, spetterà al ricorrente, esigere il rispetto dei suoi diritti derivanti dal diritto europeo ed internazionale presso le autorità preposte bulgare. Per il resto, essendo le motivazioni in tal senso presenti nella decisione impugnata corrette e complete, onde evitare inutili ripetizioni e non avendo il ricorrente presentato al riguardo delle contestazioni concrete nel suo ricorso, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. p.to II, pag. 8 del provvedimento avversato). Peraltro, come già sopra osservato, non presentando la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Bulgaria delle carenze sistemiche, non risultano in realtà necessari ulteriori commenti riguardo alle censure ricorsuali sollevate con riferimento al principio di non-respingimento (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 30 novembre 2023 nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, §129 segg. e p.to 2). In tal senso, essendo la competenza della Bulgaria data, non occorre attendere la produzione di eventuale ulteriore documentazione attinente ai motivi d'asilo del ricorrente così come da lui ventilato nel ricorso (cfr. pag. 3), che andrà semmai sottoposta alle autorità bulgare, se l'insorgente la ritenesse rilevante.
E. 5.4 Inoltre, nel caso in esame, non sussiste alcun ostacolo derivante dal diritto internazionale che obblighi la Svizzera a entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente sulla base dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (RS 142.311) e non vi sono indicatori per concludere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere d'apprezzamento di cui dispone nell'ambito delle precitate norme. L'autorità inferiore ha difatti tenuto conto correttamente sia dei suoi asseriti maltrattamenti subiti da parte di alcuni poliziotti bulgari, alla cui motivazione esposta nella decisione impugnata si rimanda integralmente essendo completa e condivisibile (cfr. p.to II, pag. 7 seg.), e non avendo il ricorrente presentato delle contestazioni concrete e puntuali in merito; sia riguardo al suo stato di salute, non ritenendolo ostativo al suo ritorno in Bulgaria ai sensi dell'art. 3 CEDU. Difatti, alla luce di quanto già sopra considerato (cfr. consid. 4.2), pur non volendo sminuire le precitate problematiche mediche, non si può considerare - e ciò al contrario di quanto allegato nel ricorso - che il ricorrente sia particolarmente vulnerabile, il che richiederebbe, in conformità con la giurisprudenza del Tribunale, l'ottenimento di garanzie da parte delle autorità bulgare prima di eseguire la misura di trasferimento del ricorrente (cfr. sentenza di riferimento del TAF F-7195/2018 precitata consid. 7.4.1). Invero, egli non necessita di alcun trattamento medico particolare che non possa essere reperito anche in Bulgaria - Paese che dispone notoriamente di strutture mediche sufficienti (cfr. ex multis la sentenza del TAF F-3132/2026 del 4 giugno 2026 consid. 2.5.3) - né le sue patologie risultano essere a tal punto gravi, da risultare ostative ad un suo trasferimento verso la Bulgaria ai sensi dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Grande Camera] Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 7.2). Frattanto, la richiesta di garanzie individuali e concrete da parte della Bulgaria, così come postulato nel gravame (cfr. pag. 12), non risultano necessarie.
E. 5.5 Si osserva inoltre, come la situazione giuridica del ricorrente, non sarebbe diversa se, invece che fondarsi sulle disposizioni del RD III succitate, il Tribunale applicasse le norme corrispondenti del nuovo diritto (l'art. 36 par. 1 lett. b RAMM invece che l'art. 18 par. 1 lett. b RD III; l'art. 37 RAMM in luogo dell'art. 19 RD III; l'art. 48 RAMM al posto dell'art. 31 RD III; così come l'art. 35 RAMM invece dell'art. 17 RD III).
E. 6 Il ricorso deve quindi essere respinto. Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 13 agosto 2026 decadono.
E. 7 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria parziale, è respinta. Le spese processuali di fr. 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a TS-TAF [RS 173.320.3]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Basil Cupa Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-5574/2026 Sentenza del 19 agosto 2026 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Turchia, rappresentato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 3 agosto 2026 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) luglio 2026. Dalle ricerche effettuate dalla SEM nella banca dati dell'unità centrale del sistema europeo «Eurodac» in data 10 luglio 2026, è risultato che il richiedente aveva depositato delle domande d'asilo pregresse in Bulgaria rispettivamente il (...) ed il (...). A.b Il (...) luglio 2026, si è tenuto con l'interessato il colloquio personale ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 2024/1351 del 22.05.2024; di seguito: RAMM). A.c L'autorità inferiore, il 28 luglio 2026, ha presentato all'autorità bulgara preposta, una notifica di ripresa in carico dell'interessato sulla base del RAMM. La Bulgaria ha confermato il ricevimento della notifica di ripresa in carico il 29 luglio 2026. B. Con decisione del 3 agosto 2026, notificata il 5 agosto 2026, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria, nonché l'esecuzione della precitata misura ed ha osservato come un eventuale ricorso non abbia effetto sospensivo. C. L'interessato ha impugnato, con ricorso del 12 agosto 2026, il summenzionato provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), con richieste procedurali tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare e alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e, d'altro canto, all'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, egli ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, nonché che la sua domanda d'asilo sia esaminata nell'ambito della procedura nazionale in Svizzera, oppure, in subordine, che gli atti siano restituiti alla SEM per una corretta motivazione della decisione e per i necessari complementi istruttori in relazione allo stato di salute del ricorrente e al respingimento in Turchia. Al ricorso è stato annesso, in duplice copia, un biglietto di treno datato (...) a nome dell'interessato. D. Il 13 agosto 2026, il Tribunale, ha pronunciato la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, quale misura supercautelare. Diritto:
1. Il Tribunale è competente a trattare del presente ricorso e decide in modo definitivo sullo stesso (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 segg. LTAF [RS 173.32]; art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]), nonché il medesimo è ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c, 52 cpv. 1 PA (RS 172.021) e 108 cpv. 3 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, il Tribunale, rinuncia allo scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
3. Il 12 giugno 2026 è entrato in vigore il RAMM che abroga il RD III (regolamento [UE] n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide [rifusione; GU L 180/31 del 29.06.2013]; cfr. anche la cifra 8 della Rettifica del RAMM [GU L 2025/90929 del 25.11.2025]). Nel caso concreto, la domanda di protezione internazionale è stata registrata in Bulgaria prima del 12 giugno 2026 (cfr. supra lett. A.a). Pertanto, la determinazione dello Stato membro competente si effettua in applicazione del RD III (cfr. art. 84 par. 2 RAMM in combinato disposto con la cifra 8 della Rettifica del RAMM). La questione a sapere se l'interpretazione data dalla SEM alla disposizione precitata è conforme o meno al diritto, può rimanere nella fattispecie aperta. 4. 4.1 L'insorgente propone, quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti di causa alla SEM, in quanto quest'ultima non avrebbe accertato dei fatti giuridicamente rilevanti in modo corretto e completo (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. per il principio inquisitorio DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) ed avrebbe violato il suo obbligo di motivazione (dedotto dal diritto di essere sentito di cui agli art. 29 cpv. 2 Cost. e 35 cpv. 1 PA; cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1, 139 V 496 consid. 5.1, 138 I 232 consid. 5.1). 4.2 Il ricorrente ravvisa un accertamento incompleto da parte dell'autorità inferiore del suo stato di salute, sia dal profilo psicologico che non sarebbe per nulla stato istruito, sia dal profilo somatico, essendo che la SEM non avrebbe preso in considerazione gli ulteriori esami che gli sarebbero stati prescritti. In proposito, il Tribunale osserva come nella decisione avversata l'autorità inferiore abbia tenuto conto sufficientemente e correttamente dello stato di salute del ricorrente (cfr. p.to II, pag. 8 seg.), ed al contrario di quanto lamentato nel ricorso, la SEM si è espressa in un apprezzamento anticipato, riguardo alle eventuali future valutazioni medico-specialistiche raccomandate, ritenendo l'istruzione sullo stato valetudinario dell'insorgente conclusa (cfr. p.to II, pag. 8 seg.). Conclusione che il Tribunale condivide. Nell'unico referto medico disponibile prima dell'emissione della decisione impugnata (del 15 luglio 2026), si sono difatti poste le diagnosi di: sospetto OSAS, obesità II grado BMI 38.8 kg/m2 e di sospetta incontinenza urinaria, favorita da assunzione di etile, senza prescrizione di alcuna terapia farmacologica, ma con la raccomandazione di effettuare una valutazione con ORL, una valutazione presso il (...) e presso la nutrizionista, nonché una valutazione urologica (cfr. n. 16/5). Alla luce di quanto precede, e per le considerazioni che seguiranno (cfr. infra consid. 5.4), l'autorità inferiore poteva partire correttamente dal presupposto che tali diagnosi non fossero di tale gravità o particolarità da dover attendere le ulteriori eventuali future valutazioni, che non risultavano comunque di particolare urgenza. Tali diagnosi, a parte la sospetta incontinenza urinaria, sono del resto state nuovamente poste nella visita medica intervenuta il 5 agosto 2026 (cfr. n. 37/5), quindi successivamente all'emissione della decisione avversata, con l'unica aggiunta diagnostica di abuso di nicotina (cfr. n. 37/5). Inoltre, per quanto nel colloquio personale del (...) luglio 2026, il ricorrente abbia riferito di non sentirsi molto bene psicologicamente (cfr. n. 23/3), dagli atti di causa non si evince che egli abbia mai riportato di problematiche psicologiche al medico consultato (cfr. n. 16/5 e 37/5). Non si vede quindi come la SEM avrebbe dovuto chiarire ulteriormente tale punto in questione, allorché se il ricorrente soffriva realmente di tali problematiche, che non ha provato neppure con il ricorso malgrado ne avesse la possibilità, non le abbia sollevate durante le visite mediche, né risulta nemmeno che egli si sia rivolto per le stesse all'infermeria del Centro federale d'asilo dove egli alloggia. Non spetta difatti alla SEM, dal profilo medico, di richiedere degli accertamenti specialistici, né di eseguire ulteriori passi istruttori su una questione medica che non si evince da alcuna risultanza documentale medica agli atti. Pertanto, l'istruzione dal profilo medico risulta essere completa e corretta, e la censura formale mossa dal ricorrente al provvedimento litigioso in tal senso, deve quindi essere respinta. 4.3 Ne discende quindi che le censure formali dell'insorgente vanno integralmente respinte. La conclusione formulata in via subordinata nel ricorso, secondo cui gli atti dovrebbero essere restituiti alla SEM per il completamento dell'istruttoria ed una corretta motivazione della decisione, deve di conseguenza essere respinta. 5. 5.1 Venendo ora al merito, ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. 5.2 Poiché le autorità bulgare competenti hanno risposto positivamente alla notifica del 28 luglio 2026 di ripresa in carico della SEM in data 29 luglio 2026 (cfr. n. 27/2 e 31/3), la SEM ha ritenuto, in conformità con il diritto, che la Bulgaria fosse in principio competente a trattare la domanda d'asilo del ricorrente (cfr. p.to II, pag. 3 seg. della decisione impugnata). 5.3 5.3.1 Quanto sollevato nel ricorso dall'insorgente non è in grado di rimettere in discussione la suddetta decisione. Invero, nel suo gravame, l'insorgente sostiene per la prima volta che egli, dopo l'uscita dalla Bulgaria, da (...) a (...) del 2026, sarebbe rimasto in C._______, prima di giungere in Svizzera, e quindi che il periodo che egli avrebbe trascorso al di fuori del territorio degli Stati membri Dublino, sarebbe superiore ai tre mesi previsti all'art. 19 par. 2 RD III, di modo che la competenza per l'esame della sua domanda d'asilo ricadrebbe sulla Svizzera e non sulla Bulgaria (cfr. p.to 3, pag. 6 e p.to 5, pag. 8 del ricorso). Tuttavia, a differenza di quanto da lui sostenuto nel ricorso, le sue allegazioni in merito alla sua permanenza in C._______ per circa (...) mesi, non è supportata da alcuna prova oggettiva e circostanziata. Invero, non solo tali asserti sono giunti soltanto in fase ricorsuale, non avendo in merito alla durata trascorsa in C._______ il ricorrente asserito alcunché in precedenza (cfr. n. 23/3, pag. 2), ciò che lascia già planare dei seri dubbi circa la credibilità degli stessi, bensì neppure la copia del biglietto del treno che egli ha allegato al ricorso è in grado di sostenere le sue affermazioni in merito. Peraltro, la Bulgaria non ha sollevato nulla in merito ai sensi dell'art. 19 par. 2 RD III (e neppure se ci si fondasse sul nuovo diritto ai sensi dell'art. 37 par. 4 RAMM), ciò che conferma ancor più la mancanza d'indizi o di prove a supporto delle sue dichiarazioni. Frattanto, neppure su tale punto in questione la mancata applicazione del RD III da parte della SEM al suo caso specifico, ha comportato un qualsivoglia pregiudizio per il ricorrente, essendo come in ogni caso egli non ha apportato la prova né reso perlomeno verosimile in modo preponderante la durata della sua permanenza su suolo (...). 5.3.2 Proseguendo nella disamina, l'autorità inferiore ha a ragione constatato che il sistema d'asilo e d'accoglienza bulgaro, non presenta delle carenze sistematiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, per le quali la competenza dovrebbe ricadere sulla Svizzera (cfr. p.to II, pag. 4 segg. del provvedimento avversato). Invero, le constatazioni generali ed astratte formulate nel ricorso, con riferimento a rapporti redatti da organismi internazionali e da organizzazioni non governative, non sono in grado di far giungere il Tribunale ad altra conclusione rispetto a quanto esposto nella sua sentenza di riferimento F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 circa la mancanza di carenze sistemiche nel sistema d'asilo bulgaro (consid. 6 in particolare consid. 6.6.7), sempre e anche recentemente da allora riconfermata (cfr. ex multis la sentenza del TAF F-4073/2026 del 16 giugno 2026 consid. 2.1). Inoltre, non vi è agli atti alcun indizio fondato e concreto che lasci presupporre che il ricorrente non abbia potuto avere accesso agli aiuti e ai diritti procedurali che gli spettavano ai sensi di norme di diritto europeo, o ancora che in futuro le autorità bulgare verrebbero meno ai loro obblighi derivanti dalle predette o da disposizioni di diritto internazionale. Invero, alla stessa stregua di quanto già considerato nella decisione della SEM in proposito alle condizioni di accoglienza che egli avrebbe riscontrato in Bulgaria - in particolare all'igiene pessimo e al fatto che dovesse scaldarsi l'acqua da solo e mangiare nella stanza (cfr. n. 23/3) - lui né con le sue affermazioni né con le fotografie (n. 22/4) ed i video prodotti (n. 24/1), è riuscito a rendere perlomeno verosimile che le condizioni vissute in Bulgaria o che lo attenderebbero in futuro nel caso di un rinvio, comporterebbero una violazione dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000) o dell'art. 3 CEDU. In caso contrario, spetterà al ricorrente, esigere il rispetto dei suoi diritti derivanti dal diritto europeo ed internazionale presso le autorità preposte bulgare. Per il resto, essendo le motivazioni in tal senso presenti nella decisione impugnata corrette e complete, onde evitare inutili ripetizioni e non avendo il ricorrente presentato al riguardo delle contestazioni concrete nel suo ricorso, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. p.to II, pag. 8 del provvedimento avversato). Peraltro, come già sopra osservato, non presentando la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Bulgaria delle carenze sistemiche, non risultano in realtà necessari ulteriori commenti riguardo alle censure ricorsuali sollevate con riferimento al principio di non-respingimento (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 30 novembre 2023 nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, §129 segg. e p.to 2). In tal senso, essendo la competenza della Bulgaria data, non occorre attendere la produzione di eventuale ulteriore documentazione attinente ai motivi d'asilo del ricorrente così come da lui ventilato nel ricorso (cfr. pag. 3), che andrà semmai sottoposta alle autorità bulgare, se l'insorgente la ritenesse rilevante. 5.4 Inoltre, nel caso in esame, non sussiste alcun ostacolo derivante dal diritto internazionale che obblighi la Svizzera a entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente sulla base dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (RS 142.311) e non vi sono indicatori per concludere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere d'apprezzamento di cui dispone nell'ambito delle precitate norme. L'autorità inferiore ha difatti tenuto conto correttamente sia dei suoi asseriti maltrattamenti subiti da parte di alcuni poliziotti bulgari, alla cui motivazione esposta nella decisione impugnata si rimanda integralmente essendo completa e condivisibile (cfr. p.to II, pag. 7 seg.), e non avendo il ricorrente presentato delle contestazioni concrete e puntuali in merito; sia riguardo al suo stato di salute, non ritenendolo ostativo al suo ritorno in Bulgaria ai sensi dell'art. 3 CEDU. Difatti, alla luce di quanto già sopra considerato (cfr. consid. 4.2), pur non volendo sminuire le precitate problematiche mediche, non si può considerare - e ciò al contrario di quanto allegato nel ricorso - che il ricorrente sia particolarmente vulnerabile, il che richiederebbe, in conformità con la giurisprudenza del Tribunale, l'ottenimento di garanzie da parte delle autorità bulgare prima di eseguire la misura di trasferimento del ricorrente (cfr. sentenza di riferimento del TAF F-7195/2018 precitata consid. 7.4.1). Invero, egli non necessita di alcun trattamento medico particolare che non possa essere reperito anche in Bulgaria - Paese che dispone notoriamente di strutture mediche sufficienti (cfr. ex multis la sentenza del TAF F-3132/2026 del 4 giugno 2026 consid. 2.5.3) - né le sue patologie risultano essere a tal punto gravi, da risultare ostative ad un suo trasferimento verso la Bulgaria ai sensi dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Grande Camera] Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 7.2). Frattanto, la richiesta di garanzie individuali e concrete da parte della Bulgaria, così come postulato nel gravame (cfr. pag. 12), non risultano necessarie. 5.5 Si osserva inoltre, come la situazione giuridica del ricorrente, non sarebbe diversa se, invece che fondarsi sulle disposizioni del RD III succitate, il Tribunale applicasse le norme corrispondenti del nuovo diritto (l'art. 36 par. 1 lett. b RAMM invece che l'art. 18 par. 1 lett. b RD III; l'art. 37 RAMM in luogo dell'art. 19 RD III; l'art. 48 RAMM al posto dell'art. 31 RD III; così come l'art. 35 RAMM invece dell'art. 17 RD III).
6. Il ricorso deve quindi essere respinto. Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 13 agosto 2026 decadono.
7. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria parziale, è respinta. Le spese processuali di fr. 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a TS-TAF [RS 173.320.3]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Basil Cupa Alissa Vallenari Data di spedizione: