Visto Schengen
Sachverhalt
A. Il 23 giugno 2022, l’Ambasciata di Svizzera in Libano (ASL) ha respinto la domanda di visto Schengen di breve durata presentata da B._______ e da sua moglie C._______, cittadini siriani nati rispettivamente il 15 maggio 1947 e il 5 dicembre 1949, allo scopo di rendere visita al loro figlio A.________ (il ricorrente) a Lugano dal 16 agosto 2022 al 15 settembre 2022. B. Il 5 settembre 2022, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha re- spinto l’opposizione del ricorrente contro la decisione dell’ASL. C. Il 3 ottobre 2022, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal versamento di tasse ed emolu- menti amministrativo, che la decisione della SEM sia annullata e che ai richiedenti sia accordato un visto di entrata per la Svizzera. D. Il 28 dicembre 2022, il TAF ha respinto la richiesta di concessione dell’as- sistenza giudiziaria. E. Il 13 febbraio 2023, il ricorrente ha inoltrato uno scritto, nel quale informa il TAF del terremoto accaduto in D.________, il luogo di residenza dei richie- denti. F. Il 22 febbraio 2023, su invito di questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso, chiedendo il rigetto.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale (TAF) del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 di- cembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei
F-4448/2022 Pagina 3 casi previsti all’art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 21 dicembre 2021 (conferma del rifiuto dei visti), che non rientra peral- tro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il pre- sente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l’entrata in Svizzera di persona che non sono cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, la presente sen- tenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’au- torità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e conte- nere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, benché non sia il destinatario diretto della decisione su oppo- sizione impugnata, il ricorrente ha partecipato alla procedura, fin dall’inizio, firmando la lettera d’invito a favore dei richiedenti, dimodoché si deve am- mettere che è particolarmente toccato dalla detta decisione, da cui la sua legittimazione a ricorrere (cfr. la sentenza TAF F-3917/2022 del 6 ottobre 2023 consid. 1.2). Sebbene il periodo di visita relativo alla richiesta di visto sia già trascorso, nel ricorso è implicito che la visita prevista avrebbe avuto luogo anche in un momento successivo. Si deve pertanto affermare un in- teresse attuale. Il ricorrente, ha impugnato la decisione tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando peraltro nel termine impartitogli l'anticipo di fr. 700.– relativo alle presunte spese processuali. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio.
E. 2 Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della deci- sone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha
F-4448/2022 Pagina 4 un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'ec- cesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). È determinante, in primo luogo, la si- tuazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2020 VII/4 con- sid. 2.2).
E. 3 La presente causa verte sul rifiuto della SEM di rilasciare ai richiedenti i visti Schengen di breve durata da loro richiesti. Si tratta dunque di verificare se le condizioni per l’emissione di tale visti, secondo la normativa Schen- gen, siano soddisfatte.
E. 4.1 È utile ricordare, in primo luogo, che la politica in materia di visti riveste un ruolo importante nel contesto della prevenzione dell’immigrazione ille- gale. Essa può tuttavia esplicare tutta la sua efficacia unicamente nel con- testo di un coordinamento internazionale. Come tutti gli altri Stati, la Sviz- zera non è di principio tenuta a consentire l’entrata sul suo territorio a per- sone straniere. Fatti salvi gli impegni di diritto internazionale pubblico, le pertinenti decisioni sono prese autonomamente (Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell’8 marzo 2002 [Mes- saggio LStr], Foglio federale 2002 3327, pagg. 3351, 3390 e 3391). In questo senso, né la legislazione svizzera sugli stranieri, né la normativa Schengen garantiscono un diritto all’ottenimento di un visto d’entrata per la Svizzera, rispettivamente per lo spazio Schengen. Peraltro, nel valutare se le condizioni per il rilascio di un visto siano adempiute, le autorità compe- tenti godono di un ampio margine d’apprezzamento, che devono tuttavia esercitare nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, tra i quali spiccano l’uguaglianza giuridica e la protezione dall’arbitrio (cfr. DTF 135 I 143 con- sid. 2.2 e 135 II 1 consid. 1.1, nonché DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 e 4.1.5).
E. 4.2 In generale, la procedura relativa ai visti nonché all’entrata in Svizzera e alla partenza dalla Svizzera è retta dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20).
E. 4.3 Si applica invece l’Accordo del 26 ottobre 2004, in vigore dal 1° marzo 2008, tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità eu- ropea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applica- zione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS), nella misura in cui esso contempli disposizioni divergenti rispetto alla LStrl (cfr. art. 2 cpv. 4
F-4448/2022 Pagina 5 LStrl e art. 2 AAS; cfr. anche la sentenza TAF F-190/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 3). Gli atti normativi dell’acquis di Schengen sono, fondamentalmente, i se- guenti: – il regolamento (UE) 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, Gazzetta ufficiale [GU] L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52), modificato dal regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (GU L 74 del 18 marzo 2017); – il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009); – il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001, più volte emendato, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81/1 del 21 marzo 2001), in vigore fino al 17 dicembre 2018, abrogato dal regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 (GU L 303/39 del 28 novembre 2018).
E. 4.4 Dal canto suo, l’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV, RS 142.204), specifica che le condizioni d’entrata per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni) sono rette dall’art. 6 del codice frontiere Schengen, mentre le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per i detti soggiorni sono disciplinate dagli artt. 4 a 36 del codice dei visti (artt. 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 OEV).
E. 4.5 Le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi secondo l’art. 6 del codice frontiere Schengen sono, essenzialmente, le seguenti: (a) disporre di un documento di viaggio valido; (b) disporre di un visto valido; (c) giusti- ficare lo scopo e le condizioni del soggiorno e disporre dei mezzi di sussi- stenza sufficienti (anche per il ritorno nel paese d’origine) ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi; (d) non essere segnalati nel Si- stema d’informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione; (e) non essere considerati come una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.
F-4448/2022 Pagina 6 Si osservi che queste condizioni corrispondono, sostanzialmente, a quelle previste all’art. 5 cpv. 1 LStrI.
E. 4.6 Secondo il codice dei visti, il richiedente deve presentare un documento di viaggio valido, indicare la finalità del suo viaggio, provare che dispone dei mezzi di sussistenza sufficienti o che è in grado di ottenerli legalmente, fornire informazioni che consentano di valutare la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, avere un’assicurazione sanitaria di viaggio valida (artt. 12, 13, 14, 15 e 21 del codice dei visti). Nell’esaminare una domanda di visto uniforme è accor- data particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un ri- schio di immigrazione illegale o un rischio per la sicurezza degli Stati mem- bri e se il richiedente intenda lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 21 § 1 del codice dei visti). Si noti che queste condizioni coincidono, fondamentalmente, con quelle previste all’art. 5 cpv. 1 e 2 LStrI.
E. 4.7 Un visto Schengen può essere rifiutato, in particolare, qualora vi siano ragionevoli dubbi sull’autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto, sull’affidabilità delle dichia- razioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 32 § 1 lett. b del codice dei visti).
E. 4.8 Se le condizioni per emettere un visto Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è possibile concedere un visto con validità territoriale limitata (VTL). Lo Stato membro interessato può fare uso di questa possi- bilità per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi inter- nazionali (art. 6 § 5 lett. c del codice frontiere Schengen e art. 25 § 1 lett. a del codice dei visti).
E. 5 In concreto, essendo di nazionalità siriana, i richiedenti hanno l’obbligo di ottenere un visto per poter entrare in Svizzera, a prescindere dalla durata (breve o lunga) del soggiorno che intendono intraprendere (cfr. artt. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 21 cpv. 1 lett. c OEV, nonché l’art. 1 §§ 1 e 2 del regolamento CE 539/2001 e l’allegato I del regolamento UE 2018/1806).
E. 6 Per valutare se l’uscita di uno straniero dallo spazio Schengen nel rispetto
F-4448/2022 Pagina 7 del termine di validità del visto richiesto risulti sufficientemente assicurata, e dunque ponderare il rischio d’immigrazione illegale (cfr. art. 21 § 1 del codice dei visti), bisogna riferirsi alla situazione generale del suo paese di residenza, nella misura in cui non si può escludere che una situazione meno favorevole, sul piano politico, economico o sociale, di quella degli Stati dello spazio Schengen, e in particolare della Svizzera, possa influire sul suo comportamento. Si osservi che, in caso di stranieri provenienti da paesi o da regioni dove la situazione socioeconomica o politica è difficile, s’impone una verifica critica di tutti gli elementi disponibili in accordo con una prassi restrittiva nel concedere i visti richiesti, tenuto conto del fatto che gli interessi privati delle persone in questione si rivelano essere, so- vente, incompatibili con l’obiettivo e lo scopo di un’autorizzazione d’entrata nello spazio Schengen limitata nel tempo. La situazione generale del paese di residenza dello straniero deve quindi essere messa in relazione con i dati conosciuti sulla sua situazione personale, familiare e professionale, nonché sul suo comportamento prevedibile, in funzione di questi dati, una volta giunto nello spazio Schengen. In effetti, se si traessero conclusioni soltanto in funzione della situazione socioeconomica generale, statistica, del paese di residenza, la valutazione della fattispecie risulterebbe troppo astratta. Per questa ragione è necessario esaminare l’insieme delle circo- stanze del caso concreto: in particolare, la situazione personale, familiare, sociale e professionale (finanziaria) dello straniero può fornire elementi o indizi utili a formulare una previsione favorevole riguardo alla partenza re- golare dallo spazio Schengen; in assenza di tali elementi o indizi, il rischio che lo straniero non intenda lasciare lo spazio Schengen, secondo i termini del visto, può essere considerato elevato (cfr., fra le tante, le sentenze TAF F-557/2018 del 20 agosto 2018 consid. 8.3 e F-6572/2015 del 9 agosto 2016 consid. 5.1 con i riferimenti giurisprudenziali).
E. 7.1 Rispetto alla situazione socioeconomica della Siria va evidenziato quanto segue.
E. 7.2 In vaste aree della Siria, la popolazione civile è sottoposta a forti pres- sioni di emigrazione a causa dei noti conflitti armati in corso dalle rivolte della “primavera araba” del 2011. Il 6 febbraio 2023, il nord della Siria è stato gravemente colpito da un terremoto mortale che ha distrutto interi villaggi, in particolare nella regione di Aleppo (cfr. https://www.thenewhu- manitarian.org/news-feature/2024/02/06/earthquake-survivors-northwest- syria-abandoned-amid-aid-cuts, www.unhcr.org/be/aide-durgence/sei- smes-en-turkiye-et-en-syrie; visionati il 23 luglio 2024). Molti si sono rifu- giati nei Paesi vicini e stanno cercando di proseguire il viaggio, soprattutto
F-4448/2022 Pagina 8 verso l'Europa (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiser- vice/statistik/asylstatistik/archiv/2024/04.html; visionato il 23 luglio 2024; sentenza del TAF D-568/2024 del 29 aprile 2024 consid. 6.1)
E. 7.3 Alla luce di questo quadro socioeconomico generale, da rapportare alla situazione vigente negli Stati della zona Schengen, e segnatamente in Svizzera, va da sé che il rischio teorico che i richiedenti, secondo il profilo statistico medio dell’abitante siriano, potrebbero essere tentati di non la- sciare la zona in questione entro il termine di scadenza del visto richiesto, non può essere a priori escluso. Si aggiunge che i richiedenti abitano a Latakia, una citta gravemente colpita dal terremoto nel 2023.
E. 8.1 Dal punto di vista della situazione personale, familiare e professionale dei richiedenti, si deve osservare quanto segue.
E. 8.2 I richiedenti, cittadini siriani, sono nati rispettivamente nel 1947 e nel
1948. Ad eccezione di un periodo di studio all'estero del richiedente negli anni '70, hanno sempre vissuto in Siria. Data la loro età avanzata, non si può semplicemente ritenere che abbiano una forte intenzione di emigrare. Tuttavia, date le importanti ragioni che spingono all'emigrazione (in parti- colare l'assistenza sanitaria, la sicurezza economica e sociale in Svizzera), la decisione di emigrare o, una volta nel Paese ospitante, di rimanervi può essere presa anche in età avanzata (cfr. sentenza del TAF F-4040/2022 dell'8 gennaio 2024 consid. 8.1 con ulteriori riferimenti). A livello familiare, dagli atti risulta che i richiedenti hanno tre figli, due dei quali vivono in Siria, nello stesso quartiere dei richiedenti. Una delle figlie è divorziata e, secondo il ricorrente, dipende dal sostegno finanziario e mo- rale dei genitori. Inoltre, anche i membri della famiglia allargata dei ricor- renti, ossia tre zii e due zie, vivono in Siria. In sintesi, va notato che seb- bene i richiedenti abbiano una vasta rete familiare in Siria, non esistono obblighi familiari in senso stretto. In particolare, la figlia divorziata può con- tare anche sulla famiglia della sorella o sulla famiglia allargata presente in Siria. Dal punto di vista professionale, va notato che il richiedente è patologo e professore presso la facoltà di odontoiatria dell'università privata Wadi In- ternational e che guadagna fr. 3’500.–. Il ricorrente sostiene inoltre che il richiedente abbia una propria clinica privata, ma non fornisce alcuna prova al riguardo. Da un punto di vista professionale, il richiedente ha un certo legame con il suo attuale luogo di residenza, in quanto è impiegato presso
F-4448/2022 Pagina 9 un'università. Tuttavia, questo legame deve essere relativizzato a causa dell'età avanzata del richiedente. La richiedente non svolge nessun lavoro. Per quanto riguarda l'affermazione dei richiedenti di possedere otto pro- prietà nel loro Paese e risparmi finanziari, va sottolineato che essi ne pro- vano solo due e tuttavia secondo la giurisprudenza la proprietà di un im- mobile non è una garanzia sufficiente che i richiedenti lasceranno la zona in questione entro il termine di scadenza del visto richiesto, dato che tali proprietà non andrebbero persi in caso di migrazione (cfr. sentenza del TAF F-4040/2022 dell'8 gennaio 2024 consid. 8.1 con ulteriori riferimenti). Di conseguenza, anche da un punto di vista finanziario, i richiedenti non sono fortemente legati al loro attuale luogo di residenza.
E. 8.3 Alla luce delle considerazioni sopraesposte, che raccolgono l’insieme degli elementi risultanti dagli atti, si deve riconoscere che non è possibile stabilire con sufficiente certezza l’intenzione dei richiedenti di lasciare la Svizzera, e lo spazio Schengen, prima della scadenza del visto richiesto (cfr. art. 21 cpv. 1 del codice dei visti). Nemmeno la questione relativa al figlio autistico del ricorrente modifica l’esito della sentenza.
E. 9 Nella misura in cui il ricorrente lamenta una violazione dell’uguaglianza giu- ridica e fa riferimento a un caso simile in cui sarebbe stato concesso un visto Schengen, va sottolineato che, nonostante i dati chiave apparente- mente simili, ogni caso è diverso e l’esame del caso singolo può portare a risultati diversi.
E. 10 In conclusione, respingendo l’opposizione del ricorrente contro la decisione di rifiuto dell’Ambasciata di Svizzera in Libano di rilasciare ai richiedenti un visto Schengen di breve durata, la SEM non ha violato la normativa Schen- gen e il diritto federale (cfr. art. 49 lett. a PA). Pertanto, il ricorso deve es- sere respinto e la decisione su opposizione confermata.
E. 11.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soc- combente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). In concreto, considerato l’esito negativo del ricorso, le spese proces- suali di fr. 700.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo, dello stesso importo, da lui già versato.
F-4448/2022 Pagina 10
E. 11.2 Al ricorrente non sono assegnate spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). (dispositivo pagina seguente)
F-4448/2022 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico del ricorrente e pre- levate sull’anticipo, dello stesso importo, da lui già versato. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e alla SEM.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Caroline Rausch
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-4448/2022 Sentenza del 2 settembre 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Aileen Truttmann, Yannick Antoniazza-Hafner, cancelliera Caroline Rausch. Parti A._______, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Visto Schengen a favore di B._______ e C._______;decisione della SEM del 5 settembre 2022. Fatti: A. Il 23 giugno 2022, l'Ambasciata di Svizzera in Libano (ASL) ha respinto la domanda di visto Schengen di breve durata presentata da B._______ e da sua moglie C._______, cittadini siriani nati rispettivamente il 15 maggio 1947 e il 5 dicembre 1949, allo scopo di rendere visita al loro figlio A.________ (il ricorrente) a Lugano dal 16 agosto 2022 al 15 settembre 2022. B. Il 5 settembre 2022, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto l'opposizione del ricorrente contro la decisione dell'ASL. C. Il 3 ottobre 2022, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal versamento di tasse ed emolumenti amministrativo, che la decisione della SEM sia annullata e che ai richiedenti sia accordato un visto di entrata per la Svizzera. D. Il 28 dicembre 2022, il TAF ha respinto la richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria. E. Il 13 febbraio 2023, il ricorrente ha inoltrato uno scritto, nel quale informa il TAF del terremoto accaduto in D.________, il luogo di residenza dei richiedenti. F. Il 22 febbraio 2023, su invito di questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso, chiedendo il rigetto. Diritto: 1. 1.1 Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale (TAF) del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 21 dicembre 2021 (conferma del rifiuto dei visti), che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l'entrata in Svizzera di persona che non sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, benché non sia il destinatario diretto della decisione su opposizione impugnata, il ricorrente ha partecipato alla procedura, fin dall'inizio, firmando la lettera d'invito a favore dei richiedenti, dimodoché si deve ammettere che è particolarmente toccato dalla detta decisione, da cui la sua legittimazione a ricorrere (cfr. la sentenza TAF F-3917/2022 del 6 ottobre 2023 consid. 1.2). Sebbene il periodo di visita relativo alla richiesta di visto sia già trascorso, nel ricorso è implicito che la visita prevista avrebbe avuto luogo anche in un momento successivo. Si deve pertanto affermare un interesse attuale. Il ricorrente, ha impugnato la decisione tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando peraltro nel termine impartitogli l'anticipo di fr. 700.- relativo alle presunte spese processuali. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.
2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). È determinante, in primo luogo, la situazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2020 VII/4 consid. 2.2).
3. La presente causa verte sul rifiuto della SEM di rilasciare ai richiedenti i visti Schengen di breve durata da loro richiesti. Si tratta dunque di verificare se le condizioni per l'emissione di tale visti, secondo la normativa Schengen, siano soddisfatte. 4. 4.1 È utile ricordare, in primo luogo, che la politica in materia di visti riveste un ruolo importante nel contesto della prevenzione dell'immigrazione illegale. Essa può tuttavia esplicare tutta la sua efficacia unicamente nel contesto di un coordinamento internazionale. Come tutti gli altri Stati, la Svizzera non è di principio tenuta a consentire l'entrata sul suo territorio a persone straniere. Fatti salvi gli impegni di diritto internazionale pubblico, le pertinenti decisioni sono prese autonomamente (Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002 [Messaggio LStr], Foglio federale 2002 3327, pagg. 3351, 3390 e 3391). In questo senso, né la legislazione svizzera sugli stranieri, né la normativa Schengen garantiscono un diritto all'ottenimento di un visto d'entrata per la Svizzera, rispettivamente per lo spazio Schengen. Peraltro, nel valutare se le condizioni per il rilascio di un visto siano adempiute, le autorità competenti godono di un ampio margine d'apprezzamento, che devono tuttavia esercitare nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, tra i quali spiccano l'uguaglianza giuridica e la protezione dall'arbitrio (cfr. DTF 135 I 143 consid. 2.2 e 135 II 1 consid. 1.1, nonché DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 e 4.1.5). 4.2 In generale, la procedura relativa ai visti nonché all'entrata in Svizzera e alla partenza dalla Svizzera è retta dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). 4.3 Si applica invece l'Accordo del 26 ottobre 2004, in vigore dal 1° marzo 2008, tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS), nella misura in cui esso contempli disposizioni divergenti rispetto alla LStrl (cfr. art. 2 cpv. 4 LStrl e art. 2 AAS; cfr. anche la sentenza TAF F-190/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 3). Gli atti normativi dell'acquis di Schengen sono, fondamentalmente, i seguenti:
- il regolamento (UE) 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, Gazzetta ufficiale [GU] L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52), modificato dal regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (GU L 74 del 18 marzo 2017);
- il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009);
- il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001, più volte emendato, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81/1 del 21 marzo 2001), in vigore fino al 17 dicembre 2018, abrogato dal regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 (GU L 303/39 del 28 novembre 2018). 4.4 Dal canto suo, l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV, RS 142.204), specifica che le condizioni d'entrata per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni) sono rette dall'art. 6 del codice frontiere Schengen, mentre le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per i detti soggiorni sono disciplinate dagli artt. 4 a 36 del codice dei visti (artt. 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 OEV). 4.5 Le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi secondo l'art. 6 del codice frontiere Schengen sono, essenzialmente, le seguenti: (a) disporre di un documento di viaggio valido; (b) disporre di un visto valido; (c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti (anche per il ritorno nel paese d'origine) ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi; (d) non essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione; (e) non essere considerati come una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Si osservi che queste condizioni corrispondono, sostanzialmente, a quelle previste all'art. 5 cpv. 1 LStrI. 4.6 Secondo il codice dei visti, il richiedente deve presentare un documento di viaggio valido, indicare la finalità del suo viaggio, provare che dispone dei mezzi di sussistenza sufficienti o che è in grado di ottenerli legalmente, fornire informazioni che consentano di valutare la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, avere un'assicurazione sanitaria di viaggio valida (artt. 12, 13, 14, 15 e 21 del codice dei visti). Nell'esaminare una domanda di visto uniforme è accordata particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale o un rischio per la sicurezza degli Stati membri e se il richiedente intenda lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 21 § 1 del codice dei visti). Si noti che queste condizioni coincidono, fondamentalmente, con quelle previste all'art. 5 cpv. 1 e 2 LStrI. 4.7 Un visto Schengen può essere rifiutato, in particolare, qualora vi siano ragionevoli dubbi sull'autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto, sull'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 32 § 1 lett. b del codice dei visti). 4.8 Se le condizioni per emettere un visto Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è possibile concedere un visto con validità territoriale limitata (VTL). Lo Stato membro interessato può fare uso di questa possibilità per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (art. 6 § 5 lett. c del codice frontiere Schengen e art. 25 § 1 lett. a del codice dei visti).
5. In concreto, essendo di nazionalità siriana, i richiedenti hanno l'obbligo di ottenere un visto per poter entrare in Svizzera, a prescindere dalla durata (breve o lunga) del soggiorno che intendono intraprendere (cfr. artt. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 21 cpv. 1 lett. c OEV, nonché l'art. 1 §§ 1 e 2 del regolamento CE 539/2001 e l'allegato I del regolamento UE 2018/1806).
6. Per valutare se l'uscita di uno straniero dallo spazio Schengen nel rispetto del termine di validità del visto richiesto risulti sufficientemente assicurata, e dunque ponderare il rischio d'immigrazione illegale (cfr. art. 21 § 1 del codice dei visti), bisogna riferirsi alla situazione generale del suo paese di residenza, nella misura in cui non si può escludere che una situazione meno favorevole, sul piano politico, economico o sociale, di quella degli Stati dello spazio Schengen, e in particolare della Svizzera, possa influire sul suo comportamento. Si osservi che, in caso di stranieri provenienti da paesi o da regioni dove la situazione socioeconomica o politica è difficile, s'impone una verifica critica di tutti gli elementi disponibili in accordo con una prassi restrittiva nel concedere i visti richiesti, tenuto conto del fatto che gli interessi privati delle persone in questione si rivelano essere, sovente, incompatibili con l'obiettivo e lo scopo di un'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen limitata nel tempo. La situazione generale del paese di residenza dello straniero deve quindi essere messa in relazione con i dati conosciuti sulla sua situazione personale, familiare e professionale, nonché sul suo comportamento prevedibile, in funzione di questi dati, una volta giunto nello spazio Schengen. In effetti, se si traessero conclusioni soltanto in funzione della situazione socioeconomica generale, statistica, del paese di residenza, la valutazione della fattispecie risulterebbe troppo astratta. Per questa ragione è necessario esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto: in particolare, la situazione personale, familiare, sociale e professionale (finanziaria) dello straniero può fornire elementi o indizi utili a formulare una previsione favorevole riguardo alla partenza regolare dallo spazio Schengen; in assenza di tali elementi o indizi, il rischio che lo straniero non intenda lasciare lo spazio Schengen, secondo i termini del visto, può essere considerato elevato (cfr., fra le tante, le sentenze TAF F-557/2018 del 20 agosto 2018 consid. 8.3 e F-6572/2015 del 9 agosto 2016 consid. 5.1 con i riferimenti giurisprudenziali). 7. 7.1 Rispetto alla situazione socioeconomica della Siria va evidenziato quanto segue. 7.2 In vaste aree della Siria, la popolazione civile è sottoposta a forti pressioni di emigrazione a causa dei noti conflitti armati in corso dalle rivolte della "primavera araba" del 2011. Il 6 febbraio 2023, il nord della Siria è stato gravemente colpito da un terremoto mortale che ha distrutto interi villaggi, in particolare nella regione di Aleppo (cfr. https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2024/02/06/earthquake-survivors-northwest-syria-abandoned-amid-aid-cuts, www.unhcr.org/be/aide-durgence/seismes-en-turkiye-et-en-syrie; visionati il 23 luglio 2024). Molti si sono rifugiati nei Paesi vicini e stanno cercando di proseguire il viaggio, soprattutto verso l'Europa (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/statistik/asylstatistik/archiv/2024/04.html; visionato il 23 luglio 2024; sentenza del TAF D-568/2024 del 29 aprile 2024 consid. 6.1) 7.3 Alla luce di questo quadro socioeconomico generale, da rapportare alla situazione vigente negli Stati della zona Schengen, e segnatamente in Svizzera, va da sé che il rischio teorico che i richiedenti, secondo il profilo statistico medio dell'abitante siriano, potrebbero essere tentati di non lasciare la zona in questione entro il termine di scadenza del visto richiesto, non può essere a priori escluso. Si aggiunge che i richiedenti abitano a Latakia, una citta gravemente colpita dal terremoto nel 2023. 8. 8.1 Dal punto di vista della situazione personale, familiare e professionale dei richiedenti, si deve osservare quanto segue. 8.2 I richiedenti, cittadini siriani, sono nati rispettivamente nel 1947 e nel 1948. Ad eccezione di un periodo di studio all'estero del richiedente negli anni '70, hanno sempre vissuto in Siria. Data la loro età avanzata, non si può semplicemente ritenere che abbiano una forte intenzione di emigrare. Tuttavia, date le importanti ragioni che spingono all'emigrazione (in particolare l'assistenza sanitaria, la sicurezza economica e sociale in Svizzera), la decisione di emigrare o, una volta nel Paese ospitante, di rimanervi può essere presa anche in età avanzata (cfr. sentenza del TAF F-4040/2022 dell'8 gennaio 2024 consid. 8.1 con ulteriori riferimenti). A livello familiare, dagli atti risulta che i richiedenti hanno tre figli, due dei quali vivono in Siria, nello stesso quartiere dei richiedenti. Una delle figlie è divorziata e, secondo il ricorrente, dipende dal sostegno finanziario e morale dei genitori. Inoltre, anche i membri della famiglia allargata dei ricorrenti, ossia tre zii e due zie, vivono in Siria. In sintesi, va notato che sebbene i richiedenti abbiano una vasta rete familiare in Siria, non esistono obblighi familiari in senso stretto. In particolare, la figlia divorziata può contare anche sulla famiglia della sorella o sulla famiglia allargata presente in Siria. Dal punto di vista professionale, va notato che il richiedente è patologo e professore presso la facoltà di odontoiatria dell'università privata Wadi International e che guadagna fr. 3'500.-. Il ricorrente sostiene inoltre che il richiedente abbia una propria clinica privata, ma non fornisce alcuna prova al riguardo. Da un punto di vista professionale, il richiedente ha un certo legame con il suo attuale luogo di residenza, in quanto è impiegato presso un'università. Tuttavia, questo legame deve essere relativizzato a causa dell'età avanzata del richiedente. La richiedente non svolge nessun lavoro. Per quanto riguarda l'affermazione dei richiedenti di possedere otto proprietà nel loro Paese e risparmi finanziari, va sottolineato che essi ne provano solo due e tuttavia secondo la giurisprudenza la proprietà di un immobile non è una garanzia sufficiente che i richiedenti lasceranno la zona in questione entro il termine di scadenza del visto richiesto, dato che tali proprietà non andrebbero persi in caso di migrazione (cfr. sentenza del TAF F-4040/2022 dell'8 gennaio 2024 consid. 8.1 con ulteriori riferimenti). Di conseguenza, anche da un punto di vista finanziario, i richiedenti non sono fortemente legati al loro attuale luogo di residenza. 8.3 Alla luce delle considerazioni sopraesposte, che raccolgono l'insieme degli elementi risultanti dagli atti, si deve riconoscere che non è possibile stabilire con sufficiente certezza l'intenzione dei richiedenti di lasciare la Svizzera, e lo spazio Schengen, prima della scadenza del visto richiesto (cfr. art. 21 cpv. 1 del codice dei visti). Nemmeno la questione relativa al figlio autistico del ricorrente modifica l'esito della sentenza.
9. Nella misura in cui il ricorrente lamenta una violazione dell'uguaglianza giuridica e fa riferimento a un caso simile in cui sarebbe stato concesso un visto Schengen, va sottolineato che, nonostante i dati chiave apparentemente simili, ogni caso è diverso e l'esame del caso singolo può portare a risultati diversi.
10. In conclusione, respingendo l'opposizione del ricorrente contro la decisione di rifiuto dell'Ambasciata di Svizzera in Libano di rilasciare ai richiedenti un visto Schengen di breve durata, la SEM non ha violato la normativa Schengen e il diritto federale (cfr. art. 49 lett. a PA). Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione confermata. 11. 11.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). In concreto, considerato l'esito negativo del ricorso, le spese processuali di fr. 700.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo, dello stesso importo, da lui già versato. 11.2 Al ricorrente non sono assegnate spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). (dispositivo pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 700.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo, dello stesso importo, da lui già versato.
3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e alla SEM. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Caroline Rausch