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F-369/2024

F-369/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-06 · Italiano CH

Visto Schengen

Sachverhalt

A. Il 24 settembre 2023, B.________ (il richiedente), nato il 21 ottobre 1984, Egitto, ha compilato per l’Ambasciata di Svizzera a Cairo una richiesta di visto Schengen di breve durata (fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni) corredata dei documenti necessari, indicando come scopo di voler rendere visita alla sua amica dal 19 dicembre 2023 al 29 dicembre 2023. B. Il 2 ottobre 2023, l’Ambasciata di Svizzera a Cairo si è rifiutata di emettere il visto richiesto, facendo valere che vi erano ragionevoli dubbi riguardo alla intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri dello spazio Schengen prima della scadenza del medesimo visto. C. Il 4 ottobre 2023, la ricorrente ha inoltrato alla Segreteria di Stato della mi- grazione (SEM) opposizione al rifiuto di rilascio del visto. D. Il 4 dicembre 2023, la SEM ha pronunciato il rigetto della opposizione. E. Il 14 gennaio 2024, contro la decisione su opposizione, la ricorrente ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF), chie- dendo che il suo ricorso sia accolto, la decisione della SEM annullata e il visto rilasciato. F. Il 7 maggio 2024, su invito di questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso, chiedendo il rigetto. G. Il 13 giugno 2024, la ricorrente ha inoltrato una replica. H. Il 12 agosto 2024, la SEM ha inoltrato una duplica, chiedendo nuovamente il rigetto del ricorso.

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Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale (TAF) del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 di- cembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 21 dicembre 2021 (conferma del rifiuto dei visti), che non rientra peral- tro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il pre- sente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l’entrata in Svizzera di una persona che non è cittadina di uno Stato membro dell’Unione europea, la presente sen- tenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’au- torità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e conte- nere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, benché non sia la destinataria diretta della decisione su oppo- sizione impugnata, la ricorrente ha partecipato alla procedura, fin dall’ini- zio, firmando la lettera d’invito a favore del richiedente, dimodoché si deve ammettere che è particolarmente toccata dalla detta decisione, da cui la sua legittimazione a ricorrere (cfr. la sentenza TAF F-3917/2022 del

E. 2 Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). È determinante, in primo luogo, la situazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

E. 3 La presente causa verte sul rifiuto della SEM di rilasciare al richiedente un visto Schengen di breve durata da lui richiesto. Si tratta dunque di verificare se le condizioni per l'emissione di tale visto, secondo la normativa Schengen, siano soddisfatte.

E. 4.1 È utile ricordare, in primo luogo, che "la politica in materia di visti" riveste un ruolo importante nel contesto della prevenzione dell'immigrazione illegale. Essa può tuttavia esplicare tutta la sua efficacia unicamente nel contesto di un coordinamento internazionale. Come tutti gli altri Stati, la Svizzera non è di principio tenuta a consentire l'entrata sul suo territorio a persone straniere. Fatti salvi gli impegni di diritto internazionale pubblico, le pertinenti decisioni sono prese autonomamente (Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002 [Messaggio LStr], Foglio federale 2002 3327, pagg. 3351, 3390 e 3391). In questo senso, né la legislazione svizzera sugli stranieri, né la normativa Schengen garantiscono un diritto all'ottenimento di un visto d'entrata per la Svizzera, rispettivamente per lo spazio Schengen. Peraltro, nel valutare se le condizioni per il rilascio di un visto siano adempiute, le autorità competenti godono di un ampio margine d'apprezzamento, che devono tuttavia esercitare nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, tra i quali spiccano l'uguaglianza giuridica e la protezione dall'arbitrio (cfr. DTF 135 I 143 consid. 2.2 e 135 II 1 consid. 1.1, nonché DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 e 4.1.5 e 2009/27 consid. 3).

E. 4.2 In generale, la procedura relativa ai visti nonché all'entrata in Svizzera e alla partenza dalla Svizzera è retta dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20).

E. 4.3 Si applica invece l'Accordo del 26 ottobre 2004, in vigore dal 1° marzo 2008, tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS), nella misura in cui esso contempli disposizioni divergenti rispetto alla LStrl (cfr. art. 2 cpv. 4 LStrl e art. 2 AAS; cfr. anche la sentenza TAF F-190/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 3). Gli atti normativi dell'acquis di Schengen sono, fondamentalmente, i seguenti:

- il regolamento (UE) 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, Gazzetta ufficiale [GU] L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52), modificato dal regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (GU L 74 del 18 marzo 2017);

- il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009);

- il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001, più volte emendato, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81/1 del 21 marzo 2001), in vigore fino al 17 dicembre 2018, abrogato dal regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 (GU L 303/39 del 28 novembre 2018).

E. 4.4 Dal canto suo, l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV, RS 142.204), specifica che le condizioni d'entrata per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni) sono rette dall'art. 6 del codice frontiere Schengen, mentre le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per i detti soggiorni sono disciplinate dagli artt. 4 a 36 del codice dei visti (artt. 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 OEV).

E. 4.5 Le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi secondo l'art. 6 del codice frontiere Schengen sono, essenzialmente, le seguenti: (a) disporre di un documento di viaggio valido; (b) disporre di un visto valido; (c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti (anche per il ritorno nel paese d'origine) ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi; (d) non essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione; (e) non essere considerati come una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Si osservi che queste condizioni corrispondono, sostanzialmente, a quelle previste all'art. 5 cpv. 1 LStrI.

E. 4.6 Secondo il codice dei visti, il richiedente deve presentare un documento di viaggio valido, indicare la finalità del suo viaggio, provare che dispone dei mezzi di sussistenza sufficienti o che è in grado di ottenerli legalmente, fornire informazioni che consentano di valutare la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, avere un'assicurazione sanitaria di viaggio valida (artt. 12, 13, 14, 15 e 21 del codice dei visti). Nell'esaminare una domanda di visto uniforme è accordata particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale o un rischio per la sicurezza degli Stati membri e se il richiedente intenda lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 21 § 1 del codice dei visti). Si noti che queste condizioni coincidono, fondamentalmente, con quelle previste all'art. 5 cpv. 1 e 2 LStrI.

E. 4.7 Un visto Schengen può essere rifiutato, in particolare, qualora vi siano ragionevoli dubbi sull'autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto, sull'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 32 § 1 lett. b del codice dei visti).

E. 4.8 Se le condizioni per emettere un visto Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è possibile concedere un visto con validità territoriale limitata (VTL). Lo Stato membro interessato può fare uso di questa possibilità per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (art. 6 § 5 lett. c del codice frontiere Schengen e art. 25 § 1 lett. a del codice dei visti).

E. 4.9 Per i soggiorni di lunga durata in Svizzera (visto nazionale "D"), ossia superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, valgono gli artt. 2 lett. f, 4 e 8 OEV.

E. 5 In concreto, essendo di nazionalità egiziana, il richiedente ha l'obbligo di ottenere un visto per poter entrare in Svizzera, a prescindere dalla durata (breve o lunga) del soggiorno che intende intraprendere (cfr. artt. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 21 cpv. 1 lett. c OEV, nonché l'art. 1 §§ 1 e 2 del regolamento CE 539/2001 e l'allegato I del regolamento UE 2018/1806).

E. 6 Per valutare se l’uscita di uno straniero dallo spazio Schengen nel rispetto del termine di validità del visto richiesto risulti sufficientemente assicurata, e dunque ponderare il rischio d’immigrazione illegale (cfr. art. 21 § 1 del codice dei visti), bisogna riferirsi alla situazione generale del suo paese di residenza, nella misura in cui non si può escludere che una situazione meno favorevole, sul piano politico, economico o sociale, di quella degli Stati dello spazio Schengen, e in particolare della Svizzera, possa influire sul suo comportamento. Si osservi che, in caso di stranieri provenienti da paesi o da regioni dove la situazione socioeconomica o politica è difficile, s’impone una verifica critica di tutti gli elementi disponibili in accordo con una prassi restrittiva nel concedere i visti richiesti, tenuto conto del fatto che gli interessi privati delle persone in questione si rivelano essere, so- vente, incompatibili con l’obiettivo e lo scopo di un’autorizzazione d’entrata nello spazio Schengen limitata nel tempo. La situazione generale del paese di residenza dello straniero deve quindi essere messa in relazione con i dati conosciuti sulla sua situazione personale, familiare e professionale, nonché sul suo comportamento prevedibile, in funzione di questi dati, una volta giunto nello spazio Schengen. In effetti, se si traessero conclusioni soltanto in funzione della situazione socioeconomica generale, statistica, del paese di residenza, la valutazione della fattispecie risulterebbe troppo astratta. Per questa ragione è necessario esaminare l’insieme delle circo- stanze del caso concreto: in particolare, la situazione personale, familiare, sociale e professionale (finanziaria) dello straniero può fornire elementi o indizi utili a formulare una previsione favorevole riguardo alla partenza re- golare dallo spazio Schengen; in assenza di tali elementi o indizi, il rischio che lo straniero non intenda lasciare lo spazio Schengen, secondo i termini del visto, può essere considerato elevato (cfr., fra le tante, le sentenze TAF F-557/2018 del 20 agosto 2018 consid. 8.3 e F-6572/2015 del 9 agosto 2016 consid. 5.1 con i riferimenti giurisprudenziali).

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E. 7 agosto 2023 consid. 5.5).

E. 7.1 Rispetto alla situazione socioeconomica dell’Egitto va evidenziato quanto segue.

E. 7.2 Con una popolazione di circa 110 milioni di abitanti, compresi 6 milioni di rifugiati, l'Egitto è il Paese arabo più popoloso. L’economia egiziana è attualmente in crisi. La combinazione di inflazione elevata, deprezzamento della sterlina egiziana (EGP) e alti tassi di interesse ha portato a una crisi del costo della vita, con un impatto sul tenore di vita della popolazione. Con la guerra in Sudan, il conflitto di Gaza e gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso, nuovi shock esterni si sono aggiunti alla già difficile situazione eco- nomica (cfr. < https://www.seco.admin.ch > Informazioni sulle regioni e sui paesi e relazioni economiche bilaterali con la Svizzera > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Informazioni sulle regioni e sui paesi e relazioni economiche bilaterali con la Svizzera > Africa > Egitto > Rapporto economico 2024, consultato il 13.11.2024).

E. 7.3 A causa del conflitto in Medio Oriente dal 7 ottobre 2023, la situazione è instabile. Le tensioni sono elevate e non si può escludere un ulteriore deterioramento della situazione di sicurezza. Nonostante l'aumento delle misure di sicurezza, il rischio di attacchi terroristici è sempre presente in tutto il Paese (< https://www.eda.admin.ch > Consigli di viaggio > Consigli di viaggio - Egitto, consultato il 4.11.2024). Nell'attuale Indice di Sviluppo Umano, compilato dal Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite come indicatore di prosperità, l'Egitto si colloca al 105° posto su 191 Paesi elen- cati (cfr. < https://hdr.undp.org > Data Center ˃ Country Insights > Egypt, consultato il 13.11.2024).

E. 7.4 Di conseguenza, le difficili condizioni socioeconomiche dell'Egitto eser- citano una notevole pressione migratoria.

E. 7.5 Alla luce di questo quadro socioeconomico generale, da rapportare alla situazione vigente negli Stati della zona Schengen, e segnatamente in Svizzera, va da sé che il rischio teorico che il richiedente, secondo il profilo statistico medio dell’abitante egiziano, potrebbe essere tentato di non la- sciare la zona in questione entro il termine di scadenza del visto richiesto, non può essere a priori escluso (cfr. sentenza del TAF F-2899/2022 del

E. 8.1 Dal punto di vista della situazione personale, familiare e professionale del richiedente, si deve osservare quanto segue.

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E. 8.2 Il richiedente desidera visitare un'amica in Svizzera, che avrebbe in- contrato nel 2016. Non vengono fornite ulteriori informazioni, ad esempio sulle circostanze dell'incontro.

E. 8.3 Dagli atti emerge che il richiedente ha forti legami familiari in Egitto. È sposato e ha tre figli minori con la moglie (nati nel 2013, 2015 e 2018). Inoltre, tutti i suoi familiari vivono in Egitto.

E. 8.4 Dal punto di vista professionale, va osservato che il richiedente lavora come Security Manager in un albergo dal marzo 2021 e guadagna un red- dito mensile di 8000 EGP (140 fr.-). In aggiunta, il richiedente afferma di essere gestore di una caffetteria da febbraio 2023, ma non fornisce alcuna prova a sostegno di tale affermazione. Per quanto riguarda la sua situa- zione finanziaria, va notato che al momento della presentazione della sua situazione finanziaria, nel settembre 2023, aveva un patrimonio di 25.930 EGP (330 fr.-). Anche se non si può negare che il richiedente è professio- nalmente integrato nel suo paese d'origine, i suoi legami professionali non possono essere considerati forti, visto che non si tratta di un lavoro parti- colarmente specializzato.

E. 8.5 Nonostante i forti legami familiari nel paese d'origine e il suo impiego, il rischio che lo straniero non intenda lasciare lo spazio Schengen, può es- sere considerato elevato. Nel contesto delle condizioni socioeconomiche in Egitto (cfr. consid. 7) e della forte pressione migratoria, è necessario porre forti requisiti agli obblighi e ai legami con il Paese d'origine, in parti- colare per quanto riguarda la situazione professionale e finanziaria. In più, in questo caso, il rischio che il richiedente non intenda lasciare lo spazio Schengen è aumentato dal fatto che non è chiaro come esattamente il ri- chiedente e la ricorrente si siano conosciuti, visto che al riguardo viene solo accennato che si siano conosciuto nell’estate del 2016 senza dare dettagli.

E. 8.6 Alla luce delle considerazioni sopraesposte, che raccolgono l’insieme degli elementi risultanti dagli atti, si deve riconoscere che non è possibile stabilire con sufficiente certezza l’intenzione del richiedente di lasciare la Svizzera, e lo spazio Schengen, prima della scadenza del visto richiesto (cfr. art. 21 cpv. 1 del codice dei visti).

E. 9 In conclusione, respingendo l’opposizione della ricorrente contro la deci- sione di rifiuto dell’Ambasciata di Svizzera a Cairo di rilasciare al richie- dente un visto Schengen di breve durata (90 giorni), la SEM non ha violato

F-369/2024 Pagina 10 la normativa Schengen e il diritto federale (cfr. art. 49 lett. a PA). Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione confermata.

E. 10 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccom- bente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). In concreto, considerato l’esito negativo del ricorso, le spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico della ricorrente e prelevate sull’anticipo, dello stesso importo, da lei già versato. Alla ricorrente non sono assegnate spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). (dispositivo pagina seguente)

F-369/2024 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico della ricorrente e pre- levate sull’anticipo, dello stesso importo, da lei già versato. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e alla SEM.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Caroline Rausch

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-369/2024 Sentenza del 6 gennaio 2025 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Claudia Cotting-Schalch,Susanne Genner, cancelliera Caroline Rausch. Parti A.________. ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, autorità inferiore. Oggetto Visto Schengen a favore di B._______;decisione della SEM del 4 dicembre 2023. Fatti: A. Il 24 settembre 2023, B.________ (il richiedente), nato il 21 ottobre 1984, Egitto, ha compilato per l'Ambasciata di Svizzera a Cairo una richiesta di visto Schengen di breve durata (fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni) corredata dei documenti necessari, indicando come scopo di voler rendere visita alla sua amica dal 19 dicembre 2023 al 29 dicembre 2023. B. Il 2 ottobre 2023, l'Ambasciata di Svizzera a Cairo si è rifiutata di emettere il visto richiesto, facendo valere che vi erano ragionevoli dubbi riguardo alla intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri dello spazio Schengen prima della scadenza del medesimo visto. C. Il 4 ottobre 2023, la ricorrente ha inoltrato alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) opposizione al rifiuto di rilascio del visto. D. Il 4 dicembre 2023, la SEM ha pronunciato il rigetto della opposizione. E. Il 14 gennaio 2024, contro la decisione su opposizione, la ricorrente ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo che il suo ricorso sia accolto, la decisione della SEM annullata e il visto rilasciato. F. Il 7 maggio 2024, su invito di questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso, chiedendo il rigetto. G. Il 13 giugno 2024, la ricorrente ha inoltrato una replica. H. Il 12 agosto 2024, la SEM ha inoltrato una duplica, chiedendo nuovamente il rigetto del ricorso. Diritto: 1. 1.1 Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale (TAF) del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 21 dicembre 2021 (conferma del rifiuto dei visti), che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l'entrata in Svizzera di una persona che non è cittadina di uno Stato membro dell'Unione europea, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, benché non sia la destinataria diretta della decisione su opposizione impugnata, la ricorrente ha partecipato alla procedura, fin dall'inizio, firmando la lettera d'invito a favore del richiedente, dimodoché si deve ammettere che è particolarmente toccata dalla detta decisione, da cui la sua legittimazione a ricorrere (cfr. la sentenza TAF F-3917/2022 del 6 ottobre 2023 consid. 1.2). Sebbene il periodo di visita relativo alla richiesta di visto sia già trascorso, nel ricorso è implicito che la visita prevista avrebbe avuto luogo anche in un momento successivo. Si deve pertanto affermare un interesse attuale. La ricorrente, ha impugnato la decisione tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando peraltro nel termine impartitogli l'anticipo di fr. 700.- relativo alle presunte spese processuali. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.

2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). È determinante, in primo luogo, la situazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

3. La presente causa verte sul rifiuto della SEM di rilasciare al richiedente un visto Schengen di breve durata da lui richiesto. Si tratta dunque di verificare se le condizioni per l'emissione di tale visto, secondo la normativa Schengen, siano soddisfatte. 4. 4.1 È utile ricordare, in primo luogo, che "la politica in materia di visti" riveste un ruolo importante nel contesto della prevenzione dell'immigrazione illegale. Essa può tuttavia esplicare tutta la sua efficacia unicamente nel contesto di un coordinamento internazionale. Come tutti gli altri Stati, la Svizzera non è di principio tenuta a consentire l'entrata sul suo territorio a persone straniere. Fatti salvi gli impegni di diritto internazionale pubblico, le pertinenti decisioni sono prese autonomamente (Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002 [Messaggio LStr], Foglio federale 2002 3327, pagg. 3351, 3390 e 3391). In questo senso, né la legislazione svizzera sugli stranieri, né la normativa Schengen garantiscono un diritto all'ottenimento di un visto d'entrata per la Svizzera, rispettivamente per lo spazio Schengen. Peraltro, nel valutare se le condizioni per il rilascio di un visto siano adempiute, le autorità competenti godono di un ampio margine d'apprezzamento, che devono tuttavia esercitare nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, tra i quali spiccano l'uguaglianza giuridica e la protezione dall'arbitrio (cfr. DTF 135 I 143 consid. 2.2 e 135 II 1 consid. 1.1, nonché DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 e 4.1.5 e 2009/27 consid. 3). 4.2 In generale, la procedura relativa ai visti nonché all'entrata in Svizzera e alla partenza dalla Svizzera è retta dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). 4.3 Si applica invece l'Accordo del 26 ottobre 2004, in vigore dal 1° marzo 2008, tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS), nella misura in cui esso contempli disposizioni divergenti rispetto alla LStrl (cfr. art. 2 cpv. 4 LStrl e art. 2 AAS; cfr. anche la sentenza TAF F-190/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 3). Gli atti normativi dell'acquis di Schengen sono, fondamentalmente, i seguenti:

- il regolamento (UE) 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, Gazzetta ufficiale [GU] L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52), modificato dal regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (GU L 74 del 18 marzo 2017);

- il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009);

- il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001, più volte emendato, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81/1 del 21 marzo 2001), in vigore fino al 17 dicembre 2018, abrogato dal regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 (GU L 303/39 del 28 novembre 2018). 4.4 Dal canto suo, l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV, RS 142.204), specifica che le condizioni d'entrata per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni) sono rette dall'art. 6 del codice frontiere Schengen, mentre le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per i detti soggiorni sono disciplinate dagli artt. 4 a 36 del codice dei visti (artt. 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 OEV). 4.5 Le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi secondo l'art. 6 del codice frontiere Schengen sono, essenzialmente, le seguenti: (a) disporre di un documento di viaggio valido; (b) disporre di un visto valido; (c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti (anche per il ritorno nel paese d'origine) ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi; (d) non essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione; (e) non essere considerati come una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Si osservi che queste condizioni corrispondono, sostanzialmente, a quelle previste all'art. 5 cpv. 1 LStrI. 4.6 Secondo il codice dei visti, il richiedente deve presentare un documento di viaggio valido, indicare la finalità del suo viaggio, provare che dispone dei mezzi di sussistenza sufficienti o che è in grado di ottenerli legalmente, fornire informazioni che consentano di valutare la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, avere un'assicurazione sanitaria di viaggio valida (artt. 12, 13, 14, 15 e 21 del codice dei visti). Nell'esaminare una domanda di visto uniforme è accordata particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale o un rischio per la sicurezza degli Stati membri e se il richiedente intenda lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 21 § 1 del codice dei visti). Si noti che queste condizioni coincidono, fondamentalmente, con quelle previste all'art. 5 cpv. 1 e 2 LStrI. 4.7 Un visto Schengen può essere rifiutato, in particolare, qualora vi siano ragionevoli dubbi sull'autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto, sull'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 32 § 1 lett. b del codice dei visti). 4.8 Se le condizioni per emettere un visto Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è possibile concedere un visto con validità territoriale limitata (VTL). Lo Stato membro interessato può fare uso di questa possibilità per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (art. 6 § 5 lett. c del codice frontiere Schengen e art. 25 § 1 lett. a del codice dei visti). 4.9 Per i soggiorni di lunga durata in Svizzera (visto nazionale "D"), ossia superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, valgono gli artt. 2 lett. f, 4 e 8 OEV.

5. In concreto, essendo di nazionalità egiziana, il richiedente ha l'obbligo di ottenere un visto per poter entrare in Svizzera, a prescindere dalla durata (breve o lunga) del soggiorno che intende intraprendere (cfr. artt. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 21 cpv. 1 lett. c OEV, nonché l'art. 1 §§ 1 e 2 del regolamento CE 539/2001 e l'allegato I del regolamento UE 2018/1806).

6. Per valutare se l'uscita di uno straniero dallo spazio Schengen nel rispetto del termine di validità del visto richiesto risulti sufficientemente assicurata, e dunque ponderare il rischio d'immigrazione illegale (cfr. art. 21 § 1 del codice dei visti), bisogna riferirsi alla situazione generale del suo paese di residenza, nella misura in cui non si può escludere che una situazione meno favorevole, sul piano politico, economico o sociale, di quella degli Stati dello spazio Schengen, e in particolare della Svizzera, possa influire sul suo comportamento. Si osservi che, in caso di stranieri provenienti da paesi o da regioni dove la situazione socioeconomica o politica è difficile, s'impone una verifica critica di tutti gli elementi disponibili in accordo con una prassi restrittiva nel concedere i visti richiesti, tenuto conto del fatto che gli interessi privati delle persone in questione si rivelano essere, sovente, incompatibili con l'obiettivo e lo scopo di un'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen limitata nel tempo. La situazione generale del paese di residenza dello straniero deve quindi essere messa in relazione con i dati conosciuti sulla sua situazione personale, familiare e professionale, nonché sul suo comportamento prevedibile, in funzione di questi dati, una volta giunto nello spazio Schengen. In effetti, se si traessero conclusioni soltanto in funzione della situazione socioeconomica generale, statistica, del paese di residenza, la valutazione della fattispecie risulterebbe troppo astratta. Per questa ragione è necessario esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto: in particolare, la situazione personale, familiare, sociale e professionale (finanziaria) dello straniero può fornire elementi o indizi utili a formulare una previsione favorevole riguardo alla partenza regolare dallo spazio Schengen; in assenza di tali elementi o indizi, il rischio che lo straniero non intenda lasciare lo spazio Schengen, secondo i termini del visto, può essere considerato elevato (cfr., fra le tante, le sentenze TAF F-557/2018 del 20 agosto 2018 consid. 8.3 e F-6572/2015 del 9 agosto 2016 consid. 5.1 con i riferimenti giurisprudenziali). 7. 7.1 Rispetto alla situazione socioeconomica dell'Egitto va evidenziato quanto segue. 7.2 Con una popolazione di circa 110 milioni di abitanti, compresi 6 milioni di rifugiati, l'Egitto è il Paese arabo più popoloso. L'economia egiziana è attualmente in crisi. La combinazione di inflazione elevata, deprezzamento della sterlina egiziana (EGP) e alti tassi di interesse ha portato a una crisi del costo della vita, con un impatto sul tenore di vita della popolazione. Con la guerra in Sudan, il conflitto di Gaza e gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso, nuovi shock esterni si sono aggiunti alla già difficile situazione economica (cfr. https://www.seco.admin.ch > Informazioni sulle regioni e sui paesi e relazioni economiche bilaterali con la Svizzera > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Informazioni sulle regioni e sui paesi e relazioni economiche bilaterali con la Svizzera > Africa > Egitto > Rapporto economico 2024, consultato il 13.11.2024). 7.3 A causa del conflitto in Medio Oriente dal 7 ottobre 2023, la situazione è instabile. Le tensioni sono elevate e non si può escludere un ulteriore deterioramento della situazione di sicurezza. Nonostante l'aumento delle misure di sicurezza, il rischio di attacchi terroristici è sempre presente in tutto il Paese ( https://www.eda.admin.ch Consigli di viaggio Consigli di viaggio - Egitto, consultato il 4.11.2024). Nell'attuale Indice di Sviluppo Umano, compilato dal Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite come indicatore di prosperità, l'Egitto si colloca al 105° posto su 191 Paesi elencati (cfr. https://hdr.undp.org Data Center Country Insights Egypt, consultato il 13.11.2024). 7.4 Di conseguenza, le difficili condizioni socioeconomiche dell'Egitto esercitano una notevole pressione migratoria. 7.5 Alla luce di questo quadro socioeconomico generale, da rapportare alla situazione vigente negli Stati della zona Schengen, e segnatamente in Svizzera, va da sé che il rischio teorico che il richiedente, secondo il profilo statistico medio dell'abitante egiziano, potrebbe essere tentato di non lasciare la zona in questione entro il termine di scadenza del visto richiesto, non può essere a priori escluso (cfr. sentenza del TAF F-2899/2022 del 7 agosto 2023 consid. 5.5). 8. 8.1 Dal punto di vista della situazione personale, familiare e professionale del richiedente, si deve osservare quanto segue. 8.2 Il richiedente desidera visitare un'amica in Svizzera, che avrebbe incontrato nel 2016. Non vengono fornite ulteriori informazioni, ad esempio sulle circostanze dell'incontro. 8.3 Dagli atti emerge che il richiedente ha forti legami familiari in Egitto. È sposato e ha tre figli minori con la moglie (nati nel 2013, 2015 e 2018). Inoltre, tutti i suoi familiari vivono in Egitto. 8.4 Dal punto di vista professionale, va osservato che il richiedente lavora come Security Manager in un albergo dal marzo 2021 e guadagna un reddito mensile di 8000 EGP (140 fr.-). In aggiunta, il richiedente afferma di essere gestore di una caffetteria da febbraio 2023, ma non fornisce alcuna prova a sostegno di tale affermazione. Per quanto riguarda la sua situazione finanziaria, va notato che al momento della presentazione della sua situazione finanziaria, nel settembre 2023, aveva un patrimonio di 25.930 EGP (330 fr.-). Anche se non si può negare che il richiedente è professionalmente integrato nel suo paese d'origine, i suoi legami professionali non possono essere considerati forti, visto che non si tratta di un lavoro particolarmente specializzato. 8.5 Nonostante i forti legami familiari nel paese d'origine e il suo impiego, il rischio che lo straniero non intenda lasciare lo spazio Schengen, può essere considerato elevato. Nel contesto delle condizioni socioeconomiche in Egitto (cfr. consid. 7) e della forte pressione migratoria, è necessario porre forti requisiti agli obblighi e ai legami con il Paese d'origine, in particolare per quanto riguarda la situazione professionale e finanziaria. In più, in questo caso, il rischio che il richiedente non intenda lasciare lo spazio Schengen è aumentato dal fatto che non è chiaro come esattamente il richiedente e la ricorrente si siano conosciuti, visto che al riguardo viene solo accennato che si siano conosciuto nell'estate del 2016 senza dare dettagli. 8.6 Alla luce delle considerazioni sopraesposte, che raccolgono l'insieme degli elementi risultanti dagli atti, si deve riconoscere che non è possibile stabilire con sufficiente certezza l'intenzione del richiedente di lasciare la Svizzera, e lo spazio Schengen, prima della scadenza del visto richiesto (cfr. art. 21 cpv. 1 del codice dei visti).

9. In conclusione, respingendo l'opposizione della ricorrente contro la decisione di rifiuto dell'Ambasciata di Svizzera a Cairo di rilasciare al richiedente un visto Schengen di breve durata (90 giorni), la SEM non ha violato la normativa Schengen e il diritto federale (cfr. art. 49 lett. a PA). Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione confermata.

10. Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). In concreto, considerato l'esito negativo del ricorso, le spese processuali di fr. 700.- sono poste a carico della ricorrente e prelevate sull'anticipo, dello stesso importo, da lei già versato. Alla ricorrente non sono assegnate spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). (dispositivo pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 700.- sono poste a carico della ricorrente e prelevate sull'anticipo, dello stesso importo, da lei già versato.

3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e alla SEM. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Caroline Rausch