Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (raccomandata; allegato: bollettino di versamento);
- alla SEM, ad N ...;
- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-3699/2023 Sentenza del 10 luglio 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il 1° gennaio 2005, Repubblica islamica dell'Afghanistan, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 22 giugno 2023 / N ... Visto che: il 16 gennaio 2023, A._______ (il ricorrente), cittadino della Repubblica islamica dell'Afghanistan, dalla data di nascita incerta, è giunto in Croazia privo di documento di viaggio e di visto, proveniente dalla Bosnia Erzegovina, dopo essere entrato nell'Unione europea (UE) attraverso la Grecia (cfr. incarto SEM, pagg. 29 e 47), il 21 gennaio 2023, lasciata la Croazia senza aver presentato alcuna domanda d'asilo, il ricorrente è stato fermato alla frontiera di Chiasso dal Corpo delle guardie di confine, nel cui rapporto è riportata la data di nascita del 1° gennaio 2005 (cfr. incarto SEM, pagg. 14 e 15), il 22 gennaio 2023, il ricorrente ha quindi depositato una domanda d'asilo in Svizzera, dichiarando di essere nato il 1° gennaio 2006 e di aver lasciato l'Afghanistan "a causa della situazione generale attuale nel mio paese" (cfr. incarto SEM, pagg. 31, 33 e 38), il 22 giugno 2023, una volta istruito il caso, facendo in particolare eseguire una perizia medico-legale per la stima dell'età, e concluso che la Croazia fosse competente in materia di protezione internazionale del ricorrente, la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo (cfr. art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]), pronunciandone il trasferimento in Croazia, che ha acconsentito a prenderlo in carico ("take charge"; cfr. incarto SEM, pagg. 46, 70, 82 e 121 a 135), il 26 giugno 2023, il ricorrente, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, ha ricevuto la decisione della SEM (cfr. incarto SEM, pag. 140), il 30 giugno 2023, tramite il suo rappresentante, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal versamento delle spese processuali e del corrispondente anticipo, che l'esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e che sia concesso l'effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, il ricorrente chiede che la decisione impugnata sia annullata e che gli atti siano restituiti alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo, facendo in sostanza valere che egli dovrebbe essere "giudicato minorenne per il prosieguo della procedura d'asilo" e che pure il suo trasferimento in Croazia non sarebbe esigibile per ragioni umanitarie, il 3 luglio 2023, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto per i motivi esposti di seguito, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi); la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'UE [GU] L 180/31 del 29.6.2013), se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. la DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III), riservati i casi descritti all'art. 3 par. 2 RD III, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1, quello precedente previsto dal RD non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), in presenza di un minorenne non accompagnato senza parenti in uno degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui egli ha presentato la domanda di protezione internazionale, purché ciò sia nel suo interesse superiore (art. 8 par. 4 RD III), se la questione della minore età del richiedente l'asilo è controversa, occorre chiarire preliminarmente questo aspetto determinante sia per identificare lo Stato competente ad esaminare la domanda d'asilo, sia per la procedura applicabile; la valutazione della SEM riguardo all'età può essere contestata con il ricorso contro la decisione finale di non entrata nel merito e, se essa si rivela errata, bisognerà retrocedere gli atti alla SEM affinché riprenda e conduca la procedura idoneamente, tenendo conto della minore età del richiedente l'asilo ("dans des circonstances idoines": cfr., tra le tante, le sentenze del TAF F-6783/2018 del 10 dicembre 2018 e E-6725/2015 del 4 giungo 2018 consid. 3.1), in generale, nelle procedure d'asilo, si applica il principio inquisitorio, ossia la SEM deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti, fermo restando l'obbligo di collaborare delle parti (artt. 6 e 8 LAsi nonché 12 e 13 PA); se una circostanza rimane non comprovata malgrado un accertamento completo della fattispecie, occorre riferirsi, di norma, alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, ciò che implica che incombe al richiedente l'asilo provare la sua minore età (cfr. la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, 5.5 e 5.4 [sentenza del TAF D-6598/2019 del 4 febbraio 2020]), per pronunciarsi pregiudizialmente sulla questione dell'età del richiedente l'asilo, la SEM si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti e sui risultati delle audizioni relative al quadro personale dell'interessato nel suo paese d'origine, alla sua cerchia familiare e al suo curriculum scolastico; se necessario, la SEM ordina una perizia medica volta a determinare l'età, in particolare se sussistono indizi che un richiedente l'asilo, che si dichiara minorenne, abbia già raggiunto la maggiore età (cfr. l'art. 17 cpv. 3bis LAsi e la DTAF 2019 I/6, già citata, consid. 5.5 con i numerosi riferimenti), la determinazione medica dell'età avviene, in generale, tramite un esame clinico (EX), una radiografia (RX) della mano, una tomografia assiale computerizzata (TAC) dello sterno clavicolare e un'ortopantomografia (OPT) delle arcate dentarie; l'EX e la RX non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età; la RX viene però tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la TAC e con l'OPT; la TAC e l'OPT possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo; quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno sarà necessario procedere ad un apprezzamento globale delle prove (cfr., per più dettagli, la DTAF 2019 I/6, già citata, consid. 5.5, 5.6 e 5.7 con gli innumerevoli riferimenti giurisprudenziali), in concreto, la SEM ha proceduto all'audizione del ricorrente (PA-RMNA) il 28 aprile 2023, durante la quale quest'ultimo ha asserito in particolare, a proposito della sua età, di essere nato nel 2006, di avere "17 anni e 8 mesi" e che, quando è entrato in Croazia, "avevo 17 anni" (cfr. incarto SEM, pag. 63), il 12 maggio 2023, nutrendo dei dubbi sulla data di nascita del ricorrente, la SEM ha incaricato il "Centre universitaire romand de médecine légale" (CURML) di eseguire gli esami medici necessari per delucidare questa questione; il 16 maggio 2023, il CURML ha eseguito un EX del ricorrente, una RX della sua mano destra, una TAC del suo sterno clavicolare e un'OPT delle sue arcate dentarie; il 25 maggio 2023, il CURML ha comunicato alla SEM i risultati degli esami, dai quali risulta che l'età media del ricorrente è situata tra i 20 e i 24 anni, che la sua età minima è di 19 anni, che non è dunque possibile che egli abbia meno di 18 anni, e che la data di nascita del 1° gennaio 2006, dichiarata dal ricorrente, la quale presuppone che egli avesse "al momento della visita 17 anni 4 mesi e 15 giorni, può essere esclusa" (cfr. incarto SEM, pagg. 95 a 100), ora, alla luce di queste chiare risultanze peritali, secondo cui, in primis, l'età minima del ricorrente è di 19 anni, non è possibile equivocare sul fatto che egli, diversamente da quanto pretende (cfr. ricorso, pagg. 4 a 8), non è minorenne, ossia di età inferiore ai 18 anni (art. 2 lett. i RD III), ma che è maggiorenne; questa conclusione peritale è rafforzata dalle numerose e dettagliate argomentazioni della SEM sugli altri elementi indiziari rilevanti per la stima dell'età, palesatisi segnatamente durante la PA-RMNA, alle quali questo Tribunale non può che rimandare (cfr. decisione impugnata, pagg. 3 a 6); stando così le cose, il ricorrente non può godere delle garanzie speciali formulate all'art. 6 RD III e non può richiamarsi ai criteri speciali per determinare lo Stato membro competente ai sensi dell'art. 8 RD III; quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 22 par. 3 RD III, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale; detta responsabilità cessa dodici mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera (art. 13 par. 1 RD), lo Stato membro competente è tenuto a prendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 21, 22 e 29 RD III, il richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a RD III), lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa può chiedere a tale Stato membro di prendere in carico il richiedente quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda (art. 21 par. 1 RD), in concreto, il ricorrente è entrato illegalmente in Croazia il 16 gennaio 2023, dove non ha depositato alcuna domanda d'asilo (cfr. incarto SEM, pag. 47), il 22 marzo 2023, con riferimento all'art. 13 par. 1 RD III, la SEM ha presentato una richiesta di presa in carico ("take charge") del ricorrente alle autorità competenti croate, che ne hanno accusato ricevimento (cfr. incarto SEM, pagg. 46 a 49), il 23 maggio 2023, non avendo ricevuto una risposta dalle autorità croate, la SEM le ha informate di considerare la Croazia responsabile per l'esame della domanda d'asilo del 23 gennaio 2023, dopodiché, il medesimo giorno, le autorità croate hanno accettato la presa in carico del ricorrente (cfr. incarto SEM, pagg. 76 e 82), di conseguenza, la competenza della Croazia ad esaminare la domanda di protezione internazionale del ricorrente è accertata; per opporsi al suo trasferimento in Croazia il ricorrente fa valere in sostanza che questo paese "non" sarebbe "sicuro", da cui un "rischio reale" di subire un respingimento e trattamenti inumani o degradanti in violazione del diritto internazionale umanitario (cfr. ricorso, pagg. 8 a 14), è così necessario verificare, in seguito, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Croazia, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE/CartaUE, le quali renderebbero pertanto impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 2a frase RD III), a questo proposito va ricordato che la Croazia, in quanto membro dell'UE, è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), pertanto, si deve presumere che la Croazia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura] e 2013/33/UE [direttiva accoglienza]; cfr. anche la sentenza del TAF F-3914/2022 del 22 settembre 2022 consid. 5), nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), in particolare, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU, dal contenuto identico all'art. 4 CartaUE, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza della CorteEDU Paposhvili c. Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di principio del TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 con gli innumerevoli riferimenti), a proposito dello stato del sistema d'asilo croato, questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare a più riprese che esso, benché sia oggetto di diverse critiche da parte di svariati organismi, tra i quali quelli citati anche nel ricorso, non è contraddistinto da carenze sistemiche e che non sussistono comprovati rischi di respingimenti ("push-backs") alla frontiera con la Bosnia e Erzegovina in caso di trasferimenti di richiedenti che hanno già avuto la possibilità di depositare una domanda d'asilo in Croazia ("take back"; cfr., fra le tante, la sentenza del TAF E-1854/2022 del 1° settembre 2022 consid. 6.4 con i riferimenti), riguardo alla situazione dei richiedenti che non hanno ancora presentato una domanda d'asilo in Croazia ("take charge"), come è il caso del ricorrente, questo Tribunale ha avuto modo di sottolineare, in una recente sentenza di principio, che "auch lassen sich aufgrund der verfügbaren Informationen keine Anzeichen dafür finden, wonach Take-Charge-Fälle (Aufnahme) diesbezüglich anders zu beurteilen wären als Take-Back-Fälle (Wiederaufnahme) beziehungsweise dass für die erste Kategorie eine erhöhte Gefährdung von Abschiebungen ohne Durchführung eines Asylverfahrens bestehen würde", concludendo che "Gesuchstellende, welche gestützt auf die Dublin-III-VO nach Kroatien überstellt werden, Zugang zum dortigen Asylverfahren erhalten. Angesichts des Vorstehenden kann die Überstellung unabhängig davon, ob die gesuchstellende Person im Rahmen eines "Take-Charge" (Aufnahme) oder "Take-Back" (Wiederaufnahme) Verfahrens überstellt wird, erfolgen. Insbesondere besteht in solchen Fällen keine beachtliche Wahrscheinlichkeit, die Überstellten würden der Gefahr einer Verletzung ihrer aus dem Refoulement-Verbot fliessenden Rechte ausgesetzt werden. Es ist nach dem gesagten nicht davon auszugehen, das Asylverfahren und die Aufnahmebedingungen in Kroatien wiesen systemische Schwachstellen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Sätze 2 und 3 Dublin-III-VO auf, die eine Überstellung von Gesuchstellenden generell als unzulässig erscheinen lassen würden. Die seit dem Referenzurteil D-1611/2016 vom 22. März 2016 bestehende Praxis der grundsätzlichen Zulässigkeit von Dublin-Überstellungen nach Kroatien ist zu bestätigen. Von einer Überstellung ist bei dieser Ausgangslage nur in Ausnahmefällen abzusehen, in welchen die Gesuchstellenden durch substantiiertes Vorbringen darlegen können, dass die generelle Annahme in ihrem Fall nicht zutrifft" (sentenza del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 8, 9.3, 9.4.4 e 9.5), in concreto, il ricorrente, che rammenta la sentenza E-1488/2020 (cfr. ricorso, pagg. 12 e 13), non apporta, o comunque non analizza in sé, alcun elemento specifico, relativo alla sua persona (nazionalità, età, religione o altro), suscettibile di mostrare, con un grado sufficiente di attendibilità, che, una volta trasferito in Croazia, le autorità competenti di questo paese non procederanno, in violazione del diritto internazionale umanitario, all'esame della sua domanda d'asilo, ma che invece lo respingeranno fuori dai confini dell'UE, in Bosnia Erzegovina, o che lo sottoporranno a dei trattamenti contrari agli artt. 4 CartaUE e 3 CEDU; in effetti, egli si limita a menzionare la sua "nazionalità" e la sua "appartenenza etnica" e ad esporre dei dati statistici sulla protezione accordata ai richiedenti afghani nei paesi dello spazio Dublino ("tasso di protezione"), parlando di "evidente assenza di protezione in Croazia" e di minaccia alla sua "integrità fisica e libertà" (cfr. ricorso, pagg. 10 e 11); in questa maniera, malgrado la pertinenza complessiva dei suoi argomenti sullo stato del sistema d'asilo croato, egli non riesce a capovolgere, per il suo caso, l'assunto generale ("generelle Annahme"), posto da questo Tribunale nella sentenza di principio E-1488/2020, dell'esigibilità dei trasferimenti verso la Croazia in applicazione del RD III, ne deriva che l'art. 3 par. 2 2a frase RD III non è applicabile alla fattispecie; si deve ancora notare che la SEM valuterà in modo definitivo se il ricorrente è suscettibile di essere trasferito in Croazia (idoneità a viaggiare) in funzione del suo stato di salute poco prima del trasferimento (cfr. decisione impugnata, pagg. 10 e 11), è peraltro utile ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d'accoglienza per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr., per analogia, la sentenza della CGUE del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; cfr. anche la DTAF 2010/45 consid. 8.3), alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per determinare la competenza della Croazia oppure di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), dimodoché anche la richiesta sussidiaria di procedere ad un complemento istruttorio finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Croazia per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III, si palesa infondata e va perciò respinta (cfr., in quest'ottica, l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciando il suo trasferimento in Croazia (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), con l'emanazione di questa sentenza la domanda di concessione al ricorso dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto, la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (raccomandata; allegato: bollettino di versamento);
- alla SEM, ad N ...;
- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).