Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta.
E. 3 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF), limitatamente alla questione relativa al SIMIC. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (atto giudiziario);
- al DFGP (atto giudiziario);
- alla SEM, ad N [...];
- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-2448/2026 Sentenza del 14 aprile 2026 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Basil Cupa; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il 1° gennaio 2007, Afghanistan, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, Via 1° agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) e modifica dei dati nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC); decisione della SEM del 27 marzo 2026. Visto che: il 22 ottobre 2025, il ricorrente è entrato illegalmente nello Spazio Dublino dalla Bulgaria, dove ha presentato una prima domanda d'asilo come ... nato il 10 settembre 2008 (minorenne), il 9 dicembre 2025, giunto in Svizzera, egli ha depositato una seconda domanda d'asilo, dichiarando di chiamarsi A._______ e di essere nato il 1° aprile 2009 (minorenne), il 18 marzo 2026, conclusa l'istruzione dopo averlo sentito (PA RMNA, ADAM), fatto eseguire una perizia di stima dell'età e modificato la data di nascita al 1° gennaio 2007 (maggiorenne) con relativa iscrizione nel SIMIC, la SEM non è entrata nel merito della domanda, pronunciando il suo trasferimento in Bulgaria che già ne aveva accettato la ripresa in carico, il 30 marzo 2026, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, egli ha ricevuto la decisione della SEM, il 7 aprile 2026, egli ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, con l'esenzione dalle spese processuali e dal relativo anticipo, che l'esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e concesso l'effetto sospensivo; nel merito, chiede che il ricorso sia accolto, la decisione annullata e la data di nascita del 1° aprile 2009 ripristinata nel SIMIC, con il conseguente esame nazionale della domanda, l'8 aprile 2026, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento in Bulgaria, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi; N.B.: riguardo all'aspetto SIMIC della procedura, si rimanda all'ultimo paragrafo della presente sentenza), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), la SEM esamina la competenza nazionale relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo il regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino/RD III), e, se individua un altro Stato responsabile per il suo esame, pronuncia la non entrata nel merito (NEM) previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi; DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2); in caso di un minorenne non accompagnato senza parenti in uno degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui egli ha presentato la domanda di protezione internazionale, purché ciò sia nel suo interesse superiore (artt. 2 lett. i e 8 par. 4 RD III), in generale, nelle procedure d'asilo, si applica il principio inquisitorio, ossia la SEM deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti, fermo restando l'obbligo di collaborare delle parti (artt. 6 e 8 LAsi nonché 12 e 13 PA); se una circostanza rimane non comprovata malgrado un accertamento completo della fattispecie, occorre riferirsi, di norma, alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, ciò che implica che incombe al richiedente l'asilo provare la sua minore età (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, 5.5 e 5.4); la SEM può pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell'età del richiedente l'asilo, basandosi sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente alla situazione personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia familiare e al suo curriculum scolastico; la valutazione sull'età è contestabile con il ricorso contro la NEM, se necessario, la SEM ordina una perizia medica per determinare l'età, in particolare se sussistono indizi che un richiedente l'asilo, che si dichiara minorenne, abbia già raggiunto la maggiore età (art. 17 cpv. 3bis LAsi); la determinazione medica dell'età avviene tramite un esame clinico, una radiografia (RX) della mano, una tomografia assiale computerizzata (TAC) delle clavicole e un'ortopantomografia (OPT) delle arcate dentarie; l'esame clinico e la RX della mano non permettono di stabilire in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età: la RX della mano viene però tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la TAC dello sterno clavicolare e con l'OPT; la TAC delle clavicole e l'OPT possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo; quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno bisognerà procedere ad un apprezzamento globale delle prove (DTAF 2019 I/6, già citata, consid. 5.5 a 5.7), in concreto, riguardo alla perizia medica di stima dell'età del ricorrente effettuata il 30 gennaio 2026 dall'Istituto di medicina legale di Bellinzona su incarico della SEM, va rilevato che la sua valenza probatoria è fortemente limitata, dato che, a causa del rifiuto volontario del ricorrente, incompatibile con il suo obbligo di collaborare, di sottoporsi alla TAC delle clavicole, che è una procedura medica sicura e collaudata, priva la perizia di un elemento essenziale per la sua attendibilità (cfr. supra); ciò detto, si rilevi che la medesima denota un'età dentaria di 18.3 anni e un'età ossea di 19 anni, valori che tendono ad indicare che il ricorrente sia maggiorenne e non minorenne, anche se la maggiore età non può essere dimostrata (grado massimo della prova), la minore età essendo comunque soltanto possibile (grado minimo della prova); ad ogni modo, un apprezzamento globale dei dati disponibili conferma la probabilità della maggiore età, come risulta dalla decisione impugnata, dettagliata e convincente sul piano argomentativo, a cui si rinvia dunque, essendo precisato quanto segue; il ricorrente non ha prodotto nessun documento d'identità per dimostrare la sua asserita minore età, adducendo ragioni ben poco credibili per giustificarla (cfr. decisione impugnata, pagg. 3 e 4); in proposito si osservi che, diversamente da quanto sostiene il suo rappresentante (ricorso, pag. 13), egli non ha esibito nessun certificato di battesimo (cfr. PA RMNA 4.04), tantoché è lecito chiedersi se questa affermazione sia un errore dovuto ad uno sfortunato "copia - incolla" o un tentativo deliberato di fuorviare questo Tribunale; pertanto, due indici forti, ossia l'assenza di un documento d'identità e i motivi per giustificare questo fatto, portano a concludere che il ricorrente non sia minorenne (cfr. sentenza del TF 1C_641/2023 dell'11 aprile 2024 consid. 2.1.2); quanto alle indicazioni del ricorrente sulla sua età, questo Tribunale condivide il parere della SEM sul loro carattere ad hoc, innaturale e piuttosto contorto (cfr. PA RMNA 1.06), ciò che le rende inverosimili, mentre il resto delle dichiarazioni sul suo contesto di vita in Afghanistan si rivela di poca utilità per la stima dell'età: dunque, anche il terzo indice forte induce a reputare che egli non sia minorenne; si aggiunga ancora, rispetto all'età registrata in Bulgaria, che non si sa di sicuro come sia stata accertata (cfr. PA RMNA 5.02), essendo rilevato che, in quanto tale, fonderebbe comunque, in linea di principio, la competenza ab initio della Bulgaria secondo il RD III; in più, il fatto che il ricorrente abbia poi deciso di venire in Svizzera, indicando oltretutto una data di nascita da minorenne diversa dalla prima, denota un comportamento contraddittorio intenzionale che contravviene alla buona fede, segnatamente rispetto alla finalità principale del RD III che è di prevenire, in ogni caso per i richiedenti maggiorenni, il cosiddetto "asylum shopping"; pertanto, benché la SEM abbia accertato in modo completo i fatti, il ricorrente non è riuscito a provare la sua pretesa minore età, per cui ne sopporta la conseguenza come da giurisprudenza invalsa, così, questo Tribunale non vede motivi per scostarsi dall'apprezzamento globale convincente della SEM, dimodoché il ricorrente è da considerarsi maggiorenne e non può dunque godere delle garanzie speciali dell'art. 6 RD III né richiamarsi ai criteri speciali per determinare lo Stato membro competente ai sensi dell'art. 8 RD III; l'inscrizione nel SIMIC della sua data di nascita del 1° gennaio 2007, a fini procedurali, è quindi confermata, il ricorrente è entrato illegalmente in Bulgaria il 22 ottobre 2025, ed è poi giunto in Svizzera il 9 dicembre 2025, dove ha depositato una domanda d'asilo; il 17 febbraio 2026, la Bulgaria ha accettato espressamente su richiesta della SEM, senza esigere ulteriori informazioni, il trasferimento in base all'art. 18 par. 1 lett. c RD III, da cui la sua competenza, va ricordato che la Bulgaria è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati con il relativo Protocollo aggiuntivo, dalla CEDU e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; pertanto, si deve presumere che la Bulgaria rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttive 2013/32/UE [procedura] e 2013/33/UE [accoglienza]); in proposito, questo Tribunale ha avuto modo di constatare e ribadire che, malgrado i problemi del sistema d'asilo bulgaro, esso non presenta carenze sistemiche (cfr. sentenza del TAF F-2695/2025 del 20 giugno 2025 pag. 5 con i rimandi; cfr. anche AIDA: Bulgaria, Update on 2024, passim); così, nonostante gli argomenti del ricorso, in parte legittimi, il trasferimento è possibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III), peraltro, il ricorrente, maggiorenne ai fini della presente procedura, non mostra in nessun modo le ragioni specifiche, relative alla sua persona, che ostacolerebbero il suo trasferimento; in particolare, egli non ha problemi di natura medica; pertanto, l'analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non permettono di ravvisare motivi umanitari giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità secondo l'art. 17 par. 1 RD III in relazione all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1, RS 142.311), alla luce dell'insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di avere violato il diritto federale o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti per determinare la competenza della Bulgaria (art. 106 cpv. 1 LAsi), come pure di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Bulgaria per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese, per motivi medici o umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III (art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciandone il trasferimento in Bulgaria (artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, la presente sentenza rende le misure supercautelari obsolete e la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo priva d'oggetto, la sentenza può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale nella misura in cui concerne la data di nascita del ricorrente iscritta nel SIMIC, questione che pertiene alla protezione dei dati (artt. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. a e 89 cpv. 1 LTF; cfr. sentenze del TF 1C_641/2023, già citata, consid. 1 e 1B_425/2021 del 17 novembre 2021 consid. 4.1 e 4.2), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF), limitatamente alla questione relativa al SIMIC. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (atto giudiziario);
- al DFGP (atto giudiziario);
- alla SEM, ad N [...];
- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).