Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (per raccomandata; allegato: bollettino di versamento);
- alla SEM, CFA Glaubenberg, ad N ...;
- all'Ufficio della migrazione del Canton Ticino, Sezione della popolazione (in copia).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-1106/2022 Sentenza del 21 marzo 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniela Brüschweiler; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il ... 1980, Turchia, patrocinato da SOS Ticino- Caritas CH, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 28 febbraio 2022 / N .... Visto che: il 19 dicembre 2021, A._______ (il ricorrente), cittadino turco d'origine curda, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera, il 28 febbraio 2022, dopo aver istruito il caso e concluso che la Francia fosse competente in materia, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non è entrata nel merito della domanda d'asilo (cfr. l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]), pronunciando il trasferimento del ricorrente in Francia, il 1° marzo 2022, il rappresentante del ricorrente, SOS Ticino - Caritas Svizzera, ha ricevuto la decisione, l'8 marzo 2022, per il tramite del suo rappresentante, il ricorrente ha adito, in lingua tedesca, il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal versamento delle spese processuali e del corrispondente anticipo, che l'esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e che sia concesso l'effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, il ricorrente chiede che la decisione impugnata sia annullata e la causa rinviata alla SEM per completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione oppure, in via subordinata, che la competenza della Svizzera sia constatata e la domanda d'asilo esaminata, il 9 marzo 2022, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, l'11 marzo 2022, a complemento delle sue allegazioni, il ricorrente ha inoltrato due brevi referti medici del 4, rispettivamente 9 marzo 2022, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi; artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e 52 PA; i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, la SEM non entra, di norma, nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento, prima di applicare questa disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013), se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15), nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), in virtù dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente a causa di fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CartaUE; GU C 364/1 del 18.12.2000), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, conformemente all'art. 12 par. 2 Regolamento Dublino III, se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, salvo nel caso previsto all'art. 8 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti, conformemente all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all'art. 3 par. 1, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, in accordo con l'art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III, lo Stato membro competente è tenuto a prendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 21, 22 e 29, il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro, gli obblighi dello Stato membro competente, descritti all'art. 18 par. 1 lett. c-d, vengono meno se l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 19 par. 2 Regolamento Dublino III), in concreto, dall'incarto risulta inequivocabilmente, da un lato, che il ricorrente ha ottenuto un visto Schengen C, valido dal 29 novembre al 29 dicembre 2021, dalle autorità francesi ad ..., e, dall'altro lato, che egli è entrato in Francia il 19 dicembre 2021, facendo scalo all'aeroporto di ... (cfr. incarto SEM, in particolare le pagg. 9, 23 e 25 [passaporto con i timbri d'uscita dalla Turchia e d'entrata in Francia nonché Messaggio CS-VIS]), il 22 dicembre 2021, in conformità all'art. 12 par. 2 Regolamento Dublino, la SEM ha inoltrato una domanda di presa in carico del ricorrente alle autorità competenti francesi, che ne hanno accusato ricevimento (cfr. incarto SEM, pagg. 32, 38 e 39), il 21 febbraio 2022, le autorità francesi hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso la Francia (cfr. incarto SEM, pagg. 66 a 68), di conseguenza, la competenza della Francia ad evadere la domanda d'asilo del ricorrente è accertata; si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Francia, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), a questo proposito è opportuno ricordare che la Francia è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che ne applica le disposizioni, pertanto, si deve presumere che la Francia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, che garantisce una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. la sentenza TAF F-1543/2018 del 19 marzo 2018 consid. 6.1), nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va d'ufficio ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'Unione europea, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), in concreto, riferendosi ad un rapporto dell'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR) del 25 gennaio 2019, il ricorrente sostiene che "Asylsuchende in Frankreich zunehmend schlechte Lebensbedingungen vorfinden. Die Kapazität des französischen Aufnahmesystems erlaubt es nach wie vor nicht, alle Asylsuchenden unterzubringen" (ricorso, § 16); ora, questo riferimento non è sufficiente, di per sé, a far supporre che la procedura d'asilo in Francia sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande d'asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, che non vi siano effettive vie di ricorso e che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. la sentenza, già citata, F-1543/2018 consid. 6.2); in più, il ricorrente non fornisce elementi specifici suscettibili di dimostrare che, nel suo caso, le autorità francesi, per una ragione od un'altra, non si conformerebbero al diritto internazionale; questo vale anche rispetto al suo sentimento di "grosse Angst um seine Sicherheit [...], falls er nach Frankreich zurückkehren müsse", sia esso in relazione a "Drittpersonen", questione tematizzata dalla SEM nella decisione impugnata, come il ricorrente stesso riconosce, oppure in relazione al suo "psychischen Gesundheitszustand" (ricorso, § 12), questione affrontata qui di seguito, quindi, l'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non è applicabile alla fattispecie; per opporsi al suo trasferimento in Francia il ricorrente asserisce, in sunto, di soffrire "an massiven Ängsten vor einer Rückkehr nach Frankreich, weshalb sein medizinischer Zustand sehr wohl relevant für das vorliegende Verfahren ist. Mangels vorhandener Dokumente ist [sein] Zustand nicht hinreichend klar", concludendo che, alla luce degli artt. 3 CEDU e 17 Regolamento Dublino, "wurde der Sachverhalt nicht genügend eruiert, weshalb die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen ist" (ricorso, §§ 8 a 10, 16 e 17), il 12 gennaio 2022, riferendo che il ricorrente si è lamentato di problemi di sonno ("Schlafprobleme") e di una marcata insonnia ("ausgeprägte Insomnie"), un medico specialista in medicina generale ha diagnosticato un disturbo del sonno con connotazione depressiva ("depressiv gefärbte Schlafstörung") in un paziente che si sente bene e che presenta uno stato di salute generale buono ("sich gesund fühlender [...] in gutem AEZ"), prescrivendogli l'antidepressivo Trittico (cfr. incarto SEM, pagg. 64 e 65 [referto medico F2]); il 4 marzo 2022, riportando l'esistenza di problemi psichici ("psychische Probleme"), il medesimo medico ha interrotto il trattamento con l'antidepressivo Trittico, sostituendolo con l'antidepressivo Mirtazapin (cfr. incarto SEM, pagg. 89 e 90 [referto medico F2]); il 9 marzo 2022, inquadrando i disturbi descritti dal ricorrente come dei problemi psichici ("psychische Probleme") e come una dispnea da sforzo ("geklagte Belastungsdyspnoe"), lo stesso medico ha prescritto di continuare il trattamento con l'antidepressivo Mirtazapin, sottolineando la necessità di organizzare un consulto psichiatrico urgente ("dringendes psychiatrisches Konsil") nel caso in cui il ricorrente dovesse di nuovo esprimere intenzioni suicidarie ("bei wiederholten Suizidäusserungen"), e, per quanto riguarda la dispnea da sforzo, ha misurato un valore di saturazione d'ossigeno nel sangue (SpO2) pari al 95 - 97% (ossigenazione del sangue), annunciando l'esecuzione di un prossimo ("zeitnah") consulto pneumologico presso l'Ospedale cantonale di Obvaldo (KSOW) per accertare l'esatta natura dell'operazione di asporto di un lobo polmonare ("Entfernung eines Lungenflügels unklarer Ursache"), subita dal ricorrente tre anni prima in Turchia (cfr. ricorso, allegato 2 [referto medico F2]), secondo la giurisprudenza, il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193), ora, si deve innanzitutto constatare che, dopo tre visite, il medico generico non ha formulato nei referti F2 alcuna diagnosi vera e propria in relazione ai "problemi psichici" del ricorrente, evocando l'eventualità di un consulto psichiatrico in caso di ulteriori esternazioni suicide, e che non ha accertato un loro aggravamento; rispetto alla lamentata ("geklagte") dispnea da sforzo, il medico generico ha misurato un valore di ossigenazione del sangue del 95 - 97%, il quale è considerato dalla pneumologia e dalla cardiologia come normale (cfr., in particolare, www.msdmanuals.com/it [Merck Sharp & Dohme Corp.], versione professionale, sotto la rubrica dispnea da sforzo), stando così le cose, questo Tribunale reputa, da un lato, che lo stato psicologico del ricorrente, che non ha finora necessitato di un consulto psichiatrico, non sia un ostacolo al suo trasferimento in Francia; dall'altro lato, questo Tribunale è del parere che, ai fini del trasferimento in Francia, non sia indispensabile attendere il consulto pneumologico presso il KSOW, dato che il valore di ossigenazione del sangue del ricorrente rientra nella norma, ad ogni modo, nella misura in cui è vincolata dalla direttiva accoglienza, la Francia è tenuta a provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali, (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza), in concreto, non vi sono motivi che inducano a credere che il ricorrente non possa ottenere in Francia l'eventuale sostegno medico di cui potrebbe aver bisogno; in proposito si deve ancora osservare che le disfunzioni della presa in carico dei richiedenti l'asilo in Francia, che denuncia il ricorrente (cfr. ricorso, § 16), non sono di natura tale da impedire un trasferimento conformemente al Regolamento Dublino III e all'insieme delle norme internazionali sopracitate (cfr. la sentenza TAF F-5386/2021 del 15 dicembre 2021), è peraltro utile ricordare che il Regolamento Dublino III non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d'accoglienza per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr., per analogia, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; DTAF 201/45 consid. 8.3 e la sentenza TAF F-3561/2020, già citata, pag. 10), alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti oppure di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. art. 106 cpv. 1 LAsi), dimodoché la richiesta di procedere ad un complemento istruttorio finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Francia per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 Regolamento Dublino III, si palesa infondata e va perciò respinta (cfr., in quest'ottica, l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a giusta ragione che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciando il suo contestuale trasferimento in Francia (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (artt. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), la decisione è definitiva e non può, in linea di principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (per raccomandata; allegato: bollettino di versamento);
- alla SEM, CFA Glaubenberg, ad N ...;
- all'Ufficio della migrazione del Canton Ticino, Sezione della popolazione (in copia).