Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato)
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
D-999/2022 Pagina 4 che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l’approvazione di una se- conda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti, che per quanto qui rilevante, il ricorrente nel corso delle sue audizioni ha riferito di essere cittadino georgiano, originario di B._______ (nella regione di C._______), che riguardo ai suoi motivi d’asilo, egli ha dichiarato che dal (…) sino al (…) avrebbe voluto iniziare a lavorare nel (…), posto dove non si sarebbe po- tuta esercitare un’attività lavorativa senza essere raccomandati, nonché nel protocollo del (…) vi sarebbe scritto che le persone che lavorano per il (…), devono avere dei genitori di origine georgiana, ma suo padre sarebbe (…); che malgrado i tentativi di raccomandarlo da parte di alcune persone, egli avrebbe aspettato invano l’ottenimento di un posto di lavoro, di conse- guenza fondando la sua (…) nel (…), che nel (…), durante un litigio che egli avrebbe avuto con persone di origine (…), sarebbe intervenuta la polizia; che dopo che un poliziotto gli avrebbe tenuto le mani dietro la schiena, dando la possibilità ad un (…) di dargli degli schiaffi, l’interessato si sarebbe riuscito a liberare dalla stretta del po- liziotto, dando uno schiaffo dapprima a quest’ultimo e poi all’(…) che lo aveva colpito; che in seguito l’insorgente sarebbe stato arrestato dalla po- lizia; che sia nel tragitto in macchina che successivamente posto in stato di custodia cautelare nella centrale di polizia a B._______, degli agenti lo avrebbero picchiato ed in carcere pure minacciato; che il secondo giorno lo avrebbero processato per offesa ai poliziotti e rilasciato, comminandogli una multa di (…) che egli avrebbe pagato, che nel (…) del (…) egli si sarebbe nuovamente trovato a prendere parte ad un litigio, in strada, avvicinandosi poiché una persona che conosceva era a terra e delle altre persone lo stavano picchiando; che dopo che egli avrebbe risposto allo spintonamento ed agli insulti di una persona che pic-
D-999/2022 Pagina 5 chiava il suo conoscente, sarebbero sopraggiunte (…) persone, tutte ubria- che, che avrebbero cominciato a malmenare l’interessato; che in seguito avrebbe scoperto in realtà che queste ultime fossero dei poliziotti in bor- ghese; che nel frattempo, sarebbe sopraggiunta la macchina della polizia e lui sarebbe stato portato nell’edificio della polizia (…) a B._______, dove i poliziotti presenti lo avrebbero picchiato e messo nuovamente in custodia cautelare; che lì avrebbe scoperto che la persona che egli aveva insultato durante la rissa, sarebbe stato il (…) della (…); che il giorno dopo sarebbe stato processo per offesa nei confronti della polizia, tuttavia la giudice gli avrebbe riferito non essere colpevole e lo avrebbero rilasciato, che poiché in Georgia non vi sarebbe giustizia e la legge non funzione- rebbe, egli ad (…) sarebbe espatriato verso la D._______, legalmente e munito di un visto, ove sarebbe rimasto (…) mesi lavorando, rientrando in seguito in Georgia; che da (…) del (…) sino al suo espatrio avvenuto circa il (…), via aerea e verso la D._______, non sarebbe incorso in ulteriori pro- blematiche, in quanto sarebbe rimasto per lo più in casa a studiare la lingua tedesca, che nella sua decisione, la SEM ha considerato che l’insorgente non abbia presentato degli indizi atti a capovolgere la presunzione confutabile dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, secondo la quale la Georgia è uno Stato nel quale non si rischiano delle persecuzioni rilevanti al fine del riconoscimento della qualità di rifugiato, che invero il ricorrente non avrebbe reso verosimile né che le autorità geor- giane lo avrebbero perseguitato, né che egli avrebbe subito un pregiudizio rilevante nel mancato ottenimento del posto di lavoro nel (…), che nel suo ricorso l’insorgente avversa la valutazione della SEM; che in particolare, egli ritiene che malgrado sia riuscito ad uscire dalla Georgia senza riscontrare alcuna problematica, tuttavia nel suo paese d’origine si sarebbe sempre sentito sotto controllo; che peraltro, malgrado lui si sia tro- vato confrontato con la brutalità della forze di polizia soltanto in due episodi, tuttavia tali vicende sarebbero state da lui vissute come una forma di pres- sione psicologica nei suoi confronti che lo avrebbe condotto all’espatrio, che il ricorrente chiede inoltre che la sua situazione venga approfondita e che egli venga sottoposto ad un’ulteriore audizione circa i motivi che lo avrebbero spinto a chiedere protezione alla Svizzera,
D-999/2022 Pagina 6 che circa quest’ultima richiesta del ricorrente, il Tribunale in limine denota come quest’ultimo abbia avuto ampia possibilità di esprimersi nel corso della procedura di prima istanza, sia nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo tenutasi il (…) febbraio 2022 che successivamente nel parere del 24 febbraio 2022 (cfr. atto n. 21/2), come pure nel contesto del presente ricorso, atti dove però non sono evincibili ulteriori elementi che potrebbero rivelarsi in un’audizione complementare e risultare determinanti ai sensi dell’asilo rispetto a quanto già dichiarato dall’insorgente nel corso della pro- cedura di prima istanza, segnatamente durante l’audizione sui motivi d’asilo del (…) febbraio 2022, e presi già in considerazione nella decisione avversata, che pertanto, non si ravvisano motivi sotto questo punto in questione per annullare la decisione impugnata, che risulta sufficientemente completa ed esatta dal profilo dell’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), come invece postulato in modo generico ed a titolo subordinato dal ricorrente nel suo gravame; che tale richiesta, mal- fondata, deve quindi essere integralmente respinta, che proseguendo nel merito, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo com- prende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato, che ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che nella presente disamina, il ricorrente non ha dimostrato che le esigenze legali per il riconoscimento della qualità di rifugiato e per la concessione dell’asilo siano adempiute, che in virtù dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, il Consiglio federale designa come Stati d’origine o di provenienza sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accer- tamenti, non vi è pericolo di persecuzioni,
D-999/2022 Pagina 7 che in tal senso, il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni che adotta su tale punto (art. 6a cpv. 3 LAsi), che la Georgia è stata designata come Stato d’origine sicuro (“safe coun- try”) dal Consiglio federale il 28 agosto 2019 e figura da allora nella lista degli Stati esenti da persecuzioni (cfr. allegato 2 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]), che in tale ipotesi, è presunto che non esista nel paese in questione una persecuzione statale pertinente per il riconoscimento della qualità di rifu- giato e che le garanzie di protezione contro le persecuzioni statali siano garantite, che in primo luogo, per quanto attiene il comportamento riprovevole che alcuni agenti di polizia avrebbero tenuto nei suoi confronti nei due episodi da lui narrati nel (…), nulla indica che le autorità georgiane, se lui avesse denunciato tali fatti – ciò di cui egli non si è prevalso (cfr. atto n. 17/12, D57, pag. 8) – li approverebbe, che invero agli atti di causa non vi sono elementi concreti e convincenti che dimostrino che le autorità georgiane, se effettivamente sollecitate, non sa- rebbero in misura o non intenderebbero apportare una protezione ade- guata al ricorrente in caso di necessità, che difatti, malgrado egli abbia sostenuto che in Georgia non vi sarebbe giustizia né la legge funzionerebbe, e per questo avrebbe lasciato il suo paese (cfr. atto n. 17/12, D57, pag. 8; D73, pag. 10), risulta che in entrambi i procedimenti aperti a suo carico, egli sarebbe stato processato per offesa ai poliziotti il giorno seguente nel quale sarebbe stato posto in custodia cautelare, ed in seguito liberato; che se alla fine del primo procedimento egli avrebbe dovuto versare una multa di (…), che avrebbe corrisposto; a seguito del secondo procedimento egli sarebbe stato scagionato dalle ac- cuse; che in seguito, e sino al suo espatrio definitivo nel (…) del (…), non avrebbe avuto più alcuna problematica con le autorità del suo Paese d’ori- gine (cfr. atto n. 17/12, D65 segg., pag. 9 seg.), che pertanto non si ravvisano nelle sue allegazioni, degli elementi concreti e fondati per ritenere che egli sia stato vittima del sistema giudiziario geor- giano come egli vuole far credere e può quindi essere in casu ragionevol- mente esatto dal ricorrente che egli faccia appello al sistema di protezione interno, anche se necessario alle vie giudiziarie ivi disponibili, prima di sol-
D-999/2022 Pagina 8 lecitare l’intervento da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 con- sid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1); che invero, non si può partire dall’assunto che le autorità georgiane non sarebbero state in grado di fornire all’insorgente o che avrebbero rifiutato a quest’ultimo una protezione adeguata nei confronti di interventi indebiti da parte di singoli poliziotti o di terze persone, che in secondo luogo, non convince neppure la tesi ricorsuale circa il fatto che il ricorrente avrebbe vissuto nel suo Paese d’origine una pressione psichica rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi, che l’avrebbe indotto all’espatrio, che come a ragione ritenuto pure dalla SEM nella decisione impugnata, dopo il (…) del (…), l’insorgente non ha più riscontrato in patria alcuna pro- blematica di sorta con le autorità georgiane, potendo inoltre effettuare di- versi viaggi all’estero e rientrare svariate volte nel suo Paese d’origine, le- galmente e munito del suo passaporto (cfr. atto n. 17/12, D58 segg., pag. 9 seg.), che alla stessa stregua dell’autorità inferiore, anche agli occhi del Tribu- nale, il fatto che egli sarebbe rimasto per la maggior parte del tempo chiuso in casa a studiare la lingua tedesca e per questo avrebbe evitato dei nuovi contatti con le autorità georgiane, non risulta in alcun modo convincente, per gli stessi motivi già correttamente esposti nella decisione dalla SEM, alla quale il Tribunale per il resto rinvia (cfr. p.to II, pag. 5 seg. della deci- sione impugnata), onde evitare inutili ridondanze e non avendo in proposito il ricorrente proposto alcun ulteriore elemento nel suo gravame, che alla luce di quanto sopra, sia dal profilo soggettivo che oggettivo non si ravvisano nella fattispecie delle prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere una persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1 e 2010/57 consid. 2.5); che la stessa, anche si ritenesse verosimile, non era, al momento del suo espa- trio definitivo dalla Georgia, più di alcuna attualità e concretezza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2010/57 consid. 4.2.5; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 129), che per il resto può essere senz’altro rinviato ai considerandi topici della decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 5 seg.), visto che questi sono suffi- cientemente espliciti e motivati, nonché che il memoriale ricorsuale non contiene alcun elemento nuovo, atto a rimetterne in causa le conclusioni (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF, applicabile per rinvio dell’art. 4 PA),
D-999/2022 Pagina 9 che infine, viste le tavole processuali, il Tribunale è d’avviso che il ricorrente sia espatriato definitamente dal suo Paese d’origine nel (…) del (…), in realtà con l’obiettivo di trovare un’attività lavorativa (cfr. atto n. 17/12, D75 e D77, pag. 11) ed indipendentemente dai motivi fatti valere ai sensi dell’asilo in corso d’audizione (cfr. atto n. 17/12, D42 segg., pag. 5 segg.), che tale ragione, di tipo economico, non risulta tuttavia pertinente per la concessione della qualità di rifugiato, che visto quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo non merita tutela e la decisione im- pugnata va quindi confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg.; art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale la stessa dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già sopra enucleati, preva- lersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), non avendo egli dimostrato, che in caso di ritorno nel suo paese d’origine, lui sarebbe esposto a dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, che per le stesse ragioni, non vi sono indizi per ritenere che l’interessato possa essere esposto ad un rischio personale, concreto e serio di tratta- menti proibiti in relazione all’art. 3 CEDU (RS 0.101) o all’art. 3 della Con- venzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi),
D-999/2022 Pagina 10 che essa risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi), nella misura in cui non si evince che con la stessa vi sarebbe una messa in pericolo concreta dell’insorgente, che difatti in Georgia, ad eccezione delle regioni secessioniste dell’E._______ e dell’F._______ – dal quale il ricorrente non proviene – non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza genera- lizzata che coinvolge l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, a priori e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie – a proposito di tutti i cittadini di tale paese – l’esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, che inoltre il ricorrente è giovane ([…] anni), dispone di una formazione universitaria in (…), e ha esercitato diverse attività lavorative nel passato, in particolare nel suo Paese d’origine quale (…) che aveva pure fondato (cfr. atto n. 17/12, D19 segg., pag. 3 seg.); che peraltro egli ha dichiarato di stare bene di salute (cfr. atto n. 17/12, D8 seg., pag. 2 seg.), e non ap- paiono dagli atti all’incarto degli indizi che lascerebbero presagire degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente da questo pro- filo, che anche se ciò non risulta determinante in specie, l’interessato dispone inoltre in patria di una rete famigliare sufficiente, composta in particolare dai suoi genitori e dal fratello (cfr. atti n. 13/9, p.to 1.16.04, pag. 3; n. 17/12, D30 segg., pag. 4 seg.), che potrà apportargli un certo sostegno al mo- mento del suo ritorno ed in caso di bisogno, che infine non risultano nemmeno esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in rela- zione con l’art. 44 LAsi), essendo che il ricorrente dispone segnatamente di un passaporto georgiano tutt’ora valido e che è tenuto a collaborare all’ottenimento di ogni eventuale ulteriore documento di viaggio che gli per- metta di fare ritorno nel suo Paese d’origine (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che il contesto legato alla pandemia da coronavirus (detto anche Covid-19) non è, per il suo carattere temporaneo, di natura tale da porre in discus- sione le conclusioni che precedono; che se dovesse, nel caso di specie, ritardare momentaneamente l’esecuzione dell’allontanamento del ricor- rente, questa interverrebbe necessariamente più tardi, in tempi appropriati
D-999/2022 Pagina 11 (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-27/2022 del 12 gennaio 2022, D-5674/2021 del 10 gennaio 2022 consid. 9.6), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore va confermata, che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato dal ricorrente il 9 marzo 2022, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-999/2022 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 9 marzo 2022 dal ricorrente. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 9 marzo 2022 dal ricorrente.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
E. 24 febbraio 2022 (cfr. atto n. 21/2), come pure nel contesto del presente ricorso, atti dove però non sono evincibili ulteriori elementi che potrebbero rivelarsi in un’audizione complementare e risultare determinanti ai sensi dell’asilo rispetto a quanto già dichiarato dall’insorgente nel corso della pro- cedura di prima istanza, segnatamente durante l’audizione sui motivi d’asilo del (…) febbraio 2022, e presi già in considerazione nella decisione avversata, che pertanto, non si ravvisano motivi sotto questo punto in questione per annullare la decisione impugnata, che risulta sufficientemente completa ed esatta dal profilo dell’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), come invece postulato in modo generico ed a titolo subordinato dal ricorrente nel suo gravame; che tale richiesta, mal- fondata, deve quindi essere integralmente respinta, che proseguendo nel merito, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo com- prende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato, che ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che nella presente disamina, il ricorrente non ha dimostrato che le esigenze legali per il riconoscimento della qualità di rifugiato e per la concessione dell’asilo siano adempiute, che in virtù dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, il Consiglio federale designa come Stati d’origine o di provenienza sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accer- tamenti, non vi è pericolo di persecuzioni,
D-999/2022 Pagina 7 che in tal senso, il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni che adotta su tale punto (art. 6a cpv. 3 LAsi), che la Georgia è stata designata come Stato d’origine sicuro (“safe coun- try”) dal Consiglio federale il 28 agosto 2019 e figura da allora nella lista degli Stati esenti da persecuzioni (cfr. allegato 2 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]), che in tale ipotesi, è presunto che non esista nel paese in questione una persecuzione statale pertinente per il riconoscimento della qualità di rifu- giato e che le garanzie di protezione contro le persecuzioni statali siano garantite, che in primo luogo, per quanto attiene il comportamento riprovevole che alcuni agenti di polizia avrebbero tenuto nei suoi confronti nei due episodi da lui narrati nel (…), nulla indica che le autorità georgiane, se lui avesse denunciato tali fatti – ciò di cui egli non si è prevalso (cfr. atto n. 17/12, D57, pag. 8) – li approverebbe, che invero agli atti di causa non vi sono elementi concreti e convincenti che dimostrino che le autorità georgiane, se effettivamente sollecitate, non sa- rebbero in misura o non intenderebbero apportare una protezione ade- guata al ricorrente in caso di necessità, che difatti, malgrado egli abbia sostenuto che in Georgia non vi sarebbe giustizia né la legge funzionerebbe, e per questo avrebbe lasciato il suo paese (cfr. atto n. 17/12, D57, pag. 8; D73, pag. 10), risulta che in entrambi i procedimenti aperti a suo carico, egli sarebbe stato processato per offesa ai poliziotti il giorno seguente nel quale sarebbe stato posto in custodia cautelare, ed in seguito liberato; che se alla fine del primo procedimento egli avrebbe dovuto versare una multa di (…), che avrebbe corrisposto; a seguito del secondo procedimento egli sarebbe stato scagionato dalle ac- cuse; che in seguito, e sino al suo espatrio definitivo nel (…) del (…), non avrebbe avuto più alcuna problematica con le autorità del suo Paese d’ori- gine (cfr. atto n. 17/12, D65 segg., pag. 9 seg.), che pertanto non si ravvisano nelle sue allegazioni, degli elementi concreti e fondati per ritenere che egli sia stato vittima del sistema giudiziario geor- giano come egli vuole far credere e può quindi essere in casu ragionevol- mente esatto dal ricorrente che egli faccia appello al sistema di protezione interno, anche se necessario alle vie giudiziarie ivi disponibili, prima di sol-
D-999/2022 Pagina 8 lecitare l’intervento da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 con- sid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1); che invero, non si può partire dall’assunto che le autorità georgiane non sarebbero state in grado di fornire all’insorgente o che avrebbero rifiutato a quest’ultimo una protezione adeguata nei confronti di interventi indebiti da parte di singoli poliziotti o di terze persone, che in secondo luogo, non convince neppure la tesi ricorsuale circa il fatto che il ricorrente avrebbe vissuto nel suo Paese d’origine una pressione psichica rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi, che l’avrebbe indotto all’espatrio, che come a ragione ritenuto pure dalla SEM nella decisione impugnata, dopo il (…) del (…), l’insorgente non ha più riscontrato in patria alcuna pro- blematica di sorta con le autorità georgiane, potendo inoltre effettuare di- versi viaggi all’estero e rientrare svariate volte nel suo Paese d’origine, le- galmente e munito del suo passaporto (cfr. atto n. 17/12, D58 segg., pag. 9 seg.), che alla stessa stregua dell’autorità inferiore, anche agli occhi del Tribu- nale, il fatto che egli sarebbe rimasto per la maggior parte del tempo chiuso in casa a studiare la lingua tedesca e per questo avrebbe evitato dei nuovi contatti con le autorità georgiane, non risulta in alcun modo convincente, per gli stessi motivi già correttamente esposti nella decisione dalla SEM, alla quale il Tribunale per il resto rinvia (cfr. p.to II, pag. 5 seg. della deci- sione impugnata), onde evitare inutili ridondanze e non avendo in proposito il ricorrente proposto alcun ulteriore elemento nel suo gravame, che alla luce di quanto sopra, sia dal profilo soggettivo che oggettivo non si ravvisano nella fattispecie delle prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere una persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1 e 2010/57 consid. 2.5); che la stessa, anche si ritenesse verosimile, non era, al momento del suo espa- trio definitivo dalla Georgia, più di alcuna attualità e concretezza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2010/57 consid. 4.2.5; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 129), che per il resto può essere senz’altro rinviato ai considerandi topici della decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 5 seg.), visto che questi sono suffi- cientemente espliciti e motivati, nonché che il memoriale ricorsuale non contiene alcun elemento nuovo, atto a rimetterne in causa le conclusioni (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF, applicabile per rinvio dell’art. 4 PA),
D-999/2022 Pagina 9 che infine, viste le tavole processuali, il Tribunale è d’avviso che il ricorrente sia espatriato definitamente dal suo Paese d’origine nel (…) del (…), in realtà con l’obiettivo di trovare un’attività lavorativa (cfr. atto n. 17/12, D75 e D77, pag. 11) ed indipendentemente dai motivi fatti valere ai sensi dell’asilo in corso d’audizione (cfr. atto n. 17/12, D42 segg., pag. 5 segg.), che tale ragione, di tipo economico, non risulta tuttavia pertinente per la concessione della qualità di rifugiato, che visto quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo non merita tutela e la decisione im- pugnata va quindi confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg.; art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale la stessa dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già sopra enucleati, preva- lersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), non avendo egli dimostrato, che in caso di ritorno nel suo paese d’origine, lui sarebbe esposto a dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, che per le stesse ragioni, non vi sono indizi per ritenere che l’interessato possa essere esposto ad un rischio personale, concreto e serio di tratta- menti proibiti in relazione all’art. 3 CEDU (RS 0.101) o all’art. 3 della Con- venzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi),
D-999/2022 Pagina 10 che essa risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi), nella misura in cui non si evince che con la stessa vi sarebbe una messa in pericolo concreta dell’insorgente, che difatti in Georgia, ad eccezione delle regioni secessioniste dell’E._______ e dell’F._______ – dal quale il ricorrente non proviene – non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza genera- lizzata che coinvolge l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, a priori e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie – a proposito di tutti i cittadini di tale paese – l’esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, che inoltre il ricorrente è giovane ([…] anni), dispone di una formazione universitaria in (…), e ha esercitato diverse attività lavorative nel passato, in particolare nel suo Paese d’origine quale (…) che aveva pure fondato (cfr. atto n. 17/12, D19 segg., pag. 3 seg.); che peraltro egli ha dichiarato di stare bene di salute (cfr. atto n. 17/12, D8 seg., pag. 2 seg.), e non ap- paiono dagli atti all’incarto degli indizi che lascerebbero presagire degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente da questo pro- filo, che anche se ciò non risulta determinante in specie, l’interessato dispone inoltre in patria di una rete famigliare sufficiente, composta in particolare dai suoi genitori e dal fratello (cfr. atti n. 13/9, p.to 1.16.04, pag. 3; n. 17/12, D30 segg., pag. 4 seg.), che potrà apportargli un certo sostegno al mo- mento del suo ritorno ed in caso di bisogno, che infine non risultano nemmeno esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in rela- zione con l’art. 44 LAsi), essendo che il ricorrente dispone segnatamente di un passaporto georgiano tutt’ora valido e che è tenuto a collaborare all’ottenimento di ogni eventuale ulteriore documento di viaggio che gli per- metta di fare ritorno nel suo Paese d’origine (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che il contesto legato alla pandemia da coronavirus (detto anche Covid-19) non è, per il suo carattere temporaneo, di natura tale da porre in discus- sione le conclusioni che precedono; che se dovesse, nel caso di specie, ritardare momentaneamente l’esecuzione dell’allontanamento del ricor- rente, questa interverrebbe necessariamente più tardi, in tempi appropriati
D-999/2022 Pagina 11 (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-27/2022 del 12 gennaio 2022, D-5674/2021 del 10 gennaio 2022 consid. 9.6), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore va confermata, che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato dal ricorrente il 9 marzo 2022, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-999/2022 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 9 marzo 2022 dal ricorrente. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-999/2022 Sentenza del 15 marzo 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Susanne Bolz; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Georgia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 25 febbraio 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il (...) dicembre 2021 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-3/2), i verbali del rilevamento dei dati personali del (...) dicembre 2021 (cfr. atto n. 13/9) e dell'audizione sui motivi d'asilo del (...) febbraio 2022 (cfr. atto n. 17/12) dell'interessato, i mezzi di prova prodotti durante la procedura di prima istanza dal richiedente, ovvero il suo passaporto originale e la sua carta d'identità originale georgiani (cfr. atto n. 1/-, mezzi di prova n. 1 e n. 2), il parere del 24 febbraio 2022 dell'interessato (cfr. atto n. 21/2) a seguito del progetto di decisione negativo dell'autorità inferiore del 23 febbraio 2022 (cfr. atto n. 20/8), la decisione della SEM del 25 febbraio 2022 - notificata lo stesso giorno (cfr. atto n. 24/1) ed ove la rappresentante legale ha pure cessato il suo mandato di rappresentanza (cfr. atto n. 25/1) - con cui la precitata autorità non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, il ricorso del 2 marzo 2022 (cfr. risultanze processuali), per il cui tramite l'insorgente è insorto avverso la succitata decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo, a titolo principale, all'annullamento della decisione impugnata ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in primo subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria ed in secondo subordine alla restituzione degli atti di causa alla SEM per nuova decisione; con contestuale istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la decisione incidentale del 4 marzo 2022, con la quale il Tribunale ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha respinto l'istanza di assistenza giudiziaria formulata nel ricorso dall'insorgente invitandolo parimenti a versare, entro il 14 marzo 2022, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, il pagamento tempestivo dell'anticipo spese richiesto il 9 marzo 2022 (cfr. risultanze processuali), il messaggio elettronico dell'11 marzo 2022 del ricorrente, in lingua inglese, con il quale ha in particolare chiesto se il Tribunale avesse ricevuto l'importo versato a titolo di anticipo spese (cfr. risultanze processuali), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti, che per quanto qui rilevante, il ricorrente nel corso delle sue audizioni ha riferito di essere cittadino georgiano, originario di B._______ (nella regione di C._______), che riguardo ai suoi motivi d'asilo, egli ha dichiarato che dal (...) sino al (...) avrebbe voluto iniziare a lavorare nel (...), posto dove non si sarebbe potuta esercitare un'attività lavorativa senza essere raccomandati, nonché nel protocollo del (...) vi sarebbe scritto che le persone che lavorano per il (...), devono avere dei genitori di origine georgiana, ma suo padre sarebbe (...); che malgrado i tentativi di raccomandarlo da parte di alcune persone, egli avrebbe aspettato invano l'ottenimento di un posto di lavoro, di conseguenza fondando la sua (...) nel (...), che nel (...), durante un litigio che egli avrebbe avuto con persone di origine (...), sarebbe intervenuta la polizia; che dopo che un poliziotto gli avrebbe tenuto le mani dietro la schiena, dando la possibilità ad un (...) di dargli degli schiaffi, l'interessato si sarebbe riuscito a liberare dalla stretta del poliziotto, dando uno schiaffo dapprima a quest'ultimo e poi all'(...) che lo aveva colpito; che in seguito l'insorgente sarebbe stato arrestato dalla polizia; che sia nel tragitto in macchina che successivamente posto in stato di custodia cautelare nella centrale di polizia a B._______, degli agenti lo avrebbero picchiato ed in carcere pure minacciato; che il secondo giorno lo avrebbero processato per offesa ai poliziotti e rilasciato, comminandogli una multa di (...) che egli avrebbe pagato, che nel (...) del (...) egli si sarebbe nuovamente trovato a prendere parte ad un litigio, in strada, avvicinandosi poiché una persona che conosceva era a terra e delle altre persone lo stavano picchiando; che dopo che egli avrebbe risposto allo spintonamento ed agli insulti di una persona che picchiava il suo conoscente, sarebbero sopraggiunte (...) persone, tutte ubriache, che avrebbero cominciato a malmenare l'interessato; che in seguito avrebbe scoperto in realtà che queste ultime fossero dei poliziotti in borghese; che nel frattempo, sarebbe sopraggiunta la macchina della polizia e lui sarebbe stato portato nell'edificio della polizia (...) a B._______, dove i poliziotti presenti lo avrebbero picchiato e messo nuovamente in custodia cautelare; che lì avrebbe scoperto che la persona che egli aveva insultato durante la rissa, sarebbe stato il (...) della (...); che il giorno dopo sarebbe stato processo per offesa nei confronti della polizia, tuttavia la giudice gli avrebbe riferito non essere colpevole e lo avrebbero rilasciato, che poiché in Georgia non vi sarebbe giustizia e la legge non funzionerebbe, egli ad (...) sarebbe espatriato verso la D._______, legalmente e munito di un visto, ove sarebbe rimasto (...) mesi lavorando, rientrando in seguito in Georgia; che da (...) del (...) sino al suo espatrio avvenuto circa il (...), via aerea e verso la D._______, non sarebbe incorso in ulteriori problematiche, in quanto sarebbe rimasto per lo più in casa a studiare la lingua tedesca, che nella sua decisione, la SEM ha considerato che l'insorgente non abbia presentato degli indizi atti a capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, secondo la quale la Georgia è uno Stato nel quale non si rischiano delle persecuzioni rilevanti al fine del riconoscimento della qualità di rifugiato, che invero il ricorrente non avrebbe reso verosimile né che le autorità georgiane lo avrebbero perseguitato, né che egli avrebbe subito un pregiudizio rilevante nel mancato ottenimento del posto di lavoro nel (...), che nel suo ricorso l'insorgente avversa la valutazione della SEM; che in particolare, egli ritiene che malgrado sia riuscito ad uscire dalla Georgia senza riscontrare alcuna problematica, tuttavia nel suo paese d'origine si sarebbe sempre sentito sotto controllo; che peraltro, malgrado lui si sia trovato confrontato con la brutalità della forze di polizia soltanto in due episodi, tuttavia tali vicende sarebbero state da lui vissute come una forma di pressione psicologica nei suoi confronti che lo avrebbe condotto all'espatrio, che il ricorrente chiede inoltre che la sua situazione venga approfondita e che egli venga sottoposto ad un'ulteriore audizione circa i motivi che lo avrebbero spinto a chiedere protezione alla Svizzera, che circa quest'ultima richiesta del ricorrente, il Tribunale in limine denota come quest'ultimo abbia avuto ampia possibilità di esprimersi nel corso della procedura di prima istanza, sia nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo tenutasi il (...) febbraio 2022 che successivamente nel parere del 24 febbraio 2022 (cfr. atto n. 21/2), come pure nel contesto del presente ricorso, atti dove però non sono evincibili ulteriori elementi che potrebbero rivelarsi in un'audizione complementare e risultare determinanti ai sensi dell'asilo rispetto a quanto già dichiarato dall'insorgente nel corso della procedura di prima istanza, segnatamente durante l'audizione sui motivi d'asilo del (...) febbraio 2022, e presi già in considerazione nella decisione avversata, che pertanto, non si ravvisano motivi sotto questo punto in questione per annullare la decisione impugnata, che risulta sufficientemente completa ed esatta dal profilo dell'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), come invece postulato in modo generico ed a titolo subordinato dal ricorrente nel suo gravame; che tale richiesta, malfondata, deve quindi essere integralmente respinta, che proseguendo nel merito, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato, che ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che nella presente disamina, il ricorrente non ha dimostrato che le esigenze legali per il riconoscimento della qualità di rifugiato e per la concessione dell'asilo siano adempiute, che in virtù dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, il Consiglio federale designa come Stati d'origine o di provenienza sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni, che in tal senso, il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni che adotta su tale punto (art. 6a cpv. 3 LAsi), che la Georgia è stata designata come Stato d'origine sicuro ("safe country") dal Consiglio federale il 28 agosto 2019 e figura da allora nella lista degli Stati esenti da persecuzioni (cfr. allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]), che in tale ipotesi, è presunto che non esista nel paese in questione una persecuzione statale pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato e che le garanzie di protezione contro le persecuzioni statali siano garantite, che in primo luogo, per quanto attiene il comportamento riprovevole che alcuni agenti di polizia avrebbero tenuto nei suoi confronti nei due episodi da lui narrati nel (...), nulla indica che le autorità georgiane, se lui avesse denunciato tali fatti - ciò di cui egli non si è prevalso (cfr. atto n. 17/12, D57, pag. 8) - li approverebbe, che invero agli atti di causa non vi sono elementi concreti e convincenti che dimostrino che le autorità georgiane, se effettivamente sollecitate, non sarebbero in misura o non intenderebbero apportare una protezione adeguata al ricorrente in caso di necessità, che difatti, malgrado egli abbia sostenuto che in Georgia non vi sarebbe giustizia né la legge funzionerebbe, e per questo avrebbe lasciato il suo paese (cfr. atto n. 17/12, D57, pag. 8; D73, pag. 10), risulta che in entrambi i procedimenti aperti a suo carico, egli sarebbe stato processato per offesa ai poliziotti il giorno seguente nel quale sarebbe stato posto in custodia cautelare, ed in seguito liberato; che se alla fine del primo procedimento egli avrebbe dovuto versare una multa di (...), che avrebbe corrisposto; a seguito del secondo procedimento egli sarebbe stato scagionato dalle accuse; che in seguito, e sino al suo espatrio definitivo nel (...) del (...), non avrebbe avuto più alcuna problematica con le autorità del suo Paese d'origine (cfr. atto n. 17/12, D65 segg., pag. 9 seg.), che pertanto non si ravvisano nelle sue allegazioni, degli elementi concreti e fondati per ritenere che egli sia stato vittima del sistema giudiziario georgiano come egli vuole far credere e può quindi essere in casu ragionevolmente esatto dal ricorrente che egli faccia appello al sistema di protezione interno, anche se necessario alle vie giudiziarie ivi disponibili, prima di sollecitare l'intervento da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1); che invero, non si può partire dall'assunto che le autorità georgiane non sarebbero state in grado di fornire all'insorgente o che avrebbero rifiutato a quest'ultimo una protezione adeguata nei confronti di interventi indebiti da parte di singoli poliziotti o di terze persone, che in secondo luogo, non convince neppure la tesi ricorsuale circa il fatto che il ricorrente avrebbe vissuto nel suo Paese d'origine una pressione psichica rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, che l'avrebbe indotto all'espatrio, che come a ragione ritenuto pure dalla SEM nella decisione impugnata, dopo il (...) del (...), l'insorgente non ha più riscontrato in patria alcuna problematica di sorta con le autorità georgiane, potendo inoltre effettuare diversi viaggi all'estero e rientrare svariate volte nel suo Paese d'origine, legalmente e munito del suo passaporto (cfr. atto n. 17/12, D58 segg., pag. 9 seg.), che alla stessa stregua dell'autorità inferiore, anche agli occhi del Tribunale, il fatto che egli sarebbe rimasto per la maggior parte del tempo chiuso in casa a studiare la lingua tedesca e per questo avrebbe evitato dei nuovi contatti con le autorità georgiane, non risulta in alcun modo convincente, per gli stessi motivi già correttamente esposti nella decisione dalla SEM, alla quale il Tribunale per il resto rinvia (cfr. p.to II, pag. 5 seg. della decisione impugnata), onde evitare inutili ridondanze e non avendo in proposito il ricorrente proposto alcun ulteriore elemento nel suo gravame, che alla luce di quanto sopra, sia dal profilo soggettivo che oggettivo non si ravvisano nella fattispecie delle prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere una persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1 e 2010/57 consid. 2.5); che la stessa, anche si ritenesse verosimile, non era, al momento del suo espatrio definitivo dalla Georgia, più di alcuna attualità e concretezza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2010/57 consid. 4.2.5; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 129), che per il resto può essere senz'altro rinviato ai considerandi topici della decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 5 seg.), visto che questi sono sufficientemente espliciti e motivati, nonché che il memoriale ricorsuale non contiene alcun elemento nuovo, atto a rimetterne in causa le conclusioni (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF, applicabile per rinvio dell'art. 4 PA), che infine, viste le tavole processuali, il Tribunale è d'avviso che il ricorrente sia espatriato definitamente dal suo Paese d'origine nel (...) del (...), in realtà con l'obiettivo di trovare un'attività lavorativa (cfr. atto n. 17/12, D75 e D77, pag. 11) ed indipendentemente dai motivi fatti valere ai sensi dell'asilo in corso d'audizione (cfr. atto n. 17/12, D42 segg., pag. 5 segg.), che tale ragione, di tipo economico, non risulta tuttavia pertinente per la concessione della qualità di rifugiato, che visto quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va quindi confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg.; art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già sopra enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), non avendo egli dimostrato, che in caso di ritorno nel suo paese d'origine, lui sarebbe esposto a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che per le stesse ragioni, non vi sono indizi per ritenere che l'interessato possa essere esposto ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti proibiti in relazione all'art. 3 CEDU (RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), che essa risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), nella misura in cui non si evince che con la stessa vi sarebbe una messa in pericolo concreta dell'insorgente, che difatti in Georgia, ad eccezione delle regioni secessioniste dell'E._______ e dell'F._______ - dal quale il ricorrente non proviene - non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, a priori e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie - a proposito di tutti i cittadini di tale paese - l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, che inoltre il ricorrente è giovane ([...] anni), dispone di una formazione universitaria in (...), e ha esercitato diverse attività lavorative nel passato, in particolare nel suo Paese d'origine quale (...) che aveva pure fondato (cfr. atto n. 17/12, D19 segg., pag. 3 seg.); che peraltro egli ha dichiarato di stare bene di salute (cfr. atto n. 17/12, D8 seg., pag. 2 seg.), e non appaiono dagli atti all'incarto degli indizi che lascerebbero presagire degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente da questo profilo, che anche se ciò non risulta determinante in specie, l'interessato dispone inoltre in patria di una rete famigliare sufficiente, composta in particolare dai suoi genitori e dal fratello (cfr. atti n. 13/9, p.to 1.16.04, pag. 3; n. 17/12, D30 segg., pag. 4 seg.), che potrà apportargli un certo sostegno al momento del suo ritorno ed in caso di bisogno, che infine non risultano nemmeno esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), essendo che il ricorrente dispone segnatamente di un passaporto georgiano tutt'ora valido e che è tenuto a collaborare all'ottenimento di ogni eventuale ulteriore documento di viaggio che gli permetta di fare ritorno nel suo Paese d'origine (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che il contesto legato alla pandemia da coronavirus (detto anche Covid-19) non è, per il suo carattere temporaneo, di natura tale da porre in discussione le conclusioni che precedono; che se dovesse, nel caso di specie, ritardare momentaneamente l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, questa interverrebbe necessariamente più tardi, in tempi appropriati (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-27/2022 del 12 gennaio 2022, D-5674/2021 del 10 gennaio 2022 consid. 9.6), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dal ricorrente il 9 marzo 2022, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 9 marzo 2022 dal ricorrente.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: