Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. Il (...), l'interessato, cittadino iracheno di etnia curda originario di Mosul nell'omonima provincia, ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 10 aprile 2008 [di seguito: verbale 1] e del 2 giugno 2008 [di seguito: verbale 2]) di essere sempre vissuto nella città natale di B._______ e di essere espatriato per il timore di essere ucciso dai suoi famigliari, i quali avrebbero scoperto la sua conversione dalla religione sunnita a quella yezida. Egli, difatti, avrebbe cambiato credo per poter continuare ad intrattenere una relazione con una donna, di religione yezida, conosciuta nel (...) 2000. B. Tramite decisione del 29 gennaio 2010, notificata all'interessato lo stesso giorno (cfr. atto UFM A20/2), l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo, pronunciando nel contempo l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 18 febbraio 2010, l'insorgente - per il tramite del suo rappresentante - ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la predetta decisione dell'UFM, chiedendo,in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato,il riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché la concessione dell'asilo e, in via subordinata, dell'ammissione provvisoria in ragione dell'inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. In via ancora più subordinata, ha chiesto il rinvio della causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione nel merito della sua domanda di asilo. Ha, infine, presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Con decisioni incidentali del 1° marzo 2010, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Tramite osservazioni del 16 marzo 2010, inviate per informazione all'insorgente in stessa data, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
E. 2 Vi è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizionidi ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.
E. 4 Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato né dai motivi invocati delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che le dichiarazioni dell'interessato non adempirebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, ragione per cui la questione della rilevanza dei suoi motivi di asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi potrebbe rimanere aperta. Preliminarmente, in merito alle contestazioni espresse dal richiedente circa l'operato dell'interprete durante la prima audizione, detto Ufficio ha osservato che il medesimo avrebbe attestato la conformità del verbale, rilettogli, con la sua firma. Peraltro, l'allegazione secondo cui egli non avrebbe segnalato durante l'audizione l'esistenza di problemi con l'interprete poiché non sarebbe cognito della sua lingua, non troverebbe alcuna giustificazione, viste le conoscenze dell'interessato della lingua inglese tramite la quale avrebbe perlomeno potuto tentare di attirare l'attenzione sugli allegati problemi. Inoltre, l'autorità inferiore ha ritenuto che le dichiarazioni del richiedente, siccome non sufficientemente motivate e concrete, non darebbero l'impressione che egli abbia vissuto personalmente i fatti addotti. Ad esempio, benché abbia affermato di essersi convertito alla fede yezidi, ne avrebbe fornito informazioni lacunose, segnatamente nozioni di base che sarebbero alle portata di tutti e, quando esortato a spiegare la figura di Malak Taus, avrebbe indicato cosa essa rappresenterebbe per i musulmani piuttosto che per gli yezidi. D'altronde, malgrado abbia sostenuto di essersi convertito ufficialmente nel 2001 e quindi da numerosi anni - esortato a spiegare in che modo sarebbe diventato yezidi - il richiedente avrebbe dichiarato di essersi limitato ad informare la sua ragazza, di non esservi stata alcuna cerimonia, così come di aver partecipato ad un'unica cerimonia yezidi nel (...) 2006, in contrasto con ciò che dimostrerebbe l'esperienza generale, in relazione alla scelta di compiere un passo particolarmente importante come la conversione. In aggiunta, l'autorità di prime cure ha considerato le dichiarazioni dell'interessato, su punti essenziali, incompatibili con l'esperienza generale di vita, rispettivamente la logica dell'agire. In particolare, l'allegazione secondo cui la madre l'avrebbe sentito comunicare alla sua amante la sua conversione due giorni prima che decidesse di espatriare, non coinciderebbe con la versione secondo cui due giorni prima dell'espatrio non avrebbe più pernottato presso la famiglia, bensì da un amico ad C._______, dopo che qualche giorno prima avrebbe firmato il divorzio e venduto la casa. Peraltro, avendo affermato di aver venduto l'auto in vista dell'espatrio già quatto-cinque giorni prima dello stesso, ne deriverebbe che i suoi motivi all'origine della fuga non risalirebbero a soli due giorni prima della partenza. In conclusione, detto Ufficio ha ritenuto che non sarebbe riconosciuta la qualità di rifugiato nei confronti del richiedente. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento del medesimo. Inoltre, non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). L'UFM ha, altresì, considerato che, sebbene il richiedente non proverrebbe da una delle province nord-irachene di Duhok, Erbil e Suleymanyia, il suo allontanamento sarebbe ragionevolmente esigibile ad C._______ ([...]), in cui vivrebbero alcuni suoi familiari, l'amico che l'avrebbe ospitato due notti prima dell'espatrio e dove avrebbe ottenuto il suo passaporto normalmente e personalmente presso le competenti autorità. Inoltre, nella stessa provincia, a D._______, vivrebbero i suoi (...) figli. Infine, nessun motivo dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbe all'esecuzione dell'allontanamento del medesimo in detto Paese.
E. 5.2 Nel gravame, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM, il ricorrente asserisce di aver offerto elementi concreti, dettagliati, coerenti e circostanziati a sostegno della verosimiglianza dei suoi motivi di asilo, in particolare riguardo alle informazioni sulla religione yezidi, e sottolinea di avere chiarito sin dall'inizio che la sua conversione non sarebbe stata dettata da ragioni di fede, bensì strumentali allo scopo di poter frequentare la sua amante di religione yezidi. Avrebbe altresì dichiarato di non essere mai stato un uomo particolarmente religioso e, a differenza della sua famiglia, di non avere praticato le tradizionali preghiere islamiche prima della sua conversione. In tale contesto, l'affermazione dell'UFM, secondo cui la conversione sarebbe un passo importante a cui si giungerebbe dopo dovuto approfondimento della nuova fede, risulterebbe scarsamente significativa per persone che vivono un rapporto blando con la religione e sanno poco o nulla del credo a cui aderiscono. Le sue limitate conoscenze della religione yezidi ad ogni modo non sarebbero adeguate a reputare inverosimili le sue allegazioni, considerato che fino a qualche giorno prima dell'espatrio egli non avrebbe avuto modo di praticare liberamente ed in sicurezza la fede yezidi per paura che la sua famiglia, molto religiosa, scoprisse la sua conversione e, di conseguenza, per i gravi pericoli a cui sarebbe andato incontro. Inoltre, riguardo all'incompatibilità delle sue allegazioni circa la scoperta della sua conversione ed il suo espatrio, l'insorgente sottolinea che non gli sarebbe stata offerta la possibilità di chiarire tale circostanza, rispettivamente spiega di aver lasciato la sua casa di B._______, e non l'Iraq, due giorni dopo che la famiglia avrebbe appreso della sua conversione, ciò che, peraltro, sarebbe coerente con altre sue allegazioni, come ad esempio quella secondo cui, dopo aver lasciato la casa di famiglia, si sarebbe recato dapprima da un amico a B._______ e solo dopo ad C._______. Non si potrebbero in ogni caso ignorare i problemi di traduzione allegati all'inizio dell'audizione federale ed avuti con l'interprete durante l'audizione sommaria. Ne discenderebbe che i due argomenti sollevati dall'UFM non sarebbero né condivisibili, né sufficienti dal punto di vista della motivazione. Pertanto, le dichiarazioni del ricorrente sarebbero verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. D'altronde, il suo timore di essere ucciso a causa della conversione sarebbe fondato, sia perché sarebbe un fatto notorio che le persone che abbandonano l'Islam sarebbero esposte a persecuzioni da parte dei familiari, sia perché sarebbe irrealistico che nell'attuale contesto iracheno egli possa ottenere qualsivoglia protezione statale. Le condizioni poste all'art. 3 LAsi sarebbero quindi adempiute nel suo caso, cosicché dovrebbe essergli concesso l'asilo. Infine, un suo eventuale rinvio in Iraq violerebbe l'art. 3 CEDU e sarebbe inesigibile sia a B._______, visto i suoi motivi di asilo e la drammatica situazione in questa parte del Paese, sia ad C._______, considerato che, richiamata la giurisprudenza (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5), egli non ne sarebbe originario (come riconosciuto dall'UFM) e non vi avrebbe vissuto per lungo tempo, come pure non disporrebbe né di relazioni privilegiate con i partiti al potere nella regione, né di una solida rete sociale. Infatti, i suoi parenti che vi vivrebbero non sarebbero disposti ad accoglierlo alla luce della sua conversione e, nel frattempo, i suoi figli non vivrebbero più a D._______, bensì si sarebbero trasferiti a B._______ dalla madre. Pertanto, la decisione impugnata andrebbe annullata e, nel caso in cui non fosse riconosciuto quale rifugiato, dovrebbe essergli concessa l'ammissione provvisoria.
E. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che l'atto ricorsuale non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della sua posizione. Ha, di conseguenza, rinviato ai considerandi della decisione impugnata, confermandoli pienamente. 6.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 6.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 6.3. Nella fattispecie, le dichiarazioni del ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitato a pure congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. In primis, il Tribunale constata l'infondatezza della censura ricorsuale inerente l'operato dell'interprete, secondo cui egli non sarebbe sicuro che quanto rilettogli dall'interprete a fine audizione corrisponda a quanto effettivamente trascritto nel verbale, ritenuto che le sue dichiarazioni non sarebbero state tradotte e l'interprete, facendogli segno con le mani, gli avrebbe più volte indicato di tacere, nonché consigliato di modificare le sue deposizioni, rispettivamente gli avrebbe puntualmente comunicato di tradurre solo in parte ciò che antecedentemente avrebbe affermato (cfr. ricorso pag. 4 e verbale 2 pagg. 2-3). Infatti, il ricorrente avrebbe potuto, in ogni momento dell'audizione, segnalare i suoi dubbi, sia nella sua lingua rivolgendosi direttamente all'interprete, sia a gesti o, tutt'al più, in inglese, lingua di cui ha dichiarato possedere alcune conoscenze (cfr. verbale 2 Q65). Per contro, egli non si è minimamente preoccupato di informare nessuno dei sospetti nutriti, apportando addirittura la sua firma in calce ad ogni pagina del verbale, confermando, in tal guisa, la conformità dello stesso con le sue dichiarazioni. Pertanto, il suo argomento per cui non avrebbe potuto entrare in comunicazione con l'auditrice, poiché non parlerebbe l'italiano e non sarebbe una persona da ritenersi "normale" in considerazione delle diverse operazioni a cui si sarebbe sottoposto, non può essere ammesso. A ciò va aggiunto che non vi è motivo alcuno di dubitare della buona fede, imparzialità, professionalità e capacità dell'interprete assegnatogli, così come del fatto che abbia tradotto fedelmente quanto riportato dall'insorgente, senza influenzarlo nelle sue dichiarazioni e, infine, abbia proceduto alla rilettura delle stesse in conformità a quanto effettivamente trascritto nel verbale. Ne discende che non vi è motivo di concludere all'esistenza di un vizio grave suscettibile di un intervento d'ufficio da parte del Tribunale nel senso di un annullamento del provvedimento litigioso, rispettivamente dell'esperimento di ulteriori atti istruttori. Inoltre, le dichiarazioni del medesimo riguardo alla vicenda a monte del suo espatrio, risultano essere nel loro insieme inattendibili perché vaghe, contraddittorie ed illogiche. In particolare, il ricorrente non è stato in grado di fornire dettagli particolareggiati, in relazione alla sua asserita esperienza personale con la religione yezidi, circa il credo stesso e la conversione a detta religione con particolare riferimento alla relativa cerimonia ed alla pratica del culto (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 Q84, Q94-Q96, Q143-Q149). Egli si è limitato a riferire in maniera stereotipata il nome del dio venerato dagli yezidi, Malak Taus, e ciò che esso rappresenta per i musulmani, ovvero il diavolo (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 Q142), informazioni queste facilmente accessibili e di conoscenza pubblica da parte dei curdi musulmani originari dell'Iraq. Tale assenza di dettagli nel racconto dell'insorgente non può trovare alcuna giustificazione nella motivazione che l'avrebbe indotto a convertirsi. In effetti, indipendentemente dall'avere deciso di cambiare religione non per convinzione, ma con dei fini meramente pratici, quali il prosieguo di una relazione amorosa, egli avrebbe dovuto approfondire le conoscenze della religione che si apprestava ad adottare, se non per sua convinzione personale, perlomeno per dimostrare a chi di dovere il suo coinvolgimento in tale processo. In aggiunta, la motivazione alla base della sua conversione alla religione yezidi, ovvero di poter continuare la relazione extraconiugale con la sua amante, non collima con le dichiarazioni del medesimo, laddove egli ha affermato di non averla nemmeno informata del suo divorzio e di avergli semplicemente riferito della sua intenzione di espatriare (cfr. verbale 2 Q134). Peraltro, è contrario ad ogni logica dell'agire che il ricorrente, se avesse effettivamente ottenuto il divorzio e si fosse convertito per amore della sua amante alla religione yezidi, sia espatriato da solo e di acchito, da un lato, basando il suo timore di essere ucciso su una mera supposizione personale, non avendo neppure subito alcuna minaccia (cfr. ibidem Q76, Q107 e Q197) e, dall'altro lato, senza preoccuparsi della sua compagna. Quest'ultima, d'altronde, se i fatti addotti dal ricorrente fossero realmente accaduti, ovvero se la medesima, di religione yezidi, avesse effettivamente intrattenuto una relazione con un uomo musulmano, non avrebbe di certo potuto accompagnarlo nei luoghi di pellegrinaggio yezidi, affinché egli divenisse yezidi (cfr. ibidem Q84, Q94), ritenuta segnatamente l'asserita inammissibilità per una yezidi di intrattenersi con un musulmano e di costruire dei rapporti interreligiosi (cfr. ibidem Q107). Per di più, si è contraddetto circa il luogo del suo divorzio (B._______, rispettivamente D._______), senza saper fornire una giustificazione convincente (cfr. ibidem Q187-Q188). Peraltro, l'insorgente ha fornito versioni discordanti anche in merito alle modalità con cui la madre avrebbe appreso della sua conversione, indicando che la stessa l'avrebbe sentito comunicare, durante un colloquio telefonico, alla fidanzata di avere cambiato fede (cfr. verbale 1 pag. 6), per poi affermare, invece, di ignorare come si fosse informata in proposito (cfr. verbale 2 Q84). Infine, la dichiarazione durante la seconda audizione, secondo cui avrebbe lasciato l'Iraq quattro o cinque giorni dopo il giorno in cui avrebbe firmato il divorzio e lasciato la casa di famiglia (cfr. verbale 2 Q156-Q157), non coincide con l'affermazione: "Quando i miei familiari hanno capito che io avevo cambiato religione sono fuggito. È successo due giorni prima del mio espatrio" (cfr. verbale 1 pag. 5). A differenza di quanto pretende l'autore del gravame (cfr. ricorso pag. 4), la frase riportata esprime infatti inequivocabilmente che la sua famiglia avrebbe appreso della sua conversione due giorni prima che lasciasse l'Iraq (rispettivamente che egli avrebbe lasciato il suo Paese due giorni dopo tale evento), e dagli atti nulla permette di ammettere la tesi ricorsuale secondo cui il lasso di due giorni riguarderebbe, invece, il tempo intercorso dal momento dell'apprendimento da parte dei familiari al momento della sua fuga non dall'Iraq, bensì dalla casa natale. In conclusione, visto tutto quanto sopra e senza che sia necessario menzionare ulteriori elementi d'inattendibilità del racconto reso dall'insorgente, il Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del medesimo non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. 6.4. Pertanto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 7.1 Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi).
E. 7.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (artt. 14 cpv. 1 e 2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).
E. 8 8.1.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Conformemente all'art. 83 cpv. 1 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento non adempie una di queste condizioni - di natura alternativa - l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria LStr (cfr. GICRA 2006 n. 6 consid. 4.2. pag. 54 e seg.). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio ed è determinante la situazione al momento della presa di decisione (cfr. sentenza del Tribunale D-3975/2007 del 15 giugno 2007 consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 262). Nel caso in disamina, è sull'esigibilità dell'esecuzione dell' allontanamento del ricorrente che il Tribunale intende concentrare la sua analisi. 8.1.2. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti; GICRA 2005 n. 24 consid 10.1). 8.1.3. L'UFM, in qualità di autorità giudicante in materia di asilo, deve accertare d'ufficio in modo esatto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi in combinazione con gli art. 12, 32 e 49 PA). In tale ambito deve procurarsi gli atti necessari per la procedura, chiarire i fatti giuridicamente rilevanti e portarne la prova regolarmente (cfr. Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, pag. 97; GICRA 2004 n. 16 consid. 7a pag. 108). 8.1.4. Secondo la giurisprudenza del Tribunale, nella zona delle tre province curde del nord dell'Iraq (Duhok, Erbil e Suleimaniya), non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere. Per i curdi originari di una regione a dominazione curda al di fuori delle tre provincie di Duhok, Erbil e Suleimaniya ([...]) va esaminato di caso in caso se gli stessi abbiano un diritto di risiedere nelle citate province e se l'esecuzione dell'allontanamento sia esigibile, sulla base delle condizioni suesposte (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8, nonché relativi riferimenti). 8.1.5. Nella fattispecie, la constatazione da parte dell'UFM della non-provenienza dell'insorgente da una delle tre province curde risulta lacunosa, avuto riguardo agli elementi raccolti in corso di procedura, i quali avrebbero dovuto fare l'oggetto di maggiori ed approfondite valutazioni. Innanzitutto, dagli atti del dossier emergono diversi aspetti del racconto reso che conducono a dubitare seriamente della provenienza da B._______, rispettivamente della non provenienza da una delle tre province nord-irachene del ricorrente. Peraltro, tali elementi non appaiono essere stati minimamente presi in considerazione dall'UFM nella ponderazione di tutti quegli aspetti tendenti a determinare la provenienza effettiva del ricorrente ed a fondarne la convinzione stessa dell'autorità inferiore. A titolo di esempio, il medesimo ha dichiarato di essere nato a B._______, dove sarebbe registrato, e che i suoi genitori sarebbero di etnia curda, come lui, originari di E._______ nella provincia di F._______ (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 Q31 e Q34). Tuttavia, egli non ha prodotto alcun documento di identità suscettibile di indicare la sua identità e la sua provenienza, affermando che il suo passaporto l'avrebbe ottenuto ad C._______ e la sua carta di identità a B._______ (cfr. verbale 1 pagg. 1-3). Inoltre, malgrado sia stato testato che egli conosca bene l'arabo, il ricorrente ha dichiarato di aver frequentato le scuole nella sua lingua madre, ovvero il curdo (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 Q58-59). D'altronde, nonostante abbia apparentemente indicato il nome di un quartiere e di un ospedale a B._______ (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 Q50 e Q171), l'insorgente non ha fornito dei riferimenti di detta città suscettibili di essere riconosciuti, quali i nomi dei ponti, di una scuola e di una caserma (cfr. verbale 2 Q58-Q60 e Q73-Q74). In merito a tali aspetti, l'UFM non ha menzionato o fornito alcun elemento circa un'eventuale ponderazione. In altri termini, non ha reso alcuna spiegazione, motivazione o passaggio argomentativo riguardo al percorso seguito per giungere al suo convincimento in merito alla non provenienza del ricorrente da una delle tre province nord irachene, fornendo una motivazione non adeguata e andando a ledere l'esercizio del controllo da parte del Tribunale. In effetti, non è chiaro quali siano le ragioni precise e le fonti su cui l'UFM fonda il proprio convincimento circa la provenienza del ricorrente e, conseguentemente, per il Tribunale non è possibile esprimere il sindacato di legittimità della decisione impugnata sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Inoltre, qualora fosse effettivamente accertato che il ricorrente non è originario di una delle tre provincie curde nord irachene, l'UFM dovrà verificare se la rete sociale (già menzionata dall'autorità inferiore) del ricorrente è disposta ad accoglierlo ed in grado di farlo, se l'insorgente ha vissuto a lungo in dette provincie, rispettivamente se ha effettivamente il diritto di risiedervi, in quanto curdo proveniente da B._______, ed infine se l'esecuzione dell'allontanamento, in base alla giurisprudenza del Tribunale ed alle verifiche intraprese, è ragionevolmente esigibile in casu. Visto quanto esposto, dunque, l'UFM non poteva limitarsi a considerare - sia nel merito, che nella motivazione della decisione impugnata - che l'allontanamento del ricorrente nella provincia di Erbil fosse ragionevolmente esigibile. 8.1.6. Pertanto, la decisione impugnata in materia di esecuzione dell'allontanamento incorre nell'annullamento.
E. 9.1 Quando il Tribunale annulla una decisione, esso - conformemente al principio dell'effetto riformatorio - di regola si sostituisce all'autorità inferiore e giudica direttamente nel merito o, eccezionalmente, può rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Madeleine Camprubi, in: Auer/Müller/Schindler (edit.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo 2008, n. 1 e 7 ad art. 6; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418), in particolare, se gli atti sono completi o comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (cfr. sentenza del Tribunale D-6735/2006 del 25 luglio 2007 consid. 11 e relativo riferimento).
E. 9.2 Nella fattispecie, in considerazione di quanto precedentemente ritenuto (cfr. consid. 8.3.4-8.3.6), gli atti non sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale. Di conseguenza, il Tribunale non può sostituirsi all'autorità inferiore. Gli atti di causa, pertanto, sono rinviati a detta autorità, affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.) a completare l'accertamento dei fatti determinanti ed a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza di cassazione. In particolare, l'UFM viene invitato ad effettuare le dovute e necessarie indagini per statuire sulla provenienza del ricorrente, nonché sull'esigibilità del suo allontanamento in Iraq, rispettivamente in una delle tre regioni del Nord iracheno.
E. 9.3 Di conseguenza, conto tenuto di quanto precede, il ricorso in merito all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine, è accolto ed i punti 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata sono annullati.
E. 10.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA).
E. 10.2 Infine, considerato che il ricorrente è difeso da un mandatario, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio, conto tenuto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante dell'insorgente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Segnatamente, sulla base degli atti di causa del caso in esame, il lavoro svolto dal mandatario è calcolato in otto ore di lavoro. Ritenuta la soccombenza parziale del ricorrente ne vengono riconosciute solo la metà, ovvero quattro ore di lavoro le quali - secondo una tariffa oraria di CHF 100.-, non essendo il mandatario un avvocato (art. 10 cpv. 2 TS-TAF) - corrispondono alla somma di CHF 400.-, a titolo di indennità per spese ripetibili. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso, sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento, è accolto. Per il resto, è respinto.
- I punti 4 e 5 della decisione impugnata sono annullati.
- Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali.
- L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 400.- a titolo di spese ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-994/2010 Sentenza del 21 novembre 2011 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Bruno Huber e Walter Lang, cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (...), Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29 gennaio 2010 / N [...]. Fatti: A. Il (...), l'interessato, cittadino iracheno di etnia curda originario di Mosul nell'omonima provincia, ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 10 aprile 2008 [di seguito: verbale 1] e del 2 giugno 2008 [di seguito: verbale 2]) di essere sempre vissuto nella città natale di B._______ e di essere espatriato per il timore di essere ucciso dai suoi famigliari, i quali avrebbero scoperto la sua conversione dalla religione sunnita a quella yezida. Egli, difatti, avrebbe cambiato credo per poter continuare ad intrattenere una relazione con una donna, di religione yezida, conosciuta nel (...) 2000. B. Tramite decisione del 29 gennaio 2010, notificata all'interessato lo stesso giorno (cfr. atto UFM A20/2), l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo, pronunciando nel contempo l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 18 febbraio 2010, l'insorgente - per il tramite del suo rappresentante - ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la predetta decisione dell'UFM, chiedendo,in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato,il riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché la concessione dell'asilo e, in via subordinata, dell'ammissione provvisoria in ragione dell'inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. In via ancora più subordinata, ha chiesto il rinvio della causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione nel merito della sua domanda di asilo. Ha, infine, presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Con decisioni incidentali del 1° marzo 2010, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Tramite osservazioni del 16 marzo 2010, inviate per informazione all'insorgente in stessa data, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
2. Vi è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizionidi ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.
4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato né dai motivi invocati delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 5. 5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che le dichiarazioni dell'interessato non adempirebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, ragione per cui la questione della rilevanza dei suoi motivi di asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi potrebbe rimanere aperta. Preliminarmente, in merito alle contestazioni espresse dal richiedente circa l'operato dell'interprete durante la prima audizione, detto Ufficio ha osservato che il medesimo avrebbe attestato la conformità del verbale, rilettogli, con la sua firma. Peraltro, l'allegazione secondo cui egli non avrebbe segnalato durante l'audizione l'esistenza di problemi con l'interprete poiché non sarebbe cognito della sua lingua, non troverebbe alcuna giustificazione, viste le conoscenze dell'interessato della lingua inglese tramite la quale avrebbe perlomeno potuto tentare di attirare l'attenzione sugli allegati problemi. Inoltre, l'autorità inferiore ha ritenuto che le dichiarazioni del richiedente, siccome non sufficientemente motivate e concrete, non darebbero l'impressione che egli abbia vissuto personalmente i fatti addotti. Ad esempio, benché abbia affermato di essersi convertito alla fede yezidi, ne avrebbe fornito informazioni lacunose, segnatamente nozioni di base che sarebbero alle portata di tutti e, quando esortato a spiegare la figura di Malak Taus, avrebbe indicato cosa essa rappresenterebbe per i musulmani piuttosto che per gli yezidi. D'altronde, malgrado abbia sostenuto di essersi convertito ufficialmente nel 2001 e quindi da numerosi anni - esortato a spiegare in che modo sarebbe diventato yezidi - il richiedente avrebbe dichiarato di essersi limitato ad informare la sua ragazza, di non esservi stata alcuna cerimonia, così come di aver partecipato ad un'unica cerimonia yezidi nel (...) 2006, in contrasto con ciò che dimostrerebbe l'esperienza generale, in relazione alla scelta di compiere un passo particolarmente importante come la conversione. In aggiunta, l'autorità di prime cure ha considerato le dichiarazioni dell'interessato, su punti essenziali, incompatibili con l'esperienza generale di vita, rispettivamente la logica dell'agire. In particolare, l'allegazione secondo cui la madre l'avrebbe sentito comunicare alla sua amante la sua conversione due giorni prima che decidesse di espatriare, non coinciderebbe con la versione secondo cui due giorni prima dell'espatrio non avrebbe più pernottato presso la famiglia, bensì da un amico ad C._______, dopo che qualche giorno prima avrebbe firmato il divorzio e venduto la casa. Peraltro, avendo affermato di aver venduto l'auto in vista dell'espatrio già quatto-cinque giorni prima dello stesso, ne deriverebbe che i suoi motivi all'origine della fuga non risalirebbero a soli due giorni prima della partenza. In conclusione, detto Ufficio ha ritenuto che non sarebbe riconosciuta la qualità di rifugiato nei confronti del richiedente. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento del medesimo. Inoltre, non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). L'UFM ha, altresì, considerato che, sebbene il richiedente non proverrebbe da una delle province nord-irachene di Duhok, Erbil e Suleymanyia, il suo allontanamento sarebbe ragionevolmente esigibile ad C._______ ([...]), in cui vivrebbero alcuni suoi familiari, l'amico che l'avrebbe ospitato due notti prima dell'espatrio e dove avrebbe ottenuto il suo passaporto normalmente e personalmente presso le competenti autorità. Inoltre, nella stessa provincia, a D._______, vivrebbero i suoi (...) figli. Infine, nessun motivo dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbe all'esecuzione dell'allontanamento del medesimo in detto Paese. 5.2. Nel gravame, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM, il ricorrente asserisce di aver offerto elementi concreti, dettagliati, coerenti e circostanziati a sostegno della verosimiglianza dei suoi motivi di asilo, in particolare riguardo alle informazioni sulla religione yezidi, e sottolinea di avere chiarito sin dall'inizio che la sua conversione non sarebbe stata dettata da ragioni di fede, bensì strumentali allo scopo di poter frequentare la sua amante di religione yezidi. Avrebbe altresì dichiarato di non essere mai stato un uomo particolarmente religioso e, a differenza della sua famiglia, di non avere praticato le tradizionali preghiere islamiche prima della sua conversione. In tale contesto, l'affermazione dell'UFM, secondo cui la conversione sarebbe un passo importante a cui si giungerebbe dopo dovuto approfondimento della nuova fede, risulterebbe scarsamente significativa per persone che vivono un rapporto blando con la religione e sanno poco o nulla del credo a cui aderiscono. Le sue limitate conoscenze della religione yezidi ad ogni modo non sarebbero adeguate a reputare inverosimili le sue allegazioni, considerato che fino a qualche giorno prima dell'espatrio egli non avrebbe avuto modo di praticare liberamente ed in sicurezza la fede yezidi per paura che la sua famiglia, molto religiosa, scoprisse la sua conversione e, di conseguenza, per i gravi pericoli a cui sarebbe andato incontro. Inoltre, riguardo all'incompatibilità delle sue allegazioni circa la scoperta della sua conversione ed il suo espatrio, l'insorgente sottolinea che non gli sarebbe stata offerta la possibilità di chiarire tale circostanza, rispettivamente spiega di aver lasciato la sua casa di B._______, e non l'Iraq, due giorni dopo che la famiglia avrebbe appreso della sua conversione, ciò che, peraltro, sarebbe coerente con altre sue allegazioni, come ad esempio quella secondo cui, dopo aver lasciato la casa di famiglia, si sarebbe recato dapprima da un amico a B._______ e solo dopo ad C._______. Non si potrebbero in ogni caso ignorare i problemi di traduzione allegati all'inizio dell'audizione federale ed avuti con l'interprete durante l'audizione sommaria. Ne discenderebbe che i due argomenti sollevati dall'UFM non sarebbero né condivisibili, né sufficienti dal punto di vista della motivazione. Pertanto, le dichiarazioni del ricorrente sarebbero verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. D'altronde, il suo timore di essere ucciso a causa della conversione sarebbe fondato, sia perché sarebbe un fatto notorio che le persone che abbandonano l'Islam sarebbero esposte a persecuzioni da parte dei familiari, sia perché sarebbe irrealistico che nell'attuale contesto iracheno egli possa ottenere qualsivoglia protezione statale. Le condizioni poste all'art. 3 LAsi sarebbero quindi adempiute nel suo caso, cosicché dovrebbe essergli concesso l'asilo. Infine, un suo eventuale rinvio in Iraq violerebbe l'art. 3 CEDU e sarebbe inesigibile sia a B._______, visto i suoi motivi di asilo e la drammatica situazione in questa parte del Paese, sia ad C._______, considerato che, richiamata la giurisprudenza (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5), egli non ne sarebbe originario (come riconosciuto dall'UFM) e non vi avrebbe vissuto per lungo tempo, come pure non disporrebbe né di relazioni privilegiate con i partiti al potere nella regione, né di una solida rete sociale. Infatti, i suoi parenti che vi vivrebbero non sarebbero disposti ad accoglierlo alla luce della sua conversione e, nel frattempo, i suoi figli non vivrebbero più a D._______, bensì si sarebbero trasferiti a B._______ dalla madre. Pertanto, la decisione impugnata andrebbe annullata e, nel caso in cui non fosse riconosciuto quale rifugiato, dovrebbe essergli concessa l'ammissione provvisoria. 5.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che l'atto ricorsuale non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della sua posizione. Ha, di conseguenza, rinviato ai considerandi della decisione impugnata, confermandoli pienamente. 6.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 6.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 6.3. Nella fattispecie, le dichiarazioni del ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitato a pure congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. In primis, il Tribunale constata l'infondatezza della censura ricorsuale inerente l'operato dell'interprete, secondo cui egli non sarebbe sicuro che quanto rilettogli dall'interprete a fine audizione corrisponda a quanto effettivamente trascritto nel verbale, ritenuto che le sue dichiarazioni non sarebbero state tradotte e l'interprete, facendogli segno con le mani, gli avrebbe più volte indicato di tacere, nonché consigliato di modificare le sue deposizioni, rispettivamente gli avrebbe puntualmente comunicato di tradurre solo in parte ciò che antecedentemente avrebbe affermato (cfr. ricorso pag. 4 e verbale 2 pagg. 2-3). Infatti, il ricorrente avrebbe potuto, in ogni momento dell'audizione, segnalare i suoi dubbi, sia nella sua lingua rivolgendosi direttamente all'interprete, sia a gesti o, tutt'al più, in inglese, lingua di cui ha dichiarato possedere alcune conoscenze (cfr. verbale 2 Q65). Per contro, egli non si è minimamente preoccupato di informare nessuno dei sospetti nutriti, apportando addirittura la sua firma in calce ad ogni pagina del verbale, confermando, in tal guisa, la conformità dello stesso con le sue dichiarazioni. Pertanto, il suo argomento per cui non avrebbe potuto entrare in comunicazione con l'auditrice, poiché non parlerebbe l'italiano e non sarebbe una persona da ritenersi "normale" in considerazione delle diverse operazioni a cui si sarebbe sottoposto, non può essere ammesso. A ciò va aggiunto che non vi è motivo alcuno di dubitare della buona fede, imparzialità, professionalità e capacità dell'interprete assegnatogli, così come del fatto che abbia tradotto fedelmente quanto riportato dall'insorgente, senza influenzarlo nelle sue dichiarazioni e, infine, abbia proceduto alla rilettura delle stesse in conformità a quanto effettivamente trascritto nel verbale. Ne discende che non vi è motivo di concludere all'esistenza di un vizio grave suscettibile di un intervento d'ufficio da parte del Tribunale nel senso di un annullamento del provvedimento litigioso, rispettivamente dell'esperimento di ulteriori atti istruttori. Inoltre, le dichiarazioni del medesimo riguardo alla vicenda a monte del suo espatrio, risultano essere nel loro insieme inattendibili perché vaghe, contraddittorie ed illogiche. In particolare, il ricorrente non è stato in grado di fornire dettagli particolareggiati, in relazione alla sua asserita esperienza personale con la religione yezidi, circa il credo stesso e la conversione a detta religione con particolare riferimento alla relativa cerimonia ed alla pratica del culto (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 Q84, Q94-Q96, Q143-Q149). Egli si è limitato a riferire in maniera stereotipata il nome del dio venerato dagli yezidi, Malak Taus, e ciò che esso rappresenta per i musulmani, ovvero il diavolo (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 Q142), informazioni queste facilmente accessibili e di conoscenza pubblica da parte dei curdi musulmani originari dell'Iraq. Tale assenza di dettagli nel racconto dell'insorgente non può trovare alcuna giustificazione nella motivazione che l'avrebbe indotto a convertirsi. In effetti, indipendentemente dall'avere deciso di cambiare religione non per convinzione, ma con dei fini meramente pratici, quali il prosieguo di una relazione amorosa, egli avrebbe dovuto approfondire le conoscenze della religione che si apprestava ad adottare, se non per sua convinzione personale, perlomeno per dimostrare a chi di dovere il suo coinvolgimento in tale processo. In aggiunta, la motivazione alla base della sua conversione alla religione yezidi, ovvero di poter continuare la relazione extraconiugale con la sua amante, non collima con le dichiarazioni del medesimo, laddove egli ha affermato di non averla nemmeno informata del suo divorzio e di avergli semplicemente riferito della sua intenzione di espatriare (cfr. verbale 2 Q134). Peraltro, è contrario ad ogni logica dell'agire che il ricorrente, se avesse effettivamente ottenuto il divorzio e si fosse convertito per amore della sua amante alla religione yezidi, sia espatriato da solo e di acchito, da un lato, basando il suo timore di essere ucciso su una mera supposizione personale, non avendo neppure subito alcuna minaccia (cfr. ibidem Q76, Q107 e Q197) e, dall'altro lato, senza preoccuparsi della sua compagna. Quest'ultima, d'altronde, se i fatti addotti dal ricorrente fossero realmente accaduti, ovvero se la medesima, di religione yezidi, avesse effettivamente intrattenuto una relazione con un uomo musulmano, non avrebbe di certo potuto accompagnarlo nei luoghi di pellegrinaggio yezidi, affinché egli divenisse yezidi (cfr. ibidem Q84, Q94), ritenuta segnatamente l'asserita inammissibilità per una yezidi di intrattenersi con un musulmano e di costruire dei rapporti interreligiosi (cfr. ibidem Q107). Per di più, si è contraddetto circa il luogo del suo divorzio (B._______, rispettivamente D._______), senza saper fornire una giustificazione convincente (cfr. ibidem Q187-Q188). Peraltro, l'insorgente ha fornito versioni discordanti anche in merito alle modalità con cui la madre avrebbe appreso della sua conversione, indicando che la stessa l'avrebbe sentito comunicare, durante un colloquio telefonico, alla fidanzata di avere cambiato fede (cfr. verbale 1 pag. 6), per poi affermare, invece, di ignorare come si fosse informata in proposito (cfr. verbale 2 Q84). Infine, la dichiarazione durante la seconda audizione, secondo cui avrebbe lasciato l'Iraq quattro o cinque giorni dopo il giorno in cui avrebbe firmato il divorzio e lasciato la casa di famiglia (cfr. verbale 2 Q156-Q157), non coincide con l'affermazione: "Quando i miei familiari hanno capito che io avevo cambiato religione sono fuggito. È successo due giorni prima del mio espatrio" (cfr. verbale 1 pag. 5). A differenza di quanto pretende l'autore del gravame (cfr. ricorso pag. 4), la frase riportata esprime infatti inequivocabilmente che la sua famiglia avrebbe appreso della sua conversione due giorni prima che lasciasse l'Iraq (rispettivamente che egli avrebbe lasciato il suo Paese due giorni dopo tale evento), e dagli atti nulla permette di ammettere la tesi ricorsuale secondo cui il lasso di due giorni riguarderebbe, invece, il tempo intercorso dal momento dell'apprendimento da parte dei familiari al momento della sua fuga non dall'Iraq, bensì dalla casa natale. In conclusione, visto tutto quanto sopra e senza che sia necessario menzionare ulteriori elementi d'inattendibilità del racconto reso dall'insorgente, il Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del medesimo non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. 6.4. Pertanto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. 7.1. Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). 7.2. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (artt. 14 cpv. 1 e 2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). 8. 8.1.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Conformemente all'art. 83 cpv. 1 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento non adempie una di queste condizioni - di natura alternativa - l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria LStr (cfr. GICRA 2006 n. 6 consid. 4.2. pag. 54 e seg.). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio ed è determinante la situazione al momento della presa di decisione (cfr. sentenza del Tribunale D-3975/2007 del 15 giugno 2007 consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 262). Nel caso in disamina, è sull'esigibilità dell'esecuzione dell' allontanamento del ricorrente che il Tribunale intende concentrare la sua analisi. 8.1.2. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti; GICRA 2005 n. 24 consid 10.1). 8.1.3. L'UFM, in qualità di autorità giudicante in materia di asilo, deve accertare d'ufficio in modo esatto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi in combinazione con gli art. 12, 32 e 49 PA). In tale ambito deve procurarsi gli atti necessari per la procedura, chiarire i fatti giuridicamente rilevanti e portarne la prova regolarmente (cfr. Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, pag. 97; GICRA 2004 n. 16 consid. 7a pag. 108). 8.1.4. Secondo la giurisprudenza del Tribunale, nella zona delle tre province curde del nord dell'Iraq (Duhok, Erbil e Suleimaniya), non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere. Per i curdi originari di una regione a dominazione curda al di fuori delle tre provincie di Duhok, Erbil e Suleimaniya ([...]) va esaminato di caso in caso se gli stessi abbiano un diritto di risiedere nelle citate province e se l'esecuzione dell'allontanamento sia esigibile, sulla base delle condizioni suesposte (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8, nonché relativi riferimenti). 8.1.5. Nella fattispecie, la constatazione da parte dell'UFM della non-provenienza dell'insorgente da una delle tre province curde risulta lacunosa, avuto riguardo agli elementi raccolti in corso di procedura, i quali avrebbero dovuto fare l'oggetto di maggiori ed approfondite valutazioni. Innanzitutto, dagli atti del dossier emergono diversi aspetti del racconto reso che conducono a dubitare seriamente della provenienza da B._______, rispettivamente della non provenienza da una delle tre province nord-irachene del ricorrente. Peraltro, tali elementi non appaiono essere stati minimamente presi in considerazione dall'UFM nella ponderazione di tutti quegli aspetti tendenti a determinare la provenienza effettiva del ricorrente ed a fondarne la convinzione stessa dell'autorità inferiore. A titolo di esempio, il medesimo ha dichiarato di essere nato a B._______, dove sarebbe registrato, e che i suoi genitori sarebbero di etnia curda, come lui, originari di E._______ nella provincia di F._______ (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 Q31 e Q34). Tuttavia, egli non ha prodotto alcun documento di identità suscettibile di indicare la sua identità e la sua provenienza, affermando che il suo passaporto l'avrebbe ottenuto ad C._______ e la sua carta di identità a B._______ (cfr. verbale 1 pagg. 1-3). Inoltre, malgrado sia stato testato che egli conosca bene l'arabo, il ricorrente ha dichiarato di aver frequentato le scuole nella sua lingua madre, ovvero il curdo (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 Q58-59). D'altronde, nonostante abbia apparentemente indicato il nome di un quartiere e di un ospedale a B._______ (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 Q50 e Q171), l'insorgente non ha fornito dei riferimenti di detta città suscettibili di essere riconosciuti, quali i nomi dei ponti, di una scuola e di una caserma (cfr. verbale 2 Q58-Q60 e Q73-Q74). In merito a tali aspetti, l'UFM non ha menzionato o fornito alcun elemento circa un'eventuale ponderazione. In altri termini, non ha reso alcuna spiegazione, motivazione o passaggio argomentativo riguardo al percorso seguito per giungere al suo convincimento in merito alla non provenienza del ricorrente da una delle tre province nord irachene, fornendo una motivazione non adeguata e andando a ledere l'esercizio del controllo da parte del Tribunale. In effetti, non è chiaro quali siano le ragioni precise e le fonti su cui l'UFM fonda il proprio convincimento circa la provenienza del ricorrente e, conseguentemente, per il Tribunale non è possibile esprimere il sindacato di legittimità della decisione impugnata sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Inoltre, qualora fosse effettivamente accertato che il ricorrente non è originario di una delle tre provincie curde nord irachene, l'UFM dovrà verificare se la rete sociale (già menzionata dall'autorità inferiore) del ricorrente è disposta ad accoglierlo ed in grado di farlo, se l'insorgente ha vissuto a lungo in dette provincie, rispettivamente se ha effettivamente il diritto di risiedervi, in quanto curdo proveniente da B._______, ed infine se l'esecuzione dell'allontanamento, in base alla giurisprudenza del Tribunale ed alle verifiche intraprese, è ragionevolmente esigibile in casu. Visto quanto esposto, dunque, l'UFM non poteva limitarsi a considerare - sia nel merito, che nella motivazione della decisione impugnata - che l'allontanamento del ricorrente nella provincia di Erbil fosse ragionevolmente esigibile. 8.1.6. Pertanto, la decisione impugnata in materia di esecuzione dell'allontanamento incorre nell'annullamento. 9. 9.1. Quando il Tribunale annulla una decisione, esso - conformemente al principio dell'effetto riformatorio - di regola si sostituisce all'autorità inferiore e giudica direttamente nel merito o, eccezionalmente, può rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Madeleine Camprubi, in: Auer/Müller/Schindler (edit.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo 2008, n. 1 e 7 ad art. 6; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418), in particolare, se gli atti sono completi o comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (cfr. sentenza del Tribunale D-6735/2006 del 25 luglio 2007 consid. 11 e relativo riferimento). 9.2. Nella fattispecie, in considerazione di quanto precedentemente ritenuto (cfr. consid. 8.3.4-8.3.6), gli atti non sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale. Di conseguenza, il Tribunale non può sostituirsi all'autorità inferiore. Gli atti di causa, pertanto, sono rinviati a detta autorità, affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.) a completare l'accertamento dei fatti determinanti ed a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza di cassazione. In particolare, l'UFM viene invitato ad effettuare le dovute e necessarie indagini per statuire sulla provenienza del ricorrente, nonché sull'esigibilità del suo allontanamento in Iraq, rispettivamente in una delle tre regioni del Nord iracheno. 9.3. Di conseguenza, conto tenuto di quanto precede, il ricorso in merito all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine, è accolto ed i punti 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata sono annullati. 10. 10.1. Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). 10.2. Infine, considerato che il ricorrente è difeso da un mandatario, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio, conto tenuto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante dell'insorgente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Segnatamente, sulla base degli atti di causa del caso in esame, il lavoro svolto dal mandatario è calcolato in otto ore di lavoro. Ritenuta la soccombenza parziale del ricorrente ne vengono riconosciute solo la metà, ovvero quattro ore di lavoro le quali - secondo una tariffa oraria di CHF 100.-, non essendo il mandatario un avvocato (art. 10 cpv. 2 TS-TAF) - corrispondono alla somma di CHF 400.-, a titolo di indennità per spese ripetibili. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso, sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento, è accolto. Per il resto, è respinto.
2. I punti 4 e 5 della decisione impugnata sono annullati.
3. Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
4. Non si prelevano spese processuali.
5. L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 400.- a titolo di spese ripetibili.
6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: