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D-4754/2011

D-4754/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-06-21 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, di religione hindu e di etnia tamil, è nato a B._______ (Sri Lanka) ed ha vissuto da ultimo a C._______ nella penisola di Jaffna nel nord del Paese fino al 24 settembre 2007, data in cui è espatriato alla volta della Malesia. In data 11 novembre 2008 è giunto all'aeroporto di D._______, il medesimo giorno ha presentato domanda di asilo (cfr. verbale d'audizione del 12 novembre 2008 [di seguito: verbale 1], pagg. 2 e 12 e verbale d'audizione del 24 novembre 2008 [di seguito: verbale 2], pagg. 3 seg.). B. In data 11 novembre 2008, l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha rifiutato provvisoriamente all'interessato l'entrata in Svizzera e ha assegnato al medesimo come luogo di soggiorno la zona di transito dell'aeroporto di D._______ per una durata massima di 60 giorni (cfr. act. A3/3). C. Interrogato sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per sfuggire alle persecuzioni da parte dell'EPDP (Eelam People's Democratic Party) e del LTTE (Liberations Tigers of Tamil Eelam). Egli sarebbe infatti stato proprietario di un negozio di (...) ed avrebbe ricevuto delle minacce da parte di alcuni membri dell'EPDP, i quali gli avrebbero richiesto dei soldi una prima volta nel 1999 e una seconda nel 2006 (cfr. verbale 1, pagg. 10 seg. e verbale 2, pag. 9). L'interessato sarebbe inoltre stato minacciato, all'incirca nel 1999, da parte del LTTE, in quanto aveva tra i suoi clienti dei poliziotti dell'esercito sri lankese (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, pag. 8). In seguito a tutte queste pressioni il ricorrente avrebbe quindi deciso di nascondersi presso dei suoi parenti e successivamente avrebbe deciso di espatriare in Malesia (cfr. verbale 2, pag. 10). Dopo la sua partenza, il fratello, tale E._______, sarebbe stato ucciso dai membri dell'EPDP presentatisi a casa dell'interessato alla ricerca di quest'ultimo (cfr. verbale 2, pag. 11). D. L'UFM in data 28 novembre 2008 ha concesso l'entrata in Svizzera all'interessato sulla base dell'art. 21 della legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) (cfr. act. A14/2). E. Con scritto spontaneo datato 14 gennaio 2010 l'interessato ha inoltrato all'UFM a sostegno della sua domanda di asilo i seguenti documenti:

- una carta di identità rilasciata nel 1999;

- un atto di nascita;

- l'autopsia del fratello E._______ datata (...);

- l'atto di morte del fratello;

- l'attestato di causa di morte del fratello del (...);

- un rapporto di polizia sulla morte del fratello;

- il necrologio;

- un articolo di giornale datato (...). F. Con decisione del 28 luglio 2011, notificata al ricorrente il 2 agosto 2011 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine, ossia lo Sri Lanka, siccome lecita, esigibile e possibile. G. In data 29 agosto 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 30 agosto 2011), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via preliminare, la concessione dell'effetto sospensivo e, in via principale, in accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In via sussidiaria per contro ha richiesto la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni. Egli ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia con protestate spese e ripetibili. A sostegno dell'atto ricorsuale, l'insorgente ha prodotto i seguenti documenti:

- una copia di una dichiarazione giurata rilasciata dal padre dell'insorgente datata 5 giugno 2009;

- una copia di una dichiarazione giurata rilasciata dalla moglie dell'insorgente datata 9 giugno 2011;

- una copia di una dichiarazione giurata rilasciata dagli zii del ricorrente datata 15 agosto 2011. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. In limine, codesto Tribunale osserva come la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è inammissibile, in quanto il ricorso, giusta l'art. 55 cpv. 1 PA, ha già effetto sospensivo. Occorre per il resto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

E. 3 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 4 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Il fondato timore d'esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, ed un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 8a, GICRA 1997 n. 10 consid. 6 con la giurisprudenza e la dottrina citata). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7, GICRA 1994 n. 24, GICRA 1993 n. 11). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6, GICRA 1993 n. 21, GICRA 1993 n. 11; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pagg. 447 segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pagg. 69 segg.).

E. 5.1 Nella querelata decisione l'UFM ha respinto la domanda d'asilo indicando che l'interessato avrebbe la possibilità di rivolgersi alle autorità per richiedere protezione contro le minacce subite. L'autorità inferiore ha infatti rilevato che il numero di atti di violenza, quali sequestri di persona e assassini, sarebbe considerevolmente diminuito e tali atti criminali sarebbero puniti dalle autorità competenti; attualmente lo Stato sarebbe quindi in grado ed avrebbe la volontà di garantire la protezione dei cittadini. Per di più non vi sarebbero elementi per concludere che vi sarebbe ancora una stretta collaborazione tra lo Stato e le organizzazioni paramilitari. Per quanto concerne l'uccisione del fratello, se i genitori hanno fatto una denuncia alla polizia, quest'ultima dovrebbe indagare sui fatti. Infine, circa le minacce subite da parte di alcuni membri del LTTE l'interessato non dovrebbe più temere ritorsioni in quanto tale gruppo sarebbe stato definitivamente sconfitto dalle autorità. I timori espressi dal richiedente non sarebbero dunque fondati e le sue dichiarazioni non soddisferebbero quindi le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi e di conseguenza la domanda di asilo va respinta.

E. 5.2 Con il ricorso l'insorgente allega innanzitutto dei problemi di comunicazione con l'interprete che si sarebbero verificati nel corso della prima audizione del 12 novembre 2008. Di seguito allega che l'istruttoria sull'omicidio del fratello si sarebbe conclusa d'ufficio con un non luogo a procedere e relativa archiviazione del caso, in quanto, data la convivenza dell'EPDP con la polizia locale, sarebbe stato impossibile individuare ed assicurare alla giustizia i responsabili. Egli afferma altresì che la tangente sarebbe tuttora rimasta scoperta e che la vicenda potrebbe terminare solamente con il pagamento della somma richiesta o con la sua morte. Il ricorrente asserisce infine di avere reso verosimile di essere stato oggetto di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi, come sarebbe confermato dalle varie testimonianze allegate all'atto ricorsuale.

E. 6 Preliminarmente, per quanto concerne la difficoltà di comunicazione con l'interprete che il richiedente avrebbe avuto nel corso dell'audizione del 12 novembre 2008, codesto Tribunale osserva come tale argomento sia privo di consistenza in quanto all'inizio della medesima l'interessato ha affermato di comprendere bene l'interprete (cfr. verbale 1, pag. 2), cosa che ha peraltro confermato nel corso dell'audizione del 24 novembre 2008 (cfr. verbale 2, pag. 2). Inoltre egli ha comunque confermato, apponendovi la sua firma, i verbali di audizione (cfr. sulla questione tra le altre sentenze del Tribunale amministrativo federale D-7755/2010 del 9 maggio 2012, consid. 4.4 e D-994/2010 del 21 novembre 2011, consid. 6.3).

E. 6.1 Questo Tribunale osserva inoltre che, quo al timore del ricorrente di subire delle persecuzioni in loco da parte dei membri dell'EPDP, non è determinante unicamente come il richiedente l'asilo sia stato colpito soggettivamente dalle persecuzioni allegate. È invece decisivo se al momento dell'espatrio anche da un punto di vista oggettivo esista ancora un pericolo che le persecuzioni subite si ripetano e dunque esista ancora un bisogno di protezione al momento dell'espatrio (cfr. GICRA 2000 n. 2 consid. 8b-c pagg. 20 segg., GICRA 1998 n. 4 consid. 5d pag. 27). Un limite temporale, prefissato per stabilire quando il nesso causale sia da ritenersi interrotto, non si può determinare a priori, da ponderare vi sono anche eventuali motivi oggettivi e soggettivi plausibili che abbiano impedito un espatrio anticipato (cfr. GICRA 2000 n. 17 pagg. 157 segg.). Nondimeno, dottrina e prassi in materia di asilo fanno riferimento ad un lasso temporale tra i sei ed i dodici mesi, dopo i quali il nesso causale di regola viene a mancare (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.5; Mario Gattiker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ª ed., Berna 1999, pag. 76; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ª ed., Berna/Stoccarda 1991, pag. 107; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 128; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 295). Nella fattispecie, ai sensi di quanto precede, viene meno il nesso temporale tra i fatti del 1999 e 2006 ed il suo espatrio avvenuto praticamente solo un anno dopo, ossia a (...) 2007. In effetti, i membri dell'EPDP presentatisi per la seconda volta nel (...) del 2006 (cfr. verbale 2, pag. 10), avrebbero fissato un termine di tre mesi per il pagamento della somma richiesta (cfr. ibidem) e l'interessato invece di fuggire prima dello scadere del termine o poco dopo, avrebbe lasciato il Paese solamente otto mesi dopo lo scadere di suddetto termine. Non v'è quindi ragione di ritenere che tale avvenimento possa essere ritenuto rilevante nella presente procedura d'asilo. A tale riguardo lo scrivente Tribunale sottolinea poi come la morte del fratello, avvenuta dopo l'espatrio del ricorrente, non può essere ricondotta ai problemi dello stesso, in quanto il certificato fornito attesta unicamente il decesso ma non permette in alcun modo di dedurre una qualsiasi responsabilità dell'EPDP come pure non permette di dedurre le motivazioni dell'assassinio; i documenti allegati all'atto ricorsuale, in quanto semplici fotocopie non permettono peraltro una diversa valutazione. Il ricorrente ha inoltre affermato di essere stato minacciato da dei membri del LTTE, in un'unica occasione, nel 1999 (cfr. verbale 2, pag. 8), poiché tra i clienti del suo negozio avrebbe avuto anche dei poliziotti. A questo riguardo è d'uopo costatare che visto il lungo periodo intercorso e visto soprattutto che il LTTE è stato definitivamente sconfitto dalle autorità nel maggio del 2009 e che non sussistono dunque più indizi per i quali l'organizzazione sarebbe ancora in grado di svolgere una qualsiasi attività nel Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 7.1), non è fondato il timore del richiedente di subire ulteriori minacce al suo rientro neppure da parte di suddetta organizzazione. Visto quando sopra, il timore dell'interessato di subire delle persecuzioni al rientro in patria da parte di membri dell'EPDP o del LTTE è infondato.

E. 6.2 L'interessato, proprietario di un negozio di (...), ha affermato di essere stato minacciato a due riprese da dei membri dell'EPDP i quali gli avrebbero richiesto dei soldi. Stando alle stesse dichiarazioni del ricorrente tali estorsioni nel Paese sarebbero all'ordine del giorno in quanto detti membri si recherebbero ovunque ricattando uomini d'affari per ottenere denaro (cfr. verbale 2, pag. 10). Per quanto concerne l'EPDP lo scrivente Tribunale constata che si tratta di un gruppo paramilitare implicato sovente in attività criminose quali omicidi, rapimenti, estorsioni e con obiettivo chiunque disponga di mezzi finanziari, nessun gruppo di persone in particolare è dunque mirato ma le attività in questione hanno un obiettivo più generalizzato (cfr. UK Border Agency: Sri Lanka, Country of origin information report, marzo 2012). Stando a quanto sopra sarebbero dunque degli interessi finanziari a spingere il gruppo paramilitare ad agire e le suddette attività sarebbero dei crimini di diritto comune senza alcun movente pertinente in materia di asilo. In altre parole, il ricorrente, vittima di estorsione di un gruppo attivo nella regione con attività criminose che mirano al proprio finanziamento, non è dunque stato esposto a pregiudizi a causa della propria razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o a causa delle proprie opinioni politiche, ragione per la quale i fatti evocati risultano irrilevanti in materia di asilo. A tale riguardo le allegazioni ricorsuali secondo le quali l'interessato sarebbe stato vittima delle minacce a causa della sua etnia tamil appaiono poco convincenti in particolare poiché durante le audizioni egli non ha assolutamente accennato alla propria etnia come causa delle vessazioni subite ed ha per contro evidenziato il mero interesse finanziario (cfr. verbale 2, pag. 9).

E. 6.3 In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come irrilevanti e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 8 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 1 LStr) sotto riserva dell'art. 83 cpv. 7 LStr. Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli osta-coli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consa-crato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'al-lontanamento (Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia d'esecuzione dell'allonta-namento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. GICRA 1997 n. 27 consid. 4f).

E. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Giusta l'art. 25 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) ed i disposti di diritto internazionale, possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee e GICRA 1995 n. 23). Nel caso in esame, giova innanzitutto ricordare che nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di re­spingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Sri Lanka, segnatamente nel nord del Paese, o meglio nella penisola di Jaffna, potrebbe esporlo al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 e giurisprudenza ivi citata). Si tratta, dunque, d'esaminare se l'allontanamento dell'insorgente è ragionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Sri Lanka da un lato, e dalla sua situazione personale dall'altro. In Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. Infatti, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della sicurezza in detto Paese, l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti l'asilo, provenienti dallo Sri Lanka di origine tamil, è ora ragionevolmente esigibile verso il nord dello Sri Lanka - ad eccezione della regione di Vanni - nonché verso l'est del Paese (DTAF 2011/24, consid. 11-13). Peraltro, per quanto attiene alla regione di Jaffna, la situazione è nettamente migliorata, a seguito dell'apertura dell'asse stradale tra Jaffna e Kandy alla fine del 2009 e la diminuzione della presenza militare. D'altronde, malgrado l'esistenza di ancora importanti lacune nei servizi e l'espansione limitata delle attività economiche, si sono registrati diversi miglioramenti sul piano sociale e sanitario, con ad esempio la riapertura di alcune scuole e la ricostruzione degli ospedali. L'Alto Comissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), unitamente ad altre organizzazioni di aiuto a Mannar, Jaffna, Vavuniya, Batticaloa e Trincomalee, fornisce consigli giuridici gratuiti per sostenere il rinvio delle persone in Sri Lanka, in particolare in relazione ai problemi legati all'accesso ad un alloggio o alla proprietà (cfr. DTAF 2011/24, consid.13.2.1). Tuttavia, riguardo all'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine della guerra, nel maggio 2009 - per le quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile, se possono beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio (cfr. DTAF 2011/24, consid. 13.2.1.1) - e quelle che hanno lasciato il nord del Paese prima della fine della guerra per le quali le condizioni di vita potrebbero essere profondamente cambiate. Difatti, per questa categoria di persone, è necessario analizzare la situazione individualmente, verificando l'esistenza di fattori particolarmente favorevoli, segnatamente concrete possibilità di alloggio e garanzie di sostentamento, nonché l'esistenza di una rete sociale o familiare. Se tali condizioni non sono realizzate, va esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno interna sul territorio nazionale (cfr. DTAF 2011/24, consid. 13.2.1.2). Nel caso in esame il ricorrente ha dichiarato di essere originario del nord dello Sri Lanka, nonché di avere avuto ultimo domicilio a C._______ nella provincia di Jaffna a far tempo dal 1982. Egli ha lavorato in detto paese in un negozio di (...) di sua proprietà. Inoltre, egli dispone di un'importante rete sociale, segnatamente sua moglie, i suoi genitori e diversi zii, tutti residenti a C._______ (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 6 e verbale 2, pagg. 3 e 12). Dunque, non vi è dubbio che il ricorrente potrà usufruire di un adeguato e concreto sostegno al suo reinserimento sociale e professionale in patria, segnatamente a C._______, dove - sebbene egli sia espatriato prima della fine della guerra - potrà ritrovare le stesse condizioni di vita e di alloggio al momento della sua partenza. In aggiunta, l'interessato, in quanto titolare di un negozio di (...) e con un guadagno mensile medio di 60'000 Rupie (cfr. verbale 1, pag. 5), non rientra nella cerchia di persone a rischio di estorsioni e rapimenti nella propria regione, in effetti codesto Tribunale ha potuto rilevare come le persone a rischio di estorsioni, sequestri e altre azioni criminose sono quelle che dispongono di considerevoli mezzi finanziari (cfr. DTAF 2011/24, consid. 8.5). Se si considera dunque che il reddito medio pro capite nel Paese è di 5100 USD (cfr. Background Note: Sri Lanka, 6 aprile 2011, http://www.state.gov, visitato il 14 giugno 2012), il ricorrente si trova nella media nazionale e non appartiene palesemente a quel gruppo di persone soggette al rischio concreto di rapimenti o estorsioni e per il quale il loro rinvio potrebbe quindi risultare inesigibile. Infine, il ricorrente è da ritenersi in buona salute, dato che non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile.

E. 8.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 8.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche circa l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione va confermata.

E. 9 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4754/2011 Sentenza del 21 giugno 2012 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli; cancelliera Zoe Cometti. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 28 luglio 2011 / N [...]. Fatti: A. L'interessato, di religione hindu e di etnia tamil, è nato a B._______ (Sri Lanka) ed ha vissuto da ultimo a C._______ nella penisola di Jaffna nel nord del Paese fino al 24 settembre 2007, data in cui è espatriato alla volta della Malesia. In data 11 novembre 2008 è giunto all'aeroporto di D._______, il medesimo giorno ha presentato domanda di asilo (cfr. verbale d'audizione del 12 novembre 2008 [di seguito: verbale 1], pagg. 2 e 12 e verbale d'audizione del 24 novembre 2008 [di seguito: verbale 2], pagg. 3 seg.). B. In data 11 novembre 2008, l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha rifiutato provvisoriamente all'interessato l'entrata in Svizzera e ha assegnato al medesimo come luogo di soggiorno la zona di transito dell'aeroporto di D._______ per una durata massima di 60 giorni (cfr. act. A3/3). C. Interrogato sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per sfuggire alle persecuzioni da parte dell'EPDP (Eelam People's Democratic Party) e del LTTE (Liberations Tigers of Tamil Eelam). Egli sarebbe infatti stato proprietario di un negozio di (...) ed avrebbe ricevuto delle minacce da parte di alcuni membri dell'EPDP, i quali gli avrebbero richiesto dei soldi una prima volta nel 1999 e una seconda nel 2006 (cfr. verbale 1, pagg. 10 seg. e verbale 2, pag. 9). L'interessato sarebbe inoltre stato minacciato, all'incirca nel 1999, da parte del LTTE, in quanto aveva tra i suoi clienti dei poliziotti dell'esercito sri lankese (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, pag. 8). In seguito a tutte queste pressioni il ricorrente avrebbe quindi deciso di nascondersi presso dei suoi parenti e successivamente avrebbe deciso di espatriare in Malesia (cfr. verbale 2, pag. 10). Dopo la sua partenza, il fratello, tale E._______, sarebbe stato ucciso dai membri dell'EPDP presentatisi a casa dell'interessato alla ricerca di quest'ultimo (cfr. verbale 2, pag. 11). D. L'UFM in data 28 novembre 2008 ha concesso l'entrata in Svizzera all'interessato sulla base dell'art. 21 della legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) (cfr. act. A14/2). E. Con scritto spontaneo datato 14 gennaio 2010 l'interessato ha inoltrato all'UFM a sostegno della sua domanda di asilo i seguenti documenti:

- una carta di identità rilasciata nel 1999;

- un atto di nascita;

- l'autopsia del fratello E._______ datata (...);

- l'atto di morte del fratello;

- l'attestato di causa di morte del fratello del (...);

- un rapporto di polizia sulla morte del fratello;

- il necrologio;

- un articolo di giornale datato (...). F. Con decisione del 28 luglio 2011, notificata al ricorrente il 2 agosto 2011 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine, ossia lo Sri Lanka, siccome lecita, esigibile e possibile. G. In data 29 agosto 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 30 agosto 2011), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via preliminare, la concessione dell'effetto sospensivo e, in via principale, in accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In via sussidiaria per contro ha richiesto la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni. Egli ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia con protestate spese e ripetibili. A sostegno dell'atto ricorsuale, l'insorgente ha prodotto i seguenti documenti:

- una copia di una dichiarazione giurata rilasciata dal padre dell'insorgente datata 5 giugno 2009;

- una copia di una dichiarazione giurata rilasciata dalla moglie dell'insorgente datata 9 giugno 2011;

- una copia di una dichiarazione giurata rilasciata dagli zii del ricorrente datata 15 agosto 2011. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. In limine, codesto Tribunale osserva come la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è inammissibile, in quanto il ricorso, giusta l'art. 55 cpv. 1 PA, ha già effetto sospensivo. Occorre per il resto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

3. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.

4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Il fondato timore d'esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, ed un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 8a, GICRA 1997 n. 10 consid. 6 con la giurisprudenza e la dottrina citata). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7, GICRA 1994 n. 24, GICRA 1993 n. 11). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6, GICRA 1993 n. 21, GICRA 1993 n. 11; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pagg. 447 segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pagg. 69 segg.). 5. 5.1. Nella querelata decisione l'UFM ha respinto la domanda d'asilo indicando che l'interessato avrebbe la possibilità di rivolgersi alle autorità per richiedere protezione contro le minacce subite. L'autorità inferiore ha infatti rilevato che il numero di atti di violenza, quali sequestri di persona e assassini, sarebbe considerevolmente diminuito e tali atti criminali sarebbero puniti dalle autorità competenti; attualmente lo Stato sarebbe quindi in grado ed avrebbe la volontà di garantire la protezione dei cittadini. Per di più non vi sarebbero elementi per concludere che vi sarebbe ancora una stretta collaborazione tra lo Stato e le organizzazioni paramilitari. Per quanto concerne l'uccisione del fratello, se i genitori hanno fatto una denuncia alla polizia, quest'ultima dovrebbe indagare sui fatti. Infine, circa le minacce subite da parte di alcuni membri del LTTE l'interessato non dovrebbe più temere ritorsioni in quanto tale gruppo sarebbe stato definitivamente sconfitto dalle autorità. I timori espressi dal richiedente non sarebbero dunque fondati e le sue dichiarazioni non soddisferebbero quindi le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi e di conseguenza la domanda di asilo va respinta. 5.2. Con il ricorso l'insorgente allega innanzitutto dei problemi di comunicazione con l'interprete che si sarebbero verificati nel corso della prima audizione del 12 novembre 2008. Di seguito allega che l'istruttoria sull'omicidio del fratello si sarebbe conclusa d'ufficio con un non luogo a procedere e relativa archiviazione del caso, in quanto, data la convivenza dell'EPDP con la polizia locale, sarebbe stato impossibile individuare ed assicurare alla giustizia i responsabili. Egli afferma altresì che la tangente sarebbe tuttora rimasta scoperta e che la vicenda potrebbe terminare solamente con il pagamento della somma richiesta o con la sua morte. Il ricorrente asserisce infine di avere reso verosimile di essere stato oggetto di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi, come sarebbe confermato dalle varie testimonianze allegate all'atto ricorsuale. 6. Preliminarmente, per quanto concerne la difficoltà di comunicazione con l'interprete che il richiedente avrebbe avuto nel corso dell'audizione del 12 novembre 2008, codesto Tribunale osserva come tale argomento sia privo di consistenza in quanto all'inizio della medesima l'interessato ha affermato di comprendere bene l'interprete (cfr. verbale 1, pag. 2), cosa che ha peraltro confermato nel corso dell'audizione del 24 novembre 2008 (cfr. verbale 2, pag. 2). Inoltre egli ha comunque confermato, apponendovi la sua firma, i verbali di audizione (cfr. sulla questione tra le altre sentenze del Tribunale amministrativo federale D-7755/2010 del 9 maggio 2012, consid. 4.4 e D-994/2010 del 21 novembre 2011, consid. 6.3). 6.1. Questo Tribunale osserva inoltre che, quo al timore del ricorrente di subire delle persecuzioni in loco da parte dei membri dell'EPDP, non è determinante unicamente come il richiedente l'asilo sia stato colpito soggettivamente dalle persecuzioni allegate. È invece decisivo se al momento dell'espatrio anche da un punto di vista oggettivo esista ancora un pericolo che le persecuzioni subite si ripetano e dunque esista ancora un bisogno di protezione al momento dell'espatrio (cfr. GICRA 2000 n. 2 consid. 8b-c pagg. 20 segg., GICRA 1998 n. 4 consid. 5d pag. 27). Un limite temporale, prefissato per stabilire quando il nesso causale sia da ritenersi interrotto, non si può determinare a priori, da ponderare vi sono anche eventuali motivi oggettivi e soggettivi plausibili che abbiano impedito un espatrio anticipato (cfr. GICRA 2000 n. 17 pagg. 157 segg.). Nondimeno, dottrina e prassi in materia di asilo fanno riferimento ad un lasso temporale tra i sei ed i dodici mesi, dopo i quali il nesso causale di regola viene a mancare (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.5; Mario Gattiker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ª ed., Berna 1999, pag. 76; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ª ed., Berna/Stoccarda 1991, pag. 107; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 128; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 295). Nella fattispecie, ai sensi di quanto precede, viene meno il nesso temporale tra i fatti del 1999 e 2006 ed il suo espatrio avvenuto praticamente solo un anno dopo, ossia a (...) 2007. In effetti, i membri dell'EPDP presentatisi per la seconda volta nel (...) del 2006 (cfr. verbale 2, pag. 10), avrebbero fissato un termine di tre mesi per il pagamento della somma richiesta (cfr. ibidem) e l'interessato invece di fuggire prima dello scadere del termine o poco dopo, avrebbe lasciato il Paese solamente otto mesi dopo lo scadere di suddetto termine. Non v'è quindi ragione di ritenere che tale avvenimento possa essere ritenuto rilevante nella presente procedura d'asilo. A tale riguardo lo scrivente Tribunale sottolinea poi come la morte del fratello, avvenuta dopo l'espatrio del ricorrente, non può essere ricondotta ai problemi dello stesso, in quanto il certificato fornito attesta unicamente il decesso ma non permette in alcun modo di dedurre una qualsiasi responsabilità dell'EPDP come pure non permette di dedurre le motivazioni dell'assassinio; i documenti allegati all'atto ricorsuale, in quanto semplici fotocopie non permettono peraltro una diversa valutazione. Il ricorrente ha inoltre affermato di essere stato minacciato da dei membri del LTTE, in un'unica occasione, nel 1999 (cfr. verbale 2, pag. 8), poiché tra i clienti del suo negozio avrebbe avuto anche dei poliziotti. A questo riguardo è d'uopo costatare che visto il lungo periodo intercorso e visto soprattutto che il LTTE è stato definitivamente sconfitto dalle autorità nel maggio del 2009 e che non sussistono dunque più indizi per i quali l'organizzazione sarebbe ancora in grado di svolgere una qualsiasi attività nel Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 7.1), non è fondato il timore del richiedente di subire ulteriori minacce al suo rientro neppure da parte di suddetta organizzazione. Visto quando sopra, il timore dell'interessato di subire delle persecuzioni al rientro in patria da parte di membri dell'EPDP o del LTTE è infondato. 6.2. L'interessato, proprietario di un negozio di (...), ha affermato di essere stato minacciato a due riprese da dei membri dell'EPDP i quali gli avrebbero richiesto dei soldi. Stando alle stesse dichiarazioni del ricorrente tali estorsioni nel Paese sarebbero all'ordine del giorno in quanto detti membri si recherebbero ovunque ricattando uomini d'affari per ottenere denaro (cfr. verbale 2, pag. 10). Per quanto concerne l'EPDP lo scrivente Tribunale constata che si tratta di un gruppo paramilitare implicato sovente in attività criminose quali omicidi, rapimenti, estorsioni e con obiettivo chiunque disponga di mezzi finanziari, nessun gruppo di persone in particolare è dunque mirato ma le attività in questione hanno un obiettivo più generalizzato (cfr. UK Border Agency: Sri Lanka, Country of origin information report, marzo 2012). Stando a quanto sopra sarebbero dunque degli interessi finanziari a spingere il gruppo paramilitare ad agire e le suddette attività sarebbero dei crimini di diritto comune senza alcun movente pertinente in materia di asilo. In altre parole, il ricorrente, vittima di estorsione di un gruppo attivo nella regione con attività criminose che mirano al proprio finanziamento, non è dunque stato esposto a pregiudizi a causa della propria razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o a causa delle proprie opinioni politiche, ragione per la quale i fatti evocati risultano irrilevanti in materia di asilo. A tale riguardo le allegazioni ricorsuali secondo le quali l'interessato sarebbe stato vittima delle minacce a causa della sua etnia tamil appaiono poco convincenti in particolare poiché durante le audizioni egli non ha assolutamente accennato alla propria etnia come causa delle vessazioni subite ed ha per contro evidenziato il mero interesse finanziario (cfr. verbale 2, pag. 9). 6.3. In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come irrilevanti e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

8. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 1 LStr) sotto riserva dell'art. 83 cpv. 7 LStr. Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli osta-coli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consa-crato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'al-lontanamento (Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia d'esecuzione dell'allonta-namento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. GICRA 1997 n. 27 consid. 4f). 8.1. Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Giusta l'art. 25 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) ed i disposti di diritto internazionale, possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee e GICRA 1995 n. 23). Nel caso in esame, giova innanzitutto ricordare che nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di re­spingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Sri Lanka, segnatamente nel nord del Paese, o meglio nella penisola di Jaffna, potrebbe esporlo al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 8.2. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 e giurisprudenza ivi citata). Si tratta, dunque, d'esaminare se l'allontanamento dell'insorgente è ragionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Sri Lanka da un lato, e dalla sua situazione personale dall'altro. In Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. Infatti, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della sicurezza in detto Paese, l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti l'asilo, provenienti dallo Sri Lanka di origine tamil, è ora ragionevolmente esigibile verso il nord dello Sri Lanka - ad eccezione della regione di Vanni - nonché verso l'est del Paese (DTAF 2011/24, consid. 11-13). Peraltro, per quanto attiene alla regione di Jaffna, la situazione è nettamente migliorata, a seguito dell'apertura dell'asse stradale tra Jaffna e Kandy alla fine del 2009 e la diminuzione della presenza militare. D'altronde, malgrado l'esistenza di ancora importanti lacune nei servizi e l'espansione limitata delle attività economiche, si sono registrati diversi miglioramenti sul piano sociale e sanitario, con ad esempio la riapertura di alcune scuole e la ricostruzione degli ospedali. L'Alto Comissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), unitamente ad altre organizzazioni di aiuto a Mannar, Jaffna, Vavuniya, Batticaloa e Trincomalee, fornisce consigli giuridici gratuiti per sostenere il rinvio delle persone in Sri Lanka, in particolare in relazione ai problemi legati all'accesso ad un alloggio o alla proprietà (cfr. DTAF 2011/24, consid.13.2.1). Tuttavia, riguardo all'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine della guerra, nel maggio 2009 - per le quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile, se possono beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio (cfr. DTAF 2011/24, consid. 13.2.1.1) - e quelle che hanno lasciato il nord del Paese prima della fine della guerra per le quali le condizioni di vita potrebbero essere profondamente cambiate. Difatti, per questa categoria di persone, è necessario analizzare la situazione individualmente, verificando l'esistenza di fattori particolarmente favorevoli, segnatamente concrete possibilità di alloggio e garanzie di sostentamento, nonché l'esistenza di una rete sociale o familiare. Se tali condizioni non sono realizzate, va esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno interna sul territorio nazionale (cfr. DTAF 2011/24, consid. 13.2.1.2). Nel caso in esame il ricorrente ha dichiarato di essere originario del nord dello Sri Lanka, nonché di avere avuto ultimo domicilio a C._______ nella provincia di Jaffna a far tempo dal 1982. Egli ha lavorato in detto paese in un negozio di (...) di sua proprietà. Inoltre, egli dispone di un'importante rete sociale, segnatamente sua moglie, i suoi genitori e diversi zii, tutti residenti a C._______ (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 6 e verbale 2, pagg. 3 e 12). Dunque, non vi è dubbio che il ricorrente potrà usufruire di un adeguato e concreto sostegno al suo reinserimento sociale e professionale in patria, segnatamente a C._______, dove - sebbene egli sia espatriato prima della fine della guerra - potrà ritrovare le stesse condizioni di vita e di alloggio al momento della sua partenza. In aggiunta, l'interessato, in quanto titolare di un negozio di (...) e con un guadagno mensile medio di 60'000 Rupie (cfr. verbale 1, pag. 5), non rientra nella cerchia di persone a rischio di estorsioni e rapimenti nella propria regione, in effetti codesto Tribunale ha potuto rilevare come le persone a rischio di estorsioni, sequestri e altre azioni criminose sono quelle che dispongono di considerevoli mezzi finanziari (cfr. DTAF 2011/24, consid. 8.5). Se si considera dunque che il reddito medio pro capite nel Paese è di 5100 USD (cfr. Background Note: Sri Lanka, 6 aprile 2011, http://www.state.gov, visitato il 14 giugno 2012), il ricorrente si trova nella media nazionale e non appartiene palesemente a quel gruppo di persone soggette al rischio concreto di rapimenti o estorsioni e per il quale il loro rinvio potrebbe quindi risultare inesigibile. Infine, il ricorrente è da ritenersi in buona salute, dato che non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 8.3. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8.4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche circa l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione va confermata.

9. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione: