Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. Le interessate madre e figlia, originarie della Mongolia, con ultimo domicilio a C._______ (cfr. verbale d'audizione del 18 gennaio 2010 [di seguito: verbale 1], pag. 1), hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera il 28 dicembre 2009. Interrogata sui motivi d'asilo, la ricorrente ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata con la figlia per non subire ulteriori violenze da parte di suo marito nonché il padre di sua figlia (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale d'audizione del 9 febbraio 2010 [di seguito: verbale 2], pag. 2). L'insorgente ha affermato che a partire dall'agosto del 2008 il marito sarebbe divenuto geloso e l'avrebbe picchiata violentemente a più riprese in modo costante maltrattando di tanto in tanto pure la figlia (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.). In data 27 novembre 2009, mentre l'interessata stava allattando la figlia, il marito le avrebbe gettato addosso la tazza di tè bollente ustionando l'infante (cfr. verbale 1, pag. 5). La richiedente ha pure allegato d'essersi rivolta alla polizia e d'aver denunciato il marito per le violenze subite ma di aver ritirato la denuncia prima d'espatriare (cfr. verbale 1, pag. 5 seg.). Ella si sarebbe inoltre rivolta al centro nazionale contro le violenze (cfr. verbale 1, pag. 5). Temendo per la sua vita e quella della figlia, le ricorrenti sarebbero espatriate in data 18 dicembre 2009 e sono giunte in Svizzera, a D._______, il 28 dicembre 2009 (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg.). A sostegno della sua domanda d'asilo, le interessate hanno prodotto i seguenti documenti:
- una copia della denuncia sporta dalla richiedente presso il centro nazionale contro la violenza;
- una fotografia della figlia, nella quale è riprodotta la cicatrice lasciata da un'ustione. B. Con decisione del 4 ottobre 2010, notificata alle interessate il 5 ottobre 2010 (cfr. act. A 22/1), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento delle interessate dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 2 novembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 novembre 2010), le richiedenti sono insorte contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione, rispettivamente, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria nel caso in cui non gli si concedesse l'asilo. Hanno altresì presentato, secondo il senso, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria (cfr. ricorso, pag. 3) nonché d'esenzione dal pagamento delle spese processuali. A sostegno dell'atto ricorsuale, le insorgenti hanno prodotto i seguenti documenti:
- copia della sentenza di divorzio redatta in lingua straniera;
- copia della carta d'identità di A._______. D. Il Tribunale, con ordinanza del 5 novembre 2010, ha informato le ricorrenti della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Ha inoltre richiesto la traduzione in una delle lingue ufficiali elvetiche dei mezzi di prova in lingua straniera allegati al ricorso. E. Con scritto del 22 novembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 23 novembre 2010), le insorgenti hanno trasmesso al Tribunale una copia della traduzione in lingua tedesca della sentenza di divorzio nonché la traduzione in lingua italiana della carta d'identità. Inoltre, allegato a detto scritto, la ricorrente ha trasmesso una copia del suo contratto di lavoro del 12 ottobre 2010. F. Il Tribunale, con ordinanza del 21 settembre 2011, ha trasmesso copia dello scritto del 22 novembre 2010 all'autorità inferiore con invito a presentare delle sue eventuali osservazioni entro il 3 ottobre 2011. G. Con osservazioni del 3 ottobre 2011, trasmesse alle ricorrenti per conoscenza il 10 novembre 2011, l'UFM ha proposto, la reiezione del gravame rinviando ai considerandi della sua decisione confermandoli pienamente. H. Le ricorrenti, con scritto del 28 novembre 2011 (timbro del plico raccomandato: 29 novembre 2011; data d'entrata: 30 novembre 2011) hanno trasmesso al Tribunale il documento originale della sentenza di divorzio nonché una copia a colori della traduzione in tedesco. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
E. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), vi è rilevanza dei motivi d'asilo, giusta l'art. 3 LAsi, anche in caso di persecuzioni non statali. Conformemente alla sussidiarietà della protezione internazionale, non è rifugiato colui il quale può ottenere in patria un'appropriata protezione contro le persecuzioni non statali. Tale protezione può essere offerta dallo Stato o, a determinate condizioni, da entità quasi-statali o, eventualmente pure da organizzazioni internazionali. L'interessato può essere ragionevolmente obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine solo se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 18). Inoltre, l'esistenza di un'alternativa di rifugio interno, la quale esclude il riconoscimento della qualità di rifugiato, è data se si può ragionevolmente e concretamente presumere che la persona perseguitata ottenga effettivamente protezione nel luogo di rifugio interno (cfr. decisione di principio in vista di pubblicazione del Tribunale amministrativo federale D-4935/2007 del 21 dicembre 2011, consid. 8).
E. 3.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).
E. 4.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessata contraddittorie, incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire e pertanto inverosimili. Altresì, i mezzi di prova allegati non avrebbero reso verosimili i fatti dichiarati e sarebbero dunque inadeguati. In particolare, la richiedente si sarebbe contraddetta circa l'inizio, la durata e la frequenza dei maltrattamenti subiti dal coniuge. Infatti, in audizione federale, ella ha dichiarato che i maltrattamenti fisici sarebbero cominciati il 23 agosto 2009 e che prima di allora il marito l'avrebbe comunque maltrattata verbalmente, mentre in prima audizione ha indicato che i pestaggi sarebbero cominciati nell'aprile 2008. L'autorità inferiore ritiene illogico che la richiedente non abbia mai denunciato alla polizia i maltrattamenti di suo marito sulla figlia, benché abbia invece denunciato quanto subito personalmente. Sarebbe inoltre incomprensibile il motivo per cui, malgrado la precedente segnalazione alle forze dell'ordine e nonostante le fosse stato consigliato dal centro nazionale contro la violenza, ella non abbia allertato la polizia dopo essere stata brutalmente picchiata il 3 dicembre 2009. Interrogata su tale aspetto, l'interessata si sarebbe limitata a rispondere che la polizia non sarebbe intervenuta e non avrebbe potuto proteggerla. Quo ai mezzi di prova, il certificato del centro nazionale contro la violenza contraddirebbe le dichiarazioni rilasciate dalla stessa. Oltremodo, la fotografia della figlia evidenzierebbe unicamente l'ustione di cui è stata vittima, ma non proverebbe che sia stato il padre a provocargliela. Pertanto, le dichiarazioni dell'interessata non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Di conseguenza, non potendogli essere riconosciuta la qualità di rifugiato, la loro domanda d'asilo andrebbe respinta.
E. 4.2 Nel ricorso, le insorgenti hanno allegato che, contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore, i loro motivi d'asilo sarebbero verosimili. Infatti, le contraddizioni rilevate dall'UFM sarebbero da attribuire all'inesattezza della traduzione delle dichiarazioni della ricorrente. L'insorgente reputa inoltre le sue azioni conformi alla logica dell'agire e all'esperienza generale di vita. Quest'ultima ha rilevato, altresì, che l'UFM non avrebbe preso in considerazione le sue dichiarazioni circa le incongruenze tra le sue dichiarazioni ed il contenuto del certificato del centro nazionale contro la violenza. Per tutti questi motivi alle ricorrenti dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo.
E. 4.3 Nello scritto del 22 novembre 2010 la ricorrente ha reiterato le allegazioni ricorsuali aggiungendo che nella sentenza di divorzio (mezzo di prova ricorsuale) il di lei ex marito ammetterebbe d'essere l'autore delle violenze subite dall'insorgente. Per il che, ella sarebbe giunta in Svizzera con l'obbiettivo di cercare protezione.
E. 4.4 L'UFM, nelle sue osservazioni, ha indicato che l'insorgente nel gravame non avrebbe saputo fornire alcuna delucidazione a sostegno dell'allegazione per cui la decisione sarebbe scarsamente motivata e le dichiarazioni non sarebbero contraddittorie. L'UFM ha rilevato che la ricorrente avrebbe confermato con la propria firma la correttezza di entrambi i verbali e che in nessuna occasione sarebbe stata contestata l'esattezza della traduzione. Quo ai motivi d'asilo, l'UFM ha reiterato l'inverosimiglianza delle allegazioni. Altresì, la sentenza di divorzio avrebbe inoltre scarso valore probatorio non essendo stata presentata in originale. Oltracciò, la lettura della traduzione di tale documento non permetterebbe di giungere a conclusioni diverse da quelle esposte nella decisione. In tale sentenza, infatti, sarebbero citati solo due episodi di violenza senza che ne siano peraltro specificati i tempi e i modi. Pertanto, l'UFM ha concluso che, nonostante dal documento emergano due episodi di violenza domestica, non vi sarebbe alcun elemento che permetta di collegare tali eventi ai fatti allegati dalla ricorrente e quindi di provarne l'effettivo avvenimento, né tantomeno di chiarire le contraddizioni rilevate nella sua decisione. Gli altri mezzi di prova non sarebbero rilevanti ai fini della concessione dell'asilo.
E. 5 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dalla ricorrente circa i motivi d'asilo si esauriscono in contraddittorie affermazioni e le dichiarazioni risultano incompatibili con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire. Analizzando gli episodi narrati emerge che la ricorrente ha dichiarato in prima audizione che a partire dall'agosto 2008 il marito sarebbe divenuto geloso e l'avrebbe picchiata. Prima d'allora vi sarebbero stati alcuni episodi sporadici di violenza fisica, avvenuti a partire dall'aprile 2008, nei quali sarebbe stata picchiata con calci e pugni (cfr. verbale 1, pag. 5). A partire dall'agosto 2008 sarebbe stata picchiata una volta al mese fino al giorno del suo espatrio (cfr. verbale 1, pag. 5). Tuttavia, nel mezzo di prova prodotto durante l'audizione sommaria, ovvero il certificato del centro nazionale contro le violenze, vi è indicato che le violenze domestiche fisiche sarebbero incominciate nell'agosto 2009. Interrogata su tale incongruenza, ella ha semplicemente risposto di non aver mai indicato il 2008 e che i fatti allegati sarebbero tutti accaduti nel 2009, per poi improvvisamente aggiungere che nel 2008 vi sarebbero stati degli alterchi che quest'ultima non considererebbe però come vere e proprie violenze (cfr. verbale 1, pag. 6). Interrogata di nuovo in audizione federale su tale incongruenza, ella ha confermato di non aver mai indicato il 2008 e che durante la rilettura avrebbe fatto notare tale aspetto (cfr. verbale 2, pag. 11). Non si può non di meno che constatare che le dichiarazioni consegnate a verbale e firmate fanno fede di quanto rilasciato, in modo tale che eventuali contraddizioni possano essere ritenute tali, se non corrette, e conformi alle dichiarazioni. Durante l'audizione federale ella ha dunque affermato che il marito l'avrebbe picchiata e maltrattata per la prima volta il 23 agosto 2009 (cfr. verbale 2, pag. 2). Il 23 agosto 2009, dopo essere stata picchiata, sarebbe fuggita unitamente alla figlia da casa. Avrebbe preso un taxi ma il marito l'avrebbe seguita con la propria auto ed avrebbe investito il taxi. Una volta scesa dall'auto l'avrebbe presa per i capelli e avrebbe preso in braccio la figlia e le avrebbe riportate a casa. Il taxista avrebbe poi sporto denuncia (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 3 e 6). Il 7 settembre 2009, la ricorrente avrebbe dovuto andare a testimoniare in polizia dell'incidente, ma essendole stato intimato dal marito di non agire nel senso, ella vi avrebbe rinunciato (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 3 e 8). Il 21 novembre 2009, quando la ricorrente si trovava dalla madre, il marito si sarebbe presentato a casa della suocera verso le prime ore del mattino in stato di ebbrezza. Avrebbe colpito l'insorgente più volte al capo e le avrebbe procurato una ferita all'orecchio. In seguito avrebbe chiamato la di lui sorella per farsi venire a prendere e avrebbe lasciato la dimora con la figlia appresso (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pagg. 3 e 7 seg.). Il giorno seguente, il marito si sarebbe di nuovo recato dalla suocera per prendere i vestiti della figlia e la ricorrente, per amore verso la figlia, sarebbe rientrata con lui (cfr. verbale 2, pag. 3). Risulta dunque illogico, vista la brutalità delle asserite violenze, che la ricorrente non si sia rivolta immediatamente alla polizia, se non altro per proteggere la figlia dal suo carnefice, e tantomeno che si sia recata di nuovo a casa del marito violento. Il lunedì 23 novembre 2009 si sarebbe infine recata alla polizia per denunciare la violenza subita (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 4). Dopo la denuncia, la polizia l'avrebbe invitata a recarsi all'ospedale per ottenere una perizia medica da parte del medico legale (cfr. verbale 1, pag.1 e verbale 2, pagg. 8 e 11). Tale perizia sarebbe poi stata inoltrata dal medico alla polizia (cfr. verbale 1, pag. 5). Il 25 ed il 30 novembre 2009 sarebbe stata interrogata nuovamente dalla polizia. In tutto sarebbe stata interrogata tre volte (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pagg. 4 e 8). Il 27 novembre 2009 la figlia avrebbe pure subito delle violenze, il marito avrebbe rovesciato una tazza di tè addosso alla moglie che allattava la figlia ustionando quest'ultima procurandole una lesione di terzo grado (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 4). La ricorrente non fornisce spiegazioni logiche sul motivo per cui non si sarebbe recata alla polizia per denunciare anche tale atto di violenza subito dalla figlia, nonostante abbia dichiarato che il 30 novembre 2009, ovvero dopo la violenza subita dalla figlia, si sarebbe già trovata in polizia. La polizia avrebbe inoltre interrogato il marito il 2 dicembre 2009 (cfr. verbale 1, pag. 5). Il marito, quando ha saputo della denuncia della moglie, l'avrebbe minacciata di morte. Il 2 dicembre 2009 l'avrebbe chiamata due volte al telefono intimandole di ritirare la denuncia e in caso contrario, le avrebbe cacciate di casa (verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 4). Il 2 dicembre 2009 si sarebbe recata al centro nazionale contro le violenze. Ella ha dapprima dichiarato che si sarebbe ivi recata una seconda volta il 10 dicembre 2009 per fare una valutazione di pericolosità del marito (cfr. verbale 1, pag. 5), mentre in seguito ha dichiarato che tale valutazione sarebbe stata fatta già la prima volta che si era recata al centro (cfr. verbale 2, pag. 4). Peraltro, in audizione federale la ricorrente non ha accennato d'una seconda visita al centro. Altresì, interrogata sul motivo per cui ella non si fosse trasferita dalla madre dopo aver sporto denuncia, ella ha asserito che la madre soffrirebbe di cuore, per il che, non avrebbe voluto compromettere la sua salute (cfr. verbale 1, pag. 5). Ciononostante, poco dopo, ella ha indicato che il 2 dicembre 2009, allorquando il marito sarebbe venuto a conoscenza della denuncia e dopo le susseguenti minacce, non sarebbe rincasata e si sarebbe recata dalla madre per passarvi la notte da sola e lasciando la figlia con il marito (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 4 e 10). Il 3 dicembre 2009, nonostante le minacce ed il timore di subire delle violenze si sarebbe poi inspiegabilmente recata di nuovo da sola al domicilio coniugale (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 4). In seguito, il marito non le avrebbe permesso di lasciare il domicilio (cfr. verbale 1, pag. 6). In piena contraddizione, ella ha successivamente indicato che una volta rientrata al domicilio il 3 dicembre 2009 e dopo essere stata picchiata, sarebbe stata cacciata da casa (cfr. verbale 1, pag. 6). In audizione federale ha dato infine un'ultima versione dei fatti: approfittando dello stato d'ebbrezza del marito, la ricorrente avrebbe chiamato il centro nazionale contro le violenze chiedendo aiuto in quanto la suocera non le avrebbe permesso di fuggire unitamente alla figlia (cfr. verbale 2, pagg. 4 e 10). Il centro le avrebbe consigliato di rivolgersi piuttosto alla polizia. Non avendo agito nel senso e non volendo abbandonare la figlia, la ricorrente avrebbe fatto rientro a casa (cfr. verbale 2, pag. 4). Interrogata sul motivo per cui non avesse chiamato la polizia, la ricorrente ha risposto che la polizia interverrebbe solo dal momento in cui assiste ad un maltrattamento o ad una violenza, che se uno sporgesse denuncia su tali fatti la polizia li riterrebbe come fatti privati e non interverrebbe (cfr. verbale 2, pag. 10). Appare dunque illogico, vista la situazione, che la ricorrente non abbia pensato a contattare la polizia, peraltro già contattata alcuni giorni prima, per il che, la risposta a tale domanda non è atta a giustificare tale comportamento illogico. La notte tra il 9 ed il 10 dicembre 2009 sarebbe infine riuscita a scappare di casa e sarebbe andata a casa di conoscenti fino alla data dell'espatrio (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 5). Prima della sua partenza ella avrebbe inoltre ritirato la denuncia contro il marito in quanto temeva che lui potesse importunare la di lei madre (cfr. verbale 1, pag. 6). Tale comportamento risulta altresì illogico ed in contraddizione con la giustificazione resa. Durante l'audizione sommaria la ricorrente ha inoltre allegato che sarebbe ancora sposata con il coniuge ma che con l'aiuto di un avvocato avrebbe avviato la procedura di separazione (cfr. verbale 1, pag. 7). Infatti, nello scritto del 28 novembre 2011 a codesto Tribunale, la ricorrente ha inoltrato l'originale della sentenza che attesterebbe inoltre che il matrimonio è stato annullato in data 1° febbraio 2010, per il che, al momento attuale la ricorrente non è più coniugata all'aguzzino. Visti gli episodi narrati, il Tribunale non può escludere che la ricorrente sia stata oggetto di violenze domestiche da parte del marito. Tuttavia il Tribunale è comunque convinto, come evidenzia l'autorità inferiore, che la narrazione delle angherie subite non resiste del tutto all'esame della verosimiglianza per non essere da un lato completamente coerente e rispondente ad ogni criterio di logica e per essere dall'altro lato amplificata per evidenti bisogni di causa, non potendo determinati eventi essere accaduti così come presentati dall'insorgente. A prescindere da quanto precede, indipendentemente dalla verosimiglianza delle dichiarazioni della ricorrente, i motivi a fondamento della sua domanda d'asilo non risultano essere rilevanti ai sensi dell'asilo: la ricorrente non ha dimostrato che le autorità mongole non le accorderebbero un'appropriata protezione contro l'agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. Il Tribunale ritiene che alla ricorrente, la quale vanta una buona formazione professionale e vive a (...), sarebbe stato esigibile e possibile richiedere una protezione adeguata presso le autorità mongole o un'organizzazione per le donne, tanto più che la stessa aveva già i relativi contatti. Peraltro va osservato che la ricorrente è pure riuscita nel frattempo ad ottenere il divorzio. L'agire della ricorrente descritto più sopra dimostra che l'insorgente non si sia adoperata conseguentemente per ottenere in Patria un'effettiva protezione. In considerazione di tutto quanto esposto, il ricorso, sul punto di questione dell'asilo, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 6 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 7 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 1 LStr) sotto riserva dell'art. 83 cpv. 7 LStr. Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia d'esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. GICRA 1997 n. 27 consid. 4f).
E. 7.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Giusta l'art. 25 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) ed i disposti di diritto internazionale, possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee e GICRA 1995 n. 23). La grossolana allegazione ricorsuale tendente ad indicare che in caso di rimpatrio, le ricorrenti sarebbero esposte a trattamenti giusta l'art. 3 CEDU, non trova in casu nessun fondamento, considerato che le ricorrenti non hanno corroborato tale allegazione con qualsivoglia elemento atto a ritenere l'esistenza di un'eventuale violazione di detto disposto. Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo delle ricorrenti, queste ultime non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento in Mongolia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Si tratta, dunque, d'esaminare se l'allontanamento delle insorgenti è ragionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Mongolia da un lato e dalla sua situazione personale dall'altro. Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in Mongolia è in sé costitutiva d'un impedimento alla reintegrazione delle ricorrenti. È notorio che questo Paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Quanto alla situazione personale delle ricorrenti, si rileva che la madre è giovane, in buona salute, ha una licenza in (...) nonché ha lavorato come assistente del direttore di (...) fino a poco prima dell'espatrio (cfr. verbale 1, pag. 2). L'insorgente dispone di una rete sociale in patria, segnatamente a C._______, dove risiede peraltro la madre (cfr. verbale 1, pag. 3). Quo alla figlia, dal profilo dell'interesse superiore del fanciullo (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3.2), non vi sono motivi che si oppongono all'esigibilità dell'allontanamento, ritenuto che ella è ancora in età prescolastica e totalmente dipendente dalla figura del suo genitore. Infine, le ricorrenti non hanno, nelle loro allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provissoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici. Quo alla lieve malformazione cardiaca della figlia, come rettamente ritenuto dall'UFM e, tra l'altro, non contestato dalle ricorrenti, queste ultime potranno rivolgersi al centro ospedaliero pubblico specializzato in pediatria di C._______. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento delle ricorrenti deve essere considerata ragionevolmente esigibile.
E. 7.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, le ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 7.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche circa l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione va confermata.
E. 8 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In casu, non essendo state le conclusioni al momento dell'inoltro del gravame senz'altro sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che sulla base delle circostanze del caso d'ispecie si può concludere allo stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia.
E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7755/2010 Sentenza del 9 maggio 2012 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Contessina Theis, cancelliera Zoe Cometti. Parti A._______, nata il (...), e la figlia B._______, nata il (...), Mongolia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 4 ottobre 2010 / N [...]. Fatti: A. Le interessate madre e figlia, originarie della Mongolia, con ultimo domicilio a C._______ (cfr. verbale d'audizione del 18 gennaio 2010 [di seguito: verbale 1], pag. 1), hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera il 28 dicembre 2009. Interrogata sui motivi d'asilo, la ricorrente ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata con la figlia per non subire ulteriori violenze da parte di suo marito nonché il padre di sua figlia (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale d'audizione del 9 febbraio 2010 [di seguito: verbale 2], pag. 2). L'insorgente ha affermato che a partire dall'agosto del 2008 il marito sarebbe divenuto geloso e l'avrebbe picchiata violentemente a più riprese in modo costante maltrattando di tanto in tanto pure la figlia (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.). In data 27 novembre 2009, mentre l'interessata stava allattando la figlia, il marito le avrebbe gettato addosso la tazza di tè bollente ustionando l'infante (cfr. verbale 1, pag. 5). La richiedente ha pure allegato d'essersi rivolta alla polizia e d'aver denunciato il marito per le violenze subite ma di aver ritirato la denuncia prima d'espatriare (cfr. verbale 1, pag. 5 seg.). Ella si sarebbe inoltre rivolta al centro nazionale contro le violenze (cfr. verbale 1, pag. 5). Temendo per la sua vita e quella della figlia, le ricorrenti sarebbero espatriate in data 18 dicembre 2009 e sono giunte in Svizzera, a D._______, il 28 dicembre 2009 (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg.). A sostegno della sua domanda d'asilo, le interessate hanno prodotto i seguenti documenti:
- una copia della denuncia sporta dalla richiedente presso il centro nazionale contro la violenza;
- una fotografia della figlia, nella quale è riprodotta la cicatrice lasciata da un'ustione. B. Con decisione del 4 ottobre 2010, notificata alle interessate il 5 ottobre 2010 (cfr. act. A 22/1), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento delle interessate dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 2 novembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 novembre 2010), le richiedenti sono insorte contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione, rispettivamente, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria nel caso in cui non gli si concedesse l'asilo. Hanno altresì presentato, secondo il senso, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria (cfr. ricorso, pag. 3) nonché d'esenzione dal pagamento delle spese processuali. A sostegno dell'atto ricorsuale, le insorgenti hanno prodotto i seguenti documenti:
- copia della sentenza di divorzio redatta in lingua straniera;
- copia della carta d'identità di A._______. D. Il Tribunale, con ordinanza del 5 novembre 2010, ha informato le ricorrenti della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Ha inoltre richiesto la traduzione in una delle lingue ufficiali elvetiche dei mezzi di prova in lingua straniera allegati al ricorso. E. Con scritto del 22 novembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 23 novembre 2010), le insorgenti hanno trasmesso al Tribunale una copia della traduzione in lingua tedesca della sentenza di divorzio nonché la traduzione in lingua italiana della carta d'identità. Inoltre, allegato a detto scritto, la ricorrente ha trasmesso una copia del suo contratto di lavoro del 12 ottobre 2010. F. Il Tribunale, con ordinanza del 21 settembre 2011, ha trasmesso copia dello scritto del 22 novembre 2010 all'autorità inferiore con invito a presentare delle sue eventuali osservazioni entro il 3 ottobre 2011. G. Con osservazioni del 3 ottobre 2011, trasmesse alle ricorrenti per conoscenza il 10 novembre 2011, l'UFM ha proposto, la reiezione del gravame rinviando ai considerandi della sua decisione confermandoli pienamente. H. Le ricorrenti, con scritto del 28 novembre 2011 (timbro del plico raccomandato: 29 novembre 2011; data d'entrata: 30 novembre 2011) hanno trasmesso al Tribunale il documento originale della sentenza di divorzio nonché una copia a colori della traduzione in tedesco. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 3. 3.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), vi è rilevanza dei motivi d'asilo, giusta l'art. 3 LAsi, anche in caso di persecuzioni non statali. Conformemente alla sussidiarietà della protezione internazionale, non è rifugiato colui il quale può ottenere in patria un'appropriata protezione contro le persecuzioni non statali. Tale protezione può essere offerta dallo Stato o, a determinate condizioni, da entità quasi-statali o, eventualmente pure da organizzazioni internazionali. L'interessato può essere ragionevolmente obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine solo se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 18). Inoltre, l'esistenza di un'alternativa di rifugio interno, la quale esclude il riconoscimento della qualità di rifugiato, è data se si può ragionevolmente e concretamente presumere che la persona perseguitata ottenga effettivamente protezione nel luogo di rifugio interno (cfr. decisione di principio in vista di pubblicazione del Tribunale amministrativo federale D-4935/2007 del 21 dicembre 2011, consid. 8). 3.2. A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23). 4. 4.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessata contraddittorie, incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire e pertanto inverosimili. Altresì, i mezzi di prova allegati non avrebbero reso verosimili i fatti dichiarati e sarebbero dunque inadeguati. In particolare, la richiedente si sarebbe contraddetta circa l'inizio, la durata e la frequenza dei maltrattamenti subiti dal coniuge. Infatti, in audizione federale, ella ha dichiarato che i maltrattamenti fisici sarebbero cominciati il 23 agosto 2009 e che prima di allora il marito l'avrebbe comunque maltrattata verbalmente, mentre in prima audizione ha indicato che i pestaggi sarebbero cominciati nell'aprile 2008. L'autorità inferiore ritiene illogico che la richiedente non abbia mai denunciato alla polizia i maltrattamenti di suo marito sulla figlia, benché abbia invece denunciato quanto subito personalmente. Sarebbe inoltre incomprensibile il motivo per cui, malgrado la precedente segnalazione alle forze dell'ordine e nonostante le fosse stato consigliato dal centro nazionale contro la violenza, ella non abbia allertato la polizia dopo essere stata brutalmente picchiata il 3 dicembre 2009. Interrogata su tale aspetto, l'interessata si sarebbe limitata a rispondere che la polizia non sarebbe intervenuta e non avrebbe potuto proteggerla. Quo ai mezzi di prova, il certificato del centro nazionale contro la violenza contraddirebbe le dichiarazioni rilasciate dalla stessa. Oltremodo, la fotografia della figlia evidenzierebbe unicamente l'ustione di cui è stata vittima, ma non proverebbe che sia stato il padre a provocargliela. Pertanto, le dichiarazioni dell'interessata non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Di conseguenza, non potendogli essere riconosciuta la qualità di rifugiato, la loro domanda d'asilo andrebbe respinta. 4.2. Nel ricorso, le insorgenti hanno allegato che, contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore, i loro motivi d'asilo sarebbero verosimili. Infatti, le contraddizioni rilevate dall'UFM sarebbero da attribuire all'inesattezza della traduzione delle dichiarazioni della ricorrente. L'insorgente reputa inoltre le sue azioni conformi alla logica dell'agire e all'esperienza generale di vita. Quest'ultima ha rilevato, altresì, che l'UFM non avrebbe preso in considerazione le sue dichiarazioni circa le incongruenze tra le sue dichiarazioni ed il contenuto del certificato del centro nazionale contro la violenza. Per tutti questi motivi alle ricorrenti dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo. 4.3. Nello scritto del 22 novembre 2010 la ricorrente ha reiterato le allegazioni ricorsuali aggiungendo che nella sentenza di divorzio (mezzo di prova ricorsuale) il di lei ex marito ammetterebbe d'essere l'autore delle violenze subite dall'insorgente. Per il che, ella sarebbe giunta in Svizzera con l'obbiettivo di cercare protezione. 4.4. L'UFM, nelle sue osservazioni, ha indicato che l'insorgente nel gravame non avrebbe saputo fornire alcuna delucidazione a sostegno dell'allegazione per cui la decisione sarebbe scarsamente motivata e le dichiarazioni non sarebbero contraddittorie. L'UFM ha rilevato che la ricorrente avrebbe confermato con la propria firma la correttezza di entrambi i verbali e che in nessuna occasione sarebbe stata contestata l'esattezza della traduzione. Quo ai motivi d'asilo, l'UFM ha reiterato l'inverosimiglianza delle allegazioni. Altresì, la sentenza di divorzio avrebbe inoltre scarso valore probatorio non essendo stata presentata in originale. Oltracciò, la lettura della traduzione di tale documento non permetterebbe di giungere a conclusioni diverse da quelle esposte nella decisione. In tale sentenza, infatti, sarebbero citati solo due episodi di violenza senza che ne siano peraltro specificati i tempi e i modi. Pertanto, l'UFM ha concluso che, nonostante dal documento emergano due episodi di violenza domestica, non vi sarebbe alcun elemento che permetta di collegare tali eventi ai fatti allegati dalla ricorrente e quindi di provarne l'effettivo avvenimento, né tantomeno di chiarire le contraddizioni rilevate nella sua decisione. Gli altri mezzi di prova non sarebbero rilevanti ai fini della concessione dell'asilo. 5. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dalla ricorrente circa i motivi d'asilo si esauriscono in contraddittorie affermazioni e le dichiarazioni risultano incompatibili con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire. Analizzando gli episodi narrati emerge che la ricorrente ha dichiarato in prima audizione che a partire dall'agosto 2008 il marito sarebbe divenuto geloso e l'avrebbe picchiata. Prima d'allora vi sarebbero stati alcuni episodi sporadici di violenza fisica, avvenuti a partire dall'aprile 2008, nei quali sarebbe stata picchiata con calci e pugni (cfr. verbale 1, pag. 5). A partire dall'agosto 2008 sarebbe stata picchiata una volta al mese fino al giorno del suo espatrio (cfr. verbale 1, pag. 5). Tuttavia, nel mezzo di prova prodotto durante l'audizione sommaria, ovvero il certificato del centro nazionale contro le violenze, vi è indicato che le violenze domestiche fisiche sarebbero incominciate nell'agosto 2009. Interrogata su tale incongruenza, ella ha semplicemente risposto di non aver mai indicato il 2008 e che i fatti allegati sarebbero tutti accaduti nel 2009, per poi improvvisamente aggiungere che nel 2008 vi sarebbero stati degli alterchi che quest'ultima non considererebbe però come vere e proprie violenze (cfr. verbale 1, pag. 6). Interrogata di nuovo in audizione federale su tale incongruenza, ella ha confermato di non aver mai indicato il 2008 e che durante la rilettura avrebbe fatto notare tale aspetto (cfr. verbale 2, pag. 11). Non si può non di meno che constatare che le dichiarazioni consegnate a verbale e firmate fanno fede di quanto rilasciato, in modo tale che eventuali contraddizioni possano essere ritenute tali, se non corrette, e conformi alle dichiarazioni. Durante l'audizione federale ella ha dunque affermato che il marito l'avrebbe picchiata e maltrattata per la prima volta il 23 agosto 2009 (cfr. verbale 2, pag. 2). Il 23 agosto 2009, dopo essere stata picchiata, sarebbe fuggita unitamente alla figlia da casa. Avrebbe preso un taxi ma il marito l'avrebbe seguita con la propria auto ed avrebbe investito il taxi. Una volta scesa dall'auto l'avrebbe presa per i capelli e avrebbe preso in braccio la figlia e le avrebbe riportate a casa. Il taxista avrebbe poi sporto denuncia (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 3 e 6). Il 7 settembre 2009, la ricorrente avrebbe dovuto andare a testimoniare in polizia dell'incidente, ma essendole stato intimato dal marito di non agire nel senso, ella vi avrebbe rinunciato (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 3 e 8). Il 21 novembre 2009, quando la ricorrente si trovava dalla madre, il marito si sarebbe presentato a casa della suocera verso le prime ore del mattino in stato di ebbrezza. Avrebbe colpito l'insorgente più volte al capo e le avrebbe procurato una ferita all'orecchio. In seguito avrebbe chiamato la di lui sorella per farsi venire a prendere e avrebbe lasciato la dimora con la figlia appresso (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pagg. 3 e 7 seg.). Il giorno seguente, il marito si sarebbe di nuovo recato dalla suocera per prendere i vestiti della figlia e la ricorrente, per amore verso la figlia, sarebbe rientrata con lui (cfr. verbale 2, pag. 3). Risulta dunque illogico, vista la brutalità delle asserite violenze, che la ricorrente non si sia rivolta immediatamente alla polizia, se non altro per proteggere la figlia dal suo carnefice, e tantomeno che si sia recata di nuovo a casa del marito violento. Il lunedì 23 novembre 2009 si sarebbe infine recata alla polizia per denunciare la violenza subita (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 4). Dopo la denuncia, la polizia l'avrebbe invitata a recarsi all'ospedale per ottenere una perizia medica da parte del medico legale (cfr. verbale 1, pag.1 e verbale 2, pagg. 8 e 11). Tale perizia sarebbe poi stata inoltrata dal medico alla polizia (cfr. verbale 1, pag. 5). Il 25 ed il 30 novembre 2009 sarebbe stata interrogata nuovamente dalla polizia. In tutto sarebbe stata interrogata tre volte (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pagg. 4 e 8). Il 27 novembre 2009 la figlia avrebbe pure subito delle violenze, il marito avrebbe rovesciato una tazza di tè addosso alla moglie che allattava la figlia ustionando quest'ultima procurandole una lesione di terzo grado (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 4). La ricorrente non fornisce spiegazioni logiche sul motivo per cui non si sarebbe recata alla polizia per denunciare anche tale atto di violenza subito dalla figlia, nonostante abbia dichiarato che il 30 novembre 2009, ovvero dopo la violenza subita dalla figlia, si sarebbe già trovata in polizia. La polizia avrebbe inoltre interrogato il marito il 2 dicembre 2009 (cfr. verbale 1, pag. 5). Il marito, quando ha saputo della denuncia della moglie, l'avrebbe minacciata di morte. Il 2 dicembre 2009 l'avrebbe chiamata due volte al telefono intimandole di ritirare la denuncia e in caso contrario, le avrebbe cacciate di casa (verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 4). Il 2 dicembre 2009 si sarebbe recata al centro nazionale contro le violenze. Ella ha dapprima dichiarato che si sarebbe ivi recata una seconda volta il 10 dicembre 2009 per fare una valutazione di pericolosità del marito (cfr. verbale 1, pag. 5), mentre in seguito ha dichiarato che tale valutazione sarebbe stata fatta già la prima volta che si era recata al centro (cfr. verbale 2, pag. 4). Peraltro, in audizione federale la ricorrente non ha accennato d'una seconda visita al centro. Altresì, interrogata sul motivo per cui ella non si fosse trasferita dalla madre dopo aver sporto denuncia, ella ha asserito che la madre soffrirebbe di cuore, per il che, non avrebbe voluto compromettere la sua salute (cfr. verbale 1, pag. 5). Ciononostante, poco dopo, ella ha indicato che il 2 dicembre 2009, allorquando il marito sarebbe venuto a conoscenza della denuncia e dopo le susseguenti minacce, non sarebbe rincasata e si sarebbe recata dalla madre per passarvi la notte da sola e lasciando la figlia con il marito (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 4 e 10). Il 3 dicembre 2009, nonostante le minacce ed il timore di subire delle violenze si sarebbe poi inspiegabilmente recata di nuovo da sola al domicilio coniugale (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 4). In seguito, il marito non le avrebbe permesso di lasciare il domicilio (cfr. verbale 1, pag. 6). In piena contraddizione, ella ha successivamente indicato che una volta rientrata al domicilio il 3 dicembre 2009 e dopo essere stata picchiata, sarebbe stata cacciata da casa (cfr. verbale 1, pag. 6). In audizione federale ha dato infine un'ultima versione dei fatti: approfittando dello stato d'ebbrezza del marito, la ricorrente avrebbe chiamato il centro nazionale contro le violenze chiedendo aiuto in quanto la suocera non le avrebbe permesso di fuggire unitamente alla figlia (cfr. verbale 2, pagg. 4 e 10). Il centro le avrebbe consigliato di rivolgersi piuttosto alla polizia. Non avendo agito nel senso e non volendo abbandonare la figlia, la ricorrente avrebbe fatto rientro a casa (cfr. verbale 2, pag. 4). Interrogata sul motivo per cui non avesse chiamato la polizia, la ricorrente ha risposto che la polizia interverrebbe solo dal momento in cui assiste ad un maltrattamento o ad una violenza, che se uno sporgesse denuncia su tali fatti la polizia li riterrebbe come fatti privati e non interverrebbe (cfr. verbale 2, pag. 10). Appare dunque illogico, vista la situazione, che la ricorrente non abbia pensato a contattare la polizia, peraltro già contattata alcuni giorni prima, per il che, la risposta a tale domanda non è atta a giustificare tale comportamento illogico. La notte tra il 9 ed il 10 dicembre 2009 sarebbe infine riuscita a scappare di casa e sarebbe andata a casa di conoscenti fino alla data dell'espatrio (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 5). Prima della sua partenza ella avrebbe inoltre ritirato la denuncia contro il marito in quanto temeva che lui potesse importunare la di lei madre (cfr. verbale 1, pag. 6). Tale comportamento risulta altresì illogico ed in contraddizione con la giustificazione resa. Durante l'audizione sommaria la ricorrente ha inoltre allegato che sarebbe ancora sposata con il coniuge ma che con l'aiuto di un avvocato avrebbe avviato la procedura di separazione (cfr. verbale 1, pag. 7). Infatti, nello scritto del 28 novembre 2011 a codesto Tribunale, la ricorrente ha inoltrato l'originale della sentenza che attesterebbe inoltre che il matrimonio è stato annullato in data 1° febbraio 2010, per il che, al momento attuale la ricorrente non è più coniugata all'aguzzino. Visti gli episodi narrati, il Tribunale non può escludere che la ricorrente sia stata oggetto di violenze domestiche da parte del marito. Tuttavia il Tribunale è comunque convinto, come evidenzia l'autorità inferiore, che la narrazione delle angherie subite non resiste del tutto all'esame della verosimiglianza per non essere da un lato completamente coerente e rispondente ad ogni criterio di logica e per essere dall'altro lato amplificata per evidenti bisogni di causa, non potendo determinati eventi essere accaduti così come presentati dall'insorgente. A prescindere da quanto precede, indipendentemente dalla verosimiglianza delle dichiarazioni della ricorrente, i motivi a fondamento della sua domanda d'asilo non risultano essere rilevanti ai sensi dell'asilo: la ricorrente non ha dimostrato che le autorità mongole non le accorderebbero un'appropriata protezione contro l'agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. Il Tribunale ritiene che alla ricorrente, la quale vanta una buona formazione professionale e vive a (...), sarebbe stato esigibile e possibile richiedere una protezione adeguata presso le autorità mongole o un'organizzazione per le donne, tanto più che la stessa aveva già i relativi contatti. Peraltro va osservato che la ricorrente è pure riuscita nel frattempo ad ottenere il divorzio. L'agire della ricorrente descritto più sopra dimostra che l'insorgente non si sia adoperata conseguentemente per ottenere in Patria un'effettiva protezione. In considerazione di tutto quanto esposto, il ricorso, sul punto di questione dell'asilo, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 1 LStr) sotto riserva dell'art. 83 cpv. 7 LStr. Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia d'esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. GICRA 1997 n. 27 consid. 4f). 7.1. Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Giusta l'art. 25 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) ed i disposti di diritto internazionale, possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee e GICRA 1995 n. 23). La grossolana allegazione ricorsuale tendente ad indicare che in caso di rimpatrio, le ricorrenti sarebbero esposte a trattamenti giusta l'art. 3 CEDU, non trova in casu nessun fondamento, considerato che le ricorrenti non hanno corroborato tale allegazione con qualsivoglia elemento atto a ritenere l'esistenza di un'eventuale violazione di detto disposto. Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo delle ricorrenti, queste ultime non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento in Mongolia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 7.2. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Si tratta, dunque, d'esaminare se l'allontanamento delle insorgenti è ragionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Mongolia da un lato e dalla sua situazione personale dall'altro. Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in Mongolia è in sé costitutiva d'un impedimento alla reintegrazione delle ricorrenti. È notorio che questo Paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Quanto alla situazione personale delle ricorrenti, si rileva che la madre è giovane, in buona salute, ha una licenza in (...) nonché ha lavorato come assistente del direttore di (...) fino a poco prima dell'espatrio (cfr. verbale 1, pag. 2). L'insorgente dispone di una rete sociale in patria, segnatamente a C._______, dove risiede peraltro la madre (cfr. verbale 1, pag. 3). Quo alla figlia, dal profilo dell'interesse superiore del fanciullo (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3.2), non vi sono motivi che si oppongono all'esigibilità dell'allontanamento, ritenuto che ella è ancora in età prescolastica e totalmente dipendente dalla figura del suo genitore. Infine, le ricorrenti non hanno, nelle loro allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provissoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici. Quo alla lieve malformazione cardiaca della figlia, come rettamente ritenuto dall'UFM e, tra l'altro, non contestato dalle ricorrenti, queste ultime potranno rivolgersi al centro ospedaliero pubblico specializzato in pediatria di C._______. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento delle ricorrenti deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 7.3. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, le ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 7.4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche circa l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione va confermata.
8. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In casu, non essendo state le conclusioni al momento dell'inoltro del gravame senz'altro sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che sulla base delle circostanze del caso d'ispecie si può concludere allo stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia.
11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione: