Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento
Sachverhalt
A. Il 10 gennaio 2009, l'interessato, dichiaratosi cittadino sudanese ed originario di B._______, ma cresciuto fin dalla nascita, oppure dall'età di un anno, ad C._______ nel D._______ in Nigeria (cfr. audizione del 22 gennaio 2009 pag. 1 e 2 nonché ricorso pag. 3), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo d'essere espatriato a seconda delle versioni il (...) o il (...), una o due settimane, oppure due o tre mesi dopo il decesso di sua madre, avvenuto il (...) (cfr. audizione del 22 gennaio 2009 pagg. 2, 7 e 8 nonché audizione del 3 febbraio 2009 pagg. 4, 6 e 7 ), per il timore di essere ucciso anch'egli da parte dei famigliari di sua madre, che l'avrebbero uccisa a causa di un contenzioso per un terreno che quest'ultima aveva ricevuto in donazione da suo padre. Si sarebbe quindi recato illegalmente in Libia, dopo aver attraversato vari Paesi africani a lui ignoti in bus oppure con un camion, da dove si sarebbe imbarcato su una nave per raggiungere l'Italia, in un luogo a lui sconosciuto, per poi, dopo aver preso un treno, entrare in Svizzera il (...), secondo le sue dichiarazioni, dopo un mese di viaggio (cfr. audizione del 22 gennaio 2009 pagg. 9 e 10 e audizione del 3 febbraio 2009 pag. 15). B. Il 12 febbraio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera il giorno dopo il passaggio in giudicato della suddetta decisione e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 13 febbraio 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito, l'accordo dell'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa.
E. 2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando del-l'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.
E. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che l'interessato non sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua minore età, non avendo presentato documenti idonei a confermarla. Inoltre, l'interessato avrebbe detto d'ignorare la data di nascita di sua madre e di non aver mai saputo la sua età. Peraltro, avrebbe superato ampiamente i 18 anni, siccome avrebbe dichiarato di aver lavorato nei campi per dieci anni dall'età di otto anni fino al suo espatrio avvenuto in (...). Per di più, avrebbe allegato di conoscere la sua data di nascita solamente tramite il certificato di nascita sudanese ricevuto da sua madre, il quale, giacché conterrebbe molti errori d'ortografia, non potrebbe essere considerato autentico e non avrebbe alcun valore probatorio. In aggiunta, il richiedente avrebbe dichiarato di non avere mai avuto alcun documento, di non avere più nessuno nel suo Paese d'origine da contattare, di non avere pagato niente per il viaggio e di essere giunto in Svizzera senza alcun documento, nonostante abbia varcato il confine con lo spazio Schengen. Inoltre, l'interessato avrebbe fornito indicazioni molto vaghe sul viaggio e non avrebbe provato tutte le possibilità per procurarsi un documento d'identità. Pertanto, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha adotto alcun motivo scusabile per la mancata consegna di documenti d'identità validi ed ha dissimulato i suoi documenti per i bisogni della causa. Inoltre, l'UFM ha ritenuto inverosimili le dichiarazioni dell'interessato, in quanto avrebbe fornito indicazioni prive di alcun fondamento. Infatti, sarebbe inspiegabile come una persona, che avrebbe svolto il lavoro di contadino e che afferma che il contenzioso relativo al terreno in questione esisterebbe da molto tempo, non sia stata in grado né di specificare in modo convincente l'aspetto del terreno, né di fornire un'indicazione almeno approssimativa della sua dimensione. Per di più, egli si sarebbe contraddetto più volte sull'identità delle persone con le quali sua madre era in conflitto, indicando i suoi zii, in seguito gli zii di sua madre, per poi ritornare alla prima versione. Infine, l'autorità inferiore ha considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente.
E. 4.2 Nel ricorso, l'insorgente ha allegato, per quanto è qui di rilievo, di contestare il giudizio dell'UFM relativo alla sua minore età, ribadendo che il suo certificato di nascita debba essere ritenuto valido nonché di avere 17 anni e mezzo. Inoltre, l'UFM farebbe ricorso ad un esame osseo avente un ampio margine d'errore, che gli attesterebbe più di 18 anni. Peraltro, non avrebbe alcun documento d'identità, all'infuori del certificato di nascita già consegnato e, non trovandosi in Nigeria, non avrebbe modo di agire entro il termine stabilito di 48 ore. Per di più, egli avrebbe provato la sua identità con la consegna del certificato di nascita sudanese. Infine, sarebbe fuggito per evitare la morte, a causa dei problemi relativi ad un contenzioso per un terreno che suo padre avrebbe donato a sua madre.
E. 5.1 Giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età. La designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurispru-denza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1).
E. 5.2 Nella fattispecie, il TAF osserva che, da un lato, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età. Inoltre, non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio ed è stato impreciso sulla sua biografia. In particolare, ha dichiarato nel corso della prima audizione di avere iniziato a lavorare nei campi come contadino sin dall'età di otto anni per un periodo di dieci anni fino al suo espatrio avvenuto nel 2008. Dall'altro lato, dall'esame radiologico, effettuato il (...), risulta un'età ossea del ricorrente superiore ai 18 anni. Pertanto, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, segnatamente della genericità ed imprecisione delle argomentazioni ricorsuali, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è stato in grado di corroborare l'allegata minorità.
E. 6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).
E. 6.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6).
E. 6.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
E. 7 Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo. In tal contesto giova rilevare, che l'insorgente è stato invitato a presentare tali documenti già il 22 gennaio 2009 (cfr. formulario agli atti A10/1). In sede di ricorso, egli ha dichiarato di non avere mai posseduto né la carta d'identità, né il passaporto e di non avere modo di procurarseli, in quanto non si trova in Nigeria (cfr. ricorso pag. 2). Inoltre, lo stesso ha allegato di avere raggiunto la Svizzera recandosi in Libia, dopo aver attraversato vari Paesi africani a lui ignoti, in bus oppure con un camion, da dove si sarebbe imbarcato su una nave per arrivare in Italia in un luogo a lui sconosciuto per poi, dopo aver preso un treno, entrare in Svizzera il (...). Peraltro, ha dichiarato di aver viaggiato per un mese, nonostante egli sia espatriato molto prima (cfr. audizione del 22 gennaio 2009 pag. 8 e consid. 5.2). In aggiunta, l'autore del gravame ha allegato di non aver pagato nulla per il viaggio da E._______ fino in Svizzera (cfr. audizione del 3 febbraio 2009 pag. 17). Oltre a ciò, questo Tribunale osserva che varcare il confine Schengen senza alcun documento costituisce un'impresa pressoché impossibile. Vista l'inconsistenza e l'inattendibilità dell'insieme di tali dichiarazioni, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non possa avere viaggiato nelle condizioni descritte e dissimuli i documenti d'identità per i bisogni della causa. Infine, questo Tribunale rileva che se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).
E. 8 Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che l'insorgente in sede di ricorso non s'è espresso in relazione alle contraddizioni rilevate nella succitata decisione dell'UFM per quanto riguarda il racconto, da lui esposto nel corso della procedura di prima istanza. Infatti, egli si è limitato a ribadire il suo racconto. Per sovrabbondanza, va rilevato che il ricorrente nel corso della procedura di prima istanza non è stato nemmeno in grado di precisare l'identità dei parenti, autori dell'omicidio di sua madre, indicando i suoi zii, gli zii di sua madre, oppure i fratelli del genitore (cfr. audizione del 22 gennaio 2009 pagg. 4 e 6 nonché audizione del 3 febbraio 2009 pagg. 7, 8 e 10). Per di più, non v'è ragione di ritenere che il ricorrente non possa ricevere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi, ovvero dei suoi parenti, ritenuto che le autorità nigeriane hanno la capacità di garantire una protezione appropriata, disponendo di strutture funzionanti ed efficienti. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente.
E. 9 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. consid. 8 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato. Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi (v. consid. 12 del presente giudizio).
E. 10 Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 11 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1).
E. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 Lstr). La questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; walter kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.
E. 12.2 Nel caso di specie, le affermazioni del ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili al punto tale che può essere esclusa la sua provenienza dal Sudan. Infatti, egli ha presentato un certificato di nascita sudanese contenente vari errori ortografici e non è stato in grado di spiegare tale fatto né in fase di procedura di prima istanza, né nel ricorso, dove non si è neanche espresso in merito, limitandosi a ribadire che si tratti di un documento autentico (cfr. audizione del 22 gennaio 2009 pag. 5 e ricorso pag. 2). Per di più, questo Tribunale osserva che, giusta l'art. 25 cpv. 1 lett. c della Costituzione della Repubblica federale della Nigeria del 1999, è cittadino nigeriano ogni persona nata all'estero avente un genitore nigeriano. Pertanto, è altamente presumibile nonché verosimile che il ricorrente sia nigeriano, visto che egli stesso ha dichiarato che sua madre è nigeriana (cfr. audizione del 22 gennaio 2009 pag. 2). Di conseguenza, il ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, e ha posto le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo paese d'origine, e l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento.
E. 12.3 Essendo comunque verosimile che il suo Paese di origine sia la Nigeria, questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
E. 12.4 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
E. 12.5 Inoltre, quanto alla situazione personale del ricorrente, quest'ultimo è giovane ed ha una certa esperienza professionale come contadino. Inoltre, dispone di una rete sociale in patria, segnatamente cinque cugini (cfr. audizione del 16 gennaio 2009 pag. 4). Non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'autore del gravame di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
E. 12.6 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-mento è dunque pure possibile.
E. 13 L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 14 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
E. 15 Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 16 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
- La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
- Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]) F._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-946/2009 {T 0/2} Sentenza del 20 febbraio 2009 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione di Thomas Wespi, giudice; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, dichiaratosi nato il (...) e cittadino sudanese, alias nato il (...), provenienza sconosciuta, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 12 febbraio 2009 / N (...). Fatti: A. Il 10 gennaio 2009, l'interessato, dichiaratosi cittadino sudanese ed originario di B._______, ma cresciuto fin dalla nascita, oppure dall'età di un anno, ad C._______ nel D._______ in Nigeria (cfr. audizione del 22 gennaio 2009 pag. 1 e 2 nonché ricorso pag. 3), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo d'essere espatriato a seconda delle versioni il (...) o il (...), una o due settimane, oppure due o tre mesi dopo il decesso di sua madre, avvenuto il (...) (cfr. audizione del 22 gennaio 2009 pagg. 2, 7 e 8 nonché audizione del 3 febbraio 2009 pagg. 4, 6 e 7 ), per il timore di essere ucciso anch'egli da parte dei famigliari di sua madre, che l'avrebbero uccisa a causa di un contenzioso per un terreno che quest'ultima aveva ricevuto in donazione da suo padre. Si sarebbe quindi recato illegalmente in Libia, dopo aver attraversato vari Paesi africani a lui ignoti in bus oppure con un camion, da dove si sarebbe imbarcato su una nave per raggiungere l'Italia, in un luogo a lui sconosciuto, per poi, dopo aver preso un treno, entrare in Svizzera il (...), secondo le sue dichiarazioni, dopo un mese di viaggio (cfr. audizione del 22 gennaio 2009 pagg. 9 e 10 e audizione del 3 febbraio 2009 pag. 15). B. Il 12 febbraio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera il giorno dopo il passaggio in giudicato della suddetta decisione e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 13 febbraio 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito, l'accordo dell'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando del-l'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che l'interessato non sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua minore età, non avendo presentato documenti idonei a confermarla. Inoltre, l'interessato avrebbe detto d'ignorare la data di nascita di sua madre e di non aver mai saputo la sua età. Peraltro, avrebbe superato ampiamente i 18 anni, siccome avrebbe dichiarato di aver lavorato nei campi per dieci anni dall'età di otto anni fino al suo espatrio avvenuto in (...). Per di più, avrebbe allegato di conoscere la sua data di nascita solamente tramite il certificato di nascita sudanese ricevuto da sua madre, il quale, giacché conterrebbe molti errori d'ortografia, non potrebbe essere considerato autentico e non avrebbe alcun valore probatorio. In aggiunta, il richiedente avrebbe dichiarato di non avere mai avuto alcun documento, di non avere più nessuno nel suo Paese d'origine da contattare, di non avere pagato niente per il viaggio e di essere giunto in Svizzera senza alcun documento, nonostante abbia varcato il confine con lo spazio Schengen. Inoltre, l'interessato avrebbe fornito indicazioni molto vaghe sul viaggio e non avrebbe provato tutte le possibilità per procurarsi un documento d'identità. Pertanto, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha adotto alcun motivo scusabile per la mancata consegna di documenti d'identità validi ed ha dissimulato i suoi documenti per i bisogni della causa. Inoltre, l'UFM ha ritenuto inverosimili le dichiarazioni dell'interessato, in quanto avrebbe fornito indicazioni prive di alcun fondamento. Infatti, sarebbe inspiegabile come una persona, che avrebbe svolto il lavoro di contadino e che afferma che il contenzioso relativo al terreno in questione esisterebbe da molto tempo, non sia stata in grado né di specificare in modo convincente l'aspetto del terreno, né di fornire un'indicazione almeno approssimativa della sua dimensione. Per di più, egli si sarebbe contraddetto più volte sull'identità delle persone con le quali sua madre era in conflitto, indicando i suoi zii, in seguito gli zii di sua madre, per poi ritornare alla prima versione. Infine, l'autorità inferiore ha considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. 4.2 Nel ricorso, l'insorgente ha allegato, per quanto è qui di rilievo, di contestare il giudizio dell'UFM relativo alla sua minore età, ribadendo che il suo certificato di nascita debba essere ritenuto valido nonché di avere 17 anni e mezzo. Inoltre, l'UFM farebbe ricorso ad un esame osseo avente un ampio margine d'errore, che gli attesterebbe più di 18 anni. Peraltro, non avrebbe alcun documento d'identità, all'infuori del certificato di nascita già consegnato e, non trovandosi in Nigeria, non avrebbe modo di agire entro il termine stabilito di 48 ore. Per di più, egli avrebbe provato la sua identità con la consegna del certificato di nascita sudanese. Infine, sarebbe fuggito per evitare la morte, a causa dei problemi relativi ad un contenzioso per un terreno che suo padre avrebbe donato a sua madre. 5. 5.1 Giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età. La designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurispru-denza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1). 5.2 Nella fattispecie, il TAF osserva che, da un lato, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età. Inoltre, non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio ed è stato impreciso sulla sua biografia. In particolare, ha dichiarato nel corso della prima audizione di avere iniziato a lavorare nei campi come contadino sin dall'età di otto anni per un periodo di dieci anni fino al suo espatrio avvenuto nel 2008. Dall'altro lato, dall'esame radiologico, effettuato il (...), risulta un'età ossea del ricorrente superiore ai 18 anni. Pertanto, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, segnatamente della genericità ed imprecisione delle argomentazioni ricorsuali, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è stato in grado di corroborare l'allegata minorità. 6. 6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6). 6.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 7. Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo. In tal contesto giova rilevare, che l'insorgente è stato invitato a presentare tali documenti già il 22 gennaio 2009 (cfr. formulario agli atti A10/1). In sede di ricorso, egli ha dichiarato di non avere mai posseduto né la carta d'identità, né il passaporto e di non avere modo di procurarseli, in quanto non si trova in Nigeria (cfr. ricorso pag. 2). Inoltre, lo stesso ha allegato di avere raggiunto la Svizzera recandosi in Libia, dopo aver attraversato vari Paesi africani a lui ignoti, in bus oppure con un camion, da dove si sarebbe imbarcato su una nave per arrivare in Italia in un luogo a lui sconosciuto per poi, dopo aver preso un treno, entrare in Svizzera il (...). Peraltro, ha dichiarato di aver viaggiato per un mese, nonostante egli sia espatriato molto prima (cfr. audizione del 22 gennaio 2009 pag. 8 e consid. 5.2). In aggiunta, l'autore del gravame ha allegato di non aver pagato nulla per il viaggio da E._______ fino in Svizzera (cfr. audizione del 3 febbraio 2009 pag. 17). Oltre a ciò, questo Tribunale osserva che varcare il confine Schengen senza alcun documento costituisce un'impresa pressoché impossibile. Vista l'inconsistenza e l'inattendibilità dell'insieme di tali dichiarazioni, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non possa avere viaggiato nelle condizioni descritte e dissimuli i documenti d'identità per i bisogni della causa. Infine, questo Tribunale rileva che se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). 8. Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che l'insorgente in sede di ricorso non s'è espresso in relazione alle contraddizioni rilevate nella succitata decisione dell'UFM per quanto riguarda il racconto, da lui esposto nel corso della procedura di prima istanza. Infatti, egli si è limitato a ribadire il suo racconto. Per sovrabbondanza, va rilevato che il ricorrente nel corso della procedura di prima istanza non è stato nemmeno in grado di precisare l'identità dei parenti, autori dell'omicidio di sua madre, indicando i suoi zii, gli zii di sua madre, oppure i fratelli del genitore (cfr. audizione del 22 gennaio 2009 pagg. 4 e 6 nonché audizione del 3 febbraio 2009 pagg. 7, 8 e 10). Per di più, non v'è ragione di ritenere che il ricorrente non possa ricevere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi, ovvero dei suoi parenti, ritenuto che le autorità nigeriane hanno la capacità di garantire una protezione appropriata, disponendo di strutture funzionanti ed efficienti. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente. 9. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. consid. 8 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato. Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi (v. consid. 12 del presente giudizio). 10. Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 11. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1). 12. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 Lstr). La questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; walter kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. 12.2 Nel caso di specie, le affermazioni del ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili al punto tale che può essere esclusa la sua provenienza dal Sudan. Infatti, egli ha presentato un certificato di nascita sudanese contenente vari errori ortografici e non è stato in grado di spiegare tale fatto né in fase di procedura di prima istanza, né nel ricorso, dove non si è neanche espresso in merito, limitandosi a ribadire che si tratti di un documento autentico (cfr. audizione del 22 gennaio 2009 pag. 5 e ricorso pag. 2). Per di più, questo Tribunale osserva che, giusta l'art. 25 cpv. 1 lett. c della Costituzione della Repubblica federale della Nigeria del 1999, è cittadino nigeriano ogni persona nata all'estero avente un genitore nigeriano. Pertanto, è altamente presumibile nonché verosimile che il ricorrente sia nigeriano, visto che egli stesso ha dichiarato che sua madre è nigeriana (cfr. audizione del 22 gennaio 2009 pag. 2). Di conseguenza, il ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, e ha posto le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo paese d'origine, e l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. 12.3 Essendo comunque verosimile che il suo Paese di origine sia la Nigeria, questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 12.4 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 12.5 Inoltre, quanto alla situazione personale del ricorrente, quest'ultimo è giovane ed ha una certa esperienza professionale come contadino. Inoltre, dispone di una rete sociale in patria, segnatamente cinque cugini (cfr. audizione del 16 gennaio 2009 pag. 4). Non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'autore del gravame di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. 12.6 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-mento è dunque pure possibile. 13. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 14. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 15. Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]) F._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: