opencaselaw.ch

D-940/2018

D-940/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-04-23 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-940/2018 Sentenza del 23 aprile 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Barbara Balmelli; cancelliere Lorenzo Rapelli Parti A._______, nato il (...), Turchia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 1 febbraio 2018 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 30 dicembre 2017, i verbali d'audizione dell'11 gennaio 2018 (di seguito: verbale 1) e del 26 gennaio 2018 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 1° febbraio 2018, notificata all'interessato il giorno stesso (cfr. atto A18), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 15 febbraio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato), con cui il ricorrente ha postulato la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la ritrasmissione degli atti all'autorità di prima istanza per una nuova valutazione in merito alla sussistenza di ostacoli all'esecuzione del rinvio; in secondo subordine la concessione dell'ammissione provvisoria; contestualmente di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 16 febbraio 2018 al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente, cittadino turco di etnia curda con ultimo domicilio a Gaziantep, nella provincia omonima, è giunto illegalmente in Svizzera il 30 dicembre 2017 depositandovi una domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 2 e seg.), che nel corso dell'audizione sulle generalità l'interessato ha asserito aver lasciato la Turchia poiché sottoposto a pregiudizi in quanto membro dell'HDP; che in particolare, la situazione sarebbe peggiorata a partire dal 2012/2013; che in totale egli sarebbe entrato in contatto con le autorità turche dalle dieci alle trenta volte; che nel dicembre del 2012, il richiedente avrebbe subito un fermo e sarebbe stato accusato di essere un terrorista; che nel giugno del 2016 egli sarebbe stato arrestato per una decina di giorni e nel giugno del 2017 per tre giorni, in entrambi i casi con l'accusa di sostegno al terrorismo; che contestualmente al fermo del 2017, egli sarebbe stato anche violentemente percosso; che in entrambe le occasioni l'interessato sarebbe stato processato senza tuttavia venir assistito da un avvocato, siccome ciò non avrebbe a suo avviso potuto influire sull'esito delle sentenze, ch'egli non sarebbe stato in grado di produrre poiché lasciate nel paese natale (cfr. verbale 1, pag. 6-7), che sentito approfonditamente sui motivi d'asilo, il richiedente, che sarebbe tra le altre cose stato attivo nella produzione di ciabatte, ha innanzitutto ricondotto l'espatrio alla repressione esercitata in patria nei confronti dei curdi; che nonostante gli affari nel settore manifatturiero andassero bene egli sarebbe stato costretto a versare l'integralità dei suoi profitti allo Stato sotto minaccia di ripercussioni; che nel corso della sua vita egli sarebbe stato fermato molte volte dalla polizia; che in particolare il richiedente, nel 2006 sarebbe stato trattenuto per dieci giorni senza subire alcun processo mentre nel 2007 il fermo si sarebbe protratto per quattro o cinque giorni e anche in tal caso non sarebbe stato seguito da alcuna incriminazione formale; che l'ultimo suo arresto risalirebbe al 2014 e sarebbe durato due giorni, anch'esso senza che fosse avviata una procedura a suo carico; che l'unico processo ch'egli avrebbe subito esulerebbe dalle precitate circostanze e riguarderebbe un caso di contrabbando di petrolio; che oltracciò, tra il maggio ed il giugno del 2017 egli avrebbe ricevuto un ulteriore visita della polizia che lo avrebbe prelevato, portato in centrale e percosso con veemenza rilasciandolo dopo due o tre ore (cfr. verbale 2, pag. 3 e seg.), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha messo in dubbio la verosimiglianza delle allegazioni dell'interessato; che in primo luogo, le dichiarazioni dell'insorgente a proposito degli arresti e dei processi subiti sarebbero contraddittorie; che inoltre, nel corso della seconda audizione egli avrebbe inspiegabilmente tralasciato ogni riferimento agli arresti del 2016 e del 2017 ed alle contestuali accuse di sostegno al terrorismo; che infine, il richiedente sarebbe stato vago a proposito della sua convinzione di essere ricercato dalle autorità, che nel proprio gravame l'insorgente avversa la valutazione della SEM; che a suo dire, la contraddittorietà nelle sue allegazioni a proposito delle occasioni nelle quali sarebbe stato processato sarebbero da ricondurre a un qualche tipo di equivoco e a delle difficoltà a spiegarsi; che invero, egli avrebbe subito molte violenze in Turchia; violenze che avrebbero minato la sua memoria; che anche la mancata menzione espressa degli arresti del giugno 2016 e 2017 andrebbe imputata al fatto che la SEM non gli avrebbe posto domande specifiche, cosa che, fermo considerate le già menzionate problematiche mnemoniche, lo avrebbe impossibilitato a ricordare tali eventi tra i molteplici che avrebbe vissuto; che inoltre, nel corso della prima audizione egli sarebbe stato fortemente condizionato dalla scabbia; che infine, a differenza di quanto sostenuto dall'autorità di prime cure, l'insorgente avrebbe spiegato quali fossero i motivi che lo avrebbero portato a considerare che le autorità lo stessero cercando; che invero, egli avrebbe già menzionato in sede di audizione l'esistenza di un documento che lo dimostrerebbe e di avere buone ragioni per crederlo, viste le già subite vicissitudini, che nonostante le giustificazioni di cui si avvale il ricorrente, il Tribunale non può che condividere le conclusioni dell'autorità di prima istanza, che le contraddizioni nel racconto del ricorrente sono infatti innumerevoli ed insanabili; che come si evince dall'esposto fattuale in epigrafe, le versioni da lui fornite nel corso delle due audizioni sono del tutto incongruenti e paiono lasciar trasparire un tentativo di avvalersi di circostanze non realmente svoltesi; che invero, nel corso dell'audizione sulle generalità egli ha asserito essere stato arrestato nel giugno del 2016 per una decina di giorni e nello stesso periodo dell'anno seguente per una durata di tre giorni (cfr. verbale 1, pag. 6-7); che invece, nella successiva e più dettagliata audizione sui motivi, egli ha dichiarato essere stato arrestato nel 2006, per dieci giorni, nel 2007, per quattro o cinque giorni e nel 2014, per due giorni (cfr. verbale 2, pag. 8-9); che nella prima audizione, egli ha parimenti allegato essere stato processato per sostegno al terrorismo contestualmente ad entrambi i fermi del 2016 e del 2017 (verbale 1, pag. 7); che al contrario, nell'audizione successiva egli ha escluso di aver subito processi conseguentemente agli arresti subiti, omettendo anche ogni riferimento alle accuse di terrorismo (cfr. verbale 2, pag. 6-8-9); che invero, l'unico processo da lui menzionato in tale circostanza riguarderebbe un caso di contrabbando di carburante e si sarebbe risolto con una semplice multa (cfr. verbale 2, pag. 9), che confrontato con le summenzionate divergenze, l'interessato ha fornito risposte evasive limitandosi in buona sostanza a negare senza validi argomenti quanto allegato in occasione della prima audizione (cfr. verbale 2, pag. 9-10), che pure la valutazione dell'autorità di prime cure in merito all'insufficiente motivazione delle allegazioni circa il timore di essere ricercato dalle autorità turche (cfr. decisione impugnata II.3) pare d'acchito degna di tutela, che su tali presupposti non vi è luogo di spingersi oltre nell'analisi della fattispecie, che si rammenti quantomeno come nonostante le recente nefasta evoluzione della situazione in Turchia, non si può ad oggi ritenere che la sola appartenenza all'etnia curda giustifichi timori di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo; che invero, pur non potendosi escludere alcune discriminazioni nei confronti della minoranza curda, in parte acutizzate dai recenti eventi, non vi sono attualmente gli elementi per ammettere l'esistenza di una discriminazione sistematica e generale contraria ai principi di cui ai disposti citati (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-3326/2015 del 30 dicembre 2016 consid. 7); che va infatti rammentato che il peggioramento della situazione sotto il profilo politico e le sue conseguenze concrete non prefigurano, ad esse sole, elementi pertinenti in ambito d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-22/2017 del 12 maggio 2017 consid. 3.4), che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che tale conclusione debba essere disattesa; che invero, un suo ristabilimento in Turchia sarebbe inimmaginabile, stante la recente evoluzione della situazione nel paese, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Turchia, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che inoltre, nonostante a seguito delle recenti vicissitudini la situazione in Turchia risulti essere piuttosto tesa (cfr. sentenza del Tribunale D-5396 del 29 luglio 2016 consid. 9.4.1), non si può concludere che nel paese viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che fatte salve le provincie di Hakkari e Sirnak, al confine con Siria e Iran, si può quindi partire dal presupposto che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia sia ragionevolmente esigibile anche per le persone di etnia curda (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 - 9.6 e tra le tante sentenza del Tribunale D-7523/2015 del 12 febbraio 2018, consid. 6.5); che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, che proviene da Gaziantep, ovvero da un luogo non facente parte delle province summenzionate, e che non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali (cfr. decisione impugnata, III.2), è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza D-7523/2015 del 12 febbraio 2018 consid. 6.5, che riguarda un caso di allontanamento verso Gaziantep), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: