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D-8789/2025

D-8789/2025

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung IV (Asylrecht) · 2026-03-17 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera l'(...) agosto 2025, asserendo di essere minorenne, nato il (...) e cittadino somalo. Dalle ricerche effettuate dalla SEM è risultato che al richiedente era stato rilasciato un visto da parte della C._______ alla rappresentanza all'estero a D._______ (E._______) il (...), valevole dal (...) al (...), secondo l'identità seguente: A._______, nato il (...), di nazionalità keniana. A.b Il (...) settembre 2025 si è svolta con l'interessato la prima audizione quale richiedente minorenne non accompagnato, durante il quale egli ha in particolare confermato la sua data di nascita del (...) e la sua nazionalità somala. Ha inoltre potuto esporre i suoi motivi d'asilo ed il viaggio d'espatrio, nonché il suo stato di salute. A sostegno dei suoi asserti, ha presentato in copia, un certificato di nascita datato (...) nonché una conferma del certificato d'identità pure emesso il (...) (cfr. atto della SEM n. [{...}]-15/2). A.c Con rapporto peritale datato (...) settembre 2025, l'(...) ha dato seguito al mandato della SEM del 9 settembre 2025 di realizzare una perizia medico-legale per stabilire l'età del richiedente. La perizia ha concluso che l'età dichiarata dall'interessato al momento degli accertamenti peritali, fosse da considerarsi inverosimile, in quanto l'età minima del richiedente è di 19 anni, mentre l'età media si situa tra 20 e 24 anni, essendo quindi egli maggiorenne con elevata probabilità prossima alla certezza. A.d Fondandosi sugli esiti della perizia succitata così come su alcune allegazioni biografiche ritenute inverosimili, con scritto del 19 settembre 2025, l'autorità inferiore ha informato il richiedente della sua intenzione di voler modificare la sua data di nascita iscritta nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) al (...), offrendo la possibilità all'interessato di esprimersi in merito entro il 24 settembre 2025. Ciò al quale egli ha dato seguito, presentando delle osservazioni datate 24 settembre 2025. In medesima data, la SEM ha provveduto alla mutazione dei dati in SIMIC, registrando per l'interessato la data di nascita indicata in precedenza. A.e L'autorità inferiore, il 24 settembre 2025, ha formulato all'indirizzo delle autorità (...) competenti, una domanda di presa in carico dell'interessato ai sensi dell'art. 12 par. 4 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013). Queste ultime hanno risposto negativamente il 7 ottobre 2025, motivando il loro diniego con il fatto che non sarebbe chiaro se l'interessato fosse entrato o meno con il visto (...) nei territori degli Stati membri Dublino, non essendovi delle prove circa il viaggio da lui intrapreso. Il 7 ottobre 2025, la SEM ha chiesto alla C._______ di riesaminare tale loro rifiuto, richiesta alla quale è seguita un'ulteriore risposta negativa dalle autorità (...) l'8 ottobre 2025. Pertanto, alla medesima data precedente, la SEM ha pronunciato la conclusione della procedura Dublino ed informato il richiedente che la sua domanda d'asilo sarebbe stata esaminata in procedura nazionale. A.f Il (...) ottobre 2025, si è tenuta con l'interessato l'audizione portante in particolare sui suoi motivi d'asilo. In tale ambito egli ha segnatamente dichiarato che circa (...) dopo (...) da parte del gruppo Al-Shabaab che lo avrebbe rapito ed arruolato (...) prima, egli sarebbe stato avvicinato da un membro di tale gruppo che gli avrebbe riferito di prepararsi, poiché avrebbe fatto parte delle loro milizie. Pertanto la madre, una volta appreso di tale episodio, lo avrebbe fatto andare dallo zio paterno a F._______. Una sera però, mentre egli era intento a (...) fuori dalla porta di casa, si sarebbero presentati davanti a lui (...) uomini armati che gli avrebbero chiesto dove credesse di fuggire, al che egli dalla paura sarebbe svenuto. I (...) uomini sarebbero stati messi in fuga da una vicina di casa, che vedendoli, avrebbe gridato. Dopo tale episodio, la sua famiglia avrebbe deciso di farlo partire, e nel (...) del 2025 egli sarebbe espatriato verso il E._______ con un passatore. Una volta giunto in Svizzera, avrebbe appreso da un cugino paterno, che il padre sarebbe stato sequestrato da Al-Shabaab per (...), poiché avrebbero voluto che egli riportasse indietro il figlio, credendo che avesse aderito all'esercito governativo. Nel caso di un ritorno in Somalia, egli teme di essere ucciso. La funzionaria incaricata dell'audizione, nel corso della medesima, lo ha reso pure edotto del fatto che dal riscontro dattiloscopico nella banca dati europea "CS-VIS" risultasse un'altra identità e nazionalità rispetto a quelle dichiarate, ciò che sarebbe stato riportato in SIMIC quale prima identità, e gli ha dato l'occasione di esprimersi sul punto in questione (cfr. n. 36/17, D73 segg., pag. 8 seg.). A.g Il 31 ottobre 2025, la SEM ha registrato nel SIMIC, quale nuova identità principale dell'interessato: A._______, nato il (...), Kenya. A.h Il 4 novembre 2025, il richiedente ha inoltrato alla SEM il suo parere al progetto di decisione negativo reso da quest'ultima autorità il 3 novembre 2025. B. Con decisione del 5 novembre 2025, notificata lo stesso giorno (cfr. n. 41/1), l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, altresì pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura. C. Tramite il ricorso del 14 novembre 2025, il ricorrente ha impugnato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), concludendo all'annullamento della stessa e che la sua identità in SIMIC sia riconosciuta come B._______, nato il (...), Somalia, nonché in via principale che gli sia riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo in Svizzera. In primo subordine, ha chiesto che gli sia concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera ed in secondo subordine che gli atti siano rinviati alla SEM per complemento istruttorio nella procedura ampliata. Ha altresì formulato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Con scritto datato 11 dicembre 2025, il ricorrente ha inoltrato in allegato una lettera dell'(...) del 2 dicembre 2025 che attesta dell'autenticità delle firme e dei timbri apposti su un certificato di nascita della (...), emesso il 24 novembre 2025.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA (RS 172.021), dalla LTAF (RS 173.32) e dalla LTF (RS 173.110), in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 LAsi ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c PA e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha dapprima ritenuto, sulla scorta della perizia svolta nonché dell'esiguità delle allegazioni dell'insorgente in merito, che la sua minore età fosse inverosimile e che egli fosse quindi da considerare maggiorenne. Altresì, pure la sua provenienza e la sua cittadinanza somale, non sarebbero state da lui rese verosimili. Invero, egli in merito non avrebbe presentato alcun documento d'identità valido che ne attesterebbe della veridicità ed inoltre le sue allegazioni circa il luogo di provenienza si sarebbero distinte per la loro genericità, inconsistenza e lacunosità. Peraltro, egli avrebbe fornito pure degli asserti estremamente vaghi e lacunosi anche in risposta ai quesiti volti a chiarire l'esistenza del passaporto keniano e come egli ne sarebbe venuto in possesso. La SEM ha quindi concluso che il ricorrente andasse considerato quale cittadino del Kenya, con l'identità di A._______, nato il (...), che sarebbe stata riportata in SIMIC. Nel prosieguo, l'autorità inferiore ha pure considerati i motivi d'asilo espressi dal ricorrente inverosimili, in quanto le sue allegazioni in merito, sarebbero state poco dettagliate e circostanziate. Neppure il parere espresso dall'insorgente in risposta al progetto di decisione negativo, sarebbe stato in grado di mutare le predette conclusioni della SEM, che in particolare ha espresso di non ravvedere alcuna necessità di procedere con ulteriori accertamenti. Infine, considerando come il ricorrente avrebbe violato gravemente il suo obbligo di collaborare ai sensi dell'art. 8 LAsi, viste le sue indicazioni inverosimili circa la sua identità, provenienza e motivi d'asilo, la SEM ha ritenuto di non poter verificare se vi fossero degli ostacoli all'ammissibilità, esigibilità e possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, segnatamente concludendo come diversi indizi parlerebbero a favore della provenienza dell'insorgente dal Kenya.

E. 4.2 Nel proprio ricorso, l'insorgente contesta integralmente le conclusioni esposte nel provvedimento avversato. Invero, dapprima osserva come la SEM avrebbe arbitrariamente modificato la sua cittadinanza e la sua identità, effettuando un'istruttoria incompleta, e violando pure il suo obbligo di motivazione ed il suo (del ricorrente) diritto di essere sentito. Difatti, prima di procedere con la modifica della sua identità, l'autorità inferiore avrebbe dovuto quantomeno effettuare un'analisi sulla lingua e l'origine (cosiddetta analisi LINGUA) od un esame sulla sua provenienza. Peraltro, la SEM non spiega per quali motivi, malgrado egli parli perfettamente il somalo ed abbia fornito molte indicazioni precise sul suo clan d'appartenenza e la Somalia, avrebbe comunque deciso di considerarlo cittadino del Kenya. Inoltre, il fatto di non aver indicato nel dispositivo il cambiamento in SIMIC dei suoi dati, costituirebbe già di per sé un grave errore che gli toglierebbe un grado di giudizio, che potrebbe quindi configurarsi come una denegata giustizia commessa dalla SEM. La modifica dei dati SIMIC sarebbe altresì intervenuta ancora prima dell'emissione della decisione impugnata e prima della sua entrata in forza in giudicato, ciò che violerebbe il diritto dell'insorgente alla sua identità e vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU, dovendosi identificare con un'identità non conforme alla sua. Il ricorrente ritiene poi come i suoi motivi d'asilo sarebbero, al contrario di quanto esposto dalla SEM, verosimili e pertinenti. Contesta poi di essersi comportato in violazione del suo obbligo di collaborare ed avendo la predetta autorità ancora a disposizione delle misure istruttorie, non potrebbe concludere per la suddetta violazione, in modo da astenersi dall'esaminare se vi siano degli ostacoli all'esecuzione del suo allontanamento. Infine, non essendoci a suo parere dubbi in merito alla sua cittadinanza somala, egli ritiene come un suo ritorno in Somalia sarebbe da considerare sia inammissibile sia inesigibile.

E. 5.1 D'ingresso è opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame, in merito all'accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. per il principio inquisitorio gli art. 13 PA e l'art. 8 LAsi così come la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), e la violazione dell'obbligo di motivazione (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; 139 V 496 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2.1) e del suo diritto di essere sentito (art. 29 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101] e art. 29 PA; cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con rif. cit.) da parte della SEM, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati).

E. 5.2 In primo luogo, non si ravvede nelle argomentazioni proposte nel ricorso in ordine alla valutazione sull'inverosimiglianza della minore età esposta nella decisione avversata, alcun elemento di contestazione formale del provvedimento litigioso, bensì esse attengono esclusivamente all'apprezzamento effettuato dalla SEM in specie (cfr. ricorso, p.to 1, pag. 4 seg.), che riguardano però il merito della vertenza. Pertanto, sotto questo aspetto, non si evince nessuna violazione del suo obbligo inquisitorio da parte dell'autorità inferiore, né tantomeno del suo obbligo di motivazione o del diritto di essere sentito del ricorrente.

E. 5.3.1 In secondo luogo, il Tribunale ritiene invece fondate le censure sollevate contro il provvedimento litigioso dal ricorrente in merito alla conclusione della SEM di ritenere la sua provenienza e nazionalità inverosimili e di aver concluso che egli andasse considerato con l'identità dedotta dalle risultanze del CS-VIS e cittadino del Kenya.

E. 5.3.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondante o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Anche se la verosimiglianza autorizza l'obiezione e il dubbio, questi devono apparire da un punto di vista oggettivo meno importanti che gli elementi che sono a favore della probabilità delle allegazioni del richiedente l'asilo. Nell'esame della verosimiglianza di queste ultime, l'autorità dovrà ponderare gli indizi d'inverosimiglianza facendo emergere un'impressione d'insieme e determinando, tra gli elementi che militano a favore o a sfavore di questa verosimiglianza, quelli che prevalgono (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; ex multis la sentenza del TAF nelle cause congiunte E-1925/2021 e E-1983/2021 del 22 settembre 2025 consid. 2.2.1). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e rif. cit.).

E. 5.3.3 Analizzando la decisione avversata, si evince dalla stessa come l'autorità inferiore si sia quasi esclusivamente focalizzata sulle allegazioni del ricorrente che sostenessero l'inverosimiglianza della sua provenienza, senza però citare ed analizzare - perlomeno brevemente - anche gli elementi a favore della sua provenienza dalla Somalia, ed alcuni anche sollevati già nel parere dall'insorgente. La SEM è difatti rimasta silente in merito al fatto che il ricorrente abbia parlato senza alcuna difficoltà od incomprensione evincibile dai verbali, durante le due audizioni tenutesi con il medesimo, in somali (cfr. n. 14/10, pagg. 2 e 10 e n. 36/17, pag. 17), come pure che egli sia riuscito a fornire diverse informazioni con un certo grado di dettaglio sia sul quartiere dove avrebbe vissuto a F._______ (senza fra l'altro contraddirsi tra un'audizione e l'altra, cfr. n. 14/10, p.to 2.01, pag. 5; n. 36/17, D26, pag. 4), sia circa il suo clan di provenienza ed i clan limitrofi (cfr. n. 14/10, p.to 6.01, pag. 8; n. 36/17, D23 seg., pag. 3 seg.; D43 segg., pag. 5 seg.), o ancora alcuni quartieri vicini a quello suo di provenienza (cfr. n. 36/17, D23, pag. 3); l'operatore telefonico utilizzato dai suoi parenti in Somalia (cfr. n. 36/17, D63, pag. 7) o pure di quali scuole dispone G._______ (cfr. n. 36/17, D142 segg., pag. 15). Non si può quindi seguire la SEM, laddove nella decisione avversata ritiene, senza aver fatto un esame complessivo anche degli elementi a favore della verosimiglianza della provenienza del ricorrente dalla Somalia, che quest'ultima sia da considerarsi inattendibile. D'altro canto, come sostiene l'autorità inferiore nella decisione avversata a ragione, non si può non ravvedere nelle allegazioni rese dal ricorrente in alcuni passaggi, delle incoerenze e vaghezze, difficilmente spiegabili per una persona che avrebbe vissuto effettivamente nel luogo dal quale egli ha riferito di provenire. Invero, le sue dichiarazioni circa il quartiere dal quale proverrebbe "H._______" (cfr. n. 36/17, D22, pag. 3), stridono fortemente con quanto affermato poco dopo, ovvero che H._______ sarebbe pure il "ramo" del clan I._______ a cui egli apparterrebbe (cfr. n. 36/17, D24, pag. 4). Non si segue il ricorrente laddove cerca di spiegare nel suo parere che egli "[...] intendeva che H._______ è un quartiere di G._______ dove vivono specialmente quelli del suo clan" (cfr. n. 39/3, pag. 2), in quanto i suoi asserti resi in merito al ramo del suo clan in audizione, non prestano il fianco ad interpretazione differente. Altresì, stupisce che il ricorrente, malgrado abbia riferito come la sua località di provenienza sarebbe controllata dal gruppo Al-Shabaab, non abbia saputo dare una descrizione di questi né della loro presenza sul territorio dettagliata e precisa, avendo invece fornito delle dichiarazioni del tutto vaghe, inconsistenti e stereotipate (cfr. n. 36/17, D28 segg., pag. 4). La stessa inconsistenza e lacunosità nei suoi asserti, è evincibile anche per quanto attiene al suo racconto di come egli si sarebbe procurato i documenti ed il visto, tramite il passatore, a D._______, in E._______ (cfr. n. 36/17, D66 segg., pag. 7 segg.). Tuttavia, rispetto a quest'ultimo punto, non si può escludere, come ha argomentato anche il ricorrente nel gravame, che egli si sia effettivamente procurato il passaporto ed il visto tramite il passatore, visti i casi riportati da quotidiani (...), in merito a casi di cittadini somali arrivati in C._______ tramite passaporti emessi dal E._______ (cfr. per i riferimenti ai quotidiani [...] il ricorso, pag. 5 seg.). Tali circostanze non sono state in alcun modo prese in esame da parte della SEM, malgrado fossero già contenute nel parere del ricorrente, che ha liquidato le stesse con un'argomentazione del tutto generica (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 9), che vista la possibile pertinenza di tali elementi, non può essere validato come procedere. Sulla scorta di quanto precede, il Tribunale non può neppure seguire la motivazione della SEM, laddove ritiene come il ricorrente avrebbe violato gravemente il suo obbligo di collaborare (cfr. decisione impugnata, p.to III/2, pag. 10) e che "diversi indizi parlano a favore della sua provenienza dal Kenya" (cfr. p.to III/3, pag. 10), in quanto invero gli unici elementi che militano a favore della sua provenienza keniana si riducono ai dati contenuti nel passaporto con cui il ricorrente avrebbe viaggiato - dati rilevati dal riscontro CS-VIS (cfr. n. 8/2 e 9/2) - ed al luogo dal quale egli avrebbe intrapreso il viaggio in aereo (cfr. n. 14/10, p.to 5.02, pag. 7; n. 36/17, D66 segg., pag. 7 seg.). Elementi che però, per quanto di un certo peso, non sono sufficienti per fugare i dubbi che il ricorrente possa effettivamente essere di nazionalità ed origini somale. Peraltro, si denota ancora come l'autorità inferiore, malgrado abbia citato nel provvedimento avversato le copie dei certificati di nascita e d'identità del ricorrente correttamente, abbia espresso in merito una motivazione del tutto generica e stringata (cfr. decisione impugnata, p.to II/1, pag. 5), violando anche sotto questo profilo, il suo obbligo di motivare a sufficienza il giudizio impugnato. Occorre tuttavia ancora evidenziare in merito, come la lettera d'autentificazione dell'(...) del 2 dicembre 2025 prodotta dal ricorrente con il suo scritto dell'11 dicembre 2025 (cfr. anche supra lett. D), attesti soltanto dell'autenticità delle firme e dei timbri apposti su un certificato di nascita rilasciato il 24 novembre 2025 dalla (...), e non della veridicità dei dati presenti in esso. Altresì, a differenza di quanto osservato nello scritto dell'11 dicembre 2025, il certificato di nascita citato nel documento della summenzionata (...) del 2 dicembre 2025, non combacia con il certificato di nascita prodotto in copia dall'insorgente ed agli atti della SEM - che è stato invece rilasciato il (...) e non porta alcun numero di serie (cfr. n. 15/2) come è al contrario il caso del certificato di nascita, che non è stato allegato con lo scritto dell'11 dicembre 2025 né mai prodotto agli atti dal ricorrente, citato nel documento del 2 dicembre 2025 della detta (...).

E. 5.3.4 Da quanto precede, ne discende che la SEM, dagli elementi a disposizione all'incarto non poteva, senza perlomeno effettuare ulteriori accertamenti - come un'audizione integrativa dove avrebbe potuto questionare maggiormente il ricorrente sui luoghi dai quali egli ha dichiarato di provenire e sulla sua conoscenza della Somalia, o di dare mandato per una perizia sulla provenienza (anche eventualmente con l'espletamento di una cosiddetta analisi LINGUA) e sull'identità del richiedente ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 LAsi - concludere per l'inverosimiglianza della sua nazionalità e provenienza somale. Permanendo difatti agli occhi del Tribunale dei dubbi, che non possono essere fugati dalle risultanze agli atti e processuali, circa l'effettiva provenienza e nazionalità del ricorrente, si deve constatare che l'autorità inferiore ha accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, scadendo anche in una violazione del suo obbligo di motivazione e del diritto di essere sentito del ricorrente. Poiché sia per la valutazione della verosimiglianza degli asserti del ricorrente circa i suoi motivi d'asilo sia per l'esame di eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, la risposta al quesito a sapere se il ricorrente ha reso o meno verosimile la sua origine dalla località G._______, è di grande rilevanza, occorre quindi effettuare ulteriori accertamenti specifici circa la provenienza del ricorrente, in particolare esperendo un'analisi LINGUA sulla provenienza, come già intrapreso in casi analoghi di presunti cittadini somali (cfr. sentenze del TAF D-7157/2024 del 18 dicembre 2024, dove si è ordinato alla SEM di effettuare un'analisi LINGUA; D-5415/2024 del 30 ottobre 2024). Nel fare ciò, l'autorità inferiore esaminerà l'opportunità anche di passare il caso alla procedura ampliata in virtù dell'art. 26d LAsi.

E. 5.4.1 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'istruzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti. Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e relativi riferimenti; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191).

E. 5.4.2 Nel caso concreto, come sopra evinto, risultano necessari ulteriori accertamenti su fatti giuridicamente rilevanti. In altre parole, nel caso di specie, poiché l'amministrazione delle prove risulta essere troppo gravosa e al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, il Tribunale annulla la decisione della SEM del 5 novembre 2025 e ritrasmette gli atti di causa all'autorità inferiore, invitandola in particolare ad effettuare i necessari accertamenti supplementari circa la provenienza del ricorrente. Nel fare ciò, l'autorità inferiore esaminerà anche l'opportunità di passare il caso alla procedura ampliata ai sensi dell'art. 26d LAsi. Una volta esperite tali verifiche, e risposto anche al punto giuridicamente rilevante per la fattispecie circa la provenienza e la nazionalità effettive del ricorrente, la SEM dovrà quindi emanare una nuova decisione che tenga conto sia delle risultanze ottenute con i nuovi accertamenti, sia di tutto l'incarto e dei mezzi di prova prodotti dall'insorgente, motivando in modo chiaro e completo il suo nuovo provvedimento. Avrà peraltro cura, nel caso giungesse nuovamente alla conclusione che la provenienza allegata dal ricorrente sia inverosimile, a voler introdurre anche nel dispositivo della nuova decisione la conclusione rispetto a tale punto posto in questione, come tra l'altro richiesto implicitamente a ragione anche nel suo ricorso dall'insorgente (cfr. ricorso, pag. 6).

E. 6 Alla luce dell'esito succitato del ricorso, il Tribunale può inoltre esimersi dall'esaminare le ulteriori e residuali censure.

E. 7 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda dell'insorgente tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risulta divenuta senza oggetto.

E. 8 Altresì, visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto, l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è divenuta pure senza oggetto.

E. 9 In seguito, ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nel caso concreto, poiché la rappresentante legale del ricorrente è già indennizzata per la consulenza e la rappresentanza legale, anche quella per la redazione dell'atto ricorsuale, dinnanzi all'autorità inferiore - secondo gli art. 102k e 102l LAsi - non si accordano delle indennità per spese ripetibili.

E. 10 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto.
  2. La decisione della SEM del 5 novembre 2025 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per procedere alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
  5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8789/2025 Sentenza del 17 marzo 2026 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Kenya, alias B._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Somalia, rappresentato da Cristina Tosone, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 5 novembre 2025 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera l'(...) agosto 2025, asserendo di essere minorenne, nato il (...) e cittadino somalo. Dalle ricerche effettuate dalla SEM è risultato che al richiedente era stato rilasciato un visto da parte della C._______ alla rappresentanza all'estero a D._______ (E._______) il (...), valevole dal (...) al (...), secondo l'identità seguente: A._______, nato il (...), di nazionalità keniana. A.b Il (...) settembre 2025 si è svolta con l'interessato la prima audizione quale richiedente minorenne non accompagnato, durante il quale egli ha in particolare confermato la sua data di nascita del (...) e la sua nazionalità somala. Ha inoltre potuto esporre i suoi motivi d'asilo ed il viaggio d'espatrio, nonché il suo stato di salute. A sostegno dei suoi asserti, ha presentato in copia, un certificato di nascita datato (...) nonché una conferma del certificato d'identità pure emesso il (...) (cfr. atto della SEM n. [{...}]-15/2). A.c Con rapporto peritale datato (...) settembre 2025, l'(...) ha dato seguito al mandato della SEM del 9 settembre 2025 di realizzare una perizia medico-legale per stabilire l'età del richiedente. La perizia ha concluso che l'età dichiarata dall'interessato al momento degli accertamenti peritali, fosse da considerarsi inverosimile, in quanto l'età minima del richiedente è di 19 anni, mentre l'età media si situa tra 20 e 24 anni, essendo quindi egli maggiorenne con elevata probabilità prossima alla certezza. A.d Fondandosi sugli esiti della perizia succitata così come su alcune allegazioni biografiche ritenute inverosimili, con scritto del 19 settembre 2025, l'autorità inferiore ha informato il richiedente della sua intenzione di voler modificare la sua data di nascita iscritta nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) al (...), offrendo la possibilità all'interessato di esprimersi in merito entro il 24 settembre 2025. Ciò al quale egli ha dato seguito, presentando delle osservazioni datate 24 settembre 2025. In medesima data, la SEM ha provveduto alla mutazione dei dati in SIMIC, registrando per l'interessato la data di nascita indicata in precedenza. A.e L'autorità inferiore, il 24 settembre 2025, ha formulato all'indirizzo delle autorità (...) competenti, una domanda di presa in carico dell'interessato ai sensi dell'art. 12 par. 4 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013). Queste ultime hanno risposto negativamente il 7 ottobre 2025, motivando il loro diniego con il fatto che non sarebbe chiaro se l'interessato fosse entrato o meno con il visto (...) nei territori degli Stati membri Dublino, non essendovi delle prove circa il viaggio da lui intrapreso. Il 7 ottobre 2025, la SEM ha chiesto alla C._______ di riesaminare tale loro rifiuto, richiesta alla quale è seguita un'ulteriore risposta negativa dalle autorità (...) l'8 ottobre 2025. Pertanto, alla medesima data precedente, la SEM ha pronunciato la conclusione della procedura Dublino ed informato il richiedente che la sua domanda d'asilo sarebbe stata esaminata in procedura nazionale. A.f Il (...) ottobre 2025, si è tenuta con l'interessato l'audizione portante in particolare sui suoi motivi d'asilo. In tale ambito egli ha segnatamente dichiarato che circa (...) dopo (...) da parte del gruppo Al-Shabaab che lo avrebbe rapito ed arruolato (...) prima, egli sarebbe stato avvicinato da un membro di tale gruppo che gli avrebbe riferito di prepararsi, poiché avrebbe fatto parte delle loro milizie. Pertanto la madre, una volta appreso di tale episodio, lo avrebbe fatto andare dallo zio paterno a F._______. Una sera però, mentre egli era intento a (...) fuori dalla porta di casa, si sarebbero presentati davanti a lui (...) uomini armati che gli avrebbero chiesto dove credesse di fuggire, al che egli dalla paura sarebbe svenuto. I (...) uomini sarebbero stati messi in fuga da una vicina di casa, che vedendoli, avrebbe gridato. Dopo tale episodio, la sua famiglia avrebbe deciso di farlo partire, e nel (...) del 2025 egli sarebbe espatriato verso il E._______ con un passatore. Una volta giunto in Svizzera, avrebbe appreso da un cugino paterno, che il padre sarebbe stato sequestrato da Al-Shabaab per (...), poiché avrebbero voluto che egli riportasse indietro il figlio, credendo che avesse aderito all'esercito governativo. Nel caso di un ritorno in Somalia, egli teme di essere ucciso. La funzionaria incaricata dell'audizione, nel corso della medesima, lo ha reso pure edotto del fatto che dal riscontro dattiloscopico nella banca dati europea "CS-VIS" risultasse un'altra identità e nazionalità rispetto a quelle dichiarate, ciò che sarebbe stato riportato in SIMIC quale prima identità, e gli ha dato l'occasione di esprimersi sul punto in questione (cfr. n. 36/17, D73 segg., pag. 8 seg.). A.g Il 31 ottobre 2025, la SEM ha registrato nel SIMIC, quale nuova identità principale dell'interessato: A._______, nato il (...), Kenya. A.h Il 4 novembre 2025, il richiedente ha inoltrato alla SEM il suo parere al progetto di decisione negativo reso da quest'ultima autorità il 3 novembre 2025. B. Con decisione del 5 novembre 2025, notificata lo stesso giorno (cfr. n. 41/1), l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, altresì pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura. C. Tramite il ricorso del 14 novembre 2025, il ricorrente ha impugnato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), concludendo all'annullamento della stessa e che la sua identità in SIMIC sia riconosciuta come B._______, nato il (...), Somalia, nonché in via principale che gli sia riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo in Svizzera. In primo subordine, ha chiesto che gli sia concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera ed in secondo subordine che gli atti siano rinviati alla SEM per complemento istruttorio nella procedura ampliata. Ha altresì formulato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Con scritto datato 11 dicembre 2025, il ricorrente ha inoltrato in allegato una lettera dell'(...) del 2 dicembre 2025 che attesta dell'autenticità delle firme e dei timbri apposti su un certificato di nascita della (...), emesso il 24 novembre 2025. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA (RS 172.021), dalla LTAF (RS 173.32) e dalla LTF (RS 173.110), in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 LAsi ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c PA e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha dapprima ritenuto, sulla scorta della perizia svolta nonché dell'esiguità delle allegazioni dell'insorgente in merito, che la sua minore età fosse inverosimile e che egli fosse quindi da considerare maggiorenne. Altresì, pure la sua provenienza e la sua cittadinanza somale, non sarebbero state da lui rese verosimili. Invero, egli in merito non avrebbe presentato alcun documento d'identità valido che ne attesterebbe della veridicità ed inoltre le sue allegazioni circa il luogo di provenienza si sarebbero distinte per la loro genericità, inconsistenza e lacunosità. Peraltro, egli avrebbe fornito pure degli asserti estremamente vaghi e lacunosi anche in risposta ai quesiti volti a chiarire l'esistenza del passaporto keniano e come egli ne sarebbe venuto in possesso. La SEM ha quindi concluso che il ricorrente andasse considerato quale cittadino del Kenya, con l'identità di A._______, nato il (...), che sarebbe stata riportata in SIMIC. Nel prosieguo, l'autorità inferiore ha pure considerati i motivi d'asilo espressi dal ricorrente inverosimili, in quanto le sue allegazioni in merito, sarebbero state poco dettagliate e circostanziate. Neppure il parere espresso dall'insorgente in risposta al progetto di decisione negativo, sarebbe stato in grado di mutare le predette conclusioni della SEM, che in particolare ha espresso di non ravvedere alcuna necessità di procedere con ulteriori accertamenti. Infine, considerando come il ricorrente avrebbe violato gravemente il suo obbligo di collaborare ai sensi dell'art. 8 LAsi, viste le sue indicazioni inverosimili circa la sua identità, provenienza e motivi d'asilo, la SEM ha ritenuto di non poter verificare se vi fossero degli ostacoli all'ammissibilità, esigibilità e possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, segnatamente concludendo come diversi indizi parlerebbero a favore della provenienza dell'insorgente dal Kenya. 4.2 Nel proprio ricorso, l'insorgente contesta integralmente le conclusioni esposte nel provvedimento avversato. Invero, dapprima osserva come la SEM avrebbe arbitrariamente modificato la sua cittadinanza e la sua identità, effettuando un'istruttoria incompleta, e violando pure il suo obbligo di motivazione ed il suo (del ricorrente) diritto di essere sentito. Difatti, prima di procedere con la modifica della sua identità, l'autorità inferiore avrebbe dovuto quantomeno effettuare un'analisi sulla lingua e l'origine (cosiddetta analisi LINGUA) od un esame sulla sua provenienza. Peraltro, la SEM non spiega per quali motivi, malgrado egli parli perfettamente il somalo ed abbia fornito molte indicazioni precise sul suo clan d'appartenenza e la Somalia, avrebbe comunque deciso di considerarlo cittadino del Kenya. Inoltre, il fatto di non aver indicato nel dispositivo il cambiamento in SIMIC dei suoi dati, costituirebbe già di per sé un grave errore che gli toglierebbe un grado di giudizio, che potrebbe quindi configurarsi come una denegata giustizia commessa dalla SEM. La modifica dei dati SIMIC sarebbe altresì intervenuta ancora prima dell'emissione della decisione impugnata e prima della sua entrata in forza in giudicato, ciò che violerebbe il diritto dell'insorgente alla sua identità e vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU, dovendosi identificare con un'identità non conforme alla sua. Il ricorrente ritiene poi come i suoi motivi d'asilo sarebbero, al contrario di quanto esposto dalla SEM, verosimili e pertinenti. Contesta poi di essersi comportato in violazione del suo obbligo di collaborare ed avendo la predetta autorità ancora a disposizione delle misure istruttorie, non potrebbe concludere per la suddetta violazione, in modo da astenersi dall'esaminare se vi siano degli ostacoli all'esecuzione del suo allontanamento. Infine, non essendoci a suo parere dubbi in merito alla sua cittadinanza somala, egli ritiene come un suo ritorno in Somalia sarebbe da considerare sia inammissibile sia inesigibile. 5. 5.1 D'ingresso è opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame, in merito all'accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. per il principio inquisitorio gli art. 13 PA e l'art. 8 LAsi così come la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), e la violazione dell'obbligo di motivazione (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; 139 V 496 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2.1) e del suo diritto di essere sentito (art. 29 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101] e art. 29 PA; cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con rif. cit.) da parte della SEM, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati). 5.2 In primo luogo, non si ravvede nelle argomentazioni proposte nel ricorso in ordine alla valutazione sull'inverosimiglianza della minore età esposta nella decisione avversata, alcun elemento di contestazione formale del provvedimento litigioso, bensì esse attengono esclusivamente all'apprezzamento effettuato dalla SEM in specie (cfr. ricorso, p.to 1, pag. 4 seg.), che riguardano però il merito della vertenza. Pertanto, sotto questo aspetto, non si evince nessuna violazione del suo obbligo inquisitorio da parte dell'autorità inferiore, né tantomeno del suo obbligo di motivazione o del diritto di essere sentito del ricorrente. 5.3 5.3.1 In secondo luogo, il Tribunale ritiene invece fondate le censure sollevate contro il provvedimento litigioso dal ricorrente in merito alla conclusione della SEM di ritenere la sua provenienza e nazionalità inverosimili e di aver concluso che egli andasse considerato con l'identità dedotta dalle risultanze del CS-VIS e cittadino del Kenya. 5.3.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondante o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Anche se la verosimiglianza autorizza l'obiezione e il dubbio, questi devono apparire da un punto di vista oggettivo meno importanti che gli elementi che sono a favore della probabilità delle allegazioni del richiedente l'asilo. Nell'esame della verosimiglianza di queste ultime, l'autorità dovrà ponderare gli indizi d'inverosimiglianza facendo emergere un'impressione d'insieme e determinando, tra gli elementi che militano a favore o a sfavore di questa verosimiglianza, quelli che prevalgono (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; ex multis la sentenza del TAF nelle cause congiunte E-1925/2021 e E-1983/2021 del 22 settembre 2025 consid. 2.2.1). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e rif. cit.). 5.3.3 Analizzando la decisione avversata, si evince dalla stessa come l'autorità inferiore si sia quasi esclusivamente focalizzata sulle allegazioni del ricorrente che sostenessero l'inverosimiglianza della sua provenienza, senza però citare ed analizzare - perlomeno brevemente - anche gli elementi a favore della sua provenienza dalla Somalia, ed alcuni anche sollevati già nel parere dall'insorgente. La SEM è difatti rimasta silente in merito al fatto che il ricorrente abbia parlato senza alcuna difficoltà od incomprensione evincibile dai verbali, durante le due audizioni tenutesi con il medesimo, in somali (cfr. n. 14/10, pagg. 2 e 10 e n. 36/17, pag. 17), come pure che egli sia riuscito a fornire diverse informazioni con un certo grado di dettaglio sia sul quartiere dove avrebbe vissuto a F._______ (senza fra l'altro contraddirsi tra un'audizione e l'altra, cfr. n. 14/10, p.to 2.01, pag. 5; n. 36/17, D26, pag. 4), sia circa il suo clan di provenienza ed i clan limitrofi (cfr. n. 14/10, p.to 6.01, pag. 8; n. 36/17, D23 seg., pag. 3 seg.; D43 segg., pag. 5 seg.), o ancora alcuni quartieri vicini a quello suo di provenienza (cfr. n. 36/17, D23, pag. 3); l'operatore telefonico utilizzato dai suoi parenti in Somalia (cfr. n. 36/17, D63, pag. 7) o pure di quali scuole dispone G._______ (cfr. n. 36/17, D142 segg., pag. 15). Non si può quindi seguire la SEM, laddove nella decisione avversata ritiene, senza aver fatto un esame complessivo anche degli elementi a favore della verosimiglianza della provenienza del ricorrente dalla Somalia, che quest'ultima sia da considerarsi inattendibile. D'altro canto, come sostiene l'autorità inferiore nella decisione avversata a ragione, non si può non ravvedere nelle allegazioni rese dal ricorrente in alcuni passaggi, delle incoerenze e vaghezze, difficilmente spiegabili per una persona che avrebbe vissuto effettivamente nel luogo dal quale egli ha riferito di provenire. Invero, le sue dichiarazioni circa il quartiere dal quale proverrebbe "H._______" (cfr. n. 36/17, D22, pag. 3), stridono fortemente con quanto affermato poco dopo, ovvero che H._______ sarebbe pure il "ramo" del clan I._______ a cui egli apparterrebbe (cfr. n. 36/17, D24, pag. 4). Non si segue il ricorrente laddove cerca di spiegare nel suo parere che egli "[...] intendeva che H._______ è un quartiere di G._______ dove vivono specialmente quelli del suo clan" (cfr. n. 39/3, pag. 2), in quanto i suoi asserti resi in merito al ramo del suo clan in audizione, non prestano il fianco ad interpretazione differente. Altresì, stupisce che il ricorrente, malgrado abbia riferito come la sua località di provenienza sarebbe controllata dal gruppo Al-Shabaab, non abbia saputo dare una descrizione di questi né della loro presenza sul territorio dettagliata e precisa, avendo invece fornito delle dichiarazioni del tutto vaghe, inconsistenti e stereotipate (cfr. n. 36/17, D28 segg., pag. 4). La stessa inconsistenza e lacunosità nei suoi asserti, è evincibile anche per quanto attiene al suo racconto di come egli si sarebbe procurato i documenti ed il visto, tramite il passatore, a D._______, in E._______ (cfr. n. 36/17, D66 segg., pag. 7 segg.). Tuttavia, rispetto a quest'ultimo punto, non si può escludere, come ha argomentato anche il ricorrente nel gravame, che egli si sia effettivamente procurato il passaporto ed il visto tramite il passatore, visti i casi riportati da quotidiani (...), in merito a casi di cittadini somali arrivati in C._______ tramite passaporti emessi dal E._______ (cfr. per i riferimenti ai quotidiani [...] il ricorso, pag. 5 seg.). Tali circostanze non sono state in alcun modo prese in esame da parte della SEM, malgrado fossero già contenute nel parere del ricorrente, che ha liquidato le stesse con un'argomentazione del tutto generica (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 9), che vista la possibile pertinenza di tali elementi, non può essere validato come procedere. Sulla scorta di quanto precede, il Tribunale non può neppure seguire la motivazione della SEM, laddove ritiene come il ricorrente avrebbe violato gravemente il suo obbligo di collaborare (cfr. decisione impugnata, p.to III/2, pag. 10) e che "diversi indizi parlano a favore della sua provenienza dal Kenya" (cfr. p.to III/3, pag. 10), in quanto invero gli unici elementi che militano a favore della sua provenienza keniana si riducono ai dati contenuti nel passaporto con cui il ricorrente avrebbe viaggiato - dati rilevati dal riscontro CS-VIS (cfr. n. 8/2 e 9/2) - ed al luogo dal quale egli avrebbe intrapreso il viaggio in aereo (cfr. n. 14/10, p.to 5.02, pag. 7; n. 36/17, D66 segg., pag. 7 seg.). Elementi che però, per quanto di un certo peso, non sono sufficienti per fugare i dubbi che il ricorrente possa effettivamente essere di nazionalità ed origini somale. Peraltro, si denota ancora come l'autorità inferiore, malgrado abbia citato nel provvedimento avversato le copie dei certificati di nascita e d'identità del ricorrente correttamente, abbia espresso in merito una motivazione del tutto generica e stringata (cfr. decisione impugnata, p.to II/1, pag. 5), violando anche sotto questo profilo, il suo obbligo di motivare a sufficienza il giudizio impugnato. Occorre tuttavia ancora evidenziare in merito, come la lettera d'autentificazione dell'(...) del 2 dicembre 2025 prodotta dal ricorrente con il suo scritto dell'11 dicembre 2025 (cfr. anche supra lett. D), attesti soltanto dell'autenticità delle firme e dei timbri apposti su un certificato di nascita rilasciato il 24 novembre 2025 dalla (...), e non della veridicità dei dati presenti in esso. Altresì, a differenza di quanto osservato nello scritto dell'11 dicembre 2025, il certificato di nascita citato nel documento della summenzionata (...) del 2 dicembre 2025, non combacia con il certificato di nascita prodotto in copia dall'insorgente ed agli atti della SEM - che è stato invece rilasciato il (...) e non porta alcun numero di serie (cfr. n. 15/2) come è al contrario il caso del certificato di nascita, che non è stato allegato con lo scritto dell'11 dicembre 2025 né mai prodotto agli atti dal ricorrente, citato nel documento del 2 dicembre 2025 della detta (...). 5.3.4 Da quanto precede, ne discende che la SEM, dagli elementi a disposizione all'incarto non poteva, senza perlomeno effettuare ulteriori accertamenti - come un'audizione integrativa dove avrebbe potuto questionare maggiormente il ricorrente sui luoghi dai quali egli ha dichiarato di provenire e sulla sua conoscenza della Somalia, o di dare mandato per una perizia sulla provenienza (anche eventualmente con l'espletamento di una cosiddetta analisi LINGUA) e sull'identità del richiedente ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 LAsi - concludere per l'inverosimiglianza della sua nazionalità e provenienza somale. Permanendo difatti agli occhi del Tribunale dei dubbi, che non possono essere fugati dalle risultanze agli atti e processuali, circa l'effettiva provenienza e nazionalità del ricorrente, si deve constatare che l'autorità inferiore ha accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, scadendo anche in una violazione del suo obbligo di motivazione e del diritto di essere sentito del ricorrente. Poiché sia per la valutazione della verosimiglianza degli asserti del ricorrente circa i suoi motivi d'asilo sia per l'esame di eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, la risposta al quesito a sapere se il ricorrente ha reso o meno verosimile la sua origine dalla località G._______, è di grande rilevanza, occorre quindi effettuare ulteriori accertamenti specifici circa la provenienza del ricorrente, in particolare esperendo un'analisi LINGUA sulla provenienza, come già intrapreso in casi analoghi di presunti cittadini somali (cfr. sentenze del TAF D-7157/2024 del 18 dicembre 2024, dove si è ordinato alla SEM di effettuare un'analisi LINGUA; D-5415/2024 del 30 ottobre 2024). Nel fare ciò, l'autorità inferiore esaminerà l'opportunità anche di passare il caso alla procedura ampliata in virtù dell'art. 26d LAsi. 5.4 5.4.1 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'istruzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti. Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e relativi riferimenti; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). 5.4.2 Nel caso concreto, come sopra evinto, risultano necessari ulteriori accertamenti su fatti giuridicamente rilevanti. In altre parole, nel caso di specie, poiché l'amministrazione delle prove risulta essere troppo gravosa e al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, il Tribunale annulla la decisione della SEM del 5 novembre 2025 e ritrasmette gli atti di causa all'autorità inferiore, invitandola in particolare ad effettuare i necessari accertamenti supplementari circa la provenienza del ricorrente. Nel fare ciò, l'autorità inferiore esaminerà anche l'opportunità di passare il caso alla procedura ampliata ai sensi dell'art. 26d LAsi. Una volta esperite tali verifiche, e risposto anche al punto giuridicamente rilevante per la fattispecie circa la provenienza e la nazionalità effettive del ricorrente, la SEM dovrà quindi emanare una nuova decisione che tenga conto sia delle risultanze ottenute con i nuovi accertamenti, sia di tutto l'incarto e dei mezzi di prova prodotti dall'insorgente, motivando in modo chiaro e completo il suo nuovo provvedimento. Avrà peraltro cura, nel caso giungesse nuovamente alla conclusione che la provenienza allegata dal ricorrente sia inverosimile, a voler introdurre anche nel dispositivo della nuova decisione la conclusione rispetto a tale punto posto in questione, come tra l'altro richiesto implicitamente a ragione anche nel suo ricorso dall'insorgente (cfr. ricorso, pag. 6).

6. Alla luce dell'esito succitato del ricorso, il Tribunale può inoltre esimersi dall'esaminare le ulteriori e residuali censure.

7. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda dell'insorgente tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risulta divenuta senza oggetto.

8. Altresì, visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto, l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è divenuta pure senza oggetto.

9. In seguito, ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nel caso concreto, poiché la rappresentante legale del ricorrente è già indennizzata per la consulenza e la rappresentanza legale, anche quella per la redazione dell'atto ricorsuale, dinnanzi all'autorità inferiore - secondo gli art. 102k e 102l LAsi - non si accordano delle indennità per spese ripetibili.

10. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

2. La decisione della SEM del 5 novembre 2025 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per procedere alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Non si assegnano indennità per spese ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: