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D-8525/2007

D-8525/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2011-06-23 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, dichiaratosi di origine tamil, nato a D._______ e con ultimo domicilio a E._______, nel distretto di F._______, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera in data 8 ottobre 2007. Interrogato sui motivi d'asilo il 17 ottobre 2007 ed il 5 novembre 2007, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per le minacce subite da parte di due individui che avrebbero tentato di estorcergli denaro. Infatti, dal marzo 2007, egli sarebbe stato minacciato cinque volte presso il suo negozio da due sconosciuti che gli avrebbero chiesto metà dei soldi che egli riceveva su uno suo conto bancario. In occasione di una di tali visite intimidatorie, gli avrebbero pure preso direttamente tutto il denaro che aveva nel suo negozio ed invece, le altre volte, l'interessato sarebbe riuscito a mai dare loro i soldi, promettendo di eseguire le operazioni necessarie il giorno seguente. Questo gli avrebbe permesso di recarsi e rifugiarsi a G._______ ogni volta che veniva minacciato, luogo in cui sarebbe rimasto dapprima qualche giorno ed in seguito per due o tre settimane. Dopo essere stato minacciato di morte, come pure sul fatto che il suo negozio sarebbe stato incendiato nonché che sarebbe stato denunciato alle autorità come facente parte del movimento tamil, egli avrebbe chiesto aiuto al capo del villaggio al fine di farsi scrivere una lettera e suo padre avrebbe pure denunciato le intimidazioni subite dal figlio alla "Sri Lanka Monitoring Mission" (di seguito: SLMM). Tuttavia, temendo per la propria vita, il richiedente sarebbe espatriato il mese di settembre 2007. A sostegno della domanda d'asilo egli ha prodotto una carta d'identità ed una tessera studentesca, nonché una carta rilasciata dalla SLMM, una lettera di raccomandazione della SLMM ed uno scritto del capo villaggio H._______, entrambi scritti in inglese, eccezion fatta del documento d'identità. B. Tramite decisione del 16 novembre 2007, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la domanda d'asilo suesposta ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 17 dicembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera, subordinatamente il rinvio dell'incarto all'UFM per una nuova decisione e, sempre in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria. Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia. D. Con decisione incidentale del 10 gennaio 2008, il Tribunale ha informato il ricorrente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura e, ritenuta la sussistenza di motivi particolari ai sensi dell'art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), ha rinunciato a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. E. Tramite successiva decisione incidentale datata 15 gennaio 2008, il Tribunale ha trasmesso copia del ricorso all'UFM e l'ha invitato a pronunciarsi entro il 15 febbraio 2008. F. Con atto del 5 febbraio 2008, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame. G. Il Tribunale, in data 8 febbraio 2008, ha concesso al ricorrente un termine per introdurre l'atto di replica, scritto che il ricorrente ha inoltrato al Tribunale il 25 febbraio 2008. H. Il 27 ottobre 2009, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona ha trasmesso al Tribunale uno scritto del ricorrente del 2 ottobre 2009 con ivi allegato la comunicazione di matrimonio dal quale risulta la legittima unione di quest'ultimo a I._______, in data 15 giugno 2009, con una cittadina dello Sri Lanka e residente a L._______, Francia. I. Il 18 marzo 2010, il Tribunale ha trasmesso lo scritto del ricorrente precitato, come pure i documenti ivi allegati, all'UFM invitandolo a pronunciarsi al riguardo e in particolare in merito alla richiesta del ricorrente di ottenere il visto per recarsi dalla di lui moglie in Francia. J. L'UFM ha presentato le sue osservazioni il 29 marzo 2010, le quali sono state trasmesse al patrocinatore del ricorrente in data 9 aprile 2010, ed ancora una seconda volta il 12 agosto 2010 a seguito delle numerose richieste del ricorrente circa l'ottenimento di un attestato che gli permettesse di ottenere un passaporto e raggiungere la moglie in Francia trasmesse dall'UFM alla scrivente autorità. K. Risulta pure agli atti che nel quadro di una procedura di domanda di cambiamento di cantone, l'UFM ha respinto tale richiesta con decisione del 16 marzo 2010, e che, con sentenza del Tribunale amministrativo federale D-2952/2010 del 31 maggio 2010 il ricorso presentato avverso la suesposta decisione dell'UFM è stato dichiarato inammissibile, non avendo il ricorrente completato l'atto ricorsuale né versato l'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali richiestogli tramite decisione incidentale del Tribunale del 9 aprile 2010. L. Si evince infine dagli atti che, a seguito di una domanda presentata dal richiedente il 28 settembre 2010 al Servizio regionale di M._______, è stato rilasciato dall'UFM all'interessato, in data 1° novembre 2010, un documento di viaggio, con preghiera di ritornare il certificato d'identità dopo essersi recato in Francia. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA , dal­la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte­resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Invero, sebbene egli abbia ricevuto dall'UFM un certificato d'identità ai sensi degli art. 1 e 4 dell'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri del 20 gennaio 2010 (ODV, RS 143.5), il quale porta la scadenza 31 ottobre 2011, permane l'interesse al ricorso. L'insorgente è pertanto legittimato ad aggravarsi contro la decisione impugnata. Occorre di conseguenza entrare nel merito del ricorso.

E. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo­cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom­pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né tantome­no dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57, consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

E. 2.2 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dalla decisione dell'autorità inferiore (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5579/2006 del 1° aprile 2010 consid. 1.4 e giurisprudenza citata).

E. 3 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determina­to gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve pro­vare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in parti­colare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fon­date o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter­minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altri termini, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri­chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con­vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).

E. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili, inattendibili nonché prive di dettagli e contraddittorie le allegazioni del richiedente concernenti i suoi motivi d'asilo. In particolare, secondo l'autorità inferiore, l'interessato avrebbe avuto un comportamento alquanto insensato poiché, sebbene gli sconosciuti che l'avrebbero più volte minacciato sapessero dove egli abitava e avessero peraltro preso contatto con i suoi famigliari, egli sarebbe rimasto durevolmente presso il di lui domicilio sino a metà maggio 2007, salvo brevi trasferte a G._______, e vi sarebbe poi tornato da inizio a fine giugno 2007 e dal 25 luglio fino al 3 agosto del medesimo anno. Agli occhi dell'autorità inferiore sarebbe illogico ch'egli non abbia cercato di rifugiarsi da subito in un luogo più sicuro, come pure che non abbia denunciato le minacce subite o si sia rivolto a qualcheduno per chiedere aiuto, e neppure cercato di scoprire chi fossero gli autori delle minacce proferitegli. L'UFM ha altresì rilevato, oltre alla palese assenza di sostanza nella descrizione delle cinque visite dei due sconosciuti, delle contraddizioni nel racconto dell'interessato, segnatamente riguardo alle date e alla ricorrenza delle minacce ricevute, come pure nel aver dichiarato, in un primo tempo, che i due sconosciuti sarebbero persino andati a cercarlo a casa sua e, successivamente invece, che oltre alle minacce manifestate nel suo negozio i due malviventi avrebbero telefonato a sua cognata affinché ella aprisse il negozio, senza però che fosse successo null'altro. Quanto ai mezzi di prova prodotti dal richiedente, l'autorità di prima istanza ha considerato che sarebbero inadeguati, poiché non atti a corroborare le presunte persecuzioni asserite dall'interessato. In effetti, la tessera di SLMM non proverebbe alcunché in quanto non spiegherebbe le ragioni per le quali il padre si sarebbe rivolto a tale organizzazione. Oltre a ciò, lo scritto di raccomandazione di SLMM, che peraltro non porterebbe neppure una data precisa, conterebbe unicamente delle dichiarazioni di parte le quali non convaliderebbero in alcun modo le asserite prepotenze subite. In merito a quest'ultimo documento, l'autorità inferiore ha inoltre osservato quanto sarebbe strano che questo scritto sia stato rilasciato a nome del richiedente e sebbene, a dire del medesimo, sarebbe stato il padre di quest'ultimo a presentarsi a detta organizzazione, senza dimenticare che il timbro di tale documento non sarebbe stato né datato né firmato. Nemmeno la lettera del capo del villaggio, il cui timbro apparirebbe peraltro secondo l'UFM di dubbia autenticità, sarebbe atta a corroborare il racconto del richiedente e si contraddirebbe per di più con il suo racconto per quanto concerne le date delle minacce subite. Pertanto, le dichiarazioni del richiedente non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Detto Ufficio non ha quindi riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha infine pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, ritenendo l'esecuzione dell'allontanamento medesimo ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

E. 4.2 Nell'atto di ricorso, l'insorgente ha ribadito sostanzialmente quanto già sostenuto in occasione delle audizioni relative alla sua procedura d'asilo, o meglio di aver lasciato il suo Paese a seguito delle minacce di morte da parte di persone che sapevano che egli riceveva denaro sul suo conto da connazionali residenti all'estero incaricandosi poi di consegnarlo ai destinatari e che pertanto pretendevano la metà della somme che egli riceveva. Dopo aver provato a rifugiarsi più volte a G._______ e chiesto aiuto al capo del villaggio, egli, per il timore che queste minacce diventassero realtà, avrebbe deciso di lasciare la patria. L'insorgente contesta peraltro che l'UFM abbia considerato le sue allegazioni inverosimili, visto che, al contrario, il suo atteggiamento sarebbe stato perfettamente compatibile con l'esperienza generale di vita o con la logica dell'agire. In particolare, non sarebbe stato illogico che egli non avesse sporto denuncia contro gli autori di dette minacce in quanto egli stesso, oltre che non conoscere i nominativi dei due malviventi, sospettati peraltro di appartenere al gruppo Koruna, non crederebbe nella giustizia cingalese. L'insorgente considera altresì che egli avrebbe comunque esposto i punti e gli elementi degli eventi che l'avrebbero costretto a lasciare il suo Paese e ritiene, riferendosi alle due audizioni, che non vi sarebbero contraddizioni sui punti essenziali del suo racconto. Secondo il ricorrente, l'autorità inferiore avrebbe liquidato senza particolari motivazioni i mezzi di prova da lui forniti, esprimendo dubbi in merito alla loro autenticità, senza tuttavia sostanziarli. Egli ha di conseguenza censurato un accertamento poco accurato dei fatti rilevanti. Richiamata infine la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ed un avviso della stessa Corte del 23 ottobre 2007 - la cui copia è stata allegata al memoriale di ricorso - riguardo al rinvio di tamil verso lo Sri Lanka che sarebbe contrario all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), il ricorrente considera che il suo rinvio verso lo Sri Lanka sarebbe non ragionevolmente esigibile. In conclusione, l'insorgente ha chiesto l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e la concessione dell'asilo a tempo indeterminato. Egli ha subordinatamente preteso che il gravame sia demandato all'UFM per una nuova decisione e, sempre in subordine, che gli venga concessa l'ammissione provvisoria.

E. 4.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato che l'atto ricorsuale non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della suddetta decisione e, rinviando e confermando i considerandi della sua decisione, ha proposto la reiezione del gravame.

E. 4.4 In replica, l'insorgente ha rimandato alle motivazioni e le conclusioni del suo ricorso per quanto attiene alla qualità di rifugiato. Egli ha chiesto altresì che, conto tenuto della situazione vigente in Sri Lanka al momento della replica, l'esecuzione dell'allontanamento sia considerata non ragionevolmente esigibile, riferendosi ad un comunicato dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) del 22 gennaio 2008, dal quale risulterebbe, in particolare, che con la sospensione del cessate il fuoco gli scontri armarti sarebbero notevolmente aumentati tanto da ormai considerare fallito il processo di pace e che nessuna zona potrebbe pertanto, al momento, considerarsi sicura.

E. 5.1 Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente rilevato dall'autorità di prima istanza nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise e logiche sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, per il che v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. Infatti, per quanto concerne i particolari riguardo alle cinque volte in cui sarebbe stato minacciato, egli si è limitato a segnalare le diverse somme ch'egli aveva ricevuto sul proprio conto o che aveva in cassa, dicendo che a volte i due sconosciuti gli avrebbero chiesto la metà del denaro ricevuto e a due occasioni la totalità (cfr. verbale di audizione del 17 ottobre 2007, pag. 5). In sede di seconda audizione egli ha di nuovo menzionato i montanti delle varie volte in cui è stato minacciato, cercando di introdurre per ogni occasione un elemento supplementare, o di minaccia o di frasi a lui dette (cfr. verbale di audizione del 5 novembre 2007, pagg. 5 segg.). Codesto Tribunale considera altresì alquanto inconsueto il comportamento del ricorrente sin dalle prime minacce e sul fatto di essere tornato a quattro riprese al negozio, in particolare, e senza riprendere gli elementi già osservati dall'UFM al riguardo ai quali può essere rimandato, malgrado lui stesso abbia dichiarato che in occasione della prima visita uno dei due uomini gli aveva mostrato una pistola e che alla seconda visita al suo negozio, i due malviventi gli avevano annunciato che visto che la prima volta erano stato imbrogliati, gli avrebbero sparato se avesse ancora imbrogliato (cfr. verbale di audizione del 5 novembre 2007, pag. 5). Ora, già alla luce di questi primi due eventi, ci si chiede perché il ricorrente sia tornato ancora per ben tre volte nel suo commercio e non abbia fatto nulla per proteggersi. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel memoriale di ricorso, non si tratta in questo caso di un'"escalation" (cfr. ricorso, pag. 3). Appare per di più alquanto incredibile che i malviventi si presentassero ad ogni occasione a fine giornata, verso le nove, nove e mezza di sera, allorquando non vi era più la possibilità di recarsi in banca, e che si siano per almeno ben tre volte accontentati della scusa dell'insorgente sul fatto che le banche erano chiuse e che non poteva prelevare il denaro, pregandoli allora di tornare il giorno seguente. In questo contesto, pure poco credibile il racconto che, ad una ripresa, chiedendo quanti soldi c'erano in cassa del negozio, i malviventi non li avevano presi perché l'interessato aveva semplicemente risposto che ce ne erano pochi (cfr. verbale di audizione del 5 novembre 2007, pagg. 4 segg.). Infine, è lecito chiedersi per quale ragione il ricorrente, dopo che già gli sarebbe stato chiesto del denaro arrivato su uno dei suoi conti (poiché a suo dire i malviventi non sarebbero stati a conoscenza dell'altro conto bancario), non abbia cercato di chiudere il conto presso la banca in cui egli supponeva vi fosse il collaboratore che passava le informazioni ai malviventi o che, perlomeno, non usasse l'altro conto bancario non conosciuto dai malfattori (cfr. verbale di audizione del 17 ottobre 2007, pag. 6). Per di più, si osserva che in occasione della prima audizione ed alla precisa domanda se fosse successo qualcosa alla sua famiglia, egli ha risposto che nulla era successo, ma che però una volta i due sconosciuti erano andati a cercarlo a casa sua (cfr. verbale di audizione del 17 ottobre 2007, pag. 6). Per contro, durante la seconda audizione egli ha dichiarato che quelli che chiedevano soldi dicevano di non dirlo a nessuno, poiché altrimenti avrebbero ucciso suo padre e sua madre, e che quando egli non si presentava al negozio minacciavano la cognata di secondo grado, chiamandola e dicendogli di aprire il negozio (cfr. verbale di audizione del 5 novembre 2007, pagg. 3 seg. e pag. 6). Pure contraddicendosi con le prime dichiarazioni, egli ha confermato che i due sconosciuti non si erano mai presentati a casa sua (cfr. ibid. pag. 6). Non da ultimo, oltre i già scarsi dettagli del ricorrente in merito alle minacce subite, l'illogicità delle sue dichiarazioni e comportamenti, come pure le incoerenze illustrate poc'anzi e nel provvedimento impugnato, il nesso causale tra l'ultima minaccia - il 20 aprile 2007 - e l'espatrio dell'interessato potrebbe essere messo in discussione, allorché, infatti, egli ha aspettato il mese di ottobre 2007 per lasciare il suo Paese, senza neppure tralasciare il fatto che a G._______ egli non ha mai raccontato di avere avuto problemi particolari (cfr. verbali di audizione del 17 ottobre 2007 e del 5 novembre 2007). Per quanto riguarda i mezzi di prova presentati, codesto Tribunale non può che confermare quanto già considerato dall'UFM. Essi, infatti, non sono atti a comprovare il racconto dell'insorgente. Tutto ciò posto, a mente di questo Tribunale, sulla base di una valutazione globale delle allegazioni presentate, l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come inverosimili e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi.

E. 5.2 Per sovrabbondanza ed a prescindere dalla verosimiglianza del racconto del richiedente, codesto Tribunale rinvia al principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, secondo il quale si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 consid. 10 e giurisprudenza citata). Stando alle dichiarazioni addotte dal ricorrente, che peraltro ha pure confermato di mai avere avuto problemi né con lo Stato né contatti e problemi diretti con le Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE) (cfr. verbale di audizione del 17 ottobre 2007, pag. 6), egli non si è mai rivolto alle autorità locali per denunciare o chiedere protezione per le presunte minacce rivoltegli dai due sconosciuti (cfr. verbale di audizione del 5 novembre 2007, pag. 9 ). Malgrado le spiegazioni fornite dal ricorrente nel memoriale di ricorso, non si può dunque ritenere che, nel caso in rassegna, le forze dell'ordine abbiano rinunciato a proteggerlo o siano state impossibilitate a farlo.

E. 5.3 In considerazione di quanto esposto, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso, destituito d'ogni benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 6 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Codesto Tribunale è tenuto a confermare l'allontanamento.

E. 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se è possibile, am­missibile e ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi a contrario), conto tenuto, anche nel quadro di tale esame, dell'unità della famiglia conformemente all'art. 44 cpv. 1 LAsi. L'esecuzione è regolata dall'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione deve essere ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone dell'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).

E. 7.2 L'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massi­ma del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al­tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritene­re che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1995 n. 23; GICRA 1996 n. 18 consid. 14 b lett. ee per quanto riguarda l'art. 3 CEDU). Nel caso in esame, giova innanzitutto ricordare che nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di re­spingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Sri Lanka, segnatamente nel sud del Paese, o meglio nella regione di G._______ come verrà esposto al considerando 7.3. qui di seguito, potrebbe esporlo al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). Come sopra evocato, il ricorrente non ha infatti reso verosimile di essere esposto in caso di rientro in patria a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi e neppure in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Conv. tortura, ovvero non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari a dette disposizioni. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecu­zione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 7.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 7.3.1 La disposizione citata disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 e giurisprudenza ivi citata). In particolare, quindi, le persone che possono prevalersi di questa disposizione sono quelle che in patria non potrebbero beneficiare - a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale - delle condizioni di un adeguato reinserimento (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti).

E. 7.3.2 Nella fattispecie, si tratta di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'interessato conclude a giusta ragione o meno il carattere non esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione attuale in Sri Lanka, da un lato, e la sua situazione personale, dall'altro. La situazione vigente in Sri Lanka, con particolare riferimento alla questione dell'esigibilità dell'allontanamento, è stata analizzata in maniera dettagliata nella sentenza del Tribunale amministrativo federale del 14 febbraio 2008 (cfr. DTAF 2008/2), nella quale è stata confermata la prassi della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) secondo la quale è inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento nella provincia del Nord dello Sri Lanka, ed in particolare nei distretti di Kilinochchi, Mannar, Vavuniya, Mullaitivu e Jaffna. L'esecuzione dell'allontanamento è altresì inesigibile verso la provincia dell'Est, ovvero nei distretti di Trincomalee, Batticaloa ed Ampara. Sempre secondo detta giurisprudenza, per quanto concerne i richiedenti l'asilo d'etnia Tamil originari delle province del Nord o dell'Est del Paese, occorre esaminare se può essere ragionevolmente preteso da essi che si insedino in un'altra regione, segnatamente a G._______. L'esistenza di questa alternativa di soggiorno interna nel Sud del Paese sarà ammessa in presenza di elementi particolarmente favorevoli, ovvero se il richiedente potrà disporre di una rete familiare o sociale nonché di concrete possibilità di alloggio e di guadagno (DTAF consid. 7). Attualmente, in Sri Lanka, non vige più in maniera generale una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale e che permetterebbe di presumere l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per tutti i cittadini di detto Paese, indipendentemente dalle circostanze di ogni singolo caso. Infatti, le ostilità sono ufficialmente terminate il 18 maggio 2009, con la sconfitta degli ultimi gruppi di ribelli del LTTE nel Nord-Est del Paese, e meglio a Mullaitivu. Seppur non venga di certo negato da codesto Tribunale che vi siano ancora in Sri Lanka situazioni di sicurezza delicate, segnatamente arresti e fermi verso individui di etnia tamil sospettati di voler ancora perpetrare la causa del LTTE (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale E-3603/2010 del 22 febbraio 2011, consid. 3.4.3.; D-7101/2010 del 4 novembre 2010 e referenze citate), occorre procedere, nel quadro dell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, all'analisi concreta di ogni singolo caso. Nel caso in narrativa, il ricorrente, (...) di origine tamil, ha un'esperienza pluriennale di commerciante ed ha avuto un proprio commercio di pezzi di ricambio per motoveicoli. Egli ha inoltre qualche conoscenza sia della lingua inglese che di quella cingalese (cfr. verbale di audizione del 17 ottobre 2007, pag. 2) e, stando a quanto riferito, avrebbe soggiornato più volte - quattro o cinque volte perlomeno - a G._______, segnatamente durante gli ultimi sei mesi prima dell'espatrio soggiornando presso delle pensioni appartenenti al padre di un suo amico (cfr. verbale di audizione del 5 novembre 2007, pagg. 2 seg. e 9). Il ricorrente ha altresì raccontato che a G._______ vivrebbero pure una zia paterna e dei cugini, i quali lavorerebbero nel campo del commercio. Peraltro, egli ha affermato di aver già soggiornato in passato da tale zia (cfr. verbale di audizione del 5 novembre 2007, pag. 9). Inoltre, egli ha dichiarato che in Sri Lanka, anche se al nord del Paese, vivono ancora i suoi genitori e due fratelli, che uno dei suoi fratelli ha un negozio di pezzi di ricambio, che la sua famiglia ha terreni, coltiva riso e che vi sono mezzi per vivere (cfr. verbale di audizione del 17 ottobre 2007, pagg. 2 e 6 e verbale di audizione del 5 novembre 2007, pag. 8). Risulta pure da quanto dichiarato dal ricorrente e dagli atti dell'UFM che egli ha una sorella sposata in Svizzera, con 2 figli, la quale, nel quadro della procedura di richiesta di cambiamento di cantone citata in precedenza (cfr. in fatto ad lett. K), aveva dichiarato di potersi prendere a carico il ricorrente (cfr. agli atti A 24/9). Codesto Tribunale osserva ancora che il richiedente stesso ha raccontato di mai aver subito dei controlli in occasione dei suoi soggiorni a G._______ né di aver subito controlli particolari durate i viaggi per recarsi nella capitale (cfr. verbale di audizione del 5 novembre 2007, pag. 3) nonché di essersi potuto procurare un passaporto spostandosi senza problemi particolari all'interno del Paese (cfr. verbale di audizione del 17 ottobre 2007, pag. 3 e verbale di audizione del 5 novembre 2007, pag. 3). Infine, nelle sue allegazioni ricorsuali, il ricorrente non ha preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'ufficio degli atti di causa emerge la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici sufficientemente gravi tali da ammettere l'ammissione provvisoria alla luce della severa giurisprudenza al riguardo. In siffatte circostanze, codesto Tribunale considera che vi è per il ricorrente un'alternativa di soggiorno interna nella regione di G._______, dove egli beneficia di una solida rete famigliare e sociale suscettibile d'apportargli il necessario sostegno, come pure di concrete garanzie d'alloggio e di reddito. Di conseguenza, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto, siccome adempiuti, i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine, segnatamente nella regione di G._______. L'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve pertanto essere considerata ragionevolmente esigibile.

E. 7.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 7.5 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, per il che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, il ricorso va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 8 Vista infine la manifestata intenzione del ricorrente di raggiungere la moglie in Francia sarà premura dell'autorità incaricata dell'esecuzione, al momento opportuno, di tenere in considerazione segnatamente tale desiderio.

E. 9 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 11 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, per quanto non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). Essa è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8525/2007 Sentenza del 23 giugno 2011 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), François Badoud, Robert Galliker; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Sri Lanka, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 novembre 2007 / N [...]. Fatti: A. L'interessato, dichiaratosi di origine tamil, nato a D._______ e con ultimo domicilio a E._______, nel distretto di F._______, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera in data 8 ottobre 2007. Interrogato sui motivi d'asilo il 17 ottobre 2007 ed il 5 novembre 2007, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per le minacce subite da parte di due individui che avrebbero tentato di estorcergli denaro. Infatti, dal marzo 2007, egli sarebbe stato minacciato cinque volte presso il suo negozio da due sconosciuti che gli avrebbero chiesto metà dei soldi che egli riceveva su uno suo conto bancario. In occasione di una di tali visite intimidatorie, gli avrebbero pure preso direttamente tutto il denaro che aveva nel suo negozio ed invece, le altre volte, l'interessato sarebbe riuscito a mai dare loro i soldi, promettendo di eseguire le operazioni necessarie il giorno seguente. Questo gli avrebbe permesso di recarsi e rifugiarsi a G._______ ogni volta che veniva minacciato, luogo in cui sarebbe rimasto dapprima qualche giorno ed in seguito per due o tre settimane. Dopo essere stato minacciato di morte, come pure sul fatto che il suo negozio sarebbe stato incendiato nonché che sarebbe stato denunciato alle autorità come facente parte del movimento tamil, egli avrebbe chiesto aiuto al capo del villaggio al fine di farsi scrivere una lettera e suo padre avrebbe pure denunciato le intimidazioni subite dal figlio alla "Sri Lanka Monitoring Mission" (di seguito: SLMM). Tuttavia, temendo per la propria vita, il richiedente sarebbe espatriato il mese di settembre 2007. A sostegno della domanda d'asilo egli ha prodotto una carta d'identità ed una tessera studentesca, nonché una carta rilasciata dalla SLMM, una lettera di raccomandazione della SLMM ed uno scritto del capo villaggio H._______, entrambi scritti in inglese, eccezion fatta del documento d'identità. B. Tramite decisione del 16 novembre 2007, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la domanda d'asilo suesposta ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 17 dicembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera, subordinatamente il rinvio dell'incarto all'UFM per una nuova decisione e, sempre in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria. Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia. D. Con decisione incidentale del 10 gennaio 2008, il Tribunale ha informato il ricorrente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura e, ritenuta la sussistenza di motivi particolari ai sensi dell'art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), ha rinunciato a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. E. Tramite successiva decisione incidentale datata 15 gennaio 2008, il Tribunale ha trasmesso copia del ricorso all'UFM e l'ha invitato a pronunciarsi entro il 15 febbraio 2008. F. Con atto del 5 febbraio 2008, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame. G. Il Tribunale, in data 8 febbraio 2008, ha concesso al ricorrente un termine per introdurre l'atto di replica, scritto che il ricorrente ha inoltrato al Tribunale il 25 febbraio 2008. H. Il 27 ottobre 2009, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona ha trasmesso al Tribunale uno scritto del ricorrente del 2 ottobre 2009 con ivi allegato la comunicazione di matrimonio dal quale risulta la legittima unione di quest'ultimo a I._______, in data 15 giugno 2009, con una cittadina dello Sri Lanka e residente a L._______, Francia. I. Il 18 marzo 2010, il Tribunale ha trasmesso lo scritto del ricorrente precitato, come pure i documenti ivi allegati, all'UFM invitandolo a pronunciarsi al riguardo e in particolare in merito alla richiesta del ricorrente di ottenere il visto per recarsi dalla di lui moglie in Francia. J. L'UFM ha presentato le sue osservazioni il 29 marzo 2010, le quali sono state trasmesse al patrocinatore del ricorrente in data 9 aprile 2010, ed ancora una seconda volta il 12 agosto 2010 a seguito delle numerose richieste del ricorrente circa l'ottenimento di un attestato che gli permettesse di ottenere un passaporto e raggiungere la moglie in Francia trasmesse dall'UFM alla scrivente autorità. K. Risulta pure agli atti che nel quadro di una procedura di domanda di cambiamento di cantone, l'UFM ha respinto tale richiesta con decisione del 16 marzo 2010, e che, con sentenza del Tribunale amministrativo federale D-2952/2010 del 31 maggio 2010 il ricorso presentato avverso la suesposta decisione dell'UFM è stato dichiarato inammissibile, non avendo il ricorrente completato l'atto ricorsuale né versato l'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali richiestogli tramite decisione incidentale del Tribunale del 9 aprile 2010. L. Si evince infine dagli atti che, a seguito di una domanda presentata dal richiedente il 28 settembre 2010 al Servizio regionale di M._______, è stato rilasciato dall'UFM all'interessato, in data 1° novembre 2010, un documento di viaggio, con preghiera di ritornare il certificato d'identità dopo essersi recato in Francia. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA , dal­la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte­resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Invero, sebbene egli abbia ricevuto dall'UFM un certificato d'identità ai sensi degli art. 1 e 4 dell'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri del 20 gennaio 2010 (ODV, RS 143.5), il quale porta la scadenza 31 ottobre 2011, permane l'interesse al ricorso. L'insorgente è pertanto legittimato ad aggravarsi contro la decisione impugnata. Occorre di conseguenza entrare nel merito del ricorso. 2. 2.1. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo­cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom­pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né tantome­no dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57, consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 2.2. Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dalla decisione dell'autorità inferiore (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5579/2006 del 1° aprile 2010 consid. 1.4 e giurisprudenza citata).

3. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determina­to gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve pro­vare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in parti­colare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fon­date o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter­minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altri termini, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri­chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con­vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23). 4. 4.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili, inattendibili nonché prive di dettagli e contraddittorie le allegazioni del richiedente concernenti i suoi motivi d'asilo. In particolare, secondo l'autorità inferiore, l'interessato avrebbe avuto un comportamento alquanto insensato poiché, sebbene gli sconosciuti che l'avrebbero più volte minacciato sapessero dove egli abitava e avessero peraltro preso contatto con i suoi famigliari, egli sarebbe rimasto durevolmente presso il di lui domicilio sino a metà maggio 2007, salvo brevi trasferte a G._______, e vi sarebbe poi tornato da inizio a fine giugno 2007 e dal 25 luglio fino al 3 agosto del medesimo anno. Agli occhi dell'autorità inferiore sarebbe illogico ch'egli non abbia cercato di rifugiarsi da subito in un luogo più sicuro, come pure che non abbia denunciato le minacce subite o si sia rivolto a qualcheduno per chiedere aiuto, e neppure cercato di scoprire chi fossero gli autori delle minacce proferitegli. L'UFM ha altresì rilevato, oltre alla palese assenza di sostanza nella descrizione delle cinque visite dei due sconosciuti, delle contraddizioni nel racconto dell'interessato, segnatamente riguardo alle date e alla ricorrenza delle minacce ricevute, come pure nel aver dichiarato, in un primo tempo, che i due sconosciuti sarebbero persino andati a cercarlo a casa sua e, successivamente invece, che oltre alle minacce manifestate nel suo negozio i due malviventi avrebbero telefonato a sua cognata affinché ella aprisse il negozio, senza però che fosse successo null'altro. Quanto ai mezzi di prova prodotti dal richiedente, l'autorità di prima istanza ha considerato che sarebbero inadeguati, poiché non atti a corroborare le presunte persecuzioni asserite dall'interessato. In effetti, la tessera di SLMM non proverebbe alcunché in quanto non spiegherebbe le ragioni per le quali il padre si sarebbe rivolto a tale organizzazione. Oltre a ciò, lo scritto di raccomandazione di SLMM, che peraltro non porterebbe neppure una data precisa, conterebbe unicamente delle dichiarazioni di parte le quali non convaliderebbero in alcun modo le asserite prepotenze subite. In merito a quest'ultimo documento, l'autorità inferiore ha inoltre osservato quanto sarebbe strano che questo scritto sia stato rilasciato a nome del richiedente e sebbene, a dire del medesimo, sarebbe stato il padre di quest'ultimo a presentarsi a detta organizzazione, senza dimenticare che il timbro di tale documento non sarebbe stato né datato né firmato. Nemmeno la lettera del capo del villaggio, il cui timbro apparirebbe peraltro secondo l'UFM di dubbia autenticità, sarebbe atta a corroborare il racconto del richiedente e si contraddirebbe per di più con il suo racconto per quanto concerne le date delle minacce subite. Pertanto, le dichiarazioni del richiedente non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Detto Ufficio non ha quindi riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha infine pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, ritenendo l'esecuzione dell'allontanamento medesimo ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 4.2. Nell'atto di ricorso, l'insorgente ha ribadito sostanzialmente quanto già sostenuto in occasione delle audizioni relative alla sua procedura d'asilo, o meglio di aver lasciato il suo Paese a seguito delle minacce di morte da parte di persone che sapevano che egli riceveva denaro sul suo conto da connazionali residenti all'estero incaricandosi poi di consegnarlo ai destinatari e che pertanto pretendevano la metà della somme che egli riceveva. Dopo aver provato a rifugiarsi più volte a G._______ e chiesto aiuto al capo del villaggio, egli, per il timore che queste minacce diventassero realtà, avrebbe deciso di lasciare la patria. L'insorgente contesta peraltro che l'UFM abbia considerato le sue allegazioni inverosimili, visto che, al contrario, il suo atteggiamento sarebbe stato perfettamente compatibile con l'esperienza generale di vita o con la logica dell'agire. In particolare, non sarebbe stato illogico che egli non avesse sporto denuncia contro gli autori di dette minacce in quanto egli stesso, oltre che non conoscere i nominativi dei due malviventi, sospettati peraltro di appartenere al gruppo Koruna, non crederebbe nella giustizia cingalese. L'insorgente considera altresì che egli avrebbe comunque esposto i punti e gli elementi degli eventi che l'avrebbero costretto a lasciare il suo Paese e ritiene, riferendosi alle due audizioni, che non vi sarebbero contraddizioni sui punti essenziali del suo racconto. Secondo il ricorrente, l'autorità inferiore avrebbe liquidato senza particolari motivazioni i mezzi di prova da lui forniti, esprimendo dubbi in merito alla loro autenticità, senza tuttavia sostanziarli. Egli ha di conseguenza censurato un accertamento poco accurato dei fatti rilevanti. Richiamata infine la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ed un avviso della stessa Corte del 23 ottobre 2007 - la cui copia è stata allegata al memoriale di ricorso - riguardo al rinvio di tamil verso lo Sri Lanka che sarebbe contrario all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), il ricorrente considera che il suo rinvio verso lo Sri Lanka sarebbe non ragionevolmente esigibile. In conclusione, l'insorgente ha chiesto l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e la concessione dell'asilo a tempo indeterminato. Egli ha subordinatamente preteso che il gravame sia demandato all'UFM per una nuova decisione e, sempre in subordine, che gli venga concessa l'ammissione provvisoria. 4.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato che l'atto ricorsuale non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della suddetta decisione e, rinviando e confermando i considerandi della sua decisione, ha proposto la reiezione del gravame. 4.4. In replica, l'insorgente ha rimandato alle motivazioni e le conclusioni del suo ricorso per quanto attiene alla qualità di rifugiato. Egli ha chiesto altresì che, conto tenuto della situazione vigente in Sri Lanka al momento della replica, l'esecuzione dell'allontanamento sia considerata non ragionevolmente esigibile, riferendosi ad un comunicato dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) del 22 gennaio 2008, dal quale risulterebbe, in particolare, che con la sospensione del cessate il fuoco gli scontri armarti sarebbero notevolmente aumentati tanto da ormai considerare fallito il processo di pace e che nessuna zona potrebbe pertanto, al momento, considerarsi sicura. 5. 5.1. Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente rilevato dall'autorità di prima istanza nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise e logiche sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, per il che v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. Infatti, per quanto concerne i particolari riguardo alle cinque volte in cui sarebbe stato minacciato, egli si è limitato a segnalare le diverse somme ch'egli aveva ricevuto sul proprio conto o che aveva in cassa, dicendo che a volte i due sconosciuti gli avrebbero chiesto la metà del denaro ricevuto e a due occasioni la totalità (cfr. verbale di audizione del 17 ottobre 2007, pag. 5). In sede di seconda audizione egli ha di nuovo menzionato i montanti delle varie volte in cui è stato minacciato, cercando di introdurre per ogni occasione un elemento supplementare, o di minaccia o di frasi a lui dette (cfr. verbale di audizione del 5 novembre 2007, pagg. 5 segg.). Codesto Tribunale considera altresì alquanto inconsueto il comportamento del ricorrente sin dalle prime minacce e sul fatto di essere tornato a quattro riprese al negozio, in particolare, e senza riprendere gli elementi già osservati dall'UFM al riguardo ai quali può essere rimandato, malgrado lui stesso abbia dichiarato che in occasione della prima visita uno dei due uomini gli aveva mostrato una pistola e che alla seconda visita al suo negozio, i due malviventi gli avevano annunciato che visto che la prima volta erano stato imbrogliati, gli avrebbero sparato se avesse ancora imbrogliato (cfr. verbale di audizione del 5 novembre 2007, pag. 5). Ora, già alla luce di questi primi due eventi, ci si chiede perché il ricorrente sia tornato ancora per ben tre volte nel suo commercio e non abbia fatto nulla per proteggersi. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel memoriale di ricorso, non si tratta in questo caso di un'"escalation" (cfr. ricorso, pag. 3). Appare per di più alquanto incredibile che i malviventi si presentassero ad ogni occasione a fine giornata, verso le nove, nove e mezza di sera, allorquando non vi era più la possibilità di recarsi in banca, e che si siano per almeno ben tre volte accontentati della scusa dell'insorgente sul fatto che le banche erano chiuse e che non poteva prelevare il denaro, pregandoli allora di tornare il giorno seguente. In questo contesto, pure poco credibile il racconto che, ad una ripresa, chiedendo quanti soldi c'erano in cassa del negozio, i malviventi non li avevano presi perché l'interessato aveva semplicemente risposto che ce ne erano pochi (cfr. verbale di audizione del 5 novembre 2007, pagg. 4 segg.). Infine, è lecito chiedersi per quale ragione il ricorrente, dopo che già gli sarebbe stato chiesto del denaro arrivato su uno dei suoi conti (poiché a suo dire i malviventi non sarebbero stati a conoscenza dell'altro conto bancario), non abbia cercato di chiudere il conto presso la banca in cui egli supponeva vi fosse il collaboratore che passava le informazioni ai malviventi o che, perlomeno, non usasse l'altro conto bancario non conosciuto dai malfattori (cfr. verbale di audizione del 17 ottobre 2007, pag. 6). Per di più, si osserva che in occasione della prima audizione ed alla precisa domanda se fosse successo qualcosa alla sua famiglia, egli ha risposto che nulla era successo, ma che però una volta i due sconosciuti erano andati a cercarlo a casa sua (cfr. verbale di audizione del 17 ottobre 2007, pag. 6). Per contro, durante la seconda audizione egli ha dichiarato che quelli che chiedevano soldi dicevano di non dirlo a nessuno, poiché altrimenti avrebbero ucciso suo padre e sua madre, e che quando egli non si presentava al negozio minacciavano la cognata di secondo grado, chiamandola e dicendogli di aprire il negozio (cfr. verbale di audizione del 5 novembre 2007, pagg. 3 seg. e pag. 6). Pure contraddicendosi con le prime dichiarazioni, egli ha confermato che i due sconosciuti non si erano mai presentati a casa sua (cfr. ibid. pag. 6). Non da ultimo, oltre i già scarsi dettagli del ricorrente in merito alle minacce subite, l'illogicità delle sue dichiarazioni e comportamenti, come pure le incoerenze illustrate poc'anzi e nel provvedimento impugnato, il nesso causale tra l'ultima minaccia - il 20 aprile 2007 - e l'espatrio dell'interessato potrebbe essere messo in discussione, allorché, infatti, egli ha aspettato il mese di ottobre 2007 per lasciare il suo Paese, senza neppure tralasciare il fatto che a G._______ egli non ha mai raccontato di avere avuto problemi particolari (cfr. verbali di audizione del 17 ottobre 2007 e del 5 novembre 2007). Per quanto riguarda i mezzi di prova presentati, codesto Tribunale non può che confermare quanto già considerato dall'UFM. Essi, infatti, non sono atti a comprovare il racconto dell'insorgente. Tutto ciò posto, a mente di questo Tribunale, sulla base di una valutazione globale delle allegazioni presentate, l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come inverosimili e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. 5.2. Per sovrabbondanza ed a prescindere dalla verosimiglianza del racconto del richiedente, codesto Tribunale rinvia al principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, secondo il quale si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 consid. 10 e giurisprudenza citata). Stando alle dichiarazioni addotte dal ricorrente, che peraltro ha pure confermato di mai avere avuto problemi né con lo Stato né contatti e problemi diretti con le Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE) (cfr. verbale di audizione del 17 ottobre 2007, pag. 6), egli non si è mai rivolto alle autorità locali per denunciare o chiedere protezione per le presunte minacce rivoltegli dai due sconosciuti (cfr. verbale di audizione del 5 novembre 2007, pag. 9 ). Malgrado le spiegazioni fornite dal ricorrente nel memoriale di ricorso, non si può dunque ritenere che, nel caso in rassegna, le forze dell'ordine abbiano rinunciato a proteggerlo o siano state impossibilitate a farlo. 5.3. In considerazione di quanto esposto, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso, destituito d'ogni benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Codesto Tribunale è tenuto a confermare l'allontanamento. 7. 7.1. L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se è possibile, am­missibile e ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi a contrario), conto tenuto, anche nel quadro di tale esame, dell'unità della famiglia conformemente all'art. 44 cpv. 1 LAsi. L'esecuzione è regolata dall'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione deve essere ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone dell'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). 7.2. L'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massi­ma del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al­tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritene­re che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1995 n. 23; GICRA 1996 n. 18 consid. 14 b lett. ee per quanto riguarda l'art. 3 CEDU). Nel caso in esame, giova innanzitutto ricordare che nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di re­spingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Sri Lanka, segnatamente nel sud del Paese, o meglio nella regione di G._______ come verrà esposto al considerando 7.3. qui di seguito, potrebbe esporlo al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). Come sopra evocato, il ricorrente non ha infatti reso verosimile di essere esposto in caso di rientro in patria a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi e neppure in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Conv. tortura, ovvero non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari a dette disposizioni. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecu­zione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 7.3. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 7.3.1. La disposizione citata disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 e giurisprudenza ivi citata). In particolare, quindi, le persone che possono prevalersi di questa disposizione sono quelle che in patria non potrebbero beneficiare - a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale - delle condizioni di un adeguato reinserimento (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti). 7.3.2. Nella fattispecie, si tratta di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'interessato conclude a giusta ragione o meno il carattere non esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione attuale in Sri Lanka, da un lato, e la sua situazione personale, dall'altro. La situazione vigente in Sri Lanka, con particolare riferimento alla questione dell'esigibilità dell'allontanamento, è stata analizzata in maniera dettagliata nella sentenza del Tribunale amministrativo federale del 14 febbraio 2008 (cfr. DTAF 2008/2), nella quale è stata confermata la prassi della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) secondo la quale è inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento nella provincia del Nord dello Sri Lanka, ed in particolare nei distretti di Kilinochchi, Mannar, Vavuniya, Mullaitivu e Jaffna. L'esecuzione dell'allontanamento è altresì inesigibile verso la provincia dell'Est, ovvero nei distretti di Trincomalee, Batticaloa ed Ampara. Sempre secondo detta giurisprudenza, per quanto concerne i richiedenti l'asilo d'etnia Tamil originari delle province del Nord o dell'Est del Paese, occorre esaminare se può essere ragionevolmente preteso da essi che si insedino in un'altra regione, segnatamente a G._______. L'esistenza di questa alternativa di soggiorno interna nel Sud del Paese sarà ammessa in presenza di elementi particolarmente favorevoli, ovvero se il richiedente potrà disporre di una rete familiare o sociale nonché di concrete possibilità di alloggio e di guadagno (DTAF consid. 7). Attualmente, in Sri Lanka, non vige più in maniera generale una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale e che permetterebbe di presumere l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per tutti i cittadini di detto Paese, indipendentemente dalle circostanze di ogni singolo caso. Infatti, le ostilità sono ufficialmente terminate il 18 maggio 2009, con la sconfitta degli ultimi gruppi di ribelli del LTTE nel Nord-Est del Paese, e meglio a Mullaitivu. Seppur non venga di certo negato da codesto Tribunale che vi siano ancora in Sri Lanka situazioni di sicurezza delicate, segnatamente arresti e fermi verso individui di etnia tamil sospettati di voler ancora perpetrare la causa del LTTE (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale E-3603/2010 del 22 febbraio 2011, consid. 3.4.3.; D-7101/2010 del 4 novembre 2010 e referenze citate), occorre procedere, nel quadro dell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, all'analisi concreta di ogni singolo caso. Nel caso in narrativa, il ricorrente, (...) di origine tamil, ha un'esperienza pluriennale di commerciante ed ha avuto un proprio commercio di pezzi di ricambio per motoveicoli. Egli ha inoltre qualche conoscenza sia della lingua inglese che di quella cingalese (cfr. verbale di audizione del 17 ottobre 2007, pag. 2) e, stando a quanto riferito, avrebbe soggiornato più volte - quattro o cinque volte perlomeno - a G._______, segnatamente durante gli ultimi sei mesi prima dell'espatrio soggiornando presso delle pensioni appartenenti al padre di un suo amico (cfr. verbale di audizione del 5 novembre 2007, pagg. 2 seg. e 9). Il ricorrente ha altresì raccontato che a G._______ vivrebbero pure una zia paterna e dei cugini, i quali lavorerebbero nel campo del commercio. Peraltro, egli ha affermato di aver già soggiornato in passato da tale zia (cfr. verbale di audizione del 5 novembre 2007, pag. 9). Inoltre, egli ha dichiarato che in Sri Lanka, anche se al nord del Paese, vivono ancora i suoi genitori e due fratelli, che uno dei suoi fratelli ha un negozio di pezzi di ricambio, che la sua famiglia ha terreni, coltiva riso e che vi sono mezzi per vivere (cfr. verbale di audizione del 17 ottobre 2007, pagg. 2 e 6 e verbale di audizione del 5 novembre 2007, pag. 8). Risulta pure da quanto dichiarato dal ricorrente e dagli atti dell'UFM che egli ha una sorella sposata in Svizzera, con 2 figli, la quale, nel quadro della procedura di richiesta di cambiamento di cantone citata in precedenza (cfr. in fatto ad lett. K), aveva dichiarato di potersi prendere a carico il ricorrente (cfr. agli atti A 24/9). Codesto Tribunale osserva ancora che il richiedente stesso ha raccontato di mai aver subito dei controlli in occasione dei suoi soggiorni a G._______ né di aver subito controlli particolari durate i viaggi per recarsi nella capitale (cfr. verbale di audizione del 5 novembre 2007, pag. 3) nonché di essersi potuto procurare un passaporto spostandosi senza problemi particolari all'interno del Paese (cfr. verbale di audizione del 17 ottobre 2007, pag. 3 e verbale di audizione del 5 novembre 2007, pag. 3). Infine, nelle sue allegazioni ricorsuali, il ricorrente non ha preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'ufficio degli atti di causa emerge la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici sufficientemente gravi tali da ammettere l'ammissione provvisoria alla luce della severa giurisprudenza al riguardo. In siffatte circostanze, codesto Tribunale considera che vi è per il ricorrente un'alternativa di soggiorno interna nella regione di G._______, dove egli beneficia di una solida rete famigliare e sociale suscettibile d'apportargli il necessario sostegno, come pure di concrete garanzie d'alloggio e di reddito. Di conseguenza, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto, siccome adempiuti, i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine, segnatamente nella regione di G._______. L'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve pertanto essere considerata ragionevolmente esigibile. 7.4. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 7.5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, per il che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, il ricorso va disatteso e la querelata decisione confermata.

8. Vista infine la manifestata intenzione del ricorrente di raggiungere la moglie in Francia sarà premura dell'autorità incaricata dell'esecuzione, al momento opportuno, di tenere in considerazione segnatamente tale desiderio.

9. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

11. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, per quanto non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). Essa è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: