Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 3 Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...], allegato: incarto UFM) E._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
- Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...], allegato: incarto UFM) E._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8388/2007 {T 0/2} Sentenza del 7 maggio 2009 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Markus König, Fulvio Haefeli, cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, Congo (Kinshasa), ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 4 dicembre 2007 / N [...]. Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 5 novembre 2007 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha resa attenta circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 19 novembre 2007 e del 26 novembre 2007, la decisione dell'UFM del 4 dicembre 2007, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta agli atti), il ricorso inoltrato dall'insorgente l'11 dicembre 2007 (cfr. timbro del plico raccomandato), la decisione incidentale del 25 gennaio 2008 nella quale il TAF rinunciava, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali e, che nel contempo, l'autorità inferiore veniva invitata a presentare una risposta al ricorso, la risposta al gravame dell'UFM del 31 gennaio 2008, la decisione incidentale del 5 febbraio 2008 nella quale veniva concesso all'insorgente un termine fino al 20 febbraio 2008 per replicare all'UFM, l'atto di replica inoltrato dall'autore del gravame il 20 febbraio 2008, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino congolese di etnia mutetela, nato a B._______, nella provincia del Kasai Orientale e avrebbe vissuto a Kinshasa dal 1996 al 27 settembre 2007, che il richiedente sarebbe espatriato, il 4 novembre 2007, dalla Repubblica Democratica del Congo (detta in seguito: RDC) per il timore di essere ucciso dalle autorità statali; che, sospettato di essere un agente segreto del movimento "C._______", a causa di suo fratello, un militare schieratosi dalla loro parte, sarebbe stato arrestato, in data 27 settembre 2007, e portato in un luogo, a lui sconosciuto, dove sarebbe stato torturato per tre giorni; che, il terzo giorno, avrebbe avuto una forte crisi di malaria e sarebbe stato trasferito all'ospedale militare di D._______; che, il medesimo giorno, sarebbe stato ricoverato presso l'ospedale generale di Kinshasa, su richiesta di un medico che l'avrebbe riconosciuto, essendo egli un cliente della farmacia dove lavorava il richiedente; che, dopo due giorni, sarebbe fuggito grazie all'aiuto, secondo le versioni, di un medico, oppure di alcuni medici (cfr. audizione del 19 novembre 2007 pag. 5 e audizione del 26 novembre 2007 pag. 3); che suo zio l'avrebbe quindi portato a casa di un suo amico, da dove avrebbe organizzato il suo viaggio, che, in data 4 novembre 2007, avrebbe preso un aereo per Milano, facendo scalo a Bruxelles, per poi raggiungere la Svizzera in auto, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 4 dicembre 2007, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Congo (Kinshasa) siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che "l'attestation de perte des pièces d'identité" svolge nella RDC una funzione di documento d'identità; che, a tal proposito, avrebbe versato agli atti un'informazione raccolta dalla "Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de refugié du Canada", secondo cui gli attestati di perdita di documenti d'identità si presenterebbero in diversi formati; che, inoltre, verrebbero rilasciati su semplice richiesta, senza alcuna verifica, e permetterebbero di passare la frontiera congolese per andare a Brazzaville; che ciò equivarrebbe ad un lasciapassare; che l'UFM non potrebbe misconoscere il fatto che da tempo nella RDC non vengano più emesse carte d'identità o comunque non rilasciate con facilità; che, pertanto, non sarebbe legittimo sostenere che l'autore del gravame non adduca alcun motivo scusabile giustificante la mancata presentazione dei documenti; che, per di più, apparirebbe oggettivamente realistico che nella fattispecie si possa applicare l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi, siccome il racconto del ricorrente avrebbe offerto elementi la cui corretta valutazione avrebbe richiesto senz'altro ulteriori accertamenti, in relazione alla determinazione della qualità di rifugiato, oppure all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto la situazione nella RDC risulterebbe ancora insicura e instabile; che, infine, il clima stesso dell'audizione giustificherebbe l'annullamento della decisione dell'UFM, in quanto, secondo la nota della rappresentante dell'opera assistenziale presente all'audizione del 26 novembre 2007, la collaboratrice federale avrebbe alzato più volte il tono di voce in modo ingiustificato durante l'audizione e l'insorgente avrebbe pianto, quando la stessa non gli avrebbe dato la possibilità di spiegarsi in merito ad una contraddizione, dicendogli di confermare una delle due versioni fornite dei fatti, che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per ulteriori indagini e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, nella risposta al ricorso, l'autorità inferiore ha osservato che il ricorso dell'insorgente non conterrebbe alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata; che, inoltre, ha ritenuto non veritieri ed ingiustificati i commenti della rappresentante dell'istituzione di soccorso presente all'audizione del 26 novembre 2007; che, peraltro, sarebbe scorretto l'atteggiamento della stessa che nel corso dell'audizione non avrebbe mai palesato alcunché per poi consegnare di punto in bianco un attestato al termine dell'audizione; che, in aggiunta, il ricorrente avrebbe dichiarato che il clima dell'audizione sarebbe stato normale e che non vi sarebbero state incomprensioni, salvo la sua impressione di non essere stato creduto quando avrebbe specificato che il farmacista avrebbe raccontato l'accaduto alla sua famiglia; che, infine, per quanto concerne il pianto, l'UFM ha specificato che l'autore del gravame in realtà si sarebbe limitato a mettersi per un momento il cappello davanti al viso, che, nella replica, il ricorrente ha rinviato alle sue allegazioni espresse nel gravame ed ha aggiunto che l'UFM non si sarebbe espresso in merito a "l'attestation de perte des pièces d'identié"; che, inoltre, ha ritenuto gravi le asserzioni dell'UFM, poiché non suffragate da alcun elemento oggettivo idoneo a provare la falsità delle dichiarazioni contenute nell'allegato della rappresentante dell'opera assistenziale; che, infine, le affermazioni dell'UFM sembrerebbero confermare che il clima dell'audizione non sarebbe stato così sereno come si pretenderebbe di far credere, che, preliminarmente, nonostante la rappresentante dell'opera assistenziale abbia sollevato delle obiezioni relative all'andamento dell'audizione del 26 novembre 2007, il ricorrente ha potuto esprimersi liberamente; che, peraltro, la questione relativa alla domanda n. 90 della suddetta audizione, può essere tralasciata, visto che gli atti sono completi e v'è comunque modo di giudicare la presente domanda d'asilo a prescindere da tale domanda; che, inoltre, l'insorgente, confrontato con le dichiarazioni rese dalla rappresentante dell'opera assistenziale, ha affermato ed in seguito confermato con la sua firma, che durante l'audizione v'è stato un clima normale e che il verbale è completo nonché concorda con le sue dichiarazioni (cfr. audizione del 26 novembre 2007 pagg. 9 e 10), che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri a distanza di ben più di un anno dalla prima sollecitazione, che, inoltre, l'insorgente ha asserito che "l'attestation de perte des pièces d'identité" servirebbe per andare in giro, in quanto sostituirebbe la carta d'identità, ragione per la quale non si sarebbe fatto rilasciare una nuova carta d'identità (cfr. verbale d'audizione del 26 novembre 2007 pag. 8), che, la foto riportata su "l'attestation de perte des pièces d'identité" è una fotocopia della fotografia del ricorrente; che, sullo stesso documento risulta sposato, nonostante il suo matrimonio si sarebbe verificato soltanto nel gennaio 2007; che, non è credibile l'allegazione dell'autore del gravame, secondo cui le autorità congolesi riporterebbero un matrimonio consuetudinario all'interno di un documento nello stesso modo come un matrimonio religioso; che, considerato quanto precede, non può essere ritenuta autentica "l'attestation de perte des pièces d'identité", che, inoltre, le affermazioni secondo cui la carta d'identità sarebbe andata persa perchè era vietato usarla (cfr. verbale d'audizione del 26 novembre 2007 pag. 7), oppure sarebbe stata portata via dagli uomini di Kabila (cfr. verbale d'audizione del 19 novmebre 2007 pag. 4) non convincono, che il ricorrente ha allegato di aver viaggiato dalla RDC sino in Europa in aereo con una compagnia di volo, senza tuttavia essere stato in grado di indicarla (cfr. verbale d'audizione del 19 novembre 2007 pag. 6), che, inoltre, egli ha allegato di essere arrivato a Milano in aereo, munito di un passaporto italiano che avrebbe portato la sua foto e le sue generalità, nonostante sarebbe fuggito dalla detenzione, oppure di non sapere quali generalità figurassero sul documento, sostenendo, altresì, che tale passaporto italiano sarebbe addirittura stato munito di un visto italiano (cfr. verbale d'audizione del 19 novembre 2007 pagg. 3 e 6 e verbale d'audizione del 26 novembre 2007 pagg. 8 e 9), che, per sovrabbondanza, considerato il fatto che il ricorrente si è impegnato ad ottenere un atto di nascita autentificato prima del suo espatrio e che suo zio avrebbe pagato ben USD 5'000.- al passatore (cfr. verbale d'audizione del 19 novembre 2007 pagg. 4 e 5), non appare verosimile che abbia viaggiato con un passaporto italiano, siccome, secondo un rapporto noto a questo Tribunale, sia i passaporti nonché le carte d'identità sono facilmente ottenibili facendo uso della corruzione locale per una somma di circa USD 150.- (cfr. Immigration and Refugee Board of Canada, République démocratique du Congo [RDC]: information sur la fréquence des documents d'identité, administratifs et judiciares frauduleux et la possibilité de s'en procurer [février 2006], 3 February 2006), che, varcare il confine Schengen non costituisce un'impresa facile, soprattutto negli aeroporti; che, per conseguenza, non può essere verosimile che egli vi sia riuscito nel modo da lui esposto, che, pertanto, il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla RDC per il timore di essere ucciso dalle autorità statali che l'avrebbero sospettato di essere un agente segreto del movimento "C._______" (cfr. audizione del 19 novembre 2007 pag. 5), che, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, in particolare, l'insorgente ha ottenuto un "jugement supplétif de naissance" in data 12 luglio 2007 dal Tribunale competente, ovvero il "Tribunal de Grande Instance de Kinshasa"; che, secondo la procedura locale, il certificato di nascita viene rilasciato soltanto dopo la crescita in giudicato del suddetto giudizio con il "Certificat de non appel"; che, nel caso concreto, egli ha ottenuto l'atto di nascita in data 3 ottobre 2007 ed è stato autentificato il 17 ottobre 2007; che, nonostante la suddetta procedura sia già stata avviata il 12 luglio 2007, l'autore del gravame ha sempre ribadito che suo zio gli avrebbe procurato l'atto di nascita dopo il suo arresto in data 27 settembre 2007, dal momento in cui si sarebbe reso conto che egli era in pericolo (cfr. audizione del 19 novembre 2007 pagg. 1 e 4 nonché audizione del 26 novembre 2007 pag. 3); che, inoltre, né durante la seconda audizione, né in sede di ricorso, egli è stato in grado di spiegare tale incoerenza (cfr. del 26 novembre 2007 pag. 8 e ricorso dell'11 dicembre 2007); che ciò non può che indurre a ritenere che, in data 27 settembre 2007, il ricorrente non è stato arrestato e non si è trovato in una situazione di pericolo; che, essendo l'arresto alla base di tutto il suo racconto, è inverosimile che il ricorrente abbia realmente vissuto quanto allegato; che, inoltre, nel gravame l'insorgente non s'è espresso circa le contraddizioni rilevate dall'UFM, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiara-zioni rese dal ricorrente, che, inoltre, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, peraltro, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM è rettamente non entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Congo (Kinshasa) possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, inoltre, la situazione vigente in Congo (Kinshasa) non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, per di più, secondo la prassi di questo Tribunale, l'allontanamento è di principio esigibile per le persone aventi il loro ultimo domicilio a Kinshasa o in una città aeroportuale dell'ovest del Paese, oppure se dispongono di una solida rete sociale o familiare in una di queste città; che, tuttavia, va precisato che, anche in tale circostanza, l'allontanamento rimane, su riserva di un accurata valutazione di caso in caso, di principio inesigibile per un richiedente accompagnato da un bambino in tenera età (specialmente un bambino di meno di sei anni), oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le donne non accompagnate e sprovviste di una rete sociale o famigliare (v. fra le tante Sentenza D-6656/2006 del TAF del 25 aprile 2008 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 33 consid. 8.3 pag. 237), che, quanto alla situazione personale, l'insorgente, con ultimo domicilio a Kinshasa (dal 1996 al 27 settembre 2007), è giovane ed ha una certa esperienza professionale quale assistente farmacista (cfr. verbale d'audizione del 19 novembre 2007 pag. 2); che, inoltre, v'è ragione di ritenere che il ricorrente disponga in Patria di un'importante rete sociale, considerato che la sua famiglia (sua moglie e la sua famiglia nonché suo zio) vive ancora a Kinshasa (cfr. ibidem pagg. 2 e 5); che v'è ragione di credere che tale rete sia ancora intatta, visto che la sua partenza dalla RDC risale soltanto al 4 novembre 2007; che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-mento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che, visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...], allegato: incarto UFM) E._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: