Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è accolto.
E. 2 La decisione della SEM dell'11 febbraio 2021 è annullata e gli atti le sono retrocessi affinché abbia a procedere ai sensi dei considerandi.
E. 3 Non si prelevano spese e non si assegnano indennità ripetibili.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-815/2021 Sentenza del 1° marzo 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Ucraina, patrocinato dalla MLaw Cinzia Chirayil, Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM dell'11 febbraio 2021 / N (...). Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 25 ottobre 2020 (cfr. atto SEM 3/2), il verbale relativo al colloquio personale Dublino del 4 novembre 2020 (cfr. atto SEM 18/3), la documentazione medica agli atti (cfr. atti SEM 17/2, 22/2, 27/1, 31/1, 33/2, 34/3, 35/2, 37/2, 38/2, 39/2, 40/2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) dell'11 febbraio 2021, notificata il 16 febbraio 2021 (cfr. atto SEM 43/1), mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Polonia, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 23 febbraio 2021 (timbro postale) e con cui l'insorgente ha postulato il limine la sospensione dell'allontanamento in via supercautelare e la restituzione dell'effetto sospensivo; nel merito l'annullamento della precitata decisione ed il rinvio degli atti alla SEM per nuovo esame delle allegazioni; contestualmente di essere esentato dal versamento di una anticipo a copertura delle presunte spese processuali, i mezzi di prova ad esso allegati, la sospensione dell'allontanamento ordinata in via supercautelare dal Tribunale il 26 febbraio 2021, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che tema di litigio ("Streitgegenstand") dinanzi ad un'istanza superiore possono essere solo i rapporti giuridici regolati dalla decisione impugnata: nel caso di una non entrata nel merito, le rivendicazioni giuridiche riguardanti il merito sono inammissibili (DTF 139 II 233 consid. 3.2), che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), che nel colloquio Dublino l'insorgente, posto di fronte alla possibile competenza della Polonia, ha dichiarato di non volervi fare in quanto si sentirebbe sotto pressione a causa delle armi acustiche e magnetiche che gli avrebbero causato ustioni al miocardio, che dalla documentazione medica agli atti si evince che il ricorrente è affetto da epatite B e C in corso di stadiazione e da HIV allo stadio CDC A2 oltreché da polialtralgia e coxatrosi; a questo proposito è stata impostata una terapia a base di antiretrovirali combinati ictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide (Biktarvy), che nella querelata decisione l'autorità inferiore, dopo aver constatato l'espressa ammissione di competenza da parte della Polonia, ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento; che proseguendo nella propria analisi, la SEM ha negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che in particolare, le problematiche mediche di cui soffrirebbe l'interessato, completamente acclarate e non meritevoli di ulteriori accertamenti, sarebbero trattabili in Polonia alla luce della sufficiente infrastruttura medica esistente in tale Paese, che nel proprio gravame il ricorrente censura innanzitutto una lacunosa istruzione della domanda d'asilo in relazione ai rischi conseguenti all'interruzione del trattamento antiretrovirale a base di Biktarvy ed all'assenza di valutazioni esaurienti in merito all'accessibilità di tale medicamento nel Paese di destinazione, che sussisterebbero inoltre diversi elementi lascianti presagire l'esistenza di una sofferenza psichica che avrebbe potuto essere indagata ulteriormente prima di emettere il provvedimento sindacato; che i certificati medici prodotti in sede ricorsuale e successivi al provvedimento avversato fanno stato di tachicardia e sindrome ansiosa con insonnia, che nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio; che ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA); che in concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che si possa procedere ai necessari complementi istruttori (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2° ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2), che il Tribunale resta non di meno libero di raccogliere gli elementi essenziali al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale; non è però tenuto a farlo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1), che nel caso in rassegna gli aspetti giuridicamente rilevanti rispetto ai quali lo stato valetudinario dell'insorgente funge da discriminante si esauriscono nella questione a sapere se il suo trasferimento possa o meno configurare una violazione dell'art. 3 CEDU, imponendo in altri termini l'applicazione delle clausole di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, che a tal proposito va rilevato che la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1, che al momento dell'emissione della decisione impugnata l'incarto della Segreteria di Stato conteneva già diversi mezzi di prova concludenti circa lo stato di salute dell'insorgente, che si può pertanto partire dall'assunto che le problematiche in presenza fossero sufficientemente acclarate e che di principio non facessero ostacolo ad un suo trasferimento in Polonia nel contesto di un procedimento Dublino, che per il resto, v'è da rammentare che di principio le autorità svizzere non sono tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2021/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6), che inoltre, il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1) e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. sentenze del Tribunale E-4218/2020 del 3 settembre 2020 consid. 5.2.3; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3; E-1302/2011 del 2 aprile 2012 consdi. 6.3.2; secondo il senso anche la recente sentenza del Tribunale federale 2C_221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2), che in assenza di elementi concreti che lascino presupporre l'esistenza di altre patologie di una gravità tale da risultare ostative al trasferimento nel contesto di una procedura Dublino, non è così bastevole limitarsi a sollevare la possibile esistenza di un generico stato di sofferenza, quand'anche effettivamente riconducibile ad una sindrome ansioso depressiva, per imporre ulteriori misure istruttorie, atteso che quand'anche confermata, non si tratterebbe di una patologia che rientra nella casistica convenzionale, che significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica; fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA), che ciò non di meno, una violazione dell'art. 3 CEDU può sussistere anche qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che sebbene si possa effettivamente partire dal presupposto che laPolonia - Paese vincolato dalla CartaUE e la CEDU e tenuto ad applicare la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]) - disponga di un'infrastruttura sanitaria funzionante ed equiparabile a quella elvetica, la SEM non risulta aver chiarito direttamente la questione dell'effettiva reperibilità del Biktarvy in questione in tale Paese, che nel provvedimento sindacato fanno peraltro difetto valutazioni sui rischi derivanti da un'eventuale sospensione del trattamento, che per quanto codesta patrocinatrice non sia stata in grado di fornire elementi in tal senso, sulla base delle fonti disponibili appare nondimeno che l'interruzione della somministrazione di biktarvy nei pazienti con coinfezione da HBV (epatite B) possa essere associata a gravi ed acute esacerbazioni dell'epatite (cfr. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/biktarvy-epar-product-information_it.pdf >, consultato il 25.02.2021, pag. 3), che conto tenuto delle particolari circostanze del caso di specie, tale aspetto risulta pertanto meritevole di approfondimenti supplementari, che il Tribunale ritiene giudizioso sia l'autorità inferiore, più prossima alla materia, ad esprimersi in primo luogo al soggetto, che per ciò fare il ricorso va accolto e gli atti di causa vanno rinviati all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione (art. 61 PA), che la SEM è invitata a procurarsi la documentazione necessaria per determinarsi (1) sulla necessità di proseguire la terapia a base di biktarvy, (2; nell'affermativa) sulla reperibilità del farmaco o di suoi succedanei nel Paese di destinazione e (3; laddove la stessa dovesse risultare problematica) sui rischi derivanti da un'eventuale sospensione, finanche temporanea, della somministrazione, che in tale contesto detta autorità resta beninteso libera di prendere in considerazione l'evoluzione successiva dello stato valetudinario dell'insorgente, che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e non si assegnano indennità ripetibili (art. 111ater LAsi), che la presente pronuncia è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
2. La decisione della SEM dell'11 febbraio 2021 è annullata e gli atti le sono retrocessi affinché abbia a procedere ai sensi dei considerandi.
3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: