Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) e allontanamento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
E. 3 Comunicazione a: rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, per l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) H._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
- Comunicazione a: rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, per l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) H._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8018/2010 {T 0/2} Sentenza del 24 novembre 2010 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del Giudice Gérard Scherrer, cancelliera Vera Riberti; Parti A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), ed il figlio C._______, nato il (...), Eritrea, entrambi rappresentati da D._______, ricorrenti, contro Bundesamt für Migration (BFM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorità inferiore; Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino; art. 107a LAsi); decisione dell'UFM del 9 novembre 2010 / N [...]. Visti: la domanda d'asilo che l'interessata, accompagnata dal figlio e dichiaratasi cittadina dell'Eritrea, ha presentato il (...) in Svizzera; il confronto effettuato con il registro EURODAC in data (...) dal quale risulta che l'interessata aveva depositato una domanda d'asilo a E._______, in Italia, il (...) (cfr. A 4/2); il verbale d'audizione dell'interessata del 12 ottobre 2010, durante la quale le è stato concesso il diritto di essere sentita in merito al risultato sopracitato e ad un'eventuale evasione della sua domanda tramite decisione di non entrata nel merito con il relativo allontanamento della stessa verso l'Italia; le dichiarazioni della ricorrente al riguardo e segnatamente il fatto che ella contesta di aver domandato asilo in Italia, come pure che non potrebbe ritornare in Italia, poiché sarebbe malata ed avrebbe un bambino in tenera età (cfr. verbale d'audizione del 12 ottobre 2010, pagg. 5 e 6); la richiesta di riammissione del 21 ottobre 2010 inoltrata alle autorità italiane dall'UFM giusta l'art. 16 par. 1 del Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25.2.2003, di seguito: Regolamento Dublino) e la relativa comunicazione dell'UFM dell'8 novembre 2010 alle suddette autorità, tramite la quale l'autorità inferiore ha constatato la mancata risposta delle autorità italiane entro i termini stabiliti per il che l'Italia è stata ritenuta competente dall'UFM per l'esame della procedura d'asilo nella fattispecie; la decisione dell'UFM del 9 novembre 2010 (notificata alla rappresentante dell'interessata il 10 novembre 2010; cfr. risultanze processuali) di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) nella quale detto Ufficio ha pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione immediata dell'allontanamento degli interessati in Italia ed ha constatato che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi; la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione del rinvio in Italia come lecita, possibile e ragionevolmente esigibile posto che, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che, inoltre, la situazione in loco non rappresenterebbe un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento; il ricorso del 16 novembre 2010 inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 17 novembre 2010) con il quale i ricorrenti concludono all'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'UFM per ulteriori accertamenti ed una nuova decisione nel merito della domanda d'asilo congiuntamente ad una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali; l'ordinanza datata 17 novembre 2010 di sospensione in via supercautelare dell'allontanamento dei ricorrenti fino a ricezione degli atti dell'autorità inferiore; gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale in data 17 novembre 2010; lo scritto del 23 novembre 2010 della rappresentante dell'insorgente, pervenuto al Tribunale in data 24 novembre 2010, tramite il quale è stato trasmesso un certificato medico concernente lo stato di salute della ricorrente e l'indirizzo di un documento scaricabile da internet riguardo dati statistici prodotti dal Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati; gli ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che i ricorrenti sono toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA) e che sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che la competenza d'esame dell'istanza ricorsuale si limita alla questione se l'autorità inferiore ha rettamente deciso la non entrata nel merito di una domanda d'asilo; che, ritenuta illegittima la decisione di non entrata nel merito, il Tribunale si esime dall'entrare in merito, annulla la decisione impugnata e rimanda l'affare per nuova decisione all'autorità inferiore (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA 2004] n. 34, consid. 2.1); che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua; che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco, ma il ricorso è stato presentato in italiano, per il che la presente sentenza può essere redatta in italiano; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti; che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento; che nel Regolamento Dublino - al quale la Svizzera ha aderito il 12 dicembre 2008 (cfr. Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68) - sono contenute le norme legali applicabili in relazione all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi; che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confusa con la procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 del Regolamento Dublino); che conformemente all'art. 3 cpv. 1 del Regolamento Dublino, gli Stati membri esaminano la domanda di asilo di un cittadino di un paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio; che una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III; che in deroga all'art. 3 cpv. 1, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamento, nonché l'art. 29a cpv. 3 OAsi); che, giusta l'art. 10 cpv. 1 del Regolamento Dublino, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 18 cpv. 3, inclusi i dati di cui al capo III del Regolamento CE n. 2725/2000, che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda d'asilo; che questa responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera; che, secondo l'art. 17 cpv. 1 del Regolamento Dublino, lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di asilo e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa può interpellare tale Stato membro affinché prenda in carico il richiedente l'asilo quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 4 cpv. 2; che, se la richiesta di prendere in carico il richiedente asilo non è formulata entro tre mesi, la competenza dell'esame della domanda d'asilo spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata; che lo Stato membro responsabile dell'esame di una domanda d'asilo è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni previste all'art. 20 cpv. 1 del Regolamento Dublino, il richiedente d'asilo la cui domanda è in corso d'esame, è stata ritirata o respinta e che si trova sul territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. c-e del Regolamento Dublino); che, ai sensi dell'art. 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), l'UFM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal Regolamento Dublino; che, se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete ad un altro Stato, l'UFM emana una decisione di non entrata nel merito, dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo (art. 29a cpv. 2 OAsi 1); che, come già detto, se motivi umanitari lo giustificano, l'UFM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato (art. 29a cpv. 3 OAsi 1); che, nella fattispecie, l'UFM non ha intravisto motivi per dover trattare direttamente la domanda d'asilo dell'interessata ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, bensì ha reso una decisione di non entrata nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi; che il Tribunale ricorda che l'Italia ha aderito - come la Svizzera - al Regolamento Dublino; che, inoltre, l'UFM ha interpellato l'Italia, affinché prenda in carico la richiedente l'asilo, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 17 del Regolamento Dublino; che, infine, nonostante l'Italia non abbia espressamente accettato la presa in carico della richiedente, si ritiene che la stessa sia stata accettata, conformemente all'art. 20 cpv. 1 lett. c del suddetto Regolamento; che dinanzi all'autorità inferiore la ricorrente ha invocato di non aver mai richiesto asilo in Italia, come pure che non potrebbe ritornare in detto Paese a causa del suo stato di salute e del fatto che avrebbe un figlio in tenera età; che, nel ricorso, l'insorgente ha fatto valere, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che l'UFM avrebbe dovuto entrare in merito della domanda d'asilo, in applicazione dell'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino, conto tenuto della situazione in Italia che non permetterebbe di accogliere una donna vulnerabile, come la ricorrente malata di diabete accompagnata da un bambino di 4 anni, con la conseguente inesigibilità del suo rientro in Italia; che inoltre secondo quanto scritto nell'atto ricorsuale, sembrerebbe che la ricorrente si trovi attualmente ricoverata in ospedale; che dal certificato del medico F._______ dell'"G._______" prodotto in data 24 novembre 2010 risulta che l'attuale ricovero ha lo scopo di adeguare e adattare la necessaria presa di farmaci, con relativo riferimento all'importanza di diminuire i fattori di stress dovuti alla situazione di insicurezza per lei e per il figlio al fine di intraprendere una buona terapia; che il Tribunale constata innanzitutto che sebbene la ricorrente sostenga di non aver mai depositato una domanda d'asilo presso le autorità italiane, dal confronto dattiloscopico con il registro EURODAC è emerso che la ricorrente è stata registrata ed ha depositato una domanda d'asilo in Italia in data (...); che, peraltro, l'insorgente medesima ha dichiarato di essere entrata illegalmente sia in Italia che in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 12 ottobre 2010, pagg. 5 e 6); che inoltre, come rettamente osservato dall'autorità inferiore, le dichiarazioni della ricorrente circa il fatto che in Italia le avrebbero probabilmente preso le impronte digitali in ospedale a seguito del suo ricovero (cfr. ibid.) non sono credibili e risultano alquanto illogiche; che la ricorrente si oppone al rinvio di lei e suo figlio verso l'Italia visto il suo stato di salute e il suo particolare stato di vulnerabilità, come pure la situazione estremamente precaria che vige attualmente in Italia nel quadro dell'accoglienza di richiedenti d'asilo; che giova ricordare che l'Italia, vincolata dall'Accordo d'associazione alla normativa di Dublino, è firmataria della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30) e della CEDU e ne applica le disposizioni; che lo Stato così designato - responsabile dell'esame di una domanda d'asilo - è tenuto a condurre la procedura d'asilo nel rispetto delle disposizioni della Conv. e della CEDU (cfr. Messaggio sugli accordi bilaterali II, FF 2004 5331; cfr. ugualmente i considerandi introduttivi n. 2, 12 e 15 del Regolamento Dublino); che, in caso di trasferimento in Italia, le autorità elvetiche possono partire dal principio che le regole imperative imposte dalle precitate convenzioni, in particolare il principio di divieto di respingimento consacrato all'art. 33 Conv. e all'art. 5 LAsi, così come il divieto di trattamenti inumani ai sensi dell'art. 3 CEDU, sono rispettate; che incombe di conseguenza al richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale; che, peraltro, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale, in Italia, oltre a strutture statali che garantiscono un alloggio ai richiedenti l'asilo, vi sono altresì numerose organizzazioni caritative che si occupano dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati; che, infatti, dal 1° gennaio 2009 l'organizzazione "Arciconfraternita del SS. Sacramento e di S. Trifone" appare prendersi cura dei rifugiati presso l'aeroporto di Roma-Fiumicino ed offre una consulenza giuridica gratuita ai richiedenti l'asilo (cfr. tra le altre, la decisione del TAF D - 721/2010 del 15 febbraio 2010); che pure per quanto concerne lo stato di salute della ricorrente e un eventuale trattamento dei suoi problemi di salute, questi possono senz'altro essere curati in Italia, disponendo in effetti detto Paese di infrastrutture mediche sufficienti per garantire le cure ed i farmaci necessari (cfr. sulla problematica sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7895/2010 del 15 novembre 2010 consid. 5.3); che gli elementi forniti dopo l'inoltro del ricorso non soccorrono la ricorrente, per le ragioni illustrate poc'anzi; che alla luce di quanto precede il trasferimento verso l'Italia degli interessati è lecito ed esigibile e non esistono neppure motivi umanitari giusta l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 che permetterebbero di rinunciare al rinvio dei ricorrenti in detto Paese; che pertanto, non v'è motivo di applicare la clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino; che l'UFM ha rettamente ritenuto competente l'Italia per l'esame della domanda d'asilo dell'insorgente; che per di più, le autorità italiane non si sono opposte a riprendere il caso; che, in considerazione di tutto quanto suesposto, ne discende che rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo del richiedente ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento degli interessati verso l'Italia ex art. 44 cpv. 1 LAsi, non essendo realizzate in casu le eccezioni previste all'art. 32 OAsi; che in siffatte condizioni non v'è spazio per i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 44 cpv. 2 LAsi in combinazione con l'art. 83 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), poiché l'esame delle questioni relative all'esistenza di eventuali impedimenti al rinvio secondo le ragioni di detti disposti sono inscindibili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-5644/2009 del 31 agosto 2010 consid. 10); che, di conseguenza, il ricorso va respinto; che le misure supercautelari concesse in data 17 novembre 2010 cessano di avere effetto con la pronuncia della presente sentenza; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che, di conseguenza, la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, per l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) H._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione: