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D-7946/2015

D-7946/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-03-15 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. A._______, cittadino siriano di religione sunnita e di etnia Curda, è nato ad al-Qamishli nella provincia di al-Hasaka. In tenera età si sarebbe trasferito con la famiglia a Tripoli in Libia, per poi fare ritorno ad al-Qamishli nel 2011 ed espatriare nuovamente nella primavera del 2014, giungendo in Svizzera e depositandovi la propria domanda d'asilo il 5 luglio del 2014 (cfr. atto A8, pag. 1 e segg.). Sentito sui motivi, egli ha dichiarato ricercare protezione in Svizzera in quanto avrebbe subito delle detenzioni arbitrarie in patria. In particolare, secondo le sue stesse allegazioni, egli sarebbe stato arrestato in una prima occasione poco dopo il suo rientro in Siria nel 2011. In tale primo episodio lui ed il padre sarebbero stati detenuti per 1 mese ed interrogati circa le ragioni della loro pluriennale assenza dal paese. Una volta scarcerato, il richiedente avrebbe iniziato a prendere parte a numerose manifestazioni contro il regime siriano finendo poi per essere trattenuto una seconda volta nuovamente in compagnia del padre, il 29 giugno del 2013. Pur non avendo espressamente menzionato il motivo dell'arresto, a mente dell'interessato la causa andrebbe ricercata nella sua partecipazione ad una manifestazione di sostegno in favore della poco distante località d'Amouda. Egli sarebbe dunque stato detenuto dapprima in una prigione chiamata Himo per circa un mese, per poi essere trasferito a Qanat al-Swis, ove sarebbe rimasto sino all'aprile del 2014 e poi rilasciato previa sottoscrizione di un impegno a votare per Bashar al-Assad (cfr. atto A18, pag. 5 e segg.). B. A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha versato agli atti della procedura di prima istanza anche uno scritto in lingua straniera facente data al 29 giugno 2013 e che attesterebbe una condanna pronunciata nei di lui confronti e del padre a 10 mesi di reclusione scadenti al 30 aprile 2014 ed al pagamento di una multa per aver partecipato ad una manifestazione contro lo stato svoltasi il 28 giugno 2013. C. Con decisione del 10 novembre 2015, notificata al richiedente il giorno seguente (cfr. atto A23), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domande d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso la Siria, concedendogli l'ammissione provvisoria. D. In data 7 dicembre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 8 dicembre 2015) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del gravame e la concessione dell'asilo. Subordinatamente ha petito la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione. Altresì ha presentato istanza di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili. E. Con decisione del 21 dicembre 2015, il Tribunale ha respinto la domanda di esenzione dal versamento anticipato delle spese di giudizio, invitando quindi il ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali. F. Il ricorrente, con scritto del 28 dicembre 2015, ha trasmesso al tribunale una copia di uno scritto in lingua straniera, chiedendo nel contempo al Tribunale di voler riconsiderare la decisione di respingimento della domanda di assistenza giudiziaria. G. Il Tribunale, con ulteriore decisione incidentale del 5 gennaio 2016, ha respinto tale domanda di riconsiderazione, sollecitando il ricorrente a versare l'anticipo richiesto entro 3 giorni dal ricevimento di detta decisione incidentale. Il ricorrente ha quindi corrisposto la somma richiesta l'8 gennaio seguente. H. L'11 gennaio 2016, il ricorrente ha fatto pervenire al Tribunale una traduzione del succitato mezzo di prova. Facendo fede a quest'ultima, si tratterebbe di una sentenza emanata il 10 maggio 2015 e riguardante sempre i fatti svoltisi il 28 giugno 2013 ad al-Qamishli. I. In data 16 febbraio 2016 il Tribunale ha richiesto al ricorrente la trasmissione di tale mezzo di prova in originale, originale che è poi giunto in sede ricorsuale con comunicazione del 2 marzo seguente, trasmessa alla SEM perché si esprimesse in merito oltre ad introdurre la propria risposta al ricorso. J. La SEM, con osservazioni del 22 marzo 2016, ha proposto la reiezione del gravame, constatando nel contempo l'inadeguatezza del mezzo di prova addotto in sede ricorsuale. K. Con scritti del 22 marzo 2016 e 7 novembre 2016, l'insorgente ha inteso rendere edotto il Tribunale per il tramite di un articolo della stampa online circa l'evoluzione della situazione ad al-Qamishli ed ha trasmesso, a valersi quale risposta alle precedenti osservazioni dell'autorità di prime cure, un estratto del codice di procedura penale siriano riguardante le peculiarità del rito contumaciale. L. La SEM, chiamata nuovamente ad esprimersi in merito, si è limitata a rinviare a quanto esposto nelle precedenti sedi. M. Viste le contrastanti posizioni delle parti, il Tribunale, in data 19 gennaio 2017, ha richiesto al competente servizio preposto (Forensisches Institut Zürich) due rapporti brevi circa l'autenticità del mezzo di prova addotto in sede di prima istanza (sentenza penale del 29 giugno 2013) e dell'ulteriore documento prodotto in sede ricorsuale (sentenza penale del 10 maggio 2015). I risultati di tali analisi sono poi stati messi a disposizione del ricorrente, il quale, ha colto l'occasione per ribadire l'autenticità dei due mezzi di prova, fornendo nel contempo del materiale comparativo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 10 novembre 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.

E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).

E. 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 5.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato inverosimili i motivi a fondamento della domanda d'asilo dell'interessato. In particolare, le dichiarazioni del ricorrente e del padre (cfr. dossier N 617 607) quanto al primo arresto avvenuto dopo il ritorno in Siria nel 2011 sarebbero incompatibili. Il ricorrente avrebbe infatti asserito che tale accadimento sarebbe stato motivato dalla lunga permanenza all'estero, allorché, a dire del padre, lo stesso sarebbe invece stato la conseguenza delle prime partecipazioni a delle manifestazioni filo curde. Oltracciò, il padre avrebbe dichiarato di non essersi mai investito in attività politiche in quanto in Siria viveva in un quartiere cristiano in cui stava bene mentre il ricorrente avrebbe invece sostenuto che l'arresto sarebbe stato riconducibile al fatto che il padre era affiliato all'opposizione. Quo al secondo arresto la SEM rileva dapprima come la circostanza della visita della madre sia contraddittoria, dal momento che il ricorrente avrebbe in un primo momento asserito di aver visto quest'ultima nel gennaio 2014 in carcere mentre in seguito egli ha affermato che ella si sarebbe presentata presso il penitenziario ma non le avrebbero permesso di vedere il figlio. Sennonché, sua madre avrebbe invece affermato che non aveva nessuna informazione su dove si trovavano iI marito e il figlio e che malgrado il di lei fratello, ossia lo zio materno, chiedesse informazioni, nessuno avrebbe saputo dirle dove erano detenuti. Relativamente infine al mezzo di prova addotto in sede di prima istanza, andrebbe rilevato che sulla sentenza figurerebbe la data di scarcerazione del 30 aprile 2014. Nondimeno, il ricorrente avrebbe dichiarato che lui e il padre sarebbero stati liberati il 30 aprile 2014 affinché potessero partecipare alle elezioni presidenziali, precisando che il giorno della scarcerazione egli sarebbe stato astretto a firmare una dichiarazione secondo il cui tenore egli si sarebbe ingaggiato a votare per Bashar al-Assad e che in tale occasione anche altri prigionieri sarebbero stati liberati. Orbene, secondo la SEM apparrebbe inverosimile che già il 29 giugno 2013, data in cui sarebbe stata emessa la sentenza, le autorità sapessero che avrebbero liberato i due esattamente il 30 aprile 2014 affinché potessero andare a votare. In ragione di ciò, documento in questione sarebbe quindi stato redatto per soddisfare i bisogni della causa.

E. 5.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente contesta l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo. A suo dire, in ragione del difficilissimo vissuto del padre, le sue allegazioni avrebbero dovuto essere valutate con un metro di giudizio non esageratamente severo. Quest'ultimo avrebbe inoltre avuto grossi problemi di comprensione con l'interprete. Il ricorrente sottolinea quindi che la contraddizione sulle ragioni dell'arresto al rientro in Libia andrebbero imputate al fatto che il padre si sarebbe confuso con quelle del secondo fermo e ribadisce anche che quest'ultimo in passato aveva subito ingiustizie e pregiudizi a causa dell'appartenenza alla minoranza curda. In merito a quanto dichiarato in relazione alle informazioni ottenute dalla madre per il tramite dello zio, l'insorgente sostiene che le incongruenze andrebbero addebitate al fatto che egli si sarebbe limitato a riferire le informazioni riferitele da quest'ultimo, il quale avrebbe verosimilmente cercato di rassicurarlo. In conclusione, il ricorrente ritiene che, le incongruenze indicate nella decisione sarebbero solo di dettaglio, soprattutto se rapportate alla forza probatoria dei documenti versati agli atti, che comproverebbe senza possibilità di equivoci il periodo trascorso in carcere e le motivazioni, essenzialmente politiche, della condanna e dell'incarcerazione. Come detto, il ricorrente ha susseguentemente prodotto un secondo mezzo di prova, che gli sarebbe stato trasmesso dallo zio paterno. Si tratterebbe di una sentenza di condanna ad una pena detentiva di anni sette per le accuse di partecipazione ad una manifestazione senza autorizzazione e per azioni contro lo stato. Secondo le sue stesse dichiarazioni e in ossequio alla traduzione da lui versata agli atti, la sentenza sarebbe stata pronunciata il 10 maggio 2015 per fatti svoltisi il 28 giugno 2013.

E. 5.3 Chiamata ad esprimersi in merito al ricorso e al nuovo mezzo di prova la SEM ricorda anzitutto che durante l'istruzione della domanda d'asilo, il ricorrente avrebbe addotto una sentenza facente data al 29 giugno 2013 emessa dall'Ufficio del giudice militare unico di al-Qamishli, secondo cui l'insorgente e il padre sarebbero già stati condannati a una pena di dieci mesi di carcere, dal 29 giugno 2013 fino al 30 aprile 2014, e al pagamento di una multa per aver partecipato ad una manifestazione contro lo stato svoltasi venerdì 28 giugno 2013. Ciò detto, la sentenza dei 29 giugno 2013, versata agli atti SEM e la sentenza del 10 maggio 2015, versata agli atti ricorsuali, concernerebbero lo stesso reato e sarebbero oltretutto state emanate da due autorità diverse quali l'Ufficio del giudice militare unico di al-Qamishli e il Tribunale di prima Istanza di al-Qamishli, circostanze quest'ultime, che non sarebbero verosimili. Inoltre, per quanto concerne la sentenza del 10 maggio 2015 emessa dal Tribunale di prima Istanza di aI-Qamishli e versata agli atti ricorsuali, sarebbe d'uopo rilevare che il formulario utilizzato consisterebbe in una fotocopia e per di più di scarsa qualità. Inoltre, a dire dell'autorità di prime cure, i tre timbri tondi che vi figurano sarebbero anch'essi di pessima qualità e il timbro rettangolare apposto in basso a destra risulterebbe manifestamente una fotocopia. Infine, in merito al contenuto della sentenza, vi si leggerebbe che la sentenza sarebbe definitiva inappellabile e non soggetta a ricorsi nonché che sarebbe stata letta in pubblico dalla Corte Suprema, circostanze quest'ultime che risulterebbero manifestamente impossibili per una sentenza emessa da un Tribunale di Prima Istanza.

E. 5.4 Il ricorrente, nelle susseguenti osservazioni, sottolinea come si sarebbe trattato di una procedura in contumacia, per la quale, non avendo egli potuto effettuare le pratiche necessarie alla nomina di un rappresentante legale, gli sarebbe stata pregiudicata un'impugnativa. Egli sostiene poi che le conclusioni della SEM in merito sarebbero da ricondurre ad un'inadeguata comprensione della realtà giudiziaria siriana. A sostegno allega un estratto dal codice di procedura penale siriano che attesterebbe le peculiarità delle summenzionate procedure.

E. 6 Ora, a mente del Tribunale, occorre ammettere che, come rettamente concluso dall'autorità di prime cure, il racconto del ricorrente, soprattutto se confrontato con quello dei suoi famigliari, sia pervaso di elementi incongruenti. In primo luogo, quo alle allegazioni circa le cause del primo arresto, le versioni del ricorrente e del padre risultano inconciliabili. Egli ha infatti dichiarato di essere stato arrestato con il padre dopo una o due settimane dal loro ritorno dalla Libia (avvenuto nel febbraio del 2011) proprio a causa dell'assenza dalla Siria e di essere stato detenuto per un mese (cfr. atto A18, D47) mentre il padre ha invece raccontato che già il primo arresto - peraltro avvenuto solo nel maggio del 2011, quindi non più poche settimane dopo il rimpatrio - sarebbe stato riconducibile alla loro partecipazione ad attività politiche e meglio, a manifestazioni non autorizzate contro il regime (cfr. dossier N 617 607, atto A54, D65). A tal proposito, le giustificazioni recate a sostegno in sede ricorsuale non possono essere ritenute. Nonostante il ricorrente invochi infatti a tale titolo alcuni problemi di compressione tra il padre e l'interprete, è in questa sede opportuno rilevare che costui ha a più riprese confermato di comprendere quanto gli veniva chiesto (cfr. dossier N 617 607, atto A54, D62) ed ha inoltre a sua volta dichiarato di essere stato arrestato in due differenti occasioni, cosa che mal si sposa con la tesi dello stato confusionale, fermo considerato che egli ha parlato di partecipazione a manifestazioni già allo scoppio dei sollevamenti popolari e non susseguentemente (cfr. dossier N 617 607, A54, D67). Inoltre, la seconda versione è stata confermata anche dalla madre e dalla sorella del ricorrente (cfr. dossier N 617 607, atti A52, D106 e A53, D44). Orbene, non è dunque la versione del padre a risultare a se stante ed incongruente con quella dei famigliari ma semmai quella del ricorrente, che non trova riscontro in quanto dichiarato dagli altri. Indipendentemente da ciò, come rettamente considerato dall'autorità di prime cure, pure contrastanti risultano le asserzioni circa la militanza nell'opposizione da parte del padre prima del trasferimento della famiglia in Libia, vicissitudine quest'ultima invocata dal qui ricorrente (cfr. atto A8, 7.02 e A18, D12) ma non confermata dal diretto interessato (cfr. dossier N 617 607, A54, D84). Per quanto concerne il secondo asserito arresto, sono parimenti riscontrabili alcuni elementi d'incompatibilità. Il ricorrente ha infatti dichiarato in un primo momento di aver ricevuto la visita di sua madre nel gennaio del 2014, allorché si trovava in detenzione e di averla vista in tale occasione (cfr. atto A8, 1.16.04 e 7.02) mentre in seguito egli ha asserito che nessuno gli avrebbe fatto visita in tale luogo e che l'incontro con la madre si sarebbe risolto in un tentativo infruttuoso (cfr. atto A18, D114). Occorre inoltre rammentare che la madre stessa ha a sua volta affermato di non avere idea alcuna circa la localizzazione del marito e del figlio, cosa che mal si sposa con entrambe le versioni fornite (cfr. dossier N 617 607, A52, D193). Ne viene dunque che le dichiarazioni del ricorrente vadano considerate come non ossequianti le condizioni di cui all'art. 7 LAsi e ciò nonostante le giustificazioni offerte al riguardo in sede ricorsuale, le quali risultano inadatte a relativizzare la portata delle contraddizioni che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, concernono punti essenziali del racconto.

E. 6.1 Relativamente ai mezzi di prova adotti a sostegno delle proprie allegazioni (ossia la presunta sentenza del 29 giugno 2013 prodotta in prima istanza e quella del 10 maggio 2015 versata agli atti ricorsuali) il discorso non cambia. In primo luogo, va infatti rilevato che, come hanno attestato le perizie dell'ente preposto, dalle quali non v'è ragione di scostarsi, numerosi elementi lasciano trasparire indizi di falsificazione (cfr. risultanze processuali). In particolare, per quanto riguarda la sentenza del 29 giugno 2013, il perito ha attestato che il timbro ivi presente è stato apposto tramite stampa e non con timbro a inchiostro (sulla questione si veda sentenza del TAF E-4093/2014 del 29 giugno 2016 consid. 5.5 e Savelsberg/Hajo Europäisches Zentrum für Kurdische Studien, Gutachtachten in der Verwaltungsstreitsache [anonimizzato] gegen Bundesrepublik Deutschland, Atto B 6 K 03.30241, 15 ottobre 2004, pag. 15 e segg.). Il documento che dovrebbe attestare l'avvenuta condanna del ricorrente il 10 maggio 2015 è invece il risultato di una sequenza di riproduzione di generazione sconosciuta effettuata per mezzo di un apparecchio di copiatura di tipo toner nel quale sono inoltre riconoscibili diversi frammenti di possibili annotazioni per i quali non è possibile escludere che le stesse siano state eliminate nel processo di copiatura. Sul dorso del documento sono inoltre state rilevate tracce di scrittura in arabo. Oltre ai forti dubbi in merito alla fedefacenza formale dei documenti, anche il contenuto degli stessi presta il fianco ad alcune critiche. Al di là del fatto che mal si capisca come mai due differenti autorità giudiziarie abbiano trattato la medesima fattispecie a distanza di anni, ciò che salta agli occhi è la manifesta incongruenza del capo di imputazione ritenuto nel documento recante data del 10 maggio 2015. Il mezzo di prova indica infatti che il ricorrente sarebbe stato condannato a 7 anni di reclusione, per titolo di falsa identità personale nei termini di cui all'art. 396 del Codice penale siriano. Ora, occorre rilevare che tale disposto recita "chiunque si attribuisce un nome altrui nel corso di un'indagine giudiziale o di un processo è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni" (cfr. Vinciguerra/Manna/Zanchetti, Il Codice penale siriano, Padova 2005, pag. 80). Vien da se che, pur non essendo a completa conoscenza delle peculiarità del sistema giudiziario siriano dal ricorrente invocate, un tale capo d'imputazione pare già d'acchito nulla avere a che vedere con i fatti narrati dal ricorrente, risultando inoltre incompatibile con la pena comminata, che va ben al di là del massimo previsto. A ciò si aggiungono inoltre altri aspetti poco logici che contribuiscono ad instillare il dubbio circa la validità del documento, quali l'inappellabilità e la lettura in pubblico da parte della corte suprema. Quanto al primo documento, pare inoltre condivisibile l'osservazione della SEM secondo la quale sia difficilmente concepibile che, considerato il racconto del ricorrente, alla data d'emanazione della sentenza, si fosse già saputo che lui ed il padre sarebbero stati liberati esattamente il 30 aprile per andare a votare. Alla luce di tutto quanto precede, se ne può dunque a giusto titolo dedurre che vi siano in casu elementi preponderanti che lascino intendere ad un confezionamento dei suddetti documenti per i bisogni della causa. Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la documentazione in questione non è dunque in alcun modo atta a comprovare i motivi d'asilo da lui invocati ma contribuisce semmai ad accrescerne l'inattendibilità. L'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente va dunque nuovamente confermata anche alla luce dell'esame dei mezzi di prova addotti. Visti i presupposti, vi è parimenti luogo di procedere alla confisca ai sensi dell'art. 10 cpv. 4 LAsi del mezzo di prova addotto in sede ricorsuale (sentenza del 10 maggio 2015).

E. 7 Essendo dunque i motivi d'asilo avanzati dal ricorrente da ritenersi inverosimili, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 9 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese, di CHF 600.-, versato il 4 gennaio 2016 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo versato il 4 gennaio 2016.
  3. Il documento prodotto con scritto del 2 marzo 2016 ("sentenza del 10 maggio 2015") è confiscato.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7946/2015 Sentenza del 15 marzo 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), David R. Wenger, Walter Lang, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato (...), Siria, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 10 novembre 2015 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino siriano di religione sunnita e di etnia Curda, è nato ad al-Qamishli nella provincia di al-Hasaka. In tenera età si sarebbe trasferito con la famiglia a Tripoli in Libia, per poi fare ritorno ad al-Qamishli nel 2011 ed espatriare nuovamente nella primavera del 2014, giungendo in Svizzera e depositandovi la propria domanda d'asilo il 5 luglio del 2014 (cfr. atto A8, pag. 1 e segg.). Sentito sui motivi, egli ha dichiarato ricercare protezione in Svizzera in quanto avrebbe subito delle detenzioni arbitrarie in patria. In particolare, secondo le sue stesse allegazioni, egli sarebbe stato arrestato in una prima occasione poco dopo il suo rientro in Siria nel 2011. In tale primo episodio lui ed il padre sarebbero stati detenuti per 1 mese ed interrogati circa le ragioni della loro pluriennale assenza dal paese. Una volta scarcerato, il richiedente avrebbe iniziato a prendere parte a numerose manifestazioni contro il regime siriano finendo poi per essere trattenuto una seconda volta nuovamente in compagnia del padre, il 29 giugno del 2013. Pur non avendo espressamente menzionato il motivo dell'arresto, a mente dell'interessato la causa andrebbe ricercata nella sua partecipazione ad una manifestazione di sostegno in favore della poco distante località d'Amouda. Egli sarebbe dunque stato detenuto dapprima in una prigione chiamata Himo per circa un mese, per poi essere trasferito a Qanat al-Swis, ove sarebbe rimasto sino all'aprile del 2014 e poi rilasciato previa sottoscrizione di un impegno a votare per Bashar al-Assad (cfr. atto A18, pag. 5 e segg.). B. A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha versato agli atti della procedura di prima istanza anche uno scritto in lingua straniera facente data al 29 giugno 2013 e che attesterebbe una condanna pronunciata nei di lui confronti e del padre a 10 mesi di reclusione scadenti al 30 aprile 2014 ed al pagamento di una multa per aver partecipato ad una manifestazione contro lo stato svoltasi il 28 giugno 2013. C. Con decisione del 10 novembre 2015, notificata al richiedente il giorno seguente (cfr. atto A23), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domande d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso la Siria, concedendogli l'ammissione provvisoria. D. In data 7 dicembre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 8 dicembre 2015) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del gravame e la concessione dell'asilo. Subordinatamente ha petito la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione. Altresì ha presentato istanza di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili. E. Con decisione del 21 dicembre 2015, il Tribunale ha respinto la domanda di esenzione dal versamento anticipato delle spese di giudizio, invitando quindi il ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali. F. Il ricorrente, con scritto del 28 dicembre 2015, ha trasmesso al tribunale una copia di uno scritto in lingua straniera, chiedendo nel contempo al Tribunale di voler riconsiderare la decisione di respingimento della domanda di assistenza giudiziaria. G. Il Tribunale, con ulteriore decisione incidentale del 5 gennaio 2016, ha respinto tale domanda di riconsiderazione, sollecitando il ricorrente a versare l'anticipo richiesto entro 3 giorni dal ricevimento di detta decisione incidentale. Il ricorrente ha quindi corrisposto la somma richiesta l'8 gennaio seguente. H. L'11 gennaio 2016, il ricorrente ha fatto pervenire al Tribunale una traduzione del succitato mezzo di prova. Facendo fede a quest'ultima, si tratterebbe di una sentenza emanata il 10 maggio 2015 e riguardante sempre i fatti svoltisi il 28 giugno 2013 ad al-Qamishli. I. In data 16 febbraio 2016 il Tribunale ha richiesto al ricorrente la trasmissione di tale mezzo di prova in originale, originale che è poi giunto in sede ricorsuale con comunicazione del 2 marzo seguente, trasmessa alla SEM perché si esprimesse in merito oltre ad introdurre la propria risposta al ricorso. J. La SEM, con osservazioni del 22 marzo 2016, ha proposto la reiezione del gravame, constatando nel contempo l'inadeguatezza del mezzo di prova addotto in sede ricorsuale. K. Con scritti del 22 marzo 2016 e 7 novembre 2016, l'insorgente ha inteso rendere edotto il Tribunale per il tramite di un articolo della stampa online circa l'evoluzione della situazione ad al-Qamishli ed ha trasmesso, a valersi quale risposta alle precedenti osservazioni dell'autorità di prime cure, un estratto del codice di procedura penale siriano riguardante le peculiarità del rito contumaciale. L. La SEM, chiamata nuovamente ad esprimersi in merito, si è limitata a rinviare a quanto esposto nelle precedenti sedi. M. Viste le contrastanti posizioni delle parti, il Tribunale, in data 19 gennaio 2017, ha richiesto al competente servizio preposto (Forensisches Institut Zürich) due rapporti brevi circa l'autenticità del mezzo di prova addotto in sede di prima istanza (sentenza penale del 29 giugno 2013) e dell'ulteriore documento prodotto in sede ricorsuale (sentenza penale del 10 maggio 2015). I risultati di tali analisi sono poi stati messi a disposizione del ricorrente, il quale, ha colto l'occasione per ribadire l'autenticità dei due mezzi di prova, fornendo nel contempo del materiale comparativo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 10 novembre 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5. 5.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato inverosimili i motivi a fondamento della domanda d'asilo dell'interessato. In particolare, le dichiarazioni del ricorrente e del padre (cfr. dossier N 617 607) quanto al primo arresto avvenuto dopo il ritorno in Siria nel 2011 sarebbero incompatibili. Il ricorrente avrebbe infatti asserito che tale accadimento sarebbe stato motivato dalla lunga permanenza all'estero, allorché, a dire del padre, lo stesso sarebbe invece stato la conseguenza delle prime partecipazioni a delle manifestazioni filo curde. Oltracciò, il padre avrebbe dichiarato di non essersi mai investito in attività politiche in quanto in Siria viveva in un quartiere cristiano in cui stava bene mentre il ricorrente avrebbe invece sostenuto che l'arresto sarebbe stato riconducibile al fatto che il padre era affiliato all'opposizione. Quo al secondo arresto la SEM rileva dapprima come la circostanza della visita della madre sia contraddittoria, dal momento che il ricorrente avrebbe in un primo momento asserito di aver visto quest'ultima nel gennaio 2014 in carcere mentre in seguito egli ha affermato che ella si sarebbe presentata presso il penitenziario ma non le avrebbero permesso di vedere il figlio. Sennonché, sua madre avrebbe invece affermato che non aveva nessuna informazione su dove si trovavano iI marito e il figlio e che malgrado il di lei fratello, ossia lo zio materno, chiedesse informazioni, nessuno avrebbe saputo dirle dove erano detenuti. Relativamente infine al mezzo di prova addotto in sede di prima istanza, andrebbe rilevato che sulla sentenza figurerebbe la data di scarcerazione del 30 aprile 2014. Nondimeno, il ricorrente avrebbe dichiarato che lui e il padre sarebbero stati liberati il 30 aprile 2014 affinché potessero partecipare alle elezioni presidenziali, precisando che il giorno della scarcerazione egli sarebbe stato astretto a firmare una dichiarazione secondo il cui tenore egli si sarebbe ingaggiato a votare per Bashar al-Assad e che in tale occasione anche altri prigionieri sarebbero stati liberati. Orbene, secondo la SEM apparrebbe inverosimile che già il 29 giugno 2013, data in cui sarebbe stata emessa la sentenza, le autorità sapessero che avrebbero liberato i due esattamente il 30 aprile 2014 affinché potessero andare a votare. In ragione di ciò, documento in questione sarebbe quindi stato redatto per soddisfare i bisogni della causa. 5.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente contesta l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo. A suo dire, in ragione del difficilissimo vissuto del padre, le sue allegazioni avrebbero dovuto essere valutate con un metro di giudizio non esageratamente severo. Quest'ultimo avrebbe inoltre avuto grossi problemi di comprensione con l'interprete. Il ricorrente sottolinea quindi che la contraddizione sulle ragioni dell'arresto al rientro in Libia andrebbero imputate al fatto che il padre si sarebbe confuso con quelle del secondo fermo e ribadisce anche che quest'ultimo in passato aveva subito ingiustizie e pregiudizi a causa dell'appartenenza alla minoranza curda. In merito a quanto dichiarato in relazione alle informazioni ottenute dalla madre per il tramite dello zio, l'insorgente sostiene che le incongruenze andrebbero addebitate al fatto che egli si sarebbe limitato a riferire le informazioni riferitele da quest'ultimo, il quale avrebbe verosimilmente cercato di rassicurarlo. In conclusione, il ricorrente ritiene che, le incongruenze indicate nella decisione sarebbero solo di dettaglio, soprattutto se rapportate alla forza probatoria dei documenti versati agli atti, che comproverebbe senza possibilità di equivoci il periodo trascorso in carcere e le motivazioni, essenzialmente politiche, della condanna e dell'incarcerazione. Come detto, il ricorrente ha susseguentemente prodotto un secondo mezzo di prova, che gli sarebbe stato trasmesso dallo zio paterno. Si tratterebbe di una sentenza di condanna ad una pena detentiva di anni sette per le accuse di partecipazione ad una manifestazione senza autorizzazione e per azioni contro lo stato. Secondo le sue stesse dichiarazioni e in ossequio alla traduzione da lui versata agli atti, la sentenza sarebbe stata pronunciata il 10 maggio 2015 per fatti svoltisi il 28 giugno 2013. 5.3 Chiamata ad esprimersi in merito al ricorso e al nuovo mezzo di prova la SEM ricorda anzitutto che durante l'istruzione della domanda d'asilo, il ricorrente avrebbe addotto una sentenza facente data al 29 giugno 2013 emessa dall'Ufficio del giudice militare unico di al-Qamishli, secondo cui l'insorgente e il padre sarebbero già stati condannati a una pena di dieci mesi di carcere, dal 29 giugno 2013 fino al 30 aprile 2014, e al pagamento di una multa per aver partecipato ad una manifestazione contro lo stato svoltasi venerdì 28 giugno 2013. Ciò detto, la sentenza dei 29 giugno 2013, versata agli atti SEM e la sentenza del 10 maggio 2015, versata agli atti ricorsuali, concernerebbero lo stesso reato e sarebbero oltretutto state emanate da due autorità diverse quali l'Ufficio del giudice militare unico di al-Qamishli e il Tribunale di prima Istanza di al-Qamishli, circostanze quest'ultime, che non sarebbero verosimili. Inoltre, per quanto concerne la sentenza del 10 maggio 2015 emessa dal Tribunale di prima Istanza di aI-Qamishli e versata agli atti ricorsuali, sarebbe d'uopo rilevare che il formulario utilizzato consisterebbe in una fotocopia e per di più di scarsa qualità. Inoltre, a dire dell'autorità di prime cure, i tre timbri tondi che vi figurano sarebbero anch'essi di pessima qualità e il timbro rettangolare apposto in basso a destra risulterebbe manifestamente una fotocopia. Infine, in merito al contenuto della sentenza, vi si leggerebbe che la sentenza sarebbe definitiva inappellabile e non soggetta a ricorsi nonché che sarebbe stata letta in pubblico dalla Corte Suprema, circostanze quest'ultime che risulterebbero manifestamente impossibili per una sentenza emessa da un Tribunale di Prima Istanza. 5.4 Il ricorrente, nelle susseguenti osservazioni, sottolinea come si sarebbe trattato di una procedura in contumacia, per la quale, non avendo egli potuto effettuare le pratiche necessarie alla nomina di un rappresentante legale, gli sarebbe stata pregiudicata un'impugnativa. Egli sostiene poi che le conclusioni della SEM in merito sarebbero da ricondurre ad un'inadeguata comprensione della realtà giudiziaria siriana. A sostegno allega un estratto dal codice di procedura penale siriano che attesterebbe le peculiarità delle summenzionate procedure. 6. Ora, a mente del Tribunale, occorre ammettere che, come rettamente concluso dall'autorità di prime cure, il racconto del ricorrente, soprattutto se confrontato con quello dei suoi famigliari, sia pervaso di elementi incongruenti. In primo luogo, quo alle allegazioni circa le cause del primo arresto, le versioni del ricorrente e del padre risultano inconciliabili. Egli ha infatti dichiarato di essere stato arrestato con il padre dopo una o due settimane dal loro ritorno dalla Libia (avvenuto nel febbraio del 2011) proprio a causa dell'assenza dalla Siria e di essere stato detenuto per un mese (cfr. atto A18, D47) mentre il padre ha invece raccontato che già il primo arresto - peraltro avvenuto solo nel maggio del 2011, quindi non più poche settimane dopo il rimpatrio - sarebbe stato riconducibile alla loro partecipazione ad attività politiche e meglio, a manifestazioni non autorizzate contro il regime (cfr. dossier N 617 607, atto A54, D65). A tal proposito, le giustificazioni recate a sostegno in sede ricorsuale non possono essere ritenute. Nonostante il ricorrente invochi infatti a tale titolo alcuni problemi di compressione tra il padre e l'interprete, è in questa sede opportuno rilevare che costui ha a più riprese confermato di comprendere quanto gli veniva chiesto (cfr. dossier N 617 607, atto A54, D62) ed ha inoltre a sua volta dichiarato di essere stato arrestato in due differenti occasioni, cosa che mal si sposa con la tesi dello stato confusionale, fermo considerato che egli ha parlato di partecipazione a manifestazioni già allo scoppio dei sollevamenti popolari e non susseguentemente (cfr. dossier N 617 607, A54, D67). Inoltre, la seconda versione è stata confermata anche dalla madre e dalla sorella del ricorrente (cfr. dossier N 617 607, atti A52, D106 e A53, D44). Orbene, non è dunque la versione del padre a risultare a se stante ed incongruente con quella dei famigliari ma semmai quella del ricorrente, che non trova riscontro in quanto dichiarato dagli altri. Indipendentemente da ciò, come rettamente considerato dall'autorità di prime cure, pure contrastanti risultano le asserzioni circa la militanza nell'opposizione da parte del padre prima del trasferimento della famiglia in Libia, vicissitudine quest'ultima invocata dal qui ricorrente (cfr. atto A8, 7.02 e A18, D12) ma non confermata dal diretto interessato (cfr. dossier N 617 607, A54, D84). Per quanto concerne il secondo asserito arresto, sono parimenti riscontrabili alcuni elementi d'incompatibilità. Il ricorrente ha infatti dichiarato in un primo momento di aver ricevuto la visita di sua madre nel gennaio del 2014, allorché si trovava in detenzione e di averla vista in tale occasione (cfr. atto A8, 1.16.04 e 7.02) mentre in seguito egli ha asserito che nessuno gli avrebbe fatto visita in tale luogo e che l'incontro con la madre si sarebbe risolto in un tentativo infruttuoso (cfr. atto A18, D114). Occorre inoltre rammentare che la madre stessa ha a sua volta affermato di non avere idea alcuna circa la localizzazione del marito e del figlio, cosa che mal si sposa con entrambe le versioni fornite (cfr. dossier N 617 607, A52, D193). Ne viene dunque che le dichiarazioni del ricorrente vadano considerate come non ossequianti le condizioni di cui all'art. 7 LAsi e ciò nonostante le giustificazioni offerte al riguardo in sede ricorsuale, le quali risultano inadatte a relativizzare la portata delle contraddizioni che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, concernono punti essenziali del racconto. 6.1 Relativamente ai mezzi di prova adotti a sostegno delle proprie allegazioni (ossia la presunta sentenza del 29 giugno 2013 prodotta in prima istanza e quella del 10 maggio 2015 versata agli atti ricorsuali) il discorso non cambia. In primo luogo, va infatti rilevato che, come hanno attestato le perizie dell'ente preposto, dalle quali non v'è ragione di scostarsi, numerosi elementi lasciano trasparire indizi di falsificazione (cfr. risultanze processuali). In particolare, per quanto riguarda la sentenza del 29 giugno 2013, il perito ha attestato che il timbro ivi presente è stato apposto tramite stampa e non con timbro a inchiostro (sulla questione si veda sentenza del TAF E-4093/2014 del 29 giugno 2016 consid. 5.5 e Savelsberg/Hajo Europäisches Zentrum für Kurdische Studien, Gutachtachten in der Verwaltungsstreitsache [anonimizzato] gegen Bundesrepublik Deutschland, Atto B 6 K 03.30241, 15 ottobre 2004, pag. 15 e segg.). Il documento che dovrebbe attestare l'avvenuta condanna del ricorrente il 10 maggio 2015 è invece il risultato di una sequenza di riproduzione di generazione sconosciuta effettuata per mezzo di un apparecchio di copiatura di tipo toner nel quale sono inoltre riconoscibili diversi frammenti di possibili annotazioni per i quali non è possibile escludere che le stesse siano state eliminate nel processo di copiatura. Sul dorso del documento sono inoltre state rilevate tracce di scrittura in arabo. Oltre ai forti dubbi in merito alla fedefacenza formale dei documenti, anche il contenuto degli stessi presta il fianco ad alcune critiche. Al di là del fatto che mal si capisca come mai due differenti autorità giudiziarie abbiano trattato la medesima fattispecie a distanza di anni, ciò che salta agli occhi è la manifesta incongruenza del capo di imputazione ritenuto nel documento recante data del 10 maggio 2015. Il mezzo di prova indica infatti che il ricorrente sarebbe stato condannato a 7 anni di reclusione, per titolo di falsa identità personale nei termini di cui all'art. 396 del Codice penale siriano. Ora, occorre rilevare che tale disposto recita "chiunque si attribuisce un nome altrui nel corso di un'indagine giudiziale o di un processo è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni" (cfr. Vinciguerra/Manna/Zanchetti, Il Codice penale siriano, Padova 2005, pag. 80). Vien da se che, pur non essendo a completa conoscenza delle peculiarità del sistema giudiziario siriano dal ricorrente invocate, un tale capo d'imputazione pare già d'acchito nulla avere a che vedere con i fatti narrati dal ricorrente, risultando inoltre incompatibile con la pena comminata, che va ben al di là del massimo previsto. A ciò si aggiungono inoltre altri aspetti poco logici che contribuiscono ad instillare il dubbio circa la validità del documento, quali l'inappellabilità e la lettura in pubblico da parte della corte suprema. Quanto al primo documento, pare inoltre condivisibile l'osservazione della SEM secondo la quale sia difficilmente concepibile che, considerato il racconto del ricorrente, alla data d'emanazione della sentenza, si fosse già saputo che lui ed il padre sarebbero stati liberati esattamente il 30 aprile per andare a votare. Alla luce di tutto quanto precede, se ne può dunque a giusto titolo dedurre che vi siano in casu elementi preponderanti che lascino intendere ad un confezionamento dei suddetti documenti per i bisogni della causa. Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la documentazione in questione non è dunque in alcun modo atta a comprovare i motivi d'asilo da lui invocati ma contribuisce semmai ad accrescerne l'inattendibilità. L'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente va dunque nuovamente confermata anche alla luce dell'esame dei mezzi di prova addotti. Visti i presupposti, vi è parimenti luogo di procedere alla confisca ai sensi dell'art. 10 cpv. 4 LAsi del mezzo di prova addotto in sede ricorsuale (sentenza del 10 maggio 2015).

7. Essendo dunque i motivi d'asilo avanzati dal ricorrente da ritenersi inverosimili, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

9. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese, di CHF 600.-, versato il 4 gennaio 2016 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo versato il 4 gennaio 2016.

3. Il documento prodotto con scritto del 2 marzo 2016 ("sentenza del 10 maggio 2015") è confiscato.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: