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D-784/2009

D-784/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-02-13 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Sachverhalt

A. Il 23 dicembre 2008, l'interessato, originario di B._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo d'essere espatriato il 7 ottobre 2008, oppure a dicembre 2008 ([...]), per il timore di essere ucciso da parte dei famigliari del compagno di sua madre dopo aver ucciso quest'ultimo con una sedia il 5 ottobre 2008, oppure in dicembre 2008 ([...]). Si sarebbe quindi recato a Lagos, da dove si sarebbe imbarcato su una nave per raggiungere l'Europa in un porto di un Paese a lui sconosciuto per poi, dopo un cammino di due giorni, entrare in Svizzera il 22 dicembre 2008 ([...]). Nessun documento d'identità è stato esibito dall'interessato. B. Il 4 febbraio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera il giorno dopo il passaggio in giudicato della suddetta decisione e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 6 febbraio 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e l'accordo dell'asilo, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa.

E. 2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando del-l'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

E. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che l'interessato non sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua età minore, non avendo presentato documenti idonei a confermarla. Inoltre, sarebbero molto superficiali ed imprecise le dichiarazioni in merito a fatti specifici del suo curriculum, in quanto egli si sarebbe contraddetto per quanto riguarda la sua carriera scolastica, allegando di aver concluso la sesta classe elementare nel 1990 quando aveva 15 anni. Tale asserzione sarebbe in contrasto con la sua pretesa età di 17 anni nel 2008. Peraltro, l'esame osseo avrebbe indicato un'età ossea maggiore ai 18 anni. Per di più, le dichiarazioni dell'insorgente, secondo le quali non avrebbe mai posseduto alcun documento d'identità e non avrebbe fatto nulla per procurarsene uno, non persuaderebbero assolutamente l'UFM. In aggiunta, non sarebbero neanche convincenti, poiché stereotipate e contrarie alla realtà, le allegazioni relative al suo viaggio, secondo le quali avrebbe raggiunto un Paese dove vi sarebbero stati dei bianchi, partendo da Lagos senza pagare nulla, senza subire controlli e senza sapere il nome della nave o quale bandiera batteva. Inoltre, sarebbe giunto in un porto in un Paese di cui ignorerebbe il nome ed avrebbe raggiunto a piedi C._______, dove avrebbe chiesto l'asilo. Pertanto, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha adotto alcun motivo scusabile per la mancata consegna di documenti d'identità validi, non ha viaggiato nelle condizioni descritte ed ha dissimulato i suoi documenti per i bisogni della causa. Inoltre, l'UFM ha ritenuto inverosimili le dichiarazioni dell'autore del gravame, in quanto contraddittorie e superficiali. Nella seconda audizione, egli avrebbe invertito i nomi, forniti nel corso della prima audizione, del datore di lavoro con il compagno di sua madre. Inoltre, si sarebbe contraddetto tra la prima e la seconda audizione sia sulle date dell'uccisione del compagno di sua madre e dell'espatrio dalla Nigeria, sia sul momento in cui avrebbe lasciato B._______. Infine, l'autorità inferiore ha considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente.

E. 4.2 Nel ricorso, l'insorgente ha allegato, per quanto è qui di rilievo, di contestare il giudizio dell'UFM relativo alla sua minore età, ribadendo di avere 17 anni e 7 mesi. Inoltre, secondo l'esame osseo, egli avrebbe almeno 18 anni, ovvero una differenza di pochi mesi, spiegabile sia con la scarsa certezza di quel tipo di esame, sia con le condizioni di vita nella sua zona di provenienza. Peraltro, smentisce di aver dichiarato di aver terminato le scuole elementari nel 1990, essendo nato nel 1991. Per di più, non avrebbe potuto consegnare i documenti d'identità perché non ne avrebbe mai posseduto uno e non ne avrebbe mai avuto bisogno nel suo Paese. Infine, si sarebbe trovato di fronte ad un processo in patria, dove non avrebbe avuto la possibilità di spiegare i fatti realmente accaduti, ossia di aver cercato di difendere sua madre e di non aver avuto alcuna intenzione di uccidere il suo compagno.

E. 5.1 Giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età. La designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurispru-denza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1).

E. 5.2 Nella fattispecie, il TAF osserva che, da un lato, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età. Inoltre, non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio, è stato impreciso sulla sua biografia e sul suo percorso scolastico. In particolare, ha dichiarato nel corso della prima audizione di avere frequentato un apprendistato come meccanico dal febbraio 2007 all'ottobre 2008 e di averlo iniziato quando aveva già 16 anni, mentre nella seconda audizione, egli non è stato più stato in grado di precisare il periodo, allegando genericamente che sarebbe durato un anno (cfr. audizione del 16 gennaio 2009 pag. 2 e audizione del 29 gennaio 2009 pag. 9). Dall'altro lato, dall'esame radiologico, effettuato il 29 dicembre 2008, non solo risulta un'età ossea del ricorrente superiore ai 18 anni, ma anche una differenza significativa dall'età dichiarata di 17 anni e 7 mesi. Pertanto, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, segnatamente della genericità ed imprecisione delle argomentazioni ricorsuali, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è stato in grado di corroborare l'allegata minorità.

E. 6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).

E. 6.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6).

E. 6.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).

E. 7 Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo. In tal contesto giova rilevare, che l'insorgente è stato invitato a presentare tali documenti già il 23 dicembre 2008 (formulario agli atti [...]). Durante la procedura di prima istanza ed in sede di ricorso, egli ha dichiarato di non avere mai posseduto né la carta d'identità, né il passaporto e di non avere modo di procurarseli, in quanto mai posseduti ([...] e ricorso pag. 2). Inoltre, lo stesso ha allegato di avere raggiunto la Svizzera a piedi attraversando per due giorni un Paese a lui ignoto, dove egli sarebbe sbarcato da una nave, della quale non saprebbe né il nome né la bandiera che batteva, e con la quale avrebbe viaggiato per un periodo a lui ignoto ([...]). Inoltre, egli non ha saputo spiegare come avrebbe potuto viaggiare senza documenti, senonché sarebbe stato aiutato da un amico del suo datore di lavoro di cui non conoscerebbe il nome ([...]). Peraltro, l'autore del gravame ha allegato di non aver pagato nulla per il viaggio e di non sapere se qualcuno avrebbe pagato per lui ([...]). Vista l'inconsistenza e l'inattendibilità dell'insieme di tali dichiarazioni, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non possa avere viaggiato nelle condizioni descritte e dissimuli i documenti d'identità per i bisogni della causa. Infine, questo Tribunale rileva che se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).

E. 8 Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che l'insorgente in sede di ricorso non s'è espresso in relazione alle contraddizioni rilevate nella succitata decisione dell'UFM per quanto riguarda il racconto, da lui esposto nel corso della procedura di prima istanza. Infatti, egli si è limitato a ribadire il suo racconto. Per sovrabbondanza, va rilevato che il ricorrente nel ricorso (cfr. ricorso pag. 3) ha attribuito il nome di D._______ al suo datore di lavoro, dichiarando che vi sarebbe un errore nel verbale della seconda audizione alla pagina (...), dove lo stesso nome è stato dato al compagno di sua madre, mentre nella stessa audizione alla pagina (...) egli ha indicato E._______ come il suo datore di lavoro ([...]). Per di più, non v'è ragione di ritenere che il ricorrente non possa ricevere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi, ovvero della famiglia del compagno di sua madre, ritenuto che le autorità nigeriane hanno la capacità di garantire una protezione appropriata, disponendo di strutture funzionanti ed efficienti. Infine, l'atto commesso, ovvero l'uccisione del compagno di sua madre, non costituisce manifestamente un azione suscettibile di giustificare una protezione internazionale ai sensi del diritto d'asilo, tanto più che non v'è ragione di ritenere che l'autore del gravame non possa beneficiare in Nigeria di un equo processo in relazione ai fatti invocati, nella denegata ipotesi che fossero veri. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente.

E. 9 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato. Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).

E. 10 Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 11 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 12 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Questa disposizione ha rimpiazzato l'art. 14a dell'abrogata legge federale del 16 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20).

E. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).

E. 12.2 Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).

E. 12.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.

E. 12.4 Inoltre, quanto alla situazione personale del ricorrente, quest'ultimo è giovane ed ha una certa esperienza professionale come (...). Inoltre, dispone di una rete sociale in patria, segnatamente la madre e due zii paterni. Non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'autore del gravame di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.

E. 12.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-mento è dunque pure possibile.

E. 13 L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 14 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).

E. 15 Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 16 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
  2. La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
  3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  4. Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]) F._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-784/2009 {T 0/2} Sentenza del 13 febbraio 2009 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 4 febbraio 2009 / N [...]. Fatti: A. Il 23 dicembre 2008, l'interessato, originario di B._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo d'essere espatriato il 7 ottobre 2008, oppure a dicembre 2008 ([...]), per il timore di essere ucciso da parte dei famigliari del compagno di sua madre dopo aver ucciso quest'ultimo con una sedia il 5 ottobre 2008, oppure in dicembre 2008 ([...]). Si sarebbe quindi recato a Lagos, da dove si sarebbe imbarcato su una nave per raggiungere l'Europa in un porto di un Paese a lui sconosciuto per poi, dopo un cammino di due giorni, entrare in Svizzera il 22 dicembre 2008 ([...]). Nessun documento d'identità è stato esibito dall'interessato. B. Il 4 febbraio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera il giorno dopo il passaggio in giudicato della suddetta decisione e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 6 febbraio 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e l'accordo dell'asilo, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando del-l'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che l'interessato non sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua età minore, non avendo presentato documenti idonei a confermarla. Inoltre, sarebbero molto superficiali ed imprecise le dichiarazioni in merito a fatti specifici del suo curriculum, in quanto egli si sarebbe contraddetto per quanto riguarda la sua carriera scolastica, allegando di aver concluso la sesta classe elementare nel 1990 quando aveva 15 anni. Tale asserzione sarebbe in contrasto con la sua pretesa età di 17 anni nel 2008. Peraltro, l'esame osseo avrebbe indicato un'età ossea maggiore ai 18 anni. Per di più, le dichiarazioni dell'insorgente, secondo le quali non avrebbe mai posseduto alcun documento d'identità e non avrebbe fatto nulla per procurarsene uno, non persuaderebbero assolutamente l'UFM. In aggiunta, non sarebbero neanche convincenti, poiché stereotipate e contrarie alla realtà, le allegazioni relative al suo viaggio, secondo le quali avrebbe raggiunto un Paese dove vi sarebbero stati dei bianchi, partendo da Lagos senza pagare nulla, senza subire controlli e senza sapere il nome della nave o quale bandiera batteva. Inoltre, sarebbe giunto in un porto in un Paese di cui ignorerebbe il nome ed avrebbe raggiunto a piedi C._______, dove avrebbe chiesto l'asilo. Pertanto, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha adotto alcun motivo scusabile per la mancata consegna di documenti d'identità validi, non ha viaggiato nelle condizioni descritte ed ha dissimulato i suoi documenti per i bisogni della causa. Inoltre, l'UFM ha ritenuto inverosimili le dichiarazioni dell'autore del gravame, in quanto contraddittorie e superficiali. Nella seconda audizione, egli avrebbe invertito i nomi, forniti nel corso della prima audizione, del datore di lavoro con il compagno di sua madre. Inoltre, si sarebbe contraddetto tra la prima e la seconda audizione sia sulle date dell'uccisione del compagno di sua madre e dell'espatrio dalla Nigeria, sia sul momento in cui avrebbe lasciato B._______. Infine, l'autorità inferiore ha considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. 4.2 Nel ricorso, l'insorgente ha allegato, per quanto è qui di rilievo, di contestare il giudizio dell'UFM relativo alla sua minore età, ribadendo di avere 17 anni e 7 mesi. Inoltre, secondo l'esame osseo, egli avrebbe almeno 18 anni, ovvero una differenza di pochi mesi, spiegabile sia con la scarsa certezza di quel tipo di esame, sia con le condizioni di vita nella sua zona di provenienza. Peraltro, smentisce di aver dichiarato di aver terminato le scuole elementari nel 1990, essendo nato nel 1991. Per di più, non avrebbe potuto consegnare i documenti d'identità perché non ne avrebbe mai posseduto uno e non ne avrebbe mai avuto bisogno nel suo Paese. Infine, si sarebbe trovato di fronte ad un processo in patria, dove non avrebbe avuto la possibilità di spiegare i fatti realmente accaduti, ossia di aver cercato di difendere sua madre e di non aver avuto alcuna intenzione di uccidere il suo compagno. 5. 5.1 Giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età. La designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurispru-denza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1). 5.2 Nella fattispecie, il TAF osserva che, da un lato, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età. Inoltre, non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio, è stato impreciso sulla sua biografia e sul suo percorso scolastico. In particolare, ha dichiarato nel corso della prima audizione di avere frequentato un apprendistato come meccanico dal febbraio 2007 all'ottobre 2008 e di averlo iniziato quando aveva già 16 anni, mentre nella seconda audizione, egli non è stato più stato in grado di precisare il periodo, allegando genericamente che sarebbe durato un anno (cfr. audizione del 16 gennaio 2009 pag. 2 e audizione del 29 gennaio 2009 pag. 9). Dall'altro lato, dall'esame radiologico, effettuato il 29 dicembre 2008, non solo risulta un'età ossea del ricorrente superiore ai 18 anni, ma anche una differenza significativa dall'età dichiarata di 17 anni e 7 mesi. Pertanto, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, segnatamente della genericità ed imprecisione delle argomentazioni ricorsuali, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è stato in grado di corroborare l'allegata minorità. 6. 6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6). 6.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 7. Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo. In tal contesto giova rilevare, che l'insorgente è stato invitato a presentare tali documenti già il 23 dicembre 2008 (formulario agli atti [...]). Durante la procedura di prima istanza ed in sede di ricorso, egli ha dichiarato di non avere mai posseduto né la carta d'identità, né il passaporto e di non avere modo di procurarseli, in quanto mai posseduti ([...] e ricorso pag. 2). Inoltre, lo stesso ha allegato di avere raggiunto la Svizzera a piedi attraversando per due giorni un Paese a lui ignoto, dove egli sarebbe sbarcato da una nave, della quale non saprebbe né il nome né la bandiera che batteva, e con la quale avrebbe viaggiato per un periodo a lui ignoto ([...]). Inoltre, egli non ha saputo spiegare come avrebbe potuto viaggiare senza documenti, senonché sarebbe stato aiutato da un amico del suo datore di lavoro di cui non conoscerebbe il nome ([...]). Peraltro, l'autore del gravame ha allegato di non aver pagato nulla per il viaggio e di non sapere se qualcuno avrebbe pagato per lui ([...]). Vista l'inconsistenza e l'inattendibilità dell'insieme di tali dichiarazioni, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non possa avere viaggiato nelle condizioni descritte e dissimuli i documenti d'identità per i bisogni della causa. Infine, questo Tribunale rileva che se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). 8. Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che l'insorgente in sede di ricorso non s'è espresso in relazione alle contraddizioni rilevate nella succitata decisione dell'UFM per quanto riguarda il racconto, da lui esposto nel corso della procedura di prima istanza. Infatti, egli si è limitato a ribadire il suo racconto. Per sovrabbondanza, va rilevato che il ricorrente nel ricorso (cfr. ricorso pag. 3) ha attribuito il nome di D._______ al suo datore di lavoro, dichiarando che vi sarebbe un errore nel verbale della seconda audizione alla pagina (...), dove lo stesso nome è stato dato al compagno di sua madre, mentre nella stessa audizione alla pagina (...) egli ha indicato E._______ come il suo datore di lavoro ([...]). Per di più, non v'è ragione di ritenere che il ricorrente non possa ricevere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi, ovvero della famiglia del compagno di sua madre, ritenuto che le autorità nigeriane hanno la capacità di garantire una protezione appropriata, disponendo di strutture funzionanti ed efficienti. Infine, l'atto commesso, ovvero l'uccisione del compagno di sua madre, non costituisce manifestamente un azione suscettibile di giustificare una protezione internazionale ai sensi del diritto d'asilo, tanto più che non v'è ragione di ritenere che l'autore del gravame non possa beneficiare in Nigeria di un equo processo in relazione ai fatti invocati, nella denegata ipotesi che fossero veri. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente. 9. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato. Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 10. Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 11. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 12. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Questa disposizione ha rimpiazzato l'art. 14a dell'abrogata legge federale del 16 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20). 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 12.2 Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 12.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 12.4 Inoltre, quanto alla situazione personale del ricorrente, quest'ultimo è giovane ed ha una certa esperienza professionale come (...). Inoltre, dispone di una rete sociale in patria, segnatamente la madre e due zii paterni. Non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'autore del gravame di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. 12.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-mento è dunque pure possibile. 13. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 14. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 15. Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]) F._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: