Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a L’interessato ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) no- vembre 2023. A seguito di una procedura Dublino – nell’ambito della quale il richiedente è stato ascoltato in un colloquio tenutosi il (…) novem- bre 2023 – la SEM ha emanato una decisione di non entrata nel merito e di trasferimento verso l’B._______ il 30 gennaio 2024. Tuttavia, a causa della scadenza del termine per il trasferimento, l’autorità inferiore con de- cisione del 26 luglio 2024, ha annullato la suddetta decisione del 30 gen- naio 2024, ha statuito che la procedura d’asilo nazionale è ripresa e com- pletata, nonché ha attribuito l’interessato al C._______. A.b Il (…) settembre 2024, con il richiedente, si è tenuta un’audizione por- tante segnatamente sui suoi motivi d’asilo. Nell’ambito della stessa egli ha segnatamente dichiarato di aver vissuto in parte nel suo villaggio d’origine a D._______, nel dipartimento di E._______, nel (…) del Camerun; ed in parte a F._______, con la compagna ed i figli. Nel corso di una riunione del partito (…) (acronimo per “[…]”) al quale egli era affiliato e per il quale rico- priva dal (…) la carica di (…) del partito, egli avrebbe denunciato aperta- mente il “(…)” della sua (…), che avrebbe colpito personalmente anche la sua famiglia, rassegnando anche le sue dimissioni dall’incarico di (…). La mattina del giorno seguente, (…) gendarmi si sarebbero presentati al suo domicilio, lo avrebbero arrestato e condotto alla brigata di G._______, dove un ufficiale lo avrebbe interrogato, prima di condurlo in cella. Prima di es- sere rilasciato dal carcere il (…), egli sarebbe stato minacciato di “non par- lare più di dimissioni” nonché avrebbe dovuto cancellare tutte le pubblica- zioni politiche che egli avrebbe effettuato su una piattaforma online dove condivideva le sue opinioni politiche. Dopo aver incontrato il (…) il capo politico del (…), al quale avrebbe ripetuto di non voler più militare per il predetto partito, il (…), mentre si stava recando ad un appuntamento presso una (…) a F._______, ad un posto di controllo, egli sarebbe stato fermato dagli agenti presenti che gli avrebbero riferito di avere istruzioni di arrestarlo. In seguito, egli sarebbe stato condotto con i suoi effetti personali alla brigata vicina. Qui sarebbe stato fatto svestire e posto in cella, dove dei carcerati lo avrebbero violentato, maltrattato e ferito, e non avrebbe ricevuto del cibo né visite, ma soltanto minacce di morte e di incarcera- zione. Il (…) il comandante della brigata sarebbe giunto assieme al (…). Quest’ultimo lo avrebbe incontrato in carcere, riferendogli segnatamente che lo avrebbero rilasciato soltanto se egli accettava di lasciare perdere le sue lamentale, nonché che non si sarebbe più dimesso dal (…). Inoltre gli avrebbe imposto di cancellare le pubblicazioni che egli avrebbe effettuato.
D-7466/2024 Pagina 3 Il giorno successivo, gli avrebbe fatto visita in prigione il capo del suo vil- laggio, che gli avrebbe riferito di essersi incontrato con il (…) dicendogli che lo avrebbero lasciato stare, se lui avesse smesso di creare problemi. Il giorno dopo, l’interessato sarebbe stato rilasciato di prigione, ingiungen- dogli di organizzare la (…) che si sarebbe tenuta il (…). Dopo qualche giorno trascorso al suo villaggio, il capo dello stesso sarebbe andato a tro- varlo, dicendogli che era in pericolo e consigliandogli di andare via per un po’. Consiglio che il richiedente avrebbe seguito, rifugiandosi per qualche tempo a F._______. Lì però avrebbe ricevuto delle telefonate e dei mes- saggi di minaccia. Avrebbe quindi deciso di espatriare una prima volta il (…) verso il H._______, ma poiché i suoi documenti sarebbero scaduti, non lo avrebbero fatto passare alla frontiera. Sarebbe quindi rimasto al villaggio di I._______ per meno di una settimana, e a seguito del ricevimento di un messaggio di minaccia, si sarebbe spostato a F._______ da un amico, in quanto a casa sua si sarebbero presentati in modo ricorrente delle persone a cercarlo. Nel frattempo sarebbe riuscito a rifare sia la sua carta d’identità che il suo passaporto. Il (…), avrebbe ricevuto una telefonata da parte di una (…) di un (…) di G._______, che gli avrebbe riferito che lo stavano cercando e che lo avrebbero arrestato (all’interessato), nonché che sa- rebbe stato emesso un avviso di ricerca nei suoi confronti. Pertanto, il (…), il richiedente si sarebbe recato dapprima verso il (…) del Camerun e, il (…), sarebbe espatriato verso la J._______. Se ritornasse nel suo Paese d’ori- gine, egli si attende di essere incarcerato fino alla sua morte. A.c A supporto della sua identità e della sua domanda d’asilo, il richiedente ha depositato agli atti, in copia: la sua carta d’identità; il suo passaporto; il suo atto di nascita; il diploma di maturità; un certificato di formazione infor- matica; stampa della carta d’adesione e della tessera d’iscrizione al partito (…); un suo estratto di tassazione; un manifesto della sua (…); tre istanta- nee che lo raffigurerebbero nella sua attività politica ed un mandato di fermo del (…) emesso a suo carico. A.d Tramite la decisione del 7 ottobre 2024 la SEM ha deciso di trattare il caso in procedura ampliata. Il medesimo giorno, la rappresentanza legale dell’interessato, ha rinunciato al suo mandato. B. Con decisione del 29 ottobre 2024 – notificata il 31 ottobre 2024 (cfr. atto della SEM n. [{…}]-48/1) la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo ed ha altresì pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della predetta misura.
D-7466/2024 Pagina 4 C. Tramite il ricorso del 27 novembre 2024 (cfr. risultanze processuali), l’in- sorgente ha impugnato la succitata decisione dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l’annullamento della stessa ed a titolo principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera. A titolo eventuale, ha invece postulato la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera, per inammissibilità ed inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Ha altresì presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo. D. D.a Con decisione incidentale del 12 febbraio 2025, il Tribunale ha osser- vato che il ricorrente è autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclu- sione della procedura ed ha respinto l’istanza di concessione dell’assi- stenza giudiziaria parziale, invitandolo parimenti a versare, entro il 27 feb- braio 2025, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali. D.b In ragione della missiva del ricorrente, non datata e ricevuta dal Tribu- nale il 21 febbraio 2025, con nuova decisione incidentale del 25 feb- braio 2025, la predetta autorità ha inviato nuovamente all’insorgente la de- cisione incidentale del 12 febbraio 2025 (sia per raccomandata sia per po- sta A), annullando il termine ivi fissato alla cifra 3 del dispositivo, ed invi- tando il ricorrente a versare, entro il 12 marzo 2025 un anticipo spese di CHF 750.–. Quest’ultimo ha corrisposto tempestivamente, in data 10 marzo 2025, l’anticipo spese richiesto. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei conside- randi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
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Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c PA e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre quindi entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se- condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 4.1 Nella sua decisione l’autorità inferiore ha ritenuto le dichiarazioni rese dal ricorrente circa gli eventi che lo avrebbero condotto all’espatrio, invero- simili, a causa delle contraddizioni, vaghezze ed illogicità presenti nel suo racconto, anche in relazione all’avviso di ricerca prodotto in copia a sup- porto. La SEM, alla luce di quanto precede, ha quindi ritenuto di potersi esimere dall’analizzare se i fatti addotti dall’insorgente fossero pure rile- vanti dal profilo dell’asilo.
E. 4.2 Il ricorrente, nel suo gravame, ha avversato le conclusioni dell’autorità inferiore, sottoponendo, in punto ad alcune contestazioni presenti nella de- cisione, le sue argomentazioni in favore della verosimiglianza delle sue di- chiarazioni.
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E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).
E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile.
E. 5.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si può senz’altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e rif. cit.).
E. 5.4 Il Tribunale condivide la conclusione alla quale la SEM è giunta nella decisione avversata circa l’inverosimiglianza degli asserti del ricorrente, in relazione ai fatti che sarebbero avvenuti a causa del suo manifestato dis- senso nei confronti del “(…)” della sua (…) e per la sua intenzione di la- sciare il partito (…). Ciò in quanto gli stessi sono costellati da importanti incoerenze, vaghezze ed illogicità.
E. 5.4.1 A titolo esemplificativo, il ricorrente nel corso dell’audizione sui motivi ha dapprima asserito che gli agenti giunti a casa sua l’(…), non gli avreb- bero riferito i motivi del suo arresto, dichiarando soltanto che: “Non siamo noi quelli che devono rispondere”, avendo invece compreso soltanto in se- guito nella brigata di G._______ che (…) avrebbero chiesto il suo arresto (cfr. n. 41/17, D39, pag. 6). Senonché invece, in seguito, a domanda spe- cifica della funzionaria incaricata della SEM, il ricorrente si è contraddetto rispetto alla descrizione precedentemente fornita, riferendo che erano stati gli stessi gendarmi giunti al suo domicilio che gli avrebbero detto come (…) avrebbero chiesto il suo arresto (cfr. ibidem, D61 seg., pag. 11). Quanto
D-7466/2024 Pagina 7 obiettato in proposito dal ricorrente nel gravame, ovvero che la motivazione del suo arresto l’avrebbe scoperta soltanto in gendarmeria e per questo non sarebbe caduto in contraddizione come invece sostenuto nella deci- sione avversata (cfr. p.to 3, pag. 3 del ricorso), non è tuttavia in grado di spiegare l’esposizione dei medesimi fatti, in due momenti diversi dell’audi- zione, in modo incoerente. Inoltre, egli si è contraddetto anche riguardo alla data in cui sarebbe stato rilasciato dall’incarcerazione la prima volta nel (…) del (…). In prima battuta egli ha invero asserito trattarsi del (…) (cfr.
n. 41/17, D39, pag. 6), ed in seconda battuta invece essere il (…) (cfr. ibi- dem, D94, pag. 14), e soltanto allorché è stato reso attento circa l’incon- gruenza dei suoi asserti, egli ha tentato di ritornare alle sue prime dichia- razioni (cfr. ibidem, D95, pag. 14). Tutto ciò, aggiungendo però il dettaglio che il suo rilascio nel mese di (…) del (…), sarebbe dovuto al capo villaggio il quale avrebbe incontrato il (…) (cfr. ibidem, D93, pag. 14), affermazione che in precedenza non aveva affatto esternato per tale arresto, ma ripor- tandola unicamente per il secondo arresto avvenuto nell’(…) del (…) (cfr. ibidem, D39, pag. 8). Ulteriori discrepanze nei suoi asserti le si ritrovano nelle conseguenze che egli avrebbe riscontrato dopo il suo rilascio del (…), affermando innanzitutto che avrebbe ricevuto delle telefonate e dei mes- saggi di minaccia, nonché che sarebbe stato trattato quale traditore da al- cuni militari della zona (cfr. ibidem, D40, pag. 8); salvo poi in seguito affer- mare invece come già dopo il suo primo arresto avrebbe ricevuto addirittura degli insulti, offese e aggressioni verbali da parte della popolazione (cfr. ibidem, D96, pag. 14), nonché che sia nelle strade che nei mercati egli non sarebbe più stata una persona gradita e che i suoi (…) di G._______ sa- rebbero stati chiusi (cfr. ibidem, D96 segg., pag. 14), allegazioni che però non aveva mai fornito in precedenza spontaneamente. Peraltro, egli quando avrebbe soggiornato per qualche giorno a I._______, ha in primo luogo affermato di aver ricevuto soltanto un unico messaggio di minaccia (cfr. ibidem, D40, pag. 8), mentre che poco più avanti, questionato nuova- mente, ha asserito di aver ricevuto non soltanto dei messaggi di minaccia (quindi svariati e non soltanto uno), ma pure delle telefonate di minaccia, e ciò a far tempo dal (…) (cfr. ibidem, D78 segg., pag. 13), allorché in prece- denza i medesimi li aveva situati in un periodo precedente a quest’ultima data (cfr. ibidem, D40, pag. 8). Altresì se in un primo momento egli ha di- chiarato che alla frontiera avrebbe presentato il suo passaporto originale (cfr. ibidem, D9 segg., pag. 3), quindi lasciando più che intendere che si trattasse anche della frontiera con il suo Paese d’origine; in seguito si è invece contraddetto, affermando come per giungere in J._______ dal Ca- merun avrebbe invece evitato i posti di blocco e sarebbe invece stato con- trollato unicamente negli altri Paesi che avrebbe attraversato (cfr. ibidem, D35 seg., pag. 6). Il Tribunale non può seguire l’insorgente neppure
D-7466/2024 Pagina 8 laddove nel suo ricorso (cfr. p.to 3, pag. 3) indica essersi trattato di un rifuso portante unicamente su una differenza di due giorni, per quanto attinente all’incongruenza della data da lui dichiarata in ordine all’avviso di ricerca emesso a suo carico (cfr. n. 41/17, D40, pag. 9) rispetto al mezzo di prova (di seguito: MdP) prodotto a supporto di tali suoi asserti (cfr. MdP negli atti della SEM n. 12/1). Invero, tale elemento non soltanto riguarda una circo- stanza chiave del suo racconto, che difficilmente è spiegabile con uno scarto, seppure minimo, di date; ma si rimarca come il tentativo di spiega- zione del ricorrente è giunto soltanto con il ricorso e non invece allorché tale mezzo di prova è stato prodotto in causa, malgrado ne avesse avuto la possibilità (cfr. n. 42/1). Pertanto il Tribunale ritiene, alla stessa stregua dell’autorità inferiore, che la predetta incongruenza sia non soltanto ulte- riormente indicativa dell’inverosimiglianza degli asserti dell’insorgente, bensì che tolga ogni credibilità d’autenticità al MdP n. 12/1 prodotto a sup- porto delle sue allegazioni di ricerca nei suoi confronti da parte delle auto- rità camerunensi. A ciò si aggiunge, come denotato rettamente anche nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 5 seg.), che il documento presentato dal ricorrente, sia stato prodotto solamente quale fotocopia, e quindi non sia possibile procedere ad un esame della sua originalità in base allo stesso, essendo per di più il suo contenuto facilmente falsificabile e modi- ficabile. Al predetto documento, non può pertanto essere accordato alcun valore probatorio.
E. 5.4.2 Si rimarca altresì come il ricorrente sia rimasto del tutto vago e su- perficiale su alcuni punti importanti della sua narrazione, nonostante i di- versi quesiti d’approfondimento postigli della funzionaria competente della SEM. In particolare, riguardo ai vari messaggi di minaccia che avrebbe ri- cevuto, egli si è accontentato di riportare un unico contenuto (cfr. n. 41/17, D80, pag. 13), fra l’altro senza esplicitare nulla in merito invece ai contenuti delle varie telefonate di minaccia che avrebbe pure ricevuto (cfr. ibidem, D40, pag. 8; D78 segg., pag. 13), ciò che risulta perlomeno singolare, e che fa dubitare ancor più che l’insorgente abbia vissuto realmente i fatti così come da lui descritti.
E. 5.4.3 Da ultimo, i suoi asserti presentano anche diverse illogicità. In primo luogo, il comportamento delle autorità camerunensi che dopo che avreb- bero rilasciato una prima volta il ricorrente, lo avrebbero fermato successi- vamente ad un posto di blocco per arrestarlo nuovamente il (…), ha per lo meno dell’incredibile, in quanto non si spiega come se veramente le auto- rità di polizia lo avessero voluto arrestare, lo avrebbero atteso tranquilla- mente in tale data ad un posto di blocco (cfr. ibidem, D39, pag. 7), senza invece presentarsi piuttosto – come tra l’altro avevano già fatto la prima
D-7466/2024 Pagina 9 volta – al suo domicilio, dove egli si trovava nei giorni precedenti. Ancor più stupefacente è l’asserto del ricorrente allorché ha affermato che la causa della morte del (…), che sarebbe stato (…) a causa dell’aiuto che avrebbe prestato al ricorrente, gli sarebbe stata riportata dalla stessa persona poi deceduta per messaggio (cfr. ibidem, D73 segg., pag. 12), in quanto gli avrebbe scritto: “[…] (…) […]” (cfr. ibidem, D76, pag. 12), circostanza già del tutto poco credibile, nonché che non è comunque in grado di spiegare minimamente come tale decesso egli lo colleghi al fatto che il (…) lo avrebbe aiutato. Anche il Tribunale poi ritiene come il comportamento te- nuto dal ricorrente prima dell’espatrio, ovvero che malgrado si sarebbe trat- tenuto a I._______ e poi a F._______, ma da un amico senza fare ritorno al suo domicilio, abbia comunque svolto personalmente – recandosi pure direttamente nell’ufficio statale preposto – le pratiche di rilascio del suo passaporto e della sua carta d’identità (cfr. n. 41/17, D81 segg., pag. 13), se realmente egli avesse avuto timore di essere ricercato e di subire delle (ulteriori) persecuzioni. Le argomentazioni fornite sul punto in questione dal ricorrente nel gravame (cfr. p.to 3, pag. 4 del ricorso), ovvero di aver otte- nuto i documenti prima dell’emissione dell’avviso di ricerca a suo carico, non sono atte in alcun modo a spiegare la poca attendibilità del suo com- portamento, rispetto a quello che avrebbe invece tenuto una persona che aveva già subito delle persecuzioni da parte delle autorità statali e che ne temeva di subire anche in futuro, nonché che si apprestava a lasciare il prima possibile il suo Paese d’origine.
E. 5.4.4 Alla luce di quanto precede, il ricorrente non è quindi riuscito nell’in- tento di provare, o per lo meno di rendere verosimile in maniera preponde- rante, ai sensi dell’art. 7 LAsi, i fatti che sarebbero successi nel suo Paese e che lo avrebbero condotto all’espatrio il (…).
E. 5.4.5 Ne discende quindi che, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo, v’è da confermare il giudizio ne- gativo esposto nella decisione impugnata.
E. 6 Il Tribunale, è tenuto a confermare anche la pronuncia dell’allontanamento dell’insorgente, in quanto egli non adempie alle condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontana- mento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 ago- sto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).
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E. 7.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’ese- cuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammis- sione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
E. 7.2.1 Nel provvedimento impugnato, a ragione l’autorità sindacata ha os- servato che nella fattispecie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra evinti (cfr. consid. 5), al contrario di quanto sostenuto dall’insorgente nel gravame senza apportare alcun ulteriore indizio concreto e circostan- ziato, non sono ravvisabili agli atti di causa, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105) nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 feb- braio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con rel. rif.). Altresì, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicem- bre 2016, 41738/10, §181 segg.), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 7.3.4).
E. 7.2.2 Ne consegue pertanto che l’allontanamento del ricorrente verso il Camerun risulta essere ammissibile nei confronti delle norme nazionali (art. 83 cpv 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi) ed internazionali applicabili.
E. 7.3.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.
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E. 7.3.2 Malgrado permangano in Camerun delle tensioni politiche ed etniche dalle elezioni avvenute nel 2018, nel predetto Paese non sussiste, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l’integralità del territorio, che renda l’esecuzione dell’allontanamento, com- prese le regioni del Nord-Ovest e del Sud-Ovest del Camerun, di regola come inesigibile (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale D-3229/2021 del 16 agosto 2024 consid. 8.4.1 con ulteriori rif. cit., E-1474/2021 del 20 lu- glio 2022 consid. 6.2). Le argomentazioni generiche sollevate dal ricor- rente in merito alla situazione vigente in particolare nelle regioni anglofone del Nord-Ovest e del Sud-Ovest del Paese, non sono in grado di capovol- gere la conclusione del Tribunale precitata.
E. 7.3.3 Nel caso concreto, il ricorrente ha vissuto facendo la spola settima- nalmente tra il villaggio di D._______ (sito nel comune di G._______ al […] del Camerun) e la (…) F._______, sita invece nella regione (…) del Came- run (cfr. n. 41/17, D13 segg., pag. 3), regioni del predetto Paese che non sono direttamente toccate dal conflitto vigente invece nelle regioni anglo- fone site nel Sud-Ovest e nel Nord-Ovest dello Stato africano. Inoltre il ri- corrente, ancora giovane, dispone di una buona formazione scolastica e di una solida esperienza professionale quale (…) e (…), avendo in particolare (…) nel (…), nonché avendo pure (…) (cfr. ibidem, D17 segg., pag. 4), non- ché nell’(…), disponendo di diverse (…) (cfr. ibidem, D27, pag. 5). Inoltre egli ha allegato di aver avuto nel suo villaggio natio dei (…) di sua proprietà (cfr. ibidem, D97, pag. 14). Per il resto, egli può vantare anche dell’espe- rienza politica, essendo stato per diversi anni (…). Dalle sue allegazioni, si evince poi che egli disporrebbe di (…) abitazioni in proprietà, (…) nel suo villaggio natio e (…) a F._______. In quest’ultima risiederebbero ancora la compagna e (…) dei suoi figli, mentre altri (…) suoi figli sarebbero presso le rispettive madri (cfr. ibidem, D31 segg., pag. 5). Nel villaggio di D._______, vivrebbe invece il suo fratello minore (cfr. ibidem, D29, pag. 5). Da quanto precede, si evince quindi come il ricorrente disponga in Came- run sia di una solida rete sociale, sia delle risorse finanziarie e materiali nonché delle esperienze professionali che gli permetteranno d’un canto di sopperire ai suoi bisogni primari nonché, d’altro canto, di reintegrarsi in breve tempo nel tessuto sociale ed economico camerunense.
E. 7.3.4 Pure lo stato di salute del ricorrente non risulta essere ostativo all’esecuzione del suo allontanamento. Difatti, nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo, il ricorrente ha asserito di avere un problema d’udito all’orec- chio (…), per il quale non assumerebbe più alcuna terapia, e dei problemi agli occhi, che avrebbe risolto con la prescrizione di occhiali (cfr. n. 41/17,
D-7466/2024 Pagina 12 D5 segg., pag. 2 seg.). Dalla documentazione medica all’inserto, si evince come inizialmente al ricorrente siano state diagnosticate un’insonnia, una lesione cutanea ai (…) con prurito ed una cervicalgia, prescrivendogli an- che una cura farmacologica per le medesime problematiche (cfr. n. 11/3). Successivamente egli ha effettuato diversi consulti medici relativi alla dia- gnosi di perdita d’udito all’orecchio (…) del 78% e all’orecchio (…) del 5% (cfr. n. 22/2 e 24/2) per la quale ha assunto i medicamenti Spirikort e Arle- vert (cfr. n. 22/2, 23/2 e 24/2) ed è stata eseguita un’iniezione intratimpa- nica con Kenacort (cfr. n. 24/2), nonché una risonanza magnetica che ha permesso di constatare che non vi sia nessuna evidenza di ipoacusia retro- cocleare e che vi è una normale visualizzazione del cervello (cfr. n. 25/2). Nel corso della visita medica del 20 gennaio 2024, sempre per la perdita d’udito, il medico ha ipotizzato piuttosto un disturbo della ventilazione tu- barica dell’orecchio medio che una perdita d’udito, prescrivendogli delle gocce nasali Spirig, ed invitando il ricorrente a ripresentarsi presso lo spe- cialista in otorinolaringoiatria in caso di assenza di miglioramenti in due giorni (cfr. n. 26/1). In seguito il ricorrente ha voluto interrompere l’assun- zione di ogni medicamento prescrittogli (cfr. n. 31/2). Nell’ultima visita me- dica effettuata, è stata posta la diagnosi di un’immodificata perdita dell’udito a (…) con tinnito ed è stato consigliato al ricorrente di dotarsi di un apparecchio acustico (…) con terapia integrata per il tinnito (cfr. n. 33/2). Sulla scorta di quanto precede, pur non volendo sminuire le problematiche d’udito di cui soffre ancora il ricorrente, tuttavia le stesse non risultano all’evidenza essere di tale gravità da risultare ostative all’esecuzione del suo allontanamento (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Bel- gio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Dani- marca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 con- sid. 7.1). Del resto, se egli avesse bisogno anche in futuro di cure mediche per le suddette problematiche, le stesse potranno senz’altro essere repe- rite a F._______, presso le strutture sanitarie presenti in loco.
E. 7.3.5 Riassumendo, non v’è da ritenere che l’insorgente, nel caso di un suo ritorno nel Paese d’origine, si ritroverà in una situazione di minaccia esi- stenziale. Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è pure ragionevol- mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
E. 7.4 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto il ri- corrente, potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rim- patrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
D-7466/2024 Pagina 13
E. 7.5 Ne discende quindi che, anche in materia d’esecuzione dell’allontana- mento, la decisione della SEM va confermata, e la concessione di un’am- missione provvisoria, così come proposto nelle sue conclusioni a titolo eventuale dal ricorrente, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).
E. 8 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprez- zamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censura- bile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguente- mente respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 9 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 10 marzo 2025.
E. 10 marzo 2025. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7466/2024 Sentenza del 2 aprile 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Segessenmann; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Camerun, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 29 ottobre 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2023. A seguito di una procedura Dublino - nell'ambito della quale il richiedente è stato ascoltato in un colloquio tenutosi il (...) novembre 2023 - la SEM ha emanato una decisione di non entrata nel merito e di trasferimento verso l'B._______ il 30 gennaio 2024. Tuttavia, a causa della scadenza del termine per il trasferimento, l'autorità inferiore con decisione del 26 luglio 2024, ha annullato la suddetta decisione del 30 gennaio 2024, ha statuito che la procedura d'asilo nazionale è ripresa e completata, nonché ha attribuito l'interessato al C._______. A.b Il (...) settembre 2024, con il richiedente, si è tenuta un'audizione portante segnatamente sui suoi motivi d'asilo. Nell'ambito della stessa egli ha segnatamente dichiarato di aver vissuto in parte nel suo villaggio d'origine a D._______, nel dipartimento di E._______, nel (...) del Camerun; ed in parte a F._______, con la compagna ed i figli. Nel corso di una riunione del partito (...) (acronimo per "[...]") al quale egli era affiliato e per il quale ricopriva dal (...) la carica di (...) del partito, egli avrebbe denunciato apertamente il "(...)" della sua (...), che avrebbe colpito personalmente anche la sua famiglia, rassegnando anche le sue dimissioni dall'incarico di (...). La mattina del giorno seguente, (...) gendarmi si sarebbero presentati al suo domicilio, lo avrebbero arrestato e condotto alla brigata di G._______, dove un ufficiale lo avrebbe interrogato, prima di condurlo in cella. Prima di essere rilasciato dal carcere il (...), egli sarebbe stato minacciato di "non parlare più di dimissioni" nonché avrebbe dovuto cancellare tutte le pubblicazioni politiche che egli avrebbe effettuato su una piattaforma online dove condivideva le sue opinioni politiche. Dopo aver incontrato il (...) il capo politico del (...), al quale avrebbe ripetuto di non voler più militare per il predetto partito, il (...), mentre si stava recando ad un appuntamento presso una (...) a F._______, ad un posto di controllo, egli sarebbe stato fermato dagli agenti presenti che gli avrebbero riferito di avere istruzioni di arrestarlo. In seguito, egli sarebbe stato condotto con i suoi effetti personali alla brigata vicina. Qui sarebbe stato fatto svestire e posto in cella, dove dei carcerati lo avrebbero violentato, maltrattato e ferito, e non avrebbe ricevuto del cibo né visite, ma soltanto minacce di morte e di incarcerazione. Il (...) il comandante della brigata sarebbe giunto assieme al (...). Quest'ultimo lo avrebbe incontrato in carcere, riferendogli segnatamente che lo avrebbero rilasciato soltanto se egli accettava di lasciare perdere le sue lamentale, nonché che non si sarebbe più dimesso dal (...). Inoltre gli avrebbe imposto di cancellare le pubblicazioni che egli avrebbe effettuato. Il giorno successivo, gli avrebbe fatto visita in prigione il capo del suo villaggio, che gli avrebbe riferito di essersi incontrato con il (...) dicendogli che lo avrebbero lasciato stare, se lui avesse smesso di creare problemi. Il giorno dopo, l'interessato sarebbe stato rilasciato di prigione, ingiungendogli di organizzare la (...) che si sarebbe tenuta il (...). Dopo qualche giorno trascorso al suo villaggio, il capo dello stesso sarebbe andato a trovarlo, dicendogli che era in pericolo e consigliandogli di andare via per un po'. Consiglio che il richiedente avrebbe seguito, rifugiandosi per qualche tempo a F._______. Lì però avrebbe ricevuto delle telefonate e dei messaggi di minaccia. Avrebbe quindi deciso di espatriare una prima volta il (...) verso il H._______, ma poiché i suoi documenti sarebbero scaduti, non lo avrebbero fatto passare alla frontiera. Sarebbe quindi rimasto al villaggio di I._______ per meno di una settimana, e a seguito del ricevimento di un messaggio di minaccia, si sarebbe spostato a F._______ da un amico, in quanto a casa sua si sarebbero presentati in modo ricorrente delle persone a cercarlo. Nel frattempo sarebbe riuscito a rifare sia la sua carta d'identità che il suo passaporto. Il (...), avrebbe ricevuto una telefonata da parte di una (...) di un (...) di G._______, che gli avrebbe riferito che lo stavano cercando e che lo avrebbero arrestato (all'interessato), nonché che sarebbe stato emesso un avviso di ricerca nei suoi confronti. Pertanto, il (...), il richiedente si sarebbe recato dapprima verso il (...) del Camerun e, il (...), sarebbe espatriato verso la J._______. Se ritornasse nel suo Paese d'origine, egli si attende di essere incarcerato fino alla sua morte. A.c A supporto della sua identità e della sua domanda d'asilo, il richiedente ha depositato agli atti, in copia: la sua carta d'identità; il suo passaporto; il suo atto di nascita; il diploma di maturità; un certificato di formazione informatica; stampa della carta d'adesione e della tessera d'iscrizione al partito (...); un suo estratto di tassazione; un manifesto della sua (...); tre istantanee che lo raffigurerebbero nella sua attività politica ed un mandato di fermo del (...) emesso a suo carico. A.d Tramite la decisione del 7 ottobre 2024 la SEM ha deciso di trattare il caso in procedura ampliata. Il medesimo giorno, la rappresentanza legale dell'interessato, ha rinunciato al suo mandato. B. Con decisione del 29 ottobre 2024 - notificata il 31 ottobre 2024 (cfr. atto della SEM n. [{...}]-48/1) la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha altresì pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura. C. Tramite il ricorso del 27 novembre 2024 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente ha impugnato la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento della stessa ed a titolo principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. A titolo eventuale, ha invece postulato la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. D.a Con decisione incidentale del 12 febbraio 2025, il Tribunale ha osservato che il ricorrente è autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed ha respinto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria parziale, invitandolo parimenti a versare, entro il 27 febbraio 2025, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali. D.b In ragione della missiva del ricorrente, non datata e ricevuta dal Tribunale il 21 febbraio 2025, con nuova decisione incidentale del 25 febbraio 2025, la predetta autorità ha inviato nuovamente all'insorgente la decisione incidentale del 12 febbraio 2025 (sia per raccomandata sia per posta A), annullando il termine ivi fissato alla cifra 3 del dispositivo, ed invitando il ricorrente a versare, entro il 12 marzo 2025 un anticipo spese di CHF 750.-. Quest'ultimo ha corrisposto tempestivamente, in data 10 marzo 2025, l'anticipo spese richiesto. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c PA e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre quindi entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Nella sua decisione l'autorità inferiore ha ritenuto le dichiarazioni rese dal ricorrente circa gli eventi che lo avrebbero condotto all'espatrio, inverosimili, a causa delle contraddizioni, vaghezze ed illogicità presenti nel suo racconto, anche in relazione all'avviso di ricerca prodotto in copia a supporto. La SEM, alla luce di quanto precede, ha quindi ritenuto di potersi esimere dall'analizzare se i fatti addotti dall'insorgente fossero pure rilevanti dal profilo dell'asilo. 4.2 Il ricorrente, nel suo gravame, ha avversato le conclusioni dell'autorità inferiore, sottoponendo, in punto ad alcune contestazioni presenti nella decisione, le sue argomentazioni in favore della verosimiglianza delle sue dichiarazioni. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e rif. cit.). 5.4 Il Tribunale condivide la conclusione alla quale la SEM è giunta nella decisione avversata circa l'inverosimiglianza degli asserti del ricorrente, in relazione ai fatti che sarebbero avvenuti a causa del suo manifestato dissenso nei confronti del "(...)" della sua (...) e per la sua intenzione di lasciare il partito (...). Ciò in quanto gli stessi sono costellati da importanti incoerenze, vaghezze ed illogicità. 5.4.1 A titolo esemplificativo, il ricorrente nel corso dell'audizione sui motivi ha dapprima asserito che gli agenti giunti a casa sua l'(...), non gli avrebbero riferito i motivi del suo arresto, dichiarando soltanto che: "Non siamo noi quelli che devono rispondere", avendo invece compreso soltanto in seguito nella brigata di G._______ che (...) avrebbero chiesto il suo arresto (cfr. n. 41/17, D39, pag. 6). Senonché invece, in seguito, a domanda specifica della funzionaria incaricata della SEM, il ricorrente si è contraddetto rispetto alla descrizione precedentemente fornita, riferendo che erano stati gli stessi gendarmi giunti al suo domicilio che gli avrebbero detto come (...) avrebbero chiesto il suo arresto (cfr. ibidem, D61 seg., pag. 11). Quanto obiettato in proposito dal ricorrente nel gravame, ovvero che la motivazione del suo arresto l'avrebbe scoperta soltanto in gendarmeria e per questo non sarebbe caduto in contraddizione come invece sostenuto nella decisione avversata (cfr. p.to 3, pag. 3 del ricorso), non è tuttavia in grado di spiegare l'esposizione dei medesimi fatti, in due momenti diversi dell'audizione, in modo incoerente. Inoltre, egli si è contraddetto anche riguardo alla data in cui sarebbe stato rilasciato dall'incarcerazione la prima volta nel (...) del (...). In prima battuta egli ha invero asserito trattarsi del (...) (cfr. n. 41/17, D39, pag. 6), ed in seconda battuta invece essere il (...) (cfr. ibidem, D94, pag. 14), e soltanto allorché è stato reso attento circa l'incongruenza dei suoi asserti, egli ha tentato di ritornare alle sue prime dichiarazioni (cfr. ibidem, D95, pag. 14). Tutto ciò, aggiungendo però il dettaglio che il suo rilascio nel mese di (...) del (...), sarebbe dovuto al capo villaggio il quale avrebbe incontrato il (...) (cfr. ibidem, D93, pag. 14), affermazione che in precedenza non aveva affatto esternato per tale arresto, ma riportandola unicamente per il secondo arresto avvenuto nell'(...) del (...) (cfr. ibidem, D39, pag. 8). Ulteriori discrepanze nei suoi asserti le si ritrovano nelle conseguenze che egli avrebbe riscontrato dopo il suo rilascio del (...), affermando innanzitutto che avrebbe ricevuto delle telefonate e dei messaggi di minaccia, nonché che sarebbe stato trattato quale traditore da alcuni militari della zona (cfr. ibidem, D40, pag. 8); salvo poi in seguito affermare invece come già dopo il suo primo arresto avrebbe ricevuto addirittura degli insulti, offese e aggressioni verbali da parte della popolazione (cfr. ibidem, D96, pag. 14), nonché che sia nelle strade che nei mercati egli non sarebbe più stata una persona gradita e che i suoi (...) di G._______ sarebbero stati chiusi (cfr. ibidem, D96 segg., pag. 14), allegazioni che però non aveva mai fornito in precedenza spontaneamente. Peraltro, egli quando avrebbe soggiornato per qualche giorno a I._______, ha in primo luogo affermato di aver ricevuto soltanto un unico messaggio di minaccia (cfr. ibidem, D40, pag. 8), mentre che poco più avanti, questionato nuovamente, ha asserito di aver ricevuto non soltanto dei messaggi di minaccia (quindi svariati e non soltanto uno), ma pure delle telefonate di minaccia, e ciò a far tempo dal (...) (cfr. ibidem, D78 segg., pag. 13), allorché in precedenza i medesimi li aveva situati in un periodo precedente a quest'ultima data (cfr. ibidem, D40, pag. 8). Altresì se in un primo momento egli ha dichiarato che alla frontiera avrebbe presentato il suo passaporto originale (cfr. ibidem, D9 segg., pag. 3), quindi lasciando più che intendere che si trattasse anche della frontiera con il suo Paese d'origine; in seguito si è invece contraddetto, affermando come per giungere in J._______ dal Camerun avrebbe invece evitato i posti di blocco e sarebbe invece stato controllato unicamente negli altri Paesi che avrebbe attraversato (cfr. ibidem, D35 seg., pag. 6). Il Tribunale non può seguire l'insorgente neppure laddove nel suo ricorso (cfr. p.to 3, pag. 3) indica essersi trattato di un rifuso portante unicamente su una differenza di due giorni, per quanto attinente all'incongruenza della data da lui dichiarata in ordine all'avviso di ricerca emesso a suo carico (cfr. n. 41/17, D40, pag. 9) rispetto al mezzo di prova (di seguito: MdP) prodotto a supporto di tali suoi asserti (cfr. MdP negli atti della SEM n. 12/1). Invero, tale elemento non soltanto riguarda una circostanza chiave del suo racconto, che difficilmente è spiegabile con uno scarto, seppure minimo, di date; ma si rimarca come il tentativo di spiegazione del ricorrente è giunto soltanto con il ricorso e non invece allorché tale mezzo di prova è stato prodotto in causa, malgrado ne avesse avuto la possibilità (cfr. n. 42/1). Pertanto il Tribunale ritiene, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, che la predetta incongruenza sia non soltanto ulteriormente indicativa dell'inverosimiglianza degli asserti dell'insorgente, bensì che tolga ogni credibilità d'autenticità al MdP n. 12/1 prodotto a supporto delle sue allegazioni di ricerca nei suoi confronti da parte delle autorità camerunensi. A ciò si aggiunge, come denotato rettamente anche nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 5 seg.), che il documento presentato dal ricorrente, sia stato prodotto solamente quale fotocopia, e quindi non sia possibile procedere ad un esame della sua originalità in base allo stesso, essendo per di più il suo contenuto facilmente falsificabile e modificabile. Al predetto documento, non può pertanto essere accordato alcun valore probatorio. 5.4.2 Si rimarca altresì come il ricorrente sia rimasto del tutto vago e superficiale su alcuni punti importanti della sua narrazione, nonostante i diversi quesiti d'approfondimento postigli della funzionaria competente della SEM. In particolare, riguardo ai vari messaggi di minaccia che avrebbe ricevuto, egli si è accontentato di riportare un unico contenuto (cfr. n. 41/17, D80, pag. 13), fra l'altro senza esplicitare nulla in merito invece ai contenuti delle varie telefonate di minaccia che avrebbe pure ricevuto (cfr. ibidem, D40, pag. 8; D78 segg., pag. 13), ciò che risulta perlomeno singolare, e che fa dubitare ancor più che l'insorgente abbia vissuto realmente i fatti così come da lui descritti. 5.4.3 Da ultimo, i suoi asserti presentano anche diverse illogicità. In primo luogo, il comportamento delle autorità camerunensi che dopo che avrebbero rilasciato una prima volta il ricorrente, lo avrebbero fermato successivamente ad un posto di blocco per arrestarlo nuovamente il (...), ha per lo meno dell'incredibile, in quanto non si spiega come se veramente le autorità di polizia lo avessero voluto arrestare, lo avrebbero atteso tranquillamente in tale data ad un posto di blocco (cfr. ibidem, D39, pag. 7), senza invece presentarsi piuttosto - come tra l'altro avevano già fatto la prima volta - al suo domicilio, dove egli si trovava nei giorni precedenti. Ancor più stupefacente è l'asserto del ricorrente allorché ha affermato che la causa della morte del (...), che sarebbe stato (...) a causa dell'aiuto che avrebbe prestato al ricorrente, gli sarebbe stata riportata dalla stessa persona poi deceduta per messaggio (cfr. ibidem, D73 segg., pag. 12), in quanto gli avrebbe scritto: "[...] (...) [...]" (cfr. ibidem, D76, pag. 12), circostanza già del tutto poco credibile, nonché che non è comunque in grado di spiegare minimamente come tale decesso egli lo colleghi al fatto che il (...) lo avrebbe aiutato. Anche il Tribunale poi ritiene come il comportamento tenuto dal ricorrente prima dell'espatrio, ovvero che malgrado si sarebbe trattenuto a I._______ e poi a F._______, ma da un amico senza fare ritorno al suo domicilio, abbia comunque svolto personalmente - recandosi pure direttamente nell'ufficio statale preposto - le pratiche di rilascio del suo passaporto e della sua carta d'identità (cfr. n. 41/17, D81 segg., pag. 13), se realmente egli avesse avuto timore di essere ricercato e di subire delle (ulteriori) persecuzioni. Le argomentazioni fornite sul punto in questione dal ricorrente nel gravame (cfr. p.to 3, pag. 4 del ricorso), ovvero di aver ottenuto i documenti prima dell'emissione dell'avviso di ricerca a suo carico, non sono atte in alcun modo a spiegare la poca attendibilità del suo comportamento, rispetto a quello che avrebbe invece tenuto una persona che aveva già subito delle persecuzioni da parte delle autorità statali e che ne temeva di subire anche in futuro, nonché che si apprestava a lasciare il prima possibile il suo Paese d'origine. 5.4.4 Alla luce di quanto precede, il ricorrente non è quindi riuscito nell'intento di provare, o per lo meno di rendere verosimile in maniera preponderante, ai sensi dell'art. 7 LAsi, i fatti che sarebbero successi nel suo Paese e che lo avrebbero condotto all'espatrio il (...). 5.4.5 Ne discende quindi che, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.
6. Il Tribunale, è tenuto a confermare anche la pronuncia dell'allontanamento dell'insorgente, in quanto egli non adempie alle condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 7. 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 7.2 7.2.1 Nel provvedimento impugnato, a ragione l'autorità sindacata ha osservato che nella fattispecie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra evinti (cfr. consid. 5), al contrario di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame senza apportare alcun ulteriore indizio concreto e circostanziato, non sono ravvisabili agli atti di causa, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105) nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con rel. rif.). Altresì, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 7.3.4). 7.2.2 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso il Camerun risulta essere ammissibile nei confronti delle norme nazionali (art. 83 cpv 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi) ed internazionali applicabili. 7.3 7.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 7.3.2 Malgrado permangano in Camerun delle tensioni politiche ed etniche dalle elezioni avvenute nel 2018, nel predetto Paese non sussiste, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, che renda l'esecuzione dell'allontanamento, comprese le regioni del Nord-Ovest e del Sud-Ovest del Camerun, di regola come inesigibile (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale D-3229/2021 del 16 agosto 2024 consid. 8.4.1 con ulteriori rif. cit., E-1474/2021 del 20 luglio 2022 consid. 6.2). Le argomentazioni generiche sollevate dal ricorrente in merito alla situazione vigente in particolare nelle regioni anglofone del Nord-Ovest e del Sud-Ovest del Paese, non sono in grado di capovolgere la conclusione del Tribunale precitata. 7.3.3 Nel caso concreto, il ricorrente ha vissuto facendo la spola settimanalmente tra il villaggio di D._______ (sito nel comune di G._______ al [...] del Camerun) e la (...) F._______, sita invece nella regione (...) del Camerun (cfr. n. 41/17, D13 segg., pag. 3), regioni del predetto Paese che non sono direttamente toccate dal conflitto vigente invece nelle regioni anglofone site nel Sud-Ovest e nel Nord-Ovest dello Stato africano. Inoltre il ricorrente, ancora giovane, dispone di una buona formazione scolastica e di una solida esperienza professionale quale (...) e (...), avendo in particolare (...) nel (...), nonché avendo pure (...) (cfr. ibidem, D17 segg., pag. 4), nonché nell'(...), disponendo di diverse (...) (cfr. ibidem, D27, pag. 5). Inoltre egli ha allegato di aver avuto nel suo villaggio natio dei (...) di sua proprietà (cfr. ibidem, D97, pag. 14). Per il resto, egli può vantare anche dell'esperienza politica, essendo stato per diversi anni (...). Dalle sue allegazioni, si evince poi che egli disporrebbe di (...) abitazioni in proprietà, (...) nel suo villaggio natio e (...) a F._______. In quest'ultima risiederebbero ancora la compagna e (...) dei suoi figli, mentre altri (...) suoi figli sarebbero presso le rispettive madri (cfr. ibidem, D31 segg., pag. 5). Nel villaggio di D._______, vivrebbe invece il suo fratello minore (cfr. ibidem, D29, pag. 5). Da quanto precede, si evince quindi come il ricorrente disponga in Camerun sia di una solida rete sociale, sia delle risorse finanziarie e materiali nonché delle esperienze professionali che gli permetteranno d'un canto di sopperire ai suoi bisogni primari nonché, d'altro canto, di reintegrarsi in breve tempo nel tessuto sociale ed economico camerunense. 7.3.4 Pure lo stato di salute del ricorrente non risulta essere ostativo all'esecuzione del suo allontanamento. Difatti, nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, il ricorrente ha asserito di avere un problema d'udito all'orecchio (...), per il quale non assumerebbe più alcuna terapia, e dei problemi agli occhi, che avrebbe risolto con la prescrizione di occhiali (cfr. n. 41/17, D5 segg., pag. 2 seg.). Dalla documentazione medica all'inserto, si evince come inizialmente al ricorrente siano state diagnosticate un'insonnia, una lesione cutanea ai (...) con prurito ed una cervicalgia, prescrivendogli anche una cura farmacologica per le medesime problematiche (cfr. n. 11/3). Successivamente egli ha effettuato diversi consulti medici relativi alla diagnosi di perdita d'udito all'orecchio (...) del 78% e all'orecchio (...) del 5% (cfr. n. 22/2 e 24/2) per la quale ha assunto i medicamenti Spirikort e Arlevert (cfr. n. 22/2, 23/2 e 24/2) ed è stata eseguita un'iniezione intratimpanica con Kenacort (cfr. n. 24/2), nonché una risonanza magnetica che ha permesso di constatare che non vi sia nessuna evidenza di ipoacusia retro-cocleare e che vi è una normale visualizzazione del cervello (cfr. n. 25/2). Nel corso della visita medica del 20 gennaio 2024, sempre per la perdita d'udito, il medico ha ipotizzato piuttosto un disturbo della ventilazione tubarica dell'orecchio medio che una perdita d'udito, prescrivendogli delle gocce nasali Spirig, ed invitando il ricorrente a ripresentarsi presso lo specialista in otorinolaringoiatria in caso di assenza di miglioramenti in due giorni (cfr. n. 26/1). In seguito il ricorrente ha voluto interrompere l'assunzione di ogni medicamento prescrittogli (cfr. n. 31/2). Nell'ultima visita medica effettuata, è stata posta la diagnosi di un'immodificata perdita dell'udito a (...) con tinnito ed è stato consigliato al ricorrente di dotarsi di un apparecchio acustico (...) con terapia integrata per il tinnito (cfr. n. 33/2). Sulla scorta di quanto precede, pur non volendo sminuire le problematiche d'udito di cui soffre ancora il ricorrente, tuttavia le stesse non risultano all'evidenza essere di tale gravità da risultare ostative all'esecuzione del suo allontanamento (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Del resto, se egli avesse bisogno anche in futuro di cure mediche per le suddette problematiche, le stesse potranno senz'altro essere reperite a F._______, presso le strutture sanitarie presenti in loco. 7.3.5 Riassumendo, non v'è da ritenere che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, si ritroverà in una situazione di minaccia esistenziale. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 7.4 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 7.5 Ne discende quindi che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione della SEM va confermata, e la concessione di un'ammissione provvisoria, così come proposto nelle sue conclusioni a titolo eventuale dal ricorrente, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).
8. Alla luce di tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 10 marzo 2025.
10. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 10 marzo 2025.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: