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D-7360/2014

D-7360/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-06-09 · Italiano CH

Esecuzione dell'allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è accolto. I punti 6 e 7 (recte: 4 e 5) del dispositivo della decisione dell'UFM del 14 novembre 2014 sono annullati e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia, una volta esperite le indagini ai sensi dei considerandi, di una nuova decisione.

E. 2 Non si prelevano spese processuali.

E. 3 La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 650.- a titolo di spese ripetibili.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7360/2014 Sentenza del 9 giugno 2015 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni Luftensteiner; cancelliera Zoe Cometti. Parti A._______, nato il (...), Pakistan, alias B._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato dal lic. iur. Maria Amato, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM del 14 novembre 2014 / N [...]. Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 10 ottobre 2014 in Svizzera; i verbali d'audizione del 23 ottobre 2014 e del 6 novembre 2014; la decisione del 14 novembre 2014 dell'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) notificata al richiedente in data 17 novembre 2014 (cfr. A 19/1) con la quale detto Ufficio ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato ed ha ordinato l'allontanamento dalla Svizzera e la relativa esecuzione, siccome lecita, esigibile e possibile; il ricorso del 17 dicembre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 18 dicembre 2014) contro la decisione d'esecuzione dell'allontanamento e la contestuale domanda d'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia con protestate spese e ripetibili; la decisione incidentale dell'11 maggio 2015 con la quale il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha invitato il lic. iur. Mario Amato a giustificarsi allegando una procura scritta attuale; la procura del 18 maggio 2015 con la quale A._______ ha conferito mandato al suo rappresentante; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2); che preliminarmente, il Tribunale osserva che non essendo stata impugnata la decisione dell'UFM sul punto dell'asilo e della pronuncia dell'allontanamento (cfr. ricorso, pag. 2), oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere l'esecuzione dello stesso e segnatamente la condizione d'esigibilità; che nella decisione impugnata l'UFM ha indicato che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ragionevolmente esigibile giacché il minore non accompagnato sarebbe giovane, in buona salute e disporrebbe di un'istruzione, di un'esperienza lavorativa come elettricista e di una rete famigliare risiedente a C._______ (Pakistan) sulla quale potrà contare una volta rientrato in Pakistan; che nel ricorso l'insorgente ha indicato che quale minorenne non accompagnato l'UFM avrebbe dovuto, conformemente alla prassi costante del Tribunale, accertare la possibilità, per un membro della famiglia, un altro parente o un istituto specializzato, di prendersi cura di lui al rientro; che pertanto la semplice constatazione che lo stesso avrebbe famigliari a C._______ non sarebbe conforme alla giurisprudenza del Tribunale; che la qualità di minore non accompagnato è pacifica non essendo stata contestata dall'UFM; che la valutazione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento di un minorenne non accompagnato presuppone lo svolgimento d'indagini volte a chiarire la situazione personale del minorenne, tenuto conto dell'interesse del fanciullo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2006 n. 24 consid. 6.2); che l'esecuzione dell'allontanamento del minorenne presuppone l'accertamento della possibilità, per un membro della famiglia o di un istituto specializzato, di prendersi cura di lui al rientro (cfr. GICRA 1999 n. 2 consid. 6b-c); che tale prassi è a tuttora d'attualità (cfr. tra le altre, sentenza del TAF E-859/2015 del 2 aprile 2015 e D-1765/2014 del 20 maggio 2014); che l'affermazione generale secondo la quale il ricorrente avrebbe una buona rete famigliare a C._______ sulla quale potrà contare una volta rientrato in Pakistan non è, come manifestamente ravvisabile, soddisfacente e conforme alla prassi circa l'allontanamento di un minore non accompagnato; che a difetto d'un substrato fattuale completo il Tribunale non ha, a tuttora, sufficienti elementi per poter decidere se l'esecuzione dell'allontanamento del minore non accompagnato sia ragionevolmente esigibile; che pertanto non svolgendo alcuna indagine volta a chiarire la situazione personale del ricorrente e le concrete possibilità d'accoglienza nel suo Paese d'origine, l'UFM è incorso in un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti; che visto quanto precede s'impone che l'autorità inferiore completi l'accertamento dei fatti non incombendo in questo caso a questo Tribunale ovviare al vizio del provvedimento impugnato (art. 61 cpv.1 PA); che nell'esito, il ricorso è accolto, i punti 6 e 7 (recte: 4 e 5) della decisione del 14 novembre 2014 sono annullati e gli atti di causa trasmessi all'UFM affinché svolga le indagini atte a stabilire se al Paese d'origine i famigliari o un istituto specializzato potranno prendersi cura del ricorrente in maniera effettiva ed adeguata; che la stessa potrà ricordare all'insorgente il suo obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 LAsi e le conseguenze giuridiche della rispettiva violazione; che dipoi, effettuati gli accertamenti indicati, dovrà pronunciarsi nuovamente sull'esecuzione dell'allontanamento; che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA); che a difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 650.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; art. 7-14 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva; (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. I punti 6 e 7 (recte: 4 e 5) del dispositivo della decisione dell'UFM del 14 novembre 2014 sono annullati e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia, una volta esperite le indagini ai sensi dei considerandi, di una nuova decisione.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 650.- a titolo di spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione: