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D-7285/2007

D-7285/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-12-11 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Sachverhalt

A. Il 19 settembre 2007, l'interessato, cittadino iracheno di etnia curda, originario di C._______, il quale ha vissuto dal 1991 fino al 2007 a D._______ in provincia di Suleimaniya, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo [(...)] d'essere espatriato, nel settembre 2007, per le minacce di morte ricevute a seguito delle deposizioni rilasciate alla Polizia in merito al sequestro di un ragazzo, ritrovato poi ucciso qualche giorno più tardi. In occasione di una visita a C._______, infatti, avrebbe assistito, unitamente ad un suo amico, al sequestro di questo ragazzo che era noto al suo amico. Quest'ultimo, tra l'altro, conosceva anche i sequestratori. In seguito, insieme avrebbero avvisato la famiglia e denunciato il fatto alle autorità, le quali li avrebbero poi chiamati a deporre in diverse occasioni. A seguito di tali deposizioni, il 20 agosto 2007, l'amico dell'interessato avrebbe ricevuto minacce di morte e sarebbe stato ritrovato ucciso successivamente. L'interessato, il 25 agosto 2007, avrebbe ricevuto una lettera di minaccia di morte, di modo che avrebbe deciso di lasciare il suo Paese d'origine per paura a sua volta d'essere trovato e ucciso dai sequestratori. Il 2 settembre 2007, l'interessato avrebbe raggiunto illegalmente dapprima l'Iran e poi la Turchia, da dove in seguito sarebbe ripartito in camion per entrare illegalmente in Svizzera in data 19 settembre 2007. In occasione dell'audizione del [...], l'interessato ha esibito la fotocopia di un documento presentato come la sua carta d'identità. B. Il 19 ottobre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 26 ottobre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 12 dicembre 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. In data 3 dicembre 2007, il ricorrente ha esibito l'originale di un documento presentato come la sua carta d'identità. F. Il 17 dicembre 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. G. Il 16 gennaio 2008, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica, rilevando l'esibizione dell'originale di un documento di identità nonché la situazione di ulteriore degrado vigente nel Kurdistan iracheno.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

E. 4 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che la fotocopia della carta d'identità, esibita dal ricorrente, non costituisce un valido documento d'identità o di viaggio. Inoltre, ha rilevato che l'insorgente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di tali documenti. In particolare, l'insorgente non avrebbe intrapreso inizialmente alcunché per procurarsi dei documenti, accontentandosi di dichiarare di non avere la possibilità di farseli mandare in assenza di servizi postali in Iraq e in assenza di un recapito in Svizzera, mentre che - alla luce della decisione ricevuta - ha esibito un documento come la sua carta d'identità. Peraltro, non sarebbe nemmeno convincente la narrazione del viaggio intrapreso per arrivare in Svizzera, in quanto non sarebbe stato in grado di nominare i Paesi attraverso i quali è transitato, salvo l'Iran e la Turchia. Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha pur ritenuto inverosimili le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente. Detto Ufficio ha qualificato come stereotipate, superficiali e contraddittorie le dichiarazioni dell'insorgente. Segnatamente, quest'ultimo avrebbe dichiarato di non ricordare il nome della persona sequestrata, non riuscendo così a dare un'identità precisa della stessa, benché dopo il sequestro si fosse recato in casa dei familiari della vittima e avesse deposto la propria testimonianza sui fatti avvenuti. Inoltre, non sarebbe nemmeno stato in grado di indicare l'identità di uno dei sequestratori o la sua appartenenza ad un gruppo specifico. Avrebbe altresì reso versioni contraddittorie sul suo luogo di residenza in Iraq dichiarando, a seconda delle versioni, di essere nato e di aver vissuto la sua esistenza a C._______ e dall'altro lato, di aver vissuto a D._______ (provincia di Suleimaniya) dal 1991 fino al 2007. In più, l'insorgente avrebbe dapprima asserito di aver lavorato a D._______ sino al 27 agosto 2007 e di essersi recato a C._______ per lasciare il paese originario, mentre che successivamente avrebbe dichiarato di essersi recato a D._______, da dove, con l'aiuto del cognato, sarebbe partito per l'espatrio. Infine, l'autorità inferiore ha considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente.

E. 5 Nel ricorso, l'insorgente ha segnalato di voler produrre l'originale della carta d'identità non appena potrà rintracciare sua madre, la quale egli ha tentato di contattare anche il giorno in cui l'UFM ha emanato la sua decisione e di cui ha nel frattempo appreso essersi rifugiata in Siria. Il ricorrente ha ribadito che le difficoltà legate all'invio dall'Iraq del suo documento di legittimazione e la sua partenza improvvisa dall'Iraq nonché la sua situazione attuale e personale, unitamente alla situazione generale dell'Iraq, costituirebbero dei motivi scusabili atti a giustificare la mancata tempestiva esibizione dell'originale della sua carta d'identità. Inoltre, il ricorrente contesta che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare - alla luce della nota situazione vigente nel suo Paese d'origine, segnatamente nel Kurdistan iracheno (richiamati in proposito, i rapporti pubblicati dall'OSAR il 22 maggio 2007 e rispettivamente il 10 luglio 2007) - non sarebbe consentito, come invece avrebbe fatto l'autorità inferiore nel caso di specie, di semplicemente affermare che, da un lato, tale regione sarebbe caratterizzata da una situazione di sicurezza e di rispetto dei diritti dell'uomo, e dall'altro lato, non sussisterebbero indizi per ritenere che, in caso di rimpatrio, egli possa essere esposto a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Pertanto, egli ritiene necessari ulteriori chiarimenti in relazione allo statuto di rifugiato o all'esecuzione dell'allontanamento. Per conseguenza, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo.

E. 6 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. L'autorità inferiore ha rilevato che l'esibizione della carta d'identità è intempestiva e non giustifica le dichiarazioni poco plausibili del ricorrente circa le modalità del viaggio d'espatrio. L'UFM ha inoltre osservato che il ricorso dell'insorgente non fornisce alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata.

E. 7 Nella replica, l'insorgente ha osservato che, al contrario di quanto affermato dall'autorità inferiore, avrebbe dimostrato gli sforzi effettuati, nonché avrebbe dato prova della sua buona fede per l'esibizione del suo documento d'identità, la cui intempestività sarebbe pertanto legata a difficoltà oggettive. Peraltro, in merito all'esecuzione dell'allontanamento, l'intervento dell'esercito turco nel Kurdistan iracheno costituirebbe un ulteriore aggravamento della degradata situazione nella regione.

E. 8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).

E. 8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6).

E. 8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).

E. 9.1 Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo. Nell'ambito dell'audizione del [...] il ricorrente ha sì presentato una fotocopia della carta d'identità che si sarebbe fatto inviare via fax dal cognato, a tal proposito il TAF rileva però, che la copia di una carta d'identità non costituisce manifestamente un documento valido ai sensi della legge (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7458/2007 del 2 novembre 2007 consid. 3.1). Certo, in data 3 dicembre 2007, e quindi due mesi dopo essere stato informato dell'obbligo di esibire un documento di viaggio o d'identità, l'insorgente ha prodotto un documento presentato come l'originale della carta d'identità. Tuttavia, non ha fornito alcuna giustificazione per l'esibizione del menzionato documento ben oltre le 48 ore previste dalla legge, senza che, da un esame d'ufficio delle carte processuali, ne emerga una valida. In particolare, va rilevato che il ricorrente non ha inizialemente né chiesto al cognato di procurargli l'originale del documento, né ha nel lasso di tempo tra la prima audizione del [...] e la seconda del [...] cercato di contattare nuovamente quest'ultimo a tal fine [(...)]. Il ricorrente si é limitato ad allegare in sede di ricorso l'inefficienza e la limitatezza dei servizi postali iracheni, nonché l'asserita partenza della madre in Siria, la quale - secondo le dichiarazioni dell'insorgente - era in possesso della sua carta d'identità in originale [(...)]. Tali allegazioni non possono ritenersi plausibili, ritenuto che il ricorrente ha dichiarato di non aver avuto nessun contatto con la madre, bensì con il cognato circa l'invio dei documenti [(...)]. Non v'è altresì ragione di ritenere che se l'insorgente avesse davvero effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, segnatamente rivolgendosi alla rappresentanza diplomatica del suo Paese in Svizzera, o facendo capo ad un servizio postale privato, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Inoltre, appare poco probabile che il ricorrente abbia potuto viaggiare a bordo di un camion dalla Turchia alla Svizzera, transitando attraverso diversi Paesi, a lui però sconosciuti, senza subire alcun controllo. Infine, se un richiedente l'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso, come nel caso di specie (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).

E. 9.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). In particolare, il TAF rileva che non soccorre il ricorrente la generica osservazione secondo cui avrebbe ricevuto delle minacce di morte dapprima per il tramite di una lettera minatoria recapitata al suo amico e poi di un'altra ricevuta e lettagli dalla madre [(...)]. Infatti, il timore di essere ricercato e ucciso da terzi [(...)] non costituisce di per sé, e manifestamente, un indizio proprio a motivare la qualità di rifugiato e determinante per la concessione della protezione provvisoria. In particolare, non appare motivo per ritenere che il ricorrente, non possa ottenere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. Al contrario infatti, il ricorrente si é rivolto sin dall'inizio alla E._______ del suo Paese d'origine, sporgendo denuncia contro i medesimi sequestratori nonché presunti responsabili delle minacce proferitegli, rimanendo a C._______ a disposizione della E._______, come gli era stato richiesto, senza peraltro formulare una richiesta specifica di protezione [(...)]. Per di più, questo Tribunale osserva che l'insorgente si limita a mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto sull'eventualità di persecuzione da parte dei presunti sequestratori e assassini, di cui non conosce né i nomi, né il gruppo a cui appartengono e di cui peraltro non se ne é inspiegabilmente mai interessato, benché egli si ritenga minacciato, in caso di rientro in patria [(...)]. D'altronde, codesto Tribunale osserva che in sede di ricorso il ricorrente non ha addotto alcuna motivazione o elemento nuovo a suffragio delle presunte persecuzioni allegate nonché di un'eventuale mancanza di protezione da parte delle autorità di E._______ del Paese d'origine. Infine, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente.

E. 10 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 9 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).

E. 11.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel nord dell'Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Inoltre, questo Tribunale rileva che l'insorgente ha dichiarato di non avere mai avuto problemi nel suo Paese con le autorità [(...)]. Infine, il TAF segnala, per sovrabbondanza, che le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre province curde del nord dell'Iraq - fra cui Suleimaniya, regione dove il ricorrente ha vissuto dal 1991 fino al suo espatrio - hanno, di principio, la capacità e la volontà di garantire agli abitanti delle tre province la protezione dalle persecuzioni (DTAF 2008/4 consid. 6).

E. 11.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 11.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti.

E. 11.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8).

E. 11.4 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino iracheno di etnia curda, originario di C._______, ma di avere vissuto sin dal 1991 fino al suo espatrio a D._______, in provincia di Suleimaniya (nord dell'Iraq), è giovane, celibe ed ha una certa esperienza professionale nella ristorazione e come facchino, attività questa svolta fino all'espatrio nel 2007 [(...)]. In particolare, prima dell'espatrio il ricorrente avrebbe vissuto e lavorato per ben 16 anni a D._______, mentre che si sarebbe trovato a C._______ solo in vista di fidanzarsi e di sposarsi [(...)]. A D._______, il ricorrente ha dichiarato di avere vissuto con i colleghi di lavoro [(...)] ragion per cui si può ritenere - tanto più alla luce delle versioni che sono state rese in modo lacunoso e contraddittorio, al limite della violazione dell'obbligo di collaborare - che egli abbia creato in tutti questi anni dei legami segnatamente con i suoi ex colleghi di lavoro a D._______, con i quali avrebbe persino condiviso il luogo di residenza. In caso di rinvio nel suo Paese, il ricorrente avrebbe quindi la possibilità di far riferimento a queste persone sia dal punto di vista sociale che lavorativo, di modo che si può concludere che egli disporrebbe di una importante e significativa rete sociale a D._______ nella provincia di Suleimaniya, ritenuto altresì che - considerata la scarsa collaborazione del ricorrente - ulteriori chiarimenti in questo senso risulterebbero inutili. Peraltro, l'insorgente potrebbe pure beneficiare degli aiuti offerti dai programmi di distribuzione di generi alimentari (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.4). Per sovrabbondanza, codesto tribunale osserva inoltre che, secondo le dichiarazioni del ricorrente, in patria risiedono ancora la madre - la cui partenza per la Siria è rimasta una mera allegazione non corroborata dal ricorrente in sede di ricorso - la sorella con suo marito, come pure i di lei suoceri [(...)]. Sebbene essi risiederebbero a C._______, si può presumere che non vi sono problemi di sorta o particolari difficoltà per spostarsi da D._______ a C._______ e viceversa, di modo che il rientro a D._______ del ricorrente gli permetterebbe di mantenere il contatto con i suoi familiari. Infatti, il ricorrente ha dichiarato che già a suo tempo lavorava a D._______ ma si recava a C._______ settimanalmente in visita alla madre [(...)], come pure ha indicato le occasioni in cui, da solo con la madre o con il cognato, abbia effettuato in auto il tragitto tra D._______ e C._______ senza problemi [(...)]. Il ricorrente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Iraq.

E. 11.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 12 Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito la decisione impugnata va confermata.

E. 13 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 14 L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 15 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto
  2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
  3. Comunicazione a: patrocinatore del ricorrente (Raccomandata; allegato, bollettino di versamento) UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno, (in copia, n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) F._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7285/2007 {T 0/2} Sentenza dell' 11 dicembre 2008 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Gérard Scherrer; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, Iraq, alias B._______, Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 19 ottobre 2007 / N [...]. Fatti: A. Il 19 settembre 2007, l'interessato, cittadino iracheno di etnia curda, originario di C._______, il quale ha vissuto dal 1991 fino al 2007 a D._______ in provincia di Suleimaniya, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo [(...)] d'essere espatriato, nel settembre 2007, per le minacce di morte ricevute a seguito delle deposizioni rilasciate alla Polizia in merito al sequestro di un ragazzo, ritrovato poi ucciso qualche giorno più tardi. In occasione di una visita a C._______, infatti, avrebbe assistito, unitamente ad un suo amico, al sequestro di questo ragazzo che era noto al suo amico. Quest'ultimo, tra l'altro, conosceva anche i sequestratori. In seguito, insieme avrebbero avvisato la famiglia e denunciato il fatto alle autorità, le quali li avrebbero poi chiamati a deporre in diverse occasioni. A seguito di tali deposizioni, il 20 agosto 2007, l'amico dell'interessato avrebbe ricevuto minacce di morte e sarebbe stato ritrovato ucciso successivamente. L'interessato, il 25 agosto 2007, avrebbe ricevuto una lettera di minaccia di morte, di modo che avrebbe deciso di lasciare il suo Paese d'origine per paura a sua volta d'essere trovato e ucciso dai sequestratori. Il 2 settembre 2007, l'interessato avrebbe raggiunto illegalmente dapprima l'Iran e poi la Turchia, da dove in seguito sarebbe ripartito in camion per entrare illegalmente in Svizzera in data 19 settembre 2007. In occasione dell'audizione del [...], l'interessato ha esibito la fotocopia di un documento presentato come la sua carta d'identità. B. Il 19 ottobre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 26 ottobre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 12 dicembre 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. In data 3 dicembre 2007, il ricorrente ha esibito l'originale di un documento presentato come la sua carta d'identità. F. Il 17 dicembre 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. G. Il 16 gennaio 2008, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica, rilevando l'esibizione dell'originale di un documento di identità nonché la situazione di ulteriore degrado vigente nel Kurdistan iracheno. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che la fotocopia della carta d'identità, esibita dal ricorrente, non costituisce un valido documento d'identità o di viaggio. Inoltre, ha rilevato che l'insorgente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di tali documenti. In particolare, l'insorgente non avrebbe intrapreso inizialmente alcunché per procurarsi dei documenti, accontentandosi di dichiarare di non avere la possibilità di farseli mandare in assenza di servizi postali in Iraq e in assenza di un recapito in Svizzera, mentre che - alla luce della decisione ricevuta - ha esibito un documento come la sua carta d'identità. Peraltro, non sarebbe nemmeno convincente la narrazione del viaggio intrapreso per arrivare in Svizzera, in quanto non sarebbe stato in grado di nominare i Paesi attraverso i quali è transitato, salvo l'Iran e la Turchia. Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha pur ritenuto inverosimili le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente. Detto Ufficio ha qualificato come stereotipate, superficiali e contraddittorie le dichiarazioni dell'insorgente. Segnatamente, quest'ultimo avrebbe dichiarato di non ricordare il nome della persona sequestrata, non riuscendo così a dare un'identità precisa della stessa, benché dopo il sequestro si fosse recato in casa dei familiari della vittima e avesse deposto la propria testimonianza sui fatti avvenuti. Inoltre, non sarebbe nemmeno stato in grado di indicare l'identità di uno dei sequestratori o la sua appartenenza ad un gruppo specifico. Avrebbe altresì reso versioni contraddittorie sul suo luogo di residenza in Iraq dichiarando, a seconda delle versioni, di essere nato e di aver vissuto la sua esistenza a C._______ e dall'altro lato, di aver vissuto a D._______ (provincia di Suleimaniya) dal 1991 fino al 2007. In più, l'insorgente avrebbe dapprima asserito di aver lavorato a D._______ sino al 27 agosto 2007 e di essersi recato a C._______ per lasciare il paese originario, mentre che successivamente avrebbe dichiarato di essersi recato a D._______, da dove, con l'aiuto del cognato, sarebbe partito per l'espatrio. Infine, l'autorità inferiore ha considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. 5. Nel ricorso, l'insorgente ha segnalato di voler produrre l'originale della carta d'identità non appena potrà rintracciare sua madre, la quale egli ha tentato di contattare anche il giorno in cui l'UFM ha emanato la sua decisione e di cui ha nel frattempo appreso essersi rifugiata in Siria. Il ricorrente ha ribadito che le difficoltà legate all'invio dall'Iraq del suo documento di legittimazione e la sua partenza improvvisa dall'Iraq nonché la sua situazione attuale e personale, unitamente alla situazione generale dell'Iraq, costituirebbero dei motivi scusabili atti a giustificare la mancata tempestiva esibizione dell'originale della sua carta d'identità. Inoltre, il ricorrente contesta che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare - alla luce della nota situazione vigente nel suo Paese d'origine, segnatamente nel Kurdistan iracheno (richiamati in proposito, i rapporti pubblicati dall'OSAR il 22 maggio 2007 e rispettivamente il 10 luglio 2007) - non sarebbe consentito, come invece avrebbe fatto l'autorità inferiore nel caso di specie, di semplicemente affermare che, da un lato, tale regione sarebbe caratterizzata da una situazione di sicurezza e di rispetto dei diritti dell'uomo, e dall'altro lato, non sussisterebbero indizi per ritenere che, in caso di rimpatrio, egli possa essere esposto a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Pertanto, egli ritiene necessari ulteriori chiarimenti in relazione allo statuto di rifugiato o all'esecuzione dell'allontanamento. Per conseguenza, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. 6. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. L'autorità inferiore ha rilevato che l'esibizione della carta d'identità è intempestiva e non giustifica le dichiarazioni poco plausibili del ricorrente circa le modalità del viaggio d'espatrio. L'UFM ha inoltre osservato che il ricorso dell'insorgente non fornisce alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. 7. Nella replica, l'insorgente ha osservato che, al contrario di quanto affermato dall'autorità inferiore, avrebbe dimostrato gli sforzi effettuati, nonché avrebbe dato prova della sua buona fede per l'esibizione del suo documento d'identità, la cui intempestività sarebbe pertanto legata a difficoltà oggettive. Peraltro, in merito all'esecuzione dell'allontanamento, l'intervento dell'esercito turco nel Kurdistan iracheno costituirebbe un ulteriore aggravamento della degradata situazione nella regione. 8. 8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6). 8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 9. 9.1 Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo. Nell'ambito dell'audizione del [...] il ricorrente ha sì presentato una fotocopia della carta d'identità che si sarebbe fatto inviare via fax dal cognato, a tal proposito il TAF rileva però, che la copia di una carta d'identità non costituisce manifestamente un documento valido ai sensi della legge (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7458/2007 del 2 novembre 2007 consid. 3.1). Certo, in data 3 dicembre 2007, e quindi due mesi dopo essere stato informato dell'obbligo di esibire un documento di viaggio o d'identità, l'insorgente ha prodotto un documento presentato come l'originale della carta d'identità. Tuttavia, non ha fornito alcuna giustificazione per l'esibizione del menzionato documento ben oltre le 48 ore previste dalla legge, senza che, da un esame d'ufficio delle carte processuali, ne emerga una valida. In particolare, va rilevato che il ricorrente non ha inizialemente né chiesto al cognato di procurargli l'originale del documento, né ha nel lasso di tempo tra la prima audizione del [...] e la seconda del [...] cercato di contattare nuovamente quest'ultimo a tal fine [(...)]. Il ricorrente si é limitato ad allegare in sede di ricorso l'inefficienza e la limitatezza dei servizi postali iracheni, nonché l'asserita partenza della madre in Siria, la quale - secondo le dichiarazioni dell'insorgente - era in possesso della sua carta d'identità in originale [(...)]. Tali allegazioni non possono ritenersi plausibili, ritenuto che il ricorrente ha dichiarato di non aver avuto nessun contatto con la madre, bensì con il cognato circa l'invio dei documenti [(...)]. Non v'è altresì ragione di ritenere che se l'insorgente avesse davvero effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, segnatamente rivolgendosi alla rappresentanza diplomatica del suo Paese in Svizzera, o facendo capo ad un servizio postale privato, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Inoltre, appare poco probabile che il ricorrente abbia potuto viaggiare a bordo di un camion dalla Turchia alla Svizzera, transitando attraverso diversi Paesi, a lui però sconosciuti, senza subire alcun controllo. Infine, se un richiedente l'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso, come nel caso di specie (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). 9.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). In particolare, il TAF rileva che non soccorre il ricorrente la generica osservazione secondo cui avrebbe ricevuto delle minacce di morte dapprima per il tramite di una lettera minatoria recapitata al suo amico e poi di un'altra ricevuta e lettagli dalla madre [(...)]. Infatti, il timore di essere ricercato e ucciso da terzi [(...)] non costituisce di per sé, e manifestamente, un indizio proprio a motivare la qualità di rifugiato e determinante per la concessione della protezione provvisoria. In particolare, non appare motivo per ritenere che il ricorrente, non possa ottenere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. Al contrario infatti, il ricorrente si é rivolto sin dall'inizio alla E._______ del suo Paese d'origine, sporgendo denuncia contro i medesimi sequestratori nonché presunti responsabili delle minacce proferitegli, rimanendo a C._______ a disposizione della E._______, come gli era stato richiesto, senza peraltro formulare una richiesta specifica di protezione [(...)]. Per di più, questo Tribunale osserva che l'insorgente si limita a mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto sull'eventualità di persecuzione da parte dei presunti sequestratori e assassini, di cui non conosce né i nomi, né il gruppo a cui appartengono e di cui peraltro non se ne é inspiegabilmente mai interessato, benché egli si ritenga minacciato, in caso di rientro in patria [(...)]. D'altronde, codesto Tribunale osserva che in sede di ricorso il ricorrente non ha addotto alcuna motivazione o elemento nuovo a suffragio delle presunte persecuzioni allegate nonché di un'eventuale mancanza di protezione da parte delle autorità di E._______ del Paese d'origine. Infine, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente. 10. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 9 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 11. 11.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel nord dell'Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Inoltre, questo Tribunale rileva che l'insorgente ha dichiarato di non avere mai avuto problemi nel suo Paese con le autorità [(...)]. Infine, il TAF segnala, per sovrabbondanza, che le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre province curde del nord dell'Iraq - fra cui Suleimaniya, regione dove il ricorrente ha vissuto dal 1991 fino al suo espatrio - hanno, di principio, la capacità e la volontà di garantire agli abitanti delle tre province la protezione dalle persecuzioni (DTAF 2008/4 consid. 6). 11.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 11.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti. 11.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). 11.4 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino iracheno di etnia curda, originario di C._______, ma di avere vissuto sin dal 1991 fino al suo espatrio a D._______, in provincia di Suleimaniya (nord dell'Iraq), è giovane, celibe ed ha una certa esperienza professionale nella ristorazione e come facchino, attività questa svolta fino all'espatrio nel 2007 [(...)]. In particolare, prima dell'espatrio il ricorrente avrebbe vissuto e lavorato per ben 16 anni a D._______, mentre che si sarebbe trovato a C._______ solo in vista di fidanzarsi e di sposarsi [(...)]. A D._______, il ricorrente ha dichiarato di avere vissuto con i colleghi di lavoro [(...)] ragion per cui si può ritenere - tanto più alla luce delle versioni che sono state rese in modo lacunoso e contraddittorio, al limite della violazione dell'obbligo di collaborare - che egli abbia creato in tutti questi anni dei legami segnatamente con i suoi ex colleghi di lavoro a D._______, con i quali avrebbe persino condiviso il luogo di residenza. In caso di rinvio nel suo Paese, il ricorrente avrebbe quindi la possibilità di far riferimento a queste persone sia dal punto di vista sociale che lavorativo, di modo che si può concludere che egli disporrebbe di una importante e significativa rete sociale a D._______ nella provincia di Suleimaniya, ritenuto altresì che - considerata la scarsa collaborazione del ricorrente - ulteriori chiarimenti in questo senso risulterebbero inutili. Peraltro, l'insorgente potrebbe pure beneficiare degli aiuti offerti dai programmi di distribuzione di generi alimentari (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.4). Per sovrabbondanza, codesto tribunale osserva inoltre che, secondo le dichiarazioni del ricorrente, in patria risiedono ancora la madre - la cui partenza per la Siria è rimasta una mera allegazione non corroborata dal ricorrente in sede di ricorso - la sorella con suo marito, come pure i di lei suoceri [(...)]. Sebbene essi risiederebbero a C._______, si può presumere che non vi sono problemi di sorta o particolari difficoltà per spostarsi da D._______ a C._______ e viceversa, di modo che il rientro a D._______ del ricorrente gli permetterebbe di mantenere il contatto con i suoi familiari. Infatti, il ricorrente ha dichiarato che già a suo tempo lavorava a D._______ ma si recava a C._______ settimanalmente in visita alla madre [(...)], come pure ha indicato le occasioni in cui, da solo con la madre o con il cognato, abbia effettuato in auto il tragitto tra D._______ e C._______ senza problemi [(...)]. Il ricorrente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Iraq. 11.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 12. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito la decisione impugnata va confermata. 13. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 14. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto 2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: patrocinatore del ricorrente (Raccomandata; allegato, bollettino di versamento) UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno, (in copia, n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) F._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: