Asilo ed allontanamento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7120/2014 Sentenza del 19 gennaio 2015 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli; cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nato il (...), aliasB._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento;decisione dell'UFM del 21 novembre 2014 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 31 ottobre 2014; i verbali d'audizione del 5 novembre 2014 (di seguito: verbale 1) e del 14 novembre 2014 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) del 21 novembre 2014, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. atto A13/1); il ricorso del 5 dicembre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 8 dicembre 2014); ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv.1 lett. a-c e 52 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2); che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, nato e cresciuto a C._______ (River State) in Nigeria (cfr. verbale 1, pag. 4); che sarebbe espatriato poiché aggredito da una folla della sua comunità dopo che una sua parente l'avrebbe scoperto intrattenere una relazione omosessuale; che, in particolare, l'insorgente avrebbe subito delle percosse ma sarebbe poi riuscito a fuggire, mentre il suo compagno sarebbe stato catturato e ucciso dalla folla (cfr. verbale 1, pagg. 7-8; verbale 2, D24, pagg. 3-4 e D62-63, pag. 7); che nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili le dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, segnatamente, rilasciando unicamente dichiarazioni generalizzate, impersonali e a tratti nebulose, egli non avrebbe reso verosimile quanto accaduto il 5 aprile 2014; che altresì sarebbe stato indefinito nel descrivere l'arrivo della folla, come pure le circostanze che gli avrebbero permesso di fuggire dall'aggressione; che neppure in merito alla sua relazione amorosa con il compagno D._______, avrebbe fornito delle dichiarazioni sufficientemente particolareggiate, limitandosi a risposte stereotipate e vaghe; che perseverare nell'incontrare il suo amante nella camera di casa sua, oltretutto senza chiudere la porta a chiave e questo nonostante il richiedente fosse a conoscenza delle convinzioni della sua comunità riguardo l'omosessualità, sarebbe incompatibile con la logica dell'agire; che altresì risulterebbe sorprendente e illogico come, una volta fuggito, egli si sarebbe completamente disinteressato alle conseguenze causate dagli eventi del 5 aprile 2014, evitando inoltre qualsiasi contatto con la sua famiglia; che, pertanto, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM circa l'inverosimiglianza rilevata dei suoi motivi d'asilo; che, infatti, avendo egli risposto puntualmente alle numerose e ripetitive domande circa i fatti accaduti il 5 aprile 2014, non si potrebbe concludere all'inverosimiglianza di tali allegazioni; che inoltre, nonostante l'imbarazzo provato per la presenza di un'interprete donna alla prima audizione, egli avrebbe descritto in maniera non stereotipata la sua relazione amorosa, i sentimenti scaturiti da essa e la dolcezza dei momenti passati con il compagno; che, in particolare, l'insorgente contesta la domanda postagli dall'autorità inferiore circa la decisione di avviare una relazione sentimentale con D._______, in quanto, a suo modo di vedere, l'avvio di una relazione non sarebbe il frutto di una decisione; che, in conclusione, le allegazioni a proposito della sua relazione amorosa non potrebbero essere considerate né vaghe, né stereotipate; che, per ciò che è delle difficoltà dell'insorgente nell'evocare con precisione il momento dell'arrivo della folla e la sua capacità di sfuggire al linciaggio, sarebbero riconducibili alla concitazione e allo stato di choc nel quale egli si sarebbe trovato durante quei momenti; che, infine, la scelta di intrattenere una relazione omosessuale, nonostante il contesto sociale ostile, sarebbe esclusivamente legata ai sentimenti e perciò profondamente personale; che altresì, dopo essere fuggito, egli non avrebbe mai contattato la sua famiglia poiché anch'essa figurerebbe tra gli artefici dell'aggressione; che, pertanto, la sua condotta non potrebbe definirsi illogica; che, inoltre l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe lecita, possibile e ragionevolmente esigibile in ragione della particolarità della situazione personale dell'insorgente; che infatti, in Nigeria, l'omosessualità sarebbe fortemente combattuta, passibile di pene detentive e socialmente non accettata, ragione per cui la rete famigliare del ricorrente non sarebbe pronta a sostenerlo, bensì a ucciderlo; che oltracciò, anche la situazione di violenza generale che regnerebbe nel Paese d'origine del ricorrente si opporrebbe ad un suo allontanamento verso lo stesso; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione dell'UFM del 21 novembre 2014 ed il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo; che, in via subordinata, ha chiesto la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo giudizio, nonché la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili; che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria; che le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati); che preliminarmente, circa la presenza di una donna nel ruolo di traduttrice in occasione dell'audizione sulle generalità, l'audizione sui motivi d'asilo è stata condotta alla sola presenza di persone del medesimo sesso dell'insorgente, conformemente alle disposizioni legali relative a problemi legati alla persecuzione di natura sessuale (art. 6 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); che pertanto, il Tribunale fonderà la sua decisione esclusivamente sulle dichiarazioni rilasciate dall'insorgente nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo del 14 novembre 2014; che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura sono inverosimili, non corroborate da elementi consistenti, limitandosi, quo ai fatti evocati, ad esprimere delle congetture non fondate su alcun dettaglio concreto; che, in primo luogo, l'insorgente non è stato in grado di circostanziare quanto accaduto il 5 aprile 2014 dichiarando semplicemente che una parente l'avrebbe visto mentre si trovava insieme al compagno D._______ (cfr. verbale 2, D55, D57-58, pag. 6); che unicamente dopo essere stato sollecitato più volte a descrivere con precisione l'episodio che sarebbe la causa del suo timore fondato di subire persecuzioni, l'insorgente ha aggiunto qualche dettaglio alla sua versione dei fatti (cfr. verbale 2, D60, pag. 6); che altresì interrogato circa il sopraggiungere della folla, egli si è limitato a ripetere che la folla sarebbe arrivata e li avrebbe visti (cfr. verbale 2, D67, D69-70, pag. 7), aggiungendo che non sarebbe in grado di rilasciare dichiarazioni più specifiche a riguardo poiché la pressione sarebbe stata molto alta quel giorno (cfr. verbale 2, D65-66, pag. 7);che neppure in merito alla sua fuga dall'assalto della folla egli non ha saputo evocare il benché minimo particolare, limitandosi a dichiarare che sarebbe riuscito a fuggire ma che non saprebbe come (cfr. verbale 2, D81-82, pag. 8); che, sia come sia, anche tenendo conto dell'eventuale concitazione del momento, non si spiega come il racconto dell'insorgente risulti, nella sua totalità, impersonale e scarno; che, in secondo luogo, interrogato a proposito della sua relazione amorosa con D._______ il ricorrente si è limitato ad asserire, in maniera stereotipata, che insieme condividevano tutto (cfr. verbale 2, D46, pag. 5), che per lui D._______ era tutto (cfr. verbale 2, D45, pag. 5) e che non aveva molto altro da aggiungere in merito (cfr. verbale 2, D47, pag. 5); che circa le attività svolte in compagnia dell'amante, egli dichiara in maniera generale e vaga che avrebbero passato molto tempo insieme, giocando, divertendosi e uscendo (cfr. verbale 2, D48, pag. 5); che tuttavia alla richiesta di descrivere un evento particolare vissuto insieme al compagno, il ricorrente non ha saputo rispondere; che, invero, inizialmente non ha capito la domanda (cfr. verbale 2, D49, pag. 5) e quando gli è stata ripetuta ha dichiarato semplicemente che avrebbe "condiviso tutto con lui" (cfr. verbale 2, D51, pag. 6); che, pertanto le sue dichiarazioni a tal proposito risultano lacunose e impersonali; che a mente di questo Tribunale, le considerazioni dell'UFM circa la logica dell'agire non sono, in casu, decisive per la valutazione della verosimiglianza dei motivi d'asilo, avendo, oltretutto, il ricorrente fornito una spiegazione convincente in merito; che a prescindere da ciò, dalla sua narrazione non sono emersi elementi che giustifichino una diversa valutazione della fattispecie rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che, per il resto, onde evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM; che in limine, nonostante l'omosessualità in Nigeria sia effettivamente considerata un delitto punibile penalmente, in passato questo Tribunale ha già avuto modo di ritenere che, mantenendo un atteggiamento discreto riguardo al loro orientamento sessuale, gli omosessuali possano condurre una vita relativamente libera in questo Stato, segnatamente nelle città situate a sud del Paese (cfr. in particolare sentenze del TAF E-5499/2013 del 18 ottobre 2013, pag. 7; E-832/2010 del 19 febbraio 2010, pag. 7), zona che peraltro coincide con il luogo di provenienza dell'insorgente; che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1); che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento; che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30); che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, inoltre, malgrado si verifichino occasionalmente degli scontri violenti, la situazione vigente in Nigeria non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che altresì, come già anticipato in precedenza, nel sud della Nigeria mantenendo un certo riserbo circa al proprio orientamento sessuale è possibile condurre una vita relativamente libera e perciò l'asserita omosessualità del ricorrente non risulta di per se un ostacolo all'allontanamento verso il suo Paese d'origine; che egli è giovane, ha frequentato la scuola elementare e secondaria e vanta di un'esperienza professionale come imbianchino/pittore (cfr. verbale 1, pag. 4); che la sua famiglia risiede nel Paese d'origine e, nonostante il ricorrente supponga che questa provi dell'odio nei suoi confronti, non esistono prove concrete atte a corroborare tale ipotesi; che invero, dopo la sua fuga, egli ha evitato qualsiasi contatto con i suoi famigliari e non è quindi informato sulla loro effettiva posizione circa i fatti del 5 aprile 2014 e circa la sua omosessualità; che perciò si può supporre che il ricorrente disponga di una rete famigliare sufficientemente buona in Patria; che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l'UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: