Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. L'interessato, cittadino siriano di etnia curda nato e cresciuto nella citta di al-Q mishl , è espatriato il 13 aprile 2013, recandosi in Turchia, laddove è rimasto sino al 2015 per spostarsi dapprima in Grecia e poi giungere in Svizzera attraverso la rotta balcanica. Egli ha quindi richiesto asilo in Svizzera il 24 settembre 2015 (cfr. atto A3, pag. 3 e segg.). B. Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato, per quanto qui di rilievo, di aver lasciato la Siria in quanto la sua vita sarebbe stata minacciata a causa del fatto che egli non si sarebbe recato al militare ed in ragione di alcune attività svolte in patria (cfr. atto A15, pag. 3 e segg.). Già nel 2007 egli avrebbe infatti avuto problemi con il regime siriano a causa della partecipazione ad una manifestazione filo curda alla quale avrebbe fatto seguito un suo primo arresto. L'anno seguente egli avrebbe partecipato ad una seconda manifestazione finendo per essere ricercato dai servizi di sicurezza. A seguito di ciò egli si sarebbe quindi deciso per un primo espatrio in incognito in direzione del Libano. Temendo un arresto da parte delle milizie di Hezbollah, alleate della Repubblica Araba di Siria, egli sarebbe quindi rientrato clandestinamente ad al-Q mishl ai primi di agosto del 2011. Giunto in loco egli avrebbe nuovamente preso parte ad ulteriori manifestazioni, cercando tuttavia di non esporsi troppo. Nell'ottobre del 2012 le autorità siriane avrebbero inoltre esatto ch'egli si facesse rilasciare un libretto militare. Non avendo egli dato seguito a tal richiesta, ne sarebbe conseguita l'emanazione di un mandato di ricerca sulla scorta del quale le autorità siriane si sarebbero recate presso il suo domicilio, mandato di ricerca che il ricorrente ha versato agli atti del procedimento di prima istanza (cfr. atto A12). In seguito egli avrebbe lasciato il paese. C. Con decisione del 14 ottobre 2016, notificata al ricorrente il 17 ottobre 2016, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando nel contempo l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera ma ammettendolo quantomeno provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. D. In data 15 novembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 16 novembre 2016) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del gravame nel senso dell'annullamento della decisione della SEM e del riconoscimento dell'asilo in Svizzera o in subordine la restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione circa la sussistenza della qualità di rifugiato. Altresì ha presentato istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, protestando spese e ripetibili E. Il Tribunale, con decisione incidentale del 25 gennaio 2017, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria invitando quindi l'insorgente a versare, entro il 9 febbraio 2017, un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali, pena l'inammissibilità del gravame. Il 30 gennaio 2017, il ricorrente ha tempestivamente pagato il suddetto anticipo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
E. 4 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 14 ottobre 2016, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.
E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
E. 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni a fondamento della domanda d'asilo dell'interessato. A mente dell'autorità di prime cure egli avrebbe infatti fornito dichiarazioni contraddittorie circa la causa dell'interruzione degli studi, la durata dell'arresto del 2007 nonché in merito alla sua permanenza in Libano. Sempre secondo la SEM, anche le sue allegazioni riguardanti il luogo ove egli avrebbe dimorato dopo il rientro in Siria risulterebbero a loro volta incongruenti. Quanto alle ricerche di cui avrebbe fatto oggetto a causa della mancata presentazione al reclutamento, le dichiarazioni dell'interessato non sarebbero inoltre sufficientemente sostanziate, fermo considerato che il ricorrente in quel periodo viveva ancora a al-Q mishl . A tal proposito, parrebbe anche sorprendente il fatto che il richiedente avrebbe atteso sino all'aprile del 2013 per espatriare a fronte delle ricerche di cui avrebbe fatto oggetto sin dall'ottobre del 2012. Il mezzo di prova addotto sarebbe inoltre da considerarsi falso o falsificato ed essendo un documento interno non potrebbe ad ogni modo essere stato consegnato ai famigliari dell'interessato.
E. 5.2 In sede ricorsuale, il richiedente contesta l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti richiamando il tenore legale secondo cui la valutazione in merito debba fondarsi su di un confronto entro elementi avvaloranti e contrari in ossequio alla logica della probabilità preponderante ed in ottica complessiva. In tal senso, circa le contraddizioni constatate dall'autorità di prime cure, il ricorrente rileva anzitutto che la questione dell'abbandono degli studi non sarebbe da considerarsi decisiva in quanto si tratterebbe di eventi defilati nel tempo e per i quali difetterebbe anche il nesso causale con l'espatrio. Ad ogni buon conto egli sostiene che dal verbale d'audizione si potrebbe dedurre chiaramente che il ricorrente avrebbe ricondotto l'interruzione degli studi ai problemi tra i giovani curdi ed il regime ed all'arresto. Quanto alla durata della detenzione sofferta, il ricorrente non sa spiegarsi per quale motivo sia stata verbalizzata in un primo momento un'indicazione dell'ordine dei dieci giorni al posto che dei venti, errore che egli imputa presumibilmente alla sommarietà della prima audizione. In merito al trasferimento in Libano, l'insoergente si limita poi a confermare la versione che lo avrebbe visto trasferirsi in loco già nel 2008. Relativamente infine al suo luogo di soggiorno dopo il rientro in Siria, l'interessato ribadisce essere vissuto in parte al suo domicilio ed in parte presso la sorella per sfuggire alle autorità. In tal senso, quanto alle ricerche di cui avrebbe fatto oggetto nel periodo, l'insorgente contesta la scarsa sostanza delle dichiarazioni e rammenta che il tempo passato entro tali fatti e l'espatrio sarebbero da imputare alla necessità di organizzare il viaggio. Quo al documento versato agli atti, occorrerebbe rilevare che nella zona d'origine del ricorrente sarebbe uso comune che tali documenti, pur interni, vengano consegnati ai famigliari proprio per rafforzare la necessità che le persone interessate si presentino alle autorità militari. A suo dire, nulla potrebbe essere dedotto dal fatto che in altre occasioni siano stati presentati documenti falsificati.
E. 6 A mente di questo Tribunale, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata decisione, le dichiarazioni rese dal ricorrente circa i motivi d'asilo si esauriscono in affermazioni poco sostanziate, contraddittorie e quindi inverosimili. Innanzitutto, già le dichiarazioni in merito al periodo precedente l'asserito espatrio in Libano, per quanto rilevanti, paiono contenere elementi incongruenti. Il ricorrente ha infatti dichiarato in un primo momento di aver interrotto gli studi in quanto era inutile proseguire dal momento che il regime siriano non permetteva ai curdi di trovare un lavoro (cfr. atto A3, pag. 4) salvo poi sostenere in seguito che egli avrebbe posto un termine alla sua formazione a causa di dei problemi con il regime e meglio di essere stato arrestato a causa della partecipazione ad una manifestazione (cfr. atto A15, pag. 7-8). Ora, nonostante il carattere succinto della prima audizione, è pacifico che tali due versioni non possano collimare dal momento che la prima si riferisce a considerazioni di ordine generico mentre la seconda sia attinente a problematiche vissute in prima persona la cui iniziale omissione pare del resto alquanto difficile a comprendersi. Del resto il ricorrente riesce a contraddirsi al proposito anche a riguardo della durata della detenzione, che con suo scritto spontaneo egli ha indicato essere stata di dieci giorni (cfr. atto A11) salvo poi dichiarare invece in sede di audizione sui motivi d'asilo che sarebbe durata una ventina di giorni (cfr. atto A15, pag.8). Vien da se che anche a tal riguardo la giustificazione fornita in sede ricorsuale pare malfondata ed interlocutoria, riferendosi il ricorrente, a torto, al carattere sbrigativo della prima audizione ma avendo egli invece parlato dei dieci giorni nel suo scritto del 13 luglio 2016 e non in quest'ultima occasione. Proseguendo nell'analisi, non dissipano i dubbi le dichiarazioni al soggetto del periodo libanese, avendo l'insorgente dapprima dichiarato a precisa domanda sui soggiorni esteri di esservisi recato nel 2010 per cercare lavoro (cfr. atto A2, pag. 4) salvo poi sostenere che vi si sarebbe reso già nel 2008 onde sfuggire alle autorità siriane (cfr. atto 15, pag. 9). Quanto al rimpatrio, l'insorgente ne ha in prima sede ricondotto la causa al semplice fatto che non si trovava bene in Libano (cfr. atto A3, pag. 4) per poi fornire una versione totalmente diversa che lo avrebbe visto a rischio arresto da parte delle milizie sciite di Hezbollah (cfr. atto A15, pag. 9). Per quanto riguarda poi il periodo che va dal ritorno ad al-Q mishl al definitivo espatrio, il ricorrente ha inoltre dapprima sostenuto di essere vissuto presso il suo domicilio durante l'integralità di tale lasso di tempo (cfr. atto A3, pag. 4). In seguito ha invece dichiarato essersi trasferito, quantomeno parzialmente, presso la sorella per sfuggire alle forze di sicurezza (cfr. atto A15, pag. 10 e 12). La cosa di per sé sarebbe anche concepibile se si considerasse che il ricorrente possa aver inteso i soggiorni pur frequenti presso la sorella come vissuti in qualità di ospite. Non fosse però che la motivazione alla base degli stessi e meglio, le dichiarazioni in merito alle presunte ricerche da parte delle autorità siriane paiono a loro volta poco sostanziate. Il ricorrente, chiamato ad esprimersi in merito, ha infatti omesso di fornire dettagli al proposito, asserendo di non sapere quante volte le autorità si fossero presentate per chiedere di lui (cfr. atto A15, pag. 12). A ciò si aggiunge inoltre il fatto che, pur tenendo in debita considerazione le questioni organizzative, il fatto di aver atteso diversi mesi prima di espatriare prendendo inoltre parte oltre ogni logica a delle manifestazioni sino all'ultimo, pare, fermo considerato anche il fatto che al-Q mishl si trova sul confine turco, difficilmente comprensibile. Occorre infine sottolineare che il mezzo di prova adotto a sostegno delle proprie allegazioni in sede di prima istanza non è atto a modificare tale apprezzamento. Va infatti rilevato che il timbro ivi presente risulta d'acchito essere stato apposto tramite stampa e non con timbro a inchiostro, cosa che già da sola lascia sorgere forti dubbi in merito alla sua autenticità (sulla questione si veda sentenza del TAF E-4093/2014 del 29 giugno 2016 consid. 5.5 e Savelsberg/Hajo Europäisches Zentrum für Kurdische Studien, Gutachtachten in der Verwaltungsstreitsache [anonimizzato] gegen Bundesrepublik Deutschland, Atto B 6 K 03.30241, 15 ottobre 2004, pag. 15 e segg.). Pur non potendo escluderne l'evenienza con certezza, pare inoltre condivisibile l'osservazione della SEM secondo la quale sia difficilmente concepibile che un documento interno alle autorità siriane sia giunto tra le mani del ricorrente. Alla luce di tutto quanto precede, il documento in questione non è dunque in alcun modo - a lui solo e considerati i precitati elementi d'inverosimiglianza - atto a rendere verosimili motivi d'asilo invocati dall'insorgente. In definitiva, si può dunque a giusto titolo concludere che il criterio di verosimiglianza previsto dall'art. 7 LAsi non sia in specie ossequiato.
E. 7 Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 9 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e prelevate sull'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dalla ricorrente il 30 gennaio 2017 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull'anticipo versato il 30 gennaio 2017.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7027/2016 Sentenza del 31 marzo 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Regula Schenker Senn, Walter Lang, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), aliasB._______, nato il (...), Siria, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 14 ottobre 2016 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino siriano di etnia curda nato e cresciuto nella citta di al-Q mishl , è espatriato il 13 aprile 2013, recandosi in Turchia, laddove è rimasto sino al 2015 per spostarsi dapprima in Grecia e poi giungere in Svizzera attraverso la rotta balcanica. Egli ha quindi richiesto asilo in Svizzera il 24 settembre 2015 (cfr. atto A3, pag. 3 e segg.). B. Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato, per quanto qui di rilievo, di aver lasciato la Siria in quanto la sua vita sarebbe stata minacciata a causa del fatto che egli non si sarebbe recato al militare ed in ragione di alcune attività svolte in patria (cfr. atto A15, pag. 3 e segg.). Già nel 2007 egli avrebbe infatti avuto problemi con il regime siriano a causa della partecipazione ad una manifestazione filo curda alla quale avrebbe fatto seguito un suo primo arresto. L'anno seguente egli avrebbe partecipato ad una seconda manifestazione finendo per essere ricercato dai servizi di sicurezza. A seguito di ciò egli si sarebbe quindi deciso per un primo espatrio in incognito in direzione del Libano. Temendo un arresto da parte delle milizie di Hezbollah, alleate della Repubblica Araba di Siria, egli sarebbe quindi rientrato clandestinamente ad al-Q mishl ai primi di agosto del 2011. Giunto in loco egli avrebbe nuovamente preso parte ad ulteriori manifestazioni, cercando tuttavia di non esporsi troppo. Nell'ottobre del 2012 le autorità siriane avrebbero inoltre esatto ch'egli si facesse rilasciare un libretto militare. Non avendo egli dato seguito a tal richiesta, ne sarebbe conseguita l'emanazione di un mandato di ricerca sulla scorta del quale le autorità siriane si sarebbero recate presso il suo domicilio, mandato di ricerca che il ricorrente ha versato agli atti del procedimento di prima istanza (cfr. atto A12). In seguito egli avrebbe lasciato il paese. C. Con decisione del 14 ottobre 2016, notificata al ricorrente il 17 ottobre 2016, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando nel contempo l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera ma ammettendolo quantomeno provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. D. In data 15 novembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 16 novembre 2016) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del gravame nel senso dell'annullamento della decisione della SEM e del riconoscimento dell'asilo in Svizzera o in subordine la restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione circa la sussistenza della qualità di rifugiato. Altresì ha presentato istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, protestando spese e ripetibili E. Il Tribunale, con decisione incidentale del 25 gennaio 2017, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria invitando quindi l'insorgente a versare, entro il 9 febbraio 2017, un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali, pena l'inammissibilità del gravame. Il 30 gennaio 2017, il ricorrente ha tempestivamente pagato il suddetto anticipo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
4. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 14 ottobre 2016, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento. 4.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 4.2. A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5. 5.1. Nella querelata decisione, la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni a fondamento della domanda d'asilo dell'interessato. A mente dell'autorità di prime cure egli avrebbe infatti fornito dichiarazioni contraddittorie circa la causa dell'interruzione degli studi, la durata dell'arresto del 2007 nonché in merito alla sua permanenza in Libano. Sempre secondo la SEM, anche le sue allegazioni riguardanti il luogo ove egli avrebbe dimorato dopo il rientro in Siria risulterebbero a loro volta incongruenti. Quanto alle ricerche di cui avrebbe fatto oggetto a causa della mancata presentazione al reclutamento, le dichiarazioni dell'interessato non sarebbero inoltre sufficientemente sostanziate, fermo considerato che il ricorrente in quel periodo viveva ancora a al-Q mishl . A tal proposito, parrebbe anche sorprendente il fatto che il richiedente avrebbe atteso sino all'aprile del 2013 per espatriare a fronte delle ricerche di cui avrebbe fatto oggetto sin dall'ottobre del 2012. Il mezzo di prova addotto sarebbe inoltre da considerarsi falso o falsificato ed essendo un documento interno non potrebbe ad ogni modo essere stato consegnato ai famigliari dell'interessato. 5.2. In sede ricorsuale, il richiedente contesta l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti richiamando il tenore legale secondo cui la valutazione in merito debba fondarsi su di un confronto entro elementi avvaloranti e contrari in ossequio alla logica della probabilità preponderante ed in ottica complessiva. In tal senso, circa le contraddizioni constatate dall'autorità di prime cure, il ricorrente rileva anzitutto che la questione dell'abbandono degli studi non sarebbe da considerarsi decisiva in quanto si tratterebbe di eventi defilati nel tempo e per i quali difetterebbe anche il nesso causale con l'espatrio. Ad ogni buon conto egli sostiene che dal verbale d'audizione si potrebbe dedurre chiaramente che il ricorrente avrebbe ricondotto l'interruzione degli studi ai problemi tra i giovani curdi ed il regime ed all'arresto. Quanto alla durata della detenzione sofferta, il ricorrente non sa spiegarsi per quale motivo sia stata verbalizzata in un primo momento un'indicazione dell'ordine dei dieci giorni al posto che dei venti, errore che egli imputa presumibilmente alla sommarietà della prima audizione. In merito al trasferimento in Libano, l'insoergente si limita poi a confermare la versione che lo avrebbe visto trasferirsi in loco già nel 2008. Relativamente infine al suo luogo di soggiorno dopo il rientro in Siria, l'interessato ribadisce essere vissuto in parte al suo domicilio ed in parte presso la sorella per sfuggire alle autorità. In tal senso, quanto alle ricerche di cui avrebbe fatto oggetto nel periodo, l'insorgente contesta la scarsa sostanza delle dichiarazioni e rammenta che il tempo passato entro tali fatti e l'espatrio sarebbero da imputare alla necessità di organizzare il viaggio. Quo al documento versato agli atti, occorrerebbe rilevare che nella zona d'origine del ricorrente sarebbe uso comune che tali documenti, pur interni, vengano consegnati ai famigliari proprio per rafforzare la necessità che le persone interessate si presentino alle autorità militari. A suo dire, nulla potrebbe essere dedotto dal fatto che in altre occasioni siano stati presentati documenti falsificati.
6. A mente di questo Tribunale, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata decisione, le dichiarazioni rese dal ricorrente circa i motivi d'asilo si esauriscono in affermazioni poco sostanziate, contraddittorie e quindi inverosimili. Innanzitutto, già le dichiarazioni in merito al periodo precedente l'asserito espatrio in Libano, per quanto rilevanti, paiono contenere elementi incongruenti. Il ricorrente ha infatti dichiarato in un primo momento di aver interrotto gli studi in quanto era inutile proseguire dal momento che il regime siriano non permetteva ai curdi di trovare un lavoro (cfr. atto A3, pag. 4) salvo poi sostenere in seguito che egli avrebbe posto un termine alla sua formazione a causa di dei problemi con il regime e meglio di essere stato arrestato a causa della partecipazione ad una manifestazione (cfr. atto A15, pag. 7-8). Ora, nonostante il carattere succinto della prima audizione, è pacifico che tali due versioni non possano collimare dal momento che la prima si riferisce a considerazioni di ordine generico mentre la seconda sia attinente a problematiche vissute in prima persona la cui iniziale omissione pare del resto alquanto difficile a comprendersi. Del resto il ricorrente riesce a contraddirsi al proposito anche a riguardo della durata della detenzione, che con suo scritto spontaneo egli ha indicato essere stata di dieci giorni (cfr. atto A11) salvo poi dichiarare invece in sede di audizione sui motivi d'asilo che sarebbe durata una ventina di giorni (cfr. atto A15, pag.8). Vien da se che anche a tal riguardo la giustificazione fornita in sede ricorsuale pare malfondata ed interlocutoria, riferendosi il ricorrente, a torto, al carattere sbrigativo della prima audizione ma avendo egli invece parlato dei dieci giorni nel suo scritto del 13 luglio 2016 e non in quest'ultima occasione. Proseguendo nell'analisi, non dissipano i dubbi le dichiarazioni al soggetto del periodo libanese, avendo l'insorgente dapprima dichiarato a precisa domanda sui soggiorni esteri di esservisi recato nel 2010 per cercare lavoro (cfr. atto A2, pag. 4) salvo poi sostenere che vi si sarebbe reso già nel 2008 onde sfuggire alle autorità siriane (cfr. atto 15, pag. 9). Quanto al rimpatrio, l'insorgente ne ha in prima sede ricondotto la causa al semplice fatto che non si trovava bene in Libano (cfr. atto A3, pag. 4) per poi fornire una versione totalmente diversa che lo avrebbe visto a rischio arresto da parte delle milizie sciite di Hezbollah (cfr. atto A15, pag. 9). Per quanto riguarda poi il periodo che va dal ritorno ad al-Q mishl al definitivo espatrio, il ricorrente ha inoltre dapprima sostenuto di essere vissuto presso il suo domicilio durante l'integralità di tale lasso di tempo (cfr. atto A3, pag. 4). In seguito ha invece dichiarato essersi trasferito, quantomeno parzialmente, presso la sorella per sfuggire alle forze di sicurezza (cfr. atto A15, pag. 10 e 12). La cosa di per sé sarebbe anche concepibile se si considerasse che il ricorrente possa aver inteso i soggiorni pur frequenti presso la sorella come vissuti in qualità di ospite. Non fosse però che la motivazione alla base degli stessi e meglio, le dichiarazioni in merito alle presunte ricerche da parte delle autorità siriane paiono a loro volta poco sostanziate. Il ricorrente, chiamato ad esprimersi in merito, ha infatti omesso di fornire dettagli al proposito, asserendo di non sapere quante volte le autorità si fossero presentate per chiedere di lui (cfr. atto A15, pag. 12). A ciò si aggiunge inoltre il fatto che, pur tenendo in debita considerazione le questioni organizzative, il fatto di aver atteso diversi mesi prima di espatriare prendendo inoltre parte oltre ogni logica a delle manifestazioni sino all'ultimo, pare, fermo considerato anche il fatto che al-Q mishl si trova sul confine turco, difficilmente comprensibile. Occorre infine sottolineare che il mezzo di prova adotto a sostegno delle proprie allegazioni in sede di prima istanza non è atto a modificare tale apprezzamento. Va infatti rilevato che il timbro ivi presente risulta d'acchito essere stato apposto tramite stampa e non con timbro a inchiostro, cosa che già da sola lascia sorgere forti dubbi in merito alla sua autenticità (sulla questione si veda sentenza del TAF E-4093/2014 del 29 giugno 2016 consid. 5.5 e Savelsberg/Hajo Europäisches Zentrum für Kurdische Studien, Gutachtachten in der Verwaltungsstreitsache [anonimizzato] gegen Bundesrepublik Deutschland, Atto B 6 K 03.30241, 15 ottobre 2004, pag. 15 e segg.). Pur non potendo escluderne l'evenienza con certezza, pare inoltre condivisibile l'osservazione della SEM secondo la quale sia difficilmente concepibile che un documento interno alle autorità siriane sia giunto tra le mani del ricorrente. Alla luce di tutto quanto precede, il documento in questione non è dunque in alcun modo - a lui solo e considerati i precitati elementi d'inverosimiglianza - atto a rendere verosimili motivi d'asilo invocati dall'insorgente. In definitiva, si può dunque a giusto titolo concludere che il criterio di verosimiglianza previsto dall'art. 7 LAsi non sia in specie ossequiato.
7. Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e prelevate sull'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dalla ricorrente il 30 gennaio 2017 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull'anticipo versato il 30 gennaio 2017.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: