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D-7006/2007

D-7006/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2010-10-12 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. Il 2 agosto 2007, l'interessata, cittadina etiope di etnia oromo con ultimo domicilio ad B._______, ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 17 agosto 2007 [di seguito: verbale 1] e del 30 agosto 2007 [di seguito: verbale 2]), di avere lasciato l'Etiopia nel (...) e di essersi recata in C._______, dove - grazie ad un visto valido un anno - avrebbe lavorato alle dipendenze di una famiglia del posto. Durante un soggiorno in Svizzera nell'estate del (...) con detta famiglia, l'interessata ha inoltrato la sua domanda d'asilo. L'interessata ha allegato di avere lasciato il suo Paese d'origine in quanto, in occasione di una visita in carcere ad un suo (...) anch'esso, come lei, simpatizzante del gruppo d'opposizione ONEG ("Oromo Netsa awchi Gimbar", amarico per "Oromo Liberation Front" [OLF]; di seguito: ONEG), rispettivamente del gruppo "Mecha Tulema" (di seguito: MT), sarebbe stata percossa e messa in stato di fermo per una notte. Dopo tale episodio, la polizia le avrebbe fatto visita più volte al suo domicilio, al fine di controllare le sue attività e lo stesso poliziotto, che l'avrebbe percossa, l'avrebbe minacciata per strada, senza tuttavia né fermarla, né picchiarla. Inoltre, un suo (...) sarebbe già stato imprigionato in passato per motivi a lei sconosciuti. A detta sua, peraltro, gli oromo sarebbero discriminati, non potrebbero parlare la loro lingua e spostarsi liberamente. L'interessata ha allegato di essere espatriata per non vivere con la paura di venire picchiata ed imprigionata. Quanto alla ragione per la quale avrebbe lasciato la famiglia (...), l'insorgente si è lamentata del lavoro duro che avrebbe dovuto svolgere per la stessa. B. Il 14 settembre 2007, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessata. Nel contempo, detto Ufficio ne ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia. C. Il 15 ottobre 2007, l'interessata, per il tramite del suo patrocinatore, ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro detta decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, in via subordinata la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione e, sussidiariamente, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì chiesto di essere esentata dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. Quale mezzo di prova la ricorrente ha allegato al gravame un "Affidavit" del 25 settembre 2007, redatto dall'Ufficio regionale europeo dell'ONEG a Berlino. D. Tramite decisione incidentale del 2 novembre 2007, il Tribunale ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed ha rinunciato a prelevare un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha altresì invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso. E. L'UFM ha inoltrato le proprie osservazioni al ricorso in data 15 novembre 2007, proponendo la reiezione del gravame. F. Tramite scritto del 30 novembre 2007, la ricorrente ha replicato alle osservazioni dell'UFM. G. In data 27 ottobre 2009, la ricorrente ha versato agli atti tre ulteriori mezzi di prova: un "Affidavit" del 21 aprile 2009 redatto dall'Ufficio regionale europeo dell'ONEG a Berlino, una copia del contratto di lavoro, stipulato dalla ricorrente con una ditta di pulizie di D._______ nel maggio del 2007 o - stando ad una correzione apportata a mano sul documento - del 2009, e delle fotografie ritraenti la ricorrente nelle vicinanze della bandiera dell'ONEG.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti.

E. 2 V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1, 50 e 52 PA.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

E. 4 Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (v. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).

E. 5 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto inverosimili le allegazioni rilevanti in materia d'asilo dell'interessata, in quanto contraddittorie, stereotipate, vaghe e, in parte, rese solo tardivamente nel corso del procedimento. Concretamente, a mente dell'autorità inferiore, la ricorrente si sarebbe contraddetta in merito ad aspetti centrali del suo racconto, quali la frequenza delle sue visite all'(...) dopo il pestaggio subito, la data dell'arresto di tale (...), il suo ruolo all'interno del gruppo ONEG, rispettivamente del gruppo MT, di semplice simpatizzante o, invece, quale membro attivo e, infine, i motivi per i quali avrebbe lasciato la famiglia (...) durante un soggiorno in Svizzera. Inoltre, il non essere stata in grado di precisare la funzione (poliziotto o militare) dell'uomo che l'avrebbe percossa ed incarcerata, risulterebbe non solo dubbio, ma anche strano, considerato che, successivamente, avrebbe subito minacce sempre dalla stessa persona. Peraltro, ritenuto che, di norma, una persona che è effettivamente perseguitata comunica tutte le ragioni che hanno determinato il suo espatrio il più velocemente possibile all'autorità alla quale chiede protezione e che la ricorrente avrebbe addotto unicamente in sede di audizione federale, pertanto tardivamente ed in maniera inattendibile, le minacce come pure le percosse subite da lei e dalla sua famiglia durante una visita in ospedale, le dichiarazioni della ricorrente non adempirebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, ragione per cui la sua domanda d'asilo sarebbe da respingere e la questione della rilevanza, ai sensi dell'art. 3 LAsi, dei motivi d'asilo da lei addotti potrebbe rimanere aperta. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe da ritenere ammissibile, esigibile e possibile. In particolare, né la situazione politica in Etiopia, né la situazione personale della ricorrente si opporrebbero ragionevolmente ad un suo ritorno in Patria.

E. 6 Nel gravame, la ricorrente, richiamati in parte i fatti presentati in sede di audizione, riporta le contraddizioni riscontrate dall'UFM ad incomprensioni linguistiche, considerato che la lingua delle audizioni (amarico) non coinciderebbe con la sua lingua madre (l'afaan oromo). Le allegazioni che l'UFM ritiene vaghe, poi, riguarderebbero eventi minori, non rilevanti nel giudizio d'inverosimiglianza. Difatti, non sarebbe assolutamente determinante il fatto che la ricorrente non sia stata in grado di indicare la funzione della persona che l'avrebbe picchiata, tanto più che non sarebbe esperta di cose politiche, bensì una semplice simpatizzante dell'ONEG. In aggiunta, l'affermazione, definita tardiva dall'UFM, circa l'ospedalizzazione del (...) in seguito ad un incidente automobilistico, in occasione della quale l'intera famiglia avrebbe subito minacce di morte ed il (...) sarebbe stato percosso al punto di necessitare cure, andrebbe ridimensionata, visto che la ricorrente avrebbe menzionato l'accaduto già in sede di prima audizione, dichiarando: "In precedenza mio (...) era stato incarcerato. Il giorno in cui l'hanno rilasciato l'hanno picchiato tanto che ha perso un occhio". Dato che il racconto della ricorrente sarebbe da considerarsi verosimile, la decisione impugnata si fonderebbe pertanto su un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti rilevanti ed andrebbe annullata. Per quanto attiene all'esigibilità dell'esecuzione del rinvio, l'autorità inferiore, motivando succintamente detto aspetto, non avrebbe svolto l'esame di proporzionalità in merito agli interessi, da un lato, della ricorrente ad una permanenza in Svizzera e, dall'altro, a quelli della Svizzera ad un suo allontanamento. Infine, la situazione umanitaria in Etiopia sarebbe precaria, ritenute ad esempio la povertà e l'insufficienza alimentare vigenti nell'intero Paese e l'assenza di un sistema di sicurezza sociale.

E. 7 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha sottolineato che l'argomento della ricorrente, secondo cui le contraddizioni sollevate sarebbero da riportare ad incomprensioni linguistiche, non potrebbe essere ritenuto. Difatti, da un lato, la precisione delle risposte contradittorie rese dalla ricorrente (ad esempio circa le circostanze delle visite all'(...) in carcere, la loro frequenza ed il periodo) starebbe già di per sé a dimostrare che i termini dell'allora discorso fossero chiari ad entrambe le parti ed esenti da incomprensioni. Dall'altro lato, la risposta della ricorrente, resa quando confrontata ad una determinata contraddizione nel suo racconto (ovvero: "Non ho capito"), si riferirebbe chiaramente alla domanda posta in quell'istante e non, come vorrebbe far credere la ricorrente, alla domanda a monte della contraddizione sollevata, ragione per cui non si potrebbe parlare di incomprensione linguistica. Peraltro, l'insorgente avrebbe confermato di parlare molto bene l'amarico e, ad audizione terminata, di avere capito bene l'interprete, sottoscrivendo con la propria firma le dichiarazioni rilasciate, senza contestarle in alcun modo. Per quanto attiene all'argomento della ricorrente, secondo cui ella non avrebbe apportato tardivamente alcun motivo d'asilo, non sarebbe assolutamente pertinente, in quanto riguarderebbe un evento che l'UFM, al considerando 3 della decisione impugnata, non avrebbe nemmeno menzionato. Il mezzo di prova allegato, poi, facendo menzione dell'ONEG, sarebbe in contraddizione con le dichiarazioni della ricorrente, la quale avrebbe invece sempre nominato il gruppo MT quale gruppo a cui avrebbe aderito, ragione per cui non sarebbe di natura tale ad invalidare le conclusioni dell'UFM. Infine, circa l'esecuzione dell'allontanamento, detto Ufficio ha rinviato al provvedimento impugnato, ritenendo di avere esaminato esaustivamente la questione.

E. 8 Nella replica, la ricorrente sottolinea che, sebbene non abbia formalmente sollevato l'incomprensione linguistica, questa sarebbe un'ipotesi alquanto verosimile, considerata la natura stessa delle contraddizioni sollevate dall'UFM. Le versioni da lei rese nello spazio di pochi minuti, circa la data dell'arresto dell'amico, difatti, contrasterebbero tra loro per giorno e mese, ma farebbero comunque sempre riferimento al 1996. Inoltre, l'UFM non avrebbe posto alcuna domanda concreta per sciogliere le divergenze riscontrate. Le stesse, non essendosi svolta l'audizione nella lingua madre della ricorrente, non si potrebbero che far risalire ad incomprensioni linguistiche. Per quanto attiene al documento versato agli atti, che secondo l'UFM sarebbe in contraddizione con le sue dichiarazioni, la ricorrente sottolinea come il gruppo MT sarebbe un'associazione strettamente legata all'ONEG, rispettivamente un suo sottogruppo. Pertanto sarebbe verosimile che - al suo scoglimento nel 2004 - chi era simpatizzante dell'associazione fosse contemporaneamente identificato quale simpatizzante dell'ONEG. In altre parole, essere simpatizzante di MT corrisponderebbe a dire di essere simpatizzante dell'ONEG, ragione per cui nelle dichiarazioni della ricorrente su tale aspetto non vi sarebbe alcuna contraddizione.

E. 9 Preliminarmente, la censura ricorsuale secondo cui le contraddizioni sollevate dall'UFM nel racconto della ricorrente sarebbero da riportare ad incomprensioni linguistiche, non può essere condivisa. La ricorrente, difatti, non ha mai accennato di non capire quanto le fosse stato chiesto, rispettivamente di non intendere bene l'interprete, benché avesse avuto, ad ogni stadio delle audizioni, la facoltà di chiedere un'interruzione delle stesse o la rettifica della traduzione resa dall'interprete. Durante la prima audizione, poi, ha dichiarato di possedere conoscenze molto buone dell'amarico e di avere capito bene l'interprete (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 8). Inoltre, ad audizione avvenuta e dopo aver preso conoscenza con corrispettiva traduzione delle dichiarazioni verbalizzate, la ricorrente ha apportato la sua firma in calce ai protocolli, confermando appieno quanto allegato ed accettando nel contempo le modalità con cui si sono svolte le audizioni, ivi compresa la traduzione da parte dell'interprete preposto. Peraltro, come rettamente indicato dall'autorità inferiore, la risposta "Non ho capito" alla domanda D67 della seconda audizione (cfr. verbale 2, pag. 6, D67) si riferisce indubbiamente a tale domanda, e non alle affermazioni contraddittorie antecedentemente rese dalla ricorrente ed alle quali l'UFM, in tale frangente, stava facendo riferimento. Questo, per di più, risulterebbe anche dalle risposte seguenti della ricorrente, che non fanno riferimento ad eventuali incomprensioni linguistiche durante l'audizione, bensì si riferiscono senz'ombra di dubbio alla domanda D67 (cfr. verbale 2, pag. 6, D68-70). Infine, dai protocolli di audizione emerge che la ricorrente ha saputo rispondere in maniera, se non sempre del tutto chiara, per lo meno coerente in relazione alle domande postele.

E. 10.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).

E. 10.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1).

E. 11.1 Le dichiarazioni rilevanti in materia d'asilo rese dalla ricorrente sono in parte contraddittorie tra loro, tardive come pure non corroborate da elementi di seria consistenza, e, pertanto, non atte a dimostrare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. In particolare, le allegazioni dell'insorgente sono discordanti in merito ad elementi centrali del racconto a sostegno della sua domanda d'asilo. Difatti, l'insorgente si è contraddetta in merito alla durata della detenzione dell'(...) presso la cosiddetta "stazione di polizia n. (...)", durata tre (cfr. verbale 1, pag. 6), rispettivamente due mesi (cfr. verbale 2, pag. 4, D30). Lo stesso dicasi per quanto attiene alle modalità del suo fermo: secondo una prima versione, un poliziotto l'avrebbe colpita al seno, per poi rinchiuderla in una cella (cfr. verbale 1, pagg. 5-6), invece, secondo un'altra versione, un poliziotto l'avrebbe dapprima fatta entrare in una cella, per successivamente picchiarla al seno e, mentre lei era a terra, calpestarla sul dorso, rispettivamente per colpirla diverse volte in tutto il corpo (cfr. verbale 2, pag. 3, D16-17). Anche raccontando l'incontro in strada col poliziotto che l'avrebbe percossa in cella la ricorrente ha reso versioni discordanti: secondo una prima versione sarebbe stata controllata e minacciata di fermo dallo stesso, ma non trattenuta, né fermata (cfr. verbale 1, pagg. 5-6), mentre che, secondo una seconda versione, lo scontro non sarebbe stato solo verbale, bensì anche fisico, essendo stata, oltre che minacciata, pure afferrata per i vestiti dal poliziotto e strattonata (cfr. verbale 2, pag. 4, D36). Peraltro, interrogata sulle attività politiche svolte in Etiopia, la ricorrente ha reso dichiarazioni non convincenti sotto due aspetti: in merito al ruolo rivestito all'interno del gruppo politico di opposizione, si è difatti definita simpatizzante durante la prima audizione (cfr. verbale 1, pag. 6), per poi, nell'audizione seguente, dichiararsi membro attivo e correggersi subito dopo asserendo di non esserne stata membro, ma di aver comunque partecipato a tutte le sue attività (cfr. verbale 2, pag. 5, D43); inoltre, se nella prima audizione ha indicato di essere simpatizzante del gruppo ONEG (cfr. verbale 1, pag. 6), nell'audizione federale non ha mai accennato a tale organizzazione, parlando sempre, in tale contesto, del gruppo MT (cfr. verbale 2, pag. 5, D44), e affermando di aver menzionato il gruppo MT anche nell'audizione del 17 agosto 2007 (cfr. verbale 2, pag. 7, D73). Inoltre, anche il fatto che la ricorrente non sia stato in grado di indicarne con precisione la data dello scioglimento imposto dal governo etiope, benché abbia dichiarato di partecipare a tutte le attività del gruppo MT, intacca seriamente la sua credibilità e mette in dubbio l'allegata attività politica in Etiopia. Come rettamente riconosciuto dal'UFM, poi, l'insorgente ha menzionato tardivamente ulteriori aspetti centrali della sua vicenda che l'avrebbero spinta a lasciare l'Etiopia. Trattasi, da un lato, dell'asserita discriminazione che dovrebbero subire gli Oromo in Etiopia, per la quale non potrebbero esprimersi nella loro lingua, né spostarsi liberamente nel Paese (cfr. verbale 2, pag. 5, D41-42), e, dall'altro lato, dell'ospedalizzazione del (...) in seguito ad un suo incidente. In occasione della stessa, alla famiglia della ricorrente non solo sarebbe stata negata l'entrata al nosocomio in ragione della loro etnia, ma la medesima sarebbe stata minacciata di morte dal poliziotto preposto alla guardia dello stabile (cfr. verbale 2, pag. 5, D41). Benché ci si potrebbe aspettare che tutti i motivi d'asilo siano per lo meno accennati in sede di prima audizione dal richiedente l'asilo, nella fattispecie entrambi i motivi d'asilo menzionati sono stati addotti dalla ricorrente unicamente in sede di audizione federale. Al contrario di quanto vorrebbe far credere la ricorrente (cfr. ricorso pag, 4), difatti, le allegazioni in merito all'incarcerazione del (...) e la sua perdita di un occhio dopo un pestaggio (cfr. verbale 1, pag. 6) non riguardano l'evento dell'ospedalizzazione menzionato poc'anzi. Il Tribunale, sposando in tal guisa il punto di vista dell'UFM, reputa palese il fatto che si tratti piuttosto di due episodi del tutto estranei tra loro e che, pertanto, la ricorrente abbia ommesso di presentare i suoi motivi d'asilo integralmente già in occasione dell'audizione sommaria sui fatti, rispettivamente, menzionandoli unicamente in sede di seconda audizione, li abbia fatti valere tardivamente. Per quanto attiene infine al motivo d'asilo apportato dalla ricorrente, secondo cui le persone appartenenti all'etnia Oromo sarebbero discriminate, il Tribunale rileva che le persone di detta etnia, che non si espongono politicamente, non hanno a temere alcuna persecuzione rilevante in materia d'asilo da parte delle autorità etiopi. In altre parole, l'appartenza all'etnia Oromo, come del resto un soggiorno in Svizzera, non giustificano di per sé la concessione della qualità di rifugiato (cfr. Sentenze del Tribunale D-8111/2008 del 25 giugno 2010 consid. 4.4 e D-1033/2008 del 31 agosto 2009 consid. 5.3.2).

E. 11.2 In merito ai due "Affidavit" dell'Ufficio regionale europeo dell'ONEG a Berlino, versati agli atti in sede ricorsuale, entrambi non menzionano - in contraddizione con le allegazioni della ricorrente rese durante la seconda audizione - un suo impegno politico a favore del gruppo MT, bensì dichiarano che la stessa sarebbe stata invece sostenitrice, rispettivamente membro attivo dell'ONEG. La questione a sapere se l'asserzione nella replica, secondo cui chi era simpatizzante di MT al suo scioglimento nel 2004 sarebbe automaticamente stato identificato anche come simpatizzante dell'ONEG (cosa che spiegherebbe il riferimento, negli "Affidavit", solamente a quest'ultimo gruppo), corrisponda al vero, può del resto essere lasciata aperta, ritenuto che, in ogni caso, la ricorrente non ha saputo, in sede ricorsuale, circostanziare in alcun modo né quanto addotto in sede di audizione, né le dichiarazioni contenute negli "Affidavit". Inoltre, per le medesime ragioni, il fatto che l'"Affidavit" più recente definisce in generale la ricorrente non più come semplice sostenitrice, ma quale membro attivo dell'ONEG, nulla cambia a quanto precedentemente esposto. Pertanto, dagli atti non emerge che la ricorrente abbia a temere persecuzioni rilevanti in materia d'asilo in caso di rientro in Etiopia (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2009/28 consid. 7.1). Di nessun aiuto sono pure le foto versate agli atti. Difatti, sebbene ritraggano la ricorrente sempre in vicinanza della bandiera dell'ONEG ed in un contesto indubbiamente filo-ONEG, non presentano elementi che permettono di ammettere né che fosse attiva politicamente in detto o altro gruppo, né che abbia rivestito o rivesta un ruolo di attivista politica dall'importanza tale da apparire, agli occhi delle autorità etiopi, un serio pericolo per il regime.

E. 11.3 Da quanto esposto discende che, sebbene una vicinanza della ricorrente all'ambiente Oromo non può essere esclusa, i motivi addotti a sostegno della sua domanda d'asilo non sono atti a rendere verosimile (art. 7 LAsi) che la stessa sia stata o sarebbe, in caso di rientro in Etiopia, esposta ad atti persecutori rilevanti in materia d'asilo da parte delle autorità etiopi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne consegue che, sui punti di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente della concessione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata è confermata.

E. 12.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi).

E. 12.2 La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21 consid. 9-11).

E. 12.3.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). Per l'esame della possibilità, dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento è determinante la situazione al momento della presa di decisione.

E. 12.3.2 Per gli stessi motivi citati al considerando 11 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Etiopia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto die rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a dette disposizioni. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto, né dalle dichiarazioni della ricorrente, né dagli atti emergono seri indizi secondo cui essa possa essere esposta, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini, l'insorgente non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. La situazione generale vigente in Etiopia quo ai diritti umani, infine, non permette neanch'essa di definire l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 12.3.3 In merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in Etiopia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale e, in particolare, persone appartenenti all'etnia degli Oromo (cfr. Sentenze del Tribunale D-8111/2008 del 25 giugno 2010 e D-2555/2007 del 23 aprile 2010; GICRA 1998 n. 22). In aggiunta, quanto alla situazione personale della ricorrente, dagli atti risulta che è (...), (...) e (...). Ha trascorso gli anni decisivi dell'infanzia e della gioventù nel suo Paese d'origine, dove peraltro vi ha terminato una formazione di (...) e (...) ed ha imparato l'(...) (cfr. verbale 1, pag. 2). Prima dell'espatrio, viveva nella casa di proprietà della famiglia ed è stata mantenuta dai (...), che lei stessa definisce benestanti (cfr. ibidem). Oltre a quest'ultimi, in Patria dispone di quattro (...) e due (...) (cfr. verbale 1, pag. 3). Pertanto, si può ammettere che essa, nonostante la sua assenza dall'Etiopia per diversi anni, sarà in grado, facendovi rientro, di ricostruirsi un'esistenza, se del caso anche grazie all'aiuto dei suoi familiari. Vi è dunque motivo di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità di un suo adeguato reinserimento sociale e professionale in detto Paese. Del resto, irrilevante è l'allegazione ricorsuale secondo cui la situazione umanitaria in Etiopia sarebbe da considerarsi precaria, vista la povertà vigente, l'insufficienza alimentare nell'insieme del Paese e l'assenza di un sistema statale di sicurezza sociale (cfr. ricorso pag. 4). Difatti, difficoltà socio-economiche a cui è confrontata la maggiore parte della popolazione non sono sufficienti per ammettere una situazione minacciante l'esistenza (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1). Peraltro, considerato che la ricorrente vive in Svizzera da soli tre anni, non la soccorre in tale contesto la presentazione del contratto di lavoro come impiegata delle pulizie presso una ditta di D._______. Inoltre, la ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.

E. 12.3.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insorgente, disponendo già del passaporto, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 12.3.5 Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 13 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta.
  3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza.
  4. Comunicazione a: rappresentante della ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) E._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7006/2007 {T 0/2} Sentenza del 12 ottobre 2010 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Martin Zoller, Gérald Bovier, cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti A._______, nata il (...), Etiopia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 14 settembre 2007 / N (...). Fatti: A. Il 2 agosto 2007, l'interessata, cittadina etiope di etnia oromo con ultimo domicilio ad B._______, ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 17 agosto 2007 [di seguito: verbale 1] e del 30 agosto 2007 [di seguito: verbale 2]), di avere lasciato l'Etiopia nel (...) e di essersi recata in C._______, dove - grazie ad un visto valido un anno - avrebbe lavorato alle dipendenze di una famiglia del posto. Durante un soggiorno in Svizzera nell'estate del (...) con detta famiglia, l'interessata ha inoltrato la sua domanda d'asilo. L'interessata ha allegato di avere lasciato il suo Paese d'origine in quanto, in occasione di una visita in carcere ad un suo (...) anch'esso, come lei, simpatizzante del gruppo d'opposizione ONEG ("Oromo Netsa awchi Gimbar", amarico per "Oromo Liberation Front" [OLF]; di seguito: ONEG), rispettivamente del gruppo "Mecha Tulema" (di seguito: MT), sarebbe stata percossa e messa in stato di fermo per una notte. Dopo tale episodio, la polizia le avrebbe fatto visita più volte al suo domicilio, al fine di controllare le sue attività e lo stesso poliziotto, che l'avrebbe percossa, l'avrebbe minacciata per strada, senza tuttavia né fermarla, né picchiarla. Inoltre, un suo (...) sarebbe già stato imprigionato in passato per motivi a lei sconosciuti. A detta sua, peraltro, gli oromo sarebbero discriminati, non potrebbero parlare la loro lingua e spostarsi liberamente. L'interessata ha allegato di essere espatriata per non vivere con la paura di venire picchiata ed imprigionata. Quanto alla ragione per la quale avrebbe lasciato la famiglia (...), l'insorgente si è lamentata del lavoro duro che avrebbe dovuto svolgere per la stessa. B. Il 14 settembre 2007, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessata. Nel contempo, detto Ufficio ne ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia. C. Il 15 ottobre 2007, l'interessata, per il tramite del suo patrocinatore, ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro detta decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, in via subordinata la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione e, sussidiariamente, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì chiesto di essere esentata dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. Quale mezzo di prova la ricorrente ha allegato al gravame un "Affidavit" del 25 settembre 2007, redatto dall'Ufficio regionale europeo dell'ONEG a Berlino. D. Tramite decisione incidentale del 2 novembre 2007, il Tribunale ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed ha rinunciato a prelevare un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha altresì invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso. E. L'UFM ha inoltrato le proprie osservazioni al ricorso in data 15 novembre 2007, proponendo la reiezione del gravame. F. Tramite scritto del 30 novembre 2007, la ricorrente ha replicato alle osservazioni dell'UFM. G. In data 27 ottobre 2009, la ricorrente ha versato agli atti tre ulteriori mezzi di prova: un "Affidavit" del 21 aprile 2009 redatto dall'Ufficio regionale europeo dell'ONEG a Berlino, una copia del contratto di lavoro, stipulato dalla ricorrente con una ditta di pulizie di D._______ nel maggio del 2007 o - stando ad una correzione apportata a mano sul documento - del 2009, e delle fotografie ritraenti la ricorrente nelle vicinanze della bandiera dell'ONEG. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti. 2. V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1, 50 e 52 PA. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (v. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto inverosimili le allegazioni rilevanti in materia d'asilo dell'interessata, in quanto contraddittorie, stereotipate, vaghe e, in parte, rese solo tardivamente nel corso del procedimento. Concretamente, a mente dell'autorità inferiore, la ricorrente si sarebbe contraddetta in merito ad aspetti centrali del suo racconto, quali la frequenza delle sue visite all'(...) dopo il pestaggio subito, la data dell'arresto di tale (...), il suo ruolo all'interno del gruppo ONEG, rispettivamente del gruppo MT, di semplice simpatizzante o, invece, quale membro attivo e, infine, i motivi per i quali avrebbe lasciato la famiglia (...) durante un soggiorno in Svizzera. Inoltre, il non essere stata in grado di precisare la funzione (poliziotto o militare) dell'uomo che l'avrebbe percossa ed incarcerata, risulterebbe non solo dubbio, ma anche strano, considerato che, successivamente, avrebbe subito minacce sempre dalla stessa persona. Peraltro, ritenuto che, di norma, una persona che è effettivamente perseguitata comunica tutte le ragioni che hanno determinato il suo espatrio il più velocemente possibile all'autorità alla quale chiede protezione e che la ricorrente avrebbe addotto unicamente in sede di audizione federale, pertanto tardivamente ed in maniera inattendibile, le minacce come pure le percosse subite da lei e dalla sua famiglia durante una visita in ospedale, le dichiarazioni della ricorrente non adempirebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, ragione per cui la sua domanda d'asilo sarebbe da respingere e la questione della rilevanza, ai sensi dell'art. 3 LAsi, dei motivi d'asilo da lei addotti potrebbe rimanere aperta. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe da ritenere ammissibile, esigibile e possibile. In particolare, né la situazione politica in Etiopia, né la situazione personale della ricorrente si opporrebbero ragionevolmente ad un suo ritorno in Patria. 6. Nel gravame, la ricorrente, richiamati in parte i fatti presentati in sede di audizione, riporta le contraddizioni riscontrate dall'UFM ad incomprensioni linguistiche, considerato che la lingua delle audizioni (amarico) non coinciderebbe con la sua lingua madre (l'afaan oromo). Le allegazioni che l'UFM ritiene vaghe, poi, riguarderebbero eventi minori, non rilevanti nel giudizio d'inverosimiglianza. Difatti, non sarebbe assolutamente determinante il fatto che la ricorrente non sia stata in grado di indicare la funzione della persona che l'avrebbe picchiata, tanto più che non sarebbe esperta di cose politiche, bensì una semplice simpatizzante dell'ONEG. In aggiunta, l'affermazione, definita tardiva dall'UFM, circa l'ospedalizzazione del (...) in seguito ad un incidente automobilistico, in occasione della quale l'intera famiglia avrebbe subito minacce di morte ed il (...) sarebbe stato percosso al punto di necessitare cure, andrebbe ridimensionata, visto che la ricorrente avrebbe menzionato l'accaduto già in sede di prima audizione, dichiarando: "In precedenza mio (...) era stato incarcerato. Il giorno in cui l'hanno rilasciato l'hanno picchiato tanto che ha perso un occhio". Dato che il racconto della ricorrente sarebbe da considerarsi verosimile, la decisione impugnata si fonderebbe pertanto su un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti rilevanti ed andrebbe annullata. Per quanto attiene all'esigibilità dell'esecuzione del rinvio, l'autorità inferiore, motivando succintamente detto aspetto, non avrebbe svolto l'esame di proporzionalità in merito agli interessi, da un lato, della ricorrente ad una permanenza in Svizzera e, dall'altro, a quelli della Svizzera ad un suo allontanamento. Infine, la situazione umanitaria in Etiopia sarebbe precaria, ritenute ad esempio la povertà e l'insufficienza alimentare vigenti nell'intero Paese e l'assenza di un sistema di sicurezza sociale. 7. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha sottolineato che l'argomento della ricorrente, secondo cui le contraddizioni sollevate sarebbero da riportare ad incomprensioni linguistiche, non potrebbe essere ritenuto. Difatti, da un lato, la precisione delle risposte contradittorie rese dalla ricorrente (ad esempio circa le circostanze delle visite all'(...) in carcere, la loro frequenza ed il periodo) starebbe già di per sé a dimostrare che i termini dell'allora discorso fossero chiari ad entrambe le parti ed esenti da incomprensioni. Dall'altro lato, la risposta della ricorrente, resa quando confrontata ad una determinata contraddizione nel suo racconto (ovvero: "Non ho capito"), si riferirebbe chiaramente alla domanda posta in quell'istante e non, come vorrebbe far credere la ricorrente, alla domanda a monte della contraddizione sollevata, ragione per cui non si potrebbe parlare di incomprensione linguistica. Peraltro, l'insorgente avrebbe confermato di parlare molto bene l'amarico e, ad audizione terminata, di avere capito bene l'interprete, sottoscrivendo con la propria firma le dichiarazioni rilasciate, senza contestarle in alcun modo. Per quanto attiene all'argomento della ricorrente, secondo cui ella non avrebbe apportato tardivamente alcun motivo d'asilo, non sarebbe assolutamente pertinente, in quanto riguarderebbe un evento che l'UFM, al considerando 3 della decisione impugnata, non avrebbe nemmeno menzionato. Il mezzo di prova allegato, poi, facendo menzione dell'ONEG, sarebbe in contraddizione con le dichiarazioni della ricorrente, la quale avrebbe invece sempre nominato il gruppo MT quale gruppo a cui avrebbe aderito, ragione per cui non sarebbe di natura tale ad invalidare le conclusioni dell'UFM. Infine, circa l'esecuzione dell'allontanamento, detto Ufficio ha rinviato al provvedimento impugnato, ritenendo di avere esaminato esaustivamente la questione. 8. Nella replica, la ricorrente sottolinea che, sebbene non abbia formalmente sollevato l'incomprensione linguistica, questa sarebbe un'ipotesi alquanto verosimile, considerata la natura stessa delle contraddizioni sollevate dall'UFM. Le versioni da lei rese nello spazio di pochi minuti, circa la data dell'arresto dell'amico, difatti, contrasterebbero tra loro per giorno e mese, ma farebbero comunque sempre riferimento al 1996. Inoltre, l'UFM non avrebbe posto alcuna domanda concreta per sciogliere le divergenze riscontrate. Le stesse, non essendosi svolta l'audizione nella lingua madre della ricorrente, non si potrebbero che far risalire ad incomprensioni linguistiche. Per quanto attiene al documento versato agli atti, che secondo l'UFM sarebbe in contraddizione con le sue dichiarazioni, la ricorrente sottolinea come il gruppo MT sarebbe un'associazione strettamente legata all'ONEG, rispettivamente un suo sottogruppo. Pertanto sarebbe verosimile che - al suo scoglimento nel 2004 - chi era simpatizzante dell'associazione fosse contemporaneamente identificato quale simpatizzante dell'ONEG. In altre parole, essere simpatizzante di MT corrisponderebbe a dire di essere simpatizzante dell'ONEG, ragione per cui nelle dichiarazioni della ricorrente su tale aspetto non vi sarebbe alcuna contraddizione. 9. Preliminarmente, la censura ricorsuale secondo cui le contraddizioni sollevate dall'UFM nel racconto della ricorrente sarebbero da riportare ad incomprensioni linguistiche, non può essere condivisa. La ricorrente, difatti, non ha mai accennato di non capire quanto le fosse stato chiesto, rispettivamente di non intendere bene l'interprete, benché avesse avuto, ad ogni stadio delle audizioni, la facoltà di chiedere un'interruzione delle stesse o la rettifica della traduzione resa dall'interprete. Durante la prima audizione, poi, ha dichiarato di possedere conoscenze molto buone dell'amarico e di avere capito bene l'interprete (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 8). Inoltre, ad audizione avvenuta e dopo aver preso conoscenza con corrispettiva traduzione delle dichiarazioni verbalizzate, la ricorrente ha apportato la sua firma in calce ai protocolli, confermando appieno quanto allegato ed accettando nel contempo le modalità con cui si sono svolte le audizioni, ivi compresa la traduzione da parte dell'interprete preposto. Peraltro, come rettamente indicato dall'autorità inferiore, la risposta "Non ho capito" alla domanda D67 della seconda audizione (cfr. verbale 2, pag. 6, D67) si riferisce indubbiamente a tale domanda, e non alle affermazioni contraddittorie antecedentemente rese dalla ricorrente ed alle quali l'UFM, in tale frangente, stava facendo riferimento. Questo, per di più, risulterebbe anche dalle risposte seguenti della ricorrente, che non fanno riferimento ad eventuali incomprensioni linguistiche durante l'audizione, bensì si riferiscono senz'ombra di dubbio alla domanda D67 (cfr. verbale 2, pag. 6, D68-70). Infine, dai protocolli di audizione emerge che la ricorrente ha saputo rispondere in maniera, se non sempre del tutto chiara, per lo meno coerente in relazione alle domande postele. 10. 10.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 10.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1). 11. 11.1 Le dichiarazioni rilevanti in materia d'asilo rese dalla ricorrente sono in parte contraddittorie tra loro, tardive come pure non corroborate da elementi di seria consistenza, e, pertanto, non atte a dimostrare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. In particolare, le allegazioni dell'insorgente sono discordanti in merito ad elementi centrali del racconto a sostegno della sua domanda d'asilo. Difatti, l'insorgente si è contraddetta in merito alla durata della detenzione dell'(...) presso la cosiddetta "stazione di polizia n. (...)", durata tre (cfr. verbale 1, pag. 6), rispettivamente due mesi (cfr. verbale 2, pag. 4, D30). Lo stesso dicasi per quanto attiene alle modalità del suo fermo: secondo una prima versione, un poliziotto l'avrebbe colpita al seno, per poi rinchiuderla in una cella (cfr. verbale 1, pagg. 5-6), invece, secondo un'altra versione, un poliziotto l'avrebbe dapprima fatta entrare in una cella, per successivamente picchiarla al seno e, mentre lei era a terra, calpestarla sul dorso, rispettivamente per colpirla diverse volte in tutto il corpo (cfr. verbale 2, pag. 3, D16-17). Anche raccontando l'incontro in strada col poliziotto che l'avrebbe percossa in cella la ricorrente ha reso versioni discordanti: secondo una prima versione sarebbe stata controllata e minacciata di fermo dallo stesso, ma non trattenuta, né fermata (cfr. verbale 1, pagg. 5-6), mentre che, secondo una seconda versione, lo scontro non sarebbe stato solo verbale, bensì anche fisico, essendo stata, oltre che minacciata, pure afferrata per i vestiti dal poliziotto e strattonata (cfr. verbale 2, pag. 4, D36). Peraltro, interrogata sulle attività politiche svolte in Etiopia, la ricorrente ha reso dichiarazioni non convincenti sotto due aspetti: in merito al ruolo rivestito all'interno del gruppo politico di opposizione, si è difatti definita simpatizzante durante la prima audizione (cfr. verbale 1, pag. 6), per poi, nell'audizione seguente, dichiararsi membro attivo e correggersi subito dopo asserendo di non esserne stata membro, ma di aver comunque partecipato a tutte le sue attività (cfr. verbale 2, pag. 5, D43); inoltre, se nella prima audizione ha indicato di essere simpatizzante del gruppo ONEG (cfr. verbale 1, pag. 6), nell'audizione federale non ha mai accennato a tale organizzazione, parlando sempre, in tale contesto, del gruppo MT (cfr. verbale 2, pag. 5, D44), e affermando di aver menzionato il gruppo MT anche nell'audizione del 17 agosto 2007 (cfr. verbale 2, pag. 7, D73). Inoltre, anche il fatto che la ricorrente non sia stato in grado di indicarne con precisione la data dello scioglimento imposto dal governo etiope, benché abbia dichiarato di partecipare a tutte le attività del gruppo MT, intacca seriamente la sua credibilità e mette in dubbio l'allegata attività politica in Etiopia. Come rettamente riconosciuto dal'UFM, poi, l'insorgente ha menzionato tardivamente ulteriori aspetti centrali della sua vicenda che l'avrebbero spinta a lasciare l'Etiopia. Trattasi, da un lato, dell'asserita discriminazione che dovrebbero subire gli Oromo in Etiopia, per la quale non potrebbero esprimersi nella loro lingua, né spostarsi liberamente nel Paese (cfr. verbale 2, pag. 5, D41-42), e, dall'altro lato, dell'ospedalizzazione del (...) in seguito ad un suo incidente. In occasione della stessa, alla famiglia della ricorrente non solo sarebbe stata negata l'entrata al nosocomio in ragione della loro etnia, ma la medesima sarebbe stata minacciata di morte dal poliziotto preposto alla guardia dello stabile (cfr. verbale 2, pag. 5, D41). Benché ci si potrebbe aspettare che tutti i motivi d'asilo siano per lo meno accennati in sede di prima audizione dal richiedente l'asilo, nella fattispecie entrambi i motivi d'asilo menzionati sono stati addotti dalla ricorrente unicamente in sede di audizione federale. Al contrario di quanto vorrebbe far credere la ricorrente (cfr. ricorso pag, 4), difatti, le allegazioni in merito all'incarcerazione del (...) e la sua perdita di un occhio dopo un pestaggio (cfr. verbale 1, pag. 6) non riguardano l'evento dell'ospedalizzazione menzionato poc'anzi. Il Tribunale, sposando in tal guisa il punto di vista dell'UFM, reputa palese il fatto che si tratti piuttosto di due episodi del tutto estranei tra loro e che, pertanto, la ricorrente abbia ommesso di presentare i suoi motivi d'asilo integralmente già in occasione dell'audizione sommaria sui fatti, rispettivamente, menzionandoli unicamente in sede di seconda audizione, li abbia fatti valere tardivamente. Per quanto attiene infine al motivo d'asilo apportato dalla ricorrente, secondo cui le persone appartenenti all'etnia Oromo sarebbero discriminate, il Tribunale rileva che le persone di detta etnia, che non si espongono politicamente, non hanno a temere alcuna persecuzione rilevante in materia d'asilo da parte delle autorità etiopi. In altre parole, l'appartenza all'etnia Oromo, come del resto un soggiorno in Svizzera, non giustificano di per sé la concessione della qualità di rifugiato (cfr. Sentenze del Tribunale D-8111/2008 del 25 giugno 2010 consid. 4.4 e D-1033/2008 del 31 agosto 2009 consid. 5.3.2). 11.2 In merito ai due "Affidavit" dell'Ufficio regionale europeo dell'ONEG a Berlino, versati agli atti in sede ricorsuale, entrambi non menzionano - in contraddizione con le allegazioni della ricorrente rese durante la seconda audizione - un suo impegno politico a favore del gruppo MT, bensì dichiarano che la stessa sarebbe stata invece sostenitrice, rispettivamente membro attivo dell'ONEG. La questione a sapere se l'asserzione nella replica, secondo cui chi era simpatizzante di MT al suo scioglimento nel 2004 sarebbe automaticamente stato identificato anche come simpatizzante dell'ONEG (cosa che spiegherebbe il riferimento, negli "Affidavit", solamente a quest'ultimo gruppo), corrisponda al vero, può del resto essere lasciata aperta, ritenuto che, in ogni caso, la ricorrente non ha saputo, in sede ricorsuale, circostanziare in alcun modo né quanto addotto in sede di audizione, né le dichiarazioni contenute negli "Affidavit". Inoltre, per le medesime ragioni, il fatto che l'"Affidavit" più recente definisce in generale la ricorrente non più come semplice sostenitrice, ma quale membro attivo dell'ONEG, nulla cambia a quanto precedentemente esposto. Pertanto, dagli atti non emerge che la ricorrente abbia a temere persecuzioni rilevanti in materia d'asilo in caso di rientro in Etiopia (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2009/28 consid. 7.1). Di nessun aiuto sono pure le foto versate agli atti. Difatti, sebbene ritraggano la ricorrente sempre in vicinanza della bandiera dell'ONEG ed in un contesto indubbiamente filo-ONEG, non presentano elementi che permettono di ammettere né che fosse attiva politicamente in detto o altro gruppo, né che abbia rivestito o rivesta un ruolo di attivista politica dall'importanza tale da apparire, agli occhi delle autorità etiopi, un serio pericolo per il regime. 11.3 Da quanto esposto discende che, sebbene una vicinanza della ricorrente all'ambiente Oromo non può essere esclusa, i motivi addotti a sostegno della sua domanda d'asilo non sono atti a rendere verosimile (art. 7 LAsi) che la stessa sia stata o sarebbe, in caso di rientro in Etiopia, esposta ad atti persecutori rilevanti in materia d'asilo da parte delle autorità etiopi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne consegue che, sui punti di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente della concessione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata è confermata. 12. 12.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). 12.2 La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21 consid. 9-11). 12.3 12.3.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). Per l'esame della possibilità, dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento è determinante la situazione al momento della presa di decisione. 12.3.2 Per gli stessi motivi citati al considerando 11 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Etiopia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto die rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a dette disposizioni. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto, né dalle dichiarazioni della ricorrente, né dagli atti emergono seri indizi secondo cui essa possa essere esposta, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini, l'insorgente non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. La situazione generale vigente in Etiopia quo ai diritti umani, infine, non permette neanch'essa di definire l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 12.3.3 In merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in Etiopia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale e, in particolare, persone appartenenti all'etnia degli Oromo (cfr. Sentenze del Tribunale D-8111/2008 del 25 giugno 2010 e D-2555/2007 del 23 aprile 2010; GICRA 1998 n. 22). In aggiunta, quanto alla situazione personale della ricorrente, dagli atti risulta che è (...), (...) e (...). Ha trascorso gli anni decisivi dell'infanzia e della gioventù nel suo Paese d'origine, dove peraltro vi ha terminato una formazione di (...) e (...) ed ha imparato l'(...) (cfr. verbale 1, pag. 2). Prima dell'espatrio, viveva nella casa di proprietà della famiglia ed è stata mantenuta dai (...), che lei stessa definisce benestanti (cfr. ibidem). Oltre a quest'ultimi, in Patria dispone di quattro (...) e due (...) (cfr. verbale 1, pag. 3). Pertanto, si può ammettere che essa, nonostante la sua assenza dall'Etiopia per diversi anni, sarà in grado, facendovi rientro, di ricostruirsi un'esistenza, se del caso anche grazie all'aiuto dei suoi familiari. Vi è dunque motivo di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità di un suo adeguato reinserimento sociale e professionale in detto Paese. Del resto, irrilevante è l'allegazione ricorsuale secondo cui la situazione umanitaria in Etiopia sarebbe da considerarsi precaria, vista la povertà vigente, l'insufficienza alimentare nell'insieme del Paese e l'assenza di un sistema statale di sicurezza sociale (cfr. ricorso pag. 4). Difatti, difficoltà socio-economiche a cui è confrontata la maggiore parte della popolazione non sono sufficienti per ammettere una situazione minacciante l'esistenza (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1). Peraltro, considerato che la ricorrente vive in Svizzera da soli tre anni, non la soccorre in tale contesto la presentazione del contratto di lavoro come impiegata delle pulizie presso una ditta di D._______. Inoltre, la ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie. 12.3.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insorgente, disponendo già del passaporto, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 12.3.5 Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 13. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 4. Comunicazione a: rappresentante della ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) E._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: