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D-7002/2018

D-7002/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-12-19 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  3. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7002/2018 Sentenza del 19 dicembre 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), alias B._______, nata il, e la figlia C._______, nata il (...), Finlandia, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 4 dicembre 2018 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera l'(...) ottobre 2018 (cfr. atto A1/1), il verbale d'audizione sulle generalità del 24 ottobre 2018 (di seguito: verbale 1) ed il verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 26 ottobre 2018 (di seguito: verbale 2) della richiedente, con i mezzi di prova prodotti dalla stessa (cfr. atti A2 e A12), la nascita della figlia C._______ il (...) presso l'(...) di D._______(cfr. atto A18/2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 4 dicembre 2018, notificata all'interessata il 5 dicembre 2018 (cfr. atto A32/1), con la quale l'autorità inferiore ha respinto la domanda d'asilo succitata senza ulteriori chiarimenti ai sensi dell'art. 40 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi , ed ha pronunciato l'allontanamento delle insorgenti e l'esecuzione del medesimo, siccome ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 10 dicembre 2018 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 11 dicembre 2018) al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione, con cui le ricorrenti hanno postulato a titolo principale l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in primo subordine alla ritrasmissione degli atti all'autorità di prima istanza per l'emanazione di una nuova decisione; in secondo subordine che sia pronunciata l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e che sia loro concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera; contestualmente hanno altresì presentato una richiesta di esenzione dal versamento dell'anticipo delle presunte spese processuali, il tutto con protesta di spese e ripetibili, l'incarto originale della SEM, pervenuto al Tribunale il 17 dicembre 2018, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA) e sono pertanto legittimate ad aggravarsi contro di essa, che, giusta l'art. 108 cpv. 2 LAsi, il termine di ricorso contro le decisioni secondo l'art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi è di cinque giorni lavorativi, che suddetto termine è stato in specie rispettato, che i requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudico unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 con riferimenti citati), che nel corso dell'audizione sulle generalità A._______ ha dichiarato di essere cittadina finlandese con ultimo domicilio a E._______, situato nella Regione F._______ in Finlandia (cfr. verbale 1, p.to 1.09 seg., pag. 3 e p.to 2.01, pag. 4); che ella sarebbe espatriata legalmente dall'aeroporto di G._______, munita del suo passaporto, il (...) giugno 2018, in direzione di H._______ (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4 e p.to 5.01, pag. 6), che l'interessata ha affermato ricercare protezione in Svizzera poiché teme che la sua seconda figlia nata in I._______, C._______, le venga portata via dalle autorità finlandesi, in quanto già il suo primo figlio L._______, nato il (...), per pure motivazioni economiche, sarebbe stato dato in affidamento ad una famiglia già dal (...) (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 4 seg. e p.to 3.01, pag. 5 seg.; verbale 2, D9 segg., pag. 4 segg.), che le autorità finlandesi avrebbero però motivato l'affidamento del figlio in quanto sosterrebbero che a causa del suo passato - dopo essere stata vittima di atti di bullismo a scuola, sarebbe stata collocata in un ospedale psichiatrico all'età di (...) anni da uno a tre mesi, dopodiché avrebbe assunto degli psicofarmaci sino al 2011, con assunzione pure di alcol sino a fine 2015/inizio 2016 - ella avrebbe tutt'ora delle problematiche psichiatriche e non sarebbe in grado di occuparsi in modo adeguato del figlio (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04 e p.to 8.02, pag. 8; verbale 2, D9 segg., pag. 4 segg.), che in realtà però lei non avrebbe sofferto di alcuna affezione mentale, e circa il trattamento psichiatrico impostole, si sarebbe trattato di un errore di valutazione da parte degli allora suoi medici curanti e degli assistenti sociali, che l'avrebbero invero fatta stare peggio (cfr. verbale 2, D6, pag. 2 segg.), che malgrado ella abbia ricorso contro le diverse decisioni negative in merito all'affidamento del figlio, l'ultima decisione ricevuta dalla Corte di seconda istanza, confermerebbe che lei sarebbe troppo malata per occuparsi del figlio, ed avrebbe il diritto di vederlo quattro ore alla settimana (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 5 e p.to 3.01, pag. 5; verbale 2, D10 segg., pag. 4 segg. e D37, pag. 10); che lei ritiene, invece, di non soffrire di alcuna patologia psicologica o di dipendenza, avendo segnatamente svolto dei test psicologici che attesterebbero del suo buono stato mentale e che non vi sarebbe alcun elemento concreto che lei non avrebbe le attitudini per essere una buona madre (cfr. verbale 2, D9, pag. 4), che inoltre gli assistenti sociali che la seguivano nel suo Paese d'origine, temerebbero che lei renda pubblico quanto ingiustamente accadutole, e farebbero pertanto credere alle autorità così come alla polizia del suo Paese, che lei sia pericolosa per sé stessa e per sua figlia (cfr. verbale 2, D22, pag. 6 seg.), che in caso di un suo rientro in Finlandia, ella teme infine che la polizia la venga a prendere in aeroporto e la farebbero ricoverare in un ospedale psichiatrico (cfr. verbale 2, D22, pag. 7), in quanto verrebbe considerata persona con problemi mentali e pertanto privata di ogni diritto nel suo Paese d'origine (cfr. verbale 2, D40, pag. 10), che nella querelata decisione, la SEM, dopo aver rammentato che la Finlandia rientra tra gli Stati in cui non si rischiano persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (safe country), ha concluso quanto all'irrilevanza ed all'inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dall'interessata; che in particolare la SEM ha constatato che la tesi dell'insorgente relativa all'affidamento del figlio da parte delle autorità finlandesi per pura speculazione economica, non sarebbe fondata su alcun elemento concreto o prova pertinente; che non vi sarebbero indizi che in merito non vi sia stato nel suo Paese d'origine un processo equo; che inoltre da un'analisi medica effettuata in Svizzera sarebbe emerso che lei soffrirebbe di un disturbo psicologico, ciò che confuterebbe le sue allegazioni circa il suo ottimale stato di salute, che nel ricorso l'insorgente avversa le considerazioni dell'autorità inferiore; che la decisione della SEM sarebbe difatti condizionata in misura decisiva dal giudizio positivo in merito al sistema finlandese e per questo non si sarebbe proceduto ad un esame approfondito dei suoi mezzi di prova; che inoltre ella adempirebbe le condizioni poste dall'art. 3 LAsi, in quanto sarebbe stata esposta a subire delle ingiustizie da parte delle autorità finlandesi, senza che ella abbia potuto trovare protezione da parte delle stesse, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5), che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni, che colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata), che sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii), che infine, solo è determinante per la concessione dell'asilo, la volontà del persecutore che vuole raggiungere la vittima in ragione di uno dei motivi enumerati esaustivamente all'art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-696/2017 dell'8 novembre 2018 consid. 11), che per quanto riguarda la presente procedura, proprio tali presupposti non risultano adempiuti, che invero le problematiche allegate dalla ricorrente in relazione all'affidamento del figlio come pure alla sua paura che le autorità agirebbero nello stesso modo nei confronti della figlia appena nata, non risultano pertinenti in materia d'asilo, che tuttavia in merito si rimarca pure che, come rettamente sostenuto nella decisione avversata dalla SEM, la ricorrente non ha prodotto né mezzi di prova (cfr. atto A12) né allegazioni, che possano dimostrare o rendere verosimile che le autorità finlandesi - fra l'altro firmatarie in particolare della CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107) - abbiano agito in maniera arbitraria, senza alcun processo equo ed in violazione dell'interesse superiore del figlio, nella presa di decisione inerente l'affidamento del figlio L._______, che non vi sono inoltre evenienze atte a dimostrare o a rendere verosimile che le autorità del suo Paese d'origine agirebbero contrariamente al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sanciti dalla CEDU in un prossimo futuro e secondo un'alta probabilità, che a riprova di ciò, appare sufficiente rimarcare che la stessa ricorrente ha allegato avere un avvocato che l'assiste in Finlandia per la pratica relativa all'affidamento del figlio (cfr. verbale 1, pag. 2; verbale 2, D3, pag. 2); che lei ha potuto ricorrere avverso tutte le decisioni emanate dai Tribunali del suo Paese in merito, ricevendo una risposta alle stesse da parte dell'autorità di seconda istanza nell'ottobre del 2018 (cfr. verbale 2, D9 segg., pag. 4 segg.); che nel corso degli ultimi anni, ella ha inoltre sempre potuto decidere dove vivere e quando cambiare abitazione come più le aggradava, come pure è espatriata legalmente, senza incontrare alcuna difficoltà da parte delle autorità finlandesi (cfr. verbale 1, p.to 2.01 segg., pag. 4 segg.; verbale 2, D25 segg., pag. 8), che infine le relazioni con il figlio non sono del tutto interrotte, disponendo ella di un diritto di visita di quattro ore alla settimana e che la decisione di affidamento del figlio, dalle sue stesse affermazioni, non risulta comunque essere incontrovertibile (cfr. verbale 2, D23, pag. 8), che inoltre il suo timore che una volta giunta in Finlandia ella venga condotta dalla polizia in un ospedale psichiatrico in modo coatto e senza alcuna ragione, non avendo l'insorgente addotto alcun elemento concreto e sostanziato che possa far giungere il Tribunale ad una diversa valutazione, non risulta oggettivamente fondato, che pertanto, alla luce di quanto sopra concluso, la ricorrente non apporta alcuna motivazione convincente atta a confutare la presunzione quale Stato sicuro per la Finlandia ex art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, che di conseguenza, visto quanto succitato, è a giusto titolo che la SEM ha respinto la loro domanda d'asilo e non ha riconosciuto loro la qualità di rifugiato, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi; art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, la decisione impugnata va confermata, che giusta l'art. 83 LStr, perché l'esecuzione dell'allontanamento possa essere attuata, la stessa deve essere ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr in relazione con l'art. 44 LAsi), che per invalsa prassi del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10 e relativi riferimenti), che nella decisione impugnata la SEM ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che segnatamente, agli occhi dell'autorità di prime cure, non vi sarebbero agli atti indizi per ritenere un rischio per le richiedenti di essere esposte ad una pena o ad un trattamento proscritti dall'art. 3 CEDU, che in particolare le dichiarazioni della ricorrente circa il fatto che al suo ritorno le autorità finlandesi le toglierebbero l'affido della figlia C._______ in modo arbitrario, non sarebbero fondate; che tra l'altro, se una decisione di questo tipo venisse adottata, la stessa sarebbe piuttosto dettata dall'interesse alla protezione della bambina e comunque non irrevocabile, che inoltre dagli atti non emergerebbero elementi atti a confutare la presunzione secondo la quale, l'esecuzione dell'allontanamento di richiedenti che provengono da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStr, sia ragionevolmente esigibile; che in particolare ella non ha mai riscontrato in passato alcuna problematica finanziaria, ricevendo un aiuto in tal senso dallo Stato e non vi sarebbero indizi a sostegno che, in caso di un suo ritorno, ella non possa avvalersi nuovamente dei servizi messi a disposizione dallo stesso, anche dal profilo valetudinario, che nel gravame, le ricorrenti contestano tale valutazione, che invero appellandosi al loro diritto alla vita familiare ed all'interesse della bambina, A._______, ritiene che l'esecuzione del loro allontanamento sarebbe inammissibile; che chiede invero di voler considerare la loro condizione di fragilità in quanto madre sola con una bambina da accudire e da proteggere, ciò che non le sarebbe possibile fare nel suo Paese d'origine, che giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che la portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento; che altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura; che l'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli, che spetta alle ricorrenti di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10), che anzitutto le insorgenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposte ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, che inoltre, come già sopra ritenuto, non vi è agli atti e nel gravame, alcun elemento atto a sostanziare la tesi della ricorrente che il suo diritto al rispetto della vita privata e famigliare - in particolare sancito dall'art. 8 CEDU - verrebbe violato in modo illecito dalle autorità finlandesi o che le stesse non agirebbero nell'interesse della figlia, che per di più esse potranno contare in patria, a parte sull'aiuto finanziario statale - già percepito in passato (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4) -, pure su una rete famigliare stabile e sulla quale poter contare al loro ritorno, ritenuto in particolare che vi vivono i genitori ed il fratello della ricorrente, con i quali intrattiene delle buone relazioni e che l'hanno da sempre sostenuta (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 5), che altresì A._______ non ha preteso nel ricorso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici delle richiedenti (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 8; atto A27/1), che difatti il trattamento medicamentoso che segue la ricorrente (assunzione di aspirina), per un problema circolatorio e del sistema immunitario (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 8), nonché le eventuali cure e trattamenti necessari alla richiedente, potranno essere proseguiti in futuro, rispettivamente effettuati, anche nel Paese d'origine, come risulta dalle stesse allegazioni dell'insorgente in merito (cfr. anche DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che per le ragioni sopraindicate, l'esecuzione dell'allontanamento è nella fattispecie ragionevolmente esigibile, che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione con l'art. 44 LAsi), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: