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D-6923/2017

D-6923/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-12-07 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, cittadino eritreo di etnia tigrina, è nato e cresciuto ad Antore, nella regione di Gash Barka. Nel corso della permanenza nel paese d'origine avrebbe frequentato nove anni di scuola dapprima proprio ad Antore ed in seguito a Barentu. Dopo aver completato la nona classe nel maggio del 2013 egli si sarebbe dedicato ad attività lavorative per sostenere economicamente i famigliari. In detto contesto il richiedente asilo non sarebbe mai stato convocato al servizio militare né lo avrebbe integrato. Ciò nonostante, il regolare svolgimento di razzie e la sua situazione personale, che lo vedeva privo di tessera studente da utilizzare come lasciapassare, lo avrebbero l'interessato a lasciare il paese illegalmente nell'ottobre del 2014. Dopo l'espatrio, egli avrebbe appreso che le autorità locali (Mmhdar) avrebbero chiesto informazioni ai famigliari circa le ragioni della sua assenza da scuola. Il 3 agosto 2015, l'interessato ha depositato una domanda d'asilo presso il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso. B. Con decisione del 7 novembre 2017, notificata il 9 novembre 2017 (cfr. atto A25), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 7 dicembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 8 dicembre 2017) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). In via principale egli ha postulato il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga. In primo subordine ha chiesto la ritrasmissione degli atti alla SEM per un nuovo esame sul punto di questione della qualità di rifugiato, in particolare in relazione alla rilevanza dei motivi a norma dell'art. 3 LAsi. In via ancor più subordinata di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità ed inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese giudiziarie e del relativo anticipo. D. Con decisione incidentale del 6 febbraio 2018, il Tribunale ha accolto la succiata domanda di assistenza giudiziaria. E. Con scritto del 10 agosto 2018 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale una copia della decisione del 3 maggio 2018 del Pretore del Distretto di Leventina, per il cui tramite veniva attestata la sua paternità su B._______, nato il 14 luglio 2017 da C._______, anch'essa richiedente asilo eritrea già oggetto di separata procedura dinanzi al Tribunale. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Il Tribunale può inoltre rinunciare allo scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).

E. 3 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 4.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza ha ritenuto irrilevanti i motivi d'asilo addotti dall'interessato. Egli avrebbe infatti lasciato il paese senza avere avuto contatti concreti con le autorità militari, cosa che, nonostante le allegate razzie, non prefigurerebbe alcun timore oggettivamente fondato di persecuzioni. Del resto, ha proseguito la SEM, il fatto che le autorità locali abbiano raccolto informazioni su di lui successivamente all'espatrio non configurerebbe alcuna persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Sarebbe oltremodo sorprendente che queste abbiano atteso oltre un anno di tempo dall'espatrio prima di presentarsi dai suoi famigliari. Da ultimo, pure l'asserito espatrio illegale, in assenza di elementi supplementari, non soddisferebbe le condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato.

E. 4.2 Con ricorso l'insorgente, pur non mettendo in discussione la ricostruzione fattuale della SEM, propone una diversa lettura delle sue conseguenze a livello di statuto di rifugiato. Sulla scorta di fonti di varia natura, vi sarebbe infatti da ritenere che coloro che si sottraggono alla leva in un'età da assoggettamento rischierebbero persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ora, essendo espatriato illegalmente, il ricorrente si sarebbe manifestamente sottratto ai suoi obblighi nei confronti dello stato eritreo.

E. 5 Nonostante in sede di conclusioni il ricorrente paia censurare unicamente il mancato riconoscimento dello statuto di rifugiato, il Tribunale ritiene giudizioso, sulla base delle motivazioni addotte ed del complesso fattuale a monte, affrontare anche la questione della concessione dell'asilo. Tale approccio non ha ad ogni modo influsso alcuno sulla soccombenza né sul computo delle spese processuali.

E. 6 Sia quel che sia, in casu al ricorrente non può essere riconosciuto lo statuto di rifugiato e conseguentemente nemmeno concesso l'asilo. Durante la permanenza in patria, questi non ha infatti ricevuto alcuna convocazione né ha integrato il servizio militare. Orbene, come lo ha rettamente sottolineato l'autorità di prima istanza nel contesto eritreo il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato solo se l'interessato è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è però presunto unicamente allorquando la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40). Al contrario, il solo rischio di dover probabilmente effettuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce un pregiudizio determinante (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1). In specie, in assenza di una convocazione, il semplice timore generato dallo svolgersi di razzie e dall'eleggibilità dovuta all'età non configura motivo d'asilo pertinente. Allo stesso modo, essendo l'espatrio illegale dall'Eritrea da considerarsi rilevante solo in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1), e facendo proprio siffatti elementi in specie difetto, non vi è modo di riconoscere rilevanza in materia a tale evenienza. Da ultimo, anche l'asserita visita da parte delle autorità del villaggio dopo l'espatrio dell'insorgente, quandanche verosimile, non permette di giungere a diverso esito. Innanzitutto, tale circostanza non prefigura ad essa sola alcuna persecuzione. Inoltre, nemmeno si può comparare tale evenienza ad un contatto finalizzato all'arruolamento, dal momento che i funzionari del Mmhdar, secondo le stesse allegazioni dell'insorgente, si sarebbero limitati ad informarsi circa le ragioni della sua assenza da scuola.

E. 7 Su tali aspetti la decisione avversata merita dunque piena tutela.

E. 8.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento dell'interessato, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

E. 8.2 Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. A suo dire l'esecuzione dell'allontanamento andrebbe innanzitutto considerata contraria alla CEDU in virtù del profilo personale dell'interessato, ossia quello di un ventenne fuggito illegalmente per sottrarsi agli obblighi militari. Ad ogni modo, prosegue il ricorrente, un suo rientro nel paese d'origine lo esporrebbe al rischio di dover svolgere un servizio nazionale configurante lavoro forzato. In una tale situazione, in caso di rifiuto di servire, egli sarebbe con tutta probabilità punito e detenuto, cosa che viste le circostanze implicherebbe degli atti di tortura e dei trattamenti degradanti. Pure ostativo all'esecuzione dell'allontanamento sarebbe in specie principio dell'unità della famiglia, stante la presenza del figlio e della compagna in Svizzera, precisamente nel canton Argovia. A tal riguardo, successivamente all'inoltro del gravame, l'insorgente ha ribadito la necessità di tenere in considerazione questa circostanza sulla scorta della già menzionata decisione di accertamento della paternità. Da ultimo, alla luce della situazione personale dell'insorgente e di quella nel suo paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe anche da considerare inesigibile.

E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Ora, dal momento che il ricorrente non verrà separato dal figlio e della presunta compagna per effetto della presente sentenza, non vi è modo di intravedere in specie alcuna violazione del principio dell'unità della famiglia (cfr. infra consid. 10.4). L'insorgente non adempie dunque le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 10 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

E. 11.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l'Eritrea è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.

E. 11.3 Quo alla compatibilità con gli art. 3 e 4 CEDU, segnatamente visti i rischi di reclutamento delle persone allontanate nell'ambito del servizio nazionale eritreo occorre fare riferimento alla sentenza di riferimento del Tribunale del 10 luglio 2018 e di cui al ruolo E-5022/2017. Secondo questa giurisprudenza coordinata il servizio nazionale eritreo non rientra nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell'art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4). Quo alla questione di sapere se tale circostanza potesse o meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 CEDU, è anzitutto stato escluso che il servizio nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera, oltre alla parte militare, anche delle componenti civili, possa essere considerato quale legittimo dovere civico. Tuttavia, si è altresì potuto determinare come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione dell'art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione non sia ad essa sola sufficiente a fondare un giudizio d'inammissibilità. A mente del Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di esservi esposta. Sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l'esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8). Si può dunque partire dall'assunto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia generalmente incompatibile con i disposti citati.

E. 11.4 Circa l'eventuale contrarietà al diritto al rispetto della vita famigliare e privata, è anzitutto opportuno rilevare che seppure l'art. 8 CEDU, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, una violazione può di principio essere constatata allorquando ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). Sennonché, come già enunciato in precedenza (cfr. supra consid. 8), non potendosi in specie parlare di divisione delle persone toccate, è indubbio che la disposizione convenzionale a margine non possa essere considerata ostativa all'esecuzione dell'allontanamento. La vita famigliare, quandanche esistente, potrà infatti proseguirsi nel paese d'origine alla luce del rientro congiunto delle persone interessate. A tal fine, nel limite del possibile, sarà opportuno che le diverse autorità cantonali competenti pongano coordinatamente in esecuzione i provvedimenti di allontanamento.

E. 11.5 L'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ammissibile.

E. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 12.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 12.3 Nella sentenza sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017, pubblicata come sentenza di riferimento, il Tribunale ha avuto modo di esprimersi anche a proposito dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea. Un'analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un documentato miglioramento nell'approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell'istruzione. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza D-2311/2016, consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.2.3). Ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con riguardo della singola fattispecie. In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 17.2).

E. 12.4 Orbene, nel caso specifico il ricorrente è giovane e gode di buona salute. Egli dispone di una pluriennale istruzione, può avvalersi di una certa esperienza lavorativa e vanta la presenza di un'estesa rete socio-famigliare nel paese d'origine; rete socio-famigliare alla quale potrà far capo in caso di bisogno.

E. 12.5 Il rientro dell'interessato nel suo paese d'origine è pertanto da considerarsi pure ragionevolmente esigibile.

E. 13 Infine, in ultima analisi, pur non essendo di principio attualmente possibile un rimpatrio coatto (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.3), non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). Per prassi costante spetta infatti al richiedente asilo richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 14 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 15 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 6 febbraio 2018, non sono riscosse spese.

E. 16 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. L'autorità cantonale competente avrà premura di coordinare l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente con quello di C._______ e di D._______ (N [...]).
  4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e alle autorità cantonali competenti. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6923/2017 Sentenza del 7 dicembre 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jeannine Scherrer Bänziger, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Eritrea, patrocinato dal Sig. Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profoghi, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 7 novembre 2017 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino eritreo di etnia tigrina, è nato e cresciuto ad Antore, nella regione di Gash Barka. Nel corso della permanenza nel paese d'origine avrebbe frequentato nove anni di scuola dapprima proprio ad Antore ed in seguito a Barentu. Dopo aver completato la nona classe nel maggio del 2013 egli si sarebbe dedicato ad attività lavorative per sostenere economicamente i famigliari. In detto contesto il richiedente asilo non sarebbe mai stato convocato al servizio militare né lo avrebbe integrato. Ciò nonostante, il regolare svolgimento di razzie e la sua situazione personale, che lo vedeva privo di tessera studente da utilizzare come lasciapassare, lo avrebbero l'interessato a lasciare il paese illegalmente nell'ottobre del 2014. Dopo l'espatrio, egli avrebbe appreso che le autorità locali (Mmhdar) avrebbero chiesto informazioni ai famigliari circa le ragioni della sua assenza da scuola. Il 3 agosto 2015, l'interessato ha depositato una domanda d'asilo presso il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso. B. Con decisione del 7 novembre 2017, notificata il 9 novembre 2017 (cfr. atto A25), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 7 dicembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 8 dicembre 2017) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). In via principale egli ha postulato il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga. In primo subordine ha chiesto la ritrasmissione degli atti alla SEM per un nuovo esame sul punto di questione della qualità di rifugiato, in particolare in relazione alla rilevanza dei motivi a norma dell'art. 3 LAsi. In via ancor più subordinata di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità ed inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese giudiziarie e del relativo anticipo. D. Con decisione incidentale del 6 febbraio 2018, il Tribunale ha accolto la succiata domanda di assistenza giudiziaria. E. Con scritto del 10 agosto 2018 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale una copia della decisione del 3 maggio 2018 del Pretore del Distretto di Leventina, per il cui tramite veniva attestata la sua paternità su B._______, nato il 14 luglio 2017 da C._______, anch'essa richiedente asilo eritrea già oggetto di separata procedura dinanzi al Tribunale. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Il Tribunale può inoltre rinunciare allo scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).

3. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4. 4.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza ha ritenuto irrilevanti i motivi d'asilo addotti dall'interessato. Egli avrebbe infatti lasciato il paese senza avere avuto contatti concreti con le autorità militari, cosa che, nonostante le allegate razzie, non prefigurerebbe alcun timore oggettivamente fondato di persecuzioni. Del resto, ha proseguito la SEM, il fatto che le autorità locali abbiano raccolto informazioni su di lui successivamente all'espatrio non configurerebbe alcuna persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Sarebbe oltremodo sorprendente che queste abbiano atteso oltre un anno di tempo dall'espatrio prima di presentarsi dai suoi famigliari. Da ultimo, pure l'asserito espatrio illegale, in assenza di elementi supplementari, non soddisferebbe le condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato. 4.2 Con ricorso l'insorgente, pur non mettendo in discussione la ricostruzione fattuale della SEM, propone una diversa lettura delle sue conseguenze a livello di statuto di rifugiato. Sulla scorta di fonti di varia natura, vi sarebbe infatti da ritenere che coloro che si sottraggono alla leva in un'età da assoggettamento rischierebbero persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ora, essendo espatriato illegalmente, il ricorrente si sarebbe manifestamente sottratto ai suoi obblighi nei confronti dello stato eritreo.

5. Nonostante in sede di conclusioni il ricorrente paia censurare unicamente il mancato riconoscimento dello statuto di rifugiato, il Tribunale ritiene giudizioso, sulla base delle motivazioni addotte ed del complesso fattuale a monte, affrontare anche la questione della concessione dell'asilo. Tale approccio non ha ad ogni modo influsso alcuno sulla soccombenza né sul computo delle spese processuali. 6. Sia quel che sia, in casu al ricorrente non può essere riconosciuto lo statuto di rifugiato e conseguentemente nemmeno concesso l'asilo. Durante la permanenza in patria, questi non ha infatti ricevuto alcuna convocazione né ha integrato il servizio militare. Orbene, come lo ha rettamente sottolineato l'autorità di prima istanza nel contesto eritreo il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato solo se l'interessato è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è però presunto unicamente allorquando la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40). Al contrario, il solo rischio di dover probabilmente effettuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce un pregiudizio determinante (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1). In specie, in assenza di una convocazione, il semplice timore generato dallo svolgersi di razzie e dall'eleggibilità dovuta all'età non configura motivo d'asilo pertinente. Allo stesso modo, essendo l'espatrio illegale dall'Eritrea da considerarsi rilevante solo in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1), e facendo proprio siffatti elementi in specie difetto, non vi è modo di riconoscere rilevanza in materia a tale evenienza. Da ultimo, anche l'asserita visita da parte delle autorità del villaggio dopo l'espatrio dell'insorgente, quandanche verosimile, non permette di giungere a diverso esito. Innanzitutto, tale circostanza non prefigura ad essa sola alcuna persecuzione. Inoltre, nemmeno si può comparare tale evenienza ad un contatto finalizzato all'arruolamento, dal momento che i funzionari del Mmhdar, secondo le stesse allegazioni dell'insorgente, si sarebbero limitati ad informarsi circa le ragioni della sua assenza da scuola. 7. Su tali aspetti la decisione avversata merita dunque piena tutela. 8. 8.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento dell'interessato, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 8.2 Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. A suo dire l'esecuzione dell'allontanamento andrebbe innanzitutto considerata contraria alla CEDU in virtù del profilo personale dell'interessato, ossia quello di un ventenne fuggito illegalmente per sottrarsi agli obblighi militari. Ad ogni modo, prosegue il ricorrente, un suo rientro nel paese d'origine lo esporrebbe al rischio di dover svolgere un servizio nazionale configurante lavoro forzato. In una tale situazione, in caso di rifiuto di servire, egli sarebbe con tutta probabilità punito e detenuto, cosa che viste le circostanze implicherebbe degli atti di tortura e dei trattamenti degradanti. Pure ostativo all'esecuzione dell'allontanamento sarebbe in specie principio dell'unità della famiglia, stante la presenza del figlio e della compagna in Svizzera, precisamente nel canton Argovia. A tal riguardo, successivamente all'inoltro del gravame, l'insorgente ha ribadito la necessità di tenere in considerazione questa circostanza sulla scorta della già menzionata decisione di accertamento della paternità. Da ultimo, alla luce della situazione personale dell'insorgente e di quella nel suo paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe anche da considerare inesigibile. 9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Ora, dal momento che il ricorrente non verrà separato dal figlio e della presunta compagna per effetto della presente sentenza, non vi è modo di intravedere in specie alcuna violazione del principio dell'unità della famiglia (cfr. infra consid. 10.4). L'insorgente non adempie dunque le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 10. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 11. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 11.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l'Eritrea è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. 11.3 Quo alla compatibilità con gli art. 3 e 4 CEDU, segnatamente visti i rischi di reclutamento delle persone allontanate nell'ambito del servizio nazionale eritreo occorre fare riferimento alla sentenza di riferimento del Tribunale del 10 luglio 2018 e di cui al ruolo E-5022/2017. Secondo questa giurisprudenza coordinata il servizio nazionale eritreo non rientra nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell'art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4). Quo alla questione di sapere se tale circostanza potesse o meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 CEDU, è anzitutto stato escluso che il servizio nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera, oltre alla parte militare, anche delle componenti civili, possa essere considerato quale legittimo dovere civico. Tuttavia, si è altresì potuto determinare come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione dell'art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione non sia ad essa sola sufficiente a fondare un giudizio d'inammissibilità. A mente del Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di esservi esposta. Sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l'esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8). Si può dunque partire dall'assunto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia generalmente incompatibile con i disposti citati. 11.4 Circa l'eventuale contrarietà al diritto al rispetto della vita famigliare e privata, è anzitutto opportuno rilevare che seppure l'art. 8 CEDU, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, una violazione può di principio essere constatata allorquando ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). Sennonché, come già enunciato in precedenza (cfr. supra consid. 8), non potendosi in specie parlare di divisione delle persone toccate, è indubbio che la disposizione convenzionale a margine non possa essere considerata ostativa all'esecuzione dell'allontanamento. La vita famigliare, quandanche esistente, potrà infatti proseguirsi nel paese d'origine alla luce del rientro congiunto delle persone interessate. A tal fine, nel limite del possibile, sarà opportuno che le diverse autorità cantonali competenti pongano coordinatamente in esecuzione i provvedimenti di allontanamento. 11.5 L'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ammissibile. 12. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 12.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 12.3 Nella sentenza sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017, pubblicata come sentenza di riferimento, il Tribunale ha avuto modo di esprimersi anche a proposito dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea. Un'analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un documentato miglioramento nell'approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell'istruzione. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza D-2311/2016, consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.2.3). Ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con riguardo della singola fattispecie. In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 17.2). 12.4 Orbene, nel caso specifico il ricorrente è giovane e gode di buona salute. Egli dispone di una pluriennale istruzione, può avvalersi di una certa esperienza lavorativa e vanta la presenza di un'estesa rete socio-famigliare nel paese d'origine; rete socio-famigliare alla quale potrà far capo in caso di bisogno. 12.5 Il rientro dell'interessato nel suo paese d'origine è pertanto da considerarsi pure ragionevolmente esigibile. 13. Infine, in ultima analisi, pur non essendo di principio attualmente possibile un rimpatrio coatto (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.3), non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). Per prassi costante spetta infatti al richiedente asilo richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).

14. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 6 febbraio 2018, non sono riscosse spese.

16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. L'autorità cantonale competente avrà premura di coordinare l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente con quello di C._______ e di D._______ (N [...]).

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e alle autorità cantonali competenti. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: