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D-6852/2017

D-6852/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-04-01 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A._______, asserito cittadino eritreo, di etnia tigrina e religione ortodossa, con ultimo domicilio a B._______, C._______, D._______ (cfr. verbale dell'audizione sulle generalità del 18 settembre 2017 [di seguito: verbale 1], p.to 1.08 segg., pag. 3 seg.), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) settembre 2017 (cfr. atto A1), dopo essere giunto su suolo elvetico nell'ambito di una procedura di ricollocamento (cfr. risultanze processuali; verbale 1, p.to 5.04, pag. 6). B. Nel corso dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha allegato di aver frequentato sino alla quinta classe a E._______. In seguito avrebbe esercitato la professione quale (...) e dopo il matrimonio con la moglie, avvenuto nel (...), avrebbe preso i voti alla fine degli anni (...) ed esercitato la professione quale prete ortodosso. Il (...) gennaio 2015 gli sarebbe stata consegnata presso il suo domicilio, e da parte di un ufficiale del F._______, una convocazione scritta per recarsi ad adempiere il servizio militare. Poiché la coscrizione a prendere le armi sarebbe in contrasto con la fede da lui professata, egli sarebbe rimasto a casa rifiutando l'idea del porto d'armi. Il giorno dopo due militari lo avrebbero prelevato dal suo domicilio e condotto alla prigione militare di E._______, dove sarebbe stato trattenuto per tre mesi. Alla fine di tale periodo egli sarebbe stato rilasciato dalla prigionia, con l'invito a tornare presso il suo domicilio ed a riflettere sul prendere servizio. A causa di tali eventi, egli sarebbe partito da casa sua il (...) maggio 2015, espatriando il successivo (...) giugno 2015 verso il G._______, e lasciando segnatamente la moglie e (...) figli in comune in Eritrea (cfr. verbale 1, p.to 1.13 segg., pag. 3 segg.). C. Durante l'audizione sui motivi d'asilo, egli ha precisato di avere intrapreso gli studi in H._______ per diventare dapprima diacono e poi prete ortodosso tewahdo. Sarebbe stato investito quale prete nel (...) ed esercitato la medesima professione circa dall'anno (...), ricevendo quale compenso per il suo lavoro circa (...) al mese, da parte della chiesa del suo villaggio. La sua famiglia si sostenterebbe inoltre tutt'ora tramite i proventi dei raccolti ottenuti dai campi ricevuti in concessione dal governo, che anche lui avrebbe provveduto personalmente ad arare e coltivare sino al suo espatrio (cfr. verbale 2, D22 segg., pag. 4 seg.). Interrogato sui suoi motivi d'asilo, egli ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo, che il (...) gennaio 2015 l'amministratore del villaggio si sarebbe recato presso il suo domicilio, consegnandogli uno scritto di convocazione per il porto d'armi e per far parte della "Milisha" nel villaggio, quale riservista. Il giorno seguente, si sarebbero presentati due militari che lo avrebbero condotto dal I._______ di J._______, e dopo il suo rifiuto di prendere l'arma, egli sarebbe stato detenuto presso lo stesso luogo per tre mesi. In seguito, l'interessato sarebbe stato rilasciato, con l'ingiunzione di meditare sul porto d'armi, in quanto in ogni caso il medesimo vi sarebbe stato astretto. Egli sarebbe rientrato al domicilio ed il giorno dopo, ovvero il (...) maggio 2015, avrebbe abbandonato lo stesso, espatriando verso il G._______ il (...) giugno 2015. A seguito del suo espatrio, il richiedente avrebbe appreso dalla moglie, rimasta con i (...) figli in Eritrea, che il F._______ si sarebbe recato due o tre volte presso il loro domicilio, chiedendo dove fosse andato l'interessato (cfr. verbale 2, D46 segg., pag. 5 segg.; cfr. anche: verbale 2, D6 segg., pag. 2 segg.). A supporto della sua domanda d'asilo, l'interessato ha consegnato la sua carta d'identità eritrea originale, no. (...), rilasciata a E._______ il (...) (cfr. risultanze processuali; verbale 1, p.to 4.01 e 4.03, pag. 5). D. Con decisione del 3 novembre 2017, notificata il medesimo giorno (cfr. atto A16 e risultanze processuali), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo. L'autorità inferiore ha altresì pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera ed ordinato l'esecuzione dello stesso provvedimento, in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. E. Il 4 dicembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'interessato è insorto con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM. Nel gravame il ricorrente ha postulato, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; in primo subordine ha chiesto la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e per una nuova valutazione sulla questione del riconoscimento della qualità di rifugiato; in secondo subordine, il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi insorti dopo la fuga con conseguente ammissione provvisoria in Svizzera; in terzo subordine che gli sia concessa l'ammissione provvisoria in quanto l'esecuzione dell'allontanamento, non sarebbe né ammissibile né esigibile. Contestualmente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. F. Con decisione incidentale del 24 agosto 2018, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura ed ha accolto la sua istanza di assistenza giudiziaria. Parimenti ha invitato la SEM a presentare, entro il 10 settembre 2018, una risposta al gravame. G. L'autorità inferiore ha inoltrato tempestivamente il suo memoriale responsivo datato 3 settembre 2018, riconfermandosi nelle proprie conclusioni esposte nella decisione avversata e chiedendo la reiezione del gravame. Ha altresì presentato delle osservazioni in merito ad alcune censure sollevate nel ricorso, segnatamente circa il programma di ricollocamento ed i presunti motivi soggettivi insorti dopo la fuga invocati dall'insorgente nel medesimo. H. Il 25 settembre 2018 l'insorgente ha inoltrato al Tribunale la sua replica, essenzialmente riconfermandosi nelle motivazioni e conclusioni esposte nel ricorso. I. Lo scambio di scritti si è concluso con la presentazione della duplica della SEM datata 5 ottobre 2018 - che il Tribunale ha notificato per informazione al ricorrente il 9 ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali) - ove l'autorità inferiore ha ribadito la posizione espressa già precedentemente, proponendo nuovamente il respingimento del ricorso. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, diritto anteriore applicabile alla presente procedura ai sensi del cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 in vigore dal 1° marzo 2019, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Altresì il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto, l'insorgente è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, tiene conto della situazione del Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4).

E. 2.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.).

E. 3.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato inverosimili ed irrilevanti, ai sensi rispettivamente degli art. 7 e 3 LAsi, le dichiarazioni dell'insorgente circa i suoi motivi d'asilo. In primo luogo, il richiedente avrebbe descritto in modo stereotipato e privo di sufficienti dettagli la sua detenzione durata tre mesi, ciò che concluderebbe per la non plausibilità di tale evento. Una siffatta esposizione del periodo d'incarcerazione da parte dell'interessato, sarebbe inoltre in contrasto con quanto la SEM si aspetterebbe da un sacerdote, con una certa istruzione e preparazione, nonché confrontando la stessa con la sua narrazione dell'attraversamento della frontiera, che seppure concisa, risulterebbe essere ben più dettagliata, persuasiva e plausibile. Anche le sue asserzioni in merito al contenuto della convocazione ricevuta da parte del funzionario del F._______, come pure quanto sarebbe accaduto prima della sua incarcerazione, nonché relative al suo rilascio, risulterebbero divergenti nel corso delle due audizioni sostenute. Inoltre l'esposizione della giornata preludio della sua prigionia sarebbe stata narrata dal richiedente in modo troppo conciso e generico, tanto da risultare inattendibile che egli abbia vissuto realmente tale evento. Infine, pure le affermazioni in merito alle informazioni che il richiedente avrebbe ottenuto dalla moglie circa le successive visite da parte delle autorità, non sarebbero plausibili. Invero, malgrado egli abbia avuto in più occasioni la possibilità di approfondire la questione con la moglie al telefono, egli non l'avrebbe mai interrogata in proposito. Pertanto, le sue allegazioni in merito, parrebbero costruite ai fini della causa, ed il suo disinteresse in merito sosterrebbe la conclusione che tali accadimenti non si siano mai concretamente realizzati. In secondo luogo, l'autorità inferiore ha ritenuto che, posta l'inverosimiglianza delle sue dichiarazioni, nonché non emergendo dagli atti all'inserto degli elementi che lo farebbero apparire quale persona invisa alle autorità del suo Paese d'origine, la sola uscita illegale non sarebbe atta a giustificare un timore fondato di dover subire, in caso di un suo rientro in Eritrea, delle sanzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 3.2 L'insorgente rileva dapprima nel suo gravame che egli, avendo fatto parte della misura di ricollocamento dall' K._______ alla Svizzera, sarebbe stato trasferito su suolo elvetico ed avrebbe sperato pertanto che le autorità elvetiche gli dessero protezione e non che le stesse lo allontanassero verso il suo Paese d'origine. In seguito, il ricorrente, contesta puntualmente le presunte contraddizioni riscontrate nella decisione impugnata. Per quanto attiene la descrizione della sua detenzione, egli contrappone in primo luogo la tesi della SEM in merito alle sue supposte consolidate istruzione e preparazione, con quanto scritto dalla rappresentante dell'opera assistenziale nell'allegato al verbale dell'audizione sui motivi d'asilo. Non risulterebbe infatti dai verbali delle due audizioni che egli sia stato interpellato in modo esaustivo sul suo percorso scolastico, ciò che comporterebbe l'impossibilità di esprimersi in modo concludente rispetto alla questione. Inoltre, la valutazione dell'autorità di prime cure su tale aspetto non sarebbe condivisibile, viste le dichiarazioni coerenti rese dall'insorgente, anche se non particolarmente minuziose. Proseguendo nell'analisi, l'interessato sottolinea come le sue asserzioni in merito al periodo immediatamente antecedente alla sua incarcerazione, concesso che egli non si sia sempre espresso in maniera identica e chiara, sarebbero complessivamente convergenti a differenza di quanto concluso nella decisione avversata. Invero, nel corso della seconda audizione, rispetto alla prima, egli avrebbe unicamente addotto delle precisazioni su alcuni elementi. In proposito egli indica che E._______ sarebbe il nome esatto della località ove sarebbe ubicato il campo del I._______, all'interno della subregione di J._______, ciò che sarebbe confermato dalle informazioni disponibili sulla regione geografica e che comunque avrebbe già indicato nell'audizione sui motivi d'asilo. In merito invece alla pretesa inconsistenza delle sue allegazioni su quanto avrebbe preceduto l'incarcerazione, benché gli si possa imputare una certa concisione, quest'ultima non sarebbe addebitabile univocamente ad eventi da lui non realmente vissuti. Aspetti caratteriali e culturali avrebbero difatti un'incidenza determinante sul modo di rispondere di una persona, senza che ciò possa intaccare la veridicità di quanto affermato dalla stessa. Anche in relazione al contenuto della convocazione scritta ricevuta come pure in merito alla sua scarcerazione, l'argomentazione contenuta nella decisione avversata non sarebbe condivisibile, in quanto tra le dichiarazioni fornite nella prima audizione rispetto alla seconda audizione non vi sarebbero sostanziali differenze. Infine, circa le maggiori informazioni che, a mente dell'autorità di prime cure egli avrebbe dovuto ottenere dalle telefonate avute con la moglie relative alle visite successive da parte delle autorità eritree, egli ritiene che nella decisione avversata l'autorità inferiore avrebbe formulato delle deduzioni azzardate sulle sue risposte in merito, senza tra l'altro considerare che le stesse sono state date in risposta ad una precisa richiesta da parte dell'auditore. Nel complesso, le sue allegazioni sarebbero sufficientemente concrete, coerenti e plausibili da ritenerle verosimili. In un secondo momento, l'interessato ritiene che egli adempirebbe le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato e per la concessione dell'asilo, in quanto egli avrebbe un timore oggettivamente fondato di essere esposto a sanzioni rilevanti per l'asilo nel caso in cui egli ritornasse in Eritrea, a causa della sua renitenza alla leva nonché all'espatrio illegale. Quand'anche non venisse riconosciuta la verosimiglianza delle dichiarazioni dell'insorgente, gli andrebbero comunque riconosciuti dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Il ricorrente, invero, quale prete espatriato illegalmente dal suo Paese d'origine, avrebbe un profilo di rischio maggiore di incorrere in sanzioni pertinenti in materia d'asilo se rientrasse in Eritrea, aspetto che la SEM avrebbe omesso di esaminare nella decisione avversata. Da ultimo il ricorrente sostiene che il suo rinvio sarebbe inammissibile ed inesigibile, in quanto egli con elevata probabilità sarebbe esposto, in ragione del suo profilo quale prete fuggito illegalmente all'estero, a trattamenti inumani e degradanti proscritti dall'art. 3 CEDU, nonché a non poter più esercitare la sua professione. Vista anche la sua età anagrafica, ciò lo esporrebbe ad un'emarginazione socio-economica ed una sua reintegrazione in Eritrea apparirebbe pertanto, alla luce di tali elementi, molto incerta.

E. 3.3 Nella sua risposta del 3 settembre 2018, la SEM, ricordando il quadro politico in cui il programma di ricollocamento trova le sue fondamenta e si pone quali obiettivi, sottolinea in primo luogo che il ricorrente, che aveva aderito a tale programma su base volontaria, fosse consapevole che il suo trasferimento dall' K._______ alla Svizzera non garantiva in alcun modo il successo della sua procedura d'asilo. Quanto al merito del ricorso, l'autorità inferiore esclude vi siano degli indizi concreti nell'incarto che lascino presagire che l'interessato rischi, in caso di un suo ritorno in Eritrea, di essere esposto con probabilità preponderante a delle sanzioni o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. Invero, la funzione quale prete che il ricorrente ricoprirebbe, non sarebbe di particolare spicco dal profilo gerarchico, né in esilio né in patria, da poter interessare al suo rientro le autorità eritree. Inoltre, la sua missione pastorale non sarebbe considerata quale attività sovversiva in patria, come invece sarebbe ad esempio il caso di giornalisti che criticano il regime, tanto da rappresentare un'aggravante insieme al suo espatrio illegale agli occhi delle autorità del suo Paese d'origine.

E. 3.4 Nella sua replica, l'insorgente ha segnatamente ribadito la sua argomentazione relativa al suo profilo particolare che lo esporrebbe ad una situazione di minaccia grave e concreta, in ragione dell'attenzione particolare che le autorità eritree manifestano rispetto al clero, anche per quanto riguarda le chiese autorizzate.

E. 4 In premessa il Tribunale rileva che, per quanto concerne il fatto per il ricorrente di essere giunto in Svizzera nell'ambito di un programma di ricollocazione concordato a livello europeo, tale circostanza risulta del tutto ininfluente ai fini dell'evasione del presente gravame. Si ricorda infatti in merito che la Svizzera partecipa al programma europeo di ricollocazione (o "relocation"). Nel contesto odierno, "relocation" indica la ricollocazione in un altro Stato europeo di persone che sono già state registrate in uno Stato Dublino e vi hanno presentato una domanda d'asilo. Lo scopo è di sgravare gli Stati Dublino situati alla frontiera esterna dell'UE e che, in periodi di particolare tensione, devono confrontarsi con un numero molto elevato di domande d'asilo. A tal riguardo, va tuttavia rilevato che i programmi di ricollocazione non vincolano in alcun modo le autorità dello Stato richiesto quanto alle risultanze della procedura d'asilo, la cui trattazione compete unicamente a quest'ultimo (come del resto accade quando la competenza è stata determinata sulla base del regolamento [UE] n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide [rifusione] [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 180/31 del 29.6.2013]). Pertanto, tale censura, risulta infondata (cfr. anche: sentenza del Tribunale D-7333/2017 del 4 ottobre 2018 consid. 4.2).

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi).

E. 5.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). E' pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. E' altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Sarà dunque decisivo determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/1 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 6.1 Nel caso che ci occupa, appare anzitutto opportuno procedere analizzando la situazione nel luogo d'origine dell'insorgente per quanto attiene l'obbligo di far parte della milizia popolare (anche chiamata in inglese: "people's army", "people's militia", in tigrino "hizbawi serawit", "Volksarmee" o "Zivilmiliz" in tedesco), al momento degli avvenimenti adotti, per poi esaminare, su tale base, l'entità e la congruenza delle allegazioni da lui fornite.

E. 6.2 In Eritrea, parallelamente al servizio nazionale, esiste effettivamente dall'inizio dell'anno 2012, nella sua attuale forma, la cosiddetta milizia popolare, che impiega delle persone smobilizzate o congedate dal servizio nazionale eritreo o ancora persone oltre i cinquant'anni, che non fanno più parte delle riserve da molto tempo (cfr. Landinfo, Country of Origin Information Centre, Report Eritrea: National Service, 20 maggio 2016, pag. 25 seg., https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/03/Eritrea-national-service.pdf , consultato il 22.03.2019; Staatssekretariat für Migration SEM, Focus Eritrea, Volksarmee ["Volksmiliz"], 31 gennaio 2017, pag. 4 segg.; UK Home Office, Country Policy and Information Note, Eritrea: National service and illegal exit, Luglio 2018, < https://www.refworld.org/docid/5b4f28fb7.html >, pag. 43 seg., consultato il 22.03.2019; U.S. Departement of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2017: Eritrea, < https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm ?year=2017&dlid=276997#wrapper >, pag. 23, consultato il 22.03.2019; Schweizerische Flüchtlingshilfe, Eritrea: Nationaldienst, 30 giugno 2017, < https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/afrika/eritrea/170 < 630-eri-nationaldienst.pdf >, pag. 17 segg., consultato il 22.03.2019; cfr. anche: sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 12.5; sentenze del Tribunale E-1970/2016 del 2 ottobre 2018 consid. 4.3.2, E-771/2017 del 17 luglio 2018 consid. 4.3.1). I membri della milizia popolare devono adempiere un periodo di addestramento militare e vengono infine assegnati ad attività di sorveglianza, oppure per altri scopi civili, quali lo sviluppo di progetti statali o nell'agricoltura. Le prestazioni durano da alcuni giorni ad un paio di settimane, senza alcun tipo di compensazione salariale o di pagamento. Per l'amministrazione e l'attuazione della milizia popolare sono responsabili le amministrazioni locali (ad L._______: M._______) (cfr. Schweizerische Flüchtlingshilfe, Eritrea: Nationaldienst, ibidem, pag. 18 con riferimenti citati; UK Home Office, Country Policy and Information Note, ibidem, pag. 44; sentenza del Tribunale E-1970/2016 consid. 4.3.2 con altri riferimenti citati). Queste ultime - come pure in parte i datori di lavoro - reclutano la popolazione nell'esercito popolare, convocando gli interessati a presentarsi in un determinato luogo ed in una data prestabilita, anche se ciò può avvenire in diversi modi, ad esempio con l'inoltro di uno scritto da parte dell'amministrazione locale oppure tramite affissione su pubbliche piazze (cfr. Staatssekretariat für Migration SEM, Focus Eritrea, Volksarmee ["Volksmiliz"], 31 gennaio 2017, pag. 13 seg.; LandInfo, Report Eritrea: National Service, 23 marzo 2015, <https://www.refworld.org/pdfid/56cd5e574.pdf >, pag. 22 seg., consultato il 22.03.2019). Le conseguenze di una mancata presentazione ad una convocazione per entrare nella milizia popolare possono essere di diversa natura, secondo le differenti informazioni reperibili. Ad esempio, vi sono tra queste: la perdita di buoni alimentari e di documenti d'identità, una revoca della licenza commerciale, la confisca di proprietà, un'incarcerazione, o l'arresto delle mogli di renitenti, o ancora i renitenti o disertori vengono ricercati al loro domicilio o presi nel corso di razzie ("Giffas") (cfr. SEM, Volksarmee, ibidem, pag. 14 seg. con riferimenti citati; Schweizerische Flüchtlingshilfe, Eritrea: Nationaldienst, ibidem, pag. 19; Amnesty International, International Report 2017/2018: Eritrea, < https://www.amnesty.org/en/countries/africa/eritrea/report-eritrea/ >, consultato il 22.03.2019; U.S. Departement of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2017: Eritrea, ibidem, pag. 6; cfr. in merito anche: sentenza del Tribunale E-1970/2016 consid. 4.3.3). Sporadicamente vi è inoltre espressa l'opinione che le persone che non danno seguito al richiamo per la milizia popolare e prendono la via della fuga all'estero, sono considerati e sanzionati come disertori (cfr. sentenza del Tribunale E-1970/2016 del 2 ottobre 2018 consid. 4.3 con riferimenti citati). La milizia popolare può essere qualificata come un prolungamento dell'obbligo del servizio militare (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-2311/2016 consid. 12.5). Per quanto concerne le persone appartenenti al clero delle quattro confessioni ufficialmente riconosciute dallo Stato (di seguito anche denominati: religiosi), ovvero la chiesa ortodossa, l'Islam sunnita, la chiesa romano-cattolica e la chiesa luterano-evangelica (cfr. U.S. Departement of State, International Religious Freedom Report for 2017: Eritrea, 29 maggio 2018 < http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2017& dlid=280738 >, consultato il 22.03.2019; UN Human Rights Council, Report of the detailed findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea [A/HRC/29/CRP.1], 5 giugno 2015, https://www.ohchr.org/Documents/ HRBodies/HRCouncil/CoIEritrea/A_HRC_29_CRP-1.pdf, par. 629, pag. 160, consultato il 22.03.2019), le fonti riguardanti la prassi adottata nei loro confronti per l'obbligo del servizio militare, risultano poche e lacunose. Invero, dalle fonti reperibili non vi è espressa in maniera precisa, quanto possa essere rigido in realtà l'obbligo del servizio militare per i religiosi. Tuttavia, dalle fonti consultabili risulta che, secondo il "Proclamation on National Service No. 82/1995", ogni cittadino eritreo tra i 18 ed i 50 anni di età ha l'obbligo di eseguire il servizio nazionale. I motivi religiosi non vengono invece mai nominati nel "Proclamation on National Service" e non risultano essere una delle eccezioni per essere liberato dal servizio militare o nazionale (cfr. Eritrean Official Gazette no. 11, Proclamation on National Service No. 82/1995, 23 October 1995, 23.10.1995, consultabile in < https://www.refworld.org/docid/3dd8d3af4.html >, consultato il 22.03.2019, in particolare gli art. 6, 12 - 14). La legislazione eritrea non prevede quindi l'obiezione di coscienza per motivi religiosi e neppure vi è l'alternativa, per le persone che desidererebbero adempiere il servizio nazionale, ma non di essere impegnati in attività militari o di milizia (cfr. U.S. Departement of State, International Religious Freedom Report for 2017: Eritrea, ibidem, consultato il 22.03.2019; Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea, Sheila B. Keetharuth [A/HRC/26/45], 13 maggio 2014, < https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC _26 _45_ENG.pdf >, consultato il 22.03.2019, pag. 10, par. 47). Alcune fonti riportano che il governo continuerebbe a reclutare per il servizio militare e nazionale come pure per l'obbligo di portare le armi, anche persone appartenenti al clero, tra essi anche ministri della chiesa ortodossa eritrea, e questo anche se negli anni precedenti il 2011 avrebbe accordato loro un'esenzione. Tutte le quattro religioni ufficialmente riconosciute devono inoltre provvedere a stilare una lista di membri che possano essere arruolati nel servizio militare o nazionale (cfr. UN Human Rights Council, Report of the detailed findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea, ibidem, in particolare pag. 172 segg.; UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea, Sheila B. Keetharuth [A/HRC/26/45], 13 maggio 2014, < https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_26 _ < 45_ENG.pdf >, consultato il 22.03.2019; U.S. Departement of State, 2011 Report on International Religious Freedom: Eritrea, 30 luglio 2012, < https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2011/af/192709.htm >, consultato il 22.03.2019; British Embassy in Asmara [Eritrea], Correspondence from British Embassy in Asmara, 1° aprile 2010, in: UK Home Office, Country Information and Guidance: Eritrea: Illegal Exit, settembre 2015, https://www.refworld.org/pdfid/561f46eb4.pdf, consultato il 22.03.2019). In tale contesto appare quindi plausibile che il ricorrente, anche quale sacerdote eritreo, che implicitamente riporta pure il fatto di essere stato esonerato prima dell'anno 2012 (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 4; verbale 2, D50 segg., pag. 6), abbia ricevuto una convocazione dal F._______ nel gennaio del 2015 per adempire il servizio obbligatorio nella milizia popolare e che davanti al suo rifiuto egli sia stato sanzionato con una detenzione. Il racconto fornito dal medesimo, non si discosta infatti da altri avvenimenti simili avvenuti in Eritrea. Il criterio di plausibilità, tenuto conto della situazione nel luogo di provenienza del ricorrente, è pertanto da considerarsi soddisfatto. Su tali presupposti, le allegazioni del richiedente, meritano di essere vagliate approfonditamente onde determinare se esse siano sufficientemente sostanziate e coerenti.

E. 6.3 Quanto alla sostanza delle allegazioni, occorre rilevare che, malgrado si possa denotare una certa concisione nell'intero narrato del ricorrente, il Tribunale non può condividere le tesi dell'autorità inferiore circa il fatto che le allegazioni del richiedente risulterebbero inattendibili in quanto egli non sarebbe stato in misura di descrivere con sufficiente dettaglio ove egli fosse stato detenuto ed il suo vissuto durante la prigionia, poiché, da un sacerdote, che avrebbe una certa istruzione e preparazione consolidata, ci si attenderebbe un'esposizione maggiormente particolareggiata, vissuta e minuziosa. Invero, dagli atti non risulta che il ricorrente abbia una formazione ed un'istruzione particolare, in quanto egli ha riferito di avere terminato la quinta classe a E._______ ed in seguito di avere svolto in patria le professioni di (...) e di prete ortodosso (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 4; verbale 2, D34 segg., pag. 4 seg.). Circa la sua formazione per diventare ministro ortodosso, ha riferito unicamente di aver studiato a N._______ in H._______, le "preghiere dei diversi giorni, come si celebra la messa" e la Bibbia (cfr. verbale 2, D37 segg., pag. 5). Non si comprende inoltre come la descrizione dell'attraversamento dell'espatrio da parte dell'interessato, pure molto concisa, possa fungere quale metro di paragone per le altre allegazioni e per sostenere che fosse dimostrativa dell'abilità dell'insorgente nell'esposizione, come ritenuto dall'autorità di prime cure. Invero, uguale concisione, ma comunque sufficientemente dettagliata risulta essere la sua descrizione del luogo dove sarebbe stato detenuto e come avrebbe trascorso le sue giornate durante l'incarcerazione. Egli ha difatti indicato esattamente la località dove è stato trattenuto per tre mesi, ovvero al I._______ a E._______ nel C.______ (cfr. verbale 2, D82, pag. 8; cfr. anche verbale 1, p.to 7.02, pag. 7), con chi avrebbe discusso durante il suo primo giorno di detenzione - indicando pure il nome del superiore con il quale si sarebbe intrattenuto - (cfr. verbale 2, D76 segg., pag. 8), chi sarebbe stato incarcerato in quel luogo (cfr. verbale 2, D86, pag. 8), nonché come era strutturato l'edificio in cui è stato trattenuto per tre mesi. Riguardo a quest'ultimo punto, ha riferito trattarsi di un grande stanzone in pietra, suddiviso in tre parti, con i detenuti che sarebbero stati rinchiusi in una parte e l'altra parte sarebbe invece riservata agli uffici (cfr. verbale 2, D86 segg., pag. 8 seg.). Più avanti ha aggiunto che il campo del I._______ avrebbe avuto una grandezza di (...) metri di lunghezza per (...) e che sarebbe suddiviso con blocchetti, alcune stanze venendo adibite alla dispensa per il cibo ed altre ad uffici (cfr. verbale 2, D98 seg., pag. 9 seg.). Anche la descrizione della giornata che trascorreva in prigione, per quanto non particolarmente minuziosa, non può essere ritenuta inverosimile, in quanto l'insorgente ha comunque fornito una serie di dettagli credibili in merito. Ha riferito in merito che li avrebbero svegliati alle (...) della mattina e li avrebbero condotti all'esterno per espletare i loro bisogni corporali, sorvegliati dai militari. In seguito sarebbero tornati all'interno dell'edificio e, dopo colazione, sarebbero rimasti al suo interno sino alla sera, verso le (...), dove erano ricondotti all'esterno nuovamente per l'espletazione dei bisogni fisiologici. Il tempo lo avrebbe trascorso pregando e (...) che sarebbe servita alla (...) per (...) (cfr. verbale 2, D93 segg., pag. 9). Riguardo a come avrebbe vissuto personalmente la prigionia, egli ha più volte ribadito di essere stato trattenuto, unicamente in quanto si sarebbe rifiutato di portare l'arma d'ordinanza poiché prete. Non avrebbe inoltre mai subito delle violenze fisiche, in quanto i militari attendevano unicamente che egli accettasse (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7; verbale 2, D90 segg., pag. 9). La verosimiglianza delle asserzioni dell'interessato non può pertanto essere negata, come lo vuole l'autorità intimata, sulla base della carente e generica descrizione della detenzione fornita dal ricorrente.

E. 6.4 Circa la coerenza dei fatti allegati, va anzitutto osservato come sia la descrizione degli eventi della convocazione ricevuta, che gli avvenimenti successivi alla stessa, siano stati descritti con una certa linearità nel corso delle due audizioni a cui quest'ultimo è stato sottoposto. Nonostante ad una prima lettura le versioni addotte paiano effettivamente presentare alcune differenze, le stesse non riguardano elementi sostanziali e non inficiano ad esse sole la verosimiglianza delle allegazioni. Se nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha effettivamente addotto che la convocazione menzionasse il fatto che nonostante non avesse adempiuto l'addestramento avrebbe dovuto prendere servizio nel (...)° I._______, stanziato a E._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 6 seg.), dettagli questi ultimi che sarebbero stati omessi nella seconda audizione. Tuttavia, ad una lettura più attenta, egli ha fornito la stessa incorporazione, ovvero il I._______ che fa parte del (...)°O._______, della città di E._______, poco più avanti (cfr. verbale 2, D64 segg., pag. 7). La narrazione di come egli avrebbe ricevuto tale convocazione ed il prosieguo, coincidono inoltre quasi integralmente nelle due audizioni. Il richiedente ha infatti in entrambi i casi allegato di avere ricevuto il (...) gennaio 2015, personalmente ed al suo domicilio familiare, la lettera di convocazione da parte di un ufficiale del F._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 6; verbale 2, D55 segg., pag. 6 seg.), e che non essendosi presentato, il (...) gennaio del medesimo anno due militari sarebbero giunti al suo domicilio e lo avrebbero condotto in prigione a E._______, ove sarebbe stato trattenuto per tre mesi (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7; verbale 2, D62 segg., pag. 6 seg.). Pertanto, la mancata menzione da parte dell'insorgente che nella convocazione vi fosse scritto che egli non aveva prestato l'addestramento e, malgrado ciò, ove avrebbe dovuto prendere servizio, non possono essere considerate delle incongruenze. Allo stesso modo, riguardo le asserzioni del ricorrente in merito al luogo dove egli sarebbe stato condotto e trattenuto, che a mente della SEM sarebbero contraddittorie, non risulterebbero agli occhi del Tribunale come tali. Invero, il luogo dove egli è stato portato risulta in entrambe le audizioni come situato nella località di E._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7; verbale 2, D82, pag. 8). Nella seconda audizione pare unicamente che l'insorgente abbia fornito un numero di dettagli maggiori sul luogo e la sua conformazione rispetto alla prima audizione, senza che per questo siano riscontrabili delle contraddizioni su punti sostanziali rispetto alla prima audizione. Da ultimo, anche in relazione alle circostanze che hanno portato alla scarcerazione del richiedente, non costituisce una contraddizione essenziale il fatto che nella prima audizione non abbia accennato al fatto che gli avrebbero riferito che sarebbe stato costretto a prendere l'arma, fermo considerato che in entrambe ha riferito di essere stato rilasciato dopo tre mesi, alla condizione di riflettere sul prendere servizio (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7; verbale 2, D101 e D104, pag. 10), e che anche nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato si è riferito al fatto che gli avevano chiesto di "prendere le armi" e per questo egli sarebbe espatriato (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 6).

E. 6.5 Conto tenuto di quanto precede, da un punto di vista globale, la verosimiglianza degli avvenimenti precedenti la detenzione del ricorrente, ovvero il fatto di avere ricevuto una convocazione per entrare a far parte della milizia popolare nonché di essere stato arrestato, come pure relativi all'incarcerazione stessa ed al suo rilascio, non può essere messa in dubbio senza ulteriori approfondimenti, in ragione delle presunte incongruenze ed incoerenze denotate dall'autorità inferiore.

E. 6.6 Di conseguenza, le dichiarazioni dell'insorgente a proposito della sua convocazione e della sua detenzione, ossequiano alle condizioni prescritte dall'art. 7 LAsi, ed il Tribunale parte quindi dall'assunto che tali eventi siano realmente accaduti. A proposito di quanto allegato circa lo svolgersi degli avvenimenti successivi, segnatamente circa il fatto che egli sarebbe stato ricercato dopo il suo rilascio da parte del F._______ (cfr. verbale 2, D16 segg., pag. 3), l'autorità resta libera di metterne nuovamente in discussione la verosimiglianza, posta una previa ed esaustiva analisi delle dichiarazioni dell'interessato sotto il profilo della sostanza, della plausibilità e della coerenza e nel solo caso in cui non dovesse ritenere la convocazione e l'incarcerazione subita sufficiente a giustificare una modifica del provvedimento avversato dal profilo della rilevanza. Altresì, se ciò non fosse il caso, alla luce della potenziale rilevanza in materia d'asilo del profilo quale prete del ricorrente, l'autorità inferiore avrà cura di effettuare un'analisi approfondita di tale aspetto nel contesto eritreo, tenendo debitamente conto delle considerazioni sviluppate nella presente sentenza (cfr. supra consid. 6.2).

E. 7 Giunti a tale conclusione, il Tribunale ritiene giudizioso rinviare la presente causa alla SEM perché quest'ultima autorità abbia a verificare dettagliatamente le allegazioni dell'insorgente sotto il profilo della verosimiglianza e della possibile rilevanza in materia d'asilo dei fatti addotti, conto tenuto della situazione nel paese d'origine dell'interessato e delle considerazioni in proposito contenute supra al consid. 6.2. È inoltre opportuno, onde evitare di privare il ricorrente di un'istanza di ricorso e conto tenuto della probabile necessità di esperire ulteriori atti istruttori, che sia l'autorità di prima istanza ad incaricarsene. Su tali presupposti, il Tribunale può esimersi dal dirimere le restanti censure.

E. 8 Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 3 novembre 2017 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità intimata (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza, eventualmente a seguito di ulteriori misure d'istruzione.

E. 9.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA).

E. 9.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).

E. 9.3 Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 850.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).

E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 3 novembre 2017 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità di prima istanza per l'eventuale completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. La SEM rifonderà al ricorrente CHF 850.- a titolo di indennità ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6852/2017 Sentenza del 1° aprile 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Hans Schürch, Gérald Bovier, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Eritrea, rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone, Soccorso operaio svizzero SOS, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 3 novembre 2017 / N (...). Fatti: A. A._______, asserito cittadino eritreo, di etnia tigrina e religione ortodossa, con ultimo domicilio a B._______, C._______, D._______ (cfr. verbale dell'audizione sulle generalità del 18 settembre 2017 [di seguito: verbale 1], p.to 1.08 segg., pag. 3 seg.), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) settembre 2017 (cfr. atto A1), dopo essere giunto su suolo elvetico nell'ambito di una procedura di ricollocamento (cfr. risultanze processuali; verbale 1, p.to 5.04, pag. 6). B. Nel corso dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha allegato di aver frequentato sino alla quinta classe a E._______. In seguito avrebbe esercitato la professione quale (...) e dopo il matrimonio con la moglie, avvenuto nel (...), avrebbe preso i voti alla fine degli anni (...) ed esercitato la professione quale prete ortodosso. Il (...) gennaio 2015 gli sarebbe stata consegnata presso il suo domicilio, e da parte di un ufficiale del F._______, una convocazione scritta per recarsi ad adempiere il servizio militare. Poiché la coscrizione a prendere le armi sarebbe in contrasto con la fede da lui professata, egli sarebbe rimasto a casa rifiutando l'idea del porto d'armi. Il giorno dopo due militari lo avrebbero prelevato dal suo domicilio e condotto alla prigione militare di E._______, dove sarebbe stato trattenuto per tre mesi. Alla fine di tale periodo egli sarebbe stato rilasciato dalla prigionia, con l'invito a tornare presso il suo domicilio ed a riflettere sul prendere servizio. A causa di tali eventi, egli sarebbe partito da casa sua il (...) maggio 2015, espatriando il successivo (...) giugno 2015 verso il G._______, e lasciando segnatamente la moglie e (...) figli in comune in Eritrea (cfr. verbale 1, p.to 1.13 segg., pag. 3 segg.). C. Durante l'audizione sui motivi d'asilo, egli ha precisato di avere intrapreso gli studi in H._______ per diventare dapprima diacono e poi prete ortodosso tewahdo. Sarebbe stato investito quale prete nel (...) ed esercitato la medesima professione circa dall'anno (...), ricevendo quale compenso per il suo lavoro circa (...) al mese, da parte della chiesa del suo villaggio. La sua famiglia si sostenterebbe inoltre tutt'ora tramite i proventi dei raccolti ottenuti dai campi ricevuti in concessione dal governo, che anche lui avrebbe provveduto personalmente ad arare e coltivare sino al suo espatrio (cfr. verbale 2, D22 segg., pag. 4 seg.). Interrogato sui suoi motivi d'asilo, egli ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo, che il (...) gennaio 2015 l'amministratore del villaggio si sarebbe recato presso il suo domicilio, consegnandogli uno scritto di convocazione per il porto d'armi e per far parte della "Milisha" nel villaggio, quale riservista. Il giorno seguente, si sarebbero presentati due militari che lo avrebbero condotto dal I._______ di J._______, e dopo il suo rifiuto di prendere l'arma, egli sarebbe stato detenuto presso lo stesso luogo per tre mesi. In seguito, l'interessato sarebbe stato rilasciato, con l'ingiunzione di meditare sul porto d'armi, in quanto in ogni caso il medesimo vi sarebbe stato astretto. Egli sarebbe rientrato al domicilio ed il giorno dopo, ovvero il (...) maggio 2015, avrebbe abbandonato lo stesso, espatriando verso il G._______ il (...) giugno 2015. A seguito del suo espatrio, il richiedente avrebbe appreso dalla moglie, rimasta con i (...) figli in Eritrea, che il F._______ si sarebbe recato due o tre volte presso il loro domicilio, chiedendo dove fosse andato l'interessato (cfr. verbale 2, D46 segg., pag. 5 segg.; cfr. anche: verbale 2, D6 segg., pag. 2 segg.). A supporto della sua domanda d'asilo, l'interessato ha consegnato la sua carta d'identità eritrea originale, no. (...), rilasciata a E._______ il (...) (cfr. risultanze processuali; verbale 1, p.to 4.01 e 4.03, pag. 5). D. Con decisione del 3 novembre 2017, notificata il medesimo giorno (cfr. atto A16 e risultanze processuali), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo. L'autorità inferiore ha altresì pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera ed ordinato l'esecuzione dello stesso provvedimento, in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. E. Il 4 dicembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'interessato è insorto con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM. Nel gravame il ricorrente ha postulato, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; in primo subordine ha chiesto la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e per una nuova valutazione sulla questione del riconoscimento della qualità di rifugiato; in secondo subordine, il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi insorti dopo la fuga con conseguente ammissione provvisoria in Svizzera; in terzo subordine che gli sia concessa l'ammissione provvisoria in quanto l'esecuzione dell'allontanamento, non sarebbe né ammissibile né esigibile. Contestualmente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. F. Con decisione incidentale del 24 agosto 2018, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura ed ha accolto la sua istanza di assistenza giudiziaria. Parimenti ha invitato la SEM a presentare, entro il 10 settembre 2018, una risposta al gravame. G. L'autorità inferiore ha inoltrato tempestivamente il suo memoriale responsivo datato 3 settembre 2018, riconfermandosi nelle proprie conclusioni esposte nella decisione avversata e chiedendo la reiezione del gravame. Ha altresì presentato delle osservazioni in merito ad alcune censure sollevate nel ricorso, segnatamente circa il programma di ricollocamento ed i presunti motivi soggettivi insorti dopo la fuga invocati dall'insorgente nel medesimo. H. Il 25 settembre 2018 l'insorgente ha inoltrato al Tribunale la sua replica, essenzialmente riconfermandosi nelle motivazioni e conclusioni esposte nel ricorso. I. Lo scambio di scritti si è concluso con la presentazione della duplica della SEM datata 5 ottobre 2018 - che il Tribunale ha notificato per informazione al ricorrente il 9 ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali) - ove l'autorità inferiore ha ribadito la posizione espressa già precedentemente, proponendo nuovamente il respingimento del ricorso. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, diritto anteriore applicabile alla presente procedura ai sensi del cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 in vigore dal 1° marzo 2019, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Altresì il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto, l'insorgente è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, tiene conto della situazione del Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4). 2.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.). 3. 3.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato inverosimili ed irrilevanti, ai sensi rispettivamente degli art. 7 e 3 LAsi, le dichiarazioni dell'insorgente circa i suoi motivi d'asilo. In primo luogo, il richiedente avrebbe descritto in modo stereotipato e privo di sufficienti dettagli la sua detenzione durata tre mesi, ciò che concluderebbe per la non plausibilità di tale evento. Una siffatta esposizione del periodo d'incarcerazione da parte dell'interessato, sarebbe inoltre in contrasto con quanto la SEM si aspetterebbe da un sacerdote, con una certa istruzione e preparazione, nonché confrontando la stessa con la sua narrazione dell'attraversamento della frontiera, che seppure concisa, risulterebbe essere ben più dettagliata, persuasiva e plausibile. Anche le sue asserzioni in merito al contenuto della convocazione ricevuta da parte del funzionario del F._______, come pure quanto sarebbe accaduto prima della sua incarcerazione, nonché relative al suo rilascio, risulterebbero divergenti nel corso delle due audizioni sostenute. Inoltre l'esposizione della giornata preludio della sua prigionia sarebbe stata narrata dal richiedente in modo troppo conciso e generico, tanto da risultare inattendibile che egli abbia vissuto realmente tale evento. Infine, pure le affermazioni in merito alle informazioni che il richiedente avrebbe ottenuto dalla moglie circa le successive visite da parte delle autorità, non sarebbero plausibili. Invero, malgrado egli abbia avuto in più occasioni la possibilità di approfondire la questione con la moglie al telefono, egli non l'avrebbe mai interrogata in proposito. Pertanto, le sue allegazioni in merito, parrebbero costruite ai fini della causa, ed il suo disinteresse in merito sosterrebbe la conclusione che tali accadimenti non si siano mai concretamente realizzati. In secondo luogo, l'autorità inferiore ha ritenuto che, posta l'inverosimiglianza delle sue dichiarazioni, nonché non emergendo dagli atti all'inserto degli elementi che lo farebbero apparire quale persona invisa alle autorità del suo Paese d'origine, la sola uscita illegale non sarebbe atta a giustificare un timore fondato di dover subire, in caso di un suo rientro in Eritrea, delle sanzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 3.2 L'insorgente rileva dapprima nel suo gravame che egli, avendo fatto parte della misura di ricollocamento dall' K._______ alla Svizzera, sarebbe stato trasferito su suolo elvetico ed avrebbe sperato pertanto che le autorità elvetiche gli dessero protezione e non che le stesse lo allontanassero verso il suo Paese d'origine. In seguito, il ricorrente, contesta puntualmente le presunte contraddizioni riscontrate nella decisione impugnata. Per quanto attiene la descrizione della sua detenzione, egli contrappone in primo luogo la tesi della SEM in merito alle sue supposte consolidate istruzione e preparazione, con quanto scritto dalla rappresentante dell'opera assistenziale nell'allegato al verbale dell'audizione sui motivi d'asilo. Non risulterebbe infatti dai verbali delle due audizioni che egli sia stato interpellato in modo esaustivo sul suo percorso scolastico, ciò che comporterebbe l'impossibilità di esprimersi in modo concludente rispetto alla questione. Inoltre, la valutazione dell'autorità di prime cure su tale aspetto non sarebbe condivisibile, viste le dichiarazioni coerenti rese dall'insorgente, anche se non particolarmente minuziose. Proseguendo nell'analisi, l'interessato sottolinea come le sue asserzioni in merito al periodo immediatamente antecedente alla sua incarcerazione, concesso che egli non si sia sempre espresso in maniera identica e chiara, sarebbero complessivamente convergenti a differenza di quanto concluso nella decisione avversata. Invero, nel corso della seconda audizione, rispetto alla prima, egli avrebbe unicamente addotto delle precisazioni su alcuni elementi. In proposito egli indica che E._______ sarebbe il nome esatto della località ove sarebbe ubicato il campo del I._______, all'interno della subregione di J._______, ciò che sarebbe confermato dalle informazioni disponibili sulla regione geografica e che comunque avrebbe già indicato nell'audizione sui motivi d'asilo. In merito invece alla pretesa inconsistenza delle sue allegazioni su quanto avrebbe preceduto l'incarcerazione, benché gli si possa imputare una certa concisione, quest'ultima non sarebbe addebitabile univocamente ad eventi da lui non realmente vissuti. Aspetti caratteriali e culturali avrebbero difatti un'incidenza determinante sul modo di rispondere di una persona, senza che ciò possa intaccare la veridicità di quanto affermato dalla stessa. Anche in relazione al contenuto della convocazione scritta ricevuta come pure in merito alla sua scarcerazione, l'argomentazione contenuta nella decisione avversata non sarebbe condivisibile, in quanto tra le dichiarazioni fornite nella prima audizione rispetto alla seconda audizione non vi sarebbero sostanziali differenze. Infine, circa le maggiori informazioni che, a mente dell'autorità di prime cure egli avrebbe dovuto ottenere dalle telefonate avute con la moglie relative alle visite successive da parte delle autorità eritree, egli ritiene che nella decisione avversata l'autorità inferiore avrebbe formulato delle deduzioni azzardate sulle sue risposte in merito, senza tra l'altro considerare che le stesse sono state date in risposta ad una precisa richiesta da parte dell'auditore. Nel complesso, le sue allegazioni sarebbero sufficientemente concrete, coerenti e plausibili da ritenerle verosimili. In un secondo momento, l'interessato ritiene che egli adempirebbe le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato e per la concessione dell'asilo, in quanto egli avrebbe un timore oggettivamente fondato di essere esposto a sanzioni rilevanti per l'asilo nel caso in cui egli ritornasse in Eritrea, a causa della sua renitenza alla leva nonché all'espatrio illegale. Quand'anche non venisse riconosciuta la verosimiglianza delle dichiarazioni dell'insorgente, gli andrebbero comunque riconosciuti dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Il ricorrente, invero, quale prete espatriato illegalmente dal suo Paese d'origine, avrebbe un profilo di rischio maggiore di incorrere in sanzioni pertinenti in materia d'asilo se rientrasse in Eritrea, aspetto che la SEM avrebbe omesso di esaminare nella decisione avversata. Da ultimo il ricorrente sostiene che il suo rinvio sarebbe inammissibile ed inesigibile, in quanto egli con elevata probabilità sarebbe esposto, in ragione del suo profilo quale prete fuggito illegalmente all'estero, a trattamenti inumani e degradanti proscritti dall'art. 3 CEDU, nonché a non poter più esercitare la sua professione. Vista anche la sua età anagrafica, ciò lo esporrebbe ad un'emarginazione socio-economica ed una sua reintegrazione in Eritrea apparirebbe pertanto, alla luce di tali elementi, molto incerta. 3.3 Nella sua risposta del 3 settembre 2018, la SEM, ricordando il quadro politico in cui il programma di ricollocamento trova le sue fondamenta e si pone quali obiettivi, sottolinea in primo luogo che il ricorrente, che aveva aderito a tale programma su base volontaria, fosse consapevole che il suo trasferimento dall' K._______ alla Svizzera non garantiva in alcun modo il successo della sua procedura d'asilo. Quanto al merito del ricorso, l'autorità inferiore esclude vi siano degli indizi concreti nell'incarto che lascino presagire che l'interessato rischi, in caso di un suo ritorno in Eritrea, di essere esposto con probabilità preponderante a delle sanzioni o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. Invero, la funzione quale prete che il ricorrente ricoprirebbe, non sarebbe di particolare spicco dal profilo gerarchico, né in esilio né in patria, da poter interessare al suo rientro le autorità eritree. Inoltre, la sua missione pastorale non sarebbe considerata quale attività sovversiva in patria, come invece sarebbe ad esempio il caso di giornalisti che criticano il regime, tanto da rappresentare un'aggravante insieme al suo espatrio illegale agli occhi delle autorità del suo Paese d'origine. 3.4 Nella sua replica, l'insorgente ha segnatamente ribadito la sua argomentazione relativa al suo profilo particolare che lo esporrebbe ad una situazione di minaccia grave e concreta, in ragione dell'attenzione particolare che le autorità eritree manifestano rispetto al clero, anche per quanto riguarda le chiese autorizzate.

4. In premessa il Tribunale rileva che, per quanto concerne il fatto per il ricorrente di essere giunto in Svizzera nell'ambito di un programma di ricollocazione concordato a livello europeo, tale circostanza risulta del tutto ininfluente ai fini dell'evasione del presente gravame. Si ricorda infatti in merito che la Svizzera partecipa al programma europeo di ricollocazione (o "relocation"). Nel contesto odierno, "relocation" indica la ricollocazione in un altro Stato europeo di persone che sono già state registrate in uno Stato Dublino e vi hanno presentato una domanda d'asilo. Lo scopo è di sgravare gli Stati Dublino situati alla frontiera esterna dell'UE e che, in periodi di particolare tensione, devono confrontarsi con un numero molto elevato di domande d'asilo. A tal riguardo, va tuttavia rilevato che i programmi di ricollocazione non vincolano in alcun modo le autorità dello Stato richiesto quanto alle risultanze della procedura d'asilo, la cui trattazione compete unicamente a quest'ultimo (come del resto accade quando la competenza è stata determinata sulla base del regolamento [UE] n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide [rifusione] [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 180/31 del 29.6.2013]). Pertanto, tale censura, risulta infondata (cfr. anche: sentenza del Tribunale D-7333/2017 del 4 ottobre 2018 consid. 4.2). 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi). 5.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). E' pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. E' altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Sarà dunque decisivo determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/1 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 6. 6.1 Nel caso che ci occupa, appare anzitutto opportuno procedere analizzando la situazione nel luogo d'origine dell'insorgente per quanto attiene l'obbligo di far parte della milizia popolare (anche chiamata in inglese: "people's army", "people's militia", in tigrino "hizbawi serawit", "Volksarmee" o "Zivilmiliz" in tedesco), al momento degli avvenimenti adotti, per poi esaminare, su tale base, l'entità e la congruenza delle allegazioni da lui fornite. 6.2 In Eritrea, parallelamente al servizio nazionale, esiste effettivamente dall'inizio dell'anno 2012, nella sua attuale forma, la cosiddetta milizia popolare, che impiega delle persone smobilizzate o congedate dal servizio nazionale eritreo o ancora persone oltre i cinquant'anni, che non fanno più parte delle riserve da molto tempo (cfr. Landinfo, Country of Origin Information Centre, Report Eritrea: National Service, 20 maggio 2016, pag. 25 seg., https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/03/Eritrea-national-service.pdf , consultato il 22.03.2019; Staatssekretariat für Migration SEM, Focus Eritrea, Volksarmee ["Volksmiliz"], 31 gennaio 2017, pag. 4 segg.; UK Home Office, Country Policy and Information Note, Eritrea: National service and illegal exit, Luglio 2018, , pag. 43 seg., consultato il 22.03.2019; U.S. Departement of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2017: Eritrea, , pag. 23, consultato il 22.03.2019; Schweizerische Flüchtlingshilfe, Eritrea: Nationaldienst, 30 giugno 2017, , pag. 17 segg., consultato il 22.03.2019; cfr. anche: sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 12.5; sentenze del Tribunale E-1970/2016 del 2 ottobre 2018 consid. 4.3.2, E-771/2017 del 17 luglio 2018 consid. 4.3.1). I membri della milizia popolare devono adempiere un periodo di addestramento militare e vengono infine assegnati ad attività di sorveglianza, oppure per altri scopi civili, quali lo sviluppo di progetti statali o nell'agricoltura. Le prestazioni durano da alcuni giorni ad un paio di settimane, senza alcun tipo di compensazione salariale o di pagamento. Per l'amministrazione e l'attuazione della milizia popolare sono responsabili le amministrazioni locali (ad L._______: M._______) (cfr. Schweizerische Flüchtlingshilfe, Eritrea: Nationaldienst, ibidem, pag. 18 con riferimenti citati; UK Home Office, Country Policy and Information Note, ibidem, pag. 44; sentenza del Tribunale E-1970/2016 consid. 4.3.2 con altri riferimenti citati). Queste ultime - come pure in parte i datori di lavoro - reclutano la popolazione nell'esercito popolare, convocando gli interessati a presentarsi in un determinato luogo ed in una data prestabilita, anche se ciò può avvenire in diversi modi, ad esempio con l'inoltro di uno scritto da parte dell'amministrazione locale oppure tramite affissione su pubbliche piazze (cfr. Staatssekretariat für Migration SEM, Focus Eritrea, Volksarmee ["Volksmiliz"], 31 gennaio 2017, pag. 13 seg.; LandInfo, Report Eritrea: National Service, 23 marzo 2015, , pag. 22 seg., consultato il 22.03.2019). Le conseguenze di una mancata presentazione ad una convocazione per entrare nella milizia popolare possono essere di diversa natura, secondo le differenti informazioni reperibili. Ad esempio, vi sono tra queste: la perdita di buoni alimentari e di documenti d'identità, una revoca della licenza commerciale, la confisca di proprietà, un'incarcerazione, o l'arresto delle mogli di renitenti, o ancora i renitenti o disertori vengono ricercati al loro domicilio o presi nel corso di razzie ("Giffas") (cfr. SEM, Volksarmee, ibidem, pag. 14 seg. con riferimenti citati; Schweizerische Flüchtlingshilfe, Eritrea: Nationaldienst, ibidem, pag. 19; Amnesty International, International Report 2017/2018: Eritrea, , consultato il 22.03.2019; U.S. Departement of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2017: Eritrea, ibidem, pag. 6; cfr. in merito anche: sentenza del Tribunale E-1970/2016 consid. 4.3.3). Sporadicamente vi è inoltre espressa l'opinione che le persone che non danno seguito al richiamo per la milizia popolare e prendono la via della fuga all'estero, sono considerati e sanzionati come disertori (cfr. sentenza del Tribunale E-1970/2016 del 2 ottobre 2018 consid. 4.3 con riferimenti citati). La milizia popolare può essere qualificata come un prolungamento dell'obbligo del servizio militare (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-2311/2016 consid. 12.5). Per quanto concerne le persone appartenenti al clero delle quattro confessioni ufficialmente riconosciute dallo Stato (di seguito anche denominati: religiosi), ovvero la chiesa ortodossa, l'Islam sunnita, la chiesa romano-cattolica e la chiesa luterano-evangelica (cfr. U.S. Departement of State, International Religious Freedom Report for 2017: Eritrea, 29 maggio 2018 , consultato il 22.03.2019; UN Human Rights Council, Report of the detailed findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea [A/HRC/29/CRP.1], 5 giugno 2015, https://www.ohchr.org/Documents/ HRBodies/HRCouncil/CoIEritrea/A_HRC_29_CRP-1.pdf, par. 629, pag. 160, consultato il 22.03.2019), le fonti riguardanti la prassi adottata nei loro confronti per l'obbligo del servizio militare, risultano poche e lacunose. Invero, dalle fonti reperibili non vi è espressa in maniera precisa, quanto possa essere rigido in realtà l'obbligo del servizio militare per i religiosi. Tuttavia, dalle fonti consultabili risulta che, secondo il "Proclamation on National Service No. 82/1995", ogni cittadino eritreo tra i 18 ed i 50 anni di età ha l'obbligo di eseguire il servizio nazionale. I motivi religiosi non vengono invece mai nominati nel "Proclamation on National Service" e non risultano essere una delle eccezioni per essere liberato dal servizio militare o nazionale (cfr. Eritrean Official Gazette no. 11, Proclamation on National Service No. 82/1995, 23 October 1995, 23.10.1995, consultabile in , consultato il 22.03.2019, in particolare gli art. 6, 12 - 14). La legislazione eritrea non prevede quindi l'obiezione di coscienza per motivi religiosi e neppure vi è l'alternativa, per le persone che desidererebbero adempiere il servizio nazionale, ma non di essere impegnati in attività militari o di milizia (cfr. U.S. Departement of State, International Religious Freedom Report for 2017: Eritrea, ibidem, consultato il 22.03.2019; Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea, Sheila B. Keetharuth [A/HRC/26/45], 13 maggio 2014, , consultato il 22.03.2019, pag. 10, par. 47). Alcune fonti riportano che il governo continuerebbe a reclutare per il servizio militare e nazionale come pure per l'obbligo di portare le armi, anche persone appartenenti al clero, tra essi anche ministri della chiesa ortodossa eritrea, e questo anche se negli anni precedenti il 2011 avrebbe accordato loro un'esenzione. Tutte le quattro religioni ufficialmente riconosciute devono inoltre provvedere a stilare una lista di membri che possano essere arruolati nel servizio militare o nazionale (cfr. UN Human Rights Council, Report of the detailed findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea, ibidem, in particolare pag. 172 segg.; UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea, Sheila B. Keetharuth [A/HRC/26/45], 13 maggio 2014, , consultato il 22.03.2019; U.S. Departement of State, 2011 Report on International Religious Freedom: Eritrea, 30 luglio 2012, , consultato il 22.03.2019; British Embassy in Asmara [Eritrea], Correspondence from British Embassy in Asmara, 1° aprile 2010, in: UK Home Office, Country Information and Guidance: Eritrea: Illegal Exit, settembre 2015, https://www.refworld.org/pdfid/561f46eb4.pdf, consultato il 22.03.2019). In tale contesto appare quindi plausibile che il ricorrente, anche quale sacerdote eritreo, che implicitamente riporta pure il fatto di essere stato esonerato prima dell'anno 2012 (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 4; verbale 2, D50 segg., pag. 6), abbia ricevuto una convocazione dal F._______ nel gennaio del 2015 per adempire il servizio obbligatorio nella milizia popolare e che davanti al suo rifiuto egli sia stato sanzionato con una detenzione. Il racconto fornito dal medesimo, non si discosta infatti da altri avvenimenti simili avvenuti in Eritrea. Il criterio di plausibilità, tenuto conto della situazione nel luogo di provenienza del ricorrente, è pertanto da considerarsi soddisfatto. Su tali presupposti, le allegazioni del richiedente, meritano di essere vagliate approfonditamente onde determinare se esse siano sufficientemente sostanziate e coerenti. 6.3 Quanto alla sostanza delle allegazioni, occorre rilevare che, malgrado si possa denotare una certa concisione nell'intero narrato del ricorrente, il Tribunale non può condividere le tesi dell'autorità inferiore circa il fatto che le allegazioni del richiedente risulterebbero inattendibili in quanto egli non sarebbe stato in misura di descrivere con sufficiente dettaglio ove egli fosse stato detenuto ed il suo vissuto durante la prigionia, poiché, da un sacerdote, che avrebbe una certa istruzione e preparazione consolidata, ci si attenderebbe un'esposizione maggiormente particolareggiata, vissuta e minuziosa. Invero, dagli atti non risulta che il ricorrente abbia una formazione ed un'istruzione particolare, in quanto egli ha riferito di avere terminato la quinta classe a E._______ ed in seguito di avere svolto in patria le professioni di (...) e di prete ortodosso (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 4; verbale 2, D34 segg., pag. 4 seg.). Circa la sua formazione per diventare ministro ortodosso, ha riferito unicamente di aver studiato a N._______ in H._______, le "preghiere dei diversi giorni, come si celebra la messa" e la Bibbia (cfr. verbale 2, D37 segg., pag. 5). Non si comprende inoltre come la descrizione dell'attraversamento dell'espatrio da parte dell'interessato, pure molto concisa, possa fungere quale metro di paragone per le altre allegazioni e per sostenere che fosse dimostrativa dell'abilità dell'insorgente nell'esposizione, come ritenuto dall'autorità di prime cure. Invero, uguale concisione, ma comunque sufficientemente dettagliata risulta essere la sua descrizione del luogo dove sarebbe stato detenuto e come avrebbe trascorso le sue giornate durante l'incarcerazione. Egli ha difatti indicato esattamente la località dove è stato trattenuto per tre mesi, ovvero al I._______ a E._______ nel C.______ (cfr. verbale 2, D82, pag. 8; cfr. anche verbale 1, p.to 7.02, pag. 7), con chi avrebbe discusso durante il suo primo giorno di detenzione - indicando pure il nome del superiore con il quale si sarebbe intrattenuto - (cfr. verbale 2, D76 segg., pag. 8), chi sarebbe stato incarcerato in quel luogo (cfr. verbale 2, D86, pag. 8), nonché come era strutturato l'edificio in cui è stato trattenuto per tre mesi. Riguardo a quest'ultimo punto, ha riferito trattarsi di un grande stanzone in pietra, suddiviso in tre parti, con i detenuti che sarebbero stati rinchiusi in una parte e l'altra parte sarebbe invece riservata agli uffici (cfr. verbale 2, D86 segg., pag. 8 seg.). Più avanti ha aggiunto che il campo del I._______ avrebbe avuto una grandezza di (...) metri di lunghezza per (...) e che sarebbe suddiviso con blocchetti, alcune stanze venendo adibite alla dispensa per il cibo ed altre ad uffici (cfr. verbale 2, D98 seg., pag. 9 seg.). Anche la descrizione della giornata che trascorreva in prigione, per quanto non particolarmente minuziosa, non può essere ritenuta inverosimile, in quanto l'insorgente ha comunque fornito una serie di dettagli credibili in merito. Ha riferito in merito che li avrebbero svegliati alle (...) della mattina e li avrebbero condotti all'esterno per espletare i loro bisogni corporali, sorvegliati dai militari. In seguito sarebbero tornati all'interno dell'edificio e, dopo colazione, sarebbero rimasti al suo interno sino alla sera, verso le (...), dove erano ricondotti all'esterno nuovamente per l'espletazione dei bisogni fisiologici. Il tempo lo avrebbe trascorso pregando e (...) che sarebbe servita alla (...) per (...) (cfr. verbale 2, D93 segg., pag. 9). Riguardo a come avrebbe vissuto personalmente la prigionia, egli ha più volte ribadito di essere stato trattenuto, unicamente in quanto si sarebbe rifiutato di portare l'arma d'ordinanza poiché prete. Non avrebbe inoltre mai subito delle violenze fisiche, in quanto i militari attendevano unicamente che egli accettasse (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7; verbale 2, D90 segg., pag. 9). La verosimiglianza delle asserzioni dell'interessato non può pertanto essere negata, come lo vuole l'autorità intimata, sulla base della carente e generica descrizione della detenzione fornita dal ricorrente. 6.4 Circa la coerenza dei fatti allegati, va anzitutto osservato come sia la descrizione degli eventi della convocazione ricevuta, che gli avvenimenti successivi alla stessa, siano stati descritti con una certa linearità nel corso delle due audizioni a cui quest'ultimo è stato sottoposto. Nonostante ad una prima lettura le versioni addotte paiano effettivamente presentare alcune differenze, le stesse non riguardano elementi sostanziali e non inficiano ad esse sole la verosimiglianza delle allegazioni. Se nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha effettivamente addotto che la convocazione menzionasse il fatto che nonostante non avesse adempiuto l'addestramento avrebbe dovuto prendere servizio nel (...)° I._______, stanziato a E._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 6 seg.), dettagli questi ultimi che sarebbero stati omessi nella seconda audizione. Tuttavia, ad una lettura più attenta, egli ha fornito la stessa incorporazione, ovvero il I._______ che fa parte del (...)°O._______, della città di E._______, poco più avanti (cfr. verbale 2, D64 segg., pag. 7). La narrazione di come egli avrebbe ricevuto tale convocazione ed il prosieguo, coincidono inoltre quasi integralmente nelle due audizioni. Il richiedente ha infatti in entrambi i casi allegato di avere ricevuto il (...) gennaio 2015, personalmente ed al suo domicilio familiare, la lettera di convocazione da parte di un ufficiale del F._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 6; verbale 2, D55 segg., pag. 6 seg.), e che non essendosi presentato, il (...) gennaio del medesimo anno due militari sarebbero giunti al suo domicilio e lo avrebbero condotto in prigione a E._______, ove sarebbe stato trattenuto per tre mesi (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7; verbale 2, D62 segg., pag. 6 seg.). Pertanto, la mancata menzione da parte dell'insorgente che nella convocazione vi fosse scritto che egli non aveva prestato l'addestramento e, malgrado ciò, ove avrebbe dovuto prendere servizio, non possono essere considerate delle incongruenze. Allo stesso modo, riguardo le asserzioni del ricorrente in merito al luogo dove egli sarebbe stato condotto e trattenuto, che a mente della SEM sarebbero contraddittorie, non risulterebbero agli occhi del Tribunale come tali. Invero, il luogo dove egli è stato portato risulta in entrambe le audizioni come situato nella località di E._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7; verbale 2, D82, pag. 8). Nella seconda audizione pare unicamente che l'insorgente abbia fornito un numero di dettagli maggiori sul luogo e la sua conformazione rispetto alla prima audizione, senza che per questo siano riscontrabili delle contraddizioni su punti sostanziali rispetto alla prima audizione. Da ultimo, anche in relazione alle circostanze che hanno portato alla scarcerazione del richiedente, non costituisce una contraddizione essenziale il fatto che nella prima audizione non abbia accennato al fatto che gli avrebbero riferito che sarebbe stato costretto a prendere l'arma, fermo considerato che in entrambe ha riferito di essere stato rilasciato dopo tre mesi, alla condizione di riflettere sul prendere servizio (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7; verbale 2, D101 e D104, pag. 10), e che anche nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato si è riferito al fatto che gli avevano chiesto di "prendere le armi" e per questo egli sarebbe espatriato (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 6). 6.5 Conto tenuto di quanto precede, da un punto di vista globale, la verosimiglianza degli avvenimenti precedenti la detenzione del ricorrente, ovvero il fatto di avere ricevuto una convocazione per entrare a far parte della milizia popolare nonché di essere stato arrestato, come pure relativi all'incarcerazione stessa ed al suo rilascio, non può essere messa in dubbio senza ulteriori approfondimenti, in ragione delle presunte incongruenze ed incoerenze denotate dall'autorità inferiore. 6.6 Di conseguenza, le dichiarazioni dell'insorgente a proposito della sua convocazione e della sua detenzione, ossequiano alle condizioni prescritte dall'art. 7 LAsi, ed il Tribunale parte quindi dall'assunto che tali eventi siano realmente accaduti. A proposito di quanto allegato circa lo svolgersi degli avvenimenti successivi, segnatamente circa il fatto che egli sarebbe stato ricercato dopo il suo rilascio da parte del F._______ (cfr. verbale 2, D16 segg., pag. 3), l'autorità resta libera di metterne nuovamente in discussione la verosimiglianza, posta una previa ed esaustiva analisi delle dichiarazioni dell'interessato sotto il profilo della sostanza, della plausibilità e della coerenza e nel solo caso in cui non dovesse ritenere la convocazione e l'incarcerazione subita sufficiente a giustificare una modifica del provvedimento avversato dal profilo della rilevanza. Altresì, se ciò non fosse il caso, alla luce della potenziale rilevanza in materia d'asilo del profilo quale prete del ricorrente, l'autorità inferiore avrà cura di effettuare un'analisi approfondita di tale aspetto nel contesto eritreo, tenendo debitamente conto delle considerazioni sviluppate nella presente sentenza (cfr. supra consid. 6.2).

7. Giunti a tale conclusione, il Tribunale ritiene giudizioso rinviare la presente causa alla SEM perché quest'ultima autorità abbia a verificare dettagliatamente le allegazioni dell'insorgente sotto il profilo della verosimiglianza e della possibile rilevanza in materia d'asilo dei fatti addotti, conto tenuto della situazione nel paese d'origine dell'interessato e delle considerazioni in proposito contenute supra al consid. 6.2. È inoltre opportuno, onde evitare di privare il ricorrente di un'istanza di ricorso e conto tenuto della probabile necessità di esperire ulteriori atti istruttori, che sia l'autorità di prima istanza ad incaricarsene. Su tali presupposti, il Tribunale può esimersi dal dirimere le restanti censure.

8. Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 3 novembre 2017 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità intimata (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza, eventualmente a seguito di ulteriori misure d'istruzione. 9. 9.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). 9.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). 9.3 Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 850.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).

10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 3 novembre 2017 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità di prima istanza per l'eventuale completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. La SEM rifonderà al ricorrente CHF 850.- a titolo di indennità ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: