Asilo (senza allontanamento)
Sachverhalt
A. Il richiedente, di etnia curda, è nato a B._______ nella provincia di C._______ (Siria). Egli ha dichiarato di appartenere alla categoria di curdi siriani denominati "Ajanib" e, pertanto, non avrebbe la cittadinanza siriana ma sarebbe registrato in Siria nel registro degli stranieri (cfr. verbale d'audizione del 18 aprile 2011 [di seguito: verbale 1], pp.1 e 4). Il 29 luglio 2010 avrebbe lasciato la Siria attraversando il confine turco e giungendo in Grecia dove, il (...), sarebbe stato incarcerato per (...) giorni prima di essere espulso verso la Turchia. Le autorità turche lo avrebbero a loro volta incarcerato per (...) giorni prima di rinviarlo in Grecia dove sarebbe stato nuovamente incarcerato per (...) giorni. Il (...) sarebbe stato liberato dalle autorità greche e avrebbe raggiunto Atene dove avrebbe vissuto presso un passatore sino all'aprile del 2011. In data 10 aprile 2011 avrebbe raggiunto la Svizzera, dove ha depositato la domanda d'asilo in oggetto, attraversando il confine con l'Italia (cfr. verbale 1, pp. 8-10). Sentito sui motivi d'asilo l'interessato ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato in quanto in Siria, quale curdo, non avrebbe alcun diritto. Egli ha inoltre aggiunto di essere perseguitato in ragione della sua militanza nel partito Yeketi (Partito dell'unione democratica) [di seguito: PYD] (cfr. verbale 1, pp. 5 e 7 e verbale d'audizione del 24 ottobre 2013 [di seguito: verbale 2], D12, p. 3). B. Con decisione del 5 novembre 2013, notificata all'interessato in data6 novembre 2013 (cfr. Atto A19/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. Il medesimo ufficio ha tuttavia ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente verso la Siria concedendogli l'ammissione provvisoria. C. In data 4 dicembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 5 dicembre 2013), l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione dell'UFM con ricorso dinanzi al Tribunale. Egli ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Il medesimo ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali. D. Con decisione incidentale del 18 febbraio 2014, il Tribunale ha respinto la succitata domanda di assistenza giudiziaria invitando il ricorrente a versare, entro il 6 marzo 2014, un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. E. In data 25 febbraio 2014, l'insorgente ha tempestivamente versato al Tribunale l'anticipo a copertura delle presunte spese processuali. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo del 26 giugno 1998. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie. In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale applica il nuovo diritto.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300 e seg.).
E. 4 Conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.
E. 5.1 Nella decisione contestata l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato come non verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. In particolare il ricorrente avrebbe omesso di citare, nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, due fermi di polizia che avrebbe invece evocato nell'audizione sulle generalità. Egli avrebbe pure fornito versioni divergenti in merito al trattamento subito nel carcere siriano e circa i motivi della propria scarcerazione. A mente dell'UFM, l'insorgente avrebbe inoltre fornito dichiarazioni contrastanti circa il proprio ruolo nel PYD. Oltre a quanto precede, l'autorità inferiore rimprovera al ricorrente di non avere motivato a sufficienza le proprie allegazioni, segnatamente egli avrebbe reso dichiarazioni troppo generiche circa gli asseriti interrogatori e maltrattamenti subiti dalle autorità siriane, inducendo l'UFM a concludere che egli non avrebbe realmente vissuto i fatti descritti.
E. 5.2 Aggravandosi contro la decisione dell'UFM, il ricorrente ribadisce l'assenza di diritti nel paese d'origine e le persecuzioni che avrebbe subito in ragione dell'appartenenza al PYD. Egli smentisce le contraddizioni rilevate dall'autorità inferiore sostenendo che i fatti che avrebbe omesso nella seconda audizione sarebbero semplici dimenticanze non tali da inficiare il racconto dettagliato che avrebbe reso nelle audizioni. Per quanto concerne le modalità del suo rilascio, l'insorgente spiega che entrambe le versioni sarebbero vere e complementari l'una all'altra. In particolare, egli sarebbe stato rilasciato contro il pagamento di una cifra in denaro ma le autorità carcerarie, onde nascondere l'avvenuta corruzione, avrebbero motivato il rilascio con l'assenza di prove nei suoi confronti. Anche per quanto concerne i maltrattamenti subiti in carcere non si tratterebbe di vere contraddizioni, come sostenuto dall'UFM, ma dello stesso racconto rispettivamente con più e meno dettagli. Il ricorrente sostiene inoltre che l'avere dichiarato in un'occasione di essere militante e in un'altra di essere appartenente al PYD non sarebbe una contraddizione quanto al suo ruolo in tale partito, bensì una semplice imprecisione terminologica. Infine, l'insorgente contesta l'interpretazione dell'UFM circa la mancanza di dettagli nel proprio racconto sostenendo che tali considerazioni da parte dell'autorità inferiore sarebbero del tutto soggettive.
E. 6 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria, oggetto del litigio in questa sede risulta essere unicamente la questione del mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e il conseguente rifiuto della sua domanda di asilo, nonché la pronuncia dell'allontanamento.
E. 7 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e 2010/44 consid. 3.3). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e 2010/9 consid. 5.2). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, pagg. 447 segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 1999, pagg. 69 segg.). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per potere ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3 e GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva e non esclusivamente atomizzata delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3).
E. 8 Nel caso concreto, come rettamente rilevato dall'UFM, le dichiarazioni del ricorrente, oltre che stereotipate, risultano essere ricche di contraddizioni e, pertanto, inverosimili. A titolo d'esempio, l'insorgente ha dapprima sostenuto che anche dopo il secondo arresto le autorità siriane avrebbero continuato a tormentarlo, precisando che sarebbe stato prelevato in due occasioni per essere portato in un centro petrolifero ed interrogato. Inoltre, le medesime autorità avrebbero continuato a telefonargli chiedendogli dove fosse e con chi fosse (cfr. verbale 1, p. 7). Contrariamente a quanto precede, nella seconda audizione il ricorrente ha invece affermato che solo il giorno dopo il suo rilascio due uomini sarebbero venuti a cercarlo ma, dopo essere stati pagati dal padre, non avrebbe più avuto alcun contatto con le autorità siriane sino al suo espatrio (cfr. verbale 2, D76-82, p. 8). Appare evidente che, circostanze così marcanti quali quelle descritte nella prima audizione, non sarebbero state dimenticate nella seconda audizione se effettivamente vissute. L'insorgente si è inoltre contraddetto circa le date degli asseriti arresti, segnatamente egli ha dapprima sostenuto che sarebbe stato arrestato il (...) e rilasciato in data (...) (cfr. verbale 1, p. 6), allorché, nella seconda audizione, ha affermato che sarebbe stato rilasciato tra il 20 e il 22 luglio 2010 (cfr. verbale 2, D34, p. 4). Oltre alle date, vi sono versioni discordanti anche in merito alle modalità del secondo rilascio, infatti nell'audizione sulle generalità il ricorrente ha dichiarato che sarebbe stato rilasciato contro il pagamento di una cauzione da parte dei genitori (cfr. verbale 1, p.6), mentre che nell'audizione sui motivi d'asilo la motivazione del rilascio viene ricondotta all'assenza di elementi nei suoi confronti (cfr. verbale 2, D35, p. 4). Anche in questo caso le giustificazioni ricorsuali non convincono, d'altronde se si fosse trattato di due motivi complementari, come da egli sostenuto, mal si comprende perché non sono stati evocati entrambi nelle due audizioni. Le dichiarazioni del ricorrente non sono credibili nemmeno circa l'asserito ruolo nel PYD, infatti l'insorgente ha dapprima precisato di essere stato inizialmente solo un simpatizzante di tale partito e, nel 2010, ne sarebbe divenuto membro (cfr. verbale 1, p. 7), allorché, in seguito, ha dichiarato che egli sarebbe sempre stato solo un simpatizzante del partito, negando nel contempo di esserne stato membro (cfr. verbale 2, D 31, p. 4). Come si può facilmente intuire dalle frasi riportate a verbale, l'interessato distingue perfettamente l'essere membro di un partito dall'esserne un semplice simpatizzante, motivo per cui, anche in questo caso, la tesi ricorsuale secondo cui le differenti versioni sarebbero semplicemente frutto di un'imprecisione terminologica non può essere condivisa. Infine, anche l'accusa generica secondo cui quale curdo sarebbe discriminato in Siria e non avrebbe alcun diritto non può condurre al riconoscimento di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. D'altronde, è lo stesso interessato a riconoscere che il governo siriano, come già noto al Tribunale (cfr. decisioni del Tribunale D-1497/2012 dell'11 luglio 2013 p. 5 e E-2475/2010 del 29 agosto 2009 consid. 3.4.2), ha ampliato i diritti della minoranza curda "Ajanib" rilevando che i suoi famigliari hanno ottenuto la cittadinanza siriana e che egli stesso potrebbe ottenerla nel caso in cui tornasse in Siria (cfr. verbale 2, D9, p. 2); In conclusione, visto quanto precede, il Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente circa i motivi d'asilo quali inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 10 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Queste sono compensate con l'anticipo tempestivamente versato il 25 febbraio 2014.
E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l'anticipo versato in data 25 febbraio 2014.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6823/2013 Sentenza del 26 giugno 2014 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Regula Schenker Senn, Gérald Bovier, cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...), Stato sconosciuto, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 5 novembre 2013 / N [...]. Fatti: A. Il richiedente, di etnia curda, è nato a B._______ nella provincia di C._______ (Siria). Egli ha dichiarato di appartenere alla categoria di curdi siriani denominati "Ajanib" e, pertanto, non avrebbe la cittadinanza siriana ma sarebbe registrato in Siria nel registro degli stranieri (cfr. verbale d'audizione del 18 aprile 2011 [di seguito: verbale 1], pp.1 e 4). Il 29 luglio 2010 avrebbe lasciato la Siria attraversando il confine turco e giungendo in Grecia dove, il (...), sarebbe stato incarcerato per (...) giorni prima di essere espulso verso la Turchia. Le autorità turche lo avrebbero a loro volta incarcerato per (...) giorni prima di rinviarlo in Grecia dove sarebbe stato nuovamente incarcerato per (...) giorni. Il (...) sarebbe stato liberato dalle autorità greche e avrebbe raggiunto Atene dove avrebbe vissuto presso un passatore sino all'aprile del 2011. In data 10 aprile 2011 avrebbe raggiunto la Svizzera, dove ha depositato la domanda d'asilo in oggetto, attraversando il confine con l'Italia (cfr. verbale 1, pp. 8-10). Sentito sui motivi d'asilo l'interessato ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato in quanto in Siria, quale curdo, non avrebbe alcun diritto. Egli ha inoltre aggiunto di essere perseguitato in ragione della sua militanza nel partito Yeketi (Partito dell'unione democratica) [di seguito: PYD] (cfr. verbale 1, pp. 5 e 7 e verbale d'audizione del 24 ottobre 2013 [di seguito: verbale 2], D12, p. 3). B. Con decisione del 5 novembre 2013, notificata all'interessato in data6 novembre 2013 (cfr. Atto A19/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. Il medesimo ufficio ha tuttavia ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente verso la Siria concedendogli l'ammissione provvisoria. C. In data 4 dicembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 5 dicembre 2013), l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione dell'UFM con ricorso dinanzi al Tribunale. Egli ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Il medesimo ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali. D. Con decisione incidentale del 18 febbraio 2014, il Tribunale ha respinto la succitata domanda di assistenza giudiziaria invitando il ricorrente a versare, entro il 6 marzo 2014, un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. E. In data 25 febbraio 2014, l'insorgente ha tempestivamente versato al Tribunale l'anticipo a copertura delle presunte spese processuali. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo del 26 giugno 1998. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie. In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale applica il nuovo diritto.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300 e seg.).
4. Conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti. 5. 5.1 Nella decisione contestata l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato come non verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. In particolare il ricorrente avrebbe omesso di citare, nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, due fermi di polizia che avrebbe invece evocato nell'audizione sulle generalità. Egli avrebbe pure fornito versioni divergenti in merito al trattamento subito nel carcere siriano e circa i motivi della propria scarcerazione. A mente dell'UFM, l'insorgente avrebbe inoltre fornito dichiarazioni contrastanti circa il proprio ruolo nel PYD. Oltre a quanto precede, l'autorità inferiore rimprovera al ricorrente di non avere motivato a sufficienza le proprie allegazioni, segnatamente egli avrebbe reso dichiarazioni troppo generiche circa gli asseriti interrogatori e maltrattamenti subiti dalle autorità siriane, inducendo l'UFM a concludere che egli non avrebbe realmente vissuto i fatti descritti. 5.2 Aggravandosi contro la decisione dell'UFM, il ricorrente ribadisce l'assenza di diritti nel paese d'origine e le persecuzioni che avrebbe subito in ragione dell'appartenenza al PYD. Egli smentisce le contraddizioni rilevate dall'autorità inferiore sostenendo che i fatti che avrebbe omesso nella seconda audizione sarebbero semplici dimenticanze non tali da inficiare il racconto dettagliato che avrebbe reso nelle audizioni. Per quanto concerne le modalità del suo rilascio, l'insorgente spiega che entrambe le versioni sarebbero vere e complementari l'una all'altra. In particolare, egli sarebbe stato rilasciato contro il pagamento di una cifra in denaro ma le autorità carcerarie, onde nascondere l'avvenuta corruzione, avrebbero motivato il rilascio con l'assenza di prove nei suoi confronti. Anche per quanto concerne i maltrattamenti subiti in carcere non si tratterebbe di vere contraddizioni, come sostenuto dall'UFM, ma dello stesso racconto rispettivamente con più e meno dettagli. Il ricorrente sostiene inoltre che l'avere dichiarato in un'occasione di essere militante e in un'altra di essere appartenente al PYD non sarebbe una contraddizione quanto al suo ruolo in tale partito, bensì una semplice imprecisione terminologica. Infine, l'insorgente contesta l'interpretazione dell'UFM circa la mancanza di dettagli nel proprio racconto sostenendo che tali considerazioni da parte dell'autorità inferiore sarebbero del tutto soggettive.
6. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria, oggetto del litigio in questa sede risulta essere unicamente la questione del mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e il conseguente rifiuto della sua domanda di asilo, nonché la pronuncia dell'allontanamento.
7. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e 2010/44 consid. 3.3). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e 2010/9 consid. 5.2). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, pagg. 447 segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 1999, pagg. 69 segg.). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per potere ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3 e GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva e non esclusivamente atomizzata delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3).
8. Nel caso concreto, come rettamente rilevato dall'UFM, le dichiarazioni del ricorrente, oltre che stereotipate, risultano essere ricche di contraddizioni e, pertanto, inverosimili. A titolo d'esempio, l'insorgente ha dapprima sostenuto che anche dopo il secondo arresto le autorità siriane avrebbero continuato a tormentarlo, precisando che sarebbe stato prelevato in due occasioni per essere portato in un centro petrolifero ed interrogato. Inoltre, le medesime autorità avrebbero continuato a telefonargli chiedendogli dove fosse e con chi fosse (cfr. verbale 1, p. 7). Contrariamente a quanto precede, nella seconda audizione il ricorrente ha invece affermato che solo il giorno dopo il suo rilascio due uomini sarebbero venuti a cercarlo ma, dopo essere stati pagati dal padre, non avrebbe più avuto alcun contatto con le autorità siriane sino al suo espatrio (cfr. verbale 2, D76-82, p. 8). Appare evidente che, circostanze così marcanti quali quelle descritte nella prima audizione, non sarebbero state dimenticate nella seconda audizione se effettivamente vissute. L'insorgente si è inoltre contraddetto circa le date degli asseriti arresti, segnatamente egli ha dapprima sostenuto che sarebbe stato arrestato il (...) e rilasciato in data (...) (cfr. verbale 1, p. 6), allorché, nella seconda audizione, ha affermato che sarebbe stato rilasciato tra il 20 e il 22 luglio 2010 (cfr. verbale 2, D34, p. 4). Oltre alle date, vi sono versioni discordanti anche in merito alle modalità del secondo rilascio, infatti nell'audizione sulle generalità il ricorrente ha dichiarato che sarebbe stato rilasciato contro il pagamento di una cauzione da parte dei genitori (cfr. verbale 1, p.6), mentre che nell'audizione sui motivi d'asilo la motivazione del rilascio viene ricondotta all'assenza di elementi nei suoi confronti (cfr. verbale 2, D35, p. 4). Anche in questo caso le giustificazioni ricorsuali non convincono, d'altronde se si fosse trattato di due motivi complementari, come da egli sostenuto, mal si comprende perché non sono stati evocati entrambi nelle due audizioni. Le dichiarazioni del ricorrente non sono credibili nemmeno circa l'asserito ruolo nel PYD, infatti l'insorgente ha dapprima precisato di essere stato inizialmente solo un simpatizzante di tale partito e, nel 2010, ne sarebbe divenuto membro (cfr. verbale 1, p. 7), allorché, in seguito, ha dichiarato che egli sarebbe sempre stato solo un simpatizzante del partito, negando nel contempo di esserne stato membro (cfr. verbale 2, D 31, p. 4). Come si può facilmente intuire dalle frasi riportate a verbale, l'interessato distingue perfettamente l'essere membro di un partito dall'esserne un semplice simpatizzante, motivo per cui, anche in questo caso, la tesi ricorsuale secondo cui le differenti versioni sarebbero semplicemente frutto di un'imprecisione terminologica non può essere condivisa. Infine, anche l'accusa generica secondo cui quale curdo sarebbe discriminato in Siria e non avrebbe alcun diritto non può condurre al riconoscimento di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. D'altronde, è lo stesso interessato a riconoscere che il governo siriano, come già noto al Tribunale (cfr. decisioni del Tribunale D-1497/2012 dell'11 luglio 2013 p. 5 e E-2475/2010 del 29 agosto 2009 consid. 3.4.2), ha ampliato i diritti della minoranza curda "Ajanib" rilevando che i suoi famigliari hanno ottenuto la cittadinanza siriana e che egli stesso potrebbe ottenerla nel caso in cui tornasse in Siria (cfr. verbale 2, D9, p. 2); In conclusione, visto quanto precede, il Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente circa i motivi d'asilo quali inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
10. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Queste sono compensate con l'anticipo tempestivamente versato il 25 febbraio 2014.
12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l'anticipo versato in data 25 febbraio 2014.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione: