Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a A._______ ha depositato in data (…) settembre 2023 una domanda d’asilo in Svizzera. A seguito di una procedura Dublino – nell’ambito della quale egli è stato ascoltato in un colloquio tenutosi il (…) settembre 2023 – la SEM ha emanato l’11 dicembre 2023 una decisione di non entrata nel merito e di trasferimento verso l’Italia, cresciuta in giudicato incontestata. Tuttavia, a causa della scadenza del termine di trasferimento, l’autorità in- feriore, con decisione del 9 luglio 2024, ha annullato la sua decisione dell’11 dicembre 2023, osservando come di seguito il caso sarebbe stato trattato nella procedura nazionale. A.b Il (…) agosto 2024 si è tenuta l’audizione federale, nell’ambito della quale il richiedente ha in particolare riferito di aver vissuto nel suo Paese d’origine, da ultimo a B._______, e di essere espatriato dallo stesso, il (…) 2023 verso C._______. Egli sarebbe partito dal Camerun, in quanto avrebbe avuto timore di subire gravi ritorsioni e atti di violenza. L’interessato ha dichiarato di essere stato vittima, nel (…) 2018, di un’im- boscata da parte delle forze armate dell’organizzazione terroristica jihadi- sta Boko Haram. In quell’occasione, gli assalitori l’avrebbero rapito e ferito alla testa. In seguito alla sua liberazione avvenuta per mano dei Bataillon d’Intervention Rapide e di una degenza all’ospedale di D._______, il richie- dente si sarebbe trasferito a E._______, iniziando un’attività nel commercio quale (…). In data (…) 2020, egli sarebbe stato aggredito da parte di un gruppo di sei persone, due dei quali suoi conoscenti; fatto quest’ultimo che l’interessato avrebbe denunciato alle autorità competenti. Sennonché, dopo la denuncia, egli avrebbe iniziato a ricevere minacce e intimidazioni, che lo avrebbero di conseguenza spinto a trasferirsi a F._______. Dopo la sentenza di condanna dei due aggressori, mentre egli era assente dalla propria abitazione, degli individui si sarebbero presentati presso quest’ul- tima; non trovandolo, avrebbero dunque rivolto minacce agli amici presenti, e uno di loro sarebbe stato finanche pugnalato, intimando di farlo rinunciare alla sentenza di condanna. Infine, trasferitosi a B._______, il (…) 2023 sa- rebbe stato rapito da persone sconosciute e portato in una foresta, dove sarebbe stato picchiato e minacciato di morte nel caso in cui non avesse chiamato la propria famiglia. L’interessato avrebbe chiamato poi un amico, spiegandogli la situazione. L’amico avrebbe poi pagato una somma di de- naro, e l’interessato di conseguenza liberato. Non sentendosi più al sicuro, egli avrebbe dunque deciso di lasciare il Camerun.
D-6747/2024 Pagina 3 A supporto dei suoi asserti egli ha presentato l’originale della carta di iden- tità (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: MdP] n. 1/2); la copia della sentenza di condanna degli autori dell’aggressione (cfr. MdP n. 2/4); sei fotografie raffiguranti l’interessato ferito (cfr. MdP n. 3/6) e quattro foto di membri di Boko Haram uccisi dall’esercito (cfr. MdP n. 4/4). B. Tramite la decisione del 25 settembre 2024, notificata il 26 settembre 2024 (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-51/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, pronun- ciando il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l’esecuzione del pre- citato provvedimento. C. Con ricorso datato 22 ottobre 2024 (ma inviato soltanto il 25 ottobre 2024, cfr. tracciamento dell’invio; data d’entrata: 28 ottobre 2024), in lingua tede- sca, l’interessato ha impugnato la suddetta decisione dell’autorità inferiore dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), postulando, a titolo procedurale, istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese proces- suali e del relativo anticipo. In via principale, ha concluso all’annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento dello statuto di rifugiato e alla concessione dell’asilo in Svizzera. A titolo eventuale, ha chiesto la conces- sione dell’ammissione provvisoria, mentre che a titolo ancora più eventuale ha concluso alla restituzione degli atti alla SEM per maggiori approfondi- menti e una nuova decisione. All’impugnativa, quale nuova documentazione, è stata annessa in copia un’attestazione d’indigenza del 15 ottobre 2024 della Caritas Svizzera. D. Tramite la decisione incidentale del 25 febbraio 2025, il Tribunale ha se- gnatamente respinto la domanda di assistenza giudiziaria parziale del ri- corrente e invitato lo stesso a versare, entro il 7 marzo 2025, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali, con la commi- natoria d’inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del ter- mine. E. In data 3 marzo 2025 l’insorgente ha tempestivamente effettuato il paga- mento del succitato anticipo.
D-6747/2024 Pagina 4 F. Ulteriori fatti, in particolare la nutrita documentazione medica agli atti, e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi, qualora ri- sultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla legge federale sulla proce- dura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 In casu si osserva che il memoriale ricorsuale presentato dall’insorgente è stato redatto in lingua tedesca, mentre che la decisione impugnata è stata emanata in italiano. Non essendovi tuttavia ragioni per scostarsi dalla re- gola sancita all’art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e dell’art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impu- gnata.
E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/ consid. 2).
E. 4 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
D-6747/2024 Pagina 5 secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 5 5.1 Il ricorrente, nel gravame, solleva diverse censure formali contro la decisione impugnata. In particolare, l'insorgente lamenta un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, con implicita violazione del principio inquisitorio (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 12 PA; cfr. per la nozione di accertamento inesatto ed incompleto: DTAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3; e per il contenuto del principio inquisitorio: DTAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2019 I/6 consid. 5.1), per quanto attiene alle minacce e persecuzioni ricevute, all'effettiva capacità e volontà del Paese di origine di garantire un adeguato livello di sicurezza del ricorrente, nonché al suo stato di salute (cfr. ricorso, pag. 8). Tali censure sono da esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3).
E. 5.1 Il ricorrente, nel gravame, solleva diverse censure formali contro la de- cisione impugnata. In particolare, l’insorgente lamenta un accertamento in- completo dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore, con implicita violazione del principio inquisitorio (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 12 PA; cfr. per la nozione di accertamento inesatto ed incompleto: DTAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3; e per il contenuto del prin- cipio inquisitorio: DTAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2019 I/6 consid. 5.1), per quanto attiene alle minacce e persecuzioni ricevute, all’effettiva capacità e volontà del Paese di origine di garantire un adeguato livello di sicurezza del ricorrente, nonché al suo stato di salute (cfr. ricorso, pag. 8). Tali cen- sure sono da esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 con- sid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3).
E. 5.2 Ora, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale non ravvisa nel provvedimento impugnato alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato considerato dall’autorità inferiore. Dalla decisione avversata si evince difatti che, riguardo alle intimidazioni e minacce che il ricorrente avrebbe ricevuto (cfr. ricorso, pag. 8), la SEM ne abbia sufficientemente tenuto conto (cfr. decisione, pag. 4-5). Analogamente, per quanto concerne l’effettiva capacità del Paese di origine di garantire un adeguato livello di sicurezza all’interessato, il Tribunale ritiene che l’autorità inferiore abbia sufficientemente preso posizione nella decisione avversata (cfr. decisione, pag. 5). Per gli ulteriori aspetti, si rinvia a quanto sarà esposto nel proseguo. Quanto alla censura secondo cui l’autorità inferiore non avrebbe adeguatamente accertato lo stato di salute del ricorrente, il Tribunale, dalla lettura della decisione impugnata, osserva invece che, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame (cfr. ricorso, pt. 32, pag. 8), l’autorità inferiore ha effettuato un esame accurato, procedendo a un’analisi esaustiva di tutte le questioni rilevanti, incluso lo stato di salute del ricorrente. Dagli atti di causa emerge che l’interessato ha sostenuto diversi colloqui medici, anche di natura psichiatrica. Tuttavia l’autorità inferiore non era tenuta a svolgere ulteriori accertamenti sullo stato di salute del ricorrente, in quanto, sulla base dell’ampia documentazione medica acquisita, e come adeguatamente motivato nella decisione impugnata (cfr. decisione, pag. 6), ha ritenuto
D-6747/2024 Pagina 6 esigibile l’esecuzione dell’allontanamento disposto. Infine, in merito all’identità degli aggressori, nonché ai motivi che risiederebbero alla base delle minacce, delle intimidazioni e del rapimento subito, si rileva che lo stesso interessato ha fornito indicazioni sia sull’identità dei responsabili (cfr. verbale, D47, pag. 6), sia sulle ragioni del sequestro del (…) 2023 (cfr. verbale, D64, pag. 8). Pertanto, contrariamente a quanto da lui asserito, la SEM non aveva necessità di svolgere ulteriori accertamenti in merito a tali circostanze.
E. 5.3 In conseguenza di ciò, le censure formali sollevate dall’interessato, tendenti alla restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame, vanno integralmente respinte.
E. 6 6.1 Venendo ora al merito, occorre dapprima osservare come la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 6.1 Venendo ora al merito, occorre dapprima osservare come la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per- sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 6.2 Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiati le persone che, nel paese d’ori- gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 7 7.1 Nel caso in disamina, il Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione.
E. 7.1 Nel caso in disamina, il Tribunale ritiene che il ricorrente non ha pre- sentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valuta- zione rispetto a quella di cui all’impugnata decisione.
E. 7.2 Il Tribunale osserva innanzitutto, che le asserite persecuzioni perpetrate nei confronti dell’insorgente, non si fondano su nessuno dei motivi d’asilo esaustivamente enumerati all’art. 3 cpv. 1 LAsi. Tali persecuzioni non possono essere, di conseguenza, considerate rilevanti ai fini dell’asilo. Infatti, per quanto riguarda il rapimento avvenuto nel 2018 da parte di Boko Haram, come correttamente rilevato dalla SEM, si osserva come il medesimo risulta privo di nesso causale temporale con la fuga dal suo Paese avvenuta solo nel (…) 2023. Inoltre, contrariamente a quanto vorrebbe far credere nel suo gravame l’interessato (cfr. ricorso, pag. 5), egli
D-6747/2024 Pagina 7 non ha apportato alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza, neppure nel ricorso, per provare, o per lo meno per rendere verosimile, di avere avuto altri contatti diretti con il gruppo Boko Haram dopo il rapimento, nonché la sua liberazione da parte dei militari di Stato, avvenuti nel 2018 (cfr. verbale, D47 e D51, pagg. 6-7). Tuttavia, a prescindere dall’assenza di un nesso causale di natura temporale nel caso di specie, come rettamente motivato nella decisione avversata fa pure difetto una persecuzione mirata contro il ricorrente, giacché gli atti compiuti dal gruppo Boko Haram, trattandosi di atti di violenza generalizzati e indiscriminati, e non di persecuzioni dirette specificamente contro l’interessato (cfr. verbale, D50, pag. 7), non risultano rilevanti ai sensi dell’asilo.
E. 7.3 Quanto alle presunte minacce e intimidazioni nei confronti dell’interessato avvenute nel mese di (…) 2021 questo Tribunale rileva che, come giustamente osservato dall’autorità inferiore, le allegazioni fornite dall’interessato si basano su informazioni provenienti da terze persone che non sono, di per sé sole, sufficienti per costituire un timore fondato di persecuzione (cfr. fra le altre le sentenze del TAF E-2248/2021 del 3 giugno 2021 consid. 6.2, D-4794/2020 del 16 febbraio 2021 consid. 6.2 e 6.3 con ulteriori rif. cit.). Le argomentazioni generiche proposte dal ricorrente nel gravame, non sono in grado di mutare la predetta conclusione.
E. 7.4 Relativamente invece alle minacce e persecuzioni che l’interessato dichiara di aver subito direttamente, questo Tribunale evidenzia che le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata. Infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d’origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo. L’effettiva protezione nel Paese d’origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non statali, ritenuto che nessuno Stato ha infatti la capacità di garantire, ovunque e in qualunque momento, l’assoluta sicurezza ai propri cittadini. Occorre, al contrario, che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; ex multis le sentenze del
D-6747/2024 Pagina 8 TAF D- 3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2; E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3). Nel caso concreto, il ricorrente non ha dimostrato che le autorità camerunensi si sarebbero rifiutate di proteggerlo. Al contrario, il Tribunale rileva come l’interessato ha potuto sporgere denuncia nei confronti dei suoi aggressori e che quest’ultimi sono stati successivamente condannati con sentenza del (…) 2021 da parte del Tribunal de première instance de E._______-G._______ (cfr. MdP n. 2/4). Non si può concludere pertanto che le autorità camerunensi rinuncino in maniera generale a perseguire gli autori di atti reprensibili. Allo stesso modo, non si può escludere che, qualora l’interessato lo ritenesse necessario, le autorità del suo Paese saprebbero garantire nuovamente una tutela effettiva nei suoi confronti. Invero, non sussistono elementi seri e concreti indicanti che le autorità camerunensi non sarebbero in grado o non vorrebbero proteggere l’interessato dalle minacce e intimidazioni successive alla decisione di condanna se egli denunciasse gli autori delle stesse, rispettivamente chiedesse, la relativa protezione. Ciò che, tra l’altro, non risulta che abbia fatto in passato contro i medesimi. Pertanto, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale, si può esigere dal richiedente asilo che egli, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo, abbia dapprima esaurito le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali nel suo Paese d’origine. Alla luce di quanto esposto, le argomentazioni dell’interessato secondo le quali la protezione da parte dello Stato sarebbe insufficiente, in particolare a causa delle reiterate minacce successive alla denuncia nonché alla sentenza di condanna dei suoi aggressori, risultano essere pertanto mere affermazioni di parte prive di riscontri documentali agli atti.
E. 7.5 Infine, riguardo al rapimento del (…) 2023 da parte di persone a lui sconosciute, questo Tribunale rileva che anche tali argomentazioni ricorsuali si riducono a mere affermazioni di parte, non supportate da alcun riscontro documentale. Infatti, come rettamente osservato dalla SEM nella querelata decisione, il motivo del rapimento sarebbe riconducibile esclusivamente a motivi economici, e meglio legato ad un riscatto, così come d’altronde dichiarato dall’interessato stesso (cfr. verbale, D64 e D65, pag. 8). Questo esclude, di conseguenza, che vi siano ulteriori motivi a ragione dello stesso, che non siano apportati da parte del ricorrente a titolo meramente speculativo.
E. 7.6 Visto quanto appena suesposto, l’interessato non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all’impugnata decisione. Di conseguenza, l’autorità inferiore non ha correttamente riconosciuto, alle persecuzioni addotte
D-6747/2024 Pagina 9 dall’interessato, un carattere rilevante per il riconoscimento della qualità di rifugiato. La SEM è giunta dunque a ragione alla conclusione che il ricorrente non possa prevalersi di alcun timore fondato di persecuzione futura, in un prossimo avvenire e secondo un’alta probabilità, per dei motivi pertinenti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Pertanto, circa il riconoscimento della qualità di rifugiato, vi è da confermare la decisione dell’autorità inferiore.
E. 8 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordine l'esecuzione; essa tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
E. 8.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordine l’esecuzione; essa tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
E. 8.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pro- nuncia dell’allontanamento va confermata.
E. 9.1 Per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condi- zioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in rela- zione all’art. 44 LAsi).
E. 9.2 9.2.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
E. 9.2.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
E. 9.2.2 Nel caso in esame, visto che l’insorgente non è riuscito a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il rinvio dell’insorgente verso il Camerun è dunque ammissibile sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi. Per di più, non sono ravvisabili agli atti (cfr. supra consid. 7), rispettivamente nelle allegazioni ricorsuali dell’insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o
D-6747/2024 Pagina 10 all’art. 3 Conv. tortura nel caso del suo rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti).
E. 9.3.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.
E. 9.3.2 Inanzitutto va sottolineato che, nonostante le tensioni politiche e in- teretniche, in Camerun non vi è una guerra o violenza generalizzata su tutto il territorio, comprese le regioni del Nord-Ovest e del Sud-Ovest, che renda l’esecuzione dell’allontanamento di regola come inesigibile (cfr. ex multis le sentenze del TAF D- 3229/2021 del 16 agosto 2024 consid. 8.4.1 con ulteriori rif. cit., E- 1474/2021 del 20 luglio 2022 consid. 6.2). Nel caso specifico, il Tribunale rileva che l’interessato, dopo aver lasciato la città di D._______ (sita nella regione dell’Estremo Nord), ha dapprima abitato a H._______ (sita nella regione dell’Estremo Nord), per poi trasferirsi a E._______, nella regione francofona del Litorale. Successivamente, negli anni seguenti, si è spostato prima a F._______ (sita nella regione del Cen- tro), poi a I._______ (nella regione del Nord) e infine nella città di B._______, sita nel Nord (cfr. verbale, D22, pag. 4). Queste ultime località sono situate in regioni che non sono direttamente toccate dal conflitto vi- gente invece nelle regioni anglofone site nel Sud-Ovest e nel Nord-Ovest dello Stato africano.
E. 9.3.3 Pure dal profilo dei motivi personali, non è evincibile alcun elemento dal quale si possa dedurre che l’esecuzione dell’allontanamento impliche- rebbe una messa in pericolo concreta per il ricorrente. A tal proposito, v’è infatti da rimarcare come l’interessato è ancora giovane e dispone di una discreta formazione, avendo terminato la (…) (cfr. verbale, D29, pag. 4). Egli vanta inoltre diversi anni di esperienza lavorativa quale (…) e (…), at- tività queste che gli hanno sempre permesso di mantenersi autonoma- mente (cfr. verbale, D33, pag. 5). Infine, egli dispone nel suo Paese d’ori- gine di una rete sociale sufficiente, composta dalla madre e dalla figlia (cfr. verbale, D35, pag. 5), sulla quale potrà senz’altro contare, nel caso di necessità, per i suoi bisogni essenziali.
E. 9.3.4 In merito allo stato di salute dell’interessato, a differenza di quanto da lui argomentato nel ricorso, questo Tribunale osserva come lo stesso non
D-6747/2024 Pagina 11 risulta essere ostativo dell’esecuzione del suo allontanamento. Nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo, il ricorrente ha asserito di soffrire di mal di testa, per il quale egli ha tuttavia potuto beneficiare di un’effettiva presa a carico medica già nel Paese d’origine (cfr. verbale, D6-7, pag. 2). Dalla documentazione medica all’inserto, si evince come – oltre alla diagnosi di emicrania (cfr. n. 25/3) – al ricorrente sia stata diagnosticata anche una sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (cfr. n. 23/4) e, in data (…) dicembre 2023, un episodio depressivo di media gravità (cfr. n. 27/2). Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo sminuire le problematiche di cui soffre il ricorrente, quest’ultime non appaiono di tale gravità da risultare ostative all’esecuzione del suo allontanamento (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Del resto, come tra l’altro già avvenuto in passato e come ammesso dal ricorrente stesso (cfr. verbale, D7, pag. 2), qualora egli avesse bisogno anche in futuro di cure mediche per le suddette problematiche, le stesse potranno senz’altro essere reperite in Camerun, presso le strutture sanitarie presenti il loco.
E. 9.3.5 Riassumendo, non v’è da ritenere che l’insorgente, nel caso di un suo ritorno nel Paese d’origine, si ritroverà in una situazione di minaccia esistenziale. L’esecuzione dell’allontanamento si rivela dunque ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
E. 9.4 In ultima analisi, non risultano nemmeno impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in rela- zione all’art. 44 LAsi), in quanto il ricorrente, che dispone della sua carta d’identità tutt’ora valida (cfr. MdP n. 1/2), potrà procurarsi ogni ulteriore do- cumento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 9.5 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.
E. 10 Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione
D-6747/2024 Pagina 12 non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 11 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 3 marzo 2025.
E. 12 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-6747/2024 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il procedimento si svolge in italiano. 2. Il ricorso è respinto. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 3 marzo 2025. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sara Miljanovic
Data di spedizione:
D-6747/2024 Pagina 14 Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata) - SEM, per l’incarto N (…) (in copia) - Ufficio della migrazione del Cantone Svitto (in copia)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6747/2024 Sentenza del 22 agosto 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliera Sara Miljanovic. Parti A._______, nato il (...), Camerun, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 25 settembre 2024 / N (...). Fatti: A. A.a A._______ ha depositato in data (...) settembre 2023 una domanda d'asilo in Svizzera. A seguito di una procedura Dublino - nell'ambito della quale egli è stato ascoltato in un colloquio tenutosi il (...) settembre 2023 - la SEM ha emanato l'11 dicembre 2023 una decisione di non entrata nel merito e di trasferimento verso l'Italia, cresciuta in giudicato incontestata. Tuttavia, a causa della scadenza del termine di trasferimento, l'autorità inferiore, con decisione del 9 luglio 2024, ha annullato la sua decisione dell'11 dicembre 2023, osservando come di seguito il caso sarebbe stato trattato nella procedura nazionale. A.b Il (...) agosto 2024 si è tenuta l'audizione federale, nell'ambito della quale il richiedente ha in particolare riferito di aver vissuto nel suo Paese d'origine, da ultimo a B._______, e di essere espatriato dallo stesso, il (...) 2023 verso C._______. Egli sarebbe partito dal Camerun, in quanto avrebbe avuto timore di subire gravi ritorsioni e atti di violenza. L'interessato ha dichiarato di essere stato vittima, nel (...) 2018, di un'imboscata da parte delle forze armate dell'organizzazione terroristica jihadista Boko Haram. In quell'occasione, gli assalitori l'avrebbero rapito e ferito alla testa. In seguito alla sua liberazione avvenuta per mano dei Bataillon d'Intervention Rapide e di una degenza all'ospedale di D._______, il richiedente si sarebbe trasferito a E._______, iniziando un'attività nel commercio quale (...). In data (...) 2020, egli sarebbe stato aggredito da parte di un gruppo di sei persone, due dei quali suoi conoscenti; fatto quest'ultimo che l'interessato avrebbe denunciato alle autorità competenti. Sennonché, dopo la denuncia, egli avrebbe iniziato a ricevere minacce e intimidazioni, che lo avrebbero di conseguenza spinto a trasferirsi a F._______. Dopo la sentenza di condanna dei due aggressori, mentre egli era assente dalla propria abitazione, degli individui si sarebbero presentati presso quest'ultima; non trovandolo, avrebbero dunque rivolto minacce agli amici presenti, e uno di loro sarebbe stato finanche pugnalato, intimando di farlo rinunciare alla sentenza di condanna. Infine, trasferitosi a B._______, il (...) 2023 sarebbe stato rapito da persone sconosciute e portato in una foresta, dove sarebbe stato picchiato e minacciato di morte nel caso in cui non avesse chiamato la propria famiglia. L'interessato avrebbe chiamato poi un amico, spiegandogli la situazione. L'amico avrebbe poi pagato una somma di denaro, e l'interessato di conseguenza liberato. Non sentendosi più al sicuro, egli avrebbe dunque deciso di lasciare il Camerun. A supporto dei suoi asserti egli ha presentato l'originale della carta di identità (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: MdP] n. 1/2); la copia della sentenza di condanna degli autori dell'aggressione (cfr. MdP n. 2/4); sei fotografie raffiguranti l'interessato ferito (cfr. MdP n. 3/6) e quattro foto di membri di Boko Haram uccisi dall'esercito (cfr. MdP n. 4/4). B. Tramite la decisione del 25 settembre 2024, notificata il 26 settembre 2024 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-51/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione del precitato provvedimento. C. Con ricorso datato 22 ottobre 2024 (ma inviato soltanto il 25 ottobre 2024, cfr. tracciamento dell'invio; data d'entrata: 28 ottobre 2024), in lingua tedesca, l'interessato ha impugnato la suddetta decisione dell'autorità inferiore dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), postulando, a titolo procedurale, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. In via principale, ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento dello statuto di rifugiato e alla concessione dell'asilo in Svizzera. A titolo eventuale, ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria, mentre che a titolo ancora più eventuale ha concluso alla restituzione degli atti alla SEM per maggiori approfondimenti e una nuova decisione. All'impugnativa, quale nuova documentazione, è stata annessa in copia un'attestazione d'indigenza del 15 ottobre 2024 della Caritas Svizzera. D. Tramite la decisione incidentale del 25 febbraio 2025, il Tribunale ha segnatamente respinto la domanda di assistenza giudiziaria parziale del ricorrente e invitato lo stesso a versare, entro il 7 marzo 2025, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. E. In data 3 marzo 2025 l'insorgente ha tempestivamente effettuato il pagamento del succitato anticipo. F. Ulteriori fatti, in particolare la nutrita documentazione medica agli atti, e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. In casu si osserva che il memoriale ricorsuale presentato dall'insorgente è stato redatto in lingua tedesca, mentre che la decisione impugnata è stata emanata in italiano. Non essendovi tuttavia ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/ consid. 2).
4. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
5. 5.1 Il ricorrente, nel gravame, solleva diverse censure formali contro la decisione impugnata. In particolare, l'insorgente lamenta un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, con implicita violazione del principio inquisitorio (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 12 PA; cfr. per la nozione di accertamento inesatto ed incompleto: DTAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3; e per il contenuto del principio inquisitorio: DTAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2019 I/6 consid. 5.1), per quanto attiene alle minacce e persecuzioni ricevute, all'effettiva capacità e volontà del Paese di origine di garantire un adeguato livello di sicurezza del ricorrente, nonché al suo stato di salute (cfr. ricorso, pag. 8). Tali censure sono da esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). 5.2 Ora, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale non ravvisa nel provvedimento impugnato alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato considerato dall'autorità inferiore. Dalla decisione avversata si evince difatti che, riguardo alle intimidazioni e minacce che il ricorrente avrebbe ricevuto (cfr. ricorso, pag. 8), la SEM ne abbia sufficientemente tenuto conto (cfr. decisione, pag. 4-5). Analogamente, per quanto concerne l'effettiva capacità del Paese di origine di garantire un adeguato livello di sicurezza all'interessato, il Tribunale ritiene che l'autorità inferiore abbia sufficientemente preso posizione nella decisione avversata (cfr. decisione, pag. 5). Per gli ulteriori aspetti, si rinvia a quanto sarà esposto nel proseguo. Quanto alla censura secondo cui l'autorità inferiore non avrebbe adeguatamente accertato lo stato di salute del ricorrente, il Tribunale, dalla lettura della decisione impugnata, osserva invece che, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame (cfr. ricorso, pt. 32, pag. 8), l'autorità inferiore ha effettuato un esame accurato, procedendo a un'analisi esaustiva di tutte le questioni rilevanti, incluso lo stato di salute del ricorrente. Dagli atti di causa emerge che l'interessato ha sostenuto diversi colloqui medici, anche di natura psichiatrica. Tuttavia l'autorità inferiore non era tenuta a svolgere ulteriori accertamenti sullo stato di salute del ricorrente, in quanto, sulla base dell'ampia documentazione medica acquisita, e come adeguatamente motivato nella decisione impugnata (cfr. decisione, pag. 6), ha ritenuto esigibile l'esecuzione dell'allontanamento disposto. Infine, in merito all'identità degli aggressori, nonché ai motivi che risiederebbero alla base delle minacce, delle intimidazioni e del rapimento subito, si rileva che lo stesso interessato ha fornito indicazioni sia sull'identità dei responsabili (cfr. verbale, D47, pag. 6), sia sulle ragioni del sequestro del (...) 2023 (cfr. verbale, D64, pag. 8). Pertanto, contrariamente a quanto da lui asserito, la SEM non aveva necessità di svolgere ulteriori accertamenti in merito a tali circostanze. 5.3 In conseguenza di ciò, le censure formali sollevate dall'interessato, tendenti alla restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame, vanno integralmente respinte.
6. 6.1 Venendo ora al merito, occorre dapprima osservare come la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
7. 7.1 Nel caso in disamina, il Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. 7.2 Il Tribunale osserva innanzitutto, che le asserite persecuzioni perpetrate nei confronti dell'insorgente, non si fondano su nessuno dei motivi d'asilo esaustivamente enumerati all'art. 3 cpv. 1 LAsi. Tali persecuzioni non possono essere, di conseguenza, considerate rilevanti ai fini dell'asilo. Infatti, per quanto riguarda il rapimento avvenuto nel 2018 da parte di Boko Haram, come correttamente rilevato dalla SEM, si osserva come il medesimo risulta privo di nesso causale temporale con la fuga dal suo Paese avvenuta solo nel (...) 2023. Inoltre, contrariamente a quanto vorrebbe far credere nel suo gravame l'interessato (cfr. ricorso, pag. 5), egli non ha apportato alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza, neppure nel ricorso, per provare, o per lo meno per rendere verosimile, di avere avuto altri contatti diretti con il gruppo Boko Haram dopo il rapimento, nonché la sua liberazione da parte dei militari di Stato, avvenuti nel 2018 (cfr. verbale, D47 e D51, pagg. 6-7). Tuttavia, a prescindere dall'assenza di un nesso causale di natura temporale nel caso di specie, come rettamente motivato nella decisione avversata fa pure difetto una persecuzione mirata contro il ricorrente, giacché gli atti compiuti dal gruppo Boko Haram, trattandosi di atti di violenza generalizzati e indiscriminati, e non di persecuzioni dirette specificamente contro l'interessato (cfr. verbale, D50, pag. 7), non risultano rilevanti ai sensi dell'asilo. 7.3 Quanto alle presunte minacce e intimidazioni nei confronti dell'interessato avvenute nel mese di (...) 2021 questo Tribunale rileva che, come giustamente osservato dall'autorità inferiore, le allegazioni fornite dall'interessato si basano su informazioni provenienti da terze persone che non sono, di per sé sole, sufficienti per costituire un timore fondato di persecuzione (cfr. fra le altre le sentenze del TAF E-2248/2021 del 3 giugno 2021 consid. 6.2, D-4794/2020 del 16 febbraio 2021 consid. 6.2 e 6.3 con ulteriori rif. cit.). Le argomentazioni generiche proposte dal ricorrente nel gravame, non sono in grado di mutare la predetta conclusione. 7.4 Relativamente invece alle minacce e persecuzioni che l'interessato dichiara di aver subito direttamente, questo Tribunale evidenzia che le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata. Infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo. L'effettiva protezione nel Paese d'origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non statali, ritenuto che nessuno Stato ha infatti la capacità di garantire, ovunque e in qualunque momento, l'assoluta sicurezza ai propri cittadini. Occorre, al contrario, che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; ex multis le sentenze del TAF D- 3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2; E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3). Nel caso concreto, il ricorrente non ha dimostrato che le autorità camerunensi si sarebbero rifiutate di proteggerlo. Al contrario, il Tribunale rileva come l'interessato ha potuto sporgere denuncia nei confronti dei suoi aggressori e che quest'ultimi sono stati successivamente condannati con sentenza del (...) 2021 da parte del Tribunal de première instance de E._______-G._______ (cfr. MdP n. 2/4). Non si può concludere pertanto che le autorità camerunensi rinuncino in maniera generale a perseguire gli autori di atti reprensibili. Allo stesso modo, non si può escludere che, qualora l'interessato lo ritenesse necessario, le autorità del suo Paese saprebbero garantire nuovamente una tutela effettiva nei suoi confronti. Invero, non sussistono elementi seri e concreti indicanti che le autorità camerunensi non sarebbero in grado o non vorrebbero proteggere l'interessato dalle minacce e intimidazioni successive alla decisione di condanna se egli denunciasse gli autori delle stesse, rispettivamente chiedesse, la relativa protezione. Ciò che, tra l'altro, non risulta che abbia fatto in passato contro i medesimi. Pertanto, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale, si può esigere dal richiedente asilo che egli, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo, abbia dapprima esaurito le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali nel suo Paese d'origine. Alla luce di quanto esposto, le argomentazioni dell'interessato secondo le quali la protezione da parte dello Stato sarebbe insufficiente, in particolare a causa delle reiterate minacce successive alla denuncia nonché alla sentenza di condanna dei suoi aggressori, risultano essere pertanto mere affermazioni di parte prive di riscontri documentali agli atti. 7.5 Infine, riguardo al rapimento del (...) 2023 da parte di persone a lui sconosciute, questo Tribunale rileva che anche tali argomentazioni ricorsuali si riducono a mere affermazioni di parte, non supportate da alcun riscontro documentale. Infatti, come rettamente osservato dalla SEM nella querelata decisione, il motivo del rapimento sarebbe riconducibile esclusivamente a motivi economici, e meglio legato ad un riscatto, così come d'altronde dichiarato dall'interessato stesso (cfr. verbale, D64 e D65, pag. 8). Questo esclude, di conseguenza, che vi siano ulteriori motivi a ragione dello stesso, che non siano apportati da parte del ricorrente a titolo meramente speculativo. 7.6 Visto quanto appena suesposto, l'interessato non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Di conseguenza, l'autorità inferiore non ha correttamente riconosciuto, alle persecuzioni addotte dall'interessato, un carattere rilevante per il riconoscimento della qualità di rifugiato. La SEM è giunta dunque a ragione alla conclusione che il ricorrente non possa prevalersi di alcun timore fondato di persecuzione futura, in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, per dei motivi pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, circa il riconoscimento della qualità di rifugiato, vi è da confermare la decisione dell'autorità inferiore.
8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordine l'esecuzione; essa tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 8.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 9. 9.1 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.2 9.2.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 9.2.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il rinvio dell'insorgente verso il Camerun è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Per di più, non sono ravvisabili agli atti (cfr. supra consid. 7), rispettivamente nelle allegazioni ricorsuali dell'insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura nel caso del suo rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 9.39.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.3.2 Inanzitutto va sottolineato che, nonostante le tensioni politiche e interetniche, in Camerun non vi è una guerra o violenza generalizzata su tutto il territorio, comprese le regioni del Nord-Ovest e del Sud-Ovest, che renda l'esecuzione dell'allontanamento di regola come inesigibile (cfr. ex multis le sentenze del TAF D- 3229/2021 del 16 agosto 2024 consid. 8.4.1 con ulteriori rif. cit., E- 1474/2021 del 20 luglio 2022 consid. 6.2). Nel caso specifico, il Tribunale rileva che l'interessato, dopo aver lasciato la città di D._______ (sita nella regione dell'Estremo Nord), ha dapprima abitato a H._______ (sita nella regione dell'Estremo Nord), per poi trasferirsi a E._______, nella regione francofona del Litorale. Successivamente, negli anni seguenti, si è spostato prima a F._______ (sita nella regione del Centro), poi a I._______ (nella regione del Nord) e infine nella città di B._______, sita nel Nord (cfr. verbale, D22, pag. 4). Queste ultime località sono situate in regioni che non sono direttamente toccate dal conflitto vigente invece nelle regioni anglofone site nel Sud-Ovest e nel Nord-Ovest dello Stato africano. 9.3.3 Pure dal profilo dei motivi personali, non è evincibile alcun elemento dal quale si possa dedurre che l'esecuzione dell'allontanamento implicherebbe una messa in pericolo concreta per il ricorrente. A tal proposito, v'è infatti da rimarcare come l'interessato è ancora giovane e dispone di una discreta formazione, avendo terminato la (...) (cfr. verbale, D29, pag. 4). Egli vanta inoltre diversi anni di esperienza lavorativa quale (...) e (...), attività queste che gli hanno sempre permesso di mantenersi autonomamente (cfr. verbale, D33, pag. 5). Infine, egli dispone nel suo Paese d'origine di una rete sociale sufficiente, composta dalla madre e dalla figlia (cfr. verbale, D35, pag. 5), sulla quale potrà senz'altro contare, nel caso di necessità, per i suoi bisogni essenziali. 9.3.4 In merito allo stato di salute dell'interessato, a differenza di quanto da lui argomentato nel ricorso, questo Tribunale osserva come lo stesso non risulta essere ostativo dell'esecuzione del suo allontanamento. Nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, il ricorrente ha asserito di soffrire di mal di testa, per il quale egli ha tuttavia potuto beneficiare di un'effettiva presa a carico medica già nel Paese d'origine (cfr. verbale, D6-7, pag. 2). Dalla documentazione medica all'inserto, si evince come - oltre alla diagnosi di emicrania (cfr. n. 25/3) - al ricorrente sia stata diagnosticata anche una sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (cfr. n. 23/4) e, in data (...) dicembre 2023, un episodio depressivo di media gravità (cfr. n. 27/2). Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo sminuire le problematiche di cui soffre il ricorrente, quest'ultime non appaiono di tale gravità da risultare ostative all'esecuzione del suo allontanamento (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Del resto, come tra l'altro già avvenuto in passato e come ammesso dal ricorrente stesso (cfr. verbale, D7, pag. 2), qualora egli avesse bisogno anche in futuro di cure mediche per le suddette problematiche, le stesse potranno senz'altro essere reperite in Camerun, presso le strutture sanitarie presenti il loco. 9.3.5 Riassumendo, non v'è da ritenere che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, si ritroverà in una situazione di minaccia esistenziale. L'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.4 In ultima analisi, non risultano nemmeno impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), in quanto il ricorrente, che dispone della sua carta d'identità tutt'ora valida (cfr. MdP n. 1/2), potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 9.5 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
10. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 3 marzo 2025.
12. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il procedimento si svolge in italiano.
2. Il ricorso è respinto.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 3 marzo 2025.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sara Miljanovic Data di spedizione: Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata)
- SEM, per l'incarto N (...) (in copia)
- Ufficio della migrazione del Cantone Svitto (in copia)