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D-669/2022

D-669/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-07-14 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de-ciso dal giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 4.1 Nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente lamenta un accertamento incompleto dei fatti in merito alla situazione vigente in Croazia e l'età del ricorrente. In tal senso, egli si prevale di censure formali, che occorre esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. Ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3).

E. 4.1.1 Nella procedura d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 4.1.2 Se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.).

E. 4.2 Nella presente disamina, al contrario di quanto asserito dall'interessato in sede di ricorso, il Tribunale non intravvede nella decisione avversata alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. Infatti, risulta sia dall'esposizione dei fatti, che dalla motivazione intrapresa dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, che la predetta autorità si sia espressa sufficientemente e in modo chiaro circa gli elementi che l'avrebbero fatta propendere per l'inesistenza di un rischio serio di violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un ritorno del ricorrente in Croazia. Il fatto che l'autorità di prima istanza abbia ritenuto le allegazioni del richiedente circa le difficili condizioni nelle quali si sarebbe trovato in Croazia semplici allegazioni di parte non supportate da alcun mezzo di prova - riportando però nella decisione impugnata ampiamente le dichiarazioni fatte dall'insorgente in merito e indicando sufficientemente i motivi per i quali le sue allegazioni avrebbero condotto l'autorità a tale conclusione (cfr. p.to II, pag. 5 segg. della decisione impugnata) - non discende da un accertamento inaccurato o incompleto della fattispecie da parte dell'autorità inferiore ma piuttosto dall'apprezzamento adempiuto dalla SEM nel caso del ricorrente.

E. 4.3 Per quanto attiene all'accertamento incompleto dei fatti relativi all'età del ricorrente, in realtà, nel suo ricorso, l'interessato intende fornire un'interpretazione differente rispetto a quella data dalla SEM alle sue allegazioni, che però riguarda anche una questione di merito e di conseguenza verrà esaminata da Tribunale nei considerandi seguenti.

E. 4.4 Ne discende quindi che le censure formali mosse dall'interessato nel senso sopra esposto nei confronti del provvedimento impugnato, risultano infondate e vanno conseguentemente respinte. Un annullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti di causa alla SEM per complemento istruttorio non trova quindi alcun fondamento. La conclusione formulata in tal senso nel ricorso a titolo subordinato, va quindi respinta.

E. 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 6.1 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con riferimenti citati).

E. 6.2.1 Nel caso in disamina, nella propria decisione, l'autorità inferiore ha reputato inverosimile l'asserita minore età dell'insorgente, sia per il fatto che egli non ha presentato alcun documento di viaggio o di legittimazione, sia per la presenza di elementi poco plausibili in relazione al contesto personale, alla sua cerchia famigliare e al suo espatrio e nonché in ragione delle inequivocabili risultanze degli accertamenti medici svolti. Sulla base dell'apprezzamento globale dei predetti elementi, la SEM ha ritenuto quest'ultimo maggiorenne per il prosieguo della procedura.

E. 6.2.2 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta la suddetta valutazione dell'autorità inferiore riguardo alla determinazione della sua età in quanto non avrebbe tenuto conto adeguatamente di tutti gli aspetti determinanti, ritenuti gli elementi del caso di specie (cfr. p.to 2, pag. 4 e segg. del ricorso del 10 febbraio 2022). A tal proposito, in primo luogo egli considera d'aver rilasciato delle allegazioni coerenti e congruenti con l'età dichiarata e con il contesto socio-culturale dal quale proviene. Circa la data di nascita ha dichiarato che sarebbe nato l'(...) (secondo il calendario solare) e che l'interprete in Grecia gli avrebbe indicato la conversione in (...) novembre 2004. Per questo motivo ha affermato di avere (...) anni e (...) mesi. Egli sostiene non vi sia contraddizione nel fatto che conoscesse la sua data di nascita perché riportata sulla tazkara e soprattutto perché gliel'avrebbe detta sua madre, che l'aveva scritta da qualche parte. In secondo luogo, il ricorrente contesta inoltre pure la mancata verosimiglianza, secondo la SEM, delle sue dichiarazioni relative ai suoi dati personali, la sua biografia e le sue relazioni famigliari. Difatti, a causa della sua bassa scolarizzazione, il fatto che avrebbe cominciato a lavorare in tenera età svolgendo diversi lavori e le gravi difficoltà vissute nel corso del suo viaggio per giungere in Svizzera, sarebbe comprensibile che non conosca l'età dei membri della sua famiglia e nemmeno che età avesse egli nel corso delle tappe della propria vita. In ultimo, rispetto all'esito peritale, il ricorrente rileva che le conclusioni dell'accertamento medico si baserebbero unicamente sull'età ossea poiché non sarebbe stato possibile effettuare la valutazione odontostomatologica in ragione dell'assenza degli ultimi quattro molari. Ritenuto che le risultanze della perizia non parrebbero escludere la sua minore età, la stessa andrebbe ritenuta anche in ossequio al principio "in dubio pro minor" come disposto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF). La valutazione della SEM non sarebbe pertanto stata complessiva e il ricorrente andrebbe considerato minorenne per il proseguo della procedura d'asilo.

E. 6.3.1 Nel caso in disamina, a titolo preliminare, occorre esaminare gli accertamenti svolti, ovvero la perizia medica per determinare l'età del ricorrente. Contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore, l'esito della stessa - che attesta la sua età inequivocabilmente oltre i 18 anni - non può essere ritenuta particolarmente concludente.

E. 6.3.2 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico e una radio-grafia della mano seguiti da una tomografia sterno-clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L'esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha rag-giunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene, però, tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale. La consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un'anamnesi dell'interessato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell'età. La tomografia sterno clavicolare e l'esame dello sviluppo dentale, possono, invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo. Qualora entrambe le investigazioni indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione me-dica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno-clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati).

E. 6.3.3 Ora, nella presente fattispecie, dall'esame odontostomatologico è risultato che a causa della mancanza di denti in sviluppo e dell'assenza di tutti i terzi molari, non è stato possibile procedere alla valutazione dell'età dentale dei diciottenni. Pertanto sono stati applicati i metodi di stima dell'età per bambini e adolescenti, che utilizzano i primi 7 denti permanenti mandibolari. Da tale stima è risultato che la probabilità che A._______ abbia raggiunto e superato i 16 anni è elevata. L'età minima ritenuta per questo esame è dunque stata di 16 anni. Dalla tomografia sterno-clavicolare è risultata un'età minima di 19 anni. In un tale caso, conformemente alla giurisprudenza (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), sarebbe stato necessario verificare se i rispettivi intervalli tra età minima ed età massima si sovrappongono o meno. Nel caso in disamina, non è tuttavia possibile effettuare tale analisi. Invero, dall'esame odontostomatologico non vengono riportati né gli intervalli, né l'età media, né la deviazione standard, ma è stata riportata soltanto l'età minima. Le conclusioni della perizia (cfr. atto della SEM n. 20/10, pag. 10) si fondano dunque unicamente sui risultati della tomografia sterno-clavicolare senza alcun riferimento o presa in conto dell'esame odontostomatologico. Di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto dalla SEM nella decisione impugnata, nella fattispecie l'accertamento medico non può esse considerato un forte indizio a favore della maggiore età, bensì semmai un indizio tra i tanti.

E. 6.4.1 Tuttavia, nel caso in disamina, il Tribunale non condivide la disamina del ricorrente per diversi motivi. Appare d'uopo ricordare all'insorgente che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati).

E. 6.4.2.1 Innanzitutto, come rettamente riportato nella decisione della SEM, l'insorgente non ha fornito alcun documento d'identità a comprova della sua minore età. Egli ha solamente prodotto la fotocopia di una lettera scolastica, con traduzione, rilasciata dalla Direzione dell'educazione di E._______, dalla quale si può solamente evincere che la scuola si complimenta con un certo "(...)" il quale è considerato il miglior studente della scuola (cfr. atti della SEM n. 32/1 e 33/-). Il Tribunale non può che concordare con la valutazione della SEM che tale documento non ha alcun valore probatorio in quanto non contiene indicazioni in merito a chi appartenga tale documento, non vengono indicati un'identità completa e neanche un luogo o una data. Pertanto il precitato documento, non è suscettibile di comprovare l'identità dell'insorgente.

E. 6.4.2.2 Per quanto attiene alle dichiarazioni rese dall'insorgente riguardo alla sua età, per la loro incoerenza e vaghezza, la conclusione dell'autorità inferiore merita accoglimento. In rapporto alla propria età vi sono difatti degli elementi che risultano inficiare la credibilità delle allegazioni dell'insorgente circa la verosimiglianza dell'età allegata. In primo luogo, il ricorrente non è riuscito a spiegare in modo convincente come egli avrebbe avuto conoscenza della propria data di nascita esatta. Dapprima egli infatti ha riportato la data di nascita (...) secondo il calendario solare, affermando che la data sarebbe anche scritta nella tazkara e che pure sua madre gliel'avrebbe detta perché l'avrebbe scritta da qualche parte (cfr. atto della SEM n. 23/14, p.to 1.06, pag. 3). A domanda precisa su dove fosse scritta la sua data di nascita, il ricorrente ha affermato "Sulla Tazkara" e che quando era molto piccolo, l'avrebbe vista scritta sulla propria Tazkara (cfr. atto della SEM n. 23/14, p.to 1.06, pag. 3). Senonché, successivamente il ricorrente ha modificato tale sua affermazione, sostenendo dapprima che quando egli avrebbe ottenuto la Tazkara non sapeva leggere e che nella stessa non vi fosse scritta la data di nascita precisa con il mese, ma solamente l'anno (cfr. atto della SEM n. 23/14, p.to 4.03, pag. 8). Successivamente ha dichiarato che la data precisa gliel'avrebbe comunicata la madre e nella tazkara era riportata la data completa in calendario persiano, ovvero (...) Infine, nuovamente ha modificato la sua versione affermando che sulle vecchie tazkara non è indicato il giorno della nascita, ma solo il mese e l'anno e che la data completa gli sarebbe stata comunicata dalla madre (cfr. atto della SEM n. 23/14, p.to 4.03, pag. 8). In secondo luogo, un ulteriore elemento a favore della tesi dell'autorità inferiore concerne la data di nascita che il ricorrente ha dichiarato alle guardie di Confine svizzere e che sarebbe anche quella registrata in Grecia e rispettivamente anche la data di nascita registrata in Croazia. In effetti, il ricorrente, in data (...) novembre 2021 è stato sottoposto ad un fermo da parte delle Guardie di Confine e quale data di nascita è stato riportato il (...) gennaio 2001 (cfr. atto della SEM n. 1/8). Nel corso dell'interrogatorio PA-RMNA a domanda dell'interrogante l'insorgente ha dichiarato che la data è stata messa nel periodo in cui si trovava in Grecia in quanto, a suo dire, le autorità greche, nonostante le indicazioni dell'interprete non avrebbero voluto modificarla (cfr. atto della SEM n. 23/14, p.to 1.06, pag. 3) e che forse gli agenti hanno preso la data sul certificato Pfizer che il ricorrente avrebbe fatto in Grecia. Tale conclusione appare inverosimile, tanto più che dal rapporto delle Guardie di Confine non viene minimamente accennato del possesso del richiedente di un certificato covid. Inoltre, il fatto che sia la data di nascita che sarebbe stata registrata in Grecia a detta del ricorrente (il (...) gennaio 2001; cfr. atto della SEM n. 23/14, p.to 1.06, pag. 3), sia la data di nascita effettivamente registrata in Croazia (del (...) aprile 2002; cfr. atto della SEM n. 34/2), siano dissimili con quella affermata dall'insorgente in corso di procedura di prima istanza e tra loro siano pure differenti, in realtà risulta essere un ulteriore elemento a sostegno dell'inverosimiglianza della minore età allegata dal medesimo nella presente procedura.

E. 6.4.2.3 Oltracciò, l'autorità inferiore appare aver proceduto ad un esame completo e corretto dei fatti determinanti per giungere ad una valutazione in merito all'età dell'insorgente - esaminando e ponderando tutti gli elementi presenti all'incarto - ponendo segnatamente a quest'ultimo dei quesiti puntuali e precisi durante l'audizione RMNA, come pure concedendogli un diritto di essere sentito specifico circa l'età asserita. È basandosi sulle informazioni raccolte, ed a seguito di una ponderazione globale degli elementi in suo possesso, che l'autorità inferiore ha quindi concluso circa la maggiore età dell'insorgente.

E. 6.5 Nelle sufferite circostanze, anche il Tribunale in una valutazione globale di tutti gli elementi in presenza, e in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa, ritiene che l'insorgente - al quale si ribadisce incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 6.4.1) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Ciò comporta che lui debba assumerne le conseguenze, ovvero che egli sia considerato maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 6.4.1), che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili ed egli non possa a ragione avvalersene, come considerato rettamente anche nella decisione impugnata della SEM. Frattanto, non risulta esserci spazio in casu neppure per un'applicazione del principio "in dubio pro minor" citato in sede ricorsuale (cfr. a tal proposito anche la sentenza del Tribunale D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2 con ulteriore rif. citato).

E. 7.1 Proseguendo nell'analisi ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15 RD III). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III) Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1).

E. 7.2 Ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete ("clausola di sovranità" - art. 17 par. 1 RD III).

E. 8.1 Nel caso in disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC", che l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Croazia il (...) ottobre 2021, e che, a richiesta della SEM, le competenti autorità croate hanno accettato di riprendere in carico il ricorrente in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. c RD III (cfr. atti della SEM n. 11/1 e 34/2). Pertanto la Croazia è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico l'insorgente.

E. 9.1 Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, nel suddetto Paese, carenze sistemiche nella sua procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III).

E. 9.2 A questo proposito è opportuno ricordare che la Croazia è vincolata dalla CartaUE, dalla CEDU, dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30, di seguito: Conv. rifugiati) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che perciò è tenuta ad applicarne le disposizioni.

E. 9.3 Agli occhi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche in materia di numerosi organismi, il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche, rispettivamente dei rischi avverati di push-back alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina (cfr. la recente sentenza di coordinamento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9; tra le altre le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 5.5 con ulteriori rif. cit.; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 7.2; E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 6.2). Per un cambiamento della giurisprudenza precitata, non sono dati gli estremi nel caso in parola, anche tenuto conto dei vari rapporti delle organizzazioni non governative e delle fonti di testate giornalistiche citate nel ricorso dall'insorgente. In primo luogo, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente egli non ha dimostrato, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura). Le argomentazioni dell'insorgente in merito all'agito violento che sarebbe stato messo in atto da parte di alcuni agenti della polizia croata ai danni del ricorrente, come riportato ampiamente in sede di PA-RMNA e ripreso anche nell'atto ricorsuale (cfr. atto della SEM n. 23/14 e p.to 3 pag. 7 e 8 del ricorso del 10 febbraio 2022), non risultano essere per nulla sostanziate da elementi concreti e probanti. Tali assunti non sono sufficienti per ritenere che il ricorrente subirebbe un trattamento uguale nel caso di un ritorno in Croazia.

E. 9.4 Il ricorrente, non ha del resto apportato alcun indizio oggettivo, serio e concreto che sarebbe privato durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d'accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e che non potrebbe beneficiare dell'aiuto necessario per far valere i propri diritti. Il ricorrente potrà inoltre richiedere l'aiuto delle preposte autorità nel caso in cui si sentisse concretamente minacciato in Croazia da parte di terzi, Paese che dispone di un sistema di polizia e di giustizia funzionante, che è in grado e disposto ad offrire l'aiuto necessario. Altresì, non si evince dagli atti all'incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Non può inoltre essere dato alcun credito alle allegazioni generiche ricorsuali dell'insorgente (cfr. p.to 3, pag. 11 dell'atto ricorsuale), e non supportate da alcun mezzo di prova, che vi sarebbe il rischio per lui, se tornasse in Croazia, di essere rinviato in Afghanistan, visto che, a suo dire, sarebbe in vigore una pratica sistematica delle autorità croate di respingere le domande d'asilo di cittadini afghani. Difatti, non è in alcun modo deducibile dalle dichiarazioni ricorsuali che i richiedenti afghani vengano attualmente allontanati verso il loro paese d'origine. Non si evince pertanto, né dagli atti all'incarto, né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviando l'interessato in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese. Pertanto, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.

E. 9.5 Inoltre, non risultano esserci neppure degli ostacoli all'esigibilità della misura d'allontanamento per dei motivi di salute. Invero, da un esame d'ufficio da parte del Tribunale degli atti all'inserto, non si rilevano delle problematiche di salute di cui il ricorrente sarebbe affetto, ostative all'esecuzione del suo trasferimento secondo la giurisprudenza topica in materia (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). Essendo per il resto osservato come lo stesso, in merito, non sollevi alcunché nel proprio gravame. Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità").

E. 9.6 Ne discende, che il trasferimento dell'interessato verso la Croazia non è contrario agli obblighi che derivano dalle disposizioni convenzionali alle quali la Svizzera è legata.

E. 9.7 In siffatte circostanze, non traspaiono quindi elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo po-tere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non risulta per-tanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 9.8 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia è competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal RD III.

E. 10 Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di causa relative alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali risultano divenute senza oggetto.

E. 12 Altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 13 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale l'11 febbraio 2022 deca-dono con la presente decisione finale (cfr. HANSJÖRG SEILER, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

E. 14 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen-dente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abban-donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-669/2022 Sentenza del 14 luglio 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jeannine Scherrer-Bänziger; cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dall'Avv. Michela Gentile, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 1°febbraio 2022. Fatti: A. A._______ ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 29 novembre 2021 pretendendosi minorenne non accompagnato. Al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo nel foglio dati personali egli ha indicato di essere nato il (...) novembre 2004 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [(...)]-3/2). B. Le successive indagini svolte dalla SEM hanno permesso di accertare che secondo la banca dati «EURODAC», il richiedente avesse già presentato due pregresse domande d'asilo in Grecia e in Croazia rispettivamente il (...) settembre 2019 e il (...) ottobre 2021 (cfr. atti della SEM n. 10/2 e 11/1). C. Il 3 dicembre 2021 il richiedente ha sottoscritto la procura con cui ha conferito mandato alla rappresentante legale assegnatagli. Sulla stessa è stata riportata quale data di nascita il (...) novembre 2004 (cfr. atto della SEM n. 13/1). D. Il 22 dicembre 2021 l'autorità inferiore ha incaricato il "(...) di svolgere una perizia medico-legale al fine di determinare l'età del richiedente asilo, ordinandone lo svolgimento per il giorno seguente (cfr. atto della SEM n. 18/2). Il 23 dicembre 2021 l'interessato è stato sottoposto ad un esame clinico e alle analisi radiologiche (una panoramica dentaria, una radiografia standard della mano sinistra e una tomografia assiale computerizzata [TAC] delle articolazioni sterno-clavicolari). Il referto del (...) del 4 gennaio 2022 ha rilevato l'assenza degli ultimi quattro molari, pertanto l'età media del richiedente è stata basata sull'età media ossea, situata a 23.6 anni, l'età minima sarebbe di 19 anni (cfr. atto della SEM n. 20/10). Di conseguenza, non sarebbe possibile che A._______ avrebbe meno di diciotto anni e potrebbe essere esclusa la data di nascita riferita, ovvero il (...) novembre 2004. E. Il 12 gennaio 2022 l'interessato è stato sentito nell'ambito di una prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (di seguito anche: PA-RMNA) in presenza della sua rappresentante legale. In tale contesto, egli è stato in particolare questionato in merito alle sue generalità, alla sua provenienza e circa il viaggio che lo ha condotto in Svizzera. Nel corso di tale colloquio, l'autorità di prima istanza ha altresì posto domande all'interessato per quanto attinente all'asserita minore età, accordandogli il diritto di essere sentito circa gli esiti peritali e riguardo all'intenzione della SEM di considerarlo maggiorenne. In merito a tale intenzione il richiedente si è detto contrario. F. A ciò, in data 13 gennaio 2022, è seguita la mutazione nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) della data di nascita dell'interessato in 1° gennaio 2003 (cfr. atto della SEM n. 25/2). G. Il 13 gennaio 2022, la SEM ha presentato alle autorità croate, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. atto della SEM n. 27/5). H. Il 21 gennaio 2022 l'interessato, per il tramite della sua rappresentante legale, ha trasmesso una fotocopia di una lettera scolastica (cfr. atto della SEM n. 32/1). I. Il 25 gennaio 2022, le autorità croate preposte, hanno accettato la ripresa in carico dell'interessato, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. c RD III. J. Agli atti vi sono anche diversi fogli d'informazione medica (F2) riguardo alla situazione di salute dell'interessato di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi (cfr. atti della SEM n. 14/3, 15/2, 39/2, 50/3, 51/2 e 52/2). K. Con decisione del 1°febbraio 2022, notificata il 3 febbraio 2022 (cfr. atto della SEM n. 42/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della suddetta domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo il suo trasferimento dalla Svizzera verso la Croazia. L. Il 10 febbraio 2022 l'interessato, per il tramite della sua rappresentante legale, è insorto contro la decisione dell'autorità inferiore dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando, in limine, la sospensione in via supercautelare e cautelare dell'esecuzione della decisione e la restituzione (recte: concessione) dell'effetto sospensivo al ricorso; nel merito l'annullamento della decisione impugnata e che la domanda d'asilo sia esaminata nel contesto di una procedura nazionale svizzera; in subordine la restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni per il completamento dell'istruzione. Contestualmente, egli ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. M. Il Tribunale, in data 11 febbraio 2022, ha ordinato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente quale misura supercautelare. N. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de-ciso dal giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente lamenta un accertamento incompleto dei fatti in merito alla situazione vigente in Croazia e l'età del ricorrente. In tal senso, egli si prevale di censure formali, che occorre esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. Ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). 4.1.1 Nella procedura d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.1.2 Se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.). 4.2 Nella presente disamina, al contrario di quanto asserito dall'interessato in sede di ricorso, il Tribunale non intravvede nella decisione avversata alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. Infatti, risulta sia dall'esposizione dei fatti, che dalla motivazione intrapresa dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, che la predetta autorità si sia espressa sufficientemente e in modo chiaro circa gli elementi che l'avrebbero fatta propendere per l'inesistenza di un rischio serio di violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un ritorno del ricorrente in Croazia. Il fatto che l'autorità di prima istanza abbia ritenuto le allegazioni del richiedente circa le difficili condizioni nelle quali si sarebbe trovato in Croazia semplici allegazioni di parte non supportate da alcun mezzo di prova - riportando però nella decisione impugnata ampiamente le dichiarazioni fatte dall'insorgente in merito e indicando sufficientemente i motivi per i quali le sue allegazioni avrebbero condotto l'autorità a tale conclusione (cfr. p.to II, pag. 5 segg. della decisione impugnata) - non discende da un accertamento inaccurato o incompleto della fattispecie da parte dell'autorità inferiore ma piuttosto dall'apprezzamento adempiuto dalla SEM nel caso del ricorrente. 4.3 Per quanto attiene all'accertamento incompleto dei fatti relativi all'età del ricorrente, in realtà, nel suo ricorso, l'interessato intende fornire un'interpretazione differente rispetto a quella data dalla SEM alle sue allegazioni, che però riguarda anche una questione di merito e di conseguenza verrà esaminata da Tribunale nei considerandi seguenti. 4.4 Ne discende quindi che le censure formali mosse dall'interessato nel senso sopra esposto nei confronti del provvedimento impugnato, risultano infondate e vanno conseguentemente respinte. Un annullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti di causa alla SEM per complemento istruttorio non trova quindi alcun fondamento. La conclusione formulata in tal senso nel ricorso a titolo subordinato, va quindi respinta. 5. 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 6. 6.1 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con riferimenti citati). 6.2 6.2.1 Nel caso in disamina, nella propria decisione, l'autorità inferiore ha reputato inverosimile l'asserita minore età dell'insorgente, sia per il fatto che egli non ha presentato alcun documento di viaggio o di legittimazione, sia per la presenza di elementi poco plausibili in relazione al contesto personale, alla sua cerchia famigliare e al suo espatrio e nonché in ragione delle inequivocabili risultanze degli accertamenti medici svolti. Sulla base dell'apprezzamento globale dei predetti elementi, la SEM ha ritenuto quest'ultimo maggiorenne per il prosieguo della procedura. 6.2.2 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta la suddetta valutazione dell'autorità inferiore riguardo alla determinazione della sua età in quanto non avrebbe tenuto conto adeguatamente di tutti gli aspetti determinanti, ritenuti gli elementi del caso di specie (cfr. p.to 2, pag. 4 e segg. del ricorso del 10 febbraio 2022). A tal proposito, in primo luogo egli considera d'aver rilasciato delle allegazioni coerenti e congruenti con l'età dichiarata e con il contesto socio-culturale dal quale proviene. Circa la data di nascita ha dichiarato che sarebbe nato l'(...) (secondo il calendario solare) e che l'interprete in Grecia gli avrebbe indicato la conversione in (...) novembre 2004. Per questo motivo ha affermato di avere (...) anni e (...) mesi. Egli sostiene non vi sia contraddizione nel fatto che conoscesse la sua data di nascita perché riportata sulla tazkara e soprattutto perché gliel'avrebbe detta sua madre, che l'aveva scritta da qualche parte. In secondo luogo, il ricorrente contesta inoltre pure la mancata verosimiglianza, secondo la SEM, delle sue dichiarazioni relative ai suoi dati personali, la sua biografia e le sue relazioni famigliari. Difatti, a causa della sua bassa scolarizzazione, il fatto che avrebbe cominciato a lavorare in tenera età svolgendo diversi lavori e le gravi difficoltà vissute nel corso del suo viaggio per giungere in Svizzera, sarebbe comprensibile che non conosca l'età dei membri della sua famiglia e nemmeno che età avesse egli nel corso delle tappe della propria vita. In ultimo, rispetto all'esito peritale, il ricorrente rileva che le conclusioni dell'accertamento medico si baserebbero unicamente sull'età ossea poiché non sarebbe stato possibile effettuare la valutazione odontostomatologica in ragione dell'assenza degli ultimi quattro molari. Ritenuto che le risultanze della perizia non parrebbero escludere la sua minore età, la stessa andrebbe ritenuta anche in ossequio al principio "in dubio pro minor" come disposto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF). La valutazione della SEM non sarebbe pertanto stata complessiva e il ricorrente andrebbe considerato minorenne per il proseguo della procedura d'asilo. 6.3 6.3.1 Nel caso in disamina, a titolo preliminare, occorre esaminare gli accertamenti svolti, ovvero la perizia medica per determinare l'età del ricorrente. Contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore, l'esito della stessa - che attesta la sua età inequivocabilmente oltre i 18 anni - non può essere ritenuta particolarmente concludente. 6.3.2 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico e una radio-grafia della mano seguiti da una tomografia sterno-clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L'esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha rag-giunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene, però, tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale. La consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un'anamnesi dell'interessato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell'età. La tomografia sterno clavicolare e l'esame dello sviluppo dentale, possono, invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo. Qualora entrambe le investigazioni indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione me-dica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno-clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati). 6.3.3 Ora, nella presente fattispecie, dall'esame odontostomatologico è risultato che a causa della mancanza di denti in sviluppo e dell'assenza di tutti i terzi molari, non è stato possibile procedere alla valutazione dell'età dentale dei diciottenni. Pertanto sono stati applicati i metodi di stima dell'età per bambini e adolescenti, che utilizzano i primi 7 denti permanenti mandibolari. Da tale stima è risultato che la probabilità che A._______ abbia raggiunto e superato i 16 anni è elevata. L'età minima ritenuta per questo esame è dunque stata di 16 anni. Dalla tomografia sterno-clavicolare è risultata un'età minima di 19 anni. In un tale caso, conformemente alla giurisprudenza (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), sarebbe stato necessario verificare se i rispettivi intervalli tra età minima ed età massima si sovrappongono o meno. Nel caso in disamina, non è tuttavia possibile effettuare tale analisi. Invero, dall'esame odontostomatologico non vengono riportati né gli intervalli, né l'età media, né la deviazione standard, ma è stata riportata soltanto l'età minima. Le conclusioni della perizia (cfr. atto della SEM n. 20/10, pag. 10) si fondano dunque unicamente sui risultati della tomografia sterno-clavicolare senza alcun riferimento o presa in conto dell'esame odontostomatologico. Di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto dalla SEM nella decisione impugnata, nella fattispecie l'accertamento medico non può esse considerato un forte indizio a favore della maggiore età, bensì semmai un indizio tra i tanti. 6.4 6.4.1 Tuttavia, nel caso in disamina, il Tribunale non condivide la disamina del ricorrente per diversi motivi. Appare d'uopo ricordare all'insorgente che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati). 6.4.2 6.4.2.1 Innanzitutto, come rettamente riportato nella decisione della SEM, l'insorgente non ha fornito alcun documento d'identità a comprova della sua minore età. Egli ha solamente prodotto la fotocopia di una lettera scolastica, con traduzione, rilasciata dalla Direzione dell'educazione di E._______, dalla quale si può solamente evincere che la scuola si complimenta con un certo "(...)" il quale è considerato il miglior studente della scuola (cfr. atti della SEM n. 32/1 e 33/-). Il Tribunale non può che concordare con la valutazione della SEM che tale documento non ha alcun valore probatorio in quanto non contiene indicazioni in merito a chi appartenga tale documento, non vengono indicati un'identità completa e neanche un luogo o una data. Pertanto il precitato documento, non è suscettibile di comprovare l'identità dell'insorgente. 6.4.2.2 Per quanto attiene alle dichiarazioni rese dall'insorgente riguardo alla sua età, per la loro incoerenza e vaghezza, la conclusione dell'autorità inferiore merita accoglimento. In rapporto alla propria età vi sono difatti degli elementi che risultano inficiare la credibilità delle allegazioni dell'insorgente circa la verosimiglianza dell'età allegata. In primo luogo, il ricorrente non è riuscito a spiegare in modo convincente come egli avrebbe avuto conoscenza della propria data di nascita esatta. Dapprima egli infatti ha riportato la data di nascita (...) secondo il calendario solare, affermando che la data sarebbe anche scritta nella tazkara e che pure sua madre gliel'avrebbe detta perché l'avrebbe scritta da qualche parte (cfr. atto della SEM n. 23/14, p.to 1.06, pag. 3). A domanda precisa su dove fosse scritta la sua data di nascita, il ricorrente ha affermato "Sulla Tazkara" e che quando era molto piccolo, l'avrebbe vista scritta sulla propria Tazkara (cfr. atto della SEM n. 23/14, p.to 1.06, pag. 3). Senonché, successivamente il ricorrente ha modificato tale sua affermazione, sostenendo dapprima che quando egli avrebbe ottenuto la Tazkara non sapeva leggere e che nella stessa non vi fosse scritta la data di nascita precisa con il mese, ma solamente l'anno (cfr. atto della SEM n. 23/14, p.to 4.03, pag. 8). Successivamente ha dichiarato che la data precisa gliel'avrebbe comunicata la madre e nella tazkara era riportata la data completa in calendario persiano, ovvero (...) Infine, nuovamente ha modificato la sua versione affermando che sulle vecchie tazkara non è indicato il giorno della nascita, ma solo il mese e l'anno e che la data completa gli sarebbe stata comunicata dalla madre (cfr. atto della SEM n. 23/14, p.to 4.03, pag. 8). In secondo luogo, un ulteriore elemento a favore della tesi dell'autorità inferiore concerne la data di nascita che il ricorrente ha dichiarato alle guardie di Confine svizzere e che sarebbe anche quella registrata in Grecia e rispettivamente anche la data di nascita registrata in Croazia. In effetti, il ricorrente, in data (...) novembre 2021 è stato sottoposto ad un fermo da parte delle Guardie di Confine e quale data di nascita è stato riportato il (...) gennaio 2001 (cfr. atto della SEM n. 1/8). Nel corso dell'interrogatorio PA-RMNA a domanda dell'interrogante l'insorgente ha dichiarato che la data è stata messa nel periodo in cui si trovava in Grecia in quanto, a suo dire, le autorità greche, nonostante le indicazioni dell'interprete non avrebbero voluto modificarla (cfr. atto della SEM n. 23/14, p.to 1.06, pag. 3) e che forse gli agenti hanno preso la data sul certificato Pfizer che il ricorrente avrebbe fatto in Grecia. Tale conclusione appare inverosimile, tanto più che dal rapporto delle Guardie di Confine non viene minimamente accennato del possesso del richiedente di un certificato covid. Inoltre, il fatto che sia la data di nascita che sarebbe stata registrata in Grecia a detta del ricorrente (il (...) gennaio 2001; cfr. atto della SEM n. 23/14, p.to 1.06, pag. 3), sia la data di nascita effettivamente registrata in Croazia (del (...) aprile 2002; cfr. atto della SEM n. 34/2), siano dissimili con quella affermata dall'insorgente in corso di procedura di prima istanza e tra loro siano pure differenti, in realtà risulta essere un ulteriore elemento a sostegno dell'inverosimiglianza della minore età allegata dal medesimo nella presente procedura. 6.4.2.3 Oltracciò, l'autorità inferiore appare aver proceduto ad un esame completo e corretto dei fatti determinanti per giungere ad una valutazione in merito all'età dell'insorgente - esaminando e ponderando tutti gli elementi presenti all'incarto - ponendo segnatamente a quest'ultimo dei quesiti puntuali e precisi durante l'audizione RMNA, come pure concedendogli un diritto di essere sentito specifico circa l'età asserita. È basandosi sulle informazioni raccolte, ed a seguito di una ponderazione globale degli elementi in suo possesso, che l'autorità inferiore ha quindi concluso circa la maggiore età dell'insorgente. 6.5 Nelle sufferite circostanze, anche il Tribunale in una valutazione globale di tutti gli elementi in presenza, e in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa, ritiene che l'insorgente - al quale si ribadisce incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 6.4.1) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Ciò comporta che lui debba assumerne le conseguenze, ovvero che egli sia considerato maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 6.4.1), che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili ed egli non possa a ragione avvalersene, come considerato rettamente anche nella decisione impugnata della SEM. Frattanto, non risulta esserci spazio in casu neppure per un'applicazione del principio "in dubio pro minor" citato in sede ricorsuale (cfr. a tal proposito anche la sentenza del Tribunale D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2 con ulteriore rif. citato). 7. 7.1 Proseguendo nell'analisi ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15 RD III). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III) Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). 7.2 Ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete ("clausola di sovranità" - art. 17 par. 1 RD III). 8. 8.1 Nel caso in disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC", che l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Croazia il (...) ottobre 2021, e che, a richiesta della SEM, le competenti autorità croate hanno accettato di riprendere in carico il ricorrente in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. c RD III (cfr. atti della SEM n. 11/1 e 34/2). Pertanto la Croazia è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico l'insorgente. 9. 9.1 Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, nel suddetto Paese, carenze sistemiche nella sua procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III). 9.2 A questo proposito è opportuno ricordare che la Croazia è vincolata dalla CartaUE, dalla CEDU, dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30, di seguito: Conv. rifugiati) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che perciò è tenuta ad applicarne le disposizioni. 9.3 Agli occhi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche in materia di numerosi organismi, il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche, rispettivamente dei rischi avverati di push-back alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina (cfr. la recente sentenza di coordinamento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9; tra le altre le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 5.5 con ulteriori rif. cit.; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 7.2; E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 6.2). Per un cambiamento della giurisprudenza precitata, non sono dati gli estremi nel caso in parola, anche tenuto conto dei vari rapporti delle organizzazioni non governative e delle fonti di testate giornalistiche citate nel ricorso dall'insorgente. In primo luogo, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente egli non ha dimostrato, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura). Le argomentazioni dell'insorgente in merito all'agito violento che sarebbe stato messo in atto da parte di alcuni agenti della polizia croata ai danni del ricorrente, come riportato ampiamente in sede di PA-RMNA e ripreso anche nell'atto ricorsuale (cfr. atto della SEM n. 23/14 e p.to 3 pag. 7 e 8 del ricorso del 10 febbraio 2022), non risultano essere per nulla sostanziate da elementi concreti e probanti. Tali assunti non sono sufficienti per ritenere che il ricorrente subirebbe un trattamento uguale nel caso di un ritorno in Croazia. 9.4 Il ricorrente, non ha del resto apportato alcun indizio oggettivo, serio e concreto che sarebbe privato durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d'accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e che non potrebbe beneficiare dell'aiuto necessario per far valere i propri diritti. Il ricorrente potrà inoltre richiedere l'aiuto delle preposte autorità nel caso in cui si sentisse concretamente minacciato in Croazia da parte di terzi, Paese che dispone di un sistema di polizia e di giustizia funzionante, che è in grado e disposto ad offrire l'aiuto necessario. Altresì, non si evince dagli atti all'incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Non può inoltre essere dato alcun credito alle allegazioni generiche ricorsuali dell'insorgente (cfr. p.to 3, pag. 11 dell'atto ricorsuale), e non supportate da alcun mezzo di prova, che vi sarebbe il rischio per lui, se tornasse in Croazia, di essere rinviato in Afghanistan, visto che, a suo dire, sarebbe in vigore una pratica sistematica delle autorità croate di respingere le domande d'asilo di cittadini afghani. Difatti, non è in alcun modo deducibile dalle dichiarazioni ricorsuali che i richiedenti afghani vengano attualmente allontanati verso il loro paese d'origine. Non si evince pertanto, né dagli atti all'incarto, né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviando l'interessato in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese. Pertanto, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 9.5 Inoltre, non risultano esserci neppure degli ostacoli all'esigibilità della misura d'allontanamento per dei motivi di salute. Invero, da un esame d'ufficio da parte del Tribunale degli atti all'inserto, non si rilevano delle problematiche di salute di cui il ricorrente sarebbe affetto, ostative all'esecuzione del suo trasferimento secondo la giurisprudenza topica in materia (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). Essendo per il resto osservato come lo stesso, in merito, non sollevi alcunché nel proprio gravame. Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"). 9.6 Ne discende, che il trasferimento dell'interessato verso la Croazia non è contrario agli obblighi che derivano dalle disposizioni convenzionali alle quali la Svizzera è legata. 9.7 In siffatte circostanze, non traspaiono quindi elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo po-tere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non risulta per-tanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 9.8 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia è competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal RD III.

10. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di causa relative alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali risultano divenute senza oggetto.

12. Altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

13. Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale l'11 febbraio 2022 deca-dono con la presente decisione finale (cfr. HANSJÖRG SEILER, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen-dente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abban-donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: