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D-6474/2009

D-6474/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2011-10-28 · Italiano CH

Asilo (senza allontanamento)

Sachverhalt

A. A.a L'interessato, di etnia curda è nato a B._______ nel governatorato di Al Hasakah ed avrebbe vissuto da ultimo a C._______ nel (...) governatorato dal 1995 al (...). In seguito avrebbe soggiornato in "modo non continuo tra C._______, D._______ e B._______" fino al (...), giorno in cui sarebbe espatriato. Ha presentato domanda d'asilo in data (...) dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno attraversando la Turchia ed un Paese a lui ignoto (cfr. verbale d'audizione del 13 ottobre 2008 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 e 6). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di dover subire delle persecuzioni legate alla sua etnia e per essersi messo contro il regime siriano. Egli avrebbe esercitato attività culturali in un gruppo folclorico curdo. Il (...) sarebbe stato arrestato per un giorno a causa delle sue origini. In data (...) sarebbe stato nuovamente fermato e detenuto fino al (...). Nel (...) e (...) sarebbe stato direttore artistico di un gruppo folclorico curdo. In occasione di (...), avrebbe criticato apertamente le autorità siriane ed in particolare in partito Baath. In seguito avrebbe saputo di essere ricercato dai servizi d'informazione siriani per il che sarebbe espatriato (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg.; verbale del 17 febbraio 2009 [di seguito: verbale 2], pagg. 4 seg.). A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto i seguenti documenti:

- una copia della carta d'identità;

- un diploma di maturità del (...);

- un attestato dei voti stilato dal Ministero dell'Istruzione superiore del (...);

- un attestato d'insegnamento della lingua curda dell'ottobre (...) e

- due fotografie prese durante il (...). A.b Il 3 marzo 2009 è stata trasmessa una richiesta d'informazione all'Ambasciata svizzera a C._______. In data 1° aprile 2009 detta autorità ha allestito un rapporto informativo destinato all'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM). Con lettera del 22 aprile 2009, il richiedente è stato invitato a comunicare le sue osservazioni inerenti ai risultati di tale misura. Egli ha dato seguito a tale richiesta il 29 aprile 2009. B. Con decisione del 10 settembre 2009, notificata all'interessato in data 14 settembre 2009 (cfr. avviso di ricevimento agli atti), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 14 ottobre 2009 (data d'entrata: 15 ottobre 2009), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo, mentre, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. A sostegno dell'atto ricorsuale, l'interessato ha prodotto i seguenti documenti:

- uno scritto intitolato "appello a tutti i lavoratori per la realizzazione della democrazia" del partito democratico progressista curdo in Siria (sezione svizzera) del 10 dicembre 2008;

- uno scritto denominato "Erklärung an die Schweizer- und Weltöffentlichkeit" delle organizzazioni curde in Svizzera del 12 marzo 2009;

- uno scritto intitolato "Tag der Ermordung von Dr. Scheich Mohamad Maschuk Al Khaznawi" del Partito Democratico curdo (Partîya Demokrat a Kurdî li Sûriyê [PDK]), sezione svizzera, rispettivamente del Partito dell'unione democratica (Partiya Yekitîya Demokrat [PYD]) del 3 giugno 2009;

- uno scritto denominato "Schweiz darf mit dem syrischen Folterregime nicht zusammenarbeiten" della diaspora curda rispettivamente del PDK e del PYD del 3 giugno 2009;

- uno scritto intitolato "La repressione siriana contro i curdi" di X._______;

- copie di quattro foto che dimostrerebbero il richiedente mentre distribuisce volantini;

- copia e traduzione italiana di un articolo denominato "due manifestazioni per la comunità curda in Svizzera e Austria in memoria del martirio dello Sheikh Mohamed Ma'ashooq Al Khezuni" ripreso dal sito internet "Welatê Me (la nostra patria)" con relative foto in copia;

- copia e traduzione italiana di un articolo intitolato "in memoria della rivolta di marzo in Svizzera, protesta davanti l'ambasciata francese" ripreso dal sito internet "Welatê Me (la nostra patria)" con relative foto in copia;

- copia e traduzione italiana di un articolo denominato "Giunta una notizia da fonti varie su spari su partecipanti di (...)" ripreso dal sito internet "Welatê Me (la nostra patria)" con relative foto in copia;

- sei foto che riportano l'interessato mentre distribuisce dei volantini;

- una foto con un articolo in lingua araba del sito "Welatê Me"

- sei foto che mostrano il richiedente durante una manifestazione. D. Con scritto del 16 dicembre 2009 (data d'entrata: 17 dicembre 2009), il ricorrente ha inoltrato una copia di uno scritto del PYD del 25 ottobre 2009 che gli attesta la qualità di simpatizzante. E. Il Tribunale, con decisione incidentale del 21 dicembre 2009, ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'UFM ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 21 gennaio 2010. F. Con risposta del 19 gennaio 2010, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. G. Con scritto del 19 agosto 2011 (data d'entrata: 22 agosto 2011), il ricorrente ha prodotto i seguenti mezzi di prova:

- uno scritto del PYD del 20 luglio 2011 che gli attesta la qualità di membro;

- una foto di una manifestazione con allegato uno scritto intitolato "Um die öffentliche Meinung" del PYD del 12 marzo 2009;

- tre foto che ritrarrebbero l'insorgente durante una manifestazione a E._______ (Svizzera) con allegati un articolo del PYD in lingua araba ripreso dal sito internet http://ar.soparo.com in data 15 marzo 2010 ed uno scritto denominato "Kundgabe" nonché una traduzione in lingua francese;

- due foto datate (...) che mostrerebbero il ricorrente durante una riunione del PYD a F._______ (Svizzera) con allegato un articolo in lingua araba del sito http://www.pydrojava.com stampato in data 15 agosto 2011;

- tre foto che ritrarrebbero l'insorgente durante una manifestazione a G._______ (Svizzera) in data (...) con allegato un articolo in lingua araba del sito http://www.gemyakurda.net stampato in data 25 luglio 2011

- un articolo in lingua araba del sito http://www.pydrojava.com stampato in data 25 luglio 2011 con relativa foto che mostrerebbe l'anniversario del PYD. H. Con ordinanza del 23 agosto 2011, il Tribunale ha invitato l'autorità inferiore a presentare delle sue eventuali osservazioni entro il 6 settembre 2011, ritenuta la situazione attuale in Siria. I. Con decisione del 5 settembre 2011, l'UFM ha riesaminato parzialmente la sua decisione del 10 settembre 2009 annullando i punti 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata, dando al ricorrente l'ammissione provvisoria, poiché ha ritenuto attualmente inesigibile l'allontanamento dello stesso verso la Siria. J. Con ordinanza del 9 settembre 2011, il Tribunale ha invitato l'insorgente ad informarlo per iscritto entro il 15 settembre 2011 se intendeva mantenere il suo ricorso relativamente ai punti restanti della decisione impugnata. K. Con scritto del 14 settembre 2011 (data d'entrata: 15 settembre 2011), il ricorrente ha presentato una procura del suo nuovo mandatario ed ha dichiarato di voler mantenere il gravame nei punti restanti della decisione impugnata dell'UFM. L. Con scritto del 21 settembre 2011 (data d'entrata: 22 settembre 2011), l'insorgente ha prodotto i seguenti mezzi di prova:

- copia di una foto che mostrerebbe il ricorrente durante una manifestazione a F._______ in data (...) con relativa copia in lingua araba di un articolo in merito all'evento in questione stampata dal sito http://www.pydrojava.com in data 15 agosto 2011 (allegato 2);

- tre foto che ritrarrebbero l'insorgente durante una manifestazione nell'anno (...) a E._______ (allegato 3);

- sei foto che mostrerebbero il ricorrente durante una manifestazione del PYD in data (...) a G._______ (allegato 4);

- copia di un articolo circa la manifestazione del (...) a G._______ in lingua araba pubblicato sul sito internet http://www.gemyakurda.net e stampato in data 25 luglio 2011 (allegato 5);

- una foto che mostra due persone che calpestano una bambola del presidente siriano Baschar al-Assad (allegato 6);

- tre foto che ritraggono l'insorgente durante una conferenza a F._______ del PYD del (...) con il presidente europeo del medesimo partito, Y._______ (allegato 7);

- copia di un articolo circa la conferenza del (...) a F._______ in lingua araba pubblicato sul sito internet http://www.pydrojava.com e stampato in data 15 agosto 2011 (allegato 8);

- copia di uno scritto del PYD del 20 luglio 2011 che attesta al ricorrente la qualità di membro (allegato 9);

- copia del profilo internet su "facebook" dell'insorgente (allegato 10);

- due foto del ricorrente mentre partecipa ad una manifestazione in Siria nel (...) (allegato 11);

- un CD-Rom nonché copie di quattro stampe schermo di un'esibizione di teatro in Siria del (...) nella quale l'insorgente aveva il ruolo d'insegnante (allegati 12 e 13). M. Con ordinanza del 23 settembre 2011, il Tribunale ha invitato l'UFM ad esprimersi entro il 3 ottobre 2011 in merito agli scritti del 14 e 21 settembre 2011. N. Con scritto del 29 settembre 2011 (data d'entrata: 30 settembre 2011), il ricorrente ha prodotto i seguenti mezzi di prova:

- undici stampe schermo del sito http://www.youtube.com di una manifestazione del PYD svoltasi in data (...) a G._______ (allegato 14);

- otto print screen del servizio televisivo su ROJ-TV in merito alla predetta manifestazione (allegato 15);

- copia di un articolo circa la succitata manifestazione ripreso dal sito internet http://www.derbund.ch (allegato 16);

- copia di un articolo quo alla summenzionata manifestazione ripreso dal sito http://www.gemyakurda.net (allegato 17) e

- una stampa schermo del sito http://www.youtube.com della conferenza del PYD a F._______ del (...) (allegato 18); O. Con presa di posizione del 3 ottobre 2011, trasmessa al ricorrente per conoscenza, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. P. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5 [di seguito: Moor, Droit administratif]).

E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione dell'UFM del 5 settembre 2011, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.

E. 4.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato come irrilevanti e infondate. In particolare, il richiedente avrebbe fatto valere due detenzioni nel (...). Tuttavia queste ultime non sarebbero un motivo sufficiente per giustificare la fuga, in quanto avrebbe lasciato il suo Paese d'origine solo circa quattro anni dopo. In questo lungo periodo, l'interessato avrebbe dichiarato di non avere riscontrato difficoltà particolari continuando ad esercitare, sotto un altro nome, le attività culturali in favore della causa curda. Avrebbe anche ammesso che sarebbe rimasto in Siria se non fossero successi gli eventi del (...). Pertanto, dal momento che il rapporto di causalità verrebbe a mancare, le detenzioni di cui il richiedente sarebbe stato vittima nel (...) non sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Inoltre, l'interessato avrebbe spiegato di aver saputo di essere stato ricercato regolarmente al suo domicilio famigliare a far tempo dal (...), giorno in cui avrebbe parlato in pubblico durante il (...) per criticare le autorità siriane. A mente dell'autorità inferiore, occorrerebbe innanzitutto ricordare che il fatto di aver saputo da terzi di essere ricercato non sarebbe sufficiente per giustificare l'esistenza di un timore fondato. Inoltre, le dichiarazioni del richiedente inerenti al suo discorso del (...), ossia il fatto che sia fuggito dalla festa e che sia stato ricercato, sembrerebbero contrarie alla logica e prive di elementi precisi e circostanziati. Difatti, apparirebbe poco verosimile che l'interessato abbia adottato il comportamento descritto giacché sapeva che la polizia, i militari e i servizi d'informazione osservavano i partecipanti della festa. Di conseguenza, i timori espressi dal richiedente non potrebbero essere considerati dei timori fondati ai sensi della legge. Tale conclusione sarebbe anche confermata dalle informazioni ottenute dall'Ambasciata svizzera a C._______, secondo cui il (...) l'interessato avrebbe lasciato legalmente la Siria per recarsi in Turchia, non sarebbe ricercato dalle autorità siriane e possederebbe un passaporto siriano rilasciato nel (...). Peraltro, richiamato a prendere posizione in merito, avrebbe spiegato che effettivamente aveva un passaporto siriano e che il (...) aveva lasciato legalmente il Paese con il documento in questione. Avrebbe poi precisato di averlo perso in Turchia e di non sapere se fosse autentico, poiché aveva pagato per ottenerlo, motivo per cui non avrebbe osato lasciare il Paese partendo da un aeroporto. Quo al fatto che non sarebbe ricercato in Siria, il richiedente avrebbe precisato di non essere ufficialmente ricercato, ma di ricordare di essere stato ricercato dai servizi d'informazione in diverse occasioni. Sarebbe quindi evidente che l'interessato non avrebbe potuto ottenere un passaporto e lasciare il Paese legalmente se fosse stato ricercato dalle autorità siriane. Inoltre, avrebbe dovuto risolvere la questione riguardo all'autenticità del passaporto prima di lasciare il Paese. Per di più, sarebbe contraddittorio affermare di essere ricercato e ciò nonostante di lasciare legalmente il Paese con un passaporto autentico. Per queste ragioni, le dichiarazioni rilasciate dal richiedente non avrebbero aggiunto nuovi elementi probatori e non permetterebbero quindi di cambiare le conclusioni dell'UFM, secondo cui non vi sarebbe il timore fondato di persecuzione in caso di rientro in Siria. Di conseguenza, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi.

E. 4.2 Con ricorso, il ricorrente ha contestato le contraddizioni evidenziate dall'UFM. Ha affermato che gli avvenimenti del (...) andrebbero presi in considerazione nella valutazione della sua domanda d'asilo poiché sarebbero degli episodi importanti che avrebbero segnato la sua vita e gli avrebbero dato ancora più forza per lottare a favore del suo popolo. Quo agli eventi del (...), ha dichiarato di non essere l'unica persona al mondo ad esprimersi e far valere i propri diritti fondamentali durante una manifestazione sorvegliata da polizia e militari. In tale ambito espone come esempio le manifestazioni in Iran, dove le persone coinvolte avrebbero rischiato la propria vita con le autorità presenti per far valere i loro diritti. Non capirebbe quindi perché il loro comportamento debba essere considerato illogico. Per quanto riguarda il suo passaporto, egli ha asserito di non sapere se si trattasse di un passaporto falsificato o originale, in quanto avrebbe dovuto pagare per ottenerlo. Inoltre, sarebbe possibile che egli non sia ufficialmente ricercato, ma saprebbe che i servizi d'informazione l'avrebbero ricercato. Peraltro, ha fatto presente di aver continuato in Svizzera ad esercitare la sua attività politica a favore del popolo curdo e si sarebbe anche iscritto al PYD. Infine, ha affermato che le foto presentate sarebbero apparse anche su internet per il che la sua posizione in Siria sarebbe diventata ancora più pericolosa. Egli avrebbe quindi reso delle dichiarazioni verosimili e pertinenti in materia d'asilo e si considererebbe pertanto un rifugiato.

E. 4.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che, quo all'attività politica del ricorrente dopo il suo arrivo in Svizzera e le relative manifestazioni cui quest'ultimo ha partecipato, le autorità statali siriane osservano l'attivismo delle organizzazioni in esilio le quali criticano il regime in loco. Per contro, viste le numerose attività politiche intraprese da insorgenti siriani in esilio, esse s'interesserebbero solo ad identificare le persone che si espongono al di là di semplici manifestazioni di massa e che fanno parte di attività che li farebbero apparire quali opponenti pericolosi del regime. Di conseguenza, le attività politiche svolte all'estero non sono determinanti, salvo nei casi in cui le persone opposte al regime si espongono pubblicamente per un lungo periodo, oppure se la loro attività politica all'estero costituisce una continuazione di un attivismo politico già manifestato in patria. Nel caso concreto, l'insorgente avrebbe solo svolto delle attività di carattere culturale in loco in seno al movimento curdo prima dell'espatrio. Egli non avrebbe fatto valere, eccetto il suo intervento pubblico in data (...), il quale sarebbe stato ritenuto insufficientemente fondato, un impegno politico personale. Per di più, secondo le informazioni ottenute tramite l'Ambasciata svizzera a C._______ in aprile 2009, il ricorrente non risultava ricercato in Siria. Inoltre, le attività politiche fatte valere dopo il suo arrivo in Svizzera, non sarebbero tali da rendere attente le autorità in loco. Per queste ragioni, le sue attività politiche non costituirebbero una minaccia concreta in caso di rientro in patria. Per il resto, ha rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso.

E. 4.4 Nelle successive osservazioni, l'autorità inferiore ha rilevato, per quanto è qui di rilievo, che il ricorrente non sarebbe riuscito neanche con i nuovi mezzi di prova inoltrati a dimostrare di essersi esposto politicamente in modo tale da interessare le autorità statali in loco. Ha poi nuovamente proposto la reiezione del gravamen.

E. 5 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Non è concesso l'asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'articolo 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza (motivi insorti dopo la fuga giusta l'art. 54 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).

E. 6.1 Questo Tribunale osserva che, quo al timore del ricorrente di subire delle persecuzioni in loco da parte delle autorità statali a causa degli eventi verificatesi nel (...) nonché nel (...), non è determinante unicamente come il richiedente l'asilo sia stato colpito soggettivamente dalle persecuzioni allegate. È invece decisivo se al momento dell'espatrio anche da un punto di vista oggettivo esista ancora un pericolo che le persecuzioni subite si ripetano e dunque esista ancora un bisogno di protezione al momento dell'espatrio (cfr. GICRA 2000 n. 2 consid. 8b-c pagg. 20 segg., GICRA 1998 n. 4 consid. 5d pag. 27). Un limite temporale, prefissato per stabilire quando il nesso causale sia da ritenersi interrotto, non si può determinare a priori, da ponderare vi sono anche eventuali motivi oggettivi e soggettivi plausibili che abbiano impedito un espatrio anticipato (cfr. GICRA 2000 n. 17 pagg. 157 segg.). Nondimeno, dottrina e prassi in materia di asilo fanno riferimento ad un lasso temporale tra i sei ed i dodici mesi, dopo i quali il nesso causale di regola viene a mancare (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.5; Mario Gattiker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ª ed., Berna 1999, pag. 76; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ª ed., Berna/Stoccarda 1991, pag. 107; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 128; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 295). Nella fattispecie, si osserva che non v'è più alcun nesso temporale tra i fatti del (...) nonché del (...) ed il suo espatrio. Non v'è quindi ragione di ritenere che tali persecuzioni siano rilevanti nella presente procedura d'asilo. Tutt'al più, l'insorgente stesso ha affermato che, dopo gli avvenimenti del (...), non avrebbe più subito nessuna aggressione da parte delle autorità statali e che sarebbe solamente stato osservato da quest'ultime (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 2, pag. 8). Inoltre, quo agli eventi del (...), si osserva che egli, nonostante avesse saputo di essere ricercato dai servizi d'informazione siriani e di temere per l'incolumità dei suoi familiari in caso di cattura, ha dichiarato di essere espatriato solamente quasi sei mesi dopo gli eventi del (...), in data (...) (cfr. verbale 1, pag. 1; verbale 2, pagg. 7 seg.). Si aggiunga a ciò che il ricorrente non risulta nemmeno ricercato in loco e che ha lasciato la Siria legalmente in data (...) (cfr. act. UFM A 13/1). Peraltro, invitato ad esercitare il suo diritto di essere sentito in merito alle informazioni fornite dall'Ambasciata svizzera a C._______, egli ha confermato di essere espatriato legalmente ed ha solamente evidenziato la teorica possibilità di essere ricercato dalle autorità siriane. Di conseguenza, si può partire dal presupposto che se fosse realmente stato ricercato non sarebbe espatriato nel modo suesposto e non avrebbe di certo atteso quasi sei mesi. Da quanto precede, il Tribunale osserva che, ritenuta l'inverosimiglianza nonché l'irrilevanza dei predetti motivi d'asilo esposti dall'insorgente, il timore di subire delle persecuzioni future al suo rientro correlate con tali fatti, perdono ogni fondamento. Di conseguenza, codesto Tribunale può esimersi da un esame delle ulteriori contraddizioni in merito e rimandare alle considerazioni dell'UFM per evitare ulteriori ripetizioni.

E. 6.2 Quo alla sua attività politica in Svizzera, in concreto, trattasi di esaminare se al ricorrente può essere riconosciuta la qualità di rifugiato in ragione di una situazione di pericolo creatasi nel suo Paese di origine in seguito ad un comportamento da lui assunto dopo l'espatrio (motivi soggettivi insorti dopo la fuga, cfr. art. 54 LAsi). Detti motivi, a prescindere dal fatto di essere stati generati abusivamente o meno, conducono all'esclusione dall'asilo, nella misura in cui siano determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1). Decisivo nell'esame per il riconoscimento di detta qualità è la questione a sapere se le autorità del Paese interessato considerano il comportamento del richiedente l'asilo come antistatale e se quest'ultimo, in caso di rientro in patria, abbia a temere misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi. Questo deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi). In particolare, l'insorgente ha dichiarato di aver partecipato in Svizzera a varie manifestazioni contro il regime siriano in qualità di membro del PYD. A riprova della sua attività politica ha versato a più riprese delle fotografie che lo mostrano durante le manifestazioni del (...) a G._______, a (...) a E._______ ed infine in data (...) a G._______. Inoltre, ha affermato, secondo il senso, che le autorità siriane osserverebbero le attività in esilio dei cittadini siriani per il che andrebbe incontro a persecuzioni rilevanti in materia d'asilo al suo rientro in patria. Ora il fatto che le attività politiche in esilio dei cittadini siriani vengono monitorate dalle autorità in loco, non è di per sé sufficiente per rendere verosimile un timore fondato di persecuzione. Infatti, sono necessari ulteriori punti di riferimento e non basta la pura possibilità teorica che il ricorrente abbia realmente attirato su di sé l'attenzione delle autorità siriane rispettivamente che sia stato identificato e registrato quale elemento antistatale dalle medesime (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-5947/2008 del 6 settembre 2011 consid. 6.2). Nel caso concreto, non si evincono degli indizi concreti e verosimili dagli atti di causa per poter rendere fondato un timore di persecuzione al suo rientro. Si osserva altresì che l'insorgente non ha mai rivestito un ruolo di dirigente in seno al PYD, né si è esposto politicamente, né ha svolto delle attività politiche importanti. Anche le foto versate agli atti non sono atte a comprovare alcunché in tal senso. Considerato l'attuale stato degli atti, codesto Tribunale non può riconoscere dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga all'insorgente ai sensi dell'art. 54 LAsi.

E. 7 In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente respinto la domanda d'asilo del ricorrente considerando i motivi presentati dallo stesso come non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi.

E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 9 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 10 Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 PA). La parte vincente ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in relazione agli art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS TAF, RS 173.320.2]). L'indennità per spese ripetibili, in assenza di una nota particolareggiata, è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 200.- (art. 16 cpv. 1 lett. a LTAF nonché art. 14 TS TAF).

E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 200.- a titolo di spese ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6474/2009 Sentenza del 28 ottobre 2011 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Bendicht Tellenbach, Robert Galliker, cancelliera Zoe Cometti. Parti A._______, nato il (...), Siria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 10 settembre 2009 / N [...]. Fatti: A. A.a L'interessato, di etnia curda è nato a B._______ nel governatorato di Al Hasakah ed avrebbe vissuto da ultimo a C._______ nel (...) governatorato dal 1995 al (...). In seguito avrebbe soggiornato in "modo non continuo tra C._______, D._______ e B._______" fino al (...), giorno in cui sarebbe espatriato. Ha presentato domanda d'asilo in data (...) dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno attraversando la Turchia ed un Paese a lui ignoto (cfr. verbale d'audizione del 13 ottobre 2008 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 e 6). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di dover subire delle persecuzioni legate alla sua etnia e per essersi messo contro il regime siriano. Egli avrebbe esercitato attività culturali in un gruppo folclorico curdo. Il (...) sarebbe stato arrestato per un giorno a causa delle sue origini. In data (...) sarebbe stato nuovamente fermato e detenuto fino al (...). Nel (...) e (...) sarebbe stato direttore artistico di un gruppo folclorico curdo. In occasione di (...), avrebbe criticato apertamente le autorità siriane ed in particolare in partito Baath. In seguito avrebbe saputo di essere ricercato dai servizi d'informazione siriani per il che sarebbe espatriato (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg.; verbale del 17 febbraio 2009 [di seguito: verbale 2], pagg. 4 seg.). A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto i seguenti documenti:

- una copia della carta d'identità;

- un diploma di maturità del (...);

- un attestato dei voti stilato dal Ministero dell'Istruzione superiore del (...);

- un attestato d'insegnamento della lingua curda dell'ottobre (...) e

- due fotografie prese durante il (...). A.b Il 3 marzo 2009 è stata trasmessa una richiesta d'informazione all'Ambasciata svizzera a C._______. In data 1° aprile 2009 detta autorità ha allestito un rapporto informativo destinato all'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM). Con lettera del 22 aprile 2009, il richiedente è stato invitato a comunicare le sue osservazioni inerenti ai risultati di tale misura. Egli ha dato seguito a tale richiesta il 29 aprile 2009. B. Con decisione del 10 settembre 2009, notificata all'interessato in data 14 settembre 2009 (cfr. avviso di ricevimento agli atti), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 14 ottobre 2009 (data d'entrata: 15 ottobre 2009), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo, mentre, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. A sostegno dell'atto ricorsuale, l'interessato ha prodotto i seguenti documenti:

- uno scritto intitolato "appello a tutti i lavoratori per la realizzazione della democrazia" del partito democratico progressista curdo in Siria (sezione svizzera) del 10 dicembre 2008;

- uno scritto denominato "Erklärung an die Schweizer- und Weltöffentlichkeit" delle organizzazioni curde in Svizzera del 12 marzo 2009;

- uno scritto intitolato "Tag der Ermordung von Dr. Scheich Mohamad Maschuk Al Khaznawi" del Partito Democratico curdo (Partîya Demokrat a Kurdî li Sûriyê [PDK]), sezione svizzera, rispettivamente del Partito dell'unione democratica (Partiya Yekitîya Demokrat [PYD]) del 3 giugno 2009;

- uno scritto denominato "Schweiz darf mit dem syrischen Folterregime nicht zusammenarbeiten" della diaspora curda rispettivamente del PDK e del PYD del 3 giugno 2009;

- uno scritto intitolato "La repressione siriana contro i curdi" di X._______;

- copie di quattro foto che dimostrerebbero il richiedente mentre distribuisce volantini;

- copia e traduzione italiana di un articolo denominato "due manifestazioni per la comunità curda in Svizzera e Austria in memoria del martirio dello Sheikh Mohamed Ma'ashooq Al Khezuni" ripreso dal sito internet "Welatê Me (la nostra patria)" con relative foto in copia;

- copia e traduzione italiana di un articolo intitolato "in memoria della rivolta di marzo in Svizzera, protesta davanti l'ambasciata francese" ripreso dal sito internet "Welatê Me (la nostra patria)" con relative foto in copia;

- copia e traduzione italiana di un articolo denominato "Giunta una notizia da fonti varie su spari su partecipanti di (...)" ripreso dal sito internet "Welatê Me (la nostra patria)" con relative foto in copia;

- sei foto che riportano l'interessato mentre distribuisce dei volantini;

- una foto con un articolo in lingua araba del sito "Welatê Me"

- sei foto che mostrano il richiedente durante una manifestazione. D. Con scritto del 16 dicembre 2009 (data d'entrata: 17 dicembre 2009), il ricorrente ha inoltrato una copia di uno scritto del PYD del 25 ottobre 2009 che gli attesta la qualità di simpatizzante. E. Il Tribunale, con decisione incidentale del 21 dicembre 2009, ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'UFM ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 21 gennaio 2010. F. Con risposta del 19 gennaio 2010, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. G. Con scritto del 19 agosto 2011 (data d'entrata: 22 agosto 2011), il ricorrente ha prodotto i seguenti mezzi di prova:

- uno scritto del PYD del 20 luglio 2011 che gli attesta la qualità di membro;

- una foto di una manifestazione con allegato uno scritto intitolato "Um die öffentliche Meinung" del PYD del 12 marzo 2009;

- tre foto che ritrarrebbero l'insorgente durante una manifestazione a E._______ (Svizzera) con allegati un articolo del PYD in lingua araba ripreso dal sito internet http://ar.soparo.com in data 15 marzo 2010 ed uno scritto denominato "Kundgabe" nonché una traduzione in lingua francese;

- due foto datate (...) che mostrerebbero il ricorrente durante una riunione del PYD a F._______ (Svizzera) con allegato un articolo in lingua araba del sito http://www.pydrojava.com stampato in data 15 agosto 2011;

- tre foto che ritrarrebbero l'insorgente durante una manifestazione a G._______ (Svizzera) in data (...) con allegato un articolo in lingua araba del sito http://www.gemyakurda.net stampato in data 25 luglio 2011

- un articolo in lingua araba del sito http://www.pydrojava.com stampato in data 25 luglio 2011 con relativa foto che mostrerebbe l'anniversario del PYD. H. Con ordinanza del 23 agosto 2011, il Tribunale ha invitato l'autorità inferiore a presentare delle sue eventuali osservazioni entro il 6 settembre 2011, ritenuta la situazione attuale in Siria. I. Con decisione del 5 settembre 2011, l'UFM ha riesaminato parzialmente la sua decisione del 10 settembre 2009 annullando i punti 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata, dando al ricorrente l'ammissione provvisoria, poiché ha ritenuto attualmente inesigibile l'allontanamento dello stesso verso la Siria. J. Con ordinanza del 9 settembre 2011, il Tribunale ha invitato l'insorgente ad informarlo per iscritto entro il 15 settembre 2011 se intendeva mantenere il suo ricorso relativamente ai punti restanti della decisione impugnata. K. Con scritto del 14 settembre 2011 (data d'entrata: 15 settembre 2011), il ricorrente ha presentato una procura del suo nuovo mandatario ed ha dichiarato di voler mantenere il gravame nei punti restanti della decisione impugnata dell'UFM. L. Con scritto del 21 settembre 2011 (data d'entrata: 22 settembre 2011), l'insorgente ha prodotto i seguenti mezzi di prova:

- copia di una foto che mostrerebbe il ricorrente durante una manifestazione a F._______ in data (...) con relativa copia in lingua araba di un articolo in merito all'evento in questione stampata dal sito http://www.pydrojava.com in data 15 agosto 2011 (allegato 2);

- tre foto che ritrarrebbero l'insorgente durante una manifestazione nell'anno (...) a E._______ (allegato 3);

- sei foto che mostrerebbero il ricorrente durante una manifestazione del PYD in data (...) a G._______ (allegato 4);

- copia di un articolo circa la manifestazione del (...) a G._______ in lingua araba pubblicato sul sito internet http://www.gemyakurda.net e stampato in data 25 luglio 2011 (allegato 5);

- una foto che mostra due persone che calpestano una bambola del presidente siriano Baschar al-Assad (allegato 6);

- tre foto che ritraggono l'insorgente durante una conferenza a F._______ del PYD del (...) con il presidente europeo del medesimo partito, Y._______ (allegato 7);

- copia di un articolo circa la conferenza del (...) a F._______ in lingua araba pubblicato sul sito internet http://www.pydrojava.com e stampato in data 15 agosto 2011 (allegato 8);

- copia di uno scritto del PYD del 20 luglio 2011 che attesta al ricorrente la qualità di membro (allegato 9);

- copia del profilo internet su "facebook" dell'insorgente (allegato 10);

- due foto del ricorrente mentre partecipa ad una manifestazione in Siria nel (...) (allegato 11);

- un CD-Rom nonché copie di quattro stampe schermo di un'esibizione di teatro in Siria del (...) nella quale l'insorgente aveva il ruolo d'insegnante (allegati 12 e 13). M. Con ordinanza del 23 settembre 2011, il Tribunale ha invitato l'UFM ad esprimersi entro il 3 ottobre 2011 in merito agli scritti del 14 e 21 settembre 2011. N. Con scritto del 29 settembre 2011 (data d'entrata: 30 settembre 2011), il ricorrente ha prodotto i seguenti mezzi di prova:

- undici stampe schermo del sito http://www.youtube.com di una manifestazione del PYD svoltasi in data (...) a G._______ (allegato 14);

- otto print screen del servizio televisivo su ROJ-TV in merito alla predetta manifestazione (allegato 15);

- copia di un articolo circa la succitata manifestazione ripreso dal sito internet http://www.derbund.ch (allegato 16);

- copia di un articolo quo alla summenzionata manifestazione ripreso dal sito http://www.gemyakurda.net (allegato 17) e

- una stampa schermo del sito http://www.youtube.com della conferenza del PYD a F._______ del (...) (allegato 18); O. Con presa di posizione del 3 ottobre 2011, trasmessa al ricorrente per conoscenza, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. P. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5 [di seguito: Moor, Droit administratif]).

3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione dell'UFM del 5 settembre 2011, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento. 4. 4.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato come irrilevanti e infondate. In particolare, il richiedente avrebbe fatto valere due detenzioni nel (...). Tuttavia queste ultime non sarebbero un motivo sufficiente per giustificare la fuga, in quanto avrebbe lasciato il suo Paese d'origine solo circa quattro anni dopo. In questo lungo periodo, l'interessato avrebbe dichiarato di non avere riscontrato difficoltà particolari continuando ad esercitare, sotto un altro nome, le attività culturali in favore della causa curda. Avrebbe anche ammesso che sarebbe rimasto in Siria se non fossero successi gli eventi del (...). Pertanto, dal momento che il rapporto di causalità verrebbe a mancare, le detenzioni di cui il richiedente sarebbe stato vittima nel (...) non sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Inoltre, l'interessato avrebbe spiegato di aver saputo di essere stato ricercato regolarmente al suo domicilio famigliare a far tempo dal (...), giorno in cui avrebbe parlato in pubblico durante il (...) per criticare le autorità siriane. A mente dell'autorità inferiore, occorrerebbe innanzitutto ricordare che il fatto di aver saputo da terzi di essere ricercato non sarebbe sufficiente per giustificare l'esistenza di un timore fondato. Inoltre, le dichiarazioni del richiedente inerenti al suo discorso del (...), ossia il fatto che sia fuggito dalla festa e che sia stato ricercato, sembrerebbero contrarie alla logica e prive di elementi precisi e circostanziati. Difatti, apparirebbe poco verosimile che l'interessato abbia adottato il comportamento descritto giacché sapeva che la polizia, i militari e i servizi d'informazione osservavano i partecipanti della festa. Di conseguenza, i timori espressi dal richiedente non potrebbero essere considerati dei timori fondati ai sensi della legge. Tale conclusione sarebbe anche confermata dalle informazioni ottenute dall'Ambasciata svizzera a C._______, secondo cui il (...) l'interessato avrebbe lasciato legalmente la Siria per recarsi in Turchia, non sarebbe ricercato dalle autorità siriane e possederebbe un passaporto siriano rilasciato nel (...). Peraltro, richiamato a prendere posizione in merito, avrebbe spiegato che effettivamente aveva un passaporto siriano e che il (...) aveva lasciato legalmente il Paese con il documento in questione. Avrebbe poi precisato di averlo perso in Turchia e di non sapere se fosse autentico, poiché aveva pagato per ottenerlo, motivo per cui non avrebbe osato lasciare il Paese partendo da un aeroporto. Quo al fatto che non sarebbe ricercato in Siria, il richiedente avrebbe precisato di non essere ufficialmente ricercato, ma di ricordare di essere stato ricercato dai servizi d'informazione in diverse occasioni. Sarebbe quindi evidente che l'interessato non avrebbe potuto ottenere un passaporto e lasciare il Paese legalmente se fosse stato ricercato dalle autorità siriane. Inoltre, avrebbe dovuto risolvere la questione riguardo all'autenticità del passaporto prima di lasciare il Paese. Per di più, sarebbe contraddittorio affermare di essere ricercato e ciò nonostante di lasciare legalmente il Paese con un passaporto autentico. Per queste ragioni, le dichiarazioni rilasciate dal richiedente non avrebbero aggiunto nuovi elementi probatori e non permetterebbero quindi di cambiare le conclusioni dell'UFM, secondo cui non vi sarebbe il timore fondato di persecuzione in caso di rientro in Siria. Di conseguenza, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. 4.2. Con ricorso, il ricorrente ha contestato le contraddizioni evidenziate dall'UFM. Ha affermato che gli avvenimenti del (...) andrebbero presi in considerazione nella valutazione della sua domanda d'asilo poiché sarebbero degli episodi importanti che avrebbero segnato la sua vita e gli avrebbero dato ancora più forza per lottare a favore del suo popolo. Quo agli eventi del (...), ha dichiarato di non essere l'unica persona al mondo ad esprimersi e far valere i propri diritti fondamentali durante una manifestazione sorvegliata da polizia e militari. In tale ambito espone come esempio le manifestazioni in Iran, dove le persone coinvolte avrebbero rischiato la propria vita con le autorità presenti per far valere i loro diritti. Non capirebbe quindi perché il loro comportamento debba essere considerato illogico. Per quanto riguarda il suo passaporto, egli ha asserito di non sapere se si trattasse di un passaporto falsificato o originale, in quanto avrebbe dovuto pagare per ottenerlo. Inoltre, sarebbe possibile che egli non sia ufficialmente ricercato, ma saprebbe che i servizi d'informazione l'avrebbero ricercato. Peraltro, ha fatto presente di aver continuato in Svizzera ad esercitare la sua attività politica a favore del popolo curdo e si sarebbe anche iscritto al PYD. Infine, ha affermato che le foto presentate sarebbero apparse anche su internet per il che la sua posizione in Siria sarebbe diventata ancora più pericolosa. Egli avrebbe quindi reso delle dichiarazioni verosimili e pertinenti in materia d'asilo e si considererebbe pertanto un rifugiato. 4.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che, quo all'attività politica del ricorrente dopo il suo arrivo in Svizzera e le relative manifestazioni cui quest'ultimo ha partecipato, le autorità statali siriane osservano l'attivismo delle organizzazioni in esilio le quali criticano il regime in loco. Per contro, viste le numerose attività politiche intraprese da insorgenti siriani in esilio, esse s'interesserebbero solo ad identificare le persone che si espongono al di là di semplici manifestazioni di massa e che fanno parte di attività che li farebbero apparire quali opponenti pericolosi del regime. Di conseguenza, le attività politiche svolte all'estero non sono determinanti, salvo nei casi in cui le persone opposte al regime si espongono pubblicamente per un lungo periodo, oppure se la loro attività politica all'estero costituisce una continuazione di un attivismo politico già manifestato in patria. Nel caso concreto, l'insorgente avrebbe solo svolto delle attività di carattere culturale in loco in seno al movimento curdo prima dell'espatrio. Egli non avrebbe fatto valere, eccetto il suo intervento pubblico in data (...), il quale sarebbe stato ritenuto insufficientemente fondato, un impegno politico personale. Per di più, secondo le informazioni ottenute tramite l'Ambasciata svizzera a C._______ in aprile 2009, il ricorrente non risultava ricercato in Siria. Inoltre, le attività politiche fatte valere dopo il suo arrivo in Svizzera, non sarebbero tali da rendere attente le autorità in loco. Per queste ragioni, le sue attività politiche non costituirebbero una minaccia concreta in caso di rientro in patria. Per il resto, ha rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso. 4.4. Nelle successive osservazioni, l'autorità inferiore ha rilevato, per quanto è qui di rilievo, che il ricorrente non sarebbe riuscito neanche con i nuovi mezzi di prova inoltrati a dimostrare di essersi esposto politicamente in modo tale da interessare le autorità statali in loco. Ha poi nuovamente proposto la reiezione del gravamen.

5. Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Non è concesso l'asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'articolo 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza (motivi insorti dopo la fuga giusta l'art. 54 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 6. 6.1. Questo Tribunale osserva che, quo al timore del ricorrente di subire delle persecuzioni in loco da parte delle autorità statali a causa degli eventi verificatesi nel (...) nonché nel (...), non è determinante unicamente come il richiedente l'asilo sia stato colpito soggettivamente dalle persecuzioni allegate. È invece decisivo se al momento dell'espatrio anche da un punto di vista oggettivo esista ancora un pericolo che le persecuzioni subite si ripetano e dunque esista ancora un bisogno di protezione al momento dell'espatrio (cfr. GICRA 2000 n. 2 consid. 8b-c pagg. 20 segg., GICRA 1998 n. 4 consid. 5d pag. 27). Un limite temporale, prefissato per stabilire quando il nesso causale sia da ritenersi interrotto, non si può determinare a priori, da ponderare vi sono anche eventuali motivi oggettivi e soggettivi plausibili che abbiano impedito un espatrio anticipato (cfr. GICRA 2000 n. 17 pagg. 157 segg.). Nondimeno, dottrina e prassi in materia di asilo fanno riferimento ad un lasso temporale tra i sei ed i dodici mesi, dopo i quali il nesso causale di regola viene a mancare (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.5; Mario Gattiker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ª ed., Berna 1999, pag. 76; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ª ed., Berna/Stoccarda 1991, pag. 107; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 128; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 295). Nella fattispecie, si osserva che non v'è più alcun nesso temporale tra i fatti del (...) nonché del (...) ed il suo espatrio. Non v'è quindi ragione di ritenere che tali persecuzioni siano rilevanti nella presente procedura d'asilo. Tutt'al più, l'insorgente stesso ha affermato che, dopo gli avvenimenti del (...), non avrebbe più subito nessuna aggressione da parte delle autorità statali e che sarebbe solamente stato osservato da quest'ultime (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 2, pag. 8). Inoltre, quo agli eventi del (...), si osserva che egli, nonostante avesse saputo di essere ricercato dai servizi d'informazione siriani e di temere per l'incolumità dei suoi familiari in caso di cattura, ha dichiarato di essere espatriato solamente quasi sei mesi dopo gli eventi del (...), in data (...) (cfr. verbale 1, pag. 1; verbale 2, pagg. 7 seg.). Si aggiunga a ciò che il ricorrente non risulta nemmeno ricercato in loco e che ha lasciato la Siria legalmente in data (...) (cfr. act. UFM A 13/1). Peraltro, invitato ad esercitare il suo diritto di essere sentito in merito alle informazioni fornite dall'Ambasciata svizzera a C._______, egli ha confermato di essere espatriato legalmente ed ha solamente evidenziato la teorica possibilità di essere ricercato dalle autorità siriane. Di conseguenza, si può partire dal presupposto che se fosse realmente stato ricercato non sarebbe espatriato nel modo suesposto e non avrebbe di certo atteso quasi sei mesi. Da quanto precede, il Tribunale osserva che, ritenuta l'inverosimiglianza nonché l'irrilevanza dei predetti motivi d'asilo esposti dall'insorgente, il timore di subire delle persecuzioni future al suo rientro correlate con tali fatti, perdono ogni fondamento. Di conseguenza, codesto Tribunale può esimersi da un esame delle ulteriori contraddizioni in merito e rimandare alle considerazioni dell'UFM per evitare ulteriori ripetizioni. 6.2. Quo alla sua attività politica in Svizzera, in concreto, trattasi di esaminare se al ricorrente può essere riconosciuta la qualità di rifugiato in ragione di una situazione di pericolo creatasi nel suo Paese di origine in seguito ad un comportamento da lui assunto dopo l'espatrio (motivi soggettivi insorti dopo la fuga, cfr. art. 54 LAsi). Detti motivi, a prescindere dal fatto di essere stati generati abusivamente o meno, conducono all'esclusione dall'asilo, nella misura in cui siano determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1). Decisivo nell'esame per il riconoscimento di detta qualità è la questione a sapere se le autorità del Paese interessato considerano il comportamento del richiedente l'asilo come antistatale e se quest'ultimo, in caso di rientro in patria, abbia a temere misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi. Questo deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi). In particolare, l'insorgente ha dichiarato di aver partecipato in Svizzera a varie manifestazioni contro il regime siriano in qualità di membro del PYD. A riprova della sua attività politica ha versato a più riprese delle fotografie che lo mostrano durante le manifestazioni del (...) a G._______, a (...) a E._______ ed infine in data (...) a G._______. Inoltre, ha affermato, secondo il senso, che le autorità siriane osserverebbero le attività in esilio dei cittadini siriani per il che andrebbe incontro a persecuzioni rilevanti in materia d'asilo al suo rientro in patria. Ora il fatto che le attività politiche in esilio dei cittadini siriani vengono monitorate dalle autorità in loco, non è di per sé sufficiente per rendere verosimile un timore fondato di persecuzione. Infatti, sono necessari ulteriori punti di riferimento e non basta la pura possibilità teorica che il ricorrente abbia realmente attirato su di sé l'attenzione delle autorità siriane rispettivamente che sia stato identificato e registrato quale elemento antistatale dalle medesime (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-5947/2008 del 6 settembre 2011 consid. 6.2). Nel caso concreto, non si evincono degli indizi concreti e verosimili dagli atti di causa per poter rendere fondato un timore di persecuzione al suo rientro. Si osserva altresì che l'insorgente non ha mai rivestito un ruolo di dirigente in seno al PYD, né si è esposto politicamente, né ha svolto delle attività politiche importanti. Anche le foto versate agli atti non sono atte a comprovare alcunché in tal senso. Considerato l'attuale stato degli atti, codesto Tribunale non può riconoscere dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga all'insorgente ai sensi dell'art. 54 LAsi.

7. In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente respinto la domanda d'asilo del ricorrente considerando i motivi presentati dallo stesso come non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi.

8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

9. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

10. Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 PA). La parte vincente ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in relazione agli art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS TAF, RS 173.320.2]). L'indennità per spese ripetibili, in assenza di una nota particolareggiata, è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 200.- (art. 16 cpv. 1 lett. a LTAF nonché art. 14 TS TAF).

11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 200.- a titolo di spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione: