opencaselaw.ch

D-6456/2020

D-6456/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-29 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. A.a A._______, cittadino afghano originario di B._______ (distretto di C._______; provincia di D._______), è giunto in Svizzera il (…) luglio 2020 depositando una domanda d’asilo. A.b Il 23 luglio 2020 il richiedente è stato sentito nell’ambito di una prima audizione durante la quale la Segreteria di Stato della migrazione (di se- guito: SEM) gli ha posto questioni sulle sue generalità, in merito alla sua provenienza e circa il viaggio che l’ha condotto in Svizzera. In particolare, egli ha dichiarato di essere espatriato il 16 agosto 2017. A.c In data 30 luglio 2020, la SEM ha esperito con l’interessato il colloquio ai sensi dell’art. 5 del regolamento (EU) n. 604/2013 del Parlamento euro- peo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccani- smi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta uffi- ciale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013). A.d Con scritto del 4 settembre 2020, la SEM ha comunicato al richiedente la fine della procedura Dublino. A.e In esito alla conclusione della procedura Dublino, l’interessato ha tras- messo in data 8 settembre 2020 i seguenti mezzi di prova: - tessera militare (in copia; cfr. mezzo di prova [mdp] n. 3 - SEM), - tessera bancaria (in copia; cfr. mdp n. 4 - SEM), - lettera di minaccia dei talebani (in copia; cfr. mdp n. 5 SEM), - 26 fotografie del richiedente in tenuta militare e/o fotografie relativa al servizio militare (cfr. mdp n. 6 – SEM), - 21 fotografie mostranti persone decedute in circostanze tragiche (cfr. mdp

n. 7 – SEM). A.f In data 25 settembre 2020 la SEM ha sentito il richiedente l'asilo nell'ambito di una prima audizione ex art. 26 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), mentre il 13 novembre 2020 ha svolto l’audizione sui motivi d'asilo ex art. 29 LAsi.

D-6456/2020 Pagina 3 A.g Il 16 novembre 2020 la rappresentate legale ha trasmesso alla SEM, su penna USB, la versione a colori delle fotografie già consegnate in bianco e nero come mezzi di prova. B. B.a Il 17 novembre 2020, la SEM ha emanato il suo progetto di decisione, mentre il 19 novembre seguente, la rappresentate legale dell'interessato ha presentato la relativa presa di posizione. B.b Con decisione del 20 novembre 2020, notificata il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando nel contempo l'allontanamento dell’interessato. Detta autorità ha però concesso l'ammissione provvisoria al richiedente l'asilo per causa d'inesigibilità del provvedimento. C. In data 21 dicembre 2020 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata 23 dicembre 2020), l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), chiedendo in via principale l’accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la con- cessione dell’asilo; in via subordinata gli atti sono restituiti alla SEM per il complemento istruttorio. Contestualmente, protestando tasse e spese, il ricorrente ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso di essere esentato dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. Al ricorso l'insorgente ha allegato il rapporto dell’organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati (di seguito: OSAR) dell’11 dicembre 2020. D. Con scritto del 24 giugno 2021, il ricorrente ha informato il Tribunale circa gli sviluppi politici incorso nel suo Paese d’origine, allegando scritto fotoco- piato della testimonianza avallata dall’avv. D._______, con la relativa tra- duzione. In data 15 luglio 2021 egli ha trasmesso la precitata lettera in ori- ginale. E. Il 23 agosto 2021 il ricorrente ha invito al Tribunale un ulteriore comple- mento al ricorso informando del cambiamento di governo in Afghanistan.

D-6456/2020 Pagina 4 F. Con decisione incidentale del 9 settembre 2021 il Tribunale ha accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso della di- spensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo e ha invitato l’autorità di prima istanza ad inoltrare una risposta al ricorso, entro il 24 settembre 2021, trasmettendo altresì i successivi scritti del 24 giu- gno 2021, 15 luglio 2021 e 23 agosto 2021. Il termine è stato prorogato, su richiesta della SEM, sino al 15 marzo 2022. G. Con scritto del 28 dicembre 2021 il richiedente ha richiesto informazioni in merito allo stato della procedura ed ha informato il Tribunale dei nuovi svi- luppi in Patria. Poco più tardi, il 27 gennaio 2022 egli ha riferito di essere stato contattato dai talebani ed ha versato agli atti, in data 27 gennaio 2022, due nuovi mezzi di prova: - videoregistrazione (su supporto USB, corredata da scheda descrittiva somma- ria); - screenshot della cronologia delle conversazioni del 30 dicembre 2021 in Mes- senger. H. Con ordinanza del 9 febbraio 2022, il Tribunale trasmesso alla SEM i nuovi scritti e i relativi mezzi di prova, invitandola a considerali nell’ambito di una sua eventuale risposta. Circostanza avvenuta con osservazioni dell’8 marzo 2022. I. A questo atto il ricorrente ha replicato con osservazioni del 25 marzo 2022. J. In seguito, con scritto del 3 maggio 2023, il richiedete informando il Tribu- nale in merito al cambiamento della rappresentante legale, ha colto l’occa- sione per presentare un ulteriore complemento. K. In data 23 maggio 2023 la SEM ha inoltrato le sue osservazioni di duplica, queste sono state trasmesse dal Tribunale al ricorrente per conoscenza.

D-6456/2020 Pagina 5

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien- tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci- sione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l’art. 10 dell’ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo; RS 142.318]), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 Preliminarmente, il Tribunale osserva che il ricorrente è stato posto al be- neficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’al- lontanamento. Le condizioni prescritte dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) sono di natura alternativa. Oggetto del litigio in questa sede risulta, dunque, essere il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e la pronuncia dell'allontanamento.

D-6456/2020 Pagina 6

E. 5.1 Per quanto riguarda i motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino afghano, di etnia tagica, e di essere nato e cresciuto nel villaggio di B._______ (distretto di E._______; provincia di F._______). Nel (…), egli avrebbe deciso di svolgere il servizio militare per poter ripagare i molti de- biti contratti. Egli avrebbe iniziato svolgendo l’addestramento militare a G._______ e avrebbe poi proseguito a H._______ in provincia di I._______, presso il primo Kandak, dove avrebbe svolto il servizio militare fino a metà del mese di (…). Le uniche persone a conoscenza del suo arruolamento sarebbero state il padre e la moglie, mentre ufficialmente avrebbe giustificato la sua assenza dal villaggio e i suoi viaggi con la fre- quentazione dell’università di G._______. Egli avrebbe infatti voluto tenere nascosta la propria attività in quanto i talebani controllavano la sua zona. In particolare, il richiedente ha asserito, che l’amico d’infanzia e vicino di casa L., sarebbe entrato a far parte dei talebani circa un anno prima della sua partenza per il servizio militare e gli avrebbe proposto, senza suc- cesso, di seguirlo tra i ranghi degli stessi. Un anno e mezzo dopo la sua partenza, L. avrebbe riferito che i talebani sarebbero stati informati dell’ar- ruolamento del figlio nell’esercito. Alcuni giorni più tardi, il 3 agosto 2017, l’interessato avrebbe ricevuto una lettera d’avvertimento dal comando dei talebani, nella quale veniva intimato: “devi venire e consegnarti a noi, se non vieni a consegnarti a noi prendiamo la tua famiglia e bruciamo la tua casa”. Il padre, lo avrebbe subito informato telefonicamente e altresì gli avrebbe ordinato di espatriare insieme al fratello, infatti egli avrebbe temuto che qualora non si fosse consegnato, i talebani avrebbero preso il fratello. Il ricorrente avrebbe quindi deciso per l’espatrio alla fine del mese di agosto in modo da percepire lo stipendio prima della partenza. Tuttavia, siccome tutti i suoi commilitoni sarebbero stati uccisi dai talebani, durante una sua assenza senza permesso dalla base militare, egli avrebbe deciso di recarsi a immediatamente a Kabul per organizzare un passatore ed espatriare im- mediatamente, temendo di venir accusato dal Governo di complicità con i talebani. Infine, il richiedente ha affermato che una volta arrivato in Turchia, la sorella lo avrebbe informato dell’uccisione del padre da parte dei tale- bani, quale conseguenza alla lettera ad egli trasmessa.

E. 5.2 Nella querelata decisione, la SEM ha preliminarmente ricordato che non esisterebbe alcun diritto legale per il quale una domanda d’asilo sia trattata nell’ambito di una procedura celere o ampliata. Inoltre, ha osser- vato che da un punto di vista materiale, la fattispecie, non avrebbe posto alcuna questione giuridica o fattuale di una certa complessità e di conse- guenza non sarebbe risultato necessario nessun chiarimento approfondito dopo l’audizione per accertare correttamente i fatti. Proseguendo nella sua

D-6456/2020 Pagina 7 valutazione, l’autorità di prima istanza ha affermato che le dichiarazioni del ricorrente, in merito all’insieme dei motivi che l’avrebbero indotto ad espa- triare risulterebbero vaghe e poco circostanziate. La SEM, sebbene non abbia messo in discussione il servizio militare nella provincia di I._______ per l’anno e mezzo precedente il suo espatrio, ha ritenuto inverosimili sia le allegazioni in merito alla persecuzione da parte dei talebani del villaggio a seguito del suo arruolamento come pure l’uccisione del padre, sia il rac- conto circa i problemi con le autorità militari/servizi segreti per aver lasciato, senza permesso, la base militare nello stesso momento in cui i commilitoni sarebbero stati uccisi. Inoltre, l’autorità inferiore ha considerato i mezzi di prova inadeguati, in quanto non apporterebbero alcun elemento ulteriore di verosimiglianza ai motivi d’asilo. Dipoi, essa ha ribadito la non rilevanza ai sensi dell’art. 3 LAsi della presunta diserzione del ricorrente e ha ag- giunto che per quanto sarebbe dato a sapere egli potrebbe anche essere stato congedato dall’esercito. Infine, l’autorità inferiore ha asserito che con- siderando la complessiva inverosimiglianza e il fatto che egli non sarebbe mai incorso in problema alcuno con le autorità, non vi sarebbero elementi per qualificare il profilo del richiedente come un profilo a rischio.

E. 5.3 Con ricorso, l’insorgente avversa le conclusioni a cui è giunta l’autorità inferiore. In primo luogo, egli reitera come risulterebbe inadeguata la trat- tazione della sua domanda d’asilo nella procedura celere, considerando la complessità dei fatti da lui addotti. Inoltre, a suo dire, ciò avrebbe concorso all’accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente determi- nanti, rispettivamente alla violazione del suo diritto di essere sentito. In se- condo luogo, il ricorrente contesta la valutazione intrapresa dalla SEM in merito alla verosimiglianza delle sue allegazioni. In particolare, egli afferma che la mancata conoscenza delle modalità con cui egli sarebbe stato indi- viduato, non sarebbe sufficiente per escluderne la verosimiglianza dei fatti avvenuti in seguito. Per quanto concerne la rilevanza, egli osserva come sarebbe confermato, anche da fonti autorevoli, che i membri delle forze armate afghane rischierebbero di essere vittime di attacchi mirati da parte dei talebani. Di conseguenza, considerata la sua individuazione da parte dei talebani nonché l’uccisione del padre, sarebbe altamente probabile l’in- sorgere di misure di ritorsione nei suoi confronti. Al contempo, il ricorrente osserva come egli rischierebbe anche di venir indagato per “reato di tradi- mento” ai sensi dell’art. 16 del Codice penale militare della Repubblica isla- mica dell’Afghanistan, la cui pena varia da quindici a vent’anni di deten- zione o con la morte. Per l’assenza ingiustificata dalla base militare al mo- mento dell’attacco egli rischierebbe dunque di venir sanzionato in modo sproporzionato in assenza di garanzie di un processo equo. Pertanto, egli afferma che considerato il timore oggettivamente fondato di seri pregiudizi

D-6456/2020 Pagina 8 ai sensi dell’art. 3 LAsi si giustificherebbe il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo.

E. 5.4 Successivamente, con complementi al ricorso, del 24 giugno e 15 lu- glio 2021 l’insorgente ha informato il Tribunale delle sue preoccupazioni in merito all’aggravamento della situazione nella regione di C._______ in se- guito al ritiro delle truppe NATO dal Paese. In particolare, egli avrebbe il timore che moglie e famigliari possano diventare oggetto di rappresaglie, in caso di conquista della città di J._______ da parte delle forze antigover- native, quale conseguenza della sua pregressa attività contro le stesse. Inoltre, il ricorrente trasmette una lettera dell’avv. D._______, con la rela- tiva traduzione, la quale attesterebbe le modalità di ritrovamento del cada- vere del padre, in forza delle testimonianze di alcuni residenti di J._______ i quali avrebbe assistito all’evento. Con scritto del 23 agosto 2021, l’insorgente ha indicato che la città di J._______, sarebbe stata conquistata dalle forze talebane il 10 agosto 2021; città nella quale risiederebbe la moglie, la quale si sarebbe recata nella capitale il giorno precedente, temendo di essere identificata quale moglie di un ex-collaboratore dell’Afghan National Army. Il richiedente, evi- denzia come sarebbe in atto una ricerca a tappeto dei collaboratori della precedente amministrazione afghana o delle forze armate guidate dagli Stati Uniti da parte dei talebani. A suo dire, alla luce della nuova situazione, i suoi timori – in considerazione del suo profilo di rischio correlato alla sua passata appartenenza all’Afghan National Army – apparrebbero ora diret- tamente riconducibili a un attore statale. Pertanto, le condizioni ex art. 3 LAsi risulterebbero pienamente soddisfatte. Con successivi scritti del 28 dicembre 2021 e del 27 gennaio 2022 il ricor- rente informa il Tribunale di una visita da parte dei talebani presso l’abita- zione dei suoceri a C._______ e della susseguente presunta scomparsa della moglie. I talebani avrebbero intimato al ricorrente per tramite della moglie – nel frattempo tornata da Kabul – di presentarsi al loro cospetto entro due settimane e da allora egli non avrebbe più notizie né della con- sorte né dai famigliari. Inoltre, egli riferisce di essere stato contattato dai talebani via social network “Meta/Facebook” in data 30 dicembre 2021. Al riguardo egli produce una videoregistrazione avvenuta tramite l’applica- zione Messenger corredata da traduzione in lingua italiana e uno screen- shot di una conversazione, affermando che egli sarebbe noto su internet con il profilo “Haji Baghani (Boox)” e di esser stato contattato dal profilo “Mujahedin dell’Emirato Islamco”.

D-6456/2020 Pagina 9

E. 5.5 In sede di risposta, la SEM si riconferma e reitera che il ricorrente non avrebbe reso verosimile di essere stato identificato dai talebani del suo vil- laggio quale membro del Afghan National Army, elemento chiave nella va- lutazione del suo profilo di rischio. Infatti, il mero fatto di esser stato mem- bro delle forze armate per circa un anno e mezzo, dal (…), non costitui- rebbe per sé un timore fondato di persecuzioni. Inoltre, l’autorità inferiore ribadisce anche come le allegazioni in merito al suo vissuto in seno all’eser- cito sarebbero poco credibili e non sussisterebbero nemmeno fattori di ri- schio supplementari, quali l’appartenenza etnica o una rete famigliare com- posta da membri invisi ai talebani per le loro attività. Altresì, la SEM osserva come il richiedente sarebbe espatriato nel 2017, ossia quasi quattro anni prima del cambiamento di regime in Afghanistan e come le dichiarazioni espresse con scritto del 28 dicembre 2021, in merito alla visita dei talebani presso l’abitazione dei suoceri, non sarebbe supportata da alcunché. Per- tanto, l’autorità inferiore ritiene che le ragioni per cui egli non avrebbe più notizie della moglie possano essere le più disparate. Per quanto concerne invece i mezzi di prova inoltrati la SEM reputa i predetti inadeguati e fab- bricati ad hoc ai fini della causa. Pertanto, l’autorità inferiore conclude riba- dendo come nella fattispecie, non sussisterebbero motivi fondati di perse- cuzione – dal momento che il richiedente non avrebbe reso verosimile di essere stato identificato dai talebani quale membro delle forze armate – e di conseguenza il cambiamento di regime sarebbe da ritenersi ininfluente.

E. 5.6 Con la replica, il ricorrente apporta degli ulteriori aggiornamenti in me- rito ai famigliari in Afghanistan. Egli asserisce di aver avuto un breve scam- bio telefonico con la moglie in data 11 marzo 2022, dal quale egli avrebbe appreso che la stessa e i suoceri sarebbero stati rilasciati dal carcere di K._______ (Kabul), dopo un periodo di detenzione di diversi mesi. Quest’ultimi avrebbero subito maltrattamenti durante la detenzione e sa- rebbero stati rilasciati grazie alla mediazione degli anziani del villaggio. In seguito, egli in risposta alle osservazioni della SEM, egli precisa di esser stato incorporato nella (…) Divisione “(…)” di (…)” e successivamente pro- mosso al rango di sergente. A tal proposito, egli ribadisce come i talebani in seguito alla presa di potere sarebbero entrati in possesso sia di tutte le informazioni che riguarderebbero gli impiegati in funzione del Governo af- ghano alla resa, sia dei i dati riguardanti il personale impiegato in passato. Pertanto, a prescindere da una sua precedente individuazione da parte dei talebani, in ragione dei recenti eventi riguardanti i suoi famigliari, risulte- rebbe manifesto che egli sarebbe stato individuato dalle nuove forze al po- tere quale precedente collaborato dell’esercito afghano. A suo dire, la va- lutazione della SEM si discosterebbe anche dalle informazioni pubblicate

D-6456/2020 Pagina 10 accessibili riguardo al trattamento degli ex-collaboratori dell’esercito af- ghano.

E. 5.7 L’insorgente in data 3 maggio 2023, informando del cambio di patroci- natrice, segnala la sentenza del Tribunale D-4498/2021 del 10 gen- naio 2022 e sottolinea come i membri dell’esercito afghano rientrerebbero, in ragione della loro visibilità, in una cerchia di persone maggiormente esposte ad un rischio di persecuzione. Infine, egli informa di aver appreso che la moglie ed i suoceri sarebbero riusciti ad espatriare e si troverebbero in Iran.

E. 5.8 In sede di duplica, la SEM sostiene che, a dispetto di quanto affermato in sede di replica, la funzione ricoperta dall’insorgente in seno all’esercito non sarebbe affatto chiara. Le dichiarazioni da lui fornite sarebbero som- marie e non sufficienti a rendere credibili che egli ricoprisse un ruolo di responsabilità. Inoltre, l’autorità intimata osserva nuovamente come egli non avrebbe avuto nessun tipo di contatto con i talebani in Patria, né mai avrebbe assunto apertamente un ruolo di opposizione nei loro confronti. Altresì, egli non proverrebbe nemmeno da un contesto famigliare in qual- che modo inviso ai talebani. Pertanto, la SEM ritiene che quanto espresso dal richiedente – in riferimento al vissuto della sua famiglia dopo il suo espatrio – costituirebbe delle mere dichiarazioni di parte addotte ai fini della causa.

E. 6.1 In primo luogo, in merito alle censure formali sollevate dall’insorgente nel gravame in ordine all’inadeguatezza della procedura celere da parte dell’autorità inferiore ed il conseguente accertamento inesatto ed incom- pleto dei fatti, rispettivamente la violazione del suo diritto di essere sentito (cfr. art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. anche DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), si osserva quanto segue.

E. 6.2 Nella sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, questo Tribunale ha preci- sato che la cernita del tipo di procedura incombe alla SEM (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 7-8). Così, seppur non vi sia di principio alcun diritto a che la domanda d’asilo venga trattata secondo un determinato tipo di procedura (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo [Riassetto del settore dell'asilo] Foglio federale [FF] 2014 6917 segg., 6957), l’assenza di smistamento di un caso complesso nella procedura ampliata può compor- tare una violazione del diritto ad un ricorso effettivo di cui agli art. 29a della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti

D-6456/2020 Pagina 11 dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101, in combinato disposto con l’art. 3 CEDU) alla luce del breve temine per presentare un’impugnativa previsto nella procedura celere (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9). In una tale eventualità si giustifica l’annullamento della medesima e la retrocessione degli atti all’autorità inferiore per il trat- tamento in procedura ampliata. Questo perché l’obbiettivo di accelerare il procedimento in un contesto equo e nel rispetto delle prerogative di uno stato di diritto posto dal legislatore può essere garantito solo se l’autorità di prima istanza svolge con attenzione la cernita delle procedure previste dalla legge (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 10).

E. 6.3 Nella fattispecie, considerando i motivi d’asilo del richiedente ed i mezzi di prova versati agli atti, non risulta trattarsi di un caso complesso che ne- cessitava accertamenti oltre alle audizioni svolte in data 25 settembre 2020 e 13 novembre 2020 (cfr. atti SEM 40/16 e 47/18). Nell’atto ricorsuale, inol- tre, non viene specificato quali accertamenti supplementari sarebbero stati necessari per analizzare il caso di specie. Non sussistendo un diritto al trattamento della domanda d’asilo in un determinato tipo di procedura, l’au- torità inferiore non era tenuta a smistare il caso in procedura ampliata (DTAF 2020 VI/5 consid. 7.3). Altresì, si osserva come il ricorrente ha po- tuto presentare, in un termine di 30 giorni, un atto ricorsuale ben articolato. Non si ravvisa pertanto nemmeno un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM.

E. 6.4 Di conseguenza, le censure formali mosse da ricorrente nel senso so- pra esposto nei confronti del provvedimento impugnato, risultano infondate e vanno conseguentemente respinte.

E. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 7.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita,

D-6456/2020 Pagina 12 dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 7.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 7.4 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà ricono- sciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecu- zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano sog- gettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segna- tamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua apparte- nenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espon- gono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’og- getto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e suf- ficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta pro- babilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 8.1 Dopo che la situazione della sicurezza in Afghanistan si è costante- mente deteriorata per anni (cfr. sulla situazione a Kabul fino al 2017 la sen- tenza di riferimento del TAF D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 consid. 7.3 e segg.), i problemi di sicurezza si sono indubbiamente aggravati dopo la presa di potere da parte dei talebani nell'agosto 2021. I rapporti nazionali delle organizzazioni e degli organismi internazionali sulla situazione in Af- ghanistan mostrano anche, in particolare, che le persone con determinati profili sono esposte a un maggiore rischio di persecuzione sotto il regime talebano in Afghanistan. La Missione di assistenza delle Nazioni Unite in

D-6456/2020 Pagina 13 Afghanistan (UNAMA), nel suo ultimo rapporto sulla situazione della sicu- rezza del febbraio 2023, ha nuovamente confermato casi di esecuzioni ex- tragiudiziali, arresti e detenzioni arbitrarie, maltrattamenti e torture a carico di membri del precedente governo e delle precedenti forze di sicurezza. Il Tribunale amministrativo federale ipotizza inoltre che i talebani considerino i membri delle forze di sicurezza afghane e del precedente governo come nemici della loro causa. Tuttavia, ciò riguarda principalmente le persone che si sono esposte in modo particolare, in modo da attirare l'attenzione dei talebani e diventare il loro obiettivo (cfr. la sentenza del TAF D-1191/2023 dell’8 maggio 2023 consid. 5.2.1 e riferimenti citati).

E. 8.2.1 Nel caso in disamina la SEM non ha messo in discussione che il ri- corrente sia stato membro delle forze armate – Afghan National Army – per circa un anno e mezzo, dal (…). Anche il Tribunale ritiene le allegazioni dell’insorgente in merito al suo arruolamento nell’esercito verosimili. Egli infatti ha dichiarato di aver iniziato il servizio militare per motivi economici (cfr. atto SEM 40/16 D29), di aver seguito una formazione di due mesi e dieci giorni come soldato e di aver poi fatto il “Zabet” o “Bridmar 5” per un mese. Tale funzione gli avrebbe dato lo statuto di team-leader di un gruppo di cinque-sei persone e corrisponderebbe alla figura superiore al soldato semplice, ossia il sergente (cfr. atti SEM 40/16 D 30; 47/18 D50-52). In seguito, egli sarebbe stato mandato nella provincia di I._______ a far parte del primo “Kandak”, le forze di terra (cfr. atto SEM 47/18 D53). Il richie- dente, richiesto a specificare la sua carica militare, ha asserito di non aver avuto un compito preciso. A volte, in seguito ad un attacco, egli avrebbe dovuto perquisire le case con lo scopo di controllare se vi erano armi all’in- terno (cfr. atto SEM D47/18 D60); degli attacchi potevano avvenire una volta alla settimana o tutte le sere (cfr. atto SEM 47/28 D63-64). Pertanto, dalle sue dichiarazioni si evince che egli non ha avuto nessun ruolo di ri- lievo, superiore alla gestione di un gruppo di sei persone (cfr. atto SEM 40/16 D58, D107). Le successive allegazioni ricorsuali, le quali affermano che egli avesse avuto un ruolo di particolare responsabilità risultano dun- que pretestuose. Inoltre, egli ha indicato con precisione i nomi dei suoi su- periori (cfr. atto SEM 47/18 D62) ed ha più volte ripetuto di essersi allonta- nato dalla base militare senza il permesso del suo superiore (cfr. atto SEM 40/16 D58), ciò che permette di concludere che egli avesse un basso pro- filo (niederschwelliges Profil). Pertanto, il confronto con la sentenza D-4498/2021, non risulta pertinente in quanto concerne una fattispecie dif- ferente da quella dell’insorgente.

D-6456/2020 Pagina 14

E. 8.2.2 Inoltre, il Tribunale condivide la valutazione dell’autorità di prima istanza che ha ritenuto le allegazioni in merito alla persecuzione da parte dei talebani del suo villaggio, rispettivamente di essere stato individualiz- zato, inverosimili. Oltre al padre e alla moglie, al villaggio nessuno sarebbe stato a conoscenza della sua attività militare (cfr. atti SEM 40/16 D73, D88; D91; 47/18 D40). Malgrado ciò, un giorno il padre sarebbe stato avvicinato dall’amico L. – il quale da alcuni anni si era unito ai talebani – avvertendolo che i talebani della zona avrebbero scoperto che il figlio si era unito all’eser- cito (cfr. atto SEM 40/16 D99). Come osservato anche dalla SEM, sor- prende che l’insorgente non sia riuscito a dare una spiegazione in merito a come sia stato possibile che quest’ultimi ne siano venuti a conoscenza (cfr. atto SEM 40/16 D77; 47/18 D72, 80). Inoltre, il Tribunale ritiene vi siano importanti contraddizioni e discrepanze nelle allegazioni dell’interessato in merito ai fatti avvenuti in seguito. In sede di prima audizione, inizialmente egli non ha saputo indicare con precisione quando sarebbe stata recapitata la lettera, affermando “c’è la data su quella lettera” (cfr. SEM 40/16 D64), proseguendo egli ha però aggiunto che dal momento della ricezione della lettera avrebbe voluto aspettare ancora 14/15 giorni, ossia fino alla fine del mese per prelevare i suoi soldi (cfr. atto SEM 40/16 D70). Tali prime affer- mazioni sarebbero però in contrasto con quanto asserito successivamente, ovvero che si sarebbe trattato del giorno 3 agosto (cfr. atto SEM 40/16 D105-107) e che l’attacco alla base militare sarebbe avvenuto il 14 agosto (cfr. atto SEM 40/16 D52). Oltretutto, il 3 agosto non collimerebbe con la data riporta sulla lettera prodotta, la quale apporta la data 6 agosto (…) (cfr. mdp n. 5– SEM).

E. 8.2.3 Altresì le dichiarazioni in merito alla morte del padre, non possono essere ritenute credibili in quanto contradditorie e fondate su mere suppo- sizioni. Dapprima l’insorgente ha affermato che la persona che lavorava sul loro terreno aveva trovato il padre morto davanti alla porta di casa ed avrebbe chiamato la sorella per informarla (cfr. atto SEM 40/16 D15). In sede di seconda audizione, l’interessato ha poi affermato che il loro brac- ciante aveva informato i suoi parenti, i quali vivevano vicino alla casa della sorella e l’avrebbero avvisata (cfr. atto SEM 47/18 D120). Oltre, a tale con- traddizione, sorprende come la persona che lavorava sui loro terreni sia venuta a conoscenza di quanto successo effettivamente al padre (cfr. atto SEM 47/18 D122, D129-130). Quest’ultimo a dire del richiedente sarebbe stato informato dall’amico L. in merito alla conversazione avvenuta tra il padre e i talebani prima dell’aggressione mortale, senza però saper indi- care in che modo (cfr. atto SEM 47/18 D125-127, D129-130). Infine, il Tri- bunale constata come la lettera di testimonianza avallata dall’avv. D._______, prodotta con complemento al ricorso del 24 giugno 202, oltre

D-6456/2020 Pagina 15 a non riportare né la data né nessuna altra informazione supplementare relativa alla dinamica dei fatti, risulta essere un documento di parte e pro- dotto ai fini della causa (cfr. risultanze processuali).

E. 8.2.4 Con riferimento alle asserite persecuzioni vissute dalla moglie e dai famigliari della stessa, il Tribunale osserva come la consorte abbia conti- nuato a vivere con i propri genitori nel distretto di C._______, anche dopo l’espatrio dell’interessato (cfr. atto SEM 40 /16 D17-23). Ma vi è di più, il ricorrente non ha mai menzionato alcun problema in Patria di ordine per- sonale, nemmeno durante la seconda audizione (cfr. atto SEM 47/18 D6- 8). Inoltre, il Tribunale rileva come il ricorrente avrebbe temuto maggior- mente di venir ricercato da parte del Governo che da parte dei talebani (cfr. atto SEM 47/18 D116). Solamente con il cambiamento al potere e con suc- cessivi complementi al ricorso, egli ha riferito in punto ad una visita dei talebani a casa della moglie conseguentemente alla quale egli non avrebbe più avuto sue notizie. Successivamente, avrebbe scoperto che sarebbe stata in carcere assieme ai genitori per un periodo prima di riuscire ad espatriare in Iran. A tal proposito, si osserva come tali avvenimenti, se rite- nuti verosimili, non sarebbero ad ogni modo ricollegabili ai motivi d’asilo fatti valere dal ricorrente, il quale era espatriato già nel 2017, ma piuttosto alla situazione globale venutasi a creare all’intero Paese d’origine.

E. 8.2.5 Infine, il Tribunale evidenzia come il ricorrente non sia mai entrato in contatto personalmente con i talebani né prima dell’arruolamento nell’eser- cito (cfr. atto SEM 47/18 D17, 47), né prima del suo espatrio. Infatti, dalle allegazioni agli atti non emerge alcuno scontro diretto con i talebani o un’esposizione particolare durante il servizio militare (cfr. supra con- sid. 8.2.1). Al contrario, egli al momento dell’asserito attacco alla base mi- litare non sarebbe stato presente (cfr. atto SEM 40/16 D58). Altresì, come giustamente rilevato anche dall’autorità inferiore non sussistono nemmeno fattori di rischio supplementari, quali l’appartenenza etnica o una rete fami- gliare composta da membri invisi ai talebani per le loro attività. Infine, i mezzi di prova trasmessi con complemento del 27 gennaio 2022 – i quali a dire del ricorrente proverebbero che i talebani si sarebbero messi in con- tatto con lui in data 30 dicembre 2021 via Meta/Facebook, Messenger – risultano essere stati fabbricati ad hoc ai fini della causa, come rettamente osservato dalla SEM.

E. 8.3 A titolo abbondanziale il Tribunale osserva come la diserzione per l’as- serita paura di venir sospettato di far parte dei talebani in quando non pre- sente al momento dell’attacco della base militare e una possibile condanna al carcere a vita (D 40/16 113, 120-121) da parte del regime afgano, non

D-6456/2020 Pagina 16 ha più rilevanza dal momento che i talebani sono saliti al potere. Di conse- guenza, una minaccia da parte del precedente apparato statale un esiste più.

E. 8.4 Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorrente non ha reso vero- simile (art. 7 LAsi) l’esistenza di un timore fondato di persecuzioni future ai sensi dell’art. 3 LAsi.

E. 9 Visto tutto quanto precede, è a giusto titolo che l'autorità di prima istanza non ha riconosciuto la qualità di rifugiato e non ha concesso l'asilo all'inte- ressato. Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata va confermata.

E. 10.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pro- nuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi).

E. 10.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo re- lativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è per- tanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.

E. 11 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 12 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 9 settembre 2021, non sono riscosse spese processuali.

E. 13 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente

D-6456/2020 Pagina 17 una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci- fra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

D-6456/2020 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6456/2020 Sentenza del 29 settembre 2023 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Lorenz Noli, Susanne Bolz-Reimann, cancelliera Francesca Bertini-Tramèr. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dalla MLaw Zoe Cometti, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 20 novembre 2020. Fatti: A. A.a A._______, cittadino afghano originario di B._______ (distretto di C._______; provincia di D._______), è giunto in Svizzera il (...) luglio 2020 depositando una domanda d'asilo. A.b Il 23 luglio 2020 il richiedente è stato sentito nell'ambito di una prima audizione durante la quale la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) gli ha posto questioni sulle sue generalità, in merito alla sua provenienza e circa il viaggio che l'ha condotto in Svizzera. In particolare, egli ha dichiarato di essere espatriato il 16 agosto 2017. A.c In data 30 luglio 2020, la SEM ha esperito con l'interessato il colloquio ai sensi dell'art. 5 del regolamento (EU) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013). A.d Con scritto del 4 settembre 2020, la SEM ha comunicato al richiedente la fine della procedura Dublino. A.e In esito alla conclusione della procedura Dublino, l'interessato ha tras-messo in data 8 settembre 2020 i seguenti mezzi di prova:

- tessera militare (in copia; cfr. mezzo di prova [mdp] n. 3 - SEM),

- tessera bancaria (in copia; cfr. mdp n. 4 - SEM),

- lettera di minaccia dei talebani (in copia; cfr. mdp n. 5 SEM),

- 26 fotografie del richiedente in tenuta militare e/o fotografie relativa al servizio militare (cfr. mdp n. 6 - SEM),

- 21 fotografie mostranti persone decedute in circostanze tragiche (cfr. mdp n. 7 - SEM). A.f In data 25 settembre 2020 la SEM ha sentito il richiedente l'asilo nell'ambito di una prima audizione ex art. 26 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), mentre il 13 novembre 2020 ha svolto l'audizione sui motivi d'asilo ex art. 29 LAsi. A.g Il 16 novembre 2020 la rappresentate legale ha trasmesso alla SEM, su penna USB, la versione a colori delle fotografie già consegnate in bianco e nero come mezzi di prova. B. B.a Il 17 novembre 2020, la SEM ha emanato il suo progetto di decisione, mentre il 19 novembre seguente, la rappresentate legale dell'interessato ha presentato la relativa presa di posizione. B.b Con decisione del 20 novembre 2020, notificata il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando nel contempo l'allontanamento dell'interessato. Detta autorità ha però concesso l'ammissione provvisoria al richiedente l'asilo per causa d'inesigibilità del provvedimento. C. In data 21 dicembre 2020 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata 23 dicembre 2020), l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), chiedendo in via principale l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; in via subordinata gli atti sono restituiti alla SEM per il complemento istruttorio. Contestualmente, protestando tasse e spese, il ricorrente ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso di essere esentato dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. Al ricorso l'insorgente ha allegato il rapporto dell'organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (di seguito: OSAR) dell'11 dicembre 2020. D. Con scritto del 24 giugno 2021, il ricorrente ha informato il Tribunale circa gli sviluppi politici incorso nel suo Paese d'origine, allegando scritto fotocopiato della testimonianza avallata dall'avv. D._______, con la relativa traduzione. In data 15 luglio 2021 egli ha trasmesso la precitata lettera in originale. E. Il 23 agosto 2021 il ricorrente ha invito al Tribunale un ulteriore complemento al ricorso informando del cambiamento di governo in Afghanistan. F. Con decisione incidentale del 9 settembre 2021 il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo e ha invitato l'autorità di prima istanza ad inoltrare una risposta al ricorso, entro il 24 settembre 2021, trasmettendo altresì i successivi scritti del 24 giugno 2021, 15 luglio 2021 e 23 agosto 2021. Il termine è stato prorogato, su richiesta della SEM, sino al 15 marzo 2022. G. Con scritto del 28 dicembre 2021 il richiedente ha richiesto informazioni in merito allo stato della procedura ed ha informato il Tribunale dei nuovi sviluppi in Patria. Poco più tardi, il 27 gennaio 2022 egli ha riferito di essere stato contattato dai talebani ed ha versato agli atti, in data 27 gennaio 2022, due nuovi mezzi di prova:

- videoregistrazione (su supporto USB, corredata da scheda descrittiva sommaria);

- screenshot della cronologia delle conversazioni del 30 dicembre 2021 in Messenger. H. Con ordinanza del 9 febbraio 2022, il Tribunale trasmesso alla SEM i nuovi scritti e i relativi mezzi di prova, invitandola a considerali nell'ambito di una sua eventuale risposta. Circostanza avvenuta con osservazioni dell'8 marzo 2022. I. A questo atto il ricorrente ha replicato con osservazioni del 25 marzo 2022. J. In seguito, con scritto del 3 maggio 2023, il richiedete informando il Tribunale in merito al cambiamento della rappresentante legale, ha colto l'occasione per presentare un ulteriore complemento. K. In data 23 maggio 2023 la SEM ha inoltrato le sue osservazioni di duplica, queste sono state trasmesse dal Tribunale al ricorrente per conoscenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l'art. 10 dell'ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo; RS 142.318]), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. Preliminarmente, il Tribunale osserva che il ricorrente è stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Le condizioni prescritte dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) sono di natura alternativa. Oggetto del litigio in questa sede risulta, dunque, essere il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e la pronuncia dell'allontanamento. 5. 5.1 Per quanto riguarda i motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino afghano, di etnia tagica, e di essere nato e cresciuto nel villaggio di B._______ (distretto di E._______; provincia di F._______). Nel (...), egli avrebbe deciso di svolgere il servizio militare per poter ripagare i molti debiti contratti. Egli avrebbe iniziato svolgendo l'addestramento militare a G._______ e avrebbe poi proseguito a H._______ in provincia di I._______, presso il primo Kandak, dove avrebbe svolto il servizio militare fino a metà del mese di (...). Le uniche persone a conoscenza del suo arruolamento sarebbero state il padre e la moglie, mentre ufficialmente avrebbe giustificato la sua assenza dal villaggio e i suoi viaggi con la frequentazione dell'università di G._______. Egli avrebbe infatti voluto tenere nascosta la propria attività in quanto i talebani controllavano la sua zona. In particolare, il richiedente ha asserito, che l'amico d'infanzia e vicino di casa L., sarebbe entrato a far parte dei talebani circa un anno prima della sua partenza per il servizio militare e gli avrebbe proposto, senza successo, di seguirlo tra i ranghi degli stessi. Un anno e mezzo dopo la sua partenza, L. avrebbe riferito che i talebani sarebbero stati informati dell'arruolamento del figlio nell'esercito. Alcuni giorni più tardi, il 3 agosto 2017, l'interessato avrebbe ricevuto una lettera d'avvertimento dal comando dei talebani, nella quale veniva intimato: "devi venire e consegnarti a noi, se non vieni a consegnarti a noi prendiamo la tua famiglia e bruciamo la tua casa". Il padre, lo avrebbe subito informato telefonicamente e altresì gli avrebbe ordinato di espatriare insieme al fratello, infatti egli avrebbe temuto che qualora non si fosse consegnato, i talebani avrebbero preso il fratello. Il ricorrente avrebbe quindi deciso per l'espatrio alla fine del mese di agosto in modo da percepire lo stipendio prima della partenza. Tuttavia, siccome tutti i suoi commilitoni sarebbero stati uccisi dai talebani, durante una sua assenza senza permesso dalla base militare, egli avrebbe deciso di recarsi a immediatamente a Kabul per organizzare un passatore ed espatriare immediatamente, temendo di venir accusato dal Governo di complicità con i talebani. Infine, il richiedente ha affermato che una volta arrivato in Turchia, la sorella lo avrebbe informato dell'uccisione del padre da parte dei talebani, quale conseguenza alla lettera ad egli trasmessa. 5.2 Nella querelata decisione, la SEM ha preliminarmente ricordato che non esisterebbe alcun diritto legale per il quale una domanda d'asilo sia trattata nell'ambito di una procedura celere o ampliata. Inoltre, ha osservato che da un punto di vista materiale, la fattispecie, non avrebbe posto alcuna questione giuridica o fattuale di una certa complessità e di conseguenza non sarebbe risultato necessario nessun chiarimento approfondito dopo l'audizione per accertare correttamente i fatti. Proseguendo nella sua valutazione, l'autorità di prima istanza ha affermato che le dichiarazioni del ricorrente, in merito all'insieme dei motivi che l'avrebbero indotto ad espatriare risulterebbero vaghe e poco circostanziate. La SEM, sebbene non abbia messo in discussione il servizio militare nella provincia di I._______ per l'anno e mezzo precedente il suo espatrio, ha ritenuto inverosimili sia le allegazioni in merito alla persecuzione da parte dei talebani del villaggio a seguito del suo arruolamento come pure l'uccisione del padre, sia il racconto circa i problemi con le autorità militari/servizi segreti per aver lasciato, senza permesso, la base militare nello stesso momento in cui i commilitoni sarebbero stati uccisi. Inoltre, l'autorità inferiore ha considerato i mezzi di prova inadeguati, in quanto non apporterebbero alcun elemento ulteriore di verosimiglianza ai motivi d'asilo. Dipoi, essa ha ribadito la non rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi della presunta diserzione del ricorrente e ha aggiunto che per quanto sarebbe dato a sapere egli potrebbe anche essere stato congedato dall'esercito. Infine, l'autorità inferiore ha asserito che considerando la complessiva inverosimiglianza e il fatto che egli non sarebbe mai incorso in problema alcuno con le autorità, non vi sarebbero elementi per qualificare il profilo del richiedente come un profilo a rischio. 5.3 Con ricorso, l'insorgente avversa le conclusioni a cui è giunta l'autorità inferiore. In primo luogo, egli reitera come risulterebbe inadeguata la trattazione della sua domanda d'asilo nella procedura celere, considerando la complessità dei fatti da lui addotti. Inoltre, a suo dire, ciò avrebbe concorso all'accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente determinanti, rispettivamente alla violazione del suo diritto di essere sentito. In secondo luogo, il ricorrente contesta la valutazione intrapresa dalla SEM in merito alla verosimiglianza delle sue allegazioni. In particolare, egli afferma che la mancata conoscenza delle modalità con cui egli sarebbe stato individuato, non sarebbe sufficiente per escluderne la verosimiglianza dei fatti avvenuti in seguito. Per quanto concerne la rilevanza, egli osserva come sarebbe confermato, anche da fonti autorevoli, che i membri delle forze armate afghane rischierebbero di essere vittime di attacchi mirati da parte dei talebani. Di conseguenza, considerata la sua individuazione da parte dei talebani nonché l'uccisione del padre, sarebbe altamente probabile l'insorgere di misure di ritorsione nei suoi confronti. Al contempo, il ricorrente osserva come egli rischierebbe anche di venir indagato per "reato di tradimento" ai sensi dell'art. 16 del Codice penale militare della Repubblica islamica dell'Afghanistan, la cui pena varia da quindici a vent'anni di detenzione o con la morte. Per l'assenza ingiustificata dalla base militare al momento dell'attacco egli rischierebbe dunque di venir sanzionato in modo sproporzionato in assenza di garanzie di un processo equo. Pertanto, egli afferma che considerato il timore oggettivamente fondato di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi si giustificherebbe il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. 5.4 Successivamente, con complementi al ricorso, del 24 giugno e 15 luglio 2021 l'insorgente ha informato il Tribunale delle sue preoccupazioni in merito all'aggravamento della situazione nella regione di C._______ in seguito al ritiro delle truppe NATO dal Paese. In particolare, egli avrebbe il timore che moglie e famigliari possano diventare oggetto di rappresaglie, in caso di conquista della città di J._______ da parte delle forze antigovernative, quale conseguenza della sua pregressa attività contro le stesse. Inoltre, il ricorrente trasmette una lettera dell'avv. D._______, con la relativa traduzione, la quale attesterebbe le modalità di ritrovamento del cadavere del padre, in forza delle testimonianze di alcuni residenti di J._______ i quali avrebbe assistito all'evento. Con scritto del 23 agosto 2021, l'insorgente ha indicato che la città di J._______, sarebbe stata conquistata dalle forze talebane il 10 agosto 2021; città nella quale risiederebbe la moglie, la quale si sarebbe recata nella capitale il giorno precedente, temendo di essere identificata quale moglie di un ex-collaboratore dell'Afghan National Army. Il richiedente, evidenzia come sarebbe in atto una ricerca a tappeto dei collaboratori della precedente amministrazione afghana o delle forze armate guidate dagli Stati Uniti da parte dei talebani. A suo dire, alla luce della nuova situazione, i suoi timori - in considerazione del suo profilo di rischio correlato alla sua passata appartenenza all'Afghan National Army - apparrebbero ora direttamente riconducibili a un attore statale. Pertanto, le condizioni ex art. 3 LAsi risulterebbero pienamente soddisfatte. Con successivi scritti del 28 dicembre 2021 e del 27 gennaio 2022 il ricorrente informa il Tribunale di una visita da parte dei talebani presso l'abitazione dei suoceri a C._______ e della susseguente presunta scomparsa della moglie. I talebani avrebbero intimato al ricorrente per tramite della moglie - nel frattempo tornata da Kabul - di presentarsi al loro cospetto entro due settimane e da allora egli non avrebbe più notizie né della consorte né dai famigliari. Inoltre, egli riferisce di essere stato contattato dai talebani via social network "Meta/Facebook" in data 30 dicembre 2021. Al riguardo egli produce una videoregistrazione avvenuta tramite l'applicazione Messenger corredata da traduzione in lingua italiana e uno screenshot di una conversazione, affermando che egli sarebbe noto su internet con il profilo "Haji Baghani (Boox)" e di esser stato contattato dal profilo "Mujahedin dell'Emirato Islamco". 5.5 In sede di risposta, la SEM si riconferma e reitera che il ricorrente non avrebbe reso verosimile di essere stato identificato dai talebani del suo villaggio quale membro del Afghan National Army, elemento chiave nella valutazione del suo profilo di rischio. Infatti, il mero fatto di esser stato membro delle forze armate per circa un anno e mezzo, dal (...), non costituirebbe per sé un timore fondato di persecuzioni. Inoltre, l'autorità inferiore ribadisce anche come le allegazioni in merito al suo vissuto in seno all'esercito sarebbero poco credibili e non sussisterebbero nemmeno fattori di rischio supplementari, quali l'appartenenza etnica o una rete famigliare composta da membri invisi ai talebani per le loro attività. Altresì, la SEM osserva come il richiedente sarebbe espatriato nel 2017, ossia quasi quattro anni prima del cambiamento di regime in Afghanistan e come le dichiarazioni espresse con scritto del 28 dicembre 2021, in merito alla visita dei talebani presso l'abitazione dei suoceri, non sarebbe supportata da alcunché. Pertanto, l'autorità inferiore ritiene che le ragioni per cui egli non avrebbe più notizie della moglie possano essere le più disparate. Per quanto concerne invece i mezzi di prova inoltrati la SEM reputa i predetti inadeguati e fabbricati ad hoc ai fini della causa. Pertanto, l'autorità inferiore conclude ribadendo come nella fattispecie, non sussisterebbero motivi fondati di persecuzione - dal momento che il richiedente non avrebbe reso verosimile di essere stato identificato dai talebani quale membro delle forze armate - e di conseguenza il cambiamento di regime sarebbe da ritenersi ininfluente. 5.6 Con la replica, il ricorrente apporta degli ulteriori aggiornamenti in merito ai famigliari in Afghanistan. Egli asserisce di aver avuto un breve scambio telefonico con la moglie in data 11 marzo 2022, dal quale egli avrebbe appreso che la stessa e i suoceri sarebbero stati rilasciati dal carcere di K._______ (Kabul), dopo un periodo di detenzione di diversi mesi. Quest'ultimi avrebbero subito maltrattamenti durante la detenzione e sarebbero stati rilasciati grazie alla mediazione degli anziani del villaggio. In seguito, egli in risposta alle osservazioni della SEM, egli precisa di esser stato incorporato nella (...) Divisione "(...)" di (...)" e successivamente promosso al rango di sergente. A tal proposito, egli ribadisce come i talebani in seguito alla presa di potere sarebbero entrati in possesso sia di tutte le informazioni che riguarderebbero gli impiegati in funzione del Governo afghano alla resa, sia dei i dati riguardanti il personale impiegato in passato. Pertanto, a prescindere da una sua precedente individuazione da parte dei talebani, in ragione dei recenti eventi riguardanti i suoi famigliari, risulterebbe manifesto che egli sarebbe stato individuato dalle nuove forze al potere quale precedente collaborato dell'esercito afghano. A suo dire, la valutazione della SEM si discosterebbe anche dalle informazioni pubblicate accessibili riguardo al trattamento degli ex-collaboratori dell'esercito afghano. 5.7 L'insorgente in data 3 maggio 2023, informando del cambio di patrocinatrice, segnala la sentenza del Tribunale D-4498/2021 del 10 gennaio 2022 e sottolinea come i membri dell'esercito afghano rientrerebbero, in ragione della loro visibilità, in una cerchia di persone maggiormente esposte ad un rischio di persecuzione. Infine, egli informa di aver appreso che la moglie ed i suoceri sarebbero riusciti ad espatriare e si troverebbero in Iran. 5.8 In sede di duplica, la SEM sostiene che, a dispetto di quanto affermato in sede di replica, la funzione ricoperta dall'insorgente in seno all'esercito non sarebbe affatto chiara. Le dichiarazioni da lui fornite sarebbero sommarie e non sufficienti a rendere credibili che egli ricoprisse un ruolo di responsabilità. Inoltre, l'autorità intimata osserva nuovamente come egli non avrebbe avuto nessun tipo di contatto con i talebani in Patria, né mai avrebbe assunto apertamente un ruolo di opposizione nei loro confronti. Altresì, egli non proverrebbe nemmeno da un contesto famigliare in qualche modo inviso ai talebani. Pertanto, la SEM ritiene che quanto espresso dal richiedente - in riferimento al vissuto della sua famiglia dopo il suo espatrio - costituirebbe delle mere dichiarazioni di parte addotte ai fini della causa. 6. 6.1 In primo luogo, in merito alle censure formali sollevate dall'insorgente nel gravame in ordine all'inadeguatezza della procedura celere da parte dell'autorità inferiore ed il conseguente accertamento inesatto ed incompleto dei fatti, rispettivamente la violazione del suo diritto di essere sentito (cfr. art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. anche DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), si osserva quanto segue. 6.2 Nella sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, questo Tribunale ha precisato che la cernita del tipo di procedura incombe alla SEM (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 7-8). Così, seppur non vi sia di principio alcun diritto a che la domanda d'asilo venga trattata secondo un determinato tipo di procedura (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo [Riassetto del settore dell'asilo] Foglio federale [FF] 2014 6917 segg., 6957), l'assenza di smistamento di un caso complesso nella procedura ampliata può comportare una violazione del diritto ad un ricorso effettivo di cui agli art. 29a della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101, in combinato disposto con l'art. 3 CEDU) alla luce del breve temine per presentare un'impugnativa previsto nella procedura celere (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9). In una tale eventualità si giustifica l'annullamento della medesima e la retrocessione degli atti all'autorità inferiore per il trattamento in procedura ampliata. Questo perché l'obbiettivo di accelerare il procedimento in un contesto equo e nel rispetto delle prerogative di uno stato di diritto posto dal legislatore può essere garantito solo se l'autorità di prima istanza svolge con attenzione la cernita delle procedure previste dalla legge (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 10). 6.3 Nella fattispecie, considerando i motivi d'asilo del richiedente ed i mezzi di prova versati agli atti, non risulta trattarsi di un caso complesso che necessitava accertamenti oltre alle audizioni svolte in data 25 settembre 2020 e 13 novembre 2020 (cfr. atti SEM 40/16 e 47/18). Nell'atto ricorsuale, inoltre, non viene specificato quali accertamenti supplementari sarebbero stati necessari per analizzare il caso di specie. Non sussistendo un diritto al trattamento della domanda d'asilo in un determinato tipo di procedura, l'autorità inferiore non era tenuta a smistare il caso in procedura ampliata (DTAF 2020 VI/5 consid. 7.3). Altresì, si osserva come il ricorrente ha potuto presentare, in un termine di 30 giorni, un atto ricorsuale ben articolato. Non si ravvisa pertanto nemmeno un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM. 6.4 Di conseguenza, le censure formali mosse da ricorrente nel senso sopra esposto nei confronti del provvedimento impugnato, risultano infondate e vanno conseguentemente respinte. 7. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 7.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 7.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 7.4 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 8. 8.1 Dopo che la situazione della sicurezza in Afghanistan si è costantemente deteriorata per anni (cfr. sulla situazione a Kabul fino al 2017 la sentenza di riferimento del TAF D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 consid. 7.3 e segg.), i problemi di sicurezza si sono indubbiamente aggravati dopo la presa di potere da parte dei talebani nell'agosto 2021. I rapporti nazionali delle organizzazioni e degli organismi internazionali sulla situazione in Afghanistan mostrano anche, in particolare, che le persone con determinati profili sono esposte a un maggiore rischio di persecuzione sotto il regime talebano in Afghanistan. La Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA), nel suo ultimo rapporto sulla situazione della sicurezza del febbraio 2023, ha nuovamente confermato casi di esecuzioni extragiudiziali, arresti e detenzioni arbitrarie, maltrattamenti e torture a carico di membri del precedente governo e delle precedenti forze di sicurezza. Il Tribunale amministrativo federale ipotizza inoltre che i talebani considerino i membri delle forze di sicurezza afghane e del precedente governo come nemici della loro causa. Tuttavia, ciò riguarda principalmente le persone che si sono esposte in modo particolare, in modo da attirare l'attenzione dei talebani e diventare il loro obiettivo (cfr. la sentenza del TAF D-1191/2023 dell'8 maggio 2023 consid. 5.2.1 e riferimenti citati). 8.2 8.2.1 Nel caso in disamina la SEM non ha messo in discussione che il ricorrente sia stato membro delle forze armate - Afghan National Army - per circa un anno e mezzo, dal (...). Anche il Tribunale ritiene le allegazioni dell'insorgente in merito al suo arruolamento nell'esercito verosimili. Egli infatti ha dichiarato di aver iniziato il servizio militare per motivi economici (cfr. atto SEM 40/16 D29), di aver seguito una formazione di due mesi e dieci giorni come soldato e di aver poi fatto il "Zabet" o "Bridmar 5" per un mese. Tale funzione gli avrebbe dato lo statuto di team-leader di un gruppo di cinque-sei persone e corrisponderebbe alla figura superiore al soldato semplice, ossia il sergente (cfr. atti SEM 40/16 D 30; 47/18 D50-52). In seguito, egli sarebbe stato mandato nella provincia di I._______ a far parte del primo "Kandak", le forze di terra (cfr. atto SEM 47/18 D53). Il richiedente, richiesto a specificare la sua carica militare, ha asserito di non aver avuto un compito preciso. A volte, in seguito ad un attacco, egli avrebbe dovuto perquisire le case con lo scopo di controllare se vi erano armi all'interno (cfr. atto SEM D47/18 D60); degli attacchi potevano avvenire una volta alla settimana o tutte le sere (cfr. atto SEM 47/28 D63-64). Pertanto, dalle sue dichiarazioni si evince che egli non ha avuto nessun ruolo di rilievo, superiore alla gestione di un gruppo di sei persone (cfr. atto SEM 40/16 D58, D107). Le successive allegazioni ricorsuali, le quali affermano che egli avesse avuto un ruolo di particolare responsabilità risultano dunque pretestuose. Inoltre, egli ha indicato con precisione i nomi dei suoi superiori (cfr. atto SEM 47/18 D62) ed ha più volte ripetuto di essersi allontanato dalla base militare senza il permesso del suo superiore (cfr. atto SEM 40/16 D58), ciò che permette di concludere che egli avesse un basso profilo (niederschwelliges Profil). Pertanto, il confronto con la sentenza D-4498/2021, non risulta pertinente in quanto concerne una fattispecie differente da quella dell'insorgente. 8.2.2 Inoltre, il Tribunale condivide la valutazione dell'autorità di prima istanza che ha ritenuto le allegazioni in merito alla persecuzione da parte dei talebani del suo villaggio, rispettivamente di essere stato individualizzato, inverosimili. Oltre al padre e alla moglie, al villaggio nessuno sarebbe stato a conoscenza della sua attività militare (cfr. atti SEM 40/16 D73, D88; D91; 47/18 D40). Malgrado ciò, un giorno il padre sarebbe stato avvicinato dall'amico L. - il quale da alcuni anni si era unito ai talebani - avvertendolo che i talebani della zona avrebbero scoperto che il figlio si era unito all'esercito (cfr. atto SEM 40/16 D99). Come osservato anche dalla SEM, sorprende che l'insorgente non sia riuscito a dare una spiegazione in merito a come sia stato possibile che quest'ultimi ne siano venuti a conoscenza (cfr. atto SEM 40/16 D77; 47/18 D72, 80). Inoltre, il Tribunale ritiene vi siano importanti contraddizioni e discrepanze nelle allegazioni dell'interessato in merito ai fatti avvenuti in seguito. In sede di prima audizione, inizialmente egli non ha saputo indicare con precisione quando sarebbe stata recapitata la lettera, affermando "c'è la data su quella lettera" (cfr. SEM 40/16 D64), proseguendo egli ha però aggiunto che dal momento della ricezione della lettera avrebbe voluto aspettare ancora 14/15 giorni, ossia fino alla fine del mese per prelevare i suoi soldi (cfr. atto SEM 40/16 D70). Tali prime affermazioni sarebbero però in contrasto con quanto asserito successivamente, ovvero che si sarebbe trattato del giorno 3 agosto (cfr. atto SEM 40/16 D105-107) e che l'attacco alla base militare sarebbe avvenuto il 14 agosto (cfr. atto SEM 40/16 D52). Oltretutto, il 3 agosto non collimerebbe con la data riporta sulla lettera prodotta, la quale apporta la data 6 agosto (...) (cfr. mdp n. 5- SEM). 8.2.3 Altresì le dichiarazioni in merito alla morte del padre, non possono essere ritenute credibili in quanto contradditorie e fondate su mere supposizioni. Dapprima l'insorgente ha affermato che la persona che lavorava sul loro terreno aveva trovato il padre morto davanti alla porta di casa ed avrebbe chiamato la sorella per informarla (cfr. atto SEM 40/16 D15). In sede di seconda audizione, l'interessato ha poi affermato che il loro bracciante aveva informato i suoi parenti, i quali vivevano vicino alla casa della sorella e l'avrebbero avvisata (cfr. atto SEM 47/18 D120). Oltre, a tale contraddizione, sorprende come la persona che lavorava sui loro terreni sia venuta a conoscenza di quanto successo effettivamente al padre (cfr. atto SEM 47/18 D122, D129-130). Quest'ultimo a dire del richiedente sarebbe stato informato dall'amico L. in merito alla conversazione avvenuta tra il padre e i talebani prima dell'aggressione mortale, senza però saper indicare in che modo (cfr. atto SEM 47/18 D125-127, D129-130). Infine, il Tribunale constata come la lettera di testimonianza avallata dall'avv. D._______, prodotta con complemento al ricorso del 24 giugno 202, oltre a non riportare né la data né nessuna altra informazione supplementare relativa alla dinamica dei fatti, risulta essere un documento di parte e prodotto ai fini della causa (cfr. risultanze processuali). 8.2.4 Con riferimento alle asserite persecuzioni vissute dalla moglie e dai famigliari della stessa, il Tribunale osserva come la consorte abbia continuato a vivere con i propri genitori nel distretto di C._______, anche dopo l'espatrio dell'interessato (cfr. atto SEM 40 /16 D17-23). Ma vi è di più, il ricorrente non ha mai menzionato alcun problema in Patria di ordine personale, nemmeno durante la seconda audizione (cfr. atto SEM 47/18 D6-8). Inoltre, il Tribunale rileva come il ricorrente avrebbe temuto maggiormente di venir ricercato da parte del Governo che da parte dei talebani (cfr. atto SEM 47/18 D116). Solamente con il cambiamento al potere e con successivi complementi al ricorso, egli ha riferito in punto ad una visita dei talebani a casa della moglie conseguentemente alla quale egli non avrebbe più avuto sue notizie. Successivamente, avrebbe scoperto che sarebbe stata in carcere assieme ai genitori per un periodo prima di riuscire ad espatriare in Iran. A tal proposito, si osserva come tali avvenimenti, se ritenuti verosimili, non sarebbero ad ogni modo ricollegabili ai motivi d'asilo fatti valere dal ricorrente, il quale era espatriato già nel 2017, ma piuttosto alla situazione globale venutasi a creare all'intero Paese d'origine. 8.2.5 Infine, il Tribunale evidenzia come il ricorrente non sia mai entrato in contatto personalmente con i talebani né prima dell'arruolamento nell'esercito (cfr. atto SEM 47/18 D17, 47), né prima del suo espatrio. Infatti, dalle allegazioni agli atti non emerge alcuno scontro diretto con i talebani o un'esposizione particolare durante il servizio militare (cfr. supra consid. 8.2.1). Al contrario, egli al momento dell'asserito attacco alla base militare non sarebbe stato presente (cfr. atto SEM 40/16 D58). Altresì, come giustamente rilevato anche dall'autorità inferiore non sussistono nemmeno fattori di rischio supplementari, quali l'appartenenza etnica o una rete famigliare composta da membri invisi ai talebani per le loro attività. Infine, i mezzi di prova trasmessi con complemento del 27 gennaio 2022 - i quali a dire del ricorrente proverebbero che i talebani si sarebbero messi in contatto con lui in data 30 dicembre 2021 via Meta/Facebook, Messenger -risultano essere stati fabbricati ad hoc ai fini della causa, come rettamente osservato dalla SEM. 8.3 A titolo abbondanziale il Tribunale osserva come la diserzione per l'asserita paura di venir sospettato di far parte dei talebani in quando non presente al momento dell'attacco della base militare e una possibile condanna al carcere a vita (D 40/16 113, 120-121) da parte del regime afgano, non ha più rilevanza dal momento che i talebani sono saliti al potere. Di conseguenza, una minaccia da parte del precedente apparato statale un esiste più. 8.4 Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorrente non ha reso verosimile (art. 7 LAsi) l'esistenza di un timore fondato di persecuzioni future ai sensi dell'art. 3 LAsi.

9. Visto tutto quanto precede, è a giusto titolo che l'autorità di prima istanza non ha riconosciuto la qualità di rifugiato e non ha concesso l'asilo all'interessato. Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata va confermata. 10. 10.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). 10.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

11. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 9 settembre 2021, non sono riscosse spese processuali.

13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione: