Esecuzione dell'allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in data (…) luglio 2023 pretendendosi minorenne (cfr. atto della Segreteria di Stato della mi- grazione [di seguito: SEM] n. [{…}]-2/2). A.b Con scritto del 25 agosto 2023 l’interessato, per il tramite del rappre- sentante legale, ha trasmesso una fotocopia dell’estratto del registro di stato civile e una fotocopia della sentenza (…) del (…) della Corte d’appello di B._______ – Tribunale di C._______ (cfr. atto SEM n. 50/1). A.c Il (…) settembre 2023, la SEM ha svolto un’audizione sommaria sulla sua persona quale richiedente non accompagnato (RMNA) alla presenza della rappresentante legale e persona di fiducia (cfr. atto SEM n. 15/10). A.d Nutrendo dubbi sulla minore età dell’interessato e sulla verosimi- glianza delle sue allegazioni, il 19 settembre 2023, la SEM ha incaricato il (…) di svolgere una perizia volta a determinare l’età dell’interessato (cfr. atto SEM 18/2). La stessa è stata esperita il 21 settembre 2023 presso l’Ospedale (…) di D._______ (cfr. atto SEM n. 25/12). A.e Il 19 ottobre 2023, la SEM ha informato l’interessato riguardo alle con- clusioni della perizia e alla conseguente modifica d’ufficio della sua data di nascita nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (di seguito: SIMIC), concedendogli il diritto di pronunciarsi in merito (cfr. atto SEM
n. 28/4); facoltà da lui esercitata tramite scritto del 24 ottobre 2023 (cfr. atto SEM n. 32/3). A.f In data 24 ottobre 2023 la SEM ha modificato la data di nascita dell’in- teressato registrata in SIMIC in (…) (cfr. atto SEM n. 34/2). A.g Con scritto del 2 maggio 2024 la SEM ha informato l’interessato che, ritenuto che la procedura Dublino si era conclusa, la sua domanda d’asilo sarebbe stata esaminata in Svizzera (cfr. atto SEM n. 52/2). A.h In data 20 settembre 2024, si è tenuta l’audizione dell’interessato ai sensi dell’art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), nella quale la SEM ha in particolare questionato il richiedente circa i suoi motivi d’asilo (cfr. atto SEM n. 56/12). Dal verbale risulta, in sostanza, che l’interessato avrebbe deciso di lasciare il Paese d’origine a causa del conflitto tra l’etnia E._______ e F._______. Nel (…), mentre si trovava a casa, avrebbe visto delle persone armate di machete e fucili che
D-6423/2024 Pagina 3 avrebbero iniziato ad uccidere delle persone. L’interessato e la sorella sa- rebbero scappati in una foresta e, una volta fatto ritorno in città, avrebbe appreso della morte dei loro genitori. Dopo essere stato affidato allo zio (…), l’interessato non avrebbe più frequentato la scuola e sarebbe stato maltrattato da quest’ultimo. Grazie all’aiuto di (…) e all’insaputa dello zio, l’interessato avrebbe imparato il mestiere del (…). Scoperto, lo zio l’avrebbe cacciato di casa e gli avrebbe vietato di fare ritorno a G._______. Dopo due o tre giorni, egli sarebbe tornato da (…), raccontandogli di non mangiare da tre giorni e di non avere un posto dove farlo. (…) gli avrebbe comperato del cibo e consigliato di tornare a casa, informandolo anche della sua imminente partenza per lavorare da un amico in H._______. Tor- nato a caso, lo zio lo avrebbe picchiato e, ricordando le parole di (…), l’in- teressato avrebbe deciso di scappare. Dopo una discussione con (…), en- trambi sarebbero partiti. Dalla Guinea sarebbero andati in I._______, poi in J._______ e in H._______. A causa di alcuni (…) che si sarebbero intro- dotti dove alloggiavano, sarebbero scappati verso il (…). In caso di ritorno, visto che i suoi genitori sarebbero stati uccisi in un conflitto tra etnie, teme che lo stesso possa succedere di nuovo. A.i Con scritto del 30 settembre 2024 (cfr. atto SEM n. 59/3), il richiedente, tramite il rappresentante legale, ha inoltrato il suo parare circa la bozza di decisione della SEM del 27 settembre 2024 (cfr. atto SEM n. 58/9). B. Con decisione del 1° ottobre 2024, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 61/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richie- dente e ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando parimenti il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del precitato provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. Per il tramite del ricorso del 10 ottobre 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 11 ottobre 2024), l’interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) contro la summenzionata decisione, postulando l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento quale minorenne non accompagnato, il riconoscimento della sua data di nascita in conformità delle sue allegazioni. In subordine, la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera e, in ulteriore subordine, la restituzione degli atti alla SEM per complemento istruttorio. Contestualmente, il ricorrente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
D-6423/2024 Pagina 4 D. Con scritti del 23 e 26 settembre 2025, il ricorrente ha inoltrato ulteriore documentazione medica (cfr. atto TAF n. 3 e 4). E. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien- tra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una deci- sione ai sensi dell’art. 5 PA.
E. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinnanzi all’autorità infe- riore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte- resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto risulta legittimato ad aggra- varsi contro di essa.
E. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro i termini (art. 108 cpv. 1 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2)
E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una se- conda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
D-6423/2024 Pagina 5 sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 4 Preliminarmente, si rileva che nel gravame l’insorgente non solleva alcun argomento volto a contestare il mancato riconoscimento della qualità di ri- fugiato, né il respingimento della domanda d’asilo. Oggetto del ricorso ri- sulta pertanto essere esclusivamente la questione della determinazione dell’età del ricorrente, nonché la questione dell’esecuzione dell’allontana- mento.
E. 5.1 Nella propria decisione, la SEM ha innanzitutto ritenuto che il richie- dente non avrebbe reso verosimile la sua asserita minore età. Egli non avrebbe presentato alcun documento d’identità valido e, quelli prodotti in copia, non sarebbero atti a dimostrare le sue dichiarazioni, in quanto falsi- ficabili. Egli avrebbe inoltre fornito dichiarazioni contraddittorie rispetto ai documenti forniti, dimostrando incertezza nel riferire la propria età al mo- mento della PA RMNA e in relazione a diversi episodi della sua biografia. Infine, la perizia medico-legale avrebbe stabilito un’età minima di 19 anni. Di conseguenza, tenuto conto di tutti gli elementi, la SEM avrebbe consi- derato l’interessato maggiorenne per il seguito della procedura. Quanto alle allegazioni relative ai motivi d’asilo, in particolare i maltrattamenti da parte dello zio e il timore di essere ucciso in caso di conflitto etnico, esse non sarebbero state considerate pertinenti ai sensi dell’art. 3 LAsi. L’auto- rità inferiore avrebbe infine ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E. 5.2 In sede ricorsuale, l’insorgente ha innanzitutto contestato la ridetermi- nazione della data di nascita operata dalla SEM. Da un lato, l’insorgente ritiene che la desertificazione in cui avrebbe vissuto giustificherebbe le sue scarne allegazioni, mentre dall’altro la perizia medico-legale costituirebbe solo uno degli elementi da valutare e che, analizzando i risultati di ciascun esame peritale, la minore età non potrebbe essere esclusa. Il rapporto pe- ritale difetterebbe dell’indicazione dell’età minima dei denti n. 18 e 28 e che, calcolata, risulterebbe di 17.26 anni, e neppure menzionerebbe l’età minima nelle conclusioni, rendendo impossibile il suo utilizzo per verificare la sovrapposizione degli intervalli. Vista l’assenza di valore probatorio della perizia, l’età più probabile sarebbe pertanto quella dichiarata dal ricorrente. Inoltre, secondo la recente decisione del Comitato sui diritti dell’infanzia (A.M. c. Svizzera, 21 maggio 2024), l’onore della prova non dovrebbe rica- dere esclusivamente sui richiedenti d’asilo. I documenti forniti, seppur in
D-6423/2024 Pagina 6 copia, sarebbero leggibili e recenti e gli originali non potrebbero essere for- niti, in quanto l’interessato non sarebbe più in contatto con la sorella. Alla luce di tali considerazioni e dei principi derivanti dalla Convenzione sui di- ritti del fanciullo e della giurisprudenza della Corte EDU, non sarebbe chiaro per quale motivo la SEM avrebbe valutato il ricorrente come mag- giorenne. Quanto all’esecuzione dell’allontanamento, egli ritiene che que- sta sarebbe inammissibile e non ragionevolmente esigibile e ciò ritenuto la propria condizione di particolare vulnerabilità, l’assenza di una rete fami- liare o sociale di sostegno, nonché la necessità di continuità nelle cure psi- chiatriche di cui beneficerebbe attualmente in Svizzera. La SEM avrebbe sottovalutato la vulnerabilità dell’interessato, essendosi limitata a menzio- nare in modo generico l’esistenza di una struttura psichiatrica in Guinea, senza valutarne la reale accessibilità. Egli richiamerebbe fonti ufficiali e rapporti internazionali che descriverebbero un sistema sanitario precario nel Paese, caratterizzato da una grave carenza di specialisti, dall’assenza di politiche sanitarie efficaci e da costi elevati per i pazienti.
E. 6.1.1 Qualora la questione della minore età dell’interessato sia oggetto di disputa, come nel caso concreto, occorre dirimere preliminarmente tale aspetto poiché determinante a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi).
E. 6.1.2 Nelle procedure d’asilo si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA).
E. 6.1.3 L’onere della prova relativo alla minore età incombe al richiedente d’asilo. A fronte di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, e qualora la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l’in- teressato l’abbia resa verosimile, quest’ultimo sarà quindi tenuto ad assu- mersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; 2019 I/6 consid. 5.4-5.6 e riferimenti; cfr. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1, 2001 n. 22 consid. 3, 2000 n. 19 consid. 8b; MATHIEU CORBAZ, La détermination de l’âge du re- quérant d’asile, in: Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et ana- lyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.).
E. 6.1.4 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pre- giudiziale sulla questione dell’età di un richiedente asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l’autorità deve basarsi sui documenti d’identità autentici depositati agli atti nonché sui risultati delle audizioni in
D-6423/2024 Pagina 7 relazione al quadro personale dell’interessato nel Paese d’origine, alla sua cerchia famigliare e alla sua formazione scolastica. Se necessario, come nella presente fattispecie, ordina una perizia medica volta alla determina- zione dell’età (cfr. artt. 17 cpv. 3 e 26 cpv. 2 LAsi e art. 7 cpv. 1 OAsi 1). Una volta esperita l’istruttoria, la SEM procede infine ad un apprezzamento globale degli elementi nel rispetto dei principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Se essa è convinta dell’inverosimiglianza della minore età dell’interessato e lo considera maggiorenne, deve infine motivare la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15 consid. 6b).
E. 6.1.5 Il Tribunale si è già espresso, nel contesto dell’analisi circa la deter- minazione dell’età, sui principi generali applicabili alla forza probatoria delle perizie mediche. Secondo la giurisprudenza, sono pertinenti per la dimo- strazione della minore rispettivamente maggiore età di una persona unica- mente gli esiti degli esami della tomografia sterno-clavicolare e dello svi- luppo dentale e non lo sono, invece, quelli della radiografia della mano e dell’esame fisico. I metodi applicati in Svizzera per la determinazione me- dica dell’età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne (DTAF 2018 VI/3). Secondo le linee guida del gruppo di lavoro “Arbeitsge- meinschaft für forensische Altersdiagnostik (AGFAD)” è utile per la stima dell’età unicamente il cosiddetto “principio dell’età minima”, mentre calcoli sulla base di “valori medi” sono da considerare non adatti, in quanto, per raggiungere il livello di certezza necessario, dovrebbe essere considerata una deviazione standard almeno triplica (cfr. Società svizzera di medicina legale [SSML], Forensische Altersdiagnostik, Methodendokument Version 02, giugno 2022, pag. 4 segg. [in seguito: Methodendokument AGFAD]; cfr. anche fra le tante la sentenza del TAF D-2365/2024 del 1° maggio 2024 consid. 7.3.2).
E. 6.1.6 Per quanto attiene agli esiti di tali esami, qualora entrambe le investi- gazioni (tomografia sterno-clavicolare ed esame dello sviluppo dentale) in- dichino un’età minima superiore a 18 anni, v’è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un’età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e mas- sima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo scarsamente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli succitati, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere
D-6423/2024 Pagina 8 ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 con- sid. 4.2 e riferimenti citati).
E. 6.2.1 Nel caso concreto, occorre anzitutto analizzare le risultanze della pe- rizia medico-legale deputata all’accertamento dell’età del ricorrente (cfr. atto SEM n. 25/12).
E. 6.2.2 L’esame odontostomatologico – fondato sulla valutazione dei denti
n. 18, 28, 38 e 48 – ha concluso per un’età media del ricorrente di 21.4 anni e indicato che la probabilità della maggiore età è superiore al 90.1% secondo gli studi di MINCER et Coll. e, secondo gli studi di GUNST et. MESOTTEN, superiore al 96.3%. Inoltre, l’età minima risulta essere di 17.38 anni, mentre che quella massima, estrapolata dai risultati, è di 25.42 anni. Dalla tomografia sterno-clavicolare è invece risultata un’età media di 23.6 anni, mentre che l’età minima è di 19.0 anni e l’età massima estrapolata è di 28.2 anni.
E. 6.2.3 Conformemente alla giurisprudenza (cfr. DTAF 2018 VI/3 con- sid. 4.2), risultando dall’esame odontostomatologico un’età minima infe- riore ai 18 anni e dalla tomografia sterno-clavicolare un’età minima supe- riore ai 18 anni, occorre verificare se vi è sovrapposizione tra gli intervalli, ovvero se i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti. Nel caso di specie, rilevasi che l’intervallo della tomografia sterno-clavicolare (19.0-28.2) si sovrappone all’intervallo dell’esame odon- tostomatologico (17.38-25.42); sovrapposizione che si confermerebbe an- che qualora venisse considerata l’età minima di 17.26 anni contestata dal ricorrente nel gravame (cfr. ricorso, pag. 4). Alla luce di quanto appena esposto, deve dunque essere disattesa la censura secondo cui l’assenza dell’età minima nelle conclusioni peritali impedirebbe la verifica della so- vrapposizione tra gli intervalli (cfr. ricorso, pag. 4), poiché tale sovrapposi- zione è stata determinata sulla base dei risultati complessivi della perizia, che includono anche i dati sull’età minima. Parimenti, non può essere con- divisa l’allegazione secondo cui l’analisi dei singoli risultati condurrebbe a una conclusione diversa rispetto a quella raggiunta (cfr. ricorso, pag. 4): l’esame integrato delle risultanze peritali, nella loro globalità, porta a rite- nere altamente probabile la maggiore età del ricorrente, come stabilito dalla giurisprudenza di riferimento (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati). Infine, deve essere respinta l’asserita assenza di valore probatorio della perizia medico-legale (cfr. ricorso, pag. 4), atteso che la sovrapposi- zione degli intervalli e la coerenza degli esiti ottenuti ne confermano l’affi- dabilità e la rilevanza ai fini dell’accertamento dell’età.
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E. 6.2.4 Pertanto, essendo l’esito degli accertamenti medici particolarmente concludente, permane un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove agli atti (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2).
E. 6.3.1 Inoltre, come di seguito illustrato, il Tribunale ritiene che le allegazioni dell’interessato non sono suscettibili di modificare tale conclusione.
E. 6.3.2 Anzitutto, come correttamente rilevato dall’autorità inferiore (cfr. de- cisione impugnata, pag. 4-5), il ricorrente non è stato in grado di produrre alcun documento originale di legittimazione o d’identità e quelli forniti non sono idonei a comprovare le sue dichiarazioni. L’allegazione ricorsuale se- condo cui il ricorrente sarebbe impossibilitato a trasmettere i documenti in originale, asserendo di non essere più in contatto con la sorella (cfr. ricorso, pag. 5), si risolve in una mera affermazione di parte, priva di qualsiasi ri- scontro concreto, oltre che poco credibile. Dagli atti risulta infatti che è stata proprio la sorella a fornire la documentazione al ricorrente dopo il suo espa- trio (cfr. atto SEM n. 15/10, D1.06 pag. 3 e D4.04 pag. 7), circostanza che rende difficile comprendere l’improvvisa cessazione dei rapporti tra i due, quand’anche si consideri la giustificazione secondo cui egli non sarebbe a conoscenza del numero di telefono della sorella (cfr. atto SEM n. 56/12, D15 pag. 3). Quanto alle discrepanze relative al luogo di nascita del ricor- rente riscontrate nei documenti presentati, l’interessato si è limitato a di- chiarare di non conoscerne la causa (cfr. ricorso, pag. 5), senza fornire alcuna spiegazione plausibile o elemento chiarificatore.
E. 6.3.3 Dipoi, le affermazioni del ricorrente in ordine alla propria età e alla relativa biografia non apportano elementi concreti né indizi verosimili a sostegno dell’asserita minore età. Come osservato anche dall’autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, pag. 7), le dichiarazioni rese su tali aspetti risultano estremamente vaghe, essendosi il ricorrente limitato in più occasioni a dichiarare di non sapere (cfr. atto SEM n. 15/10, D 1.06 pag. 3, D1.17.04 pag. 4). L’allegazione ricorsuale, secondo cui le tali lacune sarebbero riconducibili al contesto di provenienza, e in particolare alla desertificazione sociale in cui egli avrebbe vissuto (cfr. ricorso, pag. 4), non è suscettibile di accoglimento. Dalle sue dichiarazioni risulta infatti che ha frequentato la scuola (cfr. atto SEM n. 15/10, D 1.17.04 pag. 4), è in grado di leggere e contare con le dita (cfr. atto SEM n. 15/10, D 1.17.04 pag. 5 e D1.06 pag. 3) e possiede una formazione professionale quale (…) (cfr. atto SEM n. 15/10, D 1.17.04 pag. 4), circostanze che rendono difficilmente comprensibile l’assenza di informazioni basilari sulla propria età o sul proprio vissuto.
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E. 6.4 Di conseguenza, il ricorrente non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età al momento della presentazione della domanda d’asilo. Di conseguenza, egli è considerato quale maggiorenne e le disposizioni normative relative ai minorenni non sono applicabili.
E. 7.1 Il ricorrente censura dipoi un accertamento inesatto ed incompleto del suo stato di salute, con implicita violazione del principio inquisitorio (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 12 PA; cfr. per la nozione di accertamento inesatto ed incompleto: DTAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3; e per il contenuto del principio inquisitorio: DTAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2019 I/6 consid. 5.1). Il quadro clinico non sarebbe stato definito in modo com- pleto e difetterebbe un rapporto medico completo (“F4”) in punto al suo stato di salute, al fine di definire la prognosi con e senza trattamento, non- ché l’effettiva accessibilità delle cure richieste in Guinea (cfr. ricorso, pag. 8).
E. 7.2 Dagli atti si evince come al momento dell’emissione della decisione impugnata, l’incarto conteneva già i mezzi di prova riguardanti lo stato di salute, sia mentale che fisico, del ricorrente. Invero, prima dell’emissione della decisione impugnata, in data (…), al ricorrente sono stati estratti dei resti di radice (cfr. atto SEM n. 14/3). Successivamente, è stata rilevata la presenza di acne severa (cfr. atto SEM n. 31/2). Dal punto di vista psichiatrico, l’interessato ha sostenuto, a intervalli regolari, diversi consulti specialistici (cfr. atto SEM n.12/2, 17/3, 20/2, 27/3, 30/2, 36/2, 41/2, 46/3, 49/2). L’ultimo referto disponibile, antecedente alla decisione, datato (…), riporta la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress (PTSD) (ICD-10: F43.1). Per tale condizione è stata prescritta una terapia farmacologica a base di (…), (…), (…) da assumere in caso di tensione, (…) e (…) in caso di mal di testa (cfr. atto SEM n. 55/2).
E. 7.3 Ferme queste premesse, il Tribunale osserva che la documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva, dunque, suffi- cientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipolo- gia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'a- namnesi del paziente. Dalla documentazione medica agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulterior- mente. Pertanto, lo stato di salute dell'insorgente risultava sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 con- sid. 4), per il che non risultava necessario la stesura di un rapporto medico più dettagliato ("F4"). Di conseguenza, la censura relativa ad un accerta- mento inesatto ed incompleto dei fatti va respinta.
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E. 8.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia di principio l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi).
E. 8.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativo a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).
E. 8.3 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento.
E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento, contestata dal ricorrente, è regola- mentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
E. 9.2 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Nel caso in esame, il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non di- spone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti cru- deli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile.
E. 9.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere inoltre ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.
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E. 9.3.2 Dal profilo dell’esigibilità dell’allontanamento, in Guinea non sussiste né uno stato di guerra, né di guerra civile, né una situazione di violenza generalizzata, riguardante l’integralità del territorio che permetta di presu- mere, a priori e nei confronti di tutti i cittadini di tale Paese, l’esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, come rite- nuto da giurisprudenza costante in merito (cfr. tra molte, sentenza del Tri- bunale E-825/2025 del 6 marzo 2025, consid. 5.3.2 con riferimenti).
E. 9.3.3.1 Pure dal profilo dei motivi personali, contrariamente a quanto so- stenuto dal ricorrente nel gravame (cfr. ricorso, pag. 5-8), non è evincibile alcun elemento dal quale si possa dedurre che l’esecuzione dell’allontana- mento implicherebbe una messa in pericolo concreta per il ricorrente. A tal proposito, v’è infatti da rimarcare come l’interessato disponga in patria di una rete sociale sufficiente, in particolare di sua sorella (…), sulla quale potrà senz’altro contare, nel caso di necessità, per i suoi bisogni essenziali. L’insorgente è giovane e dispone di una discreta formazione scolastica (cfr. atto SEM n. 15/10, D 1.17.04 pag. 4), nonché di una formazione pro- fessionale quale (…) (cfr. atto SEM n. 15/10, D 1.17.04 pag. 4), esperienza gli permetterà di reinserirsi sul mercato del lavoro.
E. 9.3.3.2 In merito allo stato di salute dell’interessato, a differenza di quanto da lui argomentato nel ricorso, il Tribunale osserva che lo stesso non risulta essere ostativo dell’esecuzione del suo allontanamento. Dagli atti all’inserto e dalla documentazione prodotta in fase ricorsuale, risulta che egli soffre di PTSD, nonché di alcune condizioni somatiche quali carenza di ferro, alfa-talassemia eterozigote, eosinofilia di origine non chiarita con segni di emolisi, iperbilirubinemia, aumento delle transaminasi (GOT) e carenza di vitamina D. Per tali condizioni, in particolare per la PTSD, è stato preso in carico con delle visite psichiatriche e psicologiche e gli è stato prescritto un trattamento farmacologico con (…) e (…) da assumere al bisogno, oltre a (…) e (…). Per le altre condizioni, invece, sono stati prescritti (…), (…), (…), (…), (…), (…) e (…) (cfr. atto TAF n. 3 e 4). Dagli atti, sotto il profilo psicologico, emerge un miglioramento dello stato clinico: la progressiva riduzione della terapia farmacologica e l’allungamento dell’intervallo tra i colloqui psichiatrici e psicologici, attualmente fissati ogni 5-6 settimane (cfr. atto TAF n. 4), depongono per una stabilizzazione della condizione psicopatologica dell’interessato. Quanto invece alle altre patologie somatiche, il Tribunale osserva che al ricorrente sono stati prescritti trattamenti per condizioni comuni e stabilizzate, come la carenza di ferro e di vitamina D, nonché la tosse. Inoltre, l’assenza di una terapia antivirale specifica per l’epatite B, nonostante l’iperbilirubinemia e
D-6423/2024 Pagina 13 l’aumento delle transaminasi (GOT), suggerisce che non vi è attualmente la necessità di un trattamento specifico per una patologia epatica in fase attiva. Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo sminuire le problematiche si cui soffre il ricorrente, quest’ultime non appaiono di tale gravità da risultare ostative all’esecuzione del suo allontanamento (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Del resto, anche nell’ipotesi in cui il ricorrente necessitasse di un supporto psichiatrico o psicoterapeutico, in Guinea sono presenti strutture in grado di garantire tale tipo di assistenza, pur se non pienamente equiparabili agli standard svizzeri e generalmente a carico del paziente (cfr. sentenza del Tribunale E-1985/2023 del 6 giugno 2023 consid. 7.3.7; World Health Organization [WHO], Mental Health Atlas 2020: Member State Profile – Guinea, 15 aprile 2022 [<https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/912699ec-18d0- 4b78-be50-366c2f8ec616/content>, visitato il 7 ottobre 2025]). Su questo punto, sulla disponibilità dei farmaci prescritti, nonché sulla possibilità di beneficiare di un sostegno al ritorno, il Tribunale, onde evitare inutili ripetizioni, ritiene di poter rinviare alla decisione impugnata, che risulta essere in merito sufficientemente chiara, completa e corretta (cfr. decisione impugnata, pag. 9-10), rilevando altresì che i farmaci prescritti, o alternative equivalenti riconosciute, risultano presenti nella Lista Nazionale dei Medicinali Essenziali della Guinea 2021 (vgl. Ministère de la Santé de Guinée, LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS 7ème Edition Année 2021, <https://portail.sante.gov.gn/wp- content/uploads/2022/12/LISTE-NATIONALE-DE-MEDICAMENTS- ESSENTIELS-REVISEE-07_10_2021-VF.pdf>, visitato il 7 ottobre 2025).
E. 9.4 Riassumendo, non v’è da ritenere che l’insorgente, nel caso di un suo ritorno nel Paese d’origine, si ritroverà in una situazione di minaccia esi- stenziale. L’esecuzione dell’allontanamento si rileva dunque ragionevol- mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
E. 9.5 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 9.6 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.
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E. 10 Alla luce di quanto sopra, la decisione SEM dev’essere confermata e le censure sollevate respinte. L’autorità inferiore non ha dunque violato il di- ritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridica- mente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e lett. b LAsi).
E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva d’oggetto.
E. 12.1 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.
E. 12.2 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 13 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è dunque definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-6423/2024 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sara Miljanovic
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6423/2024 Sentenza del 14 novembre 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Camilla Mariéthoz Wyssen; cancelliera Sara Miljanovic. Parti A._______, nato il (...), Guinea, patrocinato da Ugo Di Nisio, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 1°ottobre 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in data (...) luglio 2023 pretendendosi minorenne (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-2/2). A.b Con scritto del 25 agosto 2023 l'interessato, per il tramite del rappresentante legale, ha trasmesso una fotocopia dell'estratto del registro di stato civile e una fotocopia della sentenza (...) del (...) della Corte d'appello di B._______ - Tribunale di C._______ (cfr. atto SEM n. 50/1). A.c Il (...) settembre 2023, la SEM ha svolto un'audizione sommaria sulla sua persona quale richiedente non accompagnato (RMNA) alla presenza della rappresentante legale e persona di fiducia (cfr. atto SEM n. 15/10). A.d Nutrendo dubbi sulla minore età dell'interessato e sulla verosimiglianza delle sue allegazioni, il 19 settembre 2023, la SEM ha incaricato il (...) di svolgere una perizia volta a determinare l'età dell'interessato (cfr. atto SEM 18/2). La stessa è stata esperita il 21 settembre 2023 presso l'Ospedale (...) di D._______ (cfr. atto SEM n. 25/12). A.e Il 19 ottobre 2023, la SEM ha informato l'interessato riguardo alle conclusioni della perizia e alla conseguente modifica d'ufficio della sua data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (di seguito: SIMIC), concedendogli il diritto di pronunciarsi in merito (cfr. atto SEM n. 28/4); facoltà da lui esercitata tramite scritto del 24 ottobre 2023 (cfr. atto SEM n. 32/3). A.f In data 24 ottobre 2023 la SEM ha modificato la data di nascita dell'interessato registrata in SIMIC in (...) (cfr. atto SEM n. 34/2). A.g Con scritto del 2 maggio 2024 la SEM ha informato l'interessato che, ritenuto che la procedura Dublino si era conclusa, la sua domanda d'asilo sarebbe stata esaminata in Svizzera (cfr. atto SEM n. 52/2). A.h In data 20 settembre 2024, si è tenuta l'audizione dell'interessato ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), nella quale la SEM ha in particolare questionato il richiedente circa i suoi motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 56/12). Dal verbale risulta, in sostanza, che l'interessato avrebbe deciso di lasciare il Paese d'origine a causa del conflitto tra l'etnia E._______ e F._______. Nel (...), mentre si trovava a casa, avrebbe visto delle persone armate di machete e fucili che avrebbero iniziato ad uccidere delle persone. L'interessato e la sorella sarebbero scappati in una foresta e, una volta fatto ritorno in città, avrebbe appreso della morte dei loro genitori. Dopo essere stato affidato allo zio (...), l'interessato non avrebbe più frequentato la scuola e sarebbe stato maltrattato da quest'ultimo. Grazie all'aiuto di (...) e all'insaputa dello zio, l'interessato avrebbe imparato il mestiere del (...). Scoperto, lo zio l'avrebbe cacciato di casa e gli avrebbe vietato di fare ritorno a G._______. Dopo due o tre giorni, egli sarebbe tornato da (...), raccontandogli di non mangiare da tre giorni e di non avere un posto dove farlo. (...) gli avrebbe comperato del cibo e consigliato di tornare a casa, informandolo anche della sua imminente partenza per lavorare da un amico in H._______. Tornato a caso, lo zio lo avrebbe picchiato e, ricordando le parole di (...), l'interessato avrebbe deciso di scappare. Dopo una discussione con (...), entrambi sarebbero partiti. Dalla Guinea sarebbero andati in I._______, poi in J._______ e in H._______. A causa di alcuni (...) che si sarebbero introdotti dove alloggiavano, sarebbero scappati verso il (...). In caso di ritorno, visto che i suoi genitori sarebbero stati uccisi in un conflitto tra etnie, teme che lo stesso possa succedere di nuovo. A.i Con scritto del 30 settembre 2024 (cfr. atto SEM n. 59/3), il richiedente, tramite il rappresentante legale, ha inoltrato il suo parare circa la bozza di decisione della SEM del 27 settembre 2024 (cfr. atto SEM n. 58/9). B. Con decisione del 1° ottobre 2024, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 61/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente e ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando parimenti il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del precitato provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. Per il tramite del ricorso del 10 ottobre 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 11 ottobre 2024), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) contro la summenzionata decisione, postulando l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento quale minorenne non accompagnato, il riconoscimento della sua data di nascita in conformità delle sue allegazioni. In subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera e, in ulteriore subordine, la restituzione degli atti alla SEM per complemento istruttorio. Contestualmente, il ricorrente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Con scritti del 23 e 26 settembre 2025, il ricorrente ha inoltrato ulteriore documentazione medica (cfr. atto TAF n. 3 e 4). E. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinnanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro i termini (art. 108 cpv. 1 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2)
3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
4. Preliminarmente, si rileva che nel gravame l'insorgente non solleva alcun argomento volto a contestare il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato, né il respingimento della domanda d'asilo. Oggetto del ricorso risulta pertanto essere esclusivamente la questione della determinazione dell'età del ricorrente, nonché la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. 5. 5.1 Nella propria decisione, la SEM ha innanzitutto ritenuto che il richiedente non avrebbe reso verosimile la sua asserita minore età. Egli non avrebbe presentato alcun documento d'identità valido e, quelli prodotti in copia, non sarebbero atti a dimostrare le sue dichiarazioni, in quanto falsificabili. Egli avrebbe inoltre fornito dichiarazioni contraddittorie rispetto ai documenti forniti, dimostrando incertezza nel riferire la propria età al momento della PA RMNA e in relazione a diversi episodi della sua biografia. Infine, la perizia medico-legale avrebbe stabilito un'età minima di 19 anni. Di conseguenza, tenuto conto di tutti gli elementi, la SEM avrebbe considerato l'interessato maggiorenne per il seguito della procedura. Quanto alle allegazioni relative ai motivi d'asilo, in particolare i maltrattamenti da parte dello zio e il timore di essere ucciso in caso di conflitto etnico, esse non sarebbero state considerate pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi. L'autorità inferiore avrebbe infine ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 5.2 In sede ricorsuale, l'insorgente ha innanzitutto contestato la rideterminazione della data di nascita operata dalla SEM. Da un lato, l'insorgente ritiene che la desertificazione in cui avrebbe vissuto giustificherebbe le sue scarne allegazioni, mentre dall'altro la perizia medico-legale costituirebbe solo uno degli elementi da valutare e che, analizzando i risultati di ciascun esame peritale, la minore età non potrebbe essere esclusa. Il rapporto peritale difetterebbe dell'indicazione dell'età minima dei denti n. 18 e 28 e che, calcolata, risulterebbe di 17.26 anni, e neppure menzionerebbe l'età minima nelle conclusioni, rendendo impossibile il suo utilizzo per verificare la sovrapposizione degli intervalli. Vista l'assenza di valore probatorio della perizia, l'età più probabile sarebbe pertanto quella dichiarata dal ricorrente. Inoltre, secondo la recente decisione del Comitato sui diritti dell'infanzia (A.M. c. Svizzera, 21 maggio 2024), l'onore della prova non dovrebbe ricadere esclusivamente sui richiedenti d'asilo. I documenti forniti, seppur in copia, sarebbero leggibili e recenti e gli originali non potrebbero essere forniti, in quanto l'interessato non sarebbe più in contatto con la sorella. Alla luce di tali considerazioni e dei principi derivanti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e della giurisprudenza della Corte EDU, non sarebbe chiaro per quale motivo la SEM avrebbe valutato il ricorrente come maggiorenne. Quanto all'esecuzione dell'allontanamento, egli ritiene che questa sarebbe inammissibile e non ragionevolmente esigibile e ciò ritenuto la propria condizione di particolare vulnerabilità, l'assenza di una rete familiare o sociale di sostegno, nonché la necessità di continuità nelle cure psichiatriche di cui beneficerebbe attualmente in Svizzera. La SEM avrebbe sottovalutato la vulnerabilità dell'interessato, essendosi limitata a menzionare in modo generico l'esistenza di una struttura psichiatrica in Guinea, senza valutarne la reale accessibilità. Egli richiamerebbe fonti ufficiali e rapporti internazionali che descriverebbero un sistema sanitario precario nel Paese, caratterizzato da una grave carenza di specialisti, dall'assenza di politiche sanitarie efficaci e da costi elevati per i pazienti. 6. 6.1 6.1.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, come nel caso concreto, occorre dirimere preliminarmente tale aspetto poiché determinante a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi). 6.1.2 Nelle procedure d'asilo si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). 6.1.3 L'onere della prova relativo alla minore età incombe al richiedente d'asilo. A fronte di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, e qualora la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, quest'ultimo sarà quindi tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; 2019 I/6 consid. 5.4-5.6 e riferimenti; cfr. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1, 2001 n. 22 consid. 3, 2000 n. 19 consid. 8b; Mathieu Corbaz, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in: Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). 6.1.4 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell'età di un richiedente asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità deve basarsi sui documenti d'identità autentici depositati agli atti nonché sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia famigliare e alla sua formazione scolastica. Se necessario, come nella presente fattispecie, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. artt. 17 cpv. 3 e 26 cpv. 2 LAsi e art. 7 cpv. 1 OAsi 1). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede infine ad un apprezzamento globale degli elementi nel rispetto dei principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Se essa è convinta dell'inverosimiglianza della minore età dell'interessato e lo considera maggiorenne, deve infine motivare la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15 consid. 6b). 6.1.5 Il Tribunale si è già espresso, nel contesto dell'analisi circa la determinazione dell'età, sui principi generali applicabili alla forza probatoria delle perizie mediche. Secondo la giurisprudenza, sono pertinenti per la dimostrazione della minore rispettivamente maggiore età di una persona unicamente gli esiti degli esami della tomografia sterno-clavicolare e dello sviluppo dentale e non lo sono, invece, quelli della radiografia della mano e dell'esame fisico. I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne (DTAF 2018 VI/3). Secondo le linee guida del gruppo di lavoro "Arbeitsgemeinschaft für forensische Altersdiagnostik (AGFAD)" è utile per la stima dell'età unicamente il cosiddetto "principio dell'età minima", mentre calcoli sulla base di "valori medi" sono da considerare non adatti, in quanto, per raggiungere il livello di certezza necessario, dovrebbe essere considerata una deviazione standard almeno triplica (cfr. Società svizzera di medicina legale [SSML], Forensische Altersdiagnostik, Methodendokument Version 02, giugno 2022, pag. 4 segg. [in seguito: Methodendokument AGFAD]; cfr. anche fra le tante la sentenza del TAF D-2365/2024 del 1° maggio 2024 consid. 7.3.2). 6.1.6 Per quanto attiene agli esiti di tali esami, qualora entrambe le investigazioni (tomografia sterno-clavicolare ed esame dello sviluppo dentale) indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo scarsamente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli succitati, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati). 6.2 6.2.1 Nel caso concreto, occorre anzitutto analizzare le risultanze della perizia medico-legale deputata all'accertamento dell'età del ricorrente (cfr. atto SEM n. 25/12). 6.2.2 L'esame odontostomatologico - fondato sulla valutazione dei denti n. 18, 28, 38 e 48 - ha concluso per un'età media del ricorrente di 21.4 anni e indicato che la probabilità della maggiore età è superiore al 90.1% secondo gli studi di MINCER et Coll. e, secondo gli studi di GUNST et. MESOTTEN, superiore al 96.3%. Inoltre, l'età minima risulta essere di 17.38 anni, mentre che quella massima, estrapolata dai risultati, è di 25.42 anni. Dalla tomografia sterno-clavicolare è invece risultata un'età media di 23.6 anni, mentre che l'età minima è di 19.0 anni e l'età massima estrapolata è di 28.2 anni. 6.2.3 Conformemente alla giurisprudenza (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), risultando dall'esame odontostomatologico un'età minima inferiore ai 18 anni e dalla tomografia sterno-clavicolare un'età minima superiore ai 18 anni, occorre verificare se vi è sovrapposizione tra gli intervalli, ovvero se i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti. Nel caso di specie, rilevasi che l'intervallo della tomografia sterno-clavicolare (19.0-28.2) si sovrappone all'intervallo dell'esame odontostomatologico (17.38-25.42); sovrapposizione che si confermerebbe anche qualora venisse considerata l'età minima di 17.26 anni contestata dal ricorrente nel gravame (cfr. ricorso, pag. 4). Alla luce di quanto appena esposto, deve dunque essere disattesa la censura secondo cui l'assenza dell'età minima nelle conclusioni peritali impedirebbe la verifica della sovrapposizione tra gli intervalli (cfr. ricorso, pag. 4), poiché tale sovrapposizione è stata determinata sulla base dei risultati complessivi della perizia, che includono anche i dati sull'età minima. Parimenti, non può essere condivisa l'allegazione secondo cui l'analisi dei singoli risultati condurrebbe a una conclusione diversa rispetto a quella raggiunta (cfr. ricorso, pag. 4): l'esame integrato delle risultanze peritali, nella loro globalità, porta a ritenere altamente probabile la maggiore età del ricorrente, come stabilito dalla giurisprudenza di riferimento (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati). Infine, deve essere respinta l'asserita assenza di valore probatorio della perizia medico-legale (cfr. ricorso, pag. 4), atteso che la sovrapposizione degli intervalli e la coerenza degli esiti ottenuti ne confermano l'affidabilità e la rilevanza ai fini dell'accertamento dell'età. 6.2.4 Pertanto, essendo l'esito degli accertamenti medici particolarmente concludente, permane un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove agli atti (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2). 6.3 6.3.1 Inoltre, come di seguito illustrato, il Tribunale ritiene che le allegazioni dell'interessato non sono suscettibili di modificare tale conclusione. 6.3.2 Anzitutto, come correttamente rilevato dall'autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, pag. 4-5), il ricorrente non è stato in grado di produrre alcun documento originale di legittimazione o d'identità e quelli forniti non sono idonei a comprovare le sue dichiarazioni. L'allegazione ricorsuale secondo cui il ricorrente sarebbe impossibilitato a trasmettere i documenti in originale, asserendo di non essere più in contatto con la sorella (cfr. ricorso, pag. 5), si risolve in una mera affermazione di parte, priva di qualsiasi riscontro concreto, oltre che poco credibile. Dagli atti risulta infatti che è stata proprio la sorella a fornire la documentazione al ricorrente dopo il suo espatrio (cfr. atto SEM n. 15/10, D1.06 pag. 3 e D4.04 pag. 7), circostanza che rende difficile comprendere l'improvvisa cessazione dei rapporti tra i due, quand'anche si consideri la giustificazione secondo cui egli non sarebbe a conoscenza del numero di telefono della sorella (cfr. atto SEM n. 56/12, D15 pag. 3). Quanto alle discrepanze relative al luogo di nascita del ricorrente riscontrate nei documenti presentati, l'interessato si è limitato a dichiarare di non conoscerne la causa (cfr. ricorso, pag. 5), senza fornire alcuna spiegazione plausibile o elemento chiarificatore. 6.3.3 Dipoi, le affermazioni del ricorrente in ordine alla propria età e alla relativa biografia non apportano elementi concreti né indizi verosimili a sostegno dell'asserita minore età. Come osservato anche dall'autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, pag. 7), le dichiarazioni rese su tali aspetti risultano estremamente vaghe, essendosi il ricorrente limitato in più occasioni a dichiarare di non sapere (cfr. atto SEM n. 15/10, D 1.06 pag. 3, D1.17.04 pag. 4). L'allegazione ricorsuale, secondo cui le tali lacune sarebbero riconducibili al contesto di provenienza, e in particolare alla desertificazione sociale in cui egli avrebbe vissuto (cfr. ricorso, pag. 4), non è suscettibile di accoglimento. Dalle sue dichiarazioni risulta infatti che ha frequentato la scuola (cfr. atto SEM n. 15/10, D 1.17.04 pag. 4), è in grado di leggere e contare con le dita (cfr. atto SEM n. 15/10, D 1.17.04 pag. 5 e D1.06 pag. 3) e possiede una formazione professionale quale (...) (cfr. atto SEM n. 15/10, D 1.17.04 pag. 4), circostanze che rendono difficilmente comprensibile l'assenza di informazioni basilari sulla propria età o sul proprio vissuto. 6.4 Di conseguenza, il ricorrente non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età al momento della presentazione della domanda d'asilo. Di conseguenza, egli è considerato quale maggiorenne e le disposizioni normative relative ai minorenni non sono applicabili. 7. 7.1 Il ricorrente censura dipoi un accertamento inesatto ed incompleto del suo stato di salute, con implicita violazione del principio inquisitorio (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 12 PA; cfr. per la nozione di accertamento inesatto ed incompleto: DTAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3; e per il contenuto del principio inquisitorio: DTAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2019 I/6 consid. 5.1). Il quadro clinico non sarebbe stato definito in modo completo e difetterebbe un rapporto medico completo ("F4") in punto al suo stato di salute, al fine di definire la prognosi con e senza trattamento, nonché l'effettiva accessibilità delle cure richieste in Guinea (cfr. ricorso, pag. 8). 7.2 Dagli atti si evince come al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto conteneva già i mezzi di prova riguardanti lo stato di salute, sia mentale che fisico, del ricorrente. Invero, prima dell'emissione della decisione impugnata, in data (...), al ricorrente sono stati estratti dei resti di radice (cfr. atto SEM n. 14/3). Successivamente, è stata rilevata la presenza di acne severa (cfr. atto SEM n. 31/2). Dal punto di vista psichiatrico, l'interessato ha sostenuto, a intervalli regolari, diversi consulti specialistici (cfr. atto SEM n.12/2, 17/3, 20/2, 27/3, 30/2, 36/2, 41/2, 46/3, 49/2). L'ultimo referto disponibile, antecedente alla decisione, datato (...), riporta la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress (PTSD) (ICD-10: F43.1). Per tale condizione è stata prescritta una terapia farmacologica a base di (...), (...), (...) da assumere in caso di tensione, (...) e (...) in caso di mal di testa (cfr. atto SEM n. 55/2). 7.3 Ferme queste premesse, il Tribunale osserva che la documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva, dunque, sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi del paziente. Dalla documentazione medica agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente. Pertanto, lo stato di salute dell'insorgente risultava sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4), per il che non risultava necessario la stesura di un rapporto medico più dettagliato ("F4"). Di conseguenza, la censura relativa ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti va respinta. 8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). 8.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativo a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 8.3 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento, contestata dal ricorrente, è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.2 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Nel caso in esame, il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile. 9.3 9.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere inoltre ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.3.2 Dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento, in Guinea non sussiste né uno stato di guerra, né di guerra civile, né una situazione di violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio che permetta di presumere, a priori e nei confronti di tutti i cittadini di tale Paese, l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, come ritenuto da giurisprudenza costante in merito (cfr. tra molte, sentenza del Tribunale E-825/2025 del 6 marzo 2025, consid. 5.3.2 con riferimenti). 9.3.3 9.3.3.1 Pure dal profilo dei motivi personali, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel gravame (cfr. ricorso, pag. 5-8), non è evincibile alcun elemento dal quale si possa dedurre che l'esecuzione dell'allontanamento implicherebbe una messa in pericolo concreta per il ricorrente. A tal proposito, v'è infatti da rimarcare come l'interessato disponga in patria di una rete sociale sufficiente, in particolare di sua sorella (...), sulla quale potrà senz'altro contare, nel caso di necessità, per i suoi bisogni essenziali. L'insorgente è giovane e dispone di una discreta formazione scolastica (cfr. atto SEM n. 15/10, D 1.17.04 pag. 4), nonché di una formazione professionale quale (...) (cfr. atto SEM n. 15/10, D 1.17.04 pag. 4), esperienza gli permetterà di reinserirsi sul mercato del lavoro. 9.3.3.2 In merito allo stato di salute dell'interessato, a differenza di quanto da lui argomentato nel ricorso, il Tribunale osserva che lo stesso non risulta essere ostativo dell'esecuzione del suo allontanamento. Dagli atti all'inserto e dalla documentazione prodotta in fase ricorsuale, risulta che egli soffre di PTSD, nonché di alcune condizioni somatiche quali carenza di ferro, alfa-talassemia eterozigote, eosinofilia di origine non chiarita con segni di emolisi, iperbilirubinemia, aumento delle transaminasi (GOT) e carenza di vitamina D. Per tali condizioni, in particolare per la PTSD, è stato preso in carico con delle visite psichiatriche e psicologiche e gli è stato prescritto un trattamento farmacologico con (...) e (...) da assumere al bisogno, oltre a (...) e (...). Per le altre condizioni, invece, sono stati prescritti (...), (...), (...), (...), (...), (...) e (...) (cfr. atto TAF n. 3 e 4). Dagli atti, sotto il profilo psicologico, emerge un miglioramento dello stato clinico: la progressiva riduzione della terapia farmacologica e l'allungamento dell'intervallo tra i colloqui psichiatrici e psicologici, attualmente fissati ogni 5-6 settimane (cfr. atto TAF n. 4), depongono per una stabilizzazione della condizione psicopatologica dell'interessato. Quanto invece alle altre patologie somatiche, il Tribunale osserva che al ricorrente sono stati prescritti trattamenti per condizioni comuni e stabilizzate, come la carenza di ferro e di vitamina D, nonché la tosse. Inoltre, l'assenza di una terapia antivirale specifica per l'epatite B, nonostante l'iperbilirubinemia e l'aumento delle transaminasi (GOT), suggerisce che non vi è attualmente la necessità di un trattamento specifico per una patologia epatica in fase attiva. Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo sminuire le problematiche si cui soffre il ricorrente, quest'ultime non appaiono di tale gravità da risultare ostative all'esecuzione del suo allontanamento (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Del resto, anche nell'ipotesi in cui il ricorrente necessitasse di un supporto psichiatrico o psicoterapeutico, in Guinea sono presenti strutture in grado di garantire tale tipo di assistenza, pur se non pienamente equiparabili agli standard svizzeri e generalmente a carico del paziente (cfr. sentenza del Tribunale E-1985/2023 del 6 giugno 2023 consid. 7.3.7; World Health Organization [WHO], Mental Health Atlas 2020: Member State Profile - Guinea, 15 aprile 2022 [ https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/912699ec-18d0-4b78-be50-366c2f8ec616/content , visitato il 7 ottobre 2025]). Su questo punto, sulla disponibilità dei farmaci prescritti, nonché sulla possibilità di beneficiare di un sostegno al ritorno, il Tribunale, onde evitare inutili ripetizioni, ritiene di poter rinviare alla decisione impugnata, che risulta essere in merito sufficientemente chiara, completa e corretta (cfr. decisione impugnata, pag. 9-10), rilevando altresì che i farmaci prescritti, o alternative equivalenti riconosciute, risultano presenti nella Lista Nazionale dei Medicinali Essenziali della Guinea 2021 (vgl. Ministère de la Santé de Guinée, LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS 7ème Edition Année 2021, , visitato il 7 ottobre 2025). 9.4 Riassumendo, non v'è da ritenere che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, si ritroverà in una situazione di minaccia esistenziale. L'esecuzione dell'allontanamento si rileva dunque ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.5 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 9.6 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
10. Alla luce di quanto sopra, la decisione SEM dev'essere confermata e le censure sollevate respinte. L'autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e lett. b LAsi).
11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva d'oggetto. 12. 12.1 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta. 12.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è dunque definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sara Miljanovic Data di spedizione: