Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) e allontanamento
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Il ricorso è accolto.
E. 2 La decisione dell'UFM dell'11 novembre 2011 è annullata.
E. 3 Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
E. 4 Non si prelevano spese processuali.
E. 5 L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 800.- a titolo di spese ripetibili.
E. 6 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è accolto.
- La decisione dell'UFM dell'11 novembre 2011 è annullata.
- Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali.
- L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 800.- a titolo di spese ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6338/2011 Sentenza dell'11 gennaio 2012 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliera Zoe Cometti. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato dalla Signora Felicina Proserpio, ES-BAS Basel, Beratungsstelle für Asylsuchende, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM dell'11 novembre 2011 / N [...]. Visti: la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera l'8 febbraio 2011; il confronto effettuato con il registro EURODAC in data 9 febbraio 2011 dal quale risultava che il richiedente era stato sottoposto il 22 gennaio 2011 ad un esame dattiloscopico in Italia a E._______ (cfr. act. A 3/2); la richiesta di presa in carico dell'interessato del 3 marzo 2011 inoltrata alle autorità italiane dall'UFM giusta l'art. 10 cpv. 1 del Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25.2.2003, di seguito: Regolamento Dublino); la mancata delibera da parte delle autorità italiane entro i due mesi di termine legale a decorrere dalla data della richiesta delle autorità svizzere giusta l'art. 18 cpv. 7 Regolamento Dublino; la decisione dell'UFM del 13 maggio 2011 di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), con contestuale pronuncia dell'allontanamento dell'interessato in Italia, ordinando l'esecuzione al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso; la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 maggio 2011 (D-2908/2011) che ha respinto il ricorso inoltrato dal ricorrente contro suddetta decisione nel quale l'insorgente ha allegato la sua minore età per il mezzo di un documento d'identità originale ma senza relativa traduzione; la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 16 giugno 2011 (D-3201/2011) che ha dichiarato inammissibile la domanda di revisione della sentenza D-2908/2011 indicando che il documento d'identità, già peraltro sottoposto ad un apprezzamento giuridico nella procedura di ricorso, non era atto ad ammettere una revisione; la domanda di riesame inoltrata all'UFM da parte del richiedente il 5 luglio 2011 tendente, tra le altre cose, ad accertare la sua minore età; il trasferimento dell'interessato verso l'Italia avvenuto il 20 luglio 2011; lo stralcio del 28 luglio 2011 della domanda di revisione a seguito del deposito da parte del ricorrente della seconda domanda d'asilo in Svizzera il 25 luglio 2011; il secondo confronto effettuato con il registro EURODAC in data 25 luglio 2011 dal quale risulta che il richiedente era stato sottoposto il 22 gennaio 2011 ad un esame dattiloscopico in Italia a E._______ e che in data 9 febbraio 2011 ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera a F._______ (cfr. act. B 3/1); il verbale d'audizione del 10 agosto 2011, con previa convocazione della rappresentante legale, in occasione della quale è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla domanda d'asilo e circa ad un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi con il relativo allontanamento verso l'Italia; la richiesta di ripresa in carico del richiedente dell'8 settembre 2011 inoltrata alle autorità italiane dall'UFM giusta l'art. 16 cpv. 1 lett. c del Regolamento Dublino; la mancata delibera da parte delle autorità italiane entro termine legale a decorrere dalla data della richiesta delle autorità svizzere giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino; la decisione dell'UFM dell'11 novembre 2011 (notificata all'interessato il 15 novembre 2011; cfr. avviso di ricevimento) di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, con contestuale pronuncia dell'allontanamento dell'interessato in Italia, ordinando l'esecuzione al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso ed indicando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi; la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato il trasferimento dell'interessato verso l'Italia come lecita, ragionevolmente esigibile e possibile, posto che, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e segnatamente del relativo art. 3; il ricorso pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) via fax il 22 novembre 2011 (timbro del plico raccomandato dell'originale del ricorso: 22 novembre 2009; data d'entrata: 23 novembre 2011) con il quale il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione; egli ha, altresì, concluso alla concessione dell'effetto sospensivo ed ha presentato una domanda d'esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali; le misure supercautelari del 23 novembre 2011 ordinate dal Tribunale volte a sospendere l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente con effetto immediato; l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 23 novembre 2011; l'ordinanza del 29 novembre 2011 con la quale il Tribunale ha restituito l'effetto sospensivo al ricorso quindi revocato le misure supercautelari del 23 novembre 2011, ha trasmesso una copia del suddetto all'UFM ed ha invitato quest'ultimo ad inoltrare una sua eventuale risposta entro un termine fissato il 15 dicembre 2011; le osservazioni del 15 dicembre 2011 con le quali l'UFM ha indicato che la competenza dell'Italia è data, avendo quest'ultima tacitamente accettato la richiesta di presa a carico del richiedente susseguente il deposito della domanda d'asilo in Svizzera dell'8 febbraio 2011; l'ordinanza del 19 dicembre 2011 con la quale il Tribunale ha trasmesso la risposta del 15 dicembre 2011 dell'UFM all'insorgente invitandolo ad inoltrare una sua eventuale replica entro un termine fissato il 3 gennaio 2011; la replica pervenuta via fax al Tribunale il 3 gennaio 2012 (timbro del plico raccomandato: 3 gennaio 2012; data d'entrata: 4 gennaio 2012) e trasmessa all'UFM per conoscenza, con la quale, in sostanza, il ricorrente ritiene la Svizzera competente per la sua domanda d'asilo vista la sua minore età; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua; che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco ed il ricorso è stato presentato in italiano; che, pertanto, la presente sentenza può essere redatta in italiano; che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi); che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento; che l'UFM, applicando l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal Regolamento Dublino (art. 29a dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); che nel Regolamento Dublino - al quale la Svizzera ha aderito il 12 dicembre 2008 (cfr. Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [ADD, RS 0.142.392.68]) - sono contenute le norme legali applicabili in relazione all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi; che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 del Regolamento Dublino; Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed., Vienna 2010, n. 4 pagg. 86 seg.); che, conformemente all'art. 3 cpv. 1 del Regolamento Dublino, gli Stati membri esaminano la domanda d'asilo di un cittadino di un Paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 2ª frase Regolamento Dublino, una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato membro competente in base ai criteri enunciati al capo III; che detto capo III enuncia i criteri di determinazione dello Stato competente secondo il principio della gerarchia dei criteri; che ogni criterio di determinazione dello Stato membro competente è applicabile solo se quello precedente previsto dal Regolamento Dublino non trova applicazione nella fattispecie (art. 5 Regolamento Dublino; cfr. op. cit., n. 1 segg. pag. 86); che, l'ultimo criterio pertinente in caso d'inapplicabilità dei precedenti è quello del luogo del deposito della domanda d'asilo giusta l'art. 13 Regolamento Dublino); che giusta l'art. 6 Regolamento Dublino, se il richiedente asilo è un minore non accompagnato, è competente per l'esame della domanda di asilo lo Stato membro nel quale si trova un suo familiare, purché ciò sia nel miglior interesse del minore; che in mancanza di un familiare, è competente per l'esame della domanda lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d'asilo; che, vista l'applicazione gerarchica dei criteri di determinazione dello Stato membro competente (art. 5 cpv. 1 Regolamento Dublino), l'art. 6 2ª frase è applicabile anche in caso in cui vi sia stata una precedente entrata - legale od illegale - o vi siano altri criteri di determinazione della competenza dello Stato membro (cfr. op. cit., n. 7, pag. 89 seg.); che, secondo l'esame EURODAC del 25 luglio 2011, il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo unicamente in Svizzera (cfr. act. B 3/1); che, l'UFM, durante la procedura di prima istanza della seconda domanda d'asilo sembrerebbe aver riconosciuto all'insorgente la qualità di minore non accompagnato (cfr. act. B 11/2, act. B 13/1, act. B 14/11, nonché il primo alias della decisione dell'UFM dell'11 novembre 2011); che l'accertamento della minore età del ricorrente e l'eventuale qualità di minore non accompagnato è decisivo per determinare lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo; che, nella decisione impugnata, è indicato sommariamente, che nel caso di specie sarebbe già stata inoltrata la richiesta di ripresa in carico alle autorità italiane, per il che sarebbe irrilevante prendere in considerazione la minore o la maggiore età del ricorrente; che invece di considerare l'accertamento della minore o della maggiore età come irrilevante (cfr. decisione dell'UFM dell'11 novembre 2011), l'UFM avrebbe dovuto non di meno chinarsi su quest'allegazione; che in altre parole, l'autorità inferiore, nel caso in disamina e nell'ambito di una nuova richiesta, non poteva esimersi dall'esaminare questa circostanza, basandosi semplicemente su un apprezzamento anticipato delle prove avvenuto in un contesto in cui, nella prima procedura, il Tribunale, potendo esimersi dal farlo, era giunto ad una conclusione considerando altri elementi come predominanti; che, di conseguenza, l'UFM è incorso in un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente importanti; che il ricorso è accolto conformemente al motivo enunciato all'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, la decisione dell'11 novembre 2011 annullata e gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per completamento dell'istruttoria e pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA); che giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 800.- (art. 16 cpv. 1 lett. a LTAF nonché art. 14 cpv. 2 TS-TAF); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
2. La decisione dell'UFM dell'11 novembre 2011 è annullata.
3. Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
4. Non si prelevano spese processuali.
5. L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 800.- a titolo di spese ripetibili.
6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione: