Domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione d'entrata
Sachverhalt
A. A.a Con scritto del 16 novembre 2010 l'interessata - cittadina dello Sri Lanka di etnia tamil e nata a B._______, C._______ (Sri Lanka) - ha depositato alla rappresentanza svizzera a Colombo, Sri Lanka una domanda d'asilo e d'autorizzazione d'entrata in Svizzera. A.b Nella sua domanda, ella ha dichiarato di essere stata obbligata ad entrare a far parte del movimento delle "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE) e di essere appena stata rilasciata dal campo di riabilitazione ("Rehabilitationshaft") D._______. L'interessata ha asserito essere stata ferita alle gambe, di aver dovuto interrompere gli studi e di trovarsi fisicamente e mentalmente in un brutto periodo. Avrebbe bisogno di pace e riposo per superarlo, ciò che in Sri Lanka non sarebbe possibile. B. B.a Con scritto del 26 novembre 2010 la rappresentanza svizzera a Colombo ha accusato ricezione della domanda d'asilo e d'autorizzazione d'entrata del 16 novembre 2010 ed ha invitato l'interessata a completare i suoi motivi d'asilo e a presentare tutti i documenti necessari a sostegno della sua domanda. B.b Con scritto del 9 dicembre 2010 la richiedente ha indicato che le LTTE avrebbero importunato la sua famiglia affinché lei entrasse a farne parte. Una volta entrata avrebbe dovuto seguire una formazione e le LTTE non le avrebbero permesso di vedere i familiari. Inoltre, a causa della povertà non avrebbe potuto continuare gli studi. Mentre era membro delle LTTE sarebbe stata ferita ed in seguito arrestata. Nel campo di riabilitazione, da cui sarebbe stata rilasciata il (...) 2010, sarebbe stata interrogata ogni settimana ed a causa di ciò avrebbe perso la speranza per il futuro. Ella inoltre, a causa della povertà, non sarebbe in grado di adottare delle misure per proteggersi. Anche dopo il rilascio dal campo sarebbe stata controllata e tenuta sotto sorveglianza dalle autorità. Per lei sarebbe frustrante vivere a C._______, vorrebbe un cambiamento ed un posto migliore per vivere. Infine, non potrebbe trasferirsi in un'altra regione dello Sri Lanka perché non avrebbe una rete sociale e nessuno potrebbe aiutare lei e la sua famiglia, pertanto avrebbe deciso di espatriare. B.c A sostegno delle sue dichiarazioni ha fornito le copie di una carta rilasciata dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM/IOM), di un documento in lingua singalese e in lingua tamil non tradotto, di un certificato di rilascio dal campo di riabilitazione, di un rapporto medico, di una carta rilasciata dalla Croce Rossa, di un certificato di nascita e della relativa traduzione in inglese. C. Con scritto del 21 dicembre 2010 la rappresentanza svizzera a Colombo ha informato la richiedente che per mancanza di risorse non avrebbe potuto effettuare un'audizione sui motivi d'asilo. Con scritto del 12 settembre 2013 la rappresentanza svizzera a Colombo ha informato la richiedente che sarà convocata per essere sentita sui suoi motivi d'asilo. Con scritto del 6 marzo 2015 l'interessata è stata invitata dalla rappresentanza svizzera per essere sentita sui suoi motivi d'asilo. D. Nel corso dell'audizione del 26 marzo 2015 (di seguito: audizione) la richiedente ha dichiarato di essere di etnia tamil, nata a B._______, C._______ e oggi residente a E._______, F._______ (Sri Lanka). Nel 2003 sarebbe entrata forzatamente a fare parte delle LTTE, avrebbe effettuato una formazione militare ed avrebbe combattuto al fronte. Dopo cinque anni avrebbe lasciato il gruppo, ma sarebbe rientrata a farne parte una volta saputo che volevano forzare la sorella a farne parte. In febbraio o marzo 2009 sarebbe stata ferita e dopo essere stata curata all'ospedale sarebbe stata trattenuta per un anno nel campo di riabilitazione di D._______. Dopo il rilascio non avrebbe potuto fare niente poiché l'esercito, il CID (Criminal Investigation Department) e la polizia sarebbero spesso venuti ad interrogarla, ponendole delle domande sulle sue attività e chiedendole il motivo del cambiamento di indirizzo. Questi interrogatori sarebbero stati molto frequenti ed ella si sarebbe sentita molestata. Quando lavorava a Colombo, le autorità si sarebbero recate dalla zia, presso la quale ogni tanto viveva, a chiedere di lei. Ella avrebbe smesso di lavorare in quanto il salario che riceveva non le permetteva di pagare l'affitto. Quando la trovavano a casa controllavano semplicemente quello che stava facendo, se invece non era a casa lasciavano detto che avrebbe dovuto farsi trovare lì. Le autorità si interesserebbero a lei poiché in passato era stata membro delle LTTE. Le frequenti visite da parte delle autorità costituirebbero un problema per lei poiché non potrebbe fare niente e la farebbero sentire insicura. Tuttavia non si sarebbe rivolta alle autorità per chiedere protezione. E. In data 1° aprile 2015 la rappresentanza svizzera a Colombo ha trasmesso gli atti alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), con uno scritto di accompagnamento. F. Con decisione del 21 agosto 2015, notificata all'interessata tramite la rappresentanza svizzera a Colombo con uno scritto del 2 settembre 2015 (cfr. risultanze processuali), la SEM non ha autorizzato alla richiedente l'entrata in Svizzera ai fini della procedura d'asilo ed ha respinto la sua domanda d'asilo dall'estero. L'autorità inferiore ha considerato che gli eventuali pregiudizi subiti dalle LTTE, al momento della decisione, non sarebbero più rilevanti per giustificare l'entrata in Svizzera. Benché con il reclutamento forzato da parte delle LTTE sarebbe stata trattata in maniera illegittima, il diritto d'asilo svizzero non avrebbe lo scopo di compensare un'ingiustizia subita. Inoltre, l'accaduto risalirebbe a molti anni addietro e l'interessata non sarebbe riuscita a motivare un interesse persecutorio attuale delle autorità nei suoi confronti. Per quanto attiene alle visite e ai controlli a cui sarebbe stata sottoposta dopo il rilascio dal campo di riabilitazione e il timore da essi derivante, l'autorità inferiore ha rilevato che il soggiorno di un anno nel campo sarebbe atto a fondare soggettivamente il suo timore di subire delle persecuzioni future, tuttavia, tale timore non sarebbe fondato oggettivamente poiché il rilascio dal campo sarebbe avvenuto cinque anni orsono. Ella inoltre, sarebbe stata rilasciata da tale campo, ciò che significherebbe che non costituirebbe più un pericolo per la sicurezza dello Stato, ovvero non sarebbe più sospettata seriamente di essere coinvolta in attività terroristiche e non vi sarebbero elementi che permetterebbero di ritenere che in un futuro prossimo potrebbe essere nuovamente sottoposta a misure persecutorie. Benché non potrebbe essere escluso che dopo il suo rilascio sarebbe rimasta sotto il controllo delle autorità srilankesi, tali misure sarebbero comunque da mettere in relazione alla lotta contro il terrorismo delle LTTE e in difetto d'intensità non avrebbero un carattere persecutorio. Se le autorità avessero davvero temuto dei nuovi contatti con le LTTE dopo il rilascio sarebbe stata nuovamente arrestata. Infine, pregiudizi dovuti alla situazione generale politica, economica o sociale di un Paese non sarebbero rilevanti in materia d'asilo. Nella fattispecie, le sue difficoltà nel provvedere al suo sostentamento dovute alla sua scolarizzazione limitata nonché alla guerra civile non potrebbero giustificare il rilascio di un'autorizzazione d'entrata in Svizzera. Pertanto la SEM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera della richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo. G. Con ricorso del 18 settembre 2015, inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) tramite la rappresentanza svizzera a Colombo (data d'entrata: 1° ottobre 2015), l'interessata è insorta dinanzi al Tribunale contro la summenzionata decisione allegando di essere continuamente minacciata da persone sconosciute. H. Con decisione incidentale del 9 ottobre 2015, il Tribunale ha invitato la ricorrente a regolarizzare il ricorso, entro un termine di sette giorni, apponendo la firma ed esponendo in maniera più chiara i motivi e le conclusioni, con comminatoria d'inammissibilità in caso di decorso infruttuoso del termine per sottoscrivere l'atto. I. In data 12 ottobre 2015 il Tribunale ha ricevuto il ricorso del 18 settembre 2015 con la firma in originale, trasmesso dalla rappresentanza svizzera a Colombo con lettera del 1° ottobre 2015. J. Con scritto del 2 novembre 2015 (data d'entrata: 20 novembre 2015), redatto in lingua inglese e trasmessa al Tribunale per il tramite della rappresentanza svizzera a Colombo, la ricorrente indica aver ricevuto la decisione incidentale del Tribunale del 9 ottobre 2015 in data 1° ottobre 2015 (recte: 1° novembre 2015). Ella osserva che la sua situazione sarebbe peggiorata negli ultimi mesi, non potrebbe uscire di casa senza avere paura, delle persone sconosciute continuerebbero a renderle visita parecchi giorni alla settimana. Recentemente sarebbero venuti due o tre volte in una settimana. Non potrebbe andare ogni giorno al lavoro e soffrirebbe di angoscia. Infine, una risposta positiva costituirebbe una soluzione ai suoi problemi. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino necessari per l'esito della vertenza.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.
E. 1.2 Giusta l'art. 33a cpv. 1 PA - applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF - e l'art. 70 cpv. 1 Cost. gli atti scritti delle parti devono essere redatti in una lingua ufficiale della Confederazione. Nella fattispecie la regolarizzazione del 2 novembre 2015 non è stata redatta in una lingua ufficiale bensì in inglese. Orbene, si può rinunciare alla fissazione di un ulteriore termine di regolarizzazione poiché lo scritto redatto in lingua inglese è sufficientemente chiaro e comprensibile. Con la sottoscrizione in originale dell'atto di ricorso così come con la regolarizzazione del 2 novembre 2015 i requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Pure soddisfatti sono i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. In casu, la decisione impugnata è redatta in tedesco, mentre il ricorso è stato trasmesso in italiano. La presente sentenza può pertanto essere redatta in italiano.
E. 2.2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; DTAF 2015/2 consid. 7.3 circa il potere di cognizione del Tribunale nelle domande d'asilo depositate all'estero). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 La legge federale del 28 settembre 2012 ha introdotto alcune modifiche urgenti alla legge sull'asilo (cfr. Modifiche urgenti del 28 settembre 2012 della legge sull'asilo, RU 2012 5359, FF 2010 3889) entrate in vigore il 29 settembre 2012 con effetto sino al 28 settembre 2015 e prorogate fino al 28 settembre 2019 giusta il n. II della legge federale del 26 settembre 2014 (RU 2015 2047, FF 2014 1869). Fra le modifiche figura la soppressione della possibilità di depositare una domanda d'asilo presso una rappresentanza svizzera all'estero. Giusta la relativa disposizione transitoria, le domande d'asilo depositate all'estero prima dell'entrata in vigore di suddetta modifica della LAsi sono rette dagli articoli 12, 19, 20, 41 cpv. 2, 52 cpv. 1 e 68 cpv. 3 aLAsi (RU 1999 2262) e dall'art. 10 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311, RU 1999 2302) nel tenore previgente. Essendo la presente domanda d'asilo dall'estero stata depositata il 16 novembre 2010, il presente ricorso viene trattato secondo le disposizioni applicabili del diritto previgente e l'invalsa giurisprudenza sviluppata sul tema.
E. 5 Giusta l'art. 19 cpv. 1 aLAsi, se un richiedente deposita una domanda d'asilo all'estero, quest'ultima deve essere depositata presso una rappresentanza svizzera la quale trasmette tale domanda all'Ufficio federale (ora SEM) corredata da un rapporto (art. 20 cpv. 1 aLAsi). In ossequio all'art. 10 cpv. 1 aOAsi 1, la rappresentanza svizzera all'estero procede di norma ad un interrogatorio del richiedente l'asilo. Se l'interrogatorio non è possibile, il richiedente l'asilo è invitato a indicare per iscritto i motivi d'asilo (art. 10 cpv. 2 aOAsi 1). La rappresentanza svizzera trasmette poi all'UFM (ora SEM) il verbale dell'interrogatorio o la domanda d'asilo scritta, come anche altri documenti pertinenti e un rapporto completivo contenente la sua valutazione della domanda d'asilo (art. 20 cpv. 1 aLAsi e art. 10 cpv. 3 aOAsi 1). Nella fattispecie, il 16 novembre 2010 l'interessata ha depositato la domanda d'asilo presso la rappresentanza svizzera a Colombo. Con scritto del 9 dicembre 2010 ha potuto completare i suoi motivi e in data 26 marzo 2015 è stata sentita personalmente dalla rappresentanza svizzera. In questa occasione ha potuto fornire ulteriori indicazioni inerenti alle sue attuali condizioni di vita e alle persecuzioni subite. In data 1° aprile 2015, la rappresentanza svizzera ha trasmesso gli atti alla SEM con uno scritto di accompagnamento.
E. 6.1 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti).
E. 6.2 Ai sensi dell'art. 20 cvp. 2 aLAsi l'Ufficio autorizza il richiedente ad entrare in Svizzera per chiarire i fatti se non si può ragionevolmente pretendere che questi rimanga nel Paese di domicilio o di soggiorno o che si rechi in un altro Paese. Qualora il richiedente non renda verosimili delle persecuzioni ai sensi degli art. 3 e 7 LAsi, o qualora possa essere ragionevolmente preteso che il richiedente si adoperi per essere accolto in un altro Paese (art. 52 cpv. 2 aLAsi), l'UFM (ora SEM) è legittimato a rendere una decisione materiale negativa (cfr. DTAF 2015/2 consid. 7.1 e relativi riferimenti). Le condizioni che permettono l'ottenimento di un'autorizzazione d'entrata devono essere definite in maniera restrittiva. Oltre all'esistenza di un'esposizione a serio pericolo ai sensi dell'art. 3 LAsi, l'autorità prende in considerazione altri elementi, segnatamente l'esistenza di relazioni particolari con la Svizzera o con un altro Paese, la garanzia di protezione di uno Stato terzo, la possibilità pratica e l'oggettiva esigibilità dell'ammissione in un altro Paese. In altri termini, la possibilità e l'esigibilità di ricercare una protezione al di fuori dalla Svizzera, così come le future possibilità di integrazione (cfr. DTAF 2011/10 consid. 3.3 e relativi riferimenti).
E. 7 Nella fattispecie, la SEM non ha messo in dubbio la credibilità dei fatti addotti dall'interessata negli scritti e nel corso dell'audizione. A sostegno delle sue allegazioni ella ha pure allegato la copia del certificato di rilascio dal campo di riabilitazione di D._______ avvenuto il (...) 2010. Le misure di sorveglianza e di controllo a cui la ricorrente è stata ed è tuttora sottoposta corrispondono alle informazioni disponibili concernenti l'attitudine delle autorità srilankesi verso le persone liberate dai campi di riabilitazione (cfr. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 12 dicembre 2012, pag. 27). Inoltre, secondo giurisprudenza costante del Tribunale, le persone sospettate di aver avuto contatti con le LTTE sono esposte ad un accresciuto rischio di persecuzioni (cfr. DTAF 2011/24 consid. 8) e dalla fine della guerra nel 2009 la situazione dal punto di vista dei diritti umani non appare migliorata, così come le autorità non appaiono aver perso interesse nel perseguire persone che hanno avuto contatti, supposti o effettivi, con le LTTE (cfr. sentenza del TAF D-1470/2014 del 5 giugno 2014 consid. 6.4.4).
E. 7.1 Tuttavia, pur non sottovalutando e non mettendo in dubbio le difficoltà e i disagi riscontrati dalla ricorrente quotidianamente e riconoscendo che la stessa sia esposta ad un accresciuto rischio di subire delle persecuzioni essendo stata membro delle LTTE, il Tribunale rileva che, come rettamente ritenuto dalla SEM nella decisione avversata ai cui considerandi si rinvia, i pregiudizi allegati non rientrano nel quadro contemplato dall'art. 3 LAsi e pertanto non sono atti a giustificare il rilascio di un'autorizzazione d'entrata. In primo luogo, va rilevato che, malgrado sia stata arresta e rimasta per un anno in un campo di riabilitazione, tale arresto risale a cinque anni orsono. Ella non è stata poi in grado di provare o rendere verosimile di avere un timore oggettivamente fondato di subire dei pregiudizi futuri. La circostanza che sia stata rilasciata dal campo di riabilitazione, come già rilevato dall'autorità inferiore, permette di ritenere che non sia più seriamente sospettata di avere nuovamente legami con le LTTE. In secondo luogo, i pregiudizi allegati, segnatamente i continui controlli delle autorità, non sono di un'intensità tale da poter giustificare il rilascio di un'autorizzazione d'entrata. Stando a quanto allegato dalla ricorrente, dopo il rilascio dal campo di riabilitazione, l'esercito, il CID e a volte la polizia venivano ad interrogarla e le chiedevano che cosa stesse facendo nonché il motivo del cambiamento d'indirizzo (cfr. audizione pagg. 3 e 4). Ella non poteva vivere ad un indirizzo solo in maniera continua a causa dei problemi con le autorità che la controllavano frequentemente, se si trovava a casa le chiedevano che cosa stesse facendo, se non si trovava a casa lasciavano detto che avrebbe dovuto farsi trovare lì (cfr. audizione pag. 4). Negli ultimi mesi la situazione era peggiorata, non poteva uscire di casa senza avere paura e delle persone sconosciute continuavano a renderle visita diverse volte alla settimana (cfr. scritto di regolarizzazione del 2 novembre 2015). Recentemente si sono presentati due o tre volte in una settimana, pertanto non poteva andare ogni giorno al lavoro e soffre di angoscia (cfr. ibidem). Ella crede di essere sotto controllo delle autorità in ragione della sua passata appartenenza alle LTTE (cfr. audizione pag. 4). Orbene, benché tutte queste misure dimostrano la persistenza di una certa diffidenza da parte delle autorità nei suoi confronti e anche un'attitudine vessatoria, le stesse non possono comunque essere assimilate a delle violazioni gravi della sua dignità o dei suoi diritti umani. Gli incontri con il CID, la polizia e l'esercito testimoniano la volontà delle autorità di intimidirla e di mantenerla sotto controllo, ma non dimostrano o rendono verosimile un rischio di subire dei seri pregiudizi. Dopo il rilascio dal campo di riabilitazione, ella non è più stata arrestata e contrariamente a quanto dichiarato nel corso dell'audizione (cfr. audizione pag. 4), non è nemmeno stata maltrattata fisicamente dalle autorità. In definitiva, le misure descritte dall'interessata s'iscrivono in un quadro di misure di sorveglianza delle autorità a cui sono sottoposti gli ex-membri delle LTTE e non dimostrano una discriminazione particolare della ricorrente rispetto ad altre persone rilasciate dai campi di riabilitazione. Esse non raggiungono neppure un'intensità tale da essere assimilate a dei seri pregiudizi. Altresì, il fatto di aver dovuto interrompere gli studi a causa della povertà, così come le condizioni di vita incerte, il reddito insufficiente, la difficoltà a sopperire al suo sostentamento e le condizioni di salute precarie, non costituiscono dei motivi rilevanti in materia d'asilo poiché sono inerenti alla situazione personale della richiedente e alla situazione socio-economica del Paese. Pertanto, non rientrano nella definizione di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Infine, i mezzi di prova forniti a sostegno della domanda non sono atti a modificare l'apprezzamento, essi invero provano unicamente dei fatti che non sono contestati.
E. 7.2 Di conseguenza, la ricorrente non è stata in grado di dimostrare o rendere verosimile il suo bisogno di protezione da parte della Svizzera. Pertanto, può essere preteso che continui la sua permanenza in Sri Lanka.
E. 8 Alla luce di tutto quanto sopra, è a giusto titolo che la SEM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera alla ricorrente ed ha respinto la sua domanda d'asilo. Ne consegue che il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sono da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, tenuto conto della particolarità della causa, esse vengono condonate (art. 6 lett. b TS-TAF).
E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e alla rappresentanza svizzera a Colombo. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6178/2015 Sentenza del 21 gennaio 2016 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Walter Stöckli, Yanick Felley, cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nata il (...), Sri Lanka, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione d'entrata; decisione della SEM del 21 agosto 2015 / N (...). Fatti: A. A.a Con scritto del 16 novembre 2010 l'interessata - cittadina dello Sri Lanka di etnia tamil e nata a B._______, C._______ (Sri Lanka) - ha depositato alla rappresentanza svizzera a Colombo, Sri Lanka una domanda d'asilo e d'autorizzazione d'entrata in Svizzera. A.b Nella sua domanda, ella ha dichiarato di essere stata obbligata ad entrare a far parte del movimento delle "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE) e di essere appena stata rilasciata dal campo di riabilitazione ("Rehabilitationshaft") D._______. L'interessata ha asserito essere stata ferita alle gambe, di aver dovuto interrompere gli studi e di trovarsi fisicamente e mentalmente in un brutto periodo. Avrebbe bisogno di pace e riposo per superarlo, ciò che in Sri Lanka non sarebbe possibile. B. B.a Con scritto del 26 novembre 2010 la rappresentanza svizzera a Colombo ha accusato ricezione della domanda d'asilo e d'autorizzazione d'entrata del 16 novembre 2010 ed ha invitato l'interessata a completare i suoi motivi d'asilo e a presentare tutti i documenti necessari a sostegno della sua domanda. B.b Con scritto del 9 dicembre 2010 la richiedente ha indicato che le LTTE avrebbero importunato la sua famiglia affinché lei entrasse a farne parte. Una volta entrata avrebbe dovuto seguire una formazione e le LTTE non le avrebbero permesso di vedere i familiari. Inoltre, a causa della povertà non avrebbe potuto continuare gli studi. Mentre era membro delle LTTE sarebbe stata ferita ed in seguito arrestata. Nel campo di riabilitazione, da cui sarebbe stata rilasciata il (...) 2010, sarebbe stata interrogata ogni settimana ed a causa di ciò avrebbe perso la speranza per il futuro. Ella inoltre, a causa della povertà, non sarebbe in grado di adottare delle misure per proteggersi. Anche dopo il rilascio dal campo sarebbe stata controllata e tenuta sotto sorveglianza dalle autorità. Per lei sarebbe frustrante vivere a C._______, vorrebbe un cambiamento ed un posto migliore per vivere. Infine, non potrebbe trasferirsi in un'altra regione dello Sri Lanka perché non avrebbe una rete sociale e nessuno potrebbe aiutare lei e la sua famiglia, pertanto avrebbe deciso di espatriare. B.c A sostegno delle sue dichiarazioni ha fornito le copie di una carta rilasciata dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM/IOM), di un documento in lingua singalese e in lingua tamil non tradotto, di un certificato di rilascio dal campo di riabilitazione, di un rapporto medico, di una carta rilasciata dalla Croce Rossa, di un certificato di nascita e della relativa traduzione in inglese. C. Con scritto del 21 dicembre 2010 la rappresentanza svizzera a Colombo ha informato la richiedente che per mancanza di risorse non avrebbe potuto effettuare un'audizione sui motivi d'asilo. Con scritto del 12 settembre 2013 la rappresentanza svizzera a Colombo ha informato la richiedente che sarà convocata per essere sentita sui suoi motivi d'asilo. Con scritto del 6 marzo 2015 l'interessata è stata invitata dalla rappresentanza svizzera per essere sentita sui suoi motivi d'asilo. D. Nel corso dell'audizione del 26 marzo 2015 (di seguito: audizione) la richiedente ha dichiarato di essere di etnia tamil, nata a B._______, C._______ e oggi residente a E._______, F._______ (Sri Lanka). Nel 2003 sarebbe entrata forzatamente a fare parte delle LTTE, avrebbe effettuato una formazione militare ed avrebbe combattuto al fronte. Dopo cinque anni avrebbe lasciato il gruppo, ma sarebbe rientrata a farne parte una volta saputo che volevano forzare la sorella a farne parte. In febbraio o marzo 2009 sarebbe stata ferita e dopo essere stata curata all'ospedale sarebbe stata trattenuta per un anno nel campo di riabilitazione di D._______. Dopo il rilascio non avrebbe potuto fare niente poiché l'esercito, il CID (Criminal Investigation Department) e la polizia sarebbero spesso venuti ad interrogarla, ponendole delle domande sulle sue attività e chiedendole il motivo del cambiamento di indirizzo. Questi interrogatori sarebbero stati molto frequenti ed ella si sarebbe sentita molestata. Quando lavorava a Colombo, le autorità si sarebbero recate dalla zia, presso la quale ogni tanto viveva, a chiedere di lei. Ella avrebbe smesso di lavorare in quanto il salario che riceveva non le permetteva di pagare l'affitto. Quando la trovavano a casa controllavano semplicemente quello che stava facendo, se invece non era a casa lasciavano detto che avrebbe dovuto farsi trovare lì. Le autorità si interesserebbero a lei poiché in passato era stata membro delle LTTE. Le frequenti visite da parte delle autorità costituirebbero un problema per lei poiché non potrebbe fare niente e la farebbero sentire insicura. Tuttavia non si sarebbe rivolta alle autorità per chiedere protezione. E. In data 1° aprile 2015 la rappresentanza svizzera a Colombo ha trasmesso gli atti alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), con uno scritto di accompagnamento. F. Con decisione del 21 agosto 2015, notificata all'interessata tramite la rappresentanza svizzera a Colombo con uno scritto del 2 settembre 2015 (cfr. risultanze processuali), la SEM non ha autorizzato alla richiedente l'entrata in Svizzera ai fini della procedura d'asilo ed ha respinto la sua domanda d'asilo dall'estero. L'autorità inferiore ha considerato che gli eventuali pregiudizi subiti dalle LTTE, al momento della decisione, non sarebbero più rilevanti per giustificare l'entrata in Svizzera. Benché con il reclutamento forzato da parte delle LTTE sarebbe stata trattata in maniera illegittima, il diritto d'asilo svizzero non avrebbe lo scopo di compensare un'ingiustizia subita. Inoltre, l'accaduto risalirebbe a molti anni addietro e l'interessata non sarebbe riuscita a motivare un interesse persecutorio attuale delle autorità nei suoi confronti. Per quanto attiene alle visite e ai controlli a cui sarebbe stata sottoposta dopo il rilascio dal campo di riabilitazione e il timore da essi derivante, l'autorità inferiore ha rilevato che il soggiorno di un anno nel campo sarebbe atto a fondare soggettivamente il suo timore di subire delle persecuzioni future, tuttavia, tale timore non sarebbe fondato oggettivamente poiché il rilascio dal campo sarebbe avvenuto cinque anni orsono. Ella inoltre, sarebbe stata rilasciata da tale campo, ciò che significherebbe che non costituirebbe più un pericolo per la sicurezza dello Stato, ovvero non sarebbe più sospettata seriamente di essere coinvolta in attività terroristiche e non vi sarebbero elementi che permetterebbero di ritenere che in un futuro prossimo potrebbe essere nuovamente sottoposta a misure persecutorie. Benché non potrebbe essere escluso che dopo il suo rilascio sarebbe rimasta sotto il controllo delle autorità srilankesi, tali misure sarebbero comunque da mettere in relazione alla lotta contro il terrorismo delle LTTE e in difetto d'intensità non avrebbero un carattere persecutorio. Se le autorità avessero davvero temuto dei nuovi contatti con le LTTE dopo il rilascio sarebbe stata nuovamente arrestata. Infine, pregiudizi dovuti alla situazione generale politica, economica o sociale di un Paese non sarebbero rilevanti in materia d'asilo. Nella fattispecie, le sue difficoltà nel provvedere al suo sostentamento dovute alla sua scolarizzazione limitata nonché alla guerra civile non potrebbero giustificare il rilascio di un'autorizzazione d'entrata in Svizzera. Pertanto la SEM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera della richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo. G. Con ricorso del 18 settembre 2015, inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) tramite la rappresentanza svizzera a Colombo (data d'entrata: 1° ottobre 2015), l'interessata è insorta dinanzi al Tribunale contro la summenzionata decisione allegando di essere continuamente minacciata da persone sconosciute. H. Con decisione incidentale del 9 ottobre 2015, il Tribunale ha invitato la ricorrente a regolarizzare il ricorso, entro un termine di sette giorni, apponendo la firma ed esponendo in maniera più chiara i motivi e le conclusioni, con comminatoria d'inammissibilità in caso di decorso infruttuoso del termine per sottoscrivere l'atto. I. In data 12 ottobre 2015 il Tribunale ha ricevuto il ricorso del 18 settembre 2015 con la firma in originale, trasmesso dalla rappresentanza svizzera a Colombo con lettera del 1° ottobre 2015. J. Con scritto del 2 novembre 2015 (data d'entrata: 20 novembre 2015), redatto in lingua inglese e trasmessa al Tribunale per il tramite della rappresentanza svizzera a Colombo, la ricorrente indica aver ricevuto la decisione incidentale del Tribunale del 9 ottobre 2015 in data 1° ottobre 2015 (recte: 1° novembre 2015). Ella osserva che la sua situazione sarebbe peggiorata negli ultimi mesi, non potrebbe uscire di casa senza avere paura, delle persone sconosciute continuerebbero a renderle visita parecchi giorni alla settimana. Recentemente sarebbero venuti due o tre volte in una settimana. Non potrebbe andare ogni giorno al lavoro e soffrirebbe di angoscia. Infine, una risposta positiva costituirebbe una soluzione ai suoi problemi. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino necessari per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. 1.2 Giusta l'art. 33a cpv. 1 PA - applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF - e l'art. 70 cpv. 1 Cost. gli atti scritti delle parti devono essere redatti in una lingua ufficiale della Confederazione. Nella fattispecie la regolarizzazione del 2 novembre 2015 non è stata redatta in una lingua ufficiale bensì in inglese. Orbene, si può rinunciare alla fissazione di un ulteriore termine di regolarizzazione poiché lo scritto redatto in lingua inglese è sufficientemente chiaro e comprensibile. Con la sottoscrizione in originale dell'atto di ricorso così come con la regolarizzazione del 2 novembre 2015 i requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Pure soddisfatti sono i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. 2.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. In casu, la decisione impugnata è redatta in tedesco, mentre il ricorso è stato trasmesso in italiano. La presente sentenza può pertanto essere redatta in italiano. 2.2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; DTAF 2015/2 consid. 7.3 circa il potere di cognizione del Tribunale nelle domande d'asilo depositate all'estero). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4. La legge federale del 28 settembre 2012 ha introdotto alcune modifiche urgenti alla legge sull'asilo (cfr. Modifiche urgenti del 28 settembre 2012 della legge sull'asilo, RU 2012 5359, FF 2010 3889) entrate in vigore il 29 settembre 2012 con effetto sino al 28 settembre 2015 e prorogate fino al 28 settembre 2019 giusta il n. II della legge federale del 26 settembre 2014 (RU 2015 2047, FF 2014 1869). Fra le modifiche figura la soppressione della possibilità di depositare una domanda d'asilo presso una rappresentanza svizzera all'estero. Giusta la relativa disposizione transitoria, le domande d'asilo depositate all'estero prima dell'entrata in vigore di suddetta modifica della LAsi sono rette dagli articoli 12, 19, 20, 41 cpv. 2, 52 cpv. 1 e 68 cpv. 3 aLAsi (RU 1999 2262) e dall'art. 10 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311, RU 1999 2302) nel tenore previgente. Essendo la presente domanda d'asilo dall'estero stata depositata il 16 novembre 2010, il presente ricorso viene trattato secondo le disposizioni applicabili del diritto previgente e l'invalsa giurisprudenza sviluppata sul tema.
5. Giusta l'art. 19 cpv. 1 aLAsi, se un richiedente deposita una domanda d'asilo all'estero, quest'ultima deve essere depositata presso una rappresentanza svizzera la quale trasmette tale domanda all'Ufficio federale (ora SEM) corredata da un rapporto (art. 20 cpv. 1 aLAsi). In ossequio all'art. 10 cpv. 1 aOAsi 1, la rappresentanza svizzera all'estero procede di norma ad un interrogatorio del richiedente l'asilo. Se l'interrogatorio non è possibile, il richiedente l'asilo è invitato a indicare per iscritto i motivi d'asilo (art. 10 cpv. 2 aOAsi 1). La rappresentanza svizzera trasmette poi all'UFM (ora SEM) il verbale dell'interrogatorio o la domanda d'asilo scritta, come anche altri documenti pertinenti e un rapporto completivo contenente la sua valutazione della domanda d'asilo (art. 20 cpv. 1 aLAsi e art. 10 cpv. 3 aOAsi 1). Nella fattispecie, il 16 novembre 2010 l'interessata ha depositato la domanda d'asilo presso la rappresentanza svizzera a Colombo. Con scritto del 9 dicembre 2010 ha potuto completare i suoi motivi e in data 26 marzo 2015 è stata sentita personalmente dalla rappresentanza svizzera. In questa occasione ha potuto fornire ulteriori indicazioni inerenti alle sue attuali condizioni di vita e alle persecuzioni subite. In data 1° aprile 2015, la rappresentanza svizzera ha trasmesso gli atti alla SEM con uno scritto di accompagnamento. 6. 6.1 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti). 6.2 Ai sensi dell'art. 20 cvp. 2 aLAsi l'Ufficio autorizza il richiedente ad entrare in Svizzera per chiarire i fatti se non si può ragionevolmente pretendere che questi rimanga nel Paese di domicilio o di soggiorno o che si rechi in un altro Paese. Qualora il richiedente non renda verosimili delle persecuzioni ai sensi degli art. 3 e 7 LAsi, o qualora possa essere ragionevolmente preteso che il richiedente si adoperi per essere accolto in un altro Paese (art. 52 cpv. 2 aLAsi), l'UFM (ora SEM) è legittimato a rendere una decisione materiale negativa (cfr. DTAF 2015/2 consid. 7.1 e relativi riferimenti). Le condizioni che permettono l'ottenimento di un'autorizzazione d'entrata devono essere definite in maniera restrittiva. Oltre all'esistenza di un'esposizione a serio pericolo ai sensi dell'art. 3 LAsi, l'autorità prende in considerazione altri elementi, segnatamente l'esistenza di relazioni particolari con la Svizzera o con un altro Paese, la garanzia di protezione di uno Stato terzo, la possibilità pratica e l'oggettiva esigibilità dell'ammissione in un altro Paese. In altri termini, la possibilità e l'esigibilità di ricercare una protezione al di fuori dalla Svizzera, così come le future possibilità di integrazione (cfr. DTAF 2011/10 consid. 3.3 e relativi riferimenti).
7. Nella fattispecie, la SEM non ha messo in dubbio la credibilità dei fatti addotti dall'interessata negli scritti e nel corso dell'audizione. A sostegno delle sue allegazioni ella ha pure allegato la copia del certificato di rilascio dal campo di riabilitazione di D._______ avvenuto il (...) 2010. Le misure di sorveglianza e di controllo a cui la ricorrente è stata ed è tuttora sottoposta corrispondono alle informazioni disponibili concernenti l'attitudine delle autorità srilankesi verso le persone liberate dai campi di riabilitazione (cfr. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 12 dicembre 2012, pag. 27). Inoltre, secondo giurisprudenza costante del Tribunale, le persone sospettate di aver avuto contatti con le LTTE sono esposte ad un accresciuto rischio di persecuzioni (cfr. DTAF 2011/24 consid. 8) e dalla fine della guerra nel 2009 la situazione dal punto di vista dei diritti umani non appare migliorata, così come le autorità non appaiono aver perso interesse nel perseguire persone che hanno avuto contatti, supposti o effettivi, con le LTTE (cfr. sentenza del TAF D-1470/2014 del 5 giugno 2014 consid. 6.4.4). 7.1 Tuttavia, pur non sottovalutando e non mettendo in dubbio le difficoltà e i disagi riscontrati dalla ricorrente quotidianamente e riconoscendo che la stessa sia esposta ad un accresciuto rischio di subire delle persecuzioni essendo stata membro delle LTTE, il Tribunale rileva che, come rettamente ritenuto dalla SEM nella decisione avversata ai cui considerandi si rinvia, i pregiudizi allegati non rientrano nel quadro contemplato dall'art. 3 LAsi e pertanto non sono atti a giustificare il rilascio di un'autorizzazione d'entrata. In primo luogo, va rilevato che, malgrado sia stata arresta e rimasta per un anno in un campo di riabilitazione, tale arresto risale a cinque anni orsono. Ella non è stata poi in grado di provare o rendere verosimile di avere un timore oggettivamente fondato di subire dei pregiudizi futuri. La circostanza che sia stata rilasciata dal campo di riabilitazione, come già rilevato dall'autorità inferiore, permette di ritenere che non sia più seriamente sospettata di avere nuovamente legami con le LTTE. In secondo luogo, i pregiudizi allegati, segnatamente i continui controlli delle autorità, non sono di un'intensità tale da poter giustificare il rilascio di un'autorizzazione d'entrata. Stando a quanto allegato dalla ricorrente, dopo il rilascio dal campo di riabilitazione, l'esercito, il CID e a volte la polizia venivano ad interrogarla e le chiedevano che cosa stesse facendo nonché il motivo del cambiamento d'indirizzo (cfr. audizione pagg. 3 e 4). Ella non poteva vivere ad un indirizzo solo in maniera continua a causa dei problemi con le autorità che la controllavano frequentemente, se si trovava a casa le chiedevano che cosa stesse facendo, se non si trovava a casa lasciavano detto che avrebbe dovuto farsi trovare lì (cfr. audizione pag. 4). Negli ultimi mesi la situazione era peggiorata, non poteva uscire di casa senza avere paura e delle persone sconosciute continuavano a renderle visita diverse volte alla settimana (cfr. scritto di regolarizzazione del 2 novembre 2015). Recentemente si sono presentati due o tre volte in una settimana, pertanto non poteva andare ogni giorno al lavoro e soffre di angoscia (cfr. ibidem). Ella crede di essere sotto controllo delle autorità in ragione della sua passata appartenenza alle LTTE (cfr. audizione pag. 4). Orbene, benché tutte queste misure dimostrano la persistenza di una certa diffidenza da parte delle autorità nei suoi confronti e anche un'attitudine vessatoria, le stesse non possono comunque essere assimilate a delle violazioni gravi della sua dignità o dei suoi diritti umani. Gli incontri con il CID, la polizia e l'esercito testimoniano la volontà delle autorità di intimidirla e di mantenerla sotto controllo, ma non dimostrano o rendono verosimile un rischio di subire dei seri pregiudizi. Dopo il rilascio dal campo di riabilitazione, ella non è più stata arrestata e contrariamente a quanto dichiarato nel corso dell'audizione (cfr. audizione pag. 4), non è nemmeno stata maltrattata fisicamente dalle autorità. In definitiva, le misure descritte dall'interessata s'iscrivono in un quadro di misure di sorveglianza delle autorità a cui sono sottoposti gli ex-membri delle LTTE e non dimostrano una discriminazione particolare della ricorrente rispetto ad altre persone rilasciate dai campi di riabilitazione. Esse non raggiungono neppure un'intensità tale da essere assimilate a dei seri pregiudizi. Altresì, il fatto di aver dovuto interrompere gli studi a causa della povertà, così come le condizioni di vita incerte, il reddito insufficiente, la difficoltà a sopperire al suo sostentamento e le condizioni di salute precarie, non costituiscono dei motivi rilevanti in materia d'asilo poiché sono inerenti alla situazione personale della richiedente e alla situazione socio-economica del Paese. Pertanto, non rientrano nella definizione di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Infine, i mezzi di prova forniti a sostegno della domanda non sono atti a modificare l'apprezzamento, essi invero provano unicamente dei fatti che non sono contestati. 7.2 Di conseguenza, la ricorrente non è stata in grado di dimostrare o rendere verosimile il suo bisogno di protezione da parte della Svizzera. Pertanto, può essere preteso che continui la sua permanenza in Sri Lanka.
8. Alla luce di tutto quanto sopra, è a giusto titolo che la SEM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera alla ricorrente ed ha respinto la sua domanda d'asilo. Ne consegue che il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sono da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, tenuto conto della particolarità della causa, esse vengono condonate (art. 6 lett. b TS-TAF).
10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e alla rappresentanza svizzera a Colombo. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: