Esecuzione dell'allontanamento
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che oggetto della procedura nel caso in disamina risulta essere esclusiva- mente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento; che infatti, con ri- corso l'insorgente non ha contestato il punto di questione del riconosci- mento della qualità di rifugiato, dell'asilo e della pronuncia dell'allontana- mento, che il richiedente, cittadino moldavo di etnia ucraina proveniente da C._______, nel corso della procedura di prima istanza ha dichiarato, se- gnatamente e per quanto qui di rilievo, di avere diversi problemi di salute, tra cui un'infezione da HIV, l'epatite C e un'infezione a (…) che richiede- rebbe medicazioni giornaliere, che nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allon- tanamento del richiedente ammissibile, ragionevolmente esigibile e possi- bile; che in particolare, egli disporrebbe di esperienze lavorative che gli do- vrebbero permettere l'inserimento nel mercato del lavoro e di una rete di sostegno nel suo Paese d'origine, ritenuto che vi risiederebbero la nonna e il figlio maggiorenne; che in seguito, l'autorità inferiore ha ritenuto che le cure necessarie per il trattamento delle sue problematiche valetudinarie sarebbero disponibili e accessibili nel suo Paese; che il trattamento dell'HIV sarebbe disponibile a Bălți e Chișinău; che anche l'epatite C potrebbe
D-607/2025 Pagina 5 essere curata nel centro di Chișinău; che inoltre, i farmaci per il trattamento di queste due patologie sarebbero disponibili, sebbene in forma diversa, che anche la terapia sostituiva con (…) ([…]) sarebbe accessibile insieme a un supporto psicologico; che inoltre, per quanto riguarda il disturbo da stress post traumatico (PTSD), in Moldova sarebbero stati fatti grandi passi riguardanti le terapie per la salute mentale e a Bălți e a Chișinău si trove- rebbero i due ospedali psichiatrici più importanti del Paese; che i farmaci sarebbero disponibili in parte identici, in parte sotto forma di alternative, che per quanto riguarda la diagnosi di coronaropatia senza stenosi, i due farmaci assunti sarebbero disponibili in diverse farmacie e le cure per eventi cardiovascolari sarebbero disponibili, ad esempio presso l'Istituto di Cardiologia di Chișinău; che infine, l'autorità inferiore ha rilevato che tutti i cittadini moldavi verrebbero curati gratuitamente, inclusi i ricoveri ospeda- lieri, grazie all'assistenza sanitaria universale; che esisterebbe altresì un programma HIV in base al quale tutti i pazienti sarebbero trattati gratuita- mente; che ciò varrebbe anche per il trattamento dell'epatite C, che in aggiunta, vi sarebbe da una parte la possibilità di stipulare un'assi- curazione sanitaria privata nel suo Paese e dall'altra di richiedere alla Sviz- zera un sostegno finanziario ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi, che in sede ricorsuale, l'insorgente contesta le motivazioni dell'autorità in- feriore in merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; che lo stesso non sarebbe ragionevolmente esigibile a causa delle numerose gravi malattie fisiche e psichiche di cui egli soffrirebbe; che il complesso stato di salute del ricorrente richiederebbe una varietà di trattamenti medici e psichiatrici, che l'autorità inferiore avrebbe erroneamente affermato che i cittadini mol- davi verrebbero curati gratuitamente grazie al sistema sanitario generale; che l'assicurazione sanitaria obbligatoria coprirebbe soltanto una selezione molto limitata di farmaci e non garantirebbe l'accesso all'assistenza sani- taria per le famiglie colpite dalla povertà, che inoltre sarebbero molto diffuse le pratiche di pagamenti informali e di- retti per l'ottenimento di prestazioni mediche; che non avendo l'insorgente alcuna formazione, potrebbe trovare solo lavori temporanei in Moldova e non potrebbe permettersi i contributi per l'assicurazione sanitaria obbliga- toria o, quantomeno, non riuscirebbe a coprire le necessarie spese
D-607/2025 Pagina 6 informali e i pagamenti diretti per le cure e i farmaci, o potrebbe farlo solo con grandi difficoltà, che egli avrebbe già dovuto indebitarsi una volta per potersi permettere l'operazione (…); che egli non sarebbe dunque evidentemente in grado di pagare un'assicurazione privata; che per giunta negli ultimi anni, il ricor- rente non sarebbe più stato in grado di svolgere lavori pesanti a causa del suo stato di salute, il che avrebbe ulteriormente limitato le sue possibilità di trovare un impiego; che ciò sarebbe ancora il caso anche oggi, che dai referti medici, risulterebbe che l'insorgente dovrebbe avere ac- cesso a un medico infettivologo, a un traumatologo e a uno psichiatra; che quand'anche si ritenesse che il ricorrente potrebbe effettivamente ricevere dei trattamenti d'emergenza gratuiti in Moldavia, ciò non coprirebbe gli ac- certamenti e le consultazioni regolari necessarie; che egli non potrebbe neppure contare sul sostegno dei famigliari, che a causa della situazione finanziaria del ricorrente e della copertura in- sufficiente da parte dell'assicurazione sanitaria moldava risulterebbe evi- dente che, in considerazione delle numerose gravi malattie fisiche e psico- logiche del ricorrente, egli non sarà in grado di finanziare il trattamento ne- cessario per tutte le sue malattie con la conseguenza che il suo stato di salute potrebbe peggiorare drasticamente e in maniera letale, che infine, quale censura a titolo subordinato, l'insorgente ritiene che la SEM avrebbe violato il principio inquisitorio; che l'autorità inferiore non avrebbe chiarito in modo sufficiente l'accessibilità ai trattamenti medici ne- cessari per il ricorrente in Moldova, in particolare per quanto riguarda la copertura o l'assunzione dei costi; che questa verifica l'avrebbe effettuata unicamente per i trattamenti dell'HIV e dell'epatite C, ma non per tutti gli altri trattamenti necessari per le altre patologie; che per la valutazione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento sarebbe necessario chiarire se il ricorrente dispone di un assicurazione sanitaria in Moldova, se sarebbe in grado di sostenere i contributi assicurativi e quale sarebbe la concreta situazione finanziaria del figlio e della nonna, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'ese- cuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), am- missibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI),
D-607/2025 Pagina 7 che secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con- sid. 10.2), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che la portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento; che anche altri impegni di diritto internazionale della Sviz- zera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che anzitutto il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di re- spingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, che in seguito, va rammentato che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali, che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interes- sato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar pre- supporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima o qualora vi siano seri motivi di ritenere che la per- sona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peg- gioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 di- cembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2),
D-607/2025 Pagina 8 che alla luce della restrittiva giurisprudenza applicabile, lo stato di salute del ricorrente non sembra tuttavia rientrare nella casistica descritta e costi- tuire un ostacolo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, come peraltro neppure censurato in sede ricorsuale, che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che anzitutto, in Moldova (Transnistria inclusa) non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata o emergenza medica riguar- dante l'integralità del territorio nazionale, che in seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d'origine o di provenienza, potreb- bero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza, che l'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recu- pero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l'infra- struttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel Paese d'origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che in tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferi- menti citati), che nel caso in disamina, il ricorrente è in trattamento per infezione da HIV senza sintomatologia accompagnatoria (dal […]; stadio […]), per infezione HCV (epatite C) cronica (dal […]) senza fibrosi significativa, per osteomie- lite cronica (…) (da […] anni), senza possibilità di miglioramento, per un disturbo post-traumatico da stress (PTSD), per coronaropatia senza
D-607/2025 Pagina 9 stenosi ("Koronarsklerose") ed è inoltre in terapia di sostituzione con (…) per la dipendenza dagli (…), che innanzitutto per quanto riguarda l'accesso all'assistenza sanitaria, il Tribunale ritiene che la censura ricorsuale relativa all'accertamento incom- pleto dei fatti rilevanti non è fondata; che invero, in primo luogo, la SEM ha segnatamente stabilito che i cittadini moldavi vengono curati gratuitamente nell'ambito della copertura sanitaria universale ("universal health care"); che dal canto suo, il ricorrente ha riportato soltanto delle informazioni di carattere generale, senza riferimento concreto alla sua situazione perso- nale, che in secondo luogo, come ha rilevato a giusto titolo l'autorità inferiore nella decisione impugnata, a cui per evitare ripetizioni si rinvia e che si conferma integralmente su tale punto (cfr. decisione SEM pto. III, pag. 7), i trattamenti per l'HIV e per l'epatite C sono disponibili nei grandi centri, come ad esempio a Bălți, e i farmaci sono disponibili; che inoltre, tali trat- tamenti sono inclusi nei programmi sanitari pubblici, che lo stesso vale pure per la terapia sostitutiva in caso di dipendenza dagli (…) (cfr. decisione SEM pto. III, pag. 7), che alcune delle patologie di cui soffre il ricorrente (infezione da HIV, epa- tite C, osteomielite e dipendenza dagli […]) sono già state diagnosticate e sottoposte a trattamento in patria; che egli ad esempio è già stato ricove- rato gratuitamente in ospedale, ha potuto consultare un infettivologo e il medico gli ha inoltre proposto l'assunzione di (…) come terapia sostitutiva per la dipendenza (cfr. atto SEM 22/19, D23, D29, D35 segg., D107-D108); che pertanto egli ha avuto la possibilità di accedere ai trattamenti in Mol- dova in passato, contrariamente a quanto rilevato in sede ricorsuale; che si può dunque partire dal presupposto che egli avrà accesso ai trattamenti e ai farmaci per le patologie menzionate anche in futuro, che il Tribunale ha dipoi stabilito a più riprese che anche i trattamenti psi- chiatrici sono disponibili in Moldova (cfr. sentenza del Tribunale E-1194/2023 del 24 gennaio 2025 consid. 6.3.4 e riferimenti citati), che infine, per quanto riguarda la coronaropatia senza stenosi, diagnosti- cata in Svizzera e per la quale è necessaria una prevenzione secondaria con i farmaci (…) (…) mg e (…) (…) mg senza ulteriori esami cardiologici (cfr. atto SEM 56/9), si constata che tali medicinali sono disponibili in Mol- dova (cfr. decisione SEM pto. III, pag. 8); che del resto, anche le cure per
D-607/2025 Pagina 10 eventi cardiovascolari sono disponibili in Moldova, ad esempio presso l'I- stituto di Cardiologia di Chișinău (id.), che peraltro, secondo i rapporti medici del 10 dicembre 2024 (atto SEM 55/5) e del 17 dicembre 2024 (cfr. atto SEM 56/9), il ricorrente è in condi- zioni generali buone; che sempre secondo il rapporto, la patologia più cri- tica sarebbe il disturbo psichico causato dalla dipendenza agli (…); che successivamente a tale rapporto medico, sono stati versati agli atti unica- mente rapporti medici in merito a cure dentali (cfr. rapporti medici del 2 di- cembre 2024, del 19 dicembre 2024 e del 13 gennaio 2025 allegati in sede ricorsuale), motivo per cui si può partire dal presupposto che le condizioni dell'insorgente non siano peggiorate (cfr. art. 8 LAsi), che alla luce di quanto sopra esposto, per le problematiche di salute del ricorrente esistono in Moldova le cure mediche essenziali per il trattamento e un programma d'aiuto sociale per il loro finanziamento; che dalla docu- mentazione medica prodotta non si evince la necessità per lo stesso di rimanere in Svizzera, che infine, come indicato rettamente nella decisione impugnata dalla SEM l'insorgente potrà richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari – ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera – per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo re- lativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che visto tutto quanto sopra, pur considerando con la dovuta attenzione la complessa e seria situazione dello stato di salute del ricorrente, non vi sono elementi agli atti che inducano a ritenere che egli non sarà in grado di rein- tegrarsi e di sopperire ai propri bisogni primari nel caso di un suo ritorno in Moldova, nonché di poter beneficiare delle cure essenziali e necessarie, che pertanto, lo stato di salute del ricorrente non è ostativo all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, che infine, egli dispone in patria di una buona rete famigliare, composta dal figlio maggiorenne e dalla nonna, con la quale egli abitava nel suo appar- tamento di proprietà (cfr. atto SEM 22/19, D60 e D75 segg.); che altresì, l'insorgente ha lavorato diversi anni nei cantieri come operaio edile mentre negli ultimi anni si è dedicato a lavori di ristrutturazione d'interni in proprio (cfr. atto SEM 22/19, D68); che infine, egli ha vissuto in Moldova dalla
D-607/2025 Pagina 11 nascita fino all'espatrio nel 2023, con due soggiorni all'estero per motivi di lavoro nel 2004 e nel 2010 (cfr. atto SEM 22/19, D63 segg.), quindi per circa quarant'anni, che alla luce di quanto precede, anche se le condizioni di vita in Moldova non sono facili a causa della situazione economica prevalente, non ci sono indicazioni nella fattispecie che il ricorrente si ritroverebbe in una situazione di minaccia esistenziale nel caso di un suo rinvio nel suo Paese d'origine; che le criticità del sistema sociale ed economico, non risultano difatti osta- tive, di per sé sole, a realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1–8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenersi pure come esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'e- secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che ciò posto, la decisione avversata va quindi confermata in materia di esecuzione dell'allontanamento, che in esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inade- guata (art. 49 PA); che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favo- revole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che di conseguenza va pure respinta la richiesta di gratuito patrocinio (art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi), che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
D-607/2025 Pagina 12 dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impu- gnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-607/2025 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un ter- mine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione:
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un ter- mine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
E. 4 La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
E. 5 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-607/2025 Sentenza del 12 maggio 2025 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Moldova, patrocinato dal MLaw Gianluca Schlaginhaufen, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento; decisione della SEM del 27 dicembre 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato, cittadino moldavo, ha presentato in Svizzera il 7 luglio 2023, l'audizione ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) dell'8 settembre 2023, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) del 13 settembre 2023 di assegnazione alla procedura ampliata, la rinuncia al mandato di rappresentanza della Protezione giuridica della Regione (...) e l'autorizzazione alla trasmissione delle informazioni relative allo stato della procedura al consultorio cantonale competente sottoscritte dal richiedente in medesima data, la decisione della SEM di ripartizione al cantone B._______ del 14 settembre 2023, la procura del 28 dicembre 2023 con la quale l'interessato ha conferito mandato alla (...), le diverse visite mediche a cui l'interessato è stato sottoposto in corso di procedura, la richiesta di trasmissione di atti medici presentata dalla SEM al rappresentante legale del richiedente il 25 aprile 2024, la lettera del 28 maggio 2024 del patrocinatore dell'interessato con allegati diversi referti medici, la richiesta della SEM del 12 settembre 2024 di trasmissione di un rapporto medico completo (F4), lo scritto del richiedente, per il tramite della sua nuova rappresentante legale (in qualità di sostituta), del 2 ottobre 2024, con diversi nuovi referti e documenti medici e le rettifiche delle prescrizioni mediche, la nuova richiesta di deposito di un rapporto medico completo (F4) della SEM in data 16 ottobre 2024, il rapporto medico completo (F4) del 30 ottobre 2024, trasmesso con scritto del medesimo giorno, la richiesta della SEM del 4 dicembre 2024 di trasmissione di ulteriori informazioni mediche (rapporto medico complementare), la trasmissione di un rapporto psichiatrico del 10 dicembre 2024 con scritto del 12 dicembre 2024, i rapporti medici del 10 e del 17 dicembre 2024 trasmessi alla SEM con scritto del 18 dicembre 2024, la decisione della SEM del 27 dicembre 2024, notificata il 30 dicembre 2024, che non riconosceva la qualità di rifugiato all'interessato, respingeva la sua domanda d'asilo, pronunciava il suo allontanamento dalla Svizzera, lo invitava a lasciare il territorio elvetico così come lo spazio Schengen entro il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione e incaricava il cantone B._______ dell'esecuzione dell'allontanamento, il ricorso del 29 gennaio 2025 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 30 gennaio 2025), inoltrato per il tramite dell'attuale rappresentante legale, con il quale l'insorgente ha concluso, in via principale, all'annullamento dei punti 3 a 5 del dispositivo della decisione impugnata e alla concessione dell'ammissione provvisoria; in via subordinata, al rinvio della causa alla SEM per il completamento dell'istruttoria; con contestuali richieste processuali di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e di gratuito patrocinio; il tutto con conseguenze in materia di spese e ripetibili a carico dell'autorità inferiore, lo scritto del ricorrente, per il tramite del suo rappresentante legale, dell'11 febbraio 2025 con allegata l'attestazione d'indigenza del 3 febbraio precedente, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 PA e occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che oggetto della procedura nel caso in disamina risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento; che infatti, con ricorso l'insorgente non ha contestato il punto di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, dell'asilo e della pronuncia dell'allontanamento, che il richiedente, cittadino moldavo di etnia ucraina proveniente da C._______, nel corso della procedura di prima istanza ha dichiarato, segnatamente e per quanto qui di rilievo, di avere diversi problemi di salute, tra cui un'infezione da HIV, l'epatite C e un'infezione a (...) che richiederebbe medicazioni giornaliere, che nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che in particolare, egli disporrebbe di esperienze lavorative che gli dovrebbero permettere l'inserimento nel mercato del lavoro e di una rete di sostegno nel suo Paese d'origine, ritenuto che vi risiederebbero la nonna e il figlio maggiorenne; che in seguito, l'autorità inferiore ha ritenuto che le cure necessarie per il trattamento delle sue problematiche valetudinarie sarebbero disponibili e accessibili nel suo Paese; che il trattamento dell'HIV sarebbe disponibile a B l i e Chi in u; che anche l'epatite C potrebbe essere curata nel centro di Chi in u; che inoltre, i farmaci per il trattamento di queste due patologie sarebbero disponibili, sebbene in forma diversa, che anche la terapia sostituiva con (...) ([...]) sarebbe accessibile insieme a un supporto psicologico; che inoltre, per quanto riguarda il disturbo da stress post traumatico (PTSD), in Moldova sarebbero stati fatti grandi passi riguardanti le terapie per la salute mentale e a B l i e a Chi in u si troverebbero i due ospedali psichiatrici più importanti del Paese; che i farmaci sarebbero disponibili in parte identici, in parte sotto forma di alternative, che per quanto riguarda la diagnosi di coronaropatia senza stenosi, i due farmaci assunti sarebbero disponibili in diverse farmacie e le cure per eventi cardiovascolari sarebbero disponibili, ad esempio presso l'Istituto di Cardiologia di Chi in u; che infine, l'autorità inferiore ha rilevato che tutti i cittadini moldavi verrebbero curati gratuitamente, inclusi i ricoveri ospedalieri, grazie all'assistenza sanitaria universale; che esisterebbe altresì un programma HIV in base al quale tutti i pazienti sarebbero trattati gratuitamente; che ciò varrebbe anche per il trattamento dell'epatite C, che in aggiunta, vi sarebbe da una parte la possibilità di stipulare un'assicurazione sanitaria privata nel suo Paese e dall'altra di richiedere alla Svizzera un sostegno finanziario ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi, che in sede ricorsuale, l'insorgente contesta le motivazioni dell'autorità inferiore in merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; che lo stesso non sarebbe ragionevolmente esigibile a causa delle numerose gravi malattie fisiche e psichiche di cui egli soffrirebbe; che il complesso stato di salute del ricorrente richiederebbe una varietà di trattamenti medici e psichiatrici, che l'autorità inferiore avrebbe erroneamente affermato che i cittadini moldavi verrebbero curati gratuitamente grazie al sistema sanitario generale; che l'assicurazione sanitaria obbligatoria coprirebbe soltanto una selezione molto limitata di farmaci e non garantirebbe l'accesso all'assistenza sanitaria per le famiglie colpite dalla povertà, che inoltre sarebbero molto diffuse le pratiche di pagamenti informali e diretti per l'ottenimento di prestazioni mediche; che non avendo l'insorgente alcuna formazione, potrebbe trovare solo lavori temporanei in Moldova e non potrebbe permettersi i contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria o, quantomeno, non riuscirebbe a coprire le necessarie spese informali e i pagamenti diretti per le cure e i farmaci, o potrebbe farlo solo con grandi difficoltà, che egli avrebbe già dovuto indebitarsi una volta per potersi permettere l'operazione (...); che egli non sarebbe dunque evidentemente in grado di pagare un'assicurazione privata; che per giunta negli ultimi anni, il ricorrente non sarebbe più stato in grado di svolgere lavori pesanti a causa del suo stato di salute, il che avrebbe ulteriormente limitato le sue possibilità di trovare un impiego; che ciò sarebbe ancora il caso anche oggi, che dai referti medici, risulterebbe che l'insorgente dovrebbe avere accesso a un medico infettivologo, a un traumatologo e a uno psichiatra; che quand'anche si ritenesse che il ricorrente potrebbe effettivamente ricevere dei trattamenti d'emergenza gratuiti in Moldavia, ciò non coprirebbe gli accertamenti e le consultazioni regolari necessarie; che egli non potrebbe neppure contare sul sostegno dei famigliari, che a causa della situazione finanziaria del ricorrente e della copertura insufficiente da parte dell'assicurazione sanitaria moldava risulterebbe evidente che, in considerazione delle numerose gravi malattie fisiche e psicologiche del ricorrente, egli non sarà in grado di finanziare il trattamento necessario per tutte le sue malattie con la conseguenza che il suo stato di salute potrebbe peggiorare drasticamente e in maniera letale, che infine, quale censura a titolo subordinato, l'insorgente ritiene che la SEM avrebbe violato il principio inquisitorio; che l'autorità inferiore non avrebbe chiarito in modo sufficiente l'accessibilità ai trattamenti medici necessari per il ricorrente in Moldova, in particolare per quanto riguarda la copertura o l'assunzione dei costi; che questa verifica l'avrebbe effettuata unicamente per i trattamenti dell'HIV e dell'epatite C, ma non per tutti gli altri trattamenti necessari per le altre patologie; che per la valutazione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento sarebbe necessario chiarire se il ricorrente dispone di un assicurazione sanitaria in Moldova, se sarebbe in grado di sostenere i contributi assicurativi e quale sarebbe la concreta situazione finanziaria del figlio e della nonna, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che la portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento; che anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che anzitutto il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, che in seguito, va rammentato che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali, che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima o qualora vi siano seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), che alla luce della restrittiva giurisprudenza applicabile, lo stato di salute del ricorrente non sembra tuttavia rientrare nella casistica descritta e costituire un ostacolo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, come peraltro neppure censurato in sede ricorsuale, che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che anzitutto, in Moldova (Transnistria inclusa) non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata o emergenza medica riguardante l'integralità del territorio nazionale, che in seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza, che l'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel Paese d'origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che in tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che nel caso in disamina, il ricorrente è in trattamento per infezione da HIV senza sintomatologia accompagnatoria (dal [...]; stadio [...]), per infezione HCV (epatite C) cronica (dal [...]) senza fibrosi significativa, per osteomielite cronica (...) (da [...] anni), senza possibilità di miglioramento, per un disturbo post-traumatico da stress (PTSD), per coronaropatia senza stenosi ("Koronarsklerose") ed è inoltre in terapia di sostituzione con (...) per la dipendenza dagli (...), che innanzitutto per quanto riguarda l'accesso all'assistenza sanitaria, il Tribunale ritiene che la censura ricorsuale relativa all'accertamento incompleto dei fatti rilevanti non è fondata; che invero, in primo luogo, la SEM ha segnatamente stabilito che i cittadini moldavi vengono curati gratuitamente nell'ambito della copertura sanitaria universale ("universal health care"); che dal canto suo, il ricorrente ha riportato soltanto delle informazioni di carattere generale, senza riferimento concreto alla sua situazione personale, che in secondo luogo, come ha rilevato a giusto titolo l'autorità inferiore nella decisione impugnata, a cui per evitare ripetizioni si rinvia e che si conferma integralmente su tale punto (cfr. decisione SEM pto. III, pag. 7), i trattamenti per l'HIV e per l'epatite C sono disponibili nei grandi centri, come ad esempio a B l i, e i farmaci sono disponibili; che inoltre, tali trattamenti sono inclusi nei programmi sanitari pubblici, che lo stesso vale pure per la terapia sostitutiva in caso di dipendenza dagli (...) (cfr. decisione SEM pto. III, pag. 7), che alcune delle patologie di cui soffre il ricorrente (infezione da HIV, epatite C, osteomielite e dipendenza dagli [...]) sono già state diagnosticate e sottoposte a trattamento in patria; che egli ad esempio è già stato ricoverato gratuitamente in ospedale, ha potuto consultare un infettivologo e il medico gli ha inoltre proposto l'assunzione di (...) come terapia sostitutiva per la dipendenza (cfr. atto SEM 22/19, D23, D29, D35 segg., D107-D108); che pertanto egli ha avuto la possibilità di accedere ai trattamenti in Moldova in passato, contrariamente a quanto rilevato in sede ricorsuale; che si può dunque partire dal presupposto che egli avrà accesso ai trattamenti e ai farmaci per le patologie menzionate anche in futuro, che il Tribunale ha dipoi stabilito a più riprese che anche i trattamenti psichiatrici sono disponibili in Moldova (cfr. sentenza del Tribunale E-1194/2023 del 24 gennaio 2025 consid. 6.3.4 e riferimenti citati), che infine, per quanto riguarda la coronaropatia senza stenosi, diagnosticata in Svizzera e per la quale è necessaria una prevenzione secondaria con i farmaci (...) (...) mg e (...) (...) mg senza ulteriori esami cardiologici (cfr. atto SEM 56/9), si constata che tali medicinali sono disponibili in Moldova (cfr. decisione SEM pto. III, pag. 8); che del resto, anche le cure per eventi cardiovascolari sono disponibili in Moldova, ad esempio presso l'Istituto di Cardiologia di Chi in u (id.), che peraltro, secondo i rapporti medici del 10 dicembre 2024 (atto SEM 55/5) e del 17 dicembre 2024 (cfr. atto SEM 56/9), il ricorrente è in condizioni generali buone; che sempre secondo il rapporto, la patologia più critica sarebbe il disturbo psichico causato dalla dipendenza agli (...); che successivamente a tale rapporto medico, sono stati versati agli atti unicamente rapporti medici in merito a cure dentali (cfr. rapporti medici del 2 dicembre 2024, del 19 dicembre 2024 e del 13 gennaio 2025 allegati in sede ricorsuale), motivo per cui si può partire dal presupposto che le condizioni dell'insorgente non siano peggiorate (cfr. art. 8 LAsi), che alla luce di quanto sopra esposto, per le problematiche di salute del ricorrente esistono in Moldova le cure mediche essenziali per il trattamento e un programma d'aiuto sociale per il loro finanziamento; che dalla documentazione medica prodotta non si evince la necessità per lo stesso di rimanere in Svizzera, che infine, come indicato rettamente nella decisione impugnata dalla SEM l'insorgente potrà richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che visto tutto quanto sopra, pur considerando con la dovuta attenzione la complessa e seria situazione dello stato di salute del ricorrente, non vi sono elementi agli atti che inducano a ritenere che egli non sarà in grado di reintegrarsi e di sopperire ai propri bisogni primari nel caso di un suo ritorno in Moldova, nonché di poter beneficiare delle cure essenziali e necessarie, che pertanto, lo stato di salute del ricorrente non è ostativo all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, che infine, egli dispone in patria di una buona rete famigliare, composta dal figlio maggiorenne e dalla nonna, con la quale egli abitava nel suo appartamento di proprietà (cfr. atto SEM 22/19, D60 e D75 segg.); che altresì, l'insorgente ha lavorato diversi anni nei cantieri come operaio edile mentre negli ultimi anni si è dedicato a lavori di ristrutturazione d'interni in proprio (cfr. atto SEM 22/19, D68); che infine, egli ha vissuto in Moldova dalla nascita fino all'espatrio nel 2023, con due soggiorni all'estero per motivi di lavoro nel 2004 e nel 2010 (cfr. atto SEM 22/19, D63 segg.), quindi per circa quarant'anni, che alla luce di quanto precede, anche se le condizioni di vita in Moldova non sono facili a causa della situazione economica prevalente, non ci sono indicazioni nella fattispecie che il ricorrente si ritroverebbe in una situazione di minaccia esistenziale nel caso di un suo rinvio nel suo Paese d'origine; che le criticità del sistema sociale ed economico, non risultano difatti ostative, di per sé sole, a realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenersi pure come esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che ciò posto, la decisione avversata va quindi confermata in materia di esecuzione dell'allontanamento, che in esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che di conseguenza va pure respinta la richiesta di gratuito patrocinio (art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi), che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: