Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Sachverhalt
A. A._______, cittadino gambiano originario di B._______, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) agosto 2019 (cfr. atto n. [...]-3/2), dopo essere stato fermato ed arrestato provvisoriamente a causa di un divieto d'entrata in Svizzera (emesso il [...]) valido dal (...) sino al (...), per il quale è stato condannato, con decreto d'accusa del (...), al reato di entrata illegale, dal (...) di C._______ (D._______) (cfr. atti n. [...]-1/8, n. [...]-18/3 e n. [...]-36/20). B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che, secondo la banca dati «EURODAC», l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo dapprima in Italia il (...) dicembre 2016 e successivamente in E._______ il (...) (cfr. atti n. [...]-9/2 e n. [...]-18/3). C. Il richiedente è stato sentito il (...) settembre 2019 in merito ai suoi dati personali, nel corso del quale egli ha in particolare riferito di essere giunto dal suo Paese d'origine in Italia circa nel mese di marzo del 2016, nonché ha consegnato il suo passaporto originale gambiano (cfr. atti n. [...]-1/8 e n. [...]-16/7). D. Il 4 settembre 2019 il rappresentante legale dell'interessato ha segnatamente trasmesso alla SEM la documentazione medica inerente il medesimo, segnalando inoltre il suo stato di salute ed il fatto che egli si sarebbe rivolto all'Assistenza del Centro federale ove alloggia, oltreché sulla necessità di un consulto psichiatrico per il medesimo (cfr. atti n. [...]-21/2 e n. [...]-23/3). E. In data (...) settembre 2019, il richiedente è stato sentito nel corso del colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), in merito all'eventuale competenza dell'Italia per la trattazione della sua domanda d'asilo, nonché sul suo stato di salute (cfr. atto n. [...]-25/3). Nel corso dello stesso, il richiedente ha consegnato il suo permesso di soggiorno italiano per motivi umanitari, rilasciato il (...) e valido sino al (...) (cfr. atti n. [...]-25/3, n. [...]-26/4 e n. [...]-27/1). F. Nella medesima data succitata, la SEM ha presentato alle competenti autorità italiane, una richiesta di ripresa in carico dell'interessato fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto n. [...]-28/6). G. Con scritto del 13 settembre 2019, il rappresentante legale del richiedente ha in particolare trasmesso alla SEM la documentazione inerente l'aggiornamento dello stato di salute del precitato, chiedendo un rapporto medico completo (F4) in modo da disporre di una diagnosi di dettaglio, visto il quadro clinico di considerevole gravità (cfr. atto n. [...]-31/4). H. Il (...) settembre 2019, l'autorità italiana ha risposto positivamente alla domanda di ripresa in carico svizzera succitata, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto n. [...]-32/1). I. In data 18 settembre 2019, il rappresentante legale dell'interessato ha nuovamente aggiornato la SEM sullo stato valetudinario del medesimo, allegando ulteriore documentazione, e ribadendo la loro richiesta di rapporto medico dettagliato espressa già il 13 settembre 2019 (cfr. atto n. [...]-34/3). J. Con scritto del 20 settembre 2019 la SEM ha chiesto al medico curante del richiedente, in particolare di voler confermare la diagnosi posta di episodio depressivo grave con sintomi psicotici (ICD10: F32.3) o di comunicarne la tempistica per la sua definizione (cfr. atto n. [...]-35/2, cfr. anche atto n. [...]-26/4 per l'ipotesi diagnostica). K. Per il tramite degli scritti rispettivamente datati 27 settembre 2019 (cfr. atto n. [...]-37/1), 1° ottobre 2019 (cfr. atto n. [...]-40/1), 9 ottobre 2019 (cfr. atto n. [...]-41/4), 21 ottobre 2019 (cfr. atto n. [...]-42/4) e 22 ottobre 2019 (cfr. atto n. [...]-43/6), l'interessato ha in particolare aggiornato l'autorità inferiore sul suo stato di salute, allegando nuova documentazione medica, nonché sollecitando una diagnosi di dettaglio. Nello scritto del 27 settembre 2019, il richiedente ha inoltre chiesto che nella decisione, oltre al suo stato di vulnerabilità, si tenga conto della probabile inaccessibilità ad un alloggio nel caso di un suo trasferimento in Italia ed all'incertezza del suo statuto di soggiorno viste le modifiche legislative inerenti i permessi per motivi umanitari. L. Il (...) novembre 2019, il (...) di F._______, ha risposto alla richiesta della SEM formulata il (...) settembre 2019. Nella missiva, si riporta una modifica della diagnosi precedentemente ipotizzata in schizofrenia paranoide (ICD10: F20.0), sulla base dell'anamnesi e dei sintomi attuali (dispercezioni uditive, ansia, angoscia, ideazione persecutoria) del paziente (cfr. atto n. [...]-46/1). M. Con decisione dell'8 novembre 2019, notificata il giorno stesso (cfr. atto n. [...]-49/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo l'allontanamento (recte: trasferimento) dell'interessato verso l'Italia, come pure incaricando il G._______ di eseguire la decisione di trasferimento e togliendo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione. N. Il 12 novembre 2019 (recte: 15 novembre 2019) (cfr. timbro del plico raccomandato), il richiedente è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la suddetta decisione, chiedendo in limine la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al gravame; in via principale l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e la trattazione nazionale della domanda d'asilo; contestualmente ha inoltrato un'istanza tendente alla dispensa dal versamento dell'anticipo delle spese di giustizia. Al ricorso, sono stati allegati quali nuovi mezzi di prova: la copia del Processo di lavoro interno: Accertamento problemi di salute_V2.2 della SEM del 12 agosto 2019 (cfr. sub doc. 3), nonché il documento MEDIF-Medical Information Form, datato 12 novembre 2019 (cfr. sub doc. 4). O. Con ordinanza del 18 novembre 2019, il Tribunale ha sospeso provvisoriamente, a titolo di misure supercautelari, l'esecuzione del trasferimento. P. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi seguenti qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi) alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì si rammenta che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3 Il ricorso manifestamente fondato, ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 4.1 Nella decisione avversata, l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente. L'Italia sarebbe infatti competente per la trattazione della medesima così come per l'attuazione dell'allontanamento dell'interessato. Quest'ultimo non avrebbe del resto contestato detta competenza nell'ambito del diritto di essere sentito concessogli. Non vi sarebbero inoltre fondati motivi per ritenere che su suolo italiano sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza dei richiedenti l'asilo ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino III, che comportino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE) o dell'art. 3 CEDU (RS 0.101). Peraltro, il Paese in questione, applicherebbe la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura), nonché sarebbe firmatario della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) oltreché della CEDU. Non sussisterebbero inoltre degli elementi concreti che indichino che l'Italia non rispetti i suoi obblighi internazionali e che la sua procedura di asilo e di allontanamento sia esaminata e non sia attuata nel rispetto del principio di "non-refoulement". L'autorità inferiore, nel proseguo della sua decisione, non ha ritenuto applicabili, in specie, gli art. 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, in quanto le problematiche di salute dell'interessato - delle quali si disporrebbe peraltro di un quadro clinico chiaro e completo con la diagnosi di schizofrenia paranoide e non sarebbero pertanto necessari ulteriori approfondimenti - non sarebbero di una gravità tale da costituire una violazione dell'art. 3 CEDU. Circa i suoi problemi di salute, l'Italia disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente, a cui egli avrebbe accesso ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 della direttiva accoglienza. In tal senso, il richiedente avrebbe inoltre già vissuto per quattro anni su suolo italiano e non sarebbero emersi elementi che inducano a pensare che l'Italia lo avrebbe privato di cure mediche adeguate o che lo farebbe in futuro. Vista l'accettazione del precitato Paese di ripresa in carico, lui avrebbe accesso, in caso di bisogno, a tutte le cure necessarie come già sarebbe avvenuto in passato, come da lui stesso dichiarato nel corso della visita medica del (...). Inoltre, soltanto la capacità al trasferimento sarebbe decisiva per il proseguo della procedura Dublino. Il suo stato di salute, in applicazione degli art. 31 e 32 del Regolamento Dublino III, verrebbe considerata dalla SEM al momento dell'organizzazione del trasferimento dell'interessato verso l'Italia, ovvero informando le preposte autorità italiane della sua situazione valetudinaria. Nella decisione avversata, l'autorità inferiore, ha infine ritenuto non applicabile l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Invero, l'Italia applicherebbe la direttiva accoglienza, e pertanto il richiedente potrebbe rivolgersi sia alle autorità competenti che a numerose organizzazioni presenti in loco, per ottenere un alloggio, un'assistenza sociale o beneficiare di un aiuto per la ricerca di un impiego. In merito a quest'ultimo punto, nessuno Stato membro potrebbe garantire l'accesso ad un posto di lavoro retribuito. In conclusione, non vi sarebbe alcun indizio concreto nella fattispecie, che permetta di presumere che l'interessato si troverebbe in una situazione esistenziale critica a seguito del suo trasferimento verso l'Italia.
E. 4.2 L'insorgente, nel suo ricorso, dopo aver presentato e precisato gli elementi fattuali, avversa la suddetta valutazione dell'autorità di prima istanza. Egli ricorda anzitutto di essere giunto in Svizzera in condizioni di salute molto precarie, verosimilmente addebitabili alla situazione vissuta in Italia. In seguito rammenta di essere affetto da una schizofrenia paranoide, diagnosi per la quale sarebbero state adottate delle misure terapeutiche, la prescrizione di un trattamento farmacologico e l'inizio di un percorso di presa in carico psicologica. Tale patologia sarebbe di considerevole gravità, potendo condurre sino all'incapacità lavorativa totale e condizionare in modo importante tutte le attività della vita quotidiana, come attestato anche dalle "(...)" del (...). Soltanto grazie all'accompagnamento ed al trattamento terapeutico considerevoli ricevuti in Svizzera, come si evincerebbe dagli atti, l'insorgente avrebbe potuto lentamente migliorare il suo stato valetudinario. Proseguendo nell'analisi, egli rileva, appoggiandosi sui diversi documenti medici e quanto da lui stesso affermato durante il colloquio Dublino, nonché citando due sentenze del Tribunale, che malgrado anche quanto più volte proposto dalla Protezione giuridica, non si sarebbe effettuata una valutazione medica completa, chiedendo la redazione di un rapporto dettagliato (F4). La mancanza di un tale documento, in un quadro clinico complesso ed importante, manifesterebbe dell'accertamento incompleto dei fatti determinanti da parte della SEM. L'insorgente ritiene inoltre che nella decisione impugnata, la SEM non abbia esaminato l'impatto attuale che avrebbe il decreto Salvini sull'intero sistema d'accoglienza italiano, anche in particolare viste le novità legislative introdotte per il permesso per motivi umanitari, come quello accordato al ricorrente, appoggiandosi anche sul parere di diversi rapporti nazionali ed internazionali, oltreché della giurisprudenza del Tribunale in merito al trasferimento di casi vulnerabili in Italia. Frattanto, lo statuto giuridico dell'insorgente nel precitato Stato membro apparirebbe attualmente ed in futuro maggiormente incerto. Egli non avrebbe difatti i requisiti per ottenere il nuovo permesso di soggiorno per casi speciali, ma potrebbe eventualmente aspirare ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale. Le novità legislative non permetterebbero più l'accoglimento di richiedenti vulnerabili all'interno degli SPRAR (acronimo per "Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati"), e nei Centri governativi ove gli stessi sarebbero accolti, vi sarebbe l'assenza di servizi adeguati alla valutazione delle esigenze particolari dei medesimi. Vista la gravità dello stato di salute del ricorrente, e tra l'altro la necessità di assicurare una sua presa in carico psichiatrica continua, nonché lo stato della legislazione e della prassi italiane, il ricorrente si ritroverebbe su suolo italiano, sprovvisto di un alloggio, della necessaria assistenza e con il rischio di non poter accedere ai servizi medici di cui avrebbe bisogno. Tali evenienze potrebbero condurlo ad una condizione esistenziale di gravissima precarietà tale da esporlo ad un rischio per la vita ed a conseguenze nefaste, con il rischio concreto di trovarsi in una situazione proscritta dall'art. 3 CEDU. Non avendo tenuto conto di tali aspetti, l'esame effettuato dalla SEM sarebbe incompleto ed inadeguato, anche rispetto all'esigenza di valutare l'adozione della clausola di sovranità, ed una riammissione in Italia del ricorrente apparirebbe contraria agli impegni internazionali della Svizzera. Infine, l'interessato evidenzia come il percorso terapeutico, che avrebbe condotto ad un miglioramento del suo stato di salute, verrebbe concretamente interrotto in caso di un suo trasferimento. Non sarebbero inoltre note le tempistiche di un'eventuale ripresa in carico successiva al trasferimento in Italia. Anche in merito a tali evenienze, l'autorità inferiore non avrebbe effettuato alcuna valutazione, né assunto garanzie specifiche ed individualizzate da parte italiana, come invece si imporrebbe in specie.
E. 5.1 Nella presente disamina, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento.
E. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 5.3 Giusta l'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).
E. 5.4 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.
E. 6 Nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato ha depositato una prima domanda d'asilo in Italia il (...) dicembre 2016 (cfr. atti n. [...]-9/2 e n. [...]-18/3), ove avrebbe peraltro ricevuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari (cfr. atti n. [...]-18/3, n. [...]-25/3 e n. [...]-27/1). Di conseguenza, il (...) settembre 2019 l'autorità succitata ha presentato alle autorità italiane, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto n. [...]-28/6). Il (...) settembre 2019, quindi entro il termine di due settimane previsto dall'art. 25 par. 1 Regolamento Dublino III, l'Italia ha accettato il trasferimento del ricorrente fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. La questione della disposizione applicabile in specie per determinare la competenza dello Stato membro competente (art. 12 par. 1 o art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III), può in specie rimanere aperta, in quanto l'Italia ha espressamente riconosciuto la sua competenza, e la stessa non è stata contestata dal ricorrente. Pertanto, la medesima risulta essere di principio data nella fattispecie.
E. 7.1 Per quanto concerne le condizioni di accoglienza nella vicina penisola, occorre innanzitutto rammentare che l'Italia è legata alla CartaUE e fa parte della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Conv. rifugiati, oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Inoltre, malgrado sia notorio che le autorità italiane siano confrontate con dei seri problemi in materia di accoglienza e di assistenza sociale dei richiedenti l'asilo, accentuatisi con l'entrata in vigore, il 5 ottobre 2018, del decreto legislativo n. 113/2018 su sicurezza e immigrazione (di seguito: decreto Salvini) che è stato approvato quale legge dal Parlamento italiano il 28 novembre seguente (cfr. a titolo d'esempio tra le altre: sentenza del Tribunale D-5432/2019 del 4 novembre 2019), la situazione non risulta a tal punto grave da poter essere equiparata a quella ritenuta per la Grecia (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33).
E. 7.2 Su tali presupposti, occorre partire dall'assunto che il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo da parte dello Stato in questione sia presunto (cfr. precitate direttive accoglienza e procedura).
E. 7.3 Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). Come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM può entrare nel merito della domanda d'asilo anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda per dei "motivi umanitari" ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III rispettivamente dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 4.3 con riferimenti citati, 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine). Qualora, invece, il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravvenga all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 della CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 con riferimenti citati).
E. 7.4 In primo luogo non v'è da riconoscere che in Italia sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III, anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto Salvini (cfr. tra le altre sentenze del Tribunale D-5432/2019, D-2804/2019 del 12 giugno 2019 consid. 7.5 con ulteriori riferimenti citati). Pertanto, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III, non si giustifica nel caso di specie.
E. 7.5 Rimane quindi da esaminare se la presunzione di sicurezza può essere confutata a causa della presenza d'indizi seri che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro designato come responsabile, non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5).
E. 7.5.1 Per quanto concerne la situazione medica del ricorrente, occorre dapprima rilevare che ai sensi del decreto Salvini, solo i richiedenti l'asilo minorenni ed i rifugiati riconosciuti, sono alloggiati nei nuovi centri «SIPROIMI» (acronimo per "Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati"; in precedenza al decreto Salvini, denominati centri «SPRAR»), ove possono avere accesso a delle cure mediche. Negli altri centri collettivi d'alloggio per i richiedenti l'asilo, solo l'accesso ad una medicina d'urgenza sembrerebbe essere assicurata. A ciò si aggiunga che la carta sanitaria, che dava accesso alle prestazioni sanitarie quali il medico di famiglia, non è più rilasciata ai richiedenti l'asilo registrati in Italia (cfr. sentenze del Tribunale F-843/2019 del 31 ottobre 2019, E-4452/2019 del 16 settembre 2019, E-2885/2019 del 17 giugno 2019, D-7170/2018 del 13 marzo 2019).
E. 7.5.2 Nella presente disamina, come rettamente censurato nel gravame, la SEM non ha tenuto conto, nella decisione avversata, della situazione attuale presente in Italia a seguito del decreto Salvini per quanto concerne l'accesso a delle cure mediche specializzate dal profilo psichiatrico - che come risulta dagli atti di causa, per la grave patologia di cui è affetto il ricorrente, il medesimo ne necessita in modo importante e continuativo (cfr. anche doc. 4 prodotto con il ricorso) - nonché per quanto concerne l'alloggio. Invero, l'autorità inferiore non ha analizzato, in rapporto alle disposizioni del decreto Salvini, le possibilità concrete di alloggio e dell'ottenimento da parte dell'insorgente di una presa in carico psichiatrica e psicoterapeutica adatta alla situazione particolare di vulnerabilità dello stesso. Le evenienze rilevate nella decisione impugnata circa il fatto che il richiedente durante la visita medica del (...) avrebbe beneficiato in Italia di cure per i suoi problemi psichiatrici, come pure le garanzie generiche offerte dall'Italia rispetto alla ripresa in carico del richiedente, non risultano in casu sufficienti tenuto conto delle restrizioni adottate in materia con il decreto Salvini. Anche se il richiedente beneficia tutt'ora di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (con scadenza il [...]; cfr. atti n. [...]-25/3 e n. [...]-27/1), appare invero plausibile, secondo le novità legislative e pratiche introdotte dal decreto Salvini, quanto da lui addotto sia nel colloquio personale Dublino del (...) settembre 2019 che nello scritto del 27 settembre 2019 (cfr. atto n. [...]-37/1), relativo alla mancanza di un alloggio ed il timore di non ricevere delle cure mediche necessarie ed appropriate al suo caso. Invero, senza ulteriori chiarimenti in merito, non si può escludere che l'insorgente potrebbe essere stato colpito, a seguito della sua partenza verso la E._______ ed in seguito nuovamente verso la H._______ (cfr. atti n. [...]-25/3 e n. [...]-36/20), di una revoca delle condizioni materiali d'accoglienza secondo l'art. 23 cpv. 1 del Decreto legislativo n. 142/2015 del 18 agosto 2015 (GU Serie Generale - n. 214 del 15.09.2015). In tal caso, oltreché alla perdita del diritto all'alloggio, potrebbe non più disporre della facoltà di rinnovare la sua carta europea d'assicurazione-malattia, perdendo de facto l'accesso alle prestazioni del Sistema nazionale di salute italiano (cfr. AIDA Aylum Information Database, Country Report: Italy, Update 2018, pag. 87 segg. e pag. 105 seg.). Agli atti non risulta inoltre chiaro quando ed in quale contesto il richiedente avrebbe ricevuto delle cure su suolo italiano (cfr. atto n. [...]-39/3), essendo l'anamnesi medica, effettuata per l'interessato sulla base dei diversi F2 redatti, soltanto parziale. A fronte di tali elementi, risultava necessario che la SEM acclarasse lo statuto giuridico dell'interessato in Italia, con ulteriori misure istruttorie, e che motivasse anche su tale punto in questione la decisione, in relazione in particolare all'accesso alle cure mediche ed all'alloggio dell'interessato, considerati i cambiamenti legislativi entrati in vigore con il decreto Salvini. Inoltre, avrebbe dovuto esaminare se l'interessato beneficerebbe in concreto su suolo italiano di una presa in carico appropriata al suo stato di salute e di ottenere, prima del suo eventuale trasferimento nello Stato in questione, ogni garanzia utile a tal fine (cfr. sentenza del Tribunale F-843/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 10.2 con ulteriori riferimenti citati).
E. 7.5.3 Rispetto allo stato di salute dell'insorgente, occorre inoltre rilevare che, per poter procedere nel senso indicato sopra (consid. 7.5.2), la SEM dovrà disporre di un rapporto medico specialistico non solo in merito alla diagnosi per il richiedente, che dagli atti pare essere stata determinata quale "schizofrenia paranoide (ICD10: F20.0)" (cfr. atti n. [...]-39/3, n. [...]-41/4, n. [...]-42/4, n. [...]-46/1), ma anche circa i trattamenti (psichiatrici, psicologici e farmacologici) dei quali il richiedente necessita attualmente, e della prognosi, anche legata ai rischi di un'interruzione dei trattamenti ricevuti in Svizzera. Sarà vieppiù utile indagare sulla effettiva necessità, a livello terapeutico, di misure integrative per il ricorrente, ciò che sembrerebbe per lo meno clinicamente indicato dalla documentazione medica presente agli atti (cfr. atti n. [...]-34/3, n. [...]-39/3, n. [...]-41/4, n. [...]-42/4 e n. [...]-45/3). In tal senso, la precitata non risulta completa ed atta a stabilire una presa in carico appropriata e conforme alla vulnerabilità del richiedente da parte delle autorità italiane, nel caso di un suo trasferimento.
E. 7.5.4 Nel caso in cui la SEM, dopo gli opportuni complementi istruttori, dovesse giungere alla conclusione che in caso di un trasferimento in Italia dell'interessato, egli avrà accesso ad un alloggio ed alle cure e trattamenti medici conformi con la sua vulnerabilità, l'autorità inferiore dovrà ancora dimostrare che l'esecuzione del trasferimento del ricorrente permane ammissibile e che, tenuto conto in particolare della gravità dello stato di salute del richiedente, non esistono dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. In caso contrario, l'autorità inferiore, sarà invece tenuta ad applicare la clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, concretizzata all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 8 Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata per accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) e gli atti di causa sono rinviati alla SEM per completamento dell'istruzione e nuova decisione (cfr. art. 61 cpv. 1 PA) ai sensi dei considerandi. Non può in effetti, essere compito del Tribunale di accertare fatti giuridicamente rilevanti precludendo di conseguenza al ricorrente un'eventuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con referenze citate; sentenza del Tribunale F-843/2019 consid. 11 con ulteriori riferimenti citati; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed. 2016, n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252 segg.).
E. 9 Con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 18 novembre 2019, sono revocate.
E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, risulta priva d'oggetto.
E. 11 Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 PA) e l'istanza tendente all'esenzione dal versamento dell'anticipo delle presumibili spese di giustizia, è divenuta pure senza oggetto.
E. 12 Non vengono inoltre attribuite delle indennità al ricorrente ai sensi dell'art. 111ater LAsi, in quanto lo stesso è stato assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM ai sensi dell'art. 102h LAsi.
E. 13 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto.
- La decisione della SEM dell'8 novembre 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per un complemento istruttorio e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Le misure supercautelari pronunciate il 18 novembre 2019 sono revocate.
- Non si prelevano spese processuali.
- Non vengono assegnate indennità ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6054/2019 Sentenza del 21 novembre 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jenny de Coulon Scuntaro, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Gambia, rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM dell'8 novembre 2019 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino gambiano originario di B._______, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) agosto 2019 (cfr. atto n. [...]-3/2), dopo essere stato fermato ed arrestato provvisoriamente a causa di un divieto d'entrata in Svizzera (emesso il [...]) valido dal (...) sino al (...), per il quale è stato condannato, con decreto d'accusa del (...), al reato di entrata illegale, dal (...) di C._______ (D._______) (cfr. atti n. [...]-1/8, n. [...]-18/3 e n. [...]-36/20). B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che, secondo la banca dati «EURODAC», l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo dapprima in Italia il (...) dicembre 2016 e successivamente in E._______ il (...) (cfr. atti n. [...]-9/2 e n. [...]-18/3). C. Il richiedente è stato sentito il (...) settembre 2019 in merito ai suoi dati personali, nel corso del quale egli ha in particolare riferito di essere giunto dal suo Paese d'origine in Italia circa nel mese di marzo del 2016, nonché ha consegnato il suo passaporto originale gambiano (cfr. atti n. [...]-1/8 e n. [...]-16/7). D. Il 4 settembre 2019 il rappresentante legale dell'interessato ha segnatamente trasmesso alla SEM la documentazione medica inerente il medesimo, segnalando inoltre il suo stato di salute ed il fatto che egli si sarebbe rivolto all'Assistenza del Centro federale ove alloggia, oltreché sulla necessità di un consulto psichiatrico per il medesimo (cfr. atti n. [...]-21/2 e n. [...]-23/3). E. In data (...) settembre 2019, il richiedente è stato sentito nel corso del colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), in merito all'eventuale competenza dell'Italia per la trattazione della sua domanda d'asilo, nonché sul suo stato di salute (cfr. atto n. [...]-25/3). Nel corso dello stesso, il richiedente ha consegnato il suo permesso di soggiorno italiano per motivi umanitari, rilasciato il (...) e valido sino al (...) (cfr. atti n. [...]-25/3, n. [...]-26/4 e n. [...]-27/1). F. Nella medesima data succitata, la SEM ha presentato alle competenti autorità italiane, una richiesta di ripresa in carico dell'interessato fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto n. [...]-28/6). G. Con scritto del 13 settembre 2019, il rappresentante legale del richiedente ha in particolare trasmesso alla SEM la documentazione inerente l'aggiornamento dello stato di salute del precitato, chiedendo un rapporto medico completo (F4) in modo da disporre di una diagnosi di dettaglio, visto il quadro clinico di considerevole gravità (cfr. atto n. [...]-31/4). H. Il (...) settembre 2019, l'autorità italiana ha risposto positivamente alla domanda di ripresa in carico svizzera succitata, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto n. [...]-32/1). I. In data 18 settembre 2019, il rappresentante legale dell'interessato ha nuovamente aggiornato la SEM sullo stato valetudinario del medesimo, allegando ulteriore documentazione, e ribadendo la loro richiesta di rapporto medico dettagliato espressa già il 13 settembre 2019 (cfr. atto n. [...]-34/3). J. Con scritto del 20 settembre 2019 la SEM ha chiesto al medico curante del richiedente, in particolare di voler confermare la diagnosi posta di episodio depressivo grave con sintomi psicotici (ICD10: F32.3) o di comunicarne la tempistica per la sua definizione (cfr. atto n. [...]-35/2, cfr. anche atto n. [...]-26/4 per l'ipotesi diagnostica). K. Per il tramite degli scritti rispettivamente datati 27 settembre 2019 (cfr. atto n. [...]-37/1), 1° ottobre 2019 (cfr. atto n. [...]-40/1), 9 ottobre 2019 (cfr. atto n. [...]-41/4), 21 ottobre 2019 (cfr. atto n. [...]-42/4) e 22 ottobre 2019 (cfr. atto n. [...]-43/6), l'interessato ha in particolare aggiornato l'autorità inferiore sul suo stato di salute, allegando nuova documentazione medica, nonché sollecitando una diagnosi di dettaglio. Nello scritto del 27 settembre 2019, il richiedente ha inoltre chiesto che nella decisione, oltre al suo stato di vulnerabilità, si tenga conto della probabile inaccessibilità ad un alloggio nel caso di un suo trasferimento in Italia ed all'incertezza del suo statuto di soggiorno viste le modifiche legislative inerenti i permessi per motivi umanitari. L. Il (...) novembre 2019, il (...) di F._______, ha risposto alla richiesta della SEM formulata il (...) settembre 2019. Nella missiva, si riporta una modifica della diagnosi precedentemente ipotizzata in schizofrenia paranoide (ICD10: F20.0), sulla base dell'anamnesi e dei sintomi attuali (dispercezioni uditive, ansia, angoscia, ideazione persecutoria) del paziente (cfr. atto n. [...]-46/1). M. Con decisione dell'8 novembre 2019, notificata il giorno stesso (cfr. atto n. [...]-49/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo l'allontanamento (recte: trasferimento) dell'interessato verso l'Italia, come pure incaricando il G._______ di eseguire la decisione di trasferimento e togliendo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione. N. Il 12 novembre 2019 (recte: 15 novembre 2019) (cfr. timbro del plico raccomandato), il richiedente è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la suddetta decisione, chiedendo in limine la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al gravame; in via principale l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e la trattazione nazionale della domanda d'asilo; contestualmente ha inoltrato un'istanza tendente alla dispensa dal versamento dell'anticipo delle spese di giustizia. Al ricorso, sono stati allegati quali nuovi mezzi di prova: la copia del Processo di lavoro interno: Accertamento problemi di salute_V2.2 della SEM del 12 agosto 2019 (cfr. sub doc. 3), nonché il documento MEDIF-Medical Information Form, datato 12 novembre 2019 (cfr. sub doc. 4). O. Con ordinanza del 18 novembre 2019, il Tribunale ha sospeso provvisoriamente, a titolo di misure supercautelari, l'esecuzione del trasferimento. P. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi seguenti qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi) alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì si rammenta che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
3. Il ricorso manifestamente fondato, ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Nella decisione avversata, l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente. L'Italia sarebbe infatti competente per la trattazione della medesima così come per l'attuazione dell'allontanamento dell'interessato. Quest'ultimo non avrebbe del resto contestato detta competenza nell'ambito del diritto di essere sentito concessogli. Non vi sarebbero inoltre fondati motivi per ritenere che su suolo italiano sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza dei richiedenti l'asilo ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino III, che comportino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE) o dell'art. 3 CEDU (RS 0.101). Peraltro, il Paese in questione, applicherebbe la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura), nonché sarebbe firmatario della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) oltreché della CEDU. Non sussisterebbero inoltre degli elementi concreti che indichino che l'Italia non rispetti i suoi obblighi internazionali e che la sua procedura di asilo e di allontanamento sia esaminata e non sia attuata nel rispetto del principio di "non-refoulement". L'autorità inferiore, nel proseguo della sua decisione, non ha ritenuto applicabili, in specie, gli art. 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, in quanto le problematiche di salute dell'interessato - delle quali si disporrebbe peraltro di un quadro clinico chiaro e completo con la diagnosi di schizofrenia paranoide e non sarebbero pertanto necessari ulteriori approfondimenti - non sarebbero di una gravità tale da costituire una violazione dell'art. 3 CEDU. Circa i suoi problemi di salute, l'Italia disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente, a cui egli avrebbe accesso ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 della direttiva accoglienza. In tal senso, il richiedente avrebbe inoltre già vissuto per quattro anni su suolo italiano e non sarebbero emersi elementi che inducano a pensare che l'Italia lo avrebbe privato di cure mediche adeguate o che lo farebbe in futuro. Vista l'accettazione del precitato Paese di ripresa in carico, lui avrebbe accesso, in caso di bisogno, a tutte le cure necessarie come già sarebbe avvenuto in passato, come da lui stesso dichiarato nel corso della visita medica del (...). Inoltre, soltanto la capacità al trasferimento sarebbe decisiva per il proseguo della procedura Dublino. Il suo stato di salute, in applicazione degli art. 31 e 32 del Regolamento Dublino III, verrebbe considerata dalla SEM al momento dell'organizzazione del trasferimento dell'interessato verso l'Italia, ovvero informando le preposte autorità italiane della sua situazione valetudinaria. Nella decisione avversata, l'autorità inferiore, ha infine ritenuto non applicabile l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Invero, l'Italia applicherebbe la direttiva accoglienza, e pertanto il richiedente potrebbe rivolgersi sia alle autorità competenti che a numerose organizzazioni presenti in loco, per ottenere un alloggio, un'assistenza sociale o beneficiare di un aiuto per la ricerca di un impiego. In merito a quest'ultimo punto, nessuno Stato membro potrebbe garantire l'accesso ad un posto di lavoro retribuito. In conclusione, non vi sarebbe alcun indizio concreto nella fattispecie, che permetta di presumere che l'interessato si troverebbe in una situazione esistenziale critica a seguito del suo trasferimento verso l'Italia. 4.2 L'insorgente, nel suo ricorso, dopo aver presentato e precisato gli elementi fattuali, avversa la suddetta valutazione dell'autorità di prima istanza. Egli ricorda anzitutto di essere giunto in Svizzera in condizioni di salute molto precarie, verosimilmente addebitabili alla situazione vissuta in Italia. In seguito rammenta di essere affetto da una schizofrenia paranoide, diagnosi per la quale sarebbero state adottate delle misure terapeutiche, la prescrizione di un trattamento farmacologico e l'inizio di un percorso di presa in carico psicologica. Tale patologia sarebbe di considerevole gravità, potendo condurre sino all'incapacità lavorativa totale e condizionare in modo importante tutte le attività della vita quotidiana, come attestato anche dalle "(...)" del (...). Soltanto grazie all'accompagnamento ed al trattamento terapeutico considerevoli ricevuti in Svizzera, come si evincerebbe dagli atti, l'insorgente avrebbe potuto lentamente migliorare il suo stato valetudinario. Proseguendo nell'analisi, egli rileva, appoggiandosi sui diversi documenti medici e quanto da lui stesso affermato durante il colloquio Dublino, nonché citando due sentenze del Tribunale, che malgrado anche quanto più volte proposto dalla Protezione giuridica, non si sarebbe effettuata una valutazione medica completa, chiedendo la redazione di un rapporto dettagliato (F4). La mancanza di un tale documento, in un quadro clinico complesso ed importante, manifesterebbe dell'accertamento incompleto dei fatti determinanti da parte della SEM. L'insorgente ritiene inoltre che nella decisione impugnata, la SEM non abbia esaminato l'impatto attuale che avrebbe il decreto Salvini sull'intero sistema d'accoglienza italiano, anche in particolare viste le novità legislative introdotte per il permesso per motivi umanitari, come quello accordato al ricorrente, appoggiandosi anche sul parere di diversi rapporti nazionali ed internazionali, oltreché della giurisprudenza del Tribunale in merito al trasferimento di casi vulnerabili in Italia. Frattanto, lo statuto giuridico dell'insorgente nel precitato Stato membro apparirebbe attualmente ed in futuro maggiormente incerto. Egli non avrebbe difatti i requisiti per ottenere il nuovo permesso di soggiorno per casi speciali, ma potrebbe eventualmente aspirare ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale. Le novità legislative non permetterebbero più l'accoglimento di richiedenti vulnerabili all'interno degli SPRAR (acronimo per "Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati"), e nei Centri governativi ove gli stessi sarebbero accolti, vi sarebbe l'assenza di servizi adeguati alla valutazione delle esigenze particolari dei medesimi. Vista la gravità dello stato di salute del ricorrente, e tra l'altro la necessità di assicurare una sua presa in carico psichiatrica continua, nonché lo stato della legislazione e della prassi italiane, il ricorrente si ritroverebbe su suolo italiano, sprovvisto di un alloggio, della necessaria assistenza e con il rischio di non poter accedere ai servizi medici di cui avrebbe bisogno. Tali evenienze potrebbero condurlo ad una condizione esistenziale di gravissima precarietà tale da esporlo ad un rischio per la vita ed a conseguenze nefaste, con il rischio concreto di trovarsi in una situazione proscritta dall'art. 3 CEDU. Non avendo tenuto conto di tali aspetti, l'esame effettuato dalla SEM sarebbe incompleto ed inadeguato, anche rispetto all'esigenza di valutare l'adozione della clausola di sovranità, ed una riammissione in Italia del ricorrente apparirebbe contraria agli impegni internazionali della Svizzera. Infine, l'interessato evidenzia come il percorso terapeutico, che avrebbe condotto ad un miglioramento del suo stato di salute, verrebbe concretamente interrotto in caso di un suo trasferimento. Non sarebbero inoltre note le tempistiche di un'eventuale ripresa in carico successiva al trasferimento in Italia. Anche in merito a tali evenienze, l'autorità inferiore non avrebbe effettuato alcuna valutazione, né assunto garanzie specifiche ed individualizzate da parte italiana, come invece si imporrebbe in specie. 5. 5.1 Nella presente disamina, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 Giusta l'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 5.4 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.
6. Nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato ha depositato una prima domanda d'asilo in Italia il (...) dicembre 2016 (cfr. atti n. [...]-9/2 e n. [...]-18/3), ove avrebbe peraltro ricevuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari (cfr. atti n. [...]-18/3, n. [...]-25/3 e n. [...]-27/1). Di conseguenza, il (...) settembre 2019 l'autorità succitata ha presentato alle autorità italiane, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto n. [...]-28/6). Il (...) settembre 2019, quindi entro il termine di due settimane previsto dall'art. 25 par. 1 Regolamento Dublino III, l'Italia ha accettato il trasferimento del ricorrente fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. La questione della disposizione applicabile in specie per determinare la competenza dello Stato membro competente (art. 12 par. 1 o art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III), può in specie rimanere aperta, in quanto l'Italia ha espressamente riconosciuto la sua competenza, e la stessa non è stata contestata dal ricorrente. Pertanto, la medesima risulta essere di principio data nella fattispecie. 7. 7.1 Per quanto concerne le condizioni di accoglienza nella vicina penisola, occorre innanzitutto rammentare che l'Italia è legata alla CartaUE e fa parte della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Conv. rifugiati, oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Inoltre, malgrado sia notorio che le autorità italiane siano confrontate con dei seri problemi in materia di accoglienza e di assistenza sociale dei richiedenti l'asilo, accentuatisi con l'entrata in vigore, il 5 ottobre 2018, del decreto legislativo n. 113/2018 su sicurezza e immigrazione (di seguito: decreto Salvini) che è stato approvato quale legge dal Parlamento italiano il 28 novembre seguente (cfr. a titolo d'esempio tra le altre: sentenza del Tribunale D-5432/2019 del 4 novembre 2019), la situazione non risulta a tal punto grave da poter essere equiparata a quella ritenuta per la Grecia (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33). 7.2 Su tali presupposti, occorre partire dall'assunto che il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo da parte dello Stato in questione sia presunto (cfr. precitate direttive accoglienza e procedura). 7.3 Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). Come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM può entrare nel merito della domanda d'asilo anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda per dei "motivi umanitari" ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III rispettivamente dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 4.3 con riferimenti citati, 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine). Qualora, invece, il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravvenga all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 della CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 con riferimenti citati). 7.4 In primo luogo non v'è da riconoscere che in Italia sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III, anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto Salvini (cfr. tra le altre sentenze del Tribunale D-5432/2019, D-2804/2019 del 12 giugno 2019 consid. 7.5 con ulteriori riferimenti citati). Pertanto, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III, non si giustifica nel caso di specie. 7.5 Rimane quindi da esaminare se la presunzione di sicurezza può essere confutata a causa della presenza d'indizi seri che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro designato come responsabile, non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5). 7.5.1 Per quanto concerne la situazione medica del ricorrente, occorre dapprima rilevare che ai sensi del decreto Salvini, solo i richiedenti l'asilo minorenni ed i rifugiati riconosciuti, sono alloggiati nei nuovi centri «SIPROIMI» (acronimo per "Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati"; in precedenza al decreto Salvini, denominati centri «SPRAR»), ove possono avere accesso a delle cure mediche. Negli altri centri collettivi d'alloggio per i richiedenti l'asilo, solo l'accesso ad una medicina d'urgenza sembrerebbe essere assicurata. A ciò si aggiunga che la carta sanitaria, che dava accesso alle prestazioni sanitarie quali il medico di famiglia, non è più rilasciata ai richiedenti l'asilo registrati in Italia (cfr. sentenze del Tribunale F-843/2019 del 31 ottobre 2019, E-4452/2019 del 16 settembre 2019, E-2885/2019 del 17 giugno 2019, D-7170/2018 del 13 marzo 2019). 7.5.2 Nella presente disamina, come rettamente censurato nel gravame, la SEM non ha tenuto conto, nella decisione avversata, della situazione attuale presente in Italia a seguito del decreto Salvini per quanto concerne l'accesso a delle cure mediche specializzate dal profilo psichiatrico - che come risulta dagli atti di causa, per la grave patologia di cui è affetto il ricorrente, il medesimo ne necessita in modo importante e continuativo (cfr. anche doc. 4 prodotto con il ricorso) - nonché per quanto concerne l'alloggio. Invero, l'autorità inferiore non ha analizzato, in rapporto alle disposizioni del decreto Salvini, le possibilità concrete di alloggio e dell'ottenimento da parte dell'insorgente di una presa in carico psichiatrica e psicoterapeutica adatta alla situazione particolare di vulnerabilità dello stesso. Le evenienze rilevate nella decisione impugnata circa il fatto che il richiedente durante la visita medica del (...) avrebbe beneficiato in Italia di cure per i suoi problemi psichiatrici, come pure le garanzie generiche offerte dall'Italia rispetto alla ripresa in carico del richiedente, non risultano in casu sufficienti tenuto conto delle restrizioni adottate in materia con il decreto Salvini. Anche se il richiedente beneficia tutt'ora di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (con scadenza il [...]; cfr. atti n. [...]-25/3 e n. [...]-27/1), appare invero plausibile, secondo le novità legislative e pratiche introdotte dal decreto Salvini, quanto da lui addotto sia nel colloquio personale Dublino del (...) settembre 2019 che nello scritto del 27 settembre 2019 (cfr. atto n. [...]-37/1), relativo alla mancanza di un alloggio ed il timore di non ricevere delle cure mediche necessarie ed appropriate al suo caso. Invero, senza ulteriori chiarimenti in merito, non si può escludere che l'insorgente potrebbe essere stato colpito, a seguito della sua partenza verso la E._______ ed in seguito nuovamente verso la H._______ (cfr. atti n. [...]-25/3 e n. [...]-36/20), di una revoca delle condizioni materiali d'accoglienza secondo l'art. 23 cpv. 1 del Decreto legislativo n. 142/2015 del 18 agosto 2015 (GU Serie Generale - n. 214 del 15.09.2015). In tal caso, oltreché alla perdita del diritto all'alloggio, potrebbe non più disporre della facoltà di rinnovare la sua carta europea d'assicurazione-malattia, perdendo de facto l'accesso alle prestazioni del Sistema nazionale di salute italiano (cfr. AIDA Aylum Information Database, Country Report: Italy, Update 2018, pag. 87 segg. e pag. 105 seg.). Agli atti non risulta inoltre chiaro quando ed in quale contesto il richiedente avrebbe ricevuto delle cure su suolo italiano (cfr. atto n. [...]-39/3), essendo l'anamnesi medica, effettuata per l'interessato sulla base dei diversi F2 redatti, soltanto parziale. A fronte di tali elementi, risultava necessario che la SEM acclarasse lo statuto giuridico dell'interessato in Italia, con ulteriori misure istruttorie, e che motivasse anche su tale punto in questione la decisione, in relazione in particolare all'accesso alle cure mediche ed all'alloggio dell'interessato, considerati i cambiamenti legislativi entrati in vigore con il decreto Salvini. Inoltre, avrebbe dovuto esaminare se l'interessato beneficerebbe in concreto su suolo italiano di una presa in carico appropriata al suo stato di salute e di ottenere, prima del suo eventuale trasferimento nello Stato in questione, ogni garanzia utile a tal fine (cfr. sentenza del Tribunale F-843/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 10.2 con ulteriori riferimenti citati). 7.5.3 Rispetto allo stato di salute dell'insorgente, occorre inoltre rilevare che, per poter procedere nel senso indicato sopra (consid. 7.5.2), la SEM dovrà disporre di un rapporto medico specialistico non solo in merito alla diagnosi per il richiedente, che dagli atti pare essere stata determinata quale "schizofrenia paranoide (ICD10: F20.0)" (cfr. atti n. [...]-39/3, n. [...]-41/4, n. [...]-42/4, n. [...]-46/1), ma anche circa i trattamenti (psichiatrici, psicologici e farmacologici) dei quali il richiedente necessita attualmente, e della prognosi, anche legata ai rischi di un'interruzione dei trattamenti ricevuti in Svizzera. Sarà vieppiù utile indagare sulla effettiva necessità, a livello terapeutico, di misure integrative per il ricorrente, ciò che sembrerebbe per lo meno clinicamente indicato dalla documentazione medica presente agli atti (cfr. atti n. [...]-34/3, n. [...]-39/3, n. [...]-41/4, n. [...]-42/4 e n. [...]-45/3). In tal senso, la precitata non risulta completa ed atta a stabilire una presa in carico appropriata e conforme alla vulnerabilità del richiedente da parte delle autorità italiane, nel caso di un suo trasferimento. 7.5.4 Nel caso in cui la SEM, dopo gli opportuni complementi istruttori, dovesse giungere alla conclusione che in caso di un trasferimento in Italia dell'interessato, egli avrà accesso ad un alloggio ed alle cure e trattamenti medici conformi con la sua vulnerabilità, l'autorità inferiore dovrà ancora dimostrare che l'esecuzione del trasferimento del ricorrente permane ammissibile e che, tenuto conto in particolare della gravità dello stato di salute del richiedente, non esistono dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. In caso contrario, l'autorità inferiore, sarà invece tenuta ad applicare la clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, concretizzata all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
8. Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata per accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) e gli atti di causa sono rinviati alla SEM per completamento dell'istruzione e nuova decisione (cfr. art. 61 cpv. 1 PA) ai sensi dei considerandi. Non può in effetti, essere compito del Tribunale di accertare fatti giuridicamente rilevanti precludendo di conseguenza al ricorrente un'eventuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con referenze citate; sentenza del Tribunale F-843/2019 consid. 11 con ulteriori riferimenti citati; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed. 2016, n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252 segg.).
9. Con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 18 novembre 2019, sono revocate.
10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, risulta priva d'oggetto.
11. Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 PA) e l'istanza tendente all'esenzione dal versamento dell'anticipo delle presumibili spese di giustizia, è divenuta pure senza oggetto.
12. Non vengono inoltre attribuite delle indennità al ricorrente ai sensi dell'art. 111ater LAsi, in quanto lo stesso è stato assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM ai sensi dell'art. 102h LAsi.
13. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
2. La decisione della SEM dell'8 novembre 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per un complemento istruttorio e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3. Le misure supercautelari pronunciate il 18 novembre 2019 sono revocate.
4. Non si prelevano spese processuali.
5. Non vengono assegnate indennità ripetibili.
6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: