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D-5991/2022

D-5991/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-28 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (domanda multipla)

Sachverhalt

A. A.a A._______ (di seguito detta anche interessata, richiedente, insorgente o ricorrente 1), e per suo tramite anche la figlia minorenne, B._______ (di seguito anche interessata, richiedente, insorgente o ricorrente 2), hanno depositato una prima domanda d’asilo in Svizzera il (…) novembre 2021. Dai riscontri dattiloscopici dell’unità centrale del sistema europeo “Euro- dac”, è risultato in particolare che l’interessata 1 aveva presentato una do- manda d’asilo pregressa in Slovenia il (…) 2021. A.b Dopo che la medesima è stata sentita nell’ambito di un verbale di rile- vamento dei dati personali, il (…) novembre 2021, e di un colloquio Du- blino, il (…) novembre 2021 – producendo agli atti a sostegno dei suoi as- serti copia della sua taskara e copie delle loro tessere quali richiedenti l’asilo in Slovenia (cfr. atti SEM n. […]-20/3 e 22/1) – la Slovenia ha accet- tato, il 16 dicembre 2021, la domanda di ripresa in carico formulata al suo indirizzo dalla SEM in data 13 dicembre 2021. A.c Con decisione del 21 dicembre 2021, l’autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d’asilo delle interessate, ha pronunciato il loro trasferimento verso la Slovenia, nonché l’esecuzione della predetta misura. A.d Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale, TAF), con sentenza D-5648/2021 del 7 gennaio 2022, ha respinto il ricorso inoltrato in data 27 dicembre 2021 dalle ricorrenti contro la succitata decisione della SEM. A.e A seguito del rifiuto delle richiedenti di partire volontariamente per la Slovenia entro il termine impartito loro dall’autorità inferiore, l’interessata 1 è stata interrogata dalla Polizia cantonale del (…) il (…) marzo 2022, in particolare riguardo ai motivi per i quali esse si opponessero ad un rientro in Slovenia. Il (…) maggio 2022, le interessate sono state condotte nel pre- citato Stato, su un volo speciale. B. B.a Il 18 ottobre 2022, nuovamente giunte in Svizzera, le richiedenti hanno presentato una seconda domanda d’asilo per iscritto, corredandola di una missiva del 18 ottobre 2022 dell’interessata 1 inerente ai motivi di presen- tazione della loro domanda d’asilo, della procura conferita al loro nuovo rappresentante legale, avv. Paolo Bernasconi, nonché di uno scritto del 18 ottobre 2022 della docente di classe dell’interessata 2 (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-1/15).

D-5991/2022 Pagina 3 B.b A seguito degli accertamenti che hanno permesso di stabilire che le interessate avevano presentato in Slovenia una domanda d’asilo il (…) 2021 ed una prima domanda in Svizzera il (…) novembre 2021, l’au- torità elvetica preposta, il 24 novembre 2022, ha inoltrato all’omologa au- torità slovena, una domanda di ripresa in carico delle interessate, basan- dosi sull’art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parla- mento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno de- gli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). La Slovenia ha risposto positivamente alla medesima il 1° dicembre 2022, pure fondandosi sulla norma precitata. B.c Nella loro presa di posizione sul diritto di essere sentite del 12 dicem- bre 2022 – concesso loro dall’autorità inferiore con scritto del 4 novem- bre 2022 – le richiedenti hanno in particolare chiesto alla SEM l’applica- zione nel loro caso della clausola di sovranità e quindi di voler entrare nel merito della loro domanda d’asilo, rinunciando al loro trasferimento verso la Slovenia per “motivi umanitari e di compassione (“caso di rigore”; “Här- tefall”)”. Alla stessa sono stati annessi quali nuovi documenti: due estratti del rapporto di (…) sulla Slovenia rispettivamente degli anni 2020-2021 (pag. 431-432) e 2021-2022 (pag. 443-444); il rapporto (…), Slovenia – (…), del (…); il certificato medico-psicologico relativo all’interessata 2 del 12 dicembre 2022 del (…); ed il certificato medico inerente all’interessata 1 del 12 dicembre 2022 (cfr. n. 10/85). C. Con decisione del 14 dicembre 2022 – notificata il 21 dicembre 2022 (cfr.

n. 12/1) – la SEM non è entrata nel merito della loro domanda d’asilo, trat- tandola quale domanda multipla ai sensi dell’art. 111c LAsi (RS 142.31), con conseguente pronuncia del trasferimento delle interessate verso la Slovenia ed esecuzione del predetto provvedimento, nonché osservando come un eventuale ricorso contro la decisione non abbia effetto sospen- sivo. D. Tramite il ricorso del 27 dicembre 2022 (anticipato via fax in medesima data; cfr. risultanze processuali), le interessate hanno impugnato la succi- tata decisione dinanzi al Tribunale, con richieste procedurali tendenti d’un canto alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso in via supercaute- lare e d’altro canto alla concessione dell’assistenza giudiziaria totale, nel

D-5991/2022 Pagina 4 senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio. Nel merito esse hanno concluso all’annullamento della decisione avversata ed all’entrata nel merito della loro domanda d’asilo da parte della SEM nonché al consequenziale annul- lamento della decisione di allontanamento dalla Svizzera verso la Slovenia. A supporto del ricorso sono stati presentati, in copia, quali nuovi documenti: due articoli giornalistici rispettivamente del (…) dicembre 2022 e del (…) dicembre 2022 (cfr. sub doc. D); le (…) concernenti la comunicazione

n. (…) del (…) (cfr. sub doc. G); la lettera del 23 dicembre 2022 relativa all’interessata 2 da parte della direttrice e di due docenti del (…) (cfr. sub doc. H); l’attestazione d’indigenza sottoscritta dalla ricorrente 1 e dall’avv. C._______ del 26 dicembre 2022 e confermata anche dalle signore D._______ e E._______ (cfr. sub doc. I); vari disegni e scritti a sostegno della ricorrente 2 da parte di compagni di classe (cfr. sub doc. L); e la lettera di sostegno a favore delle insorgenti, firmata da (…) persone (cfr. sub doc. M). E. Il 28 dicembre 2022, il Tribunale ha sospeso l’esecuzione dell’allontana- mento delle ricorrenti, quale misura supercautelare. F. Le ricorrenti, hanno indirizzato alla SEM uno scritto datato 28 dicem- bre 2022 ed intitolato: “istanza di riesame – fondato sull’art. 58 PA” (cfr. atto TAF n. 5), con un riassunto sommario del contenuto dello stesso anche in francese, che è poi stato trasmesso per competenza dall’autorità inferiore al Tribunale assieme a copia dello scritto del 10 gennaio 2023 al patroci- natore delle ricorrenti ed ai nuovi allegati in copia (cfr. lo scritto del 28 di- cembre 2022 della docente di scuola della ricorrente 2, signora D._______, sub doc. O; e tre articoli giornalistici inerenti alle due ricorrenti, sub doc. P). G. Il Tribunale, per mezzo della decisione incidentale del 18 gennaio 2023, osservando dapprima che avrebbe trattato la nuova domanda d’asilo quale domanda multipla ai sensi dell’art. 111c LAsi come già fatto dalla SEM, ha statuito che lo scritto delle ricorrenti del 28 dicembre 2022 (cfr. atto TAF

n. 5) sarebbe stato trattato quale complemento al ricorso presentato in data 27 dicembre 2022, ai sensi dei considerandi. Ha altresì accolto la richiesta tendente alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, di conse- guenza autorizzando le ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclu- sione della procedura e revocando la misura supercautelare ordinata il

D-5991/2022 Pagina 5 28 dicembre 2022. Inoltre, ha impartito un termine alla SEM per la risposta al ricorso, pronunciando infine che l’esito della domanda di assistenza giu- diziaria totale, verrà deciso in prosieguo di procedura, rispettivamente con la sentenza finale. H. L’autorità inferiore ha presentato il suo memoriale responsivo il 30 gen- naio 2023, confermando la propria decisione e chiedendo il rigetto del ri- corso. I. Con decisione incidentale del 9 febbraio 2023, il Tribunale ha respinto la richiesta delle ricorrenti formulata il 2 febbraio 2023 di proroga del termine per presentare la replica, fissato con ordinanza del 1° febbraio 2023, non- ché ha invitato la SEM a volerlo informare circa la richiesta di accesso atti delle ricorrenti presentata nel loro scritto del 2 febbraio 2023, ai sensi dei considerandi, fino al 20 febbraio 2023. J. Tramite missiva del 10 febbraio 2023, le ricorrenti hanno perorato nuova- mente la loro richiesta di proroga del termine per inoltrare le osservazioni di replica. Il 13 febbraio 2023, hanno tuttavia inviato le stesse, concludendo per un rinvio degli atti alla SEM in via preliminare, affinché provveda: a) a fornire indicazioni concrete riguardo all’idoneità delle autorità slovene a prendere a carico l’assistenza delle ricorrenti; b) a disporre l’audizione della ricorrente minorenne con l’ausilio dei servizi sociali competenti; e c) che venga ordinata una perizia medica per stabilire le conseguenze dell’allon- tanamento in Slovenia riguardo alla salute psico-fisica delle due ricorrenti. In via principale, hanno chiesto che l’istanza di riesame del 28 dicem- bre 2022 sia accolta integralmente (cfr. atto TAF n. 13). Quali nuovi docu- menti a suffragio dei loro asserti, hanno annesso: due dichiarazioni a loro favore del 24 gennaio 2023 rispettivamente del 1° febbraio 2023; una di- chiarazione della docente di lingua ed integrazione inerente all’insorgente 2; un estratto (pag. 70-77) del rapporto F._______ sulla Slovenia dell’anno 2021; le “(…)” del (…), del (…) dicembre 2021; un estratto (pag. 14-15) dall’ (…) (non datato). K. Con decisione incidentale del 16 febbraio 2023, il giudice istruttore della causa ha in particolare accolto la richiesta di proroga presentata dalle ri- correnti con scritto del 10 febbraio 2023, invitandole a produrre un rapporto medico dettagliato riguardo al loro stato di salute attuale. Il termine fissato

D-5991/2022 Pagina 6 con tale decisione incidentale è stato nuovamente prorogato dal Tribunale in data 1° marzo 2023, su richiesta delle ricorrenti del 28 febbraio 2023. L. Nel contempo, tramite missiva del 17 febbraio 2023, l’autorità sindacata si è pronunciata riguardo all’accesso agli atti di causa richiesto dalle ricor- renti, chiedendo al Tribunale di respingere lo stesso o, a titolo suppletivo, che le ricorrenti siano invitate a fare richiesta del documento direttamente presso le sedi opportune della (…) (cfr. atto TAF n. 15). M. Con osservazioni complementari del 15 marzo 2023, le interessate hanno inoltrato i certificati medici richiesti (certificato medico-psicologico del 1° marzo 2023 del […] relativo alla ricorrente 2 ed il certificato medico del 1° marzo 2023 inerente alla ricorrente 1), ed hanno chiesto, in via princi- pale, che venga deciso come esposto nel loro ricorso ed in via subordinata, che si proceda all’audizione della ricorrente minorenne, che venga proro- gato al 30 aprile 2023 il termine per inoltrare un certificato medico comple- mentare riguardante la situazione medica della ricorrente 1, nonché che venga loro notificata la lettera del (…) inviata alla SEM concernente l’eser- cizio della clausola di sovranità da parte della Svizzera (cfr. atto TAF n. 19). A suffragio della loro integrazione sul territorio (…) e della situazione d’ac- coglienza presente in Slovenia, esse hanno altresì annesso, in copia: un articolo di giornale del (…) inerente la loro vicenda; la conferma dell’inscri- zione al corso d’italiano (Livello A1-Italiano intensivo) dal (…) feb- braio 2023 al (…) marzo 2023 per A._______ della (…); la lettera di soste- gno a favore di quest’ultima da parte dei volontari che impartiscono il corso d’italiano che l’interessata segue presso (…), G._______; l’attestazione di frequenza delle attività di socializzazione proposte dal (…) di G._______ a favore di A._______ del 31 gennaio 2023; la lettera di sostegno alle ricor- renti da parte del parroco di H._______ del 6 febbraio 2023; rapporto di I._______, “(…)” – (…), del (…) gennaio 2022. N. N.a Tramite la decisione incidentale del 30 marzo 2023, il giudice istruttore competente per la causa, ha invitato l’autorità inferiore ad integrare lo scritto del (…) datato 27 gennaio 2023 agli atti di causa (nel dossier della SEM N […]), e di classificarlo secondo la sua valutazione in riferimento all’usuale dicitura, ai sensi dei considerandi; altresì invitandola a trasmet- tere al Tribunale, copia del medesimo scritto precitato, entro l’11 aprile 2023.

D-5991/2022 Pagina 7 N.b Con scritto del 6 aprile 2023, l’autorità inferiore ha dato seguito a quanto richiesto dal Tribunale, trasmettendogli pure lo scritto del (…) al (…) del 27 gennaio 2023 e la Risoluzione generale del (…) del 25 gen- naio 2023. Tale missiva con la documentazione annessa è stata inoltrata alle ricorrenti dal Tribunale in data 20 aprile 2023, accogliendo quindi la loro richiesta di accesso atti ed impartendo loro un termine per esprimersi in merito. N.c Le insorgenti hanno presentato delle osservazioni il 2 maggio 2023, concludendo per lo più a quanto già fatto valere nel ricorso e nei loro pre- cedenti scritti ed annettendo, in copia, il giudizio dell’anno 2022-2023, da- tato 30 gennaio 2023, per l’allieva di (…) B._______ (cfr. atto TAF n. 23). O. Il 16 giugno 2023, l’autorità sindacata ha avuto modo di presentare la sua duplica, mentre che il 28 luglio 2023, le ricorrenti hanno inoltrato le loro os- servazioni di triplica, corredate da nuovi documenti, in particolare attesta- zioni di partecipazioni a vari corsi e lettere di sostegno a loro favore, così come descritti nell’elenco dei mezzi di prova annesso (cfr. atto TAF n. 31, sub da doc. i a doc. XXIV). P. L’autorità inferiore ha trasmesso la sua ulteriore presa di posizione il 21 agosto 2023, che è stata inoltrata dal Tribunale per conoscenza alle ri- correnti con ordinanza del 6 settembre 2023, in cui si è pure statuita la chiusura dello scambio di scritti. Q. Le insorgenti hanno successivamente inoltrato uno scritto del 31 otto- bre 2023, con annesse tre lettere in copia a favore di B._______ (cfr. atto TAF n. 35); una missiva dell’8 novembre 2023 con allegato un certificato medico del 2 novembre 2023 inerente allo stato di salute psichico della ri- corrente 1 (cfr. atto TAF n. 36); ed un ulteriore scritto del 30 novem- bre 2023, per aggiornare la loro situazione d’integrazione su suolo elvetico e quanto invece incontrerebbero se venissero rinviate in Slovenia con allegati i documenti citati nel relativo elenco (cfr. atto TAF

n. 37, allegati 1-12). A comprova delle medesime, sono state altresì inol- trate le osservazioni del 12 gennaio 2024, con annesse quattro lettere di sostegno a favore delle ricorrenti datate rispettivamente 8 dicembre 2023, 2 dicembre 2023, 1° dicembre 2023 e dicembre 2023 (cfr. atto TAF n. 38); la missiva del 19 febbraio 2024 con allegata la lettera di sostegno già in- viata in data 12 gennaio 2024 sottoscritta anche dall’J._______ (cfr. atto

D-5991/2022 Pagina 8 TAF n. 39); nonché lo scritto del 22 febbraio 2024, contenente in annesso la lettera manoscritta della signora K._______ del 22 febbraio 2024 a fa- vore delle ricorrenti (cfr. atto TAF n. 40). R. In seguito, con scritto del 29 marzo 2024, le insorgenti hanno in particolare informato il Tribunale riguardo allo stato di salute della ricorrente 1, produ- cendo a supporto il relativo certificato medico del 29 marzo 2024 del (…) (cfr. atto TAF n. 41). S. Con missiva del 17 giugno 2024, il rappresentante legale delle interessate, ha aggiornato ancora una volta la loro situazione d’integrazione su suolo elvetico, producendo a supporto, in copia: la dichiarazione del maggio 2024 di L._______, docente di lingua e integrazione della ricorrente 2; la dichia- razione del 24 maggio 2024 delle docenti M._______ e N._______ dell’(…) riguardante la ricorrente 2; la lettera del 13 maggio 2024 della (…); la pa- gella scolastica di (…) della ricorrente 2; le Osservazioni conclusive sul quinto e sesto rapporto periodico combinato della Svizzera del (…) del (…) (cfr. atto TAF n. 42). T. Con scritto del 20 giugno 2024, le insorgenti hanno trasmesso al Tribunale il certificato medico-psicologico del 19 giugno 2024 relativo allo stato di sa- lute della ricorrente 2 (cfr. atto TAF n. 43). U. Da ultimo, le ricorrenti hanno inoltrato al Tribunale uno scritto datato 7 ago- sto 2024, chiedendo essenzialmente ragguagli circa lo stato della proce- dura. Il giudice dell’istruzione competente, ha risposto allo stesso, con mis- siva del 13 agosto 2024. V. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, in particolare an- che concernenti la nutrita documentazione medica presente agli atti di causa, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

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Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto en- trare nel merito del gravame.

E. 2.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di- ritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi ad- dotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 con- sid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 con- sid. 3.1).

E. 2.2 A tal riguardo si sottolinea come l’istanza di riesame del 28 dicem- bre 2022 presentata dalle ricorrenti in fase ricorsuale – istanza che è stata trasmessa per competenza a ragione dalla SEM al Tribunale in quanto già pendente un ricorso per via ordinaria contro la decisione avversata – come pure la documentazione inoltrata con la medesima, vengono ritenute per la presente valutazione parte integrante del gravame, ovverossia a com- plemento del ricorso del 27 dicembre 2022, come già osservato dal Tribu- nale nella sua decisione incidentale del 18 gennaio 2023. In tal senso, es- sendo già pendente un ricorso contro la decisione avversata per via ordi- naria, le conclusioni parallele delle ricorrenti esposte in fase ricorsuale che tendono in realtà al riesame del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 111b LAsi, risultano essere irricevibili.

E. 2.3 Inoltre, le motivazioni e le conclusioni ricorsuali delle insorgenti tendenti al riconoscimento dell’inesigibilità dell’esecuzione del loro allontanamento (cfr. ricorso, p.to 15 segg., pag. 5 segg.), sono inammissibili, in quanto l’esi- stenza di ostacoli all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), risultano essere incompatibili con la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito nel quadro di una pro- cedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), ed andrebbero quindi al di là della latitudine di giudizio del Tribunale in materia di esame di un ricorso

D-5991/2022 Pagina 10 inoltrato avverso una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo (cfr. supra consid. 2.1).

E. 3 Poste tali premesse, si osserva inoltre come la richiesta formulata in fase ricorsuale dalle insorgenti inerente all’accesso ad alcuni documenti della SEM, è già stata completamente evasa positivamente dal Tribunale con decisione incidentale del 20 aprile 2023, dando ampio spazio alle ricorrenti di esprimersi in merito, anche successivamente (cfr. atti TAF n. 23 e 31 e supra lett. N). Sulla stessa non verrà quindi motivato oltre. Altresì, riguardo alla conclusione di causa presentata dalle ricorrenti con la loro replica, ten- dente allo stabilimento di una perizia medica relativa al loro stato di salute ed alle conseguenze di un loro allontanamento in Slovenia sullo stesso, agli occhi del Tribunale anche la medesima risulta essere stata completa- mente evasa. Invero, con decisione incidentale del 16 febbraio 2023, il giu- dice istruttore della causa aveva invitato le ricorrenti a presentare un rap- porto medico dettagliato e circostanziato riguardo al loro stato di salute at- tuale, ciò che esse hanno ottemperato con memoriale complementare alla replica del 15 marzo 2023, nonché aggiornando la loro situazione medica anche successivamente (cfr. in particolare i certificati medici annessi agli atti TAF n. 36, 37, 41 e 43).

E. 4 Le ricorrenti, in sede ricorsuale, hanno fatto valere delle censure formali e, per quanto concerne la questione dell’audizione della ricorrente mino- renne, la stessa è stata proposta dalle insorgenti al Tribunale anche ai fini probatori (cfr. atto TAF n. 19). A questo proposito la predetta autorità ritiene che, nonostante tali censure formali sarebbero da trattare preliminarmente, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata, poiché nel caso in disamina l’esame di merito è favorevole alle insorgenti, nella misura in cui la decisione impugnata viene annullata, si può rinunciare all’analisi delle censure formali in specie (cfr. nello stesso senso tra le altre la sentenza del Tribunale E-6420/2020 del 20 maggio 2021 consid. 5).

E. 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello

D-5991/2022 Pagina 11 Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura e allontanamento.

E. 5.2 Lo Stato membro competente in forza del RD III è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III).

E. 5.3.1 Nella presente disamina, alla fine di una prima procedura iniziata con il deposito della domanda d’asilo del (…) novembre 2021, si era statuita la competenza della Slovenia nella ripresa in carico delle insorgenti. La rela- tiva decisione della SEM del 21 dicembre 2021, era stata confermata defi- nitivamente anche dallo scrivente Tribunale con sentenza D-5648/2021 del

E. 5.3.2 Come a ragione già motivato nella decisione avversata dalla SEM, gli asserti delle insorgenti che le autorità slovene le avrebbero obbligate al prelievo delle impronte digitali, come pure che la loro intenzione fosse di giungere in Svizzera, risultano essere ininfluenti ai fini della determinazione dello Stato membro competente. In merito si rileva, invero, come le ricor- renti non hanno la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la loro domanda d’asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 con- sid. 8.3) e che quo all’obbligo di fornire le impronte dattiloscopiche, tutti gli

D-5991/2022 Pagina 12 Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). 6. 6.1 Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se, come sostenuto nel ricorso e reiteratamente nei loro memoriali ricorsuali successivi dalle ricorrenti in contrapposizione a quanto concluso nella decisione impugnata, giusta l’art. 3 par. 2 RD III, vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni di acco- glienza dei richiedenti in Slovenia, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE). 6.2 La Slovenia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Con- venzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), della Conven- zione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, tale Stato è presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti l’asilo, in parti- colare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una proce- dura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto interna- zionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del ricono- scimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di se- guito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 6.3 Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d’ufficio in presenza di vio- lazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 con- sid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: Cor- teEDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).

D-5991/2022 Pagina 13 6.4 6.4.1 Le ricorrenti, nel loro ricorso e negli atti ricorsuali successivi, anche con riferimento a rapporti di organizzazioni non governative nazionali ed internazionali e ad articoli di testate giornalistiche, hanno lamentato un flusso ed una pressione migratoria in Slovenia che sarebbero gravemente critici, con spesso riammissioni informali che avverrebbero sia al confine con l’O._______ che con quello (…). Inoltre al confine (…)-sloveno, prati- che come i respingimenti a catena, oltre al diniego del diritto ad una proce- dura individuale, sarebbero prassi correnti. In tal senso esse hanno riferito, nella loro seconda domanda d’asilo, di aver tentato (…) volte di attraver- sare la frontiera dalla P._______ alla Q._______ e per (…) volte dalla Q._______ alla Slovenia (cfr. n. 1/15, allegato 1, pag. 5). Altresì, sia nella presa di posizione sul diritto di essere sentito del 12 dicembre 2022 (cfr.

n. 10/85) sia in fase ricorsuale, hanno sostenuto che sia durante il primo che nel secondo loro soggiorno, esse non sarebbero state ascoltate ri- guardo ai loro motivi d’asilo dalle autorità slovene, che si sarebbero unica- mente limitate a rilevare loro le impronte digitali, “spronandole a lasciare il campo d’accoglienza e il paese” (cfr. n. 10/85, p.to 11, pag. 3 del parere; ricorso, p.to 25, pag. 8; osservazioni del 28 dicembre 2022, p.to 19, pag. 7). Per quanto al Tribunale sia nota la situazione presente nella rotta balcanica, tuttavia nel caso di specie, alle ricorrenti è stato possibile pre- sentare domanda d’asilo in Slovenia il (…) 2021, e alle loro dichiarazioni rese nel corso della seconda domanda d’asilo e in fase ricorsuale, non può essere dato alcun credito, in quanto si scontrano con quanto riferito da loro stesse in precedenza e nelle medesime. Invero, nell’ambito del primo col- loquio Dublino del (…) novembre 2021, la ricorrente 1 aveva allegato non soltanto che le avrebbero preso le impronte digitali, bensì avrebbe pure sostenuto un’audizione, e risulta che sono loro spontaneamente ad essere partite circa (…) giorni dopo dalla Slovenia, in quanto sarebbe stata la Sviz- zera la loro meta, senza alcuna traccia in merito al fatto che sarebbero state le autorità slovene ad esercitare una qualsivoglia pressione perché lasciassero il Paese (cfr. n. 20/3). Peraltro, esse avrebbero provato ad at- traversare per (…) volte il confine tra la P._______ e la Q._______ (cfr.

n. 20/3), ma di respingimenti che sarebbero avvenuti al confine con la Slo- venia, non ne sono stati addotti. Inoltre, il numero di respingimenti nel corso della seconda domanda d’asilo, diventano dapprima (…), per poi addirit- tura attestarsi ad oltre (…) (cfr. n. 1/15, allegato 1, pag. 5 e 7), ciò che è invero indizio di maggiore inverosimiglianza dei loro asserti. Altresì, si evince dalle dichiarazioni dell’insorgente 1, come anche durante il loro se- condo soggiorno in Slovenia, ella sarebbe stata sentita nell’ambito di un’au- dizione sui suoi motivi d’asilo, nonché che ella e la figlia avrebbero deciso spontaneamente di lasciare nuovamente il suddetto Paese, senza alcuna

D-5991/2022 Pagina 14 pressione in tal senso da parte delle autorità slovene (cfr. n. 1/15, allegato 1, pag. 6 seg.). Pertanto, le suddette considerazioni ed asserti delle ricor- renti, non sono in alcun modo in grado di confutare la citata presunzione. Inoltre, su tali presupposti, non si ravvede neppure alcun arbitrio da parte della SEM nella decisione avversata, come sostenuto invece dalle ricor- renti (cfr. ricorso, p.to 25, pag. 8). 6.4.2 Le ricorrenti sollevano anche sia nell’ambito della loro seconda do- manda d’asilo sia in fase ricorsuale, citando e producendo a supporto dei rapporti e relazioni di organizzazioni non governative ed organi nazionali (come la relazione finale dell’[…] del (…) settembre 2022, cfr. atto TAF

n. 37, allegato 1), l’inadeguatezza delle condizioni di accoglienza e proce- durali del sistema d’asilo sloveno, che sarebbe insufficiente in particolare per quanto concernerebbe l’alloggio e l’assistenza medica, ma anche per quanto attinente a misure d’integrazione personale, sociale, educativo e scolastico. Di tali lacune del sistema, le ricorrenti ne avrebbero già subito nei trascorsi due soggiorni in Slovenia. Invero, durante il loro primo sog- giorno, sarebbero state costrette a condividere una camera con un uomo solo, non avrebbero visto medici, né ricevuto un cambio di vestiti, ciò mal- grado la ricorrente 1 avesse supplicato più volte di ottenere dei vestiti e di poter vedere un dottore; anche nel corso del secondo soggiorno, non sa- rebbero mai state visitate da un medico e nessuno si sarebbe preoccupato per la salute fisica e mentale dell’insorgente 2, né della sua scolarizzazione o di altri diritti di cui ogni bambino dovrebbe godere (cfr. n. 1/15, allegato 1, pag. 5 segg.). Tuttavia, il Tribunale osserva come, delle condizioni in cui si sarebbero trovate durante il loro primo soggiorno in Slovenia, queste sono state addotte unicamente con la presentazione della seconda domanda d’asilo, e non erano invece emerse in alcun modo nell’ambito della prima domanda d’asilo (cfr. n. […]-20/3). Peraltro, nel corso del colloquio Dublino del (…) novembre 2021, la ricorrente 1 aveva riferito unicamente di aver soggiornato in Slovenia per poco più di (…) giorni – poste in quarantena per (…) giorni dopo il deposito della domanda d’asilo, a seguito dei quali avrebbe svolto un’audizione e sarebbero partite il giorno successivo verso l’O._______, giungendo in Svizzera il (…) novembre 2021 (cfr. n. 3/3, 4/3 e 20/3,) – e non invece, come affermato nelle loro osservazioni del 18 ot- tobre 2023, di esservi rimaste per circa (…) mesi, di cui i primi (…) giorni in quarantena (cfr. n. 1/15, allegato 1, pag. 5). Tali elementi nuovi ed incoe- renze negli asserti dell’insorgente 1, non fanno che instillare dei forti dubbi, in merito alla veridicità del vissuto in Slovenia, narrato da parte delle ricor- renti soltanto nell’ambito della loro seconda domanda d’asilo. Inoltre, si de- nota come in quest’ultima, esse non abbiano mai allegato di essersi rivolte alle autorità slovene per ottenere delle prestazioni mediche o di altra

D-5991/2022 Pagina 15 specie, di cui avrebbero necessitato. A tal proposito si sottolinea ancora come la Slovenia, secondo giurisprudenza costante di questo Tribunale, disponga di un’infrastruttura medica sufficiente e accessibile, e che alle ri- correnti è quindi possibile di principio trattare le problematiche di salute di cui soffrono (per la ricorrente 1, un disturbo post-traumatico da stress; per la ricorrente 2, una sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali; cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale E- 2543/2024 del 29 aprile 2024 con ulteriore rif. cit.; art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). 6.4.3 Non si può del resto seguire le ricorrenti laddove nel loro gravame sostengono come la Slovenia non rispetterebbe la Convenzione del Con- siglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell’11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul, RS 0.311.35), che avrebbe ratificato. Difatti, malgrado il rapporto F._______ sulla Slovenia del 2021 e le raccomandazioni del (…) del (…) 2021, prodotti dalle insorgenti in fase ricorsuale, recensiscano di al- cune difficoltà e lacune nell’identificazione, nel numero e nella formazione di personale, per identificare le vittime di violenza (fisica, sessuale, psico- logica) nella procedura d’asilo, non risulta né dagli atti di causa né dalla documentazione prodotta dalle ricorrenti anche in fase ricorsuale, che la Slovenia verrebbe effettivamente meno ai suoi obblighi derivanti dalla sud- detta Convenzione. Del resto, anche la ricorrente 1, ha potuto esporre i maltrattamenti subiti in Afghanistan nel corso della sua audizione sui motivi effettuata in Slovenia. Se la ricorrente riteneva che la sua audizione in Slo- venia fosse stata viziata da irregolarità o non avesse potuto esprimere suf- ficientemente i suoi motivi d’asilo, come addotto nella sua seconda do- manda d’asilo, nulla agli atti prova che ella non avrebbe potuto adire le vie legali preposte e presenti anche in Slovenia, se del caso anche con l’aiuto di associazioni non governative presenti sul posto, per segnalare tali irre- golarità e fare valere i suoi diritti. 6.4.4 Su questi presupposti, non può pertanto essere ritenuto che le ricor- renti abbiano dimostrato che rischierebbero di essere sottoposte con grande probabilità a trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’art. 3 CEDU, art. 3 Conv. tortura o dell’art. 4 CartaUE o che lo Stato di destina- zione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento. Non è inol- tre evincibile né dagli atti all’incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispet- terebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviando le ricorrenti in un paese dove la loro

D-5991/2022 Pagina 16 vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinte in un tale paese. 6.5 Ne discende quindi che, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III, non si giustifica nel caso di specie.

E. 6.1 Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se, come sostenuto nel ricorso e reiteratamente nei loro memoriali ricorsuali successivi dalle ricorrenti in contrapposizione a quanto concluso nella decisione impugnata, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Slovenia, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE).

E. 6.2 La Slovenia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, tale Stato è presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]).

E. 6.3 Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).

E. 6.4.1 Le ricorrenti, nel loro ricorso e negli atti ricorsuali successivi, anche con riferimento a rapporti di organizzazioni non governative nazionali ed internazionali e ad articoli di testate giornalistiche, hanno lamentato un flusso ed una pressione migratoria in Slovenia che sarebbero gravemente critici, con spesso riammissioni informali che avverrebbero sia al confine con l'O._______ che con quello (...). Inoltre al confine (...)-sloveno, pratiche come i respingimenti a catena, oltre al diniego del diritto ad una procedura individuale, sarebbero prassi correnti. In tal senso esse hanno riferito, nella loro seconda domanda d'asilo, di aver tentato (...) volte di attraversare la frontiera dalla P._______ alla Q._______ e per (...) volte dalla Q._______ alla Slovenia (cfr. n. 1/15, allegato 1, pag. 5). Altresì, sia nella presa di posizione sul diritto di essere sentito del 12 dicembre 2022 (cfr. n. 10/85) sia in fase ricorsuale, hanno sostenuto che sia durante il primo che nel secondo loro soggiorno, esse non sarebbero state ascoltate riguardo ai loro motivi d'asilo dalle autorità slovene, che si sarebbero unicamente limitate a rilevare loro le impronte digitali, "spronandole a lasciare il campo d'accoglienza e il paese" (cfr. n. 10/85, p.to 11, pag. 3 del parere; ricorso, p.to 25, pag. 8; osservazioni del 28 dicembre 2022, p.to 19, pag. 7). Per quanto al Tribunale sia nota la situazione presente nella rotta balcanica, tuttavia nel caso di specie, alle ricorrenti è stato possibile presentare domanda d'asilo in Slovenia il (...) 2021, e alle loro dichiarazioni rese nel corso della seconda domanda d'asilo e in fase ricorsuale, non può essere dato alcun credito, in quanto si scontrano con quanto riferito da loro stesse in precedenza e nelle medesime. Invero, nell'ambito del primo colloquio Dublino del (...) novembre 2021, la ricorrente 1 aveva allegato non soltanto che le avrebbero preso le impronte digitali, bensì avrebbe pure sostenuto un'audizione, e risulta che sono loro spontaneamente ad essere partite circa (...) giorni dopo dalla Slovenia, in quanto sarebbe stata la Svizzera la loro meta, senza alcuna traccia in merito al fatto che sarebbero state le autorità slovene ad esercitare una qualsivoglia pressione perché lasciassero il Paese (cfr. n. 20/3). Peraltro, esse avrebbero provato ad attraversare per (...) volte il confine tra la P._______ e la Q._______ (cfr. n. 20/3), ma di respingimenti che sarebbero avvenuti al confine con la Slovenia, non ne sono stati addotti. Inoltre, il numero di respingimenti nel corso della seconda domanda d'asilo, diventano dapprima (...), per poi addirittura attestarsi ad oltre (...) (cfr. n. 1/15, allegato 1, pag. 5 e 7), ciò che è invero indizio di maggiore inverosimiglianza dei loro asserti. Altresì, si evince dalle dichiarazioni dell'insorgente 1, come anche durante il loro secondo soggiorno in Slovenia, ella sarebbe stata sentita nell'ambito di un'audizione sui suoi motivi d'asilo, nonché che ella e la figlia avrebbero deciso spontaneamente di lasciare nuovamente il suddetto Paese, senza alcuna pressione in tal senso da parte delle autorità slovene (cfr. n. 1/15, allegato 1, pag. 6 seg.). Pertanto, le suddette considerazioni ed asserti delle ricorrenti, non sono in alcun modo in grado di confutare la citata presunzione. Inoltre, su tali presupposti, non si ravvede neppure alcun arbitrio da parte della SEM nella decisione avversata, come sostenuto invece dalle ricorrenti (cfr. ricorso, p.to 25, pag. 8).

E. 6.4.2 Le ricorrenti sollevano anche sia nell'ambito della loro seconda domanda d'asilo sia in fase ricorsuale, citando e producendo a supporto dei rapporti e relazioni di organizzazioni non governative ed organi nazionali (come la relazione finale dell'[...] del (...) settembre 2022, cfr. atto TAF n. 37, allegato 1), l'inadeguatezza delle condizioni di accoglienza e procedurali del sistema d'asilo sloveno, che sarebbe insufficiente in particolare per quanto concernerebbe l'alloggio e l'assistenza medica, ma anche per quanto attinente a misure d'integrazione personale, sociale, educativo e scolastico. Di tali lacune del sistema, le ricorrenti ne avrebbero già subito nei trascorsi due soggiorni in Slovenia. Invero, durante il loro primo soggiorno, sarebbero state costrette a condividere una camera con un uomo solo, non avrebbero visto medici, né ricevuto un cambio di vestiti, ciò malgrado la ricorrente 1 avesse supplicato più volte di ottenere dei vestiti e di poter vedere un dottore; anche nel corso del secondo soggiorno, non sarebbero mai state visitate da un medico e nessuno si sarebbe preoccupato per la salute fisica e mentale dell'insorgente 2, né della sua scolarizzazione o di altri diritti di cui ogni bambino dovrebbe godere (cfr. n. 1/15, allegato 1, pag. 5 segg.). Tuttavia, il Tribunale osserva come, delle condizioni in cui si sarebbero trovate durante il loro primo soggiorno in Slovenia, queste sono state addotte unicamente con la presentazione della seconda domanda d'asilo, e non erano invece emerse in alcun modo nell'ambito della prima domanda d'asilo (cfr. n. [...]-20/3). Peraltro, nel corso del colloquio Dublino del (...) novembre 2021, la ricorrente 1 aveva riferito unicamente di aver soggiornato in Slovenia per poco più di (...) giorni - poste in quarantena per (...) giorni dopo il deposito della domanda d'asilo, a seguito dei quali avrebbe svolto un'audizione e sarebbero partite il giorno successivo verso l'O._______, giungendo in Svizzera il (...) novembre 2021 (cfr. n. 3/3, 4/3 e 20/3,) - e non invece, come affermato nelle loro osservazioni del 18 ottobre 2023, di esservi rimaste per circa (...) mesi, di cui i primi (...) giorni in quarantena (cfr. n. 1/15, allegato 1, pag. 5). Tali elementi nuovi ed incoerenze negli asserti dell'insorgente 1, non fanno che instillare dei forti dubbi, in merito alla veridicità del vissuto in Slovenia, narrato da parte delle ricorrenti soltanto nell'ambito della loro seconda domanda d'asilo. Inoltre, si denota come in quest'ultima, esse non abbiano mai allegato di essersi rivolte alle autorità slovene per ottenere delle prestazioni mediche o di altra specie, di cui avrebbero necessitato. A tal proposito si sottolinea ancora come la Slovenia, secondo giurisprudenza costante di questo Tribunale, disponga di un'infrastruttura medica sufficiente e accessibile, e che alle ricorrenti è quindi possibile di principio trattare le problematiche di salute di cui soffrono (per la ricorrente 1, un disturbo post-traumatico da stress; per la ricorrente 2, una sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali; cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale E-2543/2024 del 29 aprile 2024 con ulteriore rif. cit.; art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza).

E. 6.4.3 Non si può del resto seguire le ricorrenti laddove nel loro gravame sostengono come la Slovenia non rispetterebbe la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul, RS 0.311.35), che avrebbe ratificato. Difatti, malgrado il rapporto F._______ sulla Slovenia del 2021 e le raccomandazioni del (...) del (...) 2021, prodotti dalle insorgenti in fase ricorsuale, recensiscano di alcune difficoltà e lacune nell'identificazione, nel numero e nella formazione di personale, per identificare le vittime di violenza (fisica, sessuale, psicologica) nella procedura d'asilo, non risulta né dagli atti di causa né dalla documentazione prodotta dalle ricorrenti anche in fase ricorsuale, che la Slovenia verrebbe effettivamente meno ai suoi obblighi derivanti dalla suddetta Convenzione. Del resto, anche la ricorrente 1, ha potuto esporre i maltrattamenti subiti in Afghanistan nel corso della sua audizione sui motivi effettuata in Slovenia. Se la ricorrente riteneva che la sua audizione in Slovenia fosse stata viziata da irregolarità o non avesse potuto esprimere sufficientemente i suoi motivi d'asilo, come addotto nella sua seconda domanda d'asilo, nulla agli atti prova che ella non avrebbe potuto adire le vie legali preposte e presenti anche in Slovenia, se del caso anche con l'aiuto di associazioni non governative presenti sul posto, per segnalare tali irregolarità e fare valere i suoi diritti.

E. 6.4.4 Su questi presupposti, non può pertanto essere ritenuto che le ricorrenti abbiano dimostrato che rischierebbero di essere sottoposte con grande probabilità a trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU, art. 3 Conv. tortura o dell'art. 4 CartaUE o che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento. Non è inoltre evincibile né dagli atti all'incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviando le ricorrenti in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinte in un tale paese.

E. 6.5 Ne discende quindi che, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, non si giustifica nel caso di specie.

E. 7 gennaio 2022. Conseguentemente, il (…) maggio 2022, le ricorrenti erano state trasferite in Slovenia. Successivamente alla loro presentazione di una seconda domanda d’asilo, il 18 ottobre 2022 (cfr. n. 1/15), la SEM ha dato loro la possibilità di esprimersi riguardo alle investigazioni da essa effettuate il 1° novembre 2022 che hanno rivelato che le insorgenti aves- sero già depositato una domanda d’asilo precedente in Slovenia il (…) 2021 (cfr. n. 2/1), e di pronunciarsi per iscritto in merito alla compe- tenza della Slovenia e ad un’eventuale loro trasferimento verso il mede- simo Stato membro (cfr. n. 3/3). Possibilità che le ricorrenti hanno utilizzato, presentando le loro osservazioni in data 12 dicembre 2022 (cfr. n. 10/85). Nel contempo, il 24 novembre 2022, l’autorità inferiore ha presentato all’autorità slovena competente, una richiesta di ripresa in carico delle in- teressate fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 6/5 e 7/1). L’autorità slovena preposta ha esplicitamente accolto tale domanda il 1° dicem- bre 2022, pure basandosi sulla norma precitata (cfr. n. 9/2). Di conse- guenza, è a giusto titolo che l’autorità inferiore ha ritenuto la competenza della Slovenia per la trattazione della domanda d’asilo delle ricorrenti, di principio data.

E. 7.1 Resta ancora da esaminare se, come richiesto dalle ricorrenti nel loro gravame, malgrado la competenza di principio della Slovenia, l’autorità in- feriore debba esaminare la loro domanda di protezione internazionale in applicazione delle clausole discrezionali di cui all’art. 17 par. 1 RD III e all’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Alla luce dei considerandi che seguono e ritenuto l’esito della vertenza, risultano in specie superflue con- siderazioni in merito alla censurata implicita violazione dell’art. 3 CEDU in rapporto alla situazione di salute delle insorgenti, e tale questione può per- tanto in casu essere lasciata aperta.

E. 7.2.1 Giusta l’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), ed in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

E. 7.2.2 Ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se “motivi umanitari” lo giu- stificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giu- sta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della do- manda.

E. 7.2.3.1 Il Tribunale ha stabilito che la suddetta disposizione contiene indi- scutibilmente una nozione giuridica indeterminata, ovverossia quella dei “motivi umanitari”. L’interpretazione di una nozione giuridica indeterminata costituisce di principio una questione di diritto che può essere esaminata in un procedimento di giustizia amministrativa federale. In particolare, l’er- rata concretizzazione di una nozione giuridica indeterminata costituisce una violazione del diritto ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi e può es- sere esaminata dal Tribunale con piena cognizione (cfr. DTAF 2015/2 con- sid. 4.3.3; per ulteriori riferimenti cfr. anche la sentenza del Tribunale D-1835/2021 del 13 febbraio 2024 consid. 8.2.3).

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E. 7.2.3.2 Il Tribunale ha inoltre stabilito che nell’analisi dei motivi umanitari è determinante un apprezzamento d’insieme di tutte le circostanze del caso concreto e, per poter ammetterne l’esistenza, è necessario che vi sia un cumulo di ragioni che facciano apparire il trasferimento come problematico da un punto di vista umanitario. Oltre ai casi medici, è necessario prendere in considerazione la situazione specifica del Paese di destinazione, la par- ticolare vulnerabilità della persona o delle persone da trasferire, l’interesse superiore del fanciullo, le esperienze traumatiche vissute nel Paese di ori- gine, o successivamente – in particolare nello Stato membro dello spazio Dublino in cui il richiedente tornerebbe – considerazioni basate sul principio dell’unità famigliare o sulla presenza in Svizzera di un parente stretto che potrebbe fornire un sostegno particolare, o sulla durata della procedura di accertamento della responsabilità, o ancora sulla durata della presenza del richiedente in Svizzera (fintanto che non è stata provocata dalla persona interessata o non può essere imputata alla stessa; cfr. per tutto la sentenza del Tribunale D-1835/2021 summenzionata consid. 8.2.4 con ulteriori rif. cit.; cfr. anche la sentenza D-1379/2021 del 3 ottobre 2023 consid. 8.2.4, 8.2.5 e relativi riferimenti e consid. 8.2.6 per un riassunto della giurispru- denza del Tribunale in merito all’elemento della lunga durata della proce- dura).

E. 7.2.3.3 L’art. 29a OAsi 1 tuttavia, non contiene soltanto una nozione giuri- dica indeterminata (“motivi umanitari”), ma conferisce al contempo alla SEM un reale potere di apprezzamento (“la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda”; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7.5 e 7.6; cfr. per la nozione dell’esercizio del potere di apprezzamento e dell’errore di apprez- zamento le sentenze del Tribunale D-1835/2021 succitata consid. 8.3.1 e 8.3.2; D-1379/2021 summenzionata consid. 8.3.1 e 8.3.2). Disponendone l’autorità inferiore, il Tribunale può e deve unicamente controllare se l’au- torità ha esercitato correttamente il suo potere discrezionale (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.1). Da una parte, la SEM deve aver fatto uso di tale potere. A tal fine, deve stabilire in maniera completa i fatti e procedere ad un esame di tutte le circostanze pertinenti. D’altra parte, la sua scelta deve essere fatta secondo criteri ammissibili, ovvero criteri oggettivi e traspa- renti, altrimenti l’autorità è colpevole di arbitrio. La SEM deve inoltre con- formarsi alle esigenze risultanti dal diritto di essere sentito, della parità di trattamento e del principio della proporzionalità. Le sue considerazioni de- terminanti devono inoltre essere contenute nella motivazione della sua de- cisione. Qualora fosse il caso, il Tribunale non può sostituire il suo potere discrezionale con quello della SEM (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.1).

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E. 7.2.3.4 Nella dottrina sull’attuale RD III, anche con riferimento alla giuri- sprudenza dei tribunali europei, viene espressa l’opinione che la clausola di sovranità sia da applicare, alla luce del principio dell’"effet utile" (“Effek- tivitätsgrundsatz”; cfr. i riferimenti citati nella sentenza del Tribunale D-1835/2021 del 13 febbraio 2024 consid. 8.3.4), sviluppato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE; dal 1° dicembre 2009), affinché le norme europee applicabili, soprattutto quelle del diritto primario, espli- chino piena efficacia in conformità con il loro oggetto ed il loro scopo – e solo in casi eccezionali – soprattutto in contesti umanitari e famigliari, di cui il sistema Dublino non tiene sufficientemente conto – per evitare di indebo- lire il sistema di responsabilità Dublino (cfr. sentenza di riferimento del Tri- bunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 11.3; sentenze del Tribu- nale D-1835/2021 succitata consid. 8.3.4 e relativi riferimenti, D-1379/2021 summenzionata consid. 8.4.2).

E. 7.3.1 Poste tali premesse, occorre ora passare alla disamina concreta del caso di specie.

E. 7.3.2 Innanzitutto, il Tribunale rileva come dal deposito della seconda do- manda d’asilo e sino alla pronuncia della presente sentenza, la procedura per la determinazione dello Stato membro competente (take back), dura già da più di due anni (e meglio da 25 mesi), senza che ciò possa essere imputato alle ricorrenti (per la sua delimitazione cfr. supra consid. 7.2.3.2). Inoltre, non va dimenticato che il nucleo famigliare è composto da una ma- dre sola, con una figlia, B._______, dell’età di (…) anni, al loro secondo soggiorno in Svizzera, dopo una prima procedura Dublino negativa, termi- nata con il loro trasferimento in Slovenia. In esito alla presente procedura, anche vista la sua durata, non appare quindi più giudizioso a questo Tribu- nale disporre un trasferimento delle ricorrenti, avuto soprattutto riguardo alla ricorrente di giovane età.

E. 7.3.3 Oltre ai sopraccitati motivi, è pure necessario tenere conto dello stato di salute delle ricorrenti. Lo stato psichico dell’insorgente 1, attesta tutt’ora la persistenza della diagnosi di disturbo post-traumatico da stress, seguita medicalmente da una presa a carico psichiatrica e psicoterapeutica e con l’assunzione di una terapia a base di (…) (cfr. certificato medico del 29 marzo 2024 allegato all’atto TAF n. 41; cfr. anche i certificati medici del 2 novembre 2023, allegato all’atto TAF n. 36 e doc. 11 all’atto TAF n. 37; del 1° marzo 2023, doc. B all’atto TAF n. 19; ricorso, doc. F). I suoi medici curanti, nell’ultimo certificato medico prodotto del 29 marzo 2024, hanno descritto in particolare così l’attuale sintomatologia: “[…] Attualmente, non

D-5991/2022 Pagina 19 è stato ancora possibile risolvere la suddetta sintomatologia, a causa an- che della situazione di incertezza in cui verte la decisione di collocamento della paziente. Pertanto, si auspica che la paziente prosegua le cure intra- prese e si ribadisce che una nuova procedura di deportazione rischia di compromettere il percorso terapeutico finora svolto, con un grave peggio- ramento delle condizioni di salute della Sig.ra A._______.” (cfr. allegato all’atto TAF n. 41). Dal canto suo, B._______ è in trattamento per una sin- drome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozio- nali, e starebbe seguendo una presa in carico psicoterapeutica a cadenza quindicinale avente tra le finalità cliniche l’elaborazione dei vissuti trauma- tici, nonché colloqui regolari di sostegno alla relazione madre-figlia con un’educatrice (cfr. atti TAF n. 19, doc. A; n. 37, doc. 10; n. 43, allegato). Nell’ultimo certificato medico-psicologico disponibile, i medici che la se- guono, hanno sottolineato in particolare come: “[…] un cambiamento di vita e un’interruzione del trattamento terapeutico a questo punto rischierebbero non solo di compromettere la buona evoluzione psicoaffettiva di B._______ avuta finora, ma soprattutto di riattivare i vissuti traumatici aggravando no- tevolmente il quadro clinico e rappresentando un rischio evolutivo per la minore. Riteniamo pertanto molto importante che la minore e sua madre possano continuare a beneficiare di una stabilità complessiva data dal buon inserimento scolastico e sociale, e dalla presa a carico psicoterapeu- tica presso l’(…) […]” (cfr. certificato medico-psicologico del 19 giu- gno 2024, allegato all’atto TAF n. 43).

E. 7.3.4 Alla luce di quanto precede, si evince un quadro sociale e clinico delle ricorrenti, attualmente positivo e di grande beneficio per loro, che nel caso in cui verrebbero allontanate nuovamente verso la Slovenia, comporte- rebbe invece la perdita dei supporti e della rete sociale presente sul suolo elvetico, con in particolare uno sradicamento della bambina (cfr. per i criteri determinanti di valutazione nell’apprezzamento globale dell’interesse su- periore del fanciullo ai sensi dell’art. 3 della Convenzione sui diritti del fan- ciullo del 20 novembre 1989 [RS 0.107] le DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2 e rif. cit.) dal contesto scolastico, affettivo e medico costruito intorno a sé, ciò che potrebbe risultare gravemente pregiudizie- vole per lei e con degli effetti e ripercussioni negative anche per la madre.

E. 7.4 Di conseguenza, in specie, sono riconoscibili dei motivi umanitari, i quali da un esame complessivo di tutte le circostanze concrete e particolari del caso – ovverossia la lunga durata della procedura, la vulnerabilità del nucleo familiare delle ricorrenti, l’interesse superiore della ricorrente 2 che se allontanata in Slovenia comporterebbe un suo sradicamento dalla rete sociale, affettiva e formativa costruita in questo tempo, nonché la

D-5991/2022 Pagina 20 situazione valetudinaria di entrambe le ricorrenti – permettono di ritenere che si è in presenza di un cumulo di ragioni che fanno apparire il trasferi- mento delle ricorrenti come problematico da un punto di vista umanitario (cfr. nello stesso senso, tra le altre le sentenze del Tribunale D-1835/2021 del 13 febbraio 2024 consid. 9 in particolare consid. 9.2 e 9.3; D- 1379/2021 del 3 ottobre 2023 consid. 9 in particolare consid. 9.2 e 9.3).

E. 7.5 A tal proposito è tuttavia necessario rilevare che al momento dell’emis- sione della decisione avversata nel dicembre del 2022, tali motivi umanitari ancora non sussistevano, ragione per la quale non può essere rimprove- rato all’autorità inferiore di non averne tenuto conto adeguatamente nella propria decisione. Ad oggi, la decisione non è però più conforme alla fatti- specie, e risulta quindi erronea (cfr. supra consid. 7.2.3.3) e va pertanto annullata.

E. 8.1 In conformità all’art. 61 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all’autorità inferiore. Qualora la causa è accolta (totalmente o parzialmente), la priorità è dunque data ad un giudizio riformatore, anche al fine di evitare costosi prolunga- menti della procedura (cfr. ASTRID HIRZEL, in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. marg. 10 e 15 ad art. 61 PA), soprattutto qualora l’autorità inferiore non disponga più di un margine di manovra. Un giudizio cassatorio può essere giustificato qualora l’autorità abbia ancora un reale margine d’apprezzamento (cfr. nello stesso senso DTF 143 III 261 consid. 4.3 e relativi riferimenti).

E. 8.2 In ragione della limitazione della cognizione del Tribunale dopo la mo- difica dell’art. 106 cpv. 1 LAsi ed avendo la SEM nell’applicazione della clausola di sovranità un reale potere di apprezzamento (cfr. supra con- sid. 7.2.3.3), la decisione andrebbe annullata e gli atti ritornati all’autorità inferiore per una nuova valutazione ed una nuova decisione. Tuttavia, rite- nute tutte le circostanze specifiche della fattispecie ed in ragione dei valori, del senso e dello scopo del RD III – segnatamente del principio di celerità e dell’effet utile (cfr. supra consid. 7.2.3.2 e 7.2.3.4) – il quale mira a garan- tire ai richiedenti l’accesso effettivo alla procedura d’asilo in uno degli Stati membri entro un periodo di tempo ragionevole, si procede ad un giudizio riformatorio (cfr. anche in tal senso le sentenze del Tribunale D-1043/2022 del 27 marzo 2024 consid. 8.2, D-1835/2021 del 13 feb- braio 2024 consid. 10.2).

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E. 8.3 Visto quanto precede, il ricorso è accolto, nella misura della sua am- missibilità (cfr. in proposito supra consid. 2). La decisione della SEM del 14 dicembre 2022 è annullata e gli atti di causa sono restituiti all’autorità inferiore con l’ordine di eseguire la procedura nazionale di asilo ed allonta- namento delle ricorrenti e di statuire materialmente sulla loro domanda d’asilo del 18 ottobre 2022.

E. 9 Visto l’esito del ricorso, le ulteriori residuali censure ricorsuali, possono senz’altro essere lasciate aperte.

E. 10 Poiché il Tribunale ha statuito nel merito del ricorso, la richiesta volta alla concessione dell’esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese pro- cessuali, risulta essere senza oggetto.

E. 11 Considerato l’esito della procedura, non sono riscosse spese (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2 PA).

E. 12.1 In seguito, ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se am- mette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronun- cia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).

E. 12.2 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rap- presentante legale delle ricorrenti (art. 64 cpv. 1 PA) – considerando in tal senso l’inammissibilità e l’irricevibilità di alcune censure ricorsuali, come pure della ripetitività (ed inutilità in alcuni casi) di alcuni allegati (come ad esempio l’“istanza di riesame” del 28 dicembre 2022) – il versamento di un’indennità per patrocinio di CHF 4'500.– (disborsi e indennità

D-5991/2022 Pagina 22 supplementare in rapporto all’IVA compresi; cfr. art. 7–11 e 14 TS-TAF), a carico della SEM.

E. 12.3 Di conseguenza, l’istanza di gratuito patrocinio ex art. 65 cpv. 2 PA su rinvio dell’art. 111ater LAsi secondo periodo, con la nomina del rappresen- tante legale quale patrocinatore d’ufficio, esposta nel ricorso, è divenuta priva d’oggetto.

E. 13 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-5991/2022 Pagina 23 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto, nella misura della sua ammissibilità. 2. La decisione della SEM del 14 dicembre 2022 è annullata. Gli atti di causa sono restituiti all’autorità inferiore con l’ordine di eseguire una procedura nazionale di asilo ed allontanamento e di decidere materialmente sulla do- manda d’asilo delle ricorrenti del 18 ottobre 2022. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La SEM rifonderà alle ricorrenti CHF 4'500.– a titolo di indennità ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all’autorità can- tonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5991/2022 Sentenza del 28 novembre 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Markus König, Giulia Marelli, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), con la figlia B._______, nata il (...), Afghanistan, entrambe rappresentate dall'avv. Paolo Bernasconi, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (domanda multipla); decisione della SEM del 14 dicembre 2022 / N (...). Fatti: A. A.a A._______ (di seguito detta anche interessata, richiedente, insorgente o ricorrente 1), e per suo tramite anche la figlia minorenne, B._______ (di seguito anche interessata, richiedente, insorgente o ricorrente 2), hanno depositato una prima domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2021. Dai riscontri dattiloscopici dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", è risultato in particolare che l'interessata 1 aveva presentato una domanda d'asilo pregressa in Slovenia il (...) 2021. A.b Dopo che la medesima è stata sentita nell'ambito di un verbale di rilevamento dei dati personali, il (...) novembre 2021, e di un colloquio Dublino, il (...) novembre 2021 - producendo agli atti a sostegno dei suoi asserti copia della sua taskara e copie delle loro tessere quali richiedenti l'asilo in Slovenia (cfr. atti SEM n. [...]-20/3 e 22/1) - la Slovenia ha accettato, il 16 dicembre 2021, la domanda di ripresa in carico formulata al suo indirizzo dalla SEM in data 13 dicembre 2021. A.c Con decisione del 21 dicembre 2021, l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo delle interessate, ha pronunciato il loro trasferimento verso la Slovenia, nonché l'esecuzione della predetta misura. A.d Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale, TAF), con sentenza D-5648/2021 del 7 gennaio 2022, ha respinto il ricorso inoltrato in data 27 dicembre 2021 dalle ricorrenti contro la succitata decisione della SEM. A.e A seguito del rifiuto delle richiedenti di partire volontariamente per la Slovenia entro il termine impartito loro dall'autorità inferiore, l'interessata 1 è stata interrogata dalla Polizia cantonale del (...) il (...) marzo 2022, in particolare riguardo ai motivi per i quali esse si opponessero ad un rientro in Slovenia. Il (...) maggio 2022, le interessate sono state condotte nel precitato Stato, su un volo speciale. B. B.a Il 18 ottobre 2022, nuovamente giunte in Svizzera, le richiedenti hanno presentato una seconda domanda d'asilo per iscritto, corredandola di una missiva del 18 ottobre 2022 dell'interessata 1 inerente ai motivi di presentazione della loro domanda d'asilo, della procura conferita al loro nuovo rappresentante legale, avv. Paolo Bernasconi, nonché di uno scritto del 18 ottobre 2022 della docente di classe dell'interessata 2 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-1/15). B.b A seguito degli accertamenti che hanno permesso di stabilire che le interessate avevano presentato in Slovenia una domanda d'asilo il (...) 2021 ed una prima domanda in Svizzera il (...) novembre 2021, l'autorità elvetica preposta, il 24 novembre 2022, ha inoltrato all'omologa autorità slovena, una domanda di ripresa in carico delle interessate, basandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). La Slovenia ha risposto positivamente alla medesima il 1° dicembre 2022, pure fondandosi sulla norma precitata. B.c Nella loro presa di posizione sul diritto di essere sentite del 12 dicembre 2022 - concesso loro dall'autorità inferiore con scritto del 4 novembre 2022 - le richiedenti hanno in particolare chiesto alla SEM l'applicazione nel loro caso della clausola di sovranità e quindi di voler entrare nel merito della loro domanda d'asilo, rinunciando al loro trasferimento verso la Slovenia per "motivi umanitari e di compassione ("caso di rigore"; "Härtefall")". Alla stessa sono stati annessi quali nuovi documenti: due estratti del rapporto di (...) sulla Slovenia rispettivamente degli anni 2020-2021 (pag. 431-432) e 2021-2022 (pag. 443-444); il rapporto (...), Slovenia - (...), del (...); il certificato medico-psicologico relativo all'interessata 2 del 12 dicembre 2022 del (...); ed il certificato medico inerente all'interessata 1 del 12 dicembre 2022 (cfr. n. 10/85). C. Con decisione del 14 dicembre 2022 - notificata il 21 dicembre 2022 (cfr. n. 12/1) - la SEM non è entrata nel merito della loro domanda d'asilo, trattandola quale domanda multipla ai sensi dell'art. 111c LAsi (RS 142.31), con conseguente pronuncia del trasferimento delle interessate verso la Slovenia ed esecuzione del predetto provvedimento, nonché osservando come un eventuale ricorso contro la decisione non abbia effetto sospensivo. D. Tramite il ricorso del 27 dicembre 2022 (anticipato via fax in medesima data; cfr. risultanze processuali), le interessate hanno impugnato la succitata decisione dinanzi al Tribunale, con richieste procedurali tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso in via supercautelare e d'altro canto alla concessione dell'assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio. Nel merito esse hanno concluso all'annullamento della decisione avversata ed all'entrata nel merito della loro domanda d'asilo da parte della SEM nonché al consequenziale annullamento della decisione di allontanamento dalla Svizzera verso la Slovenia. A supporto del ricorso sono stati presentati, in copia, quali nuovi documenti: due articoli giornalistici rispettivamente del (...) dicembre 2022 e del (...) dicembre 2022 (cfr. sub doc. D); le (...) concernenti la comunicazione n. (...) del (...) (cfr. sub doc. G); la lettera del 23 dicembre 2022 relativa all'interessata 2 da parte della direttrice e di due docenti del (...) (cfr. sub doc. H); l'attestazione d'indigenza sottoscritta dalla ricorrente 1 e dall'avv. C._______ del 26 dicembre 2022 e confermata anche dalle signore D._______ e E._______ (cfr. sub doc. I); vari disegni e scritti a sostegno della ricorrente 2 da parte di compagni di classe (cfr. sub doc. L); e la lettera di sostegno a favore delle insorgenti, firmata da (...) persone (cfr. sub doc. M). E. Il 28 dicembre 2022, il Tribunale ha sospeso l'esecuzione dell'allontanamento delle ricorrenti, quale misura supercautelare. F. Le ricorrenti, hanno indirizzato alla SEM uno scritto datato 28 dicembre 2022 ed intitolato: "istanza di riesame - fondato sull'art. 58 PA" (cfr. atto TAF n. 5), con un riassunto sommario del contenuto dello stesso anche in francese, che è poi stato trasmesso per competenza dall'autorità inferiore al Tribunale assieme a copia dello scritto del 10 gennaio 2023 al patrocinatore delle ricorrenti ed ai nuovi allegati in copia (cfr. lo scritto del 28 dicembre 2022 della docente di scuola della ricorrente 2, signora D._______, sub doc. O; e tre articoli giornalistici inerenti alle due ricorrenti, sub doc. P). G. Il Tribunale, per mezzo della decisione incidentale del 18 gennaio 2023, osservando dapprima che avrebbe trattato la nuova domanda d'asilo quale domanda multipla ai sensi dell'art. 111c LAsi come già fatto dalla SEM, ha statuito che lo scritto delle ricorrenti del 28 dicembre 2022 (cfr. atto TAF n. 5) sarebbe stato trattato quale complemento al ricorso presentato in data 27 dicembre 2022, ai sensi dei considerandi. Ha altresì accolto la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, di conseguenza autorizzando le ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura e revocando la misura supercautelare ordinata il 28 dicembre 2022. Inoltre, ha impartito un termine alla SEM per la risposta al ricorso, pronunciando infine che l'esito della domanda di assistenza giudiziaria totale, verrà deciso in prosieguo di procedura, rispettivamente con la sentenza finale. H. L'autorità inferiore ha presentato il suo memoriale responsivo il 30 gennaio 2023, confermando la propria decisione e chiedendo il rigetto del ricorso. I. Con decisione incidentale del 9 febbraio 2023, il Tribunale ha respinto la richiesta delle ricorrenti formulata il 2 febbraio 2023 di proroga del termine per presentare la replica, fissato con ordinanza del 1° febbraio 2023, nonché ha invitato la SEM a volerlo informare circa la richiesta di accesso atti delle ricorrenti presentata nel loro scritto del 2 febbraio 2023, ai sensi dei considerandi, fino al 20 febbraio 2023. J. Tramite missiva del 10 febbraio 2023, le ricorrenti hanno perorato nuovamente la loro richiesta di proroga del termine per inoltrare le osservazioni di replica. Il 13 febbraio 2023, hanno tuttavia inviato le stesse, concludendo per un rinvio degli atti alla SEM in via preliminare, affinché provveda: a) a fornire indicazioni concrete riguardo all'idoneità delle autorità slovene a prendere a carico l'assistenza delle ricorrenti; b) a disporre l'audizione della ricorrente minorenne con l'ausilio dei servizi sociali competenti; e c) che venga ordinata una perizia medica per stabilire le conseguenze dell'allontanamento in Slovenia riguardo alla salute psico-fisica delle due ricorrenti. In via principale, hanno chiesto che l'istanza di riesame del 28 dicembre 2022 sia accolta integralmente (cfr. atto TAF n. 13). Quali nuovi documenti a suffragio dei loro asserti, hanno annesso: due dichiarazioni a loro favore del 24 gennaio 2023 rispettivamente del 1° febbraio 2023; una dichiarazione della docente di lingua ed integrazione inerente all'insorgente 2; un estratto (pag. 70-77) del rapporto F._______ sulla Slovenia dell'anno 2021; le "(...)" del (...), del (...) dicembre 2021; un estratto (pag. 14-15) dall' (...) (non datato). K. Con decisione incidentale del 16 febbraio 2023, il giudice istruttore della causa ha in particolare accolto la richiesta di proroga presentata dalle ricorrenti con scritto del 10 febbraio 2023, invitandole a produrre un rapporto medico dettagliato riguardo al loro stato di salute attuale. Il termine fissato con tale decisione incidentale è stato nuovamente prorogato dal Tribunale in data 1° marzo 2023, su richiesta delle ricorrenti del 28 febbraio 2023. L. Nel contempo, tramite missiva del 17 febbraio 2023, l'autorità sindacata si è pronunciata riguardo all'accesso agli atti di causa richiesto dalle ricorrenti, chiedendo al Tribunale di respingere lo stesso o, a titolo suppletivo, che le ricorrenti siano invitate a fare richiesta del documento direttamente presso le sedi opportune della (...) (cfr. atto TAF n. 15). M. Con osservazioni complementari del 15 marzo 2023, le interessate hanno inoltrato i certificati medici richiesti (certificato medico-psicologico del 1° marzo 2023 del [...] relativo alla ricorrente 2 ed il certificato medico del 1° marzo 2023 inerente alla ricorrente 1), ed hanno chiesto, in via principale, che venga deciso come esposto nel loro ricorso ed in via subordinata, che si proceda all'audizione della ricorrente minorenne, che venga prorogato al 30 aprile 2023 il termine per inoltrare un certificato medico complementare riguardante la situazione medica della ricorrente 1, nonché che venga loro notificata la lettera del (...) inviata alla SEM concernente l'esercizio della clausola di sovranità da parte della Svizzera (cfr. atto TAF n. 19). A suffragio della loro integrazione sul territorio (...) e della situazione d'accoglienza presente in Slovenia, esse hanno altresì annesso, in copia: un articolo di giornale del (...) inerente la loro vicenda; la conferma dell'inscrizione al corso d'italiano (Livello A1-Italiano intensivo) dal (...) febbraio 2023 al (...) marzo 2023 per A._______ della (...); la lettera di sostegno a favore di quest'ultima da parte dei volontari che impartiscono il corso d'italiano che l'interessata segue presso (...), G._______; l'attestazione di frequenza delle attività di socializzazione proposte dal (...) di G._______ a favore di A._______ del 31 gennaio 2023; la lettera di sostegno alle ricorrenti da parte del parroco di H._______ del 6 febbraio 2023; rapporto di I._______, "(...)" - (...), del (...) gennaio 2022. N. N.a Tramite la decisione incidentale del 30 marzo 2023, il giudice istruttore competente per la causa, ha invitato l'autorità inferiore ad integrare lo scritto del (...) datato 27 gennaio 2023 agli atti di causa (nel dossier della SEM N [...]), e di classificarlo secondo la sua valutazione in riferimento all'usuale dicitura, ai sensi dei considerandi; altresì invitandola a trasmettere al Tribunale, copia del medesimo scritto precitato, entro l'11 aprile 2023. N.b Con scritto del 6 aprile 2023, l'autorità inferiore ha dato seguito a quanto richiesto dal Tribunale, trasmettendogli pure lo scritto del (...) al (...) del 27 gennaio 2023 e la Risoluzione generale del (...) del 25 gennaio 2023. Tale missiva con la documentazione annessa è stata inoltrata alle ricorrenti dal Tribunale in data 20 aprile 2023, accogliendo quindi la loro richiesta di accesso atti ed impartendo loro un termine per esprimersi in merito. N.c Le insorgenti hanno presentato delle osservazioni il 2 maggio 2023, concludendo per lo più a quanto già fatto valere nel ricorso e nei loro precedenti scritti ed annettendo, in copia, il giudizio dell'anno 2022-2023, datato 30 gennaio 2023, per l'allieva di (...) B._______ (cfr. atto TAF n. 23). O. Il 16 giugno 2023, l'autorità sindacata ha avuto modo di presentare la sua duplica, mentre che il 28 luglio 2023, le ricorrenti hanno inoltrato le loro osservazioni di triplica, corredate da nuovi documenti, in particolare attestazioni di partecipazioni a vari corsi e lettere di sostegno a loro favore, così come descritti nell'elenco dei mezzi di prova annesso (cfr. atto TAF n. 31, sub da doc. i a doc. XXIV). P. L'autorità inferiore ha trasmesso la sua ulteriore presa di posizione il 21 agosto 2023, che è stata inoltrata dal Tribunale per conoscenza alle ricorrenti con ordinanza del 6 settembre 2023, in cui si è pure statuita la chiusura dello scambio di scritti. Q. Le insorgenti hanno successivamente inoltrato uno scritto del 31 ottobre 2023, con annesse tre lettere in copia a favore di B._______ (cfr. atto TAF n. 35); una missiva dell'8 novembre 2023 con allegato un certificato medico del 2 novembre 2023 inerente allo stato di salute psichico della ricorrente 1 (cfr. atto TAF n. 36); ed un ulteriore scritto del 30 novembre 2023, per aggiornare la loro situazione d'integrazione su suolo elvetico e quanto invece incontrerebbero se venissero rinviate in Slovenia con allegati i documenti citati nel relativo elenco (cfr. atto TAF n. 37, allegati 1-12). A comprova delle medesime, sono state altresì inoltrate le osservazioni del 12 gennaio 2024, con annesse quattro lettere di sostegno a favore delle ricorrenti datate rispettivamente 8 dicembre 2023, 2 dicembre 2023, 1° dicembre 2023 e dicembre 2023 (cfr. atto TAF n. 38); la missiva del 19 febbraio 2024 con allegata la lettera di sostegno già inviata in data 12 gennaio 2024 sottoscritta anche dall'J._______ (cfr. atto TAF n. 39); nonché lo scritto del 22 febbraio 2024, contenente in annesso la lettera manoscritta della signora K._______ del 22 febbraio 2024 a favore delle ricorrenti (cfr. atto TAF n. 40). R. In seguito, con scritto del 29 marzo 2024, le insorgenti hanno in particolare informato il Tribunale riguardo allo stato di salute della ricorrente 1, producendo a supporto il relativo certificato medico del 29 marzo 2024 del (...) (cfr. atto TAF n. 41). S. Con missiva del 17 giugno 2024, il rappresentante legale delle interessate, ha aggiornato ancora una volta la loro situazione d'integrazione su suolo elvetico, producendo a supporto, in copia: la dichiarazione del maggio 2024 di L._______, docente di lingua e integrazione della ricorrente 2; la dichiarazione del 24 maggio 2024 delle docenti M._______ e N._______ dell'(...) riguardante la ricorrente 2; la lettera del 13 maggio 2024 della (...); la pagella scolastica di (...) della ricorrente 2; le Osservazioni conclusive sul quinto e sesto rapporto periodico combinato della Svizzera del (...) del (...) (cfr. atto TAF n. 42). T. Con scritto del 20 giugno 2024, le insorgenti hanno trasmesso al Tribunale il certificato medico-psicologico del 19 giugno 2024 relativo allo stato di salute della ricorrente 2 (cfr. atto TAF n. 43). U. Da ultimo, le ricorrenti hanno inoltrato al Tribunale uno scritto datato 7 agosto 2024, chiedendo essenzialmente ragguagli circa lo stato della procedura. Il giudice dell'istruzione competente, ha risposto allo stesso, con missiva del 13 agosto 2024. V. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, in particolare anche concernenti la nutrita documentazione medica presente agli atti di causa, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.2 A tal riguardo si sottolinea come l'istanza di riesame del 28 dicembre 2022 presentata dalle ricorrenti in fase ricorsuale - istanza che è stata trasmessa per competenza a ragione dalla SEM al Tribunale in quanto già pendente un ricorso per via ordinaria contro la decisione avversata - come pure la documentazione inoltrata con la medesima, vengono ritenute per la presente valutazione parte integrante del gravame, ovverossia a complemento del ricorso del 27 dicembre 2022, come già osservato dal Tribunale nella sua decisione incidentale del 18 gennaio 2023. In tal senso, essendo già pendente un ricorso contro la decisione avversata per via ordinaria, le conclusioni parallele delle ricorrenti esposte in fase ricorsuale che tendono in realtà al riesame del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 111b LAsi, risultano essere irricevibili. 2.3 Inoltre, le motivazioni e le conclusioni ricorsuali delle insorgenti tendenti al riconoscimento dell'inesigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento (cfr. ricorso, p.to 15 segg., pag. 5 segg.), sono inammissibili, in quanto l'esistenza di ostacoli all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), risultano essere incompatibili con la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), ed andrebbero quindi al di là della latitudine di giudizio del Tribunale in materia di esame di un ricorso inoltrato avverso una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo (cfr. supra consid. 2.1).

3. Poste tali premesse, si osserva inoltre come la richiesta formulata in fase ricorsuale dalle insorgenti inerente all'accesso ad alcuni documenti della SEM, è già stata completamente evasa positivamente dal Tribunale con decisione incidentale del 20 aprile 2023, dando ampio spazio alle ricorrenti di esprimersi in merito, anche successivamente (cfr. atti TAF n. 23 e 31 e supra lett. N). Sulla stessa non verrà quindi motivato oltre. Altresì, riguardo alla conclusione di causa presentata dalle ricorrenti con la loro replica, tendente allo stabilimento di una perizia medica relativa al loro stato di salute ed alle conseguenze di un loro allontanamento in Slovenia sullo stesso, agli occhi del Tribunale anche la medesima risulta essere stata completamente evasa. Invero, con decisione incidentale del 16 febbraio 2023, il giudice istruttore della causa aveva invitato le ricorrenti a presentare un rapporto medico dettagliato e circostanziato riguardo al loro stato di salute attuale, ciò che esse hanno ottemperato con memoriale complementare alla replica del 15 marzo 2023, nonché aggiornando la loro situazione medica anche successivamente (cfr. in particolare i certificati medici annessi agli atti TAF n. 36, 37, 41 e 43).

4. Le ricorrenti, in sede ricorsuale, hanno fatto valere delle censure formali e, per quanto concerne la questione dell'audizione della ricorrente minorenne, la stessa è stata proposta dalle insorgenti al Tribunale anche ai fini probatori (cfr. atto TAF n. 19). A questo proposito la predetta autorità ritiene che, nonostante tali censure formali sarebbero da trattare preliminarmente, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata, poiché nel caso in disamina l'esame di merito è favorevole alle insorgenti, nella misura in cui la decisione impugnata viene annullata, si può rinunciare all'analisi delle censure formali in specie (cfr. nello stesso senso tra le altre la sentenza del Tribunale E-6420/2020 del 20 maggio 2021 consid. 5). 5. 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. 5.2 Lo Stato membro competente in forza del RD III è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III). 5.3 5.3.1 Nella presente disamina, alla fine di una prima procedura iniziata con il deposito della domanda d'asilo del (...) novembre 2021, si era statuita la competenza della Slovenia nella ripresa in carico delle insorgenti. La relativa decisione della SEM del 21 dicembre 2021, era stata confermata definitivamente anche dallo scrivente Tribunale con sentenza D-5648/2021 del 7 gennaio 2022. Conseguentemente, il (...) maggio 2022, le ricorrenti erano state trasferite in Slovenia. Successivamente alla loro presentazione di una seconda domanda d'asilo, il 18 ottobre 2022 (cfr. n. 1/15), la SEM ha dato loro la possibilità di esprimersi riguardo alle investigazioni da essa effettuate il 1° novembre 2022 che hanno rivelato che le insorgenti avessero già depositato una domanda d'asilo precedente in Slovenia il (...) 2021 (cfr. n. 2/1), e di pronunciarsi per iscritto in merito alla competenza della Slovenia e ad un'eventuale loro trasferimento verso il medesimo Stato membro (cfr. n. 3/3). Possibilità che le ricorrenti hanno utilizzato, presentando le loro osservazioni in data 12 dicembre 2022 (cfr. n. 10/85). Nel contempo, il 24 novembre 2022, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità slovena competente, una richiesta di ripresa in carico delle interessate fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 6/5 e 7/1). L'autorità slovena preposta ha esplicitamente accolto tale domanda il 1° dicembre 2022, pure basandosi sulla norma precitata (cfr. n. 9/2). Di conseguenza, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto la competenza della Slovenia per la trattazione della domanda d'asilo delle ricorrenti, di principio data. 5.3.2 Come a ragione già motivato nella decisione avversata dalla SEM, gli asserti delle insorgenti che le autorità slovene le avrebbero obbligate al prelievo delle impronte digitali, come pure che la loro intenzione fosse di giungere in Svizzera, risultano essere ininfluenti ai fini della determinazione dello Stato membro competente. In merito si rileva, invero, come le ricorrenti non hanno la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la loro domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e che quo all'obbligo di fornire le impronte dattiloscopiche, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). 6. 6.1 Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se, come sostenuto nel ricorso e reiteratamente nei loro memoriali ricorsuali successivi dalle ricorrenti in contrapposizione a quanto concluso nella decisione impugnata, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Slovenia, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE). 6.2 La Slovenia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, tale Stato è presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 6.3 Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). 6.4 6.4.1 Le ricorrenti, nel loro ricorso e negli atti ricorsuali successivi, anche con riferimento a rapporti di organizzazioni non governative nazionali ed internazionali e ad articoli di testate giornalistiche, hanno lamentato un flusso ed una pressione migratoria in Slovenia che sarebbero gravemente critici, con spesso riammissioni informali che avverrebbero sia al confine con l'O._______ che con quello (...). Inoltre al confine (...)-sloveno, pratiche come i respingimenti a catena, oltre al diniego del diritto ad una procedura individuale, sarebbero prassi correnti. In tal senso esse hanno riferito, nella loro seconda domanda d'asilo, di aver tentato (...) volte di attraversare la frontiera dalla P._______ alla Q._______ e per (...) volte dalla Q._______ alla Slovenia (cfr. n. 1/15, allegato 1, pag. 5). Altresì, sia nella presa di posizione sul diritto di essere sentito del 12 dicembre 2022 (cfr. n. 10/85) sia in fase ricorsuale, hanno sostenuto che sia durante il primo che nel secondo loro soggiorno, esse non sarebbero state ascoltate riguardo ai loro motivi d'asilo dalle autorità slovene, che si sarebbero unicamente limitate a rilevare loro le impronte digitali, "spronandole a lasciare il campo d'accoglienza e il paese" (cfr. n. 10/85, p.to 11, pag. 3 del parere; ricorso, p.to 25, pag. 8; osservazioni del 28 dicembre 2022, p.to 19, pag. 7). Per quanto al Tribunale sia nota la situazione presente nella rotta balcanica, tuttavia nel caso di specie, alle ricorrenti è stato possibile presentare domanda d'asilo in Slovenia il (...) 2021, e alle loro dichiarazioni rese nel corso della seconda domanda d'asilo e in fase ricorsuale, non può essere dato alcun credito, in quanto si scontrano con quanto riferito da loro stesse in precedenza e nelle medesime. Invero, nell'ambito del primo colloquio Dublino del (...) novembre 2021, la ricorrente 1 aveva allegato non soltanto che le avrebbero preso le impronte digitali, bensì avrebbe pure sostenuto un'audizione, e risulta che sono loro spontaneamente ad essere partite circa (...) giorni dopo dalla Slovenia, in quanto sarebbe stata la Svizzera la loro meta, senza alcuna traccia in merito al fatto che sarebbero state le autorità slovene ad esercitare una qualsivoglia pressione perché lasciassero il Paese (cfr. n. 20/3). Peraltro, esse avrebbero provato ad attraversare per (...) volte il confine tra la P._______ e la Q._______ (cfr. n. 20/3), ma di respingimenti che sarebbero avvenuti al confine con la Slovenia, non ne sono stati addotti. Inoltre, il numero di respingimenti nel corso della seconda domanda d'asilo, diventano dapprima (...), per poi addirittura attestarsi ad oltre (...) (cfr. n. 1/15, allegato 1, pag. 5 e 7), ciò che è invero indizio di maggiore inverosimiglianza dei loro asserti. Altresì, si evince dalle dichiarazioni dell'insorgente 1, come anche durante il loro secondo soggiorno in Slovenia, ella sarebbe stata sentita nell'ambito di un'audizione sui suoi motivi d'asilo, nonché che ella e la figlia avrebbero deciso spontaneamente di lasciare nuovamente il suddetto Paese, senza alcuna pressione in tal senso da parte delle autorità slovene (cfr. n. 1/15, allegato 1, pag. 6 seg.). Pertanto, le suddette considerazioni ed asserti delle ricorrenti, non sono in alcun modo in grado di confutare la citata presunzione. Inoltre, su tali presupposti, non si ravvede neppure alcun arbitrio da parte della SEM nella decisione avversata, come sostenuto invece dalle ricorrenti (cfr. ricorso, p.to 25, pag. 8). 6.4.2 Le ricorrenti sollevano anche sia nell'ambito della loro seconda domanda d'asilo sia in fase ricorsuale, citando e producendo a supporto dei rapporti e relazioni di organizzazioni non governative ed organi nazionali (come la relazione finale dell'[...] del (...) settembre 2022, cfr. atto TAF n. 37, allegato 1), l'inadeguatezza delle condizioni di accoglienza e procedurali del sistema d'asilo sloveno, che sarebbe insufficiente in particolare per quanto concernerebbe l'alloggio e l'assistenza medica, ma anche per quanto attinente a misure d'integrazione personale, sociale, educativo e scolastico. Di tali lacune del sistema, le ricorrenti ne avrebbero già subito nei trascorsi due soggiorni in Slovenia. Invero, durante il loro primo soggiorno, sarebbero state costrette a condividere una camera con un uomo solo, non avrebbero visto medici, né ricevuto un cambio di vestiti, ciò malgrado la ricorrente 1 avesse supplicato più volte di ottenere dei vestiti e di poter vedere un dottore; anche nel corso del secondo soggiorno, non sarebbero mai state visitate da un medico e nessuno si sarebbe preoccupato per la salute fisica e mentale dell'insorgente 2, né della sua scolarizzazione o di altri diritti di cui ogni bambino dovrebbe godere (cfr. n. 1/15, allegato 1, pag. 5 segg.). Tuttavia, il Tribunale osserva come, delle condizioni in cui si sarebbero trovate durante il loro primo soggiorno in Slovenia, queste sono state addotte unicamente con la presentazione della seconda domanda d'asilo, e non erano invece emerse in alcun modo nell'ambito della prima domanda d'asilo (cfr. n. [...]-20/3). Peraltro, nel corso del colloquio Dublino del (...) novembre 2021, la ricorrente 1 aveva riferito unicamente di aver soggiornato in Slovenia per poco più di (...) giorni - poste in quarantena per (...) giorni dopo il deposito della domanda d'asilo, a seguito dei quali avrebbe svolto un'audizione e sarebbero partite il giorno successivo verso l'O._______, giungendo in Svizzera il (...) novembre 2021 (cfr. n. 3/3, 4/3 e 20/3,) - e non invece, come affermato nelle loro osservazioni del 18 ottobre 2023, di esservi rimaste per circa (...) mesi, di cui i primi (...) giorni in quarantena (cfr. n. 1/15, allegato 1, pag. 5). Tali elementi nuovi ed incoerenze negli asserti dell'insorgente 1, non fanno che instillare dei forti dubbi, in merito alla veridicità del vissuto in Slovenia, narrato da parte delle ricorrenti soltanto nell'ambito della loro seconda domanda d'asilo. Inoltre, si denota come in quest'ultima, esse non abbiano mai allegato di essersi rivolte alle autorità slovene per ottenere delle prestazioni mediche o di altra specie, di cui avrebbero necessitato. A tal proposito si sottolinea ancora come la Slovenia, secondo giurisprudenza costante di questo Tribunale, disponga di un'infrastruttura medica sufficiente e accessibile, e che alle ricorrenti è quindi possibile di principio trattare le problematiche di salute di cui soffrono (per la ricorrente 1, un disturbo post-traumatico da stress; per la ricorrente 2, una sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali; cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale E-2543/2024 del 29 aprile 2024 con ulteriore rif. cit.; art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). 6.4.3 Non si può del resto seguire le ricorrenti laddove nel loro gravame sostengono come la Slovenia non rispetterebbe la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul, RS 0.311.35), che avrebbe ratificato. Difatti, malgrado il rapporto F._______ sulla Slovenia del 2021 e le raccomandazioni del (...) del (...) 2021, prodotti dalle insorgenti in fase ricorsuale, recensiscano di alcune difficoltà e lacune nell'identificazione, nel numero e nella formazione di personale, per identificare le vittime di violenza (fisica, sessuale, psicologica) nella procedura d'asilo, non risulta né dagli atti di causa né dalla documentazione prodotta dalle ricorrenti anche in fase ricorsuale, che la Slovenia verrebbe effettivamente meno ai suoi obblighi derivanti dalla suddetta Convenzione. Del resto, anche la ricorrente 1, ha potuto esporre i maltrattamenti subiti in Afghanistan nel corso della sua audizione sui motivi effettuata in Slovenia. Se la ricorrente riteneva che la sua audizione in Slovenia fosse stata viziata da irregolarità o non avesse potuto esprimere sufficientemente i suoi motivi d'asilo, come addotto nella sua seconda domanda d'asilo, nulla agli atti prova che ella non avrebbe potuto adire le vie legali preposte e presenti anche in Slovenia, se del caso anche con l'aiuto di associazioni non governative presenti sul posto, per segnalare tali irregolarità e fare valere i suoi diritti. 6.4.4 Su questi presupposti, non può pertanto essere ritenuto che le ricorrenti abbiano dimostrato che rischierebbero di essere sottoposte con grande probabilità a trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU, art. 3 Conv. tortura o dell'art. 4 CartaUE o che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento. Non è inoltre evincibile né dagli atti all'incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviando le ricorrenti in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinte in un tale paese. 6.5 Ne discende quindi che, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, non si giustifica nel caso di specie. 7. 7.1 Resta ancora da esaminare se, come richiesto dalle ricorrenti nel loro gravame, malgrado la competenza di principio della Slovenia, l'autorità inferiore debba esaminare la loro domanda di protezione internazionale in applicazione delle clausole discrezionali di cui all'art. 17 par. 1 RD III e all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Alla luce dei considerandi che seguono e ritenuto l'esito della vertenza, risultano in specie superflue considerazioni in merito alla censurata implicita violazione dell'art. 3 CEDU in rapporto alla situazione di salute delle insorgenti, e tale questione può pertanto in casu essere lasciata aperta. 7.2 7.2.1 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), ed in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 7.2.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. 7.2.3 7.2.3.1 Il Tribunale ha stabilito che la suddetta disposizione contiene indiscutibilmente una nozione giuridica indeterminata, ovverossia quella dei "motivi umanitari". L'interpretazione di una nozione giuridica indeterminata costituisce di principio una questione di diritto che può essere esaminata in un procedimento di giustizia amministrativa federale. In particolare, l'errata concretizzazione di una nozione giuridica indeterminata costituisce una violazione del diritto ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi e può essere esaminata dal Tribunale con piena cognizione (cfr. DTAF 2015/2 consid. 4.3.3; per ulteriori riferimenti cfr. anche la sentenza del Tribunale D-1835/2021 del 13 febbraio 2024 consid. 8.2.3). 7.2.3.2 Il Tribunale ha inoltre stabilito che nell'analisi dei motivi umanitari è determinante un apprezzamento d'insieme di tutte le circostanze del caso concreto e, per poter ammetterne l'esistenza, è necessario che vi sia un cumulo di ragioni che facciano apparire il trasferimento come problematico da un punto di vista umanitario. Oltre ai casi medici, è necessario prendere in considerazione la situazione specifica del Paese di destinazione, la particolare vulnerabilità della persona o delle persone da trasferire, l'interesse superiore del fanciullo, le esperienze traumatiche vissute nel Paese di origine, o successivamente - in particolare nello Stato membro dello spazio Dublino in cui il richiedente tornerebbe - considerazioni basate sul principio dell'unità famigliare o sulla presenza in Svizzera di un parente stretto che potrebbe fornire un sostegno particolare, o sulla durata della procedura di accertamento della responsabilità, o ancora sulla durata della presenza del richiedente in Svizzera (fintanto che non è stata provocata dalla persona interessata o non può essere imputata alla stessa; cfr. per tutto la sentenza del Tribunale D-1835/2021 summenzionata consid. 8.2.4 con ulteriori rif. cit.; cfr. anche la sentenza D-1379/2021 del 3 ottobre 2023 consid. 8.2.4, 8.2.5 e relativi riferimenti e consid. 8.2.6 per un riassunto della giurisprudenza del Tribunale in merito all'elemento della lunga durata della procedura). 7.2.3.3 L'art. 29a OAsi 1 tuttavia, non contiene soltanto una nozione giuridica indeterminata ("motivi umanitari"), ma conferisce al contempo alla SEM un reale potere di apprezzamento ("la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda"; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7.5 e 7.6; cfr. per la nozione dell'esercizio del potere di apprezzamento e dell'errore di apprezzamento le sentenze del Tribunale D-1835/2021 succitata consid. 8.3.1 e 8.3.2; D-1379/2021 summenzionata consid. 8.3.1 e 8.3.2). Disponendone l'autorità inferiore, il Tribunale può e deve unicamente controllare se l'autorità ha esercitato correttamente il suo potere discrezionale (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.1). Da una parte, la SEM deve aver fatto uso di tale potere. A tal fine, deve stabilire in maniera completa i fatti e procedere ad un esame di tutte le circostanze pertinenti. D'altra parte, la sua scelta deve essere fatta secondo criteri ammissibili, ovvero criteri oggettivi e trasparenti, altrimenti l'autorità è colpevole di arbitrio. La SEM deve inoltre conformarsi alle esigenze risultanti dal diritto di essere sentito, della parità di trattamento e del principio della proporzionalità. Le sue considerazioni determinanti devono inoltre essere contenute nella motivazione della sua decisione. Qualora fosse il caso, il Tribunale non può sostituire il suo potere discrezionale con quello della SEM (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.1). 7.2.3.4 Nella dottrina sull'attuale RD III, anche con riferimento alla giurisprudenza dei tribunali europei, viene espressa l'opinione che la clausola di sovranità sia da applicare, alla luce del principio dell'"effet utile" ("Effektivitätsgrundsatz"; cfr. i riferimenti citati nella sentenza del Tribunale D-1835/2021 del 13 febbraio 2024 consid. 8.3.4), sviluppato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE; dal 1° dicembre 2009), affinché le norme europee applicabili, soprattutto quelle del diritto primario, esplichino piena efficacia in conformità con il loro oggetto ed il loro scopo - e solo in casi eccezionali - soprattutto in contesti umanitari e famigliari, di cui il sistema Dublino non tiene sufficientemente conto - per evitare di indebolire il sistema di responsabilità Dublino (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 11.3; sentenze del Tribunale D-1835/2021 succitata consid. 8.3.4 e relativi riferimenti, D-1379/2021 summenzionata consid. 8.4.2). 7.3 7.3.1 Poste tali premesse, occorre ora passare alla disamina concreta del caso di specie. 7.3.2 Innanzitutto, il Tribunale rileva come dal deposito della seconda domanda d'asilo e sino alla pronuncia della presente sentenza, la procedura per la determinazione dello Stato membro competente (take back), dura già da più di due anni (e meglio da 25 mesi), senza che ciò possa essere imputato alle ricorrenti (per la sua delimitazione cfr. supra consid. 7.2.3.2). Inoltre, non va dimenticato che il nucleo famigliare è composto da una madre sola, con una figlia, B._______, dell'età di (...) anni, al loro secondo soggiorno in Svizzera, dopo una prima procedura Dublino negativa, terminata con il loro trasferimento in Slovenia. In esito alla presente procedura, anche vista la sua durata, non appare quindi più giudizioso a questo Tribunale disporre un trasferimento delle ricorrenti, avuto soprattutto riguardo alla ricorrente di giovane età. 7.3.3 Oltre ai sopraccitati motivi, è pure necessario tenere conto dello stato di salute delle ricorrenti. Lo stato psichico dell'insorgente 1, attesta tutt'ora la persistenza della diagnosi di disturbo post-traumatico da stress, seguita medicalmente da una presa a carico psichiatrica e psicoterapeutica e con l'assunzione di una terapia a base di (...) (cfr. certificato medico del 29 marzo 2024 allegato all'atto TAF n. 41; cfr. anche i certificati medici del 2 novembre 2023, allegato all'atto TAF n. 36 e doc. 11 all'atto TAF n. 37; del 1° marzo 2023, doc. B all'atto TAF n. 19; ricorso, doc. F). I suoi medici curanti, nell'ultimo certificato medico prodotto del 29 marzo 2024, hanno descritto in particolare così l'attuale sintomatologia: "[...] Attualmente, non è stato ancora possibile risolvere la suddetta sintomatologia, a causa anche della situazione di incertezza in cui verte la decisione di collocamento della paziente. Pertanto, si auspica che la paziente prosegua le cure intraprese e si ribadisce che una nuova procedura di deportazione rischia di compromettere il percorso terapeutico finora svolto, con un grave peggioramento delle condizioni di salute della Sig.ra A._______." (cfr. allegato all'atto TAF n. 41). Dal canto suo, B._______ è in trattamento per una sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali, e starebbe seguendo una presa in carico psicoterapeutica a cadenza quindicinale avente tra le finalità cliniche l'elaborazione dei vissuti traumatici, nonché colloqui regolari di sostegno alla relazione madre-figlia con un'educatrice (cfr. atti TAF n. 19, doc. A; n. 37, doc. 10; n. 43, allegato). Nell'ultimo certificato medico-psicologico disponibile, i medici che la seguono, hanno sottolineato in particolare come: "[...] un cambiamento di vita e un'interruzione del trattamento terapeutico a questo punto rischierebbero non solo di compromettere la buona evoluzione psicoaffettiva di B._______ avuta finora, ma soprattutto di riattivare i vissuti traumatici aggravando notevolmente il quadro clinico e rappresentando un rischio evolutivo per la minore. Riteniamo pertanto molto importante che la minore e sua madre possano continuare a beneficiare di una stabilità complessiva data dal buon inserimento scolastico e sociale, e dalla presa a carico psicoterapeutica presso l'(...) [...]" (cfr. certificato medico-psicologico del 19 giugno 2024, allegato all'atto TAF n. 43). 7.3.4 Alla luce di quanto precede, si evince un quadro sociale e clinico delle ricorrenti, attualmente positivo e di grande beneficio per loro, che nel caso in cui verrebbero allontanate nuovamente verso la Slovenia, comporterebbe invece la perdita dei supporti e della rete sociale presente sul suolo elvetico, con in particolare uno sradicamento della bambina (cfr. per i criteri determinanti di valutazione nell'apprezzamento globale dell'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 [RS 0.107] le DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2 e rif. cit.) dal contesto scolastico, affettivo e medico costruito intorno a sé, ciò che potrebbe risultare gravemente pregiudizievole per lei e con degli effetti e ripercussioni negative anche per la madre. 7.4 Di conseguenza, in specie, sono riconoscibili dei motivi umanitari, i quali da un esame complessivo di tutte le circostanze concrete e particolari del caso - ovverossia la lunga durata della procedura, la vulnerabilità del nucleo familiare delle ricorrenti, l'interesse superiore della ricorrente 2 che se allontanata in Slovenia comporterebbe un suo sradicamento dalla rete sociale, affettiva e formativa costruita in questo tempo, nonché la situazione valetudinaria di entrambe le ricorrenti - permettono di ritenere che si è in presenza di un cumulo di ragioni che fanno apparire il trasferimento delle ricorrenti come problematico da un punto di vista umanitario (cfr. nello stesso senso, tra le altre le sentenze del Tribunale D-1835/2021 del 13 febbraio 2024 consid. 9 in particolare consid. 9.2 e 9.3; D-1379/2021 del 3 ottobre 2023 consid. 9 in particolare consid. 9.2 e 9.3). 7.5 A tal proposito è tuttavia necessario rilevare che al momento dell'emissione della decisione avversata nel dicembre del 2022, tali motivi umanitari ancora non sussistevano, ragione per la quale non può essere rimproverato all'autorità inferiore di non averne tenuto conto adeguatamente nella propria decisione. Ad oggi, la decisione non è però più conforme alla fattispecie, e risulta quindi erronea (cfr. supra consid. 7.2.3.3) e va pertanto annullata. 8. 8.1 In conformità all'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Qualora la causa è accolta (totalmente o parzialmente), la priorità è dunque data ad un giudizio riformatore, anche al fine di evitare costosi prolungamenti della procedura (cfr. Astrid Hirzel, in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. marg. 10 e 15 ad art. 61 PA), soprattutto qualora l'autorità inferiore non disponga più di un margine di manovra. Un giudizio cassatorio può essere giustificato qualora l'autorità abbia ancora un reale margine d'apprezzamento (cfr. nello stesso senso DTF 143 III 261 consid. 4.3 e relativi riferimenti). 8.2 In ragione della limitazione della cognizione del Tribunale dopo la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ed avendo la SEM nell'applicazione della clausola di sovranità un reale potere di apprezzamento (cfr. supra consid. 7.2.3.3), la decisione andrebbe annullata e gli atti ritornati all'autorità inferiore per una nuova valutazione ed una nuova decisione. Tuttavia, ritenute tutte le circostanze specifiche della fattispecie ed in ragione dei valori, del senso e dello scopo del RD III - segnatamente del principio di celerità e dell'effet utile (cfr. supra consid. 7.2.3.2 e 7.2.3.4) - il quale mira a garantire ai richiedenti l'accesso effettivo alla procedura d'asilo in uno degli Stati membri entro un periodo di tempo ragionevole, si procede ad un giudizio riformatorio (cfr. anche in tal senso le sentenze del Tribunale D-1043/2022 del 27 marzo 2024 consid. 8.2, D-1835/2021 del 13 febbraio 2024 consid. 10.2). 8.3 Visto quanto precede, il ricorso è accolto, nella misura della sua ammissibilità (cfr. in proposito supra consid. 2). La decisione della SEM del 14 dicembre 2022 è annullata e gli atti di causa sono restituiti all'autorità inferiore con l'ordine di eseguire la procedura nazionale di asilo ed allontanamento delle ricorrenti e di statuire materialmente sulla loro domanda d'asilo del 18 ottobre 2022.

9. Visto l'esito del ricorso, le ulteriori residuali censure ricorsuali, possono senz'altro essere lasciate aperte.

10. Poiché il Tribunale ha statuito nel merito del ricorso, la richiesta volta alla concessione dell'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta essere senza oggetto.

11. Considerato l'esito della procedura, non sono riscosse spese (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2 PA). 12. 12.1 In seguito, ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). 12.2 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante legale delle ricorrenti (art. 64 cpv. 1 PA) - considerando in tal senso l'inammissibilità e l'irricevibilità di alcune censure ricorsuali, come pure della ripetitività (ed inutilità in alcuni casi) di alcuni allegati (come ad esempio l'"istanza di riesame" del 28 dicembre 2022) - il versamento di un'indennità per patrocinio di CHF 4'500.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; cfr. art. 7-11 e 14 TS-TAF), a carico della SEM. 12.3 Di conseguenza, l'istanza di gratuito patrocinio ex art. 65 cpv. 2 PA su rinvio dell'art. 111ater LAsi secondo periodo, con la nomina del rappresentante legale quale patrocinatore d'ufficio, esposta nel ricorso, è divenuta priva d'oggetto.

13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto, nella misura della sua ammissibilità.

2. La decisione della SEM del 14 dicembre 2022 è annullata. Gli atti di causa sono restituiti all'autorità inferiore con l'ordine di eseguire una procedura nazionale di asilo ed allontanamento e di decidere materialmente sulla domanda d'asilo delle ricorrenti del 18 ottobre 2022.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. La SEM rifonderà alle ricorrenti CHF 4'500.- a titolo di indennità ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: