opencaselaw.ch

D-5964/2010

D-5964/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-01-11 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, dichiaratosi di origine irachena, etnia curda, nato e vissuto a B._______ (Iraq), ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il (...). B. Interrogato sui motivi di asilo, egli ha dichiara­to, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 5 e del 19 novem­bre 2007, come pure del 26 febbraio 2010), d'essere espatriato nell'(...) per timore d'essere ucciso da membri di un movimento islamico, emanazione dell'organizzazione islamica "C._______" di cui egli avrebbe fatto parte in età infantile ed adolescenziale. Detta organizzazione avrebbe voluto che tornasse a far parte del movimento islamico e che svolgesse dei lavori per lo stesso. Egli non avrebbe però voluto dare seguito a tale richiesta e per questo motivo sarebbe stato minacciato. Avrebbe quindi temuto che potesse venir ucciso a causa del suo rifiuto. Non avrebbe chiesto protezione all'Unione Patriottica del Kurdistan (di seguito: PUK), benché lavorasse per loro dal (...) ed avesse un (...) agente di polizia, perché le autorità stesse avrebbero comunicato di non essere in grado di proteggere tutti i propri cittadini. Ha aggiunto che sarebbe espatriato anche per il timore che il partito PUK venisse a sapere che egli, in passato, aveva fatto parte di un gruppo dipendente dal D._______ e che degli islamici venivano a trovarlo sul posto di lavoro. Infine, l'interessato ha riferito che, alla fine del mese di (...), quando egli già si trovava in Svizzera, avrebbe ricevuto una lettera di minacce al suo domicilio di B._______. A sostegno della sua domanda d'asilo il richiedente ha prodotto un certificato di nazionalità e, in occasione dell'audizione del 26 febbra­io 2010, delle fotografie, due CD, la sua carta professionale, come pure la lettera di minacce. C. Il 26 novembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 3 dicembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. E. In data 11 dicembre 2007, il ricorrente ha esibito l'originale di un documento presentato come la sua carta d'identità. Ha osservato che il fatto d'avere dovuto contattare i parenti in patria giustificava la mancata presentazione nel termine di 48 ore. F. Il 20 dicembre 2007, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, a chiedere al ricorrente il versamento di un antici­po a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. G. Il 28 dicembre 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. H. Il Tribunale, con decisione del 18 febbraio 2008, ha rilevato che l'istruttoria, la valutazione delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente e la motivazione della decisione impugnata sono state manifestamente carenti ed ha quindi accolto il ricorso del richiedente annullando la decisione dell'UFM e ritornando l'incarto a quest'ultimo per una nuova decisione nel merito della questione. I. In sede dell'audizione del 26 febbraio 2010, come già detto, il ricorrente ha versato agli atti quali mezzi di prova delle foto, due CD, una carta di membro del PUK e la lettera di minacce che avrebbe ricevuto al suo domicilio in Iraq alla fine del mese di (...). J. Con decisione del 22 luglio 2010, l'UFM ha respinto la domanda d'asi­lo suesposta ai sensi dei congiunti disposti 3 e 7 LAsi. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, ossia l'Iraq, siccome lecita, esigibile e possibile. K. Contro questa decisione dell'UFM, in data 23 agosto 2010, l'interessato è nuovamente insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per ulteriori indagini e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. L. Il Tribunale, con ordinanza del 27 agosto 2010, ha comunicato al ricorrente la possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. M. Con scritto del 30 agosto 2010, rispettivamente un secondo invio del 17 settembre 2010, l'Avv. Laurence Vorpe Largey, allegando regolare procura, ha informato codesto Tribunale di aver assunto il mandato di tutelare gli interessi del ricorrente nella presente vertenza, riservandosi inoltre la possibilità di completare il ricorso inviato dal precedente rappresentante dell'insorgente. N. Tramite ordinanza del 16 settembre 2010, il Tribunale, ritenuta la sussistenza di motivi particolari ex art. 63 cpv. 4 PA, ha rinunciato a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo ha invitato l'UFM ha inoltrare una risposta al ricorso entro un termine fissato al 1° ottobre 2010. O. Il 22 settembre 2010, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. Copia delle osservazioni dell'UFM sono state trasmesse al ricorrente per conoscenza. P. Il 28 settembre 2010, il mandatario del ricorrente si è determinato sul­le osservazioni dell'UFM ed ha completato il ricorso depositato dal precedente rappresentante, concludendo alla concessio­ne dell'asilo e, in via subordinata, all'ammissione provvisoria. Q. Con scritto del 13 dicembre 2010, l'Avv. Laurence Vorpe Largey, in ragione della cessazione della professione d'avvocato, ha comunicato al Tribunale di non rappresentare più il ricorrente e che gli interessi di quest'ultimo sarebbero in futuro stati tutelati dall'Avv. Julien Ribordy. R. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribuale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA, per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando del­l'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del­la decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedi­mento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese ed il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente sen­tenza può essere redatta in italiano, sebbene successivamen­te all'inoltro del ricorso sia subentrato un nuovo patrocinatore di lingua francese.

E. 3 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo­cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom­pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né tantomeno dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit admini­stratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5).

E. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni del richiedente come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e pertanto all'am­missione della sua domanda d'asilo. In particolare, l'autorità di prima istanza ha messo in evidenza le diverse contraddizioni emerse nelle audizioni sostenute dal richiedente, giudicando inoltre, inefficace ai fini della presente causa, la lettera di minacce versata agli atti dal ricor­rente e recapitatagli al domicilio in Iraq allorché egli si trovava già in Svizzera, la quale risulterebbe peraltro essere un falso costruito ad arte per i bisogni di causa. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.

E. 4.2 Nel gravame, l'insorgente ha ripreso le ragioni che l'hanno portato a fuggire dal suo Paese e censura un esame incompleto dei fatti da parte dell'UFM che non avrebbe in sostanza fatto altro che riprendere le stesse motivazioni addotte nella sentenza di non entrata nel merito del 26 novembre 2007 annullata in seguito dal Tri­bunale amministrativo federale tramite sentenza del 18 febbraio 2008. Oltre al fatto di ritenere insufficienti gli elementi sollevati dall'UFM per ritenere l'inverosimiglianza del suo racconto, il ricorrente ha asserito che la motivazione per ritenere un falso la lettera di minacce da lui prodotta sarebbe carente, poiché infatti in as­senza di un valido e concreto esame non si potrebbe concludere alla sua falsità. L'insorgente ritiene pertanto che i fatti non sono stati rettamente esaminati dall'autorità inferiore e che, comunque, un suo rinvio lo esporrebbe ad un pericolo concreto, per il che il suo allonta­namento non sarebbe ragionevolmen­te esigibile. In conclusione, egli ha chiesto l'accoglimento del ricorso con il conse­guente annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per ulteriori indagini, subordinatamente la concessione dell'ammissione provvisoria. Egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese anticipate di giustizia.

E. 4.3 Nella risposta al ricorso, l'autorità inferiore ha osservato che il gra­vame non contiene fatti o mezzi di prova che potrebbero modificare la propria posizione, rinviando a quanto già affermato e riconfermandosi nelle sue conclusioni.

E. 4.4 Con successive determinazioni del 28 settembre 2010, il nuovo patrocinatore del ricorrente ha spiegato le ragioni delle pretese incoerenze ritenute dall'UFM nella decisione impugnata e ha concluso che gli argomenti di detto Ufficio non permetterebbero di respingere la domanda d'asilo inoltrata dall'interessato, la quale dovrebbe per contro essere accolta.

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determina­to gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore d'esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende invece nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, ed un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 8a; GICRA 1997 n. 10 consid. 6 con la giusrisprudenza e la dottrina citata). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7; GICRA 1994 n. 24 e GICRA 1993 n. 11). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6; GICRA 1993 n. 21 e GICRA 1993 n. 11; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 447 e segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pag. 69 e segg.; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Walter Kälin (ed.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Friborgo 1991, pag. 44; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e ed., Berna/Stoccarda 1991, pag. 108 e segg.; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea/Francoforte 1990, pag. 126 et 143 e segg.; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 287 e segg.).

E. 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve pro­vare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in parti­colare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fon­date o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter­minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre termini, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri­chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con­vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi­lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi­le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza de­v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23 e GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1).

E. 6.1 Il ricorrente ha allegato di essere stato vittima, nel suo Paese d'origine, di ripetute pressioni e minacce da parte di islamisti che avrebbero preteso dallo stesso che lavorasse per loro. Egli avrebbe deciso di lasciare il suo Paese per paura di essere ucciso da rappresentanti del movimento islamico, come pure di subire ripercussioni da parte del PUK, vista segnatamente la sua partecipazione in passato nel coro de gruppo dipendente D._______ e le visite di membri di quest'ultimo presso il suo luogo di lavoro.

E. 6.2 Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in generiche ed imprecise affermazioni di parte, contraddittorie, carenti e non corroborate da elementi di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. A titolo d'esempio, l'insorgente ha reso dichiarazioni generiche e poco dettagliate circa le persone che l'avrebbero minacciato, come pure sul gruppo islamico al quale esse apparterrebbero ed in particolare sulla cronologia delle varie visite dei membri islamici presso il suo luogo di lavoro (cfr. verbale d'audizione del 19 novembre 2007 pagg. 6 seg.). Peraltro, in sede della terza audizione, ovvero quella effettuata dopo la sentenza del Tribunale, il ricorrente non ha saputo fornire informazioni supplementari e plausibili al riguardo. Infatti, in modo contraddittorio ed impreciso, il ricorrente ha menzionato che il giorno in cui avrebbe lasciato il lavoro, non avrebbe avuto visite da parte dei membri del gruppo islamico, ma che i suoi problemi sarebbero intervenuti, o cominciati a seconda delle diverse dichiarazioni, uno a due mesi prima (cfr. verbale d'audizione del 26 febbraio 2010, pag. 11) e che l'ultima visita si sarebbe verificata 2 o 3 giorni prima dell'ultimo giorno di lavoro (cfr. ibid., pag. 12). Inoltre, quanto ai membri, in particolare al loro numero, che gli avrebbero reso queste visite, vi sono pure delle lacune (cfr. verbale d'audizione del 19 novembre 2007, pag. 6 e verbale d'audizione del 26 febbraio 2010, pag. 14). Orbene, benché il ricorrente sostenga che gli risulti difficile ricordare le date esatte di ogni visita o particolari precisi sui membri islamici presentatisi presso il suo posto di lavoro, ci si poteva aspettare che, nel quadro di eventi che avrebbero comunque preoccupato l'interessato e costituito le ragioni dell'espatrio, egli fornisse dei dettagli e delle precisazioni supplementari al riguardo. A ciò aggiungasi che l'insorgente ha allegato unicamente in occasione della terza audizione, e meglio alla fine della stessa, che un ulteriore timore in caso di rientro in patria sarebbe quello di eventuali ripercussioni da parte del PUK, qualora i membri del partito, per cui il ricorrente ha lavorato, venissero al corrente del suo passato quale cantante del coro di un gruppo islamico e dei contatti presi da membri di detto movimento con lo stesso (cfr. verbale d'audizione del 26 febbraio 2010, pag. 24). Ora risulta alquanto inconsueto che egli, benché ne avesse già avuto occasione, non abbia espresso questo timore né in occasione della prima audizione né in occasione della seconda (cfr. verbale d'audizione del 5 novembre 2007, pag. 5 e verbale d'audizione del 19 novembre 2007, pagg. 5, 7 e 8). Appare pure alquanto illogico che dopo ben (...) anni da quando il ricorrente aveva lasciato il coro (islamico) a seguito delle molestie ricevute (allorquando egli aveva peraltro solo [...] anni), dei membri del movimento islamico abbiano cominciato a ricercarlo (cfr. verbale d'audizione del 26 febbraio 2010, pag. 22). Peraltro, in merito a detta stranezza, il ricorrente non è riuscito a spigarne le ragioni allegando semplicemente delle supposizioni (cfr. ibid.). Per quanto concerne la lettera di minacce prodotta dall'interessato in occasione della sua terza audizione, il Tribunale constata innanzitutto che le giustificazioni asserite per giustificarne la tardiva produzione (cfr. verbale d'audizione del 26 febbraio 2010, pagg. 4 seg.) sono ben poco plausibili. In effetti, mal si comprende che, sebbene a dire del ricorrente detta lettera sarebbe pervenuta presso il domicilio della madre a (...), egli l'abbia prodotta soltanto il giorno dell'audizione del 26 febbraio 2010, allorché, oltre che ad essere rappresentato e considerato l'art. 8 cpv. 1 lett. d LAsi, vi era ancora un ricorso pendente contro la decisione di non entrata nel merito del 26 novembre 2007, annullata tramite sentenza del 18 febbraio 2008, il caso essendo poi stato rinviato all'autorità inferiore affinché completasse l'istruttoria e emanasse la propria decisione materiale. Non soccorrono pertanto l'insorgente le asserite giustificazioni circa il fatto che non l'avrebbe prodotta poiché pensava che doveva semplicemente trasmettere alle autorità un documento d'identità. Sia come sia, si osserva per sovrabbondanza che detto scritto risulta essere una semplice copia sulla quale sarebbe stato apposto un timbro e la data riportata di proprio pugno, per il che detta lettera sarebbe potuta essere stata confezionata da chiunque. Quanto alle fotografie prodotte e/o le registrazioni delle canzoni, esse non permettono una diversa valutazione del caso di specie. Stanti le suesposte incongruenze e lacune in merito al racconto dei fatti prese nel loro insieme, v'è da ritenere che, come rettamente rilevato dall'UFM, detto racconto non può corrispondere al riflesso di un vissuto reale e che non vi sono indizi che farebbero apparire altamente probabile l'esposizione del ricorrente in patria a persecuzioni ai sensi dei disposti in materia d'asilo. Si osserva peraltro che le spiegazioni ed osservazioni inviate dalla patrocinatrice del ricorrente il 28 settembre 2010, non risultano decisive per l'esito della vertenza, per il che, conformemente all'art. 32 cpv. 2 PA, il Tribunale non è tenuto a considerarle. In conclusione, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni, vengono a far difetto argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla decisione impugnata.

E. 6.3 A titolo meramente abbondanziale, codesto Tribunale ricorda pure e comunque il principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, in virtù del quale si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.; GICRA 2000 n. 15 pagg. 107 e segg.). Il ricorrente non avrebbe neppur cercato di denunciare le minacce subite e questo malgrado avesse un (...) agente di polizia (cfr. verbale d'audizione del 19 novembre 2007, pag. 7).

E. 6.4 Occorre pure rilevare che per almeno un mese prima dell'espatrio, l'insorgente si è trasferito ad E._______ ove non avrebbe avuto alcun problema (verbale d'audizione del 26 febbraio 2010, pag. 7). Ciò sembra quindi confermare la possibilità per l'interessato di ricorrere alla fuga interna senza dover espatriare per risolvere gli asseriti disagi vissuti in patria.

E. 6.5 Alla luce di tutto quanto precede, i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti­tuito d'ogni fondamento, non merita tutela e la deci­sione impugnata va confermata.

E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Or­dinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento.

E. 8 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigi­bile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).

E. 8.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massi­ma del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto in­ternazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rim­patrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al­tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem­bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritene­re che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interes­sato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragio­ni (GICRA 1995 n. 23 ed in particolare GICRA 1996 n. 18 consid. 14 b lett. ee per quanto riguarda l'art. 3 CEDU). In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui il Tribunale ha confer­mato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ri­corrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di re­spingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti), contrariamente a quanto preteso dal medesimo in sede di ricorso, affermando con semplici e generali allegazioni relative al rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (cfr. ricorso, pag. 4). In altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecu­zione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragione­volmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a si­tuazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergen­za medica.

E. 8.2.1 La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1).

E. 8.2.2 Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iraq, da un lato, e la sua situazione personale, dall'altro. Il ricorrente ha dichiarato di essere originario del distretto di Suleimaniya, nel nord dell'Iraq (cfr. verbale d'audizione del 5 novembre 2007, pag. 1). In merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). Quanto alla situazione personale dell'insorgente, si rileva che egli ha un'esperienza lavorativa in qualità di impiegato d'ufficio (cfr. verbale d'audizione del 5 novembre 2007, pag. 2). Dai verbali d'audizione emerge inoltre che egli dispone ancora di una fitta rete sociale in patria, dove ha sempre vissuto e dove ha lasciato i genitori, sebbene questi vivano separatamente, (...) fratelli ed (...), come pure almeno (...) zii materni e diverse zie materne e paterne, taluni abitanti nella provincia Suleimaniya, altri in quella di Erbil (cfr. verbali d'audizione del del 5 novembre 2007, pag. 2 e del 19 novembre 2007, pagg. 2 seg., come pure del 26 febbraio 2010, pagg. 5 segg.). Infine, il ricorrente non ha, nelle sue allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammis­sione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'uffi­cio degli atti di causa emerge la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati, questa autorità ritiene siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo paese d'origine. Pertanto, l'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile.

E. 8.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'ese­cuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento neces­sario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 8.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra­gionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in mate­ria d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 9 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 11 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate­ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pro­nuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RubrumBundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5964/2010 Sentenza dell'11 gennaio 2011 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Maurice Brodard, Robert Galliker; cancelliera Vera Riberti. Parti A._______, nato il (...), Iraq, patrocinato dall'Avv. Julien Ribordy, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 luglio 2010 / N [...]. Fatti: A. L'interessato, dichiaratosi di origine irachena, etnia curda, nato e vissuto a B._______ (Iraq), ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il (...). B. Interrogato sui motivi di asilo, egli ha dichiara­to, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 5 e del 19 novem­bre 2007, come pure del 26 febbraio 2010), d'essere espatriato nell'(...) per timore d'essere ucciso da membri di un movimento islamico, emanazione dell'organizzazione islamica "C._______" di cui egli avrebbe fatto parte in età infantile ed adolescenziale. Detta organizzazione avrebbe voluto che tornasse a far parte del movimento islamico e che svolgesse dei lavori per lo stesso. Egli non avrebbe però voluto dare seguito a tale richiesta e per questo motivo sarebbe stato minacciato. Avrebbe quindi temuto che potesse venir ucciso a causa del suo rifiuto. Non avrebbe chiesto protezione all'Unione Patriottica del Kurdistan (di seguito: PUK), benché lavorasse per loro dal (...) ed avesse un (...) agente di polizia, perché le autorità stesse avrebbero comunicato di non essere in grado di proteggere tutti i propri cittadini. Ha aggiunto che sarebbe espatriato anche per il timore che il partito PUK venisse a sapere che egli, in passato, aveva fatto parte di un gruppo dipendente dal D._______ e che degli islamici venivano a trovarlo sul posto di lavoro. Infine, l'interessato ha riferito che, alla fine del mese di (...), quando egli già si trovava in Svizzera, avrebbe ricevuto una lettera di minacce al suo domicilio di B._______. A sostegno della sua domanda d'asilo il richiedente ha prodotto un certificato di nazionalità e, in occasione dell'audizione del 26 febbra­io 2010, delle fotografie, due CD, la sua carta professionale, come pure la lettera di minacce. C. Il 26 novembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 3 dicembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. E. In data 11 dicembre 2007, il ricorrente ha esibito l'originale di un documento presentato come la sua carta d'identità. Ha osservato che il fatto d'avere dovuto contattare i parenti in patria giustificava la mancata presentazione nel termine di 48 ore. F. Il 20 dicembre 2007, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, a chiedere al ricorrente il versamento di un antici­po a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. G. Il 28 dicembre 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. H. Il Tribunale, con decisione del 18 febbraio 2008, ha rilevato che l'istruttoria, la valutazione delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente e la motivazione della decisione impugnata sono state manifestamente carenti ed ha quindi accolto il ricorso del richiedente annullando la decisione dell'UFM e ritornando l'incarto a quest'ultimo per una nuova decisione nel merito della questione. I. In sede dell'audizione del 26 febbraio 2010, come già detto, il ricorrente ha versato agli atti quali mezzi di prova delle foto, due CD, una carta di membro del PUK e la lettera di minacce che avrebbe ricevuto al suo domicilio in Iraq alla fine del mese di (...). J. Con decisione del 22 luglio 2010, l'UFM ha respinto la domanda d'asi­lo suesposta ai sensi dei congiunti disposti 3 e 7 LAsi. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, ossia l'Iraq, siccome lecita, esigibile e possibile. K. Contro questa decisione dell'UFM, in data 23 agosto 2010, l'interessato è nuovamente insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per ulteriori indagini e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. L. Il Tribunale, con ordinanza del 27 agosto 2010, ha comunicato al ricorrente la possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. M. Con scritto del 30 agosto 2010, rispettivamente un secondo invio del 17 settembre 2010, l'Avv. Laurence Vorpe Largey, allegando regolare procura, ha informato codesto Tribunale di aver assunto il mandato di tutelare gli interessi del ricorrente nella presente vertenza, riservandosi inoltre la possibilità di completare il ricorso inviato dal precedente rappresentante dell'insorgente. N. Tramite ordinanza del 16 settembre 2010, il Tribunale, ritenuta la sussistenza di motivi particolari ex art. 63 cpv. 4 PA, ha rinunciato a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo ha invitato l'UFM ha inoltrare una risposta al ricorso entro un termine fissato al 1° ottobre 2010. O. Il 22 settembre 2010, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. Copia delle osservazioni dell'UFM sono state trasmesse al ricorrente per conoscenza. P. Il 28 settembre 2010, il mandatario del ricorrente si è determinato sul­le osservazioni dell'UFM ed ha completato il ricorso depositato dal precedente rappresentante, concludendo alla concessio­ne dell'asilo e, in via subordinata, all'ammissione provvisoria. Q. Con scritto del 13 dicembre 2010, l'Avv. Laurence Vorpe Largey, in ragione della cessazione della professione d'avvocato, ha comunicato al Tribunale di non rappresentare più il ricorrente e che gli interessi di quest'ultimo sarebbero in futuro stati tutelati dall'Avv. Julien Ribordy. R. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribuale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA, per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando del­l'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del­la decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedi­mento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese ed il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente sen­tenza può essere redatta in italiano, sebbene successivamen­te all'inoltro del ricorso sia subentrato un nuovo patrocinatore di lingua francese. 3. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo­cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom­pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né tantomeno dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit admini­stratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5). 4. 4.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni del richiedente come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e pertanto all'am­missione della sua domanda d'asilo. In particolare, l'autorità di prima istanza ha messo in evidenza le diverse contraddizioni emerse nelle audizioni sostenute dal richiedente, giudicando inoltre, inefficace ai fini della presente causa, la lettera di minacce versata agli atti dal ricor­rente e recapitatagli al domicilio in Iraq allorché egli si trovava già in Svizzera, la quale risulterebbe peraltro essere un falso costruito ad arte per i bisogni di causa. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile. 4.2. Nel gravame, l'insorgente ha ripreso le ragioni che l'hanno portato a fuggire dal suo Paese e censura un esame incompleto dei fatti da parte dell'UFM che non avrebbe in sostanza fatto altro che riprendere le stesse motivazioni addotte nella sentenza di non entrata nel merito del 26 novembre 2007 annullata in seguito dal Tri­bunale amministrativo federale tramite sentenza del 18 febbraio 2008. Oltre al fatto di ritenere insufficienti gli elementi sollevati dall'UFM per ritenere l'inverosimiglianza del suo racconto, il ricorrente ha asserito che la motivazione per ritenere un falso la lettera di minacce da lui prodotta sarebbe carente, poiché infatti in as­senza di un valido e concreto esame non si potrebbe concludere alla sua falsità. L'insorgente ritiene pertanto che i fatti non sono stati rettamente esaminati dall'autorità inferiore e che, comunque, un suo rinvio lo esporrebbe ad un pericolo concreto, per il che il suo allonta­namento non sarebbe ragionevolmen­te esigibile. In conclusione, egli ha chiesto l'accoglimento del ricorso con il conse­guente annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per ulteriori indagini, subordinatamente la concessione dell'ammissione provvisoria. Egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese anticipate di giustizia. 4.3. Nella risposta al ricorso, l'autorità inferiore ha osservato che il gra­vame non contiene fatti o mezzi di prova che potrebbero modificare la propria posizione, rinviando a quanto già affermato e riconfermandosi nelle sue conclusioni. 4.4. Con successive determinazioni del 28 settembre 2010, il nuovo patrocinatore del ricorrente ha spiegato le ragioni delle pretese incoerenze ritenute dall'UFM nella decisione impugnata e ha concluso che gli argomenti di detto Ufficio non permetterebbero di respingere la domanda d'asilo inoltrata dall'interessato, la quale dovrebbe per contro essere accolta. 5. 5.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determina­to gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore d'esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende invece nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, ed un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 8a; GICRA 1997 n. 10 consid. 6 con la giusrisprudenza e la dottrina citata). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7; GICRA 1994 n. 24 e GICRA 1993 n. 11). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6; GICRA 1993 n. 21 e GICRA 1993 n. 11; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 447 e segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pag. 69 e segg.; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Walter Kälin (ed.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Friborgo 1991, pag. 44; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e ed., Berna/Stoccarda 1991, pag. 108 e segg.; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea/Francoforte 1990, pag. 126 et 143 e segg.; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 287 e segg.). 5.2. A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve pro­vare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in parti­colare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fon­date o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter­minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre termini, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri­chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con­vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi­lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi­le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza de­v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23 e GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1). 6. 6.1. Il ricorrente ha allegato di essere stato vittima, nel suo Paese d'origine, di ripetute pressioni e minacce da parte di islamisti che avrebbero preteso dallo stesso che lavorasse per loro. Egli avrebbe deciso di lasciare il suo Paese per paura di essere ucciso da rappresentanti del movimento islamico, come pure di subire ripercussioni da parte del PUK, vista segnatamente la sua partecipazione in passato nel coro de gruppo dipendente D._______ e le visite di membri di quest'ultimo presso il suo luogo di lavoro. 6.2. Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in generiche ed imprecise affermazioni di parte, contraddittorie, carenti e non corroborate da elementi di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. A titolo d'esempio, l'insorgente ha reso dichiarazioni generiche e poco dettagliate circa le persone che l'avrebbero minacciato, come pure sul gruppo islamico al quale esse apparterrebbero ed in particolare sulla cronologia delle varie visite dei membri islamici presso il suo luogo di lavoro (cfr. verbale d'audizione del 19 novembre 2007 pagg. 6 seg.). Peraltro, in sede della terza audizione, ovvero quella effettuata dopo la sentenza del Tribunale, il ricorrente non ha saputo fornire informazioni supplementari e plausibili al riguardo. Infatti, in modo contraddittorio ed impreciso, il ricorrente ha menzionato che il giorno in cui avrebbe lasciato il lavoro, non avrebbe avuto visite da parte dei membri del gruppo islamico, ma che i suoi problemi sarebbero intervenuti, o cominciati a seconda delle diverse dichiarazioni, uno a due mesi prima (cfr. verbale d'audizione del 26 febbraio 2010, pag. 11) e che l'ultima visita si sarebbe verificata 2 o 3 giorni prima dell'ultimo giorno di lavoro (cfr. ibid., pag. 12). Inoltre, quanto ai membri, in particolare al loro numero, che gli avrebbero reso queste visite, vi sono pure delle lacune (cfr. verbale d'audizione del 19 novembre 2007, pag. 6 e verbale d'audizione del 26 febbraio 2010, pag. 14). Orbene, benché il ricorrente sostenga che gli risulti difficile ricordare le date esatte di ogni visita o particolari precisi sui membri islamici presentatisi presso il suo posto di lavoro, ci si poteva aspettare che, nel quadro di eventi che avrebbero comunque preoccupato l'interessato e costituito le ragioni dell'espatrio, egli fornisse dei dettagli e delle precisazioni supplementari al riguardo. A ciò aggiungasi che l'insorgente ha allegato unicamente in occasione della terza audizione, e meglio alla fine della stessa, che un ulteriore timore in caso di rientro in patria sarebbe quello di eventuali ripercussioni da parte del PUK, qualora i membri del partito, per cui il ricorrente ha lavorato, venissero al corrente del suo passato quale cantante del coro di un gruppo islamico e dei contatti presi da membri di detto movimento con lo stesso (cfr. verbale d'audizione del 26 febbraio 2010, pag. 24). Ora risulta alquanto inconsueto che egli, benché ne avesse già avuto occasione, non abbia espresso questo timore né in occasione della prima audizione né in occasione della seconda (cfr. verbale d'audizione del 5 novembre 2007, pag. 5 e verbale d'audizione del 19 novembre 2007, pagg. 5, 7 e 8). Appare pure alquanto illogico che dopo ben (...) anni da quando il ricorrente aveva lasciato il coro (islamico) a seguito delle molestie ricevute (allorquando egli aveva peraltro solo [...] anni), dei membri del movimento islamico abbiano cominciato a ricercarlo (cfr. verbale d'audizione del 26 febbraio 2010, pag. 22). Peraltro, in merito a detta stranezza, il ricorrente non è riuscito a spigarne le ragioni allegando semplicemente delle supposizioni (cfr. ibid.). Per quanto concerne la lettera di minacce prodotta dall'interessato in occasione della sua terza audizione, il Tribunale constata innanzitutto che le giustificazioni asserite per giustificarne la tardiva produzione (cfr. verbale d'audizione del 26 febbraio 2010, pagg. 4 seg.) sono ben poco plausibili. In effetti, mal si comprende che, sebbene a dire del ricorrente detta lettera sarebbe pervenuta presso il domicilio della madre a (...), egli l'abbia prodotta soltanto il giorno dell'audizione del 26 febbraio 2010, allorché, oltre che ad essere rappresentato e considerato l'art. 8 cpv. 1 lett. d LAsi, vi era ancora un ricorso pendente contro la decisione di non entrata nel merito del 26 novembre 2007, annullata tramite sentenza del 18 febbraio 2008, il caso essendo poi stato rinviato all'autorità inferiore affinché completasse l'istruttoria e emanasse la propria decisione materiale. Non soccorrono pertanto l'insorgente le asserite giustificazioni circa il fatto che non l'avrebbe prodotta poiché pensava che doveva semplicemente trasmettere alle autorità un documento d'identità. Sia come sia, si osserva per sovrabbondanza che detto scritto risulta essere una semplice copia sulla quale sarebbe stato apposto un timbro e la data riportata di proprio pugno, per il che detta lettera sarebbe potuta essere stata confezionata da chiunque. Quanto alle fotografie prodotte e/o le registrazioni delle canzoni, esse non permettono una diversa valutazione del caso di specie. Stanti le suesposte incongruenze e lacune in merito al racconto dei fatti prese nel loro insieme, v'è da ritenere che, come rettamente rilevato dall'UFM, detto racconto non può corrispondere al riflesso di un vissuto reale e che non vi sono indizi che farebbero apparire altamente probabile l'esposizione del ricorrente in patria a persecuzioni ai sensi dei disposti in materia d'asilo. Si osserva peraltro che le spiegazioni ed osservazioni inviate dalla patrocinatrice del ricorrente il 28 settembre 2010, non risultano decisive per l'esito della vertenza, per il che, conformemente all'art. 32 cpv. 2 PA, il Tribunale non è tenuto a considerarle. In conclusione, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni, vengono a far difetto argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla decisione impugnata. 6.3. A titolo meramente abbondanziale, codesto Tribunale ricorda pure e comunque il principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, in virtù del quale si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.; GICRA 2000 n. 15 pagg. 107 e segg.). Il ricorrente non avrebbe neppur cercato di denunciare le minacce subite e questo malgrado avesse un (...) agente di polizia (cfr. verbale d'audizione del 19 novembre 2007, pag. 7). 6.4. Occorre pure rilevare che per almeno un mese prima dell'espatrio, l'insorgente si è trasferito ad E._______ ove non avrebbe avuto alcun problema (verbale d'audizione del 26 febbraio 2010, pag. 7). Ciò sembra quindi confermare la possibilità per l'interessato di ricorrere alla fuga interna senza dover espatriare per risolvere gli asseriti disagi vissuti in patria. 6.5. Alla luce di tutto quanto precede, i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti­tuito d'ogni fondamento, non merita tutela e la deci­sione impugnata va confermata. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Or­dinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento. 8. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigi­bile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). 8.1. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massi­ma del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto in­ternazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rim­patrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al­tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem­bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritene­re che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interes­sato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragio­ni (GICRA 1995 n. 23 ed in particolare GICRA 1996 n. 18 consid. 14 b lett. ee per quanto riguarda l'art. 3 CEDU). In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui il Tribunale ha confer­mato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ri­corrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di re­spingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti), contrariamente a quanto preteso dal medesimo in sede di ricorso, affermando con semplici e generali allegazioni relative al rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (cfr. ricorso, pag. 4). In altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecu­zione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 8.2. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragione­volmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a si­tuazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergen­za medica. 8.2.1. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1). 8.2.2. Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iraq, da un lato, e la sua situazione personale, dall'altro. Il ricorrente ha dichiarato di essere originario del distretto di Suleimaniya, nel nord dell'Iraq (cfr. verbale d'audizione del 5 novembre 2007, pag. 1). In merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). Quanto alla situazione personale dell'insorgente, si rileva che egli ha un'esperienza lavorativa in qualità di impiegato d'ufficio (cfr. verbale d'audizione del 5 novembre 2007, pag. 2). Dai verbali d'audizione emerge inoltre che egli dispone ancora di una fitta rete sociale in patria, dove ha sempre vissuto e dove ha lasciato i genitori, sebbene questi vivano separatamente, (...) fratelli ed (...), come pure almeno (...) zii materni e diverse zie materne e paterne, taluni abitanti nella provincia Suleimaniya, altri in quella di Erbil (cfr. verbali d'audizione del del 5 novembre 2007, pag. 2 e del 19 novembre 2007, pagg. 2 seg., come pure del 26 febbraio 2010, pagg. 5 segg.). Infine, il ricorrente non ha, nelle sue allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammis­sione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'uffi­cio degli atti di causa emerge la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati, questa autorità ritiene siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo paese d'origine. Pertanto, l'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 8.3. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'ese­cuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento neces­sario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8.4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra­gionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in mate­ria d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 9. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate­ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pro­nuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione: