opencaselaw.ch

D-5800/2019

D-5800/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-12-10 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A._______, la moglie B._______, i figli minorenni C._______ e D._______ (tutti cittadini libanesi e venezuelani con ultima residenza a F._______, Venezuela) e il figlio maggiorenne di B._______, E._______ (cittadino venezuelano con ultima residenza a G._______, Venezuela), sono espatriati il 25 dicembre 2018 e sono entrati in Libano il giorno seguente. Dal Libano sono partiti il 4 luglio 2019 per l'Italia, dove sono arrivati il medesimo giorno. Da qui sono ripartiti l'8 luglio 2019 per la Svizzera, dove sono giunti sempre l'8 luglio 2019 e dove il giorno stesso hanno depositato una domanda d'asilo (cfr. verbali del rilevamento dati personali del 15 luglio 2019 di A._______ [N {...}, atto 53/8], di B._______ [N {...}, atto 54/8], di C._______ [N {...}, atto 55/7], di D._______ [N {...}, atto 56/7] e di E._______ [N {...}, atto 12/6]). B. Sentiti sui motivi d'asilo, i richiedenti hanno dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo di essere stati oggetto di estorsioni, minacce e, per quanto riguarda A._______, anche di un tentato omicidio. Quest'ultimo, infatti, da ottobre 2018 non sarebbe più stato in grado, a causa della crisi economica, di pagare gli USD 500.- mensili che avrebbe versato fino a quel momento alla "H._______", gruppo mafioso locale, per permettergli di esercitare l'attività di responsabile in un ristorante-macelleria. In cinque occasioni nel corso del mese seguente, quindi, membri della banda lo avrebbero minacciato di uccidere lui o un suo famigliare. Il 29 dello stesso mese, infine, da una motocicletta in corsa sarebbero stati esplosi tre colpi di arma da fuoco contro la sua automobile, mentre era alla guida. Il giorno seguente sarebbe stato telefonicamente informato da un amico che la polizia avrebbe perquisito casa sua, poiché ricercato per aver causato un incidente stradale, in cui un poliziotto sarebbe finito in coma (cfr. verbali d'audizione di E._______ [N {...}, atto 19/13], D10 seg.; di A._______ [N {...}, atto 76/20], D27, 55 e 62 seg.; di B._______ [N {...}, atto 77/19], D7 e 57; di C._______ [N {...}, atto 80/11], D22 e 46 e di D._______ [N {...}, atto 81/13], D35 e 78). Il 30 novembre 2018 il signor A._______, la moglie e i figli minorenni si sarebbero recati dal fratello di lei a I._______, dove il giorno seguente sono stati raggiunti dal signor E._______. Successivamente, in Libano, dei compagni di classe avrebbero invitato D._______ ad arruolarsi per Hezbollah, schernendolo dopo il suo rifiuto. I.Con particolare riferimento ad A._______, B._______ e ai figli minorenni C._______ e D._______ C. Il 25 ottobre 2019 la rappresentante di A._______, B._______ e dei figli minorenni C._______ e D._______ ha trasmesso alla SEM il parere in merito alla bozza di decisione negativa del 24 ottobre 2019. D. Con decisione del 28 ottobre 2019 (atto 100/13), notificata ai richiedenti il medesimo giorno, la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. E. In data 4 novembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 5 novembre 2019) i ricorrenti sono insorti contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo preliminarmente la congiunzione della causa con quella di E._______ e, nel merito, in via principale l'annullamento della decisione impugnata nonché la concessione dell'asilo e in via sussidiaria la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda di dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. II.Con particolare riferimento a E._______ F. Il 30 ottobre 2019 la rappresentante di E._______ ha trasmesso alla SEM il parere in merito alla bozza di decisione negativa del 29 ottobre 2019. G. Con decisione del 31 ottobre 2019 (atto 27/8), notificata al richiedente il medesimo giorno, la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. H. In data 4 novembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 5 novembre 2019), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale, chiedendo preliminarmente la congiunzione della causa con quella di A._______, B._______ e dei figli minorenni C._______ e D._______ e, nel merito, in via principale l'annullamento della decisione impugnata nonché la concessione dell'asilo e in via sussidiaria la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n° 3.17). In specie, risulta giudizioso congiungere le procedure di A._______, B._______ e dei figli minorenni C._______ e D._______ con quella di E._______.

E. 1.3 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). Gli atti impugnati costituiscono una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalle decisioni impugnate e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione delle stesse (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di esse. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dal giudice unico (art. 111a LAsi), con l'approvazione di un se-condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 4.1 Nelle decisioni impugnate, la SEM ha considerato che le estorsioni, le minacce e il tentato omicidio non sarebbero basati su motivi rilevanti ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. I ricorrenti stessi avrebbero, infatti, dichiarato di aver avuto contatti con la "H._______" solo per quanto necessario a organizzare il pagamento del pizzo. La SEM ha inoltre rilevato che non si potrebbe giungere alla conclusione che le autorità venezuelane non avrebbero la possibilità o la volontà di offrire protezione, i ricorrenti non avendo sporto denuncia e avendo abitato in un'altra parte del Paese senza alcun problema. La SEM ha altresì ritenuto che la collusione tra le autorità venezuelane e la "H._______" non sarebbe stata resa verosimile, non avendo i ricorrenti sufficientemente sostanziato le loro allegazioni. Essi, infatti, in merito non avrebbero fornito riscontri concreti e direttamente vissuti, né presentato degli atti ufficiali, né saputo menzionare l'identità di coloro che avrebbero attentato alla vita del signor A._______, né saputo indicare fatti successivi alla perquisizione domiciliare. Le loro allegazioni si baserebbero, quindi, esclusivamente su informazioni fornite da un terzo, supposizioni e considerazioni generali sulla situazione in Venezuela. Per quanto riguarda ciò che è avvenuto in Libano, la SEM ha osservato che non sarebbe rilevante ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, consistendo in scaramucce tra compagni di scuola.

E. 4.2 Nel ricorso i ricorrenti censurano un incorretto ed incompleto apprezzamento dei fatti rilevanti da parte della SEM; fatti che l'autorità inferiore non avrebbe considerato nella loro globalità e in rapporto alla situazione in Venezuela. In particolare, essendo le autorità venezuelane generalmente colluse con le bande criminali e non emergendo contraddizioni dalle versioni dei cinque famigliari, andrebbe considerata come verosimile anche la connivenza tra le autorità venezuelane di F._______ e la "H._______".

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine.

E. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 5.4 Nella fattispecie, né i ricorrenti allegano né dagli atti emerge che il rischio di esposizione a seri pregiudizi da parte della "H._______" sia basato sui motivi di cui all'art. 3 cpv. 1 LAsi. Come rileva la SEM, infatti, esso è dovuto innanzitutto alle difficili condizioni economiche in cui versano i ricorrenti, i quali per tale motivo hanno dovuto sospendere il pagamento del pizzo. A detta dello stesso signor A._______, la "H._______" non ha mai cercato di contattarlo per motivi che non fossero relativi alla riscossione del pizzo (cfr. verbale d'audizione di A._______ [N {...}, atto 76/20], D51). È dunque incontestabile che gli atti in questione siano espressione di criminalità comune, per la quale la protezione convenzionale non è data. L'esposizione a seri pregiudizi da parte della "H._______" non è dunque basata sui motivi di cui all'art. 3 cpv. 1 LAsi, cosa che ne esclude ogni rilevanza in materia d'asilo.

E. 6.1 Per il resto, si rilevi come secondo la teoria della protezione ("Schutztheorie"; precisata nella sentenza di principio DTAF 2011/51 consid. 7.1-7.4), il riconoscimento della qualità di rifugiato non dipenda dall'autore della persecuzione, ma dalla possibilità di ottenere, nel proprio Stato di origine, una protezione adeguata contro la medesima.

E. 6.2 Ebbene, in casu nemmeno si può ritenere che il Venezuela rifiuterebbe o non sarebbe in grado di offrire agli insorgenti adeguata protezione. In effetti, i ricorrenti non hanno reso verosimili delle circostanze al riguardo. Nel caso in esame la collusione tra le autorità di F._______ e la "H._______" non è sufficientemente sostanziata perché possa essere considerata verosimile dal Tribunale. Innanzitutto essa non è infatti stata vissuta direttamente dagli insorgenti, che possono solamente riportare ciò che è stato riferito loro da un amico del signor A._______ (cfr. verbali d'audizione di A._______ [N {...}], atti 76/20 D80 e 88/12 D14-16). A precisa domanda, il signor A._______ ha risposto di non avere mai vissuto personalmente degli eventi, oltre a quello riferitogli, che lo porterebbero a dire che in Venezuela la polizia sarebbe collusa con la mafia (cfr. verbale d'audizione di A._______ [N {...}], atto 88/12 D17). Inoltre essi non presentano alcuna prova a sostegno di quanto indicano, o almeno un elemento che abbia un riscontro concreto nei fatti. Il solo racconto di un amico del signor A._______ non può essere sufficiente, nemmeno considerando le deduzioni che i ricorrenti fanno sulla base della situazione generale del Venezuela. Su tali presupposti, la collusione tra autorità di F._______ e "H._______" non supera la soglia della mera ipotesi e non è quindi resa verosimile.

E. 6.3 D'altro canto, avendo gli insorgenti per loro stessa ammissione rinunciato a sporgere denuncia, essi non possono ora avvalersi di un'assenza di protezione da parte delle autorità venezuelane.

E. 6.4 Per sovrabbondanza, v'è inoltre da constatare che nel caso in esame, quand'anche si volesse mettere in dubbio la volontà e la capacità di protezione delle autorità statali site a F._______, i ricorrenti avrebbero a disposizione anche un'alternativa di rifugio (cfr. DTAF 2008/4 consid. 5.2) presso il fratello di B._______ a I._______, avendovi già risieduto dal 29 novembre al 25 dicembre 2018.

E. 7 In virtù di quanto sopra esposto la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato ai ricorrenti, per il che il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e le decisioni impugnate vanno confermate.

E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 9.3 Nelle proprie decisioni la SEM ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Sia in Venezuela che in Libano, infatti, non vi sarebbe una situazione di guerra civile o di violenza generalizzata, le autorità avrebbero la possibilità e la volontà di fornire protezione e non vi sarebbero agli atti elementi individuali secondo i quali l'esecuzione dell'allontanamento porterebbe a un concreto pericolo per l'incolumità dei ricorrenti. Nel gravame, gli insorgenti avversano anche tale assunto. Affermano che la situazione in Venezuela e in Libano non permetta una vita dignitosa e in sicurezza e che rischierebbero di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti.

E. 9.4 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che gli insorgenti non sono riusciti a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il loro rinvio verso il Venezuela è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che l'esecuzione dell'allontanamento in Venezuela non risulta essere generalmente inammissibile (cfr. sentenza del Tribunale D-5108/2018 del 27 settembre 2018 consid. 9.2.2). Altresì, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli insorgenti di essere esposti, nel loro Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie, nell'ambito di una valutazione d'insieme, secondo il Tribunale non vi è da ritenere, nonostante i ricorrenti abbiano chiesto asilo all'estero, che la soglia per ammettere un «real risk» sia raggiunta. A tal proposito va rilevato che, non essendo stata resa verosimile la collusione tra le autorità di F._______ e la "H._______" (cfr. consid. 6.4), non v'è motivo di supporre che le autorità venezuelane non possano o non vogliano proteggere i propri cittadini. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 9.5 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se gli insorgenti concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Venezuela, da un lato, e della loro situazione personale, dall'altro. Il Venezuela vive effettivamente da tempo un periodo d'instabilità politica e sociale, causato da - e che a sua volta alimenta - una crisi economica. Gli effetti sono penuria di beni di prima necessità quali cibo e medicamenti, interruzioni della corrente elettrica, iperinflazione, aumento della disoccupazione e della criminalità. Le manifestazioni e gli scioperi, organizzati a più riprese e in parte violenti, sono repressi brutalmente. Attualmente il Venezuela ha due presidenti e due parlamenti concorrenti (cfr. sentenza del Tribunale D-4465/2019 del 2 ottobre 2019 consid. 9.2.1). Ciononostante, non si può partire dal presupposto che in Venezuela viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica tale da ritenere che la situazione in detto Paese non permetta d'acchito, ed indipendentemente dalle circostanze della fattispecie, di presumere, nei confronti di tutti i suoi espatriati, l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del Tribunale D-4465/2019 del 2 ottobre 2019 consid. 9.2.2). Le circostanze contrarie esposte con il gravame non sono atte a modificare tale apprezzamento del Tribunale. L'esigibilità dell'allontanamento in Venezuela deve essere ora esaminata individualmente, segnatamente tenendo conto dell'esistenza di una rete famigliare o sociale in grado di assicurare la sussistenza al ritorno dei richiedenti e di facilitarne la loro reintegrazione, ma anche delle particolarità e delle risorse proprie ai ricorrenti, in particolare della loro età, del loro genere, del loro stato di salute, del loro livello d'istruzione, della loro formazione e della loro esperienza professionale. La SEM ha correttamente indicato che i ricorrenti sono tutti e cinque in buona salute e che il signor A._______ potrà riprendere a lavorare quale responsabile di macelleria-ristorante o negozio di vestiti, contribuendo così al mantenimento della moglie e dei figli minorenni. I ricorrenti possono inoltre, come d'altronde già avvenuto, contare sull'appoggio sia materiale che economico della rete famigliare della signora B._______ a I._______ e di quella del signor A._______ in Libano. Per quanto riguarda il signor E._______, egli può contare anche sull'ospitalità di sua nonna materna e sull'aiuto del suo padre biologico. La situazione personale dei ricorrenti, quindi, permette di concludere al carattere esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati verso il Venezuela è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile.

E. 9.6 In ultima analisi, neppure risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento. Il signor A._______, la moglie e i figli dispongono infatti delle loro carte d'identità originali emesse dal loro Paese d'origine e tutt'ora valide; il signor E._______, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 9.7 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento le decisioni dell'autorità inferiore vanno confermate.

E. 10 Ne discende che la SEM con le decisioni impugnate non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 12 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 800.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 14 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali di CHF 800.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Manuel Piazza Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5800/2019, D-5804/2019 Sentenza del 10 dicembre 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer, cancelliere Manuel Piazza. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C._______, nata il (...), D._______, nato il (...), Libano e Venezuela, E._______, nato il (...), Venezuela, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisioni della SEM del 28 ottobre 2019 / N (...) e del 31 ottobre 2019 / N (...). Fatti: A. A._______, la moglie B._______, i figli minorenni C._______ e D._______ (tutti cittadini libanesi e venezuelani con ultima residenza a F._______, Venezuela) e il figlio maggiorenne di B._______, E._______ (cittadino venezuelano con ultima residenza a G._______, Venezuela), sono espatriati il 25 dicembre 2018 e sono entrati in Libano il giorno seguente. Dal Libano sono partiti il 4 luglio 2019 per l'Italia, dove sono arrivati il medesimo giorno. Da qui sono ripartiti l'8 luglio 2019 per la Svizzera, dove sono giunti sempre l'8 luglio 2019 e dove il giorno stesso hanno depositato una domanda d'asilo (cfr. verbali del rilevamento dati personali del 15 luglio 2019 di A._______ [N {...}, atto 53/8], di B._______ [N {...}, atto 54/8], di C._______ [N {...}, atto 55/7], di D._______ [N {...}, atto 56/7] e di E._______ [N {...}, atto 12/6]). B. Sentiti sui motivi d'asilo, i richiedenti hanno dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo di essere stati oggetto di estorsioni, minacce e, per quanto riguarda A._______, anche di un tentato omicidio. Quest'ultimo, infatti, da ottobre 2018 non sarebbe più stato in grado, a causa della crisi economica, di pagare gli USD 500.- mensili che avrebbe versato fino a quel momento alla "H._______", gruppo mafioso locale, per permettergli di esercitare l'attività di responsabile in un ristorante-macelleria. In cinque occasioni nel corso del mese seguente, quindi, membri della banda lo avrebbero minacciato di uccidere lui o un suo famigliare. Il 29 dello stesso mese, infine, da una motocicletta in corsa sarebbero stati esplosi tre colpi di arma da fuoco contro la sua automobile, mentre era alla guida. Il giorno seguente sarebbe stato telefonicamente informato da un amico che la polizia avrebbe perquisito casa sua, poiché ricercato per aver causato un incidente stradale, in cui un poliziotto sarebbe finito in coma (cfr. verbali d'audizione di E._______ [N {...}, atto 19/13], D10 seg.; di A._______ [N {...}, atto 76/20], D27, 55 e 62 seg.; di B._______ [N {...}, atto 77/19], D7 e 57; di C._______ [N {...}, atto 80/11], D22 e 46 e di D._______ [N {...}, atto 81/13], D35 e 78). Il 30 novembre 2018 il signor A._______, la moglie e i figli minorenni si sarebbero recati dal fratello di lei a I._______, dove il giorno seguente sono stati raggiunti dal signor E._______. Successivamente, in Libano, dei compagni di classe avrebbero invitato D._______ ad arruolarsi per Hezbollah, schernendolo dopo il suo rifiuto. I.Con particolare riferimento ad A._______, B._______ e ai figli minorenni C._______ e D._______ C. Il 25 ottobre 2019 la rappresentante di A._______, B._______ e dei figli minorenni C._______ e D._______ ha trasmesso alla SEM il parere in merito alla bozza di decisione negativa del 24 ottobre 2019. D. Con decisione del 28 ottobre 2019 (atto 100/13), notificata ai richiedenti il medesimo giorno, la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. E. In data 4 novembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 5 novembre 2019) i ricorrenti sono insorti contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo preliminarmente la congiunzione della causa con quella di E._______ e, nel merito, in via principale l'annullamento della decisione impugnata nonché la concessione dell'asilo e in via sussidiaria la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda di dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. II.Con particolare riferimento a E._______ F. Il 30 ottobre 2019 la rappresentante di E._______ ha trasmesso alla SEM il parere in merito alla bozza di decisione negativa del 29 ottobre 2019. G. Con decisione del 31 ottobre 2019 (atto 27/8), notificata al richiedente il medesimo giorno, la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. H. In data 4 novembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 5 novembre 2019), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale, chiedendo preliminarmente la congiunzione della causa con quella di A._______, B._______ e dei figli minorenni C._______ e D._______ e, nel merito, in via principale l'annullamento della decisione impugnata nonché la concessione dell'asilo e in via sussidiaria la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n° 3.17). In specie, risulta giudizioso congiungere le procedure di A._______, B._______ e dei figli minorenni C._______ e D._______ con quella di E._______. 1.3 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). Gli atti impugnati costituiscono una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalle decisioni impugnate e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione delle stesse (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di esse. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dal giudice unico (art. 111a LAsi), con l'approvazione di un se-condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Nelle decisioni impugnate, la SEM ha considerato che le estorsioni, le minacce e il tentato omicidio non sarebbero basati su motivi rilevanti ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. I ricorrenti stessi avrebbero, infatti, dichiarato di aver avuto contatti con la "H._______" solo per quanto necessario a organizzare il pagamento del pizzo. La SEM ha inoltre rilevato che non si potrebbe giungere alla conclusione che le autorità venezuelane non avrebbero la possibilità o la volontà di offrire protezione, i ricorrenti non avendo sporto denuncia e avendo abitato in un'altra parte del Paese senza alcun problema. La SEM ha altresì ritenuto che la collusione tra le autorità venezuelane e la "H._______" non sarebbe stata resa verosimile, non avendo i ricorrenti sufficientemente sostanziato le loro allegazioni. Essi, infatti, in merito non avrebbero fornito riscontri concreti e direttamente vissuti, né presentato degli atti ufficiali, né saputo menzionare l'identità di coloro che avrebbero attentato alla vita del signor A._______, né saputo indicare fatti successivi alla perquisizione domiciliare. Le loro allegazioni si baserebbero, quindi, esclusivamente su informazioni fornite da un terzo, supposizioni e considerazioni generali sulla situazione in Venezuela. Per quanto riguarda ciò che è avvenuto in Libano, la SEM ha osservato che non sarebbe rilevante ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, consistendo in scaramucce tra compagni di scuola. 4.2 Nel ricorso i ricorrenti censurano un incorretto ed incompleto apprezzamento dei fatti rilevanti da parte della SEM; fatti che l'autorità inferiore non avrebbe considerato nella loro globalità e in rapporto alla situazione in Venezuela. In particolare, essendo le autorità venezuelane generalmente colluse con le bande criminali e non emergendo contraddizioni dalle versioni dei cinque famigliari, andrebbe considerata come verosimile anche la connivenza tra le autorità venezuelane di F._______ e la "H._______". 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.4 Nella fattispecie, né i ricorrenti allegano né dagli atti emerge che il rischio di esposizione a seri pregiudizi da parte della "H._______" sia basato sui motivi di cui all'art. 3 cpv. 1 LAsi. Come rileva la SEM, infatti, esso è dovuto innanzitutto alle difficili condizioni economiche in cui versano i ricorrenti, i quali per tale motivo hanno dovuto sospendere il pagamento del pizzo. A detta dello stesso signor A._______, la "H._______" non ha mai cercato di contattarlo per motivi che non fossero relativi alla riscossione del pizzo (cfr. verbale d'audizione di A._______ [N {...}, atto 76/20], D51). È dunque incontestabile che gli atti in questione siano espressione di criminalità comune, per la quale la protezione convenzionale non è data. L'esposizione a seri pregiudizi da parte della "H._______" non è dunque basata sui motivi di cui all'art. 3 cpv. 1 LAsi, cosa che ne esclude ogni rilevanza in materia d'asilo. 6. 6.1 Per il resto, si rilevi come secondo la teoria della protezione ("Schutztheorie"; precisata nella sentenza di principio DTAF 2011/51 consid. 7.1-7.4), il riconoscimento della qualità di rifugiato non dipenda dall'autore della persecuzione, ma dalla possibilità di ottenere, nel proprio Stato di origine, una protezione adeguata contro la medesima. 6.2 Ebbene, in casu nemmeno si può ritenere che il Venezuela rifiuterebbe o non sarebbe in grado di offrire agli insorgenti adeguata protezione. In effetti, i ricorrenti non hanno reso verosimili delle circostanze al riguardo. Nel caso in esame la collusione tra le autorità di F._______ e la "H._______" non è sufficientemente sostanziata perché possa essere considerata verosimile dal Tribunale. Innanzitutto essa non è infatti stata vissuta direttamente dagli insorgenti, che possono solamente riportare ciò che è stato riferito loro da un amico del signor A._______ (cfr. verbali d'audizione di A._______ [N {...}], atti 76/20 D80 e 88/12 D14-16). A precisa domanda, il signor A._______ ha risposto di non avere mai vissuto personalmente degli eventi, oltre a quello riferitogli, che lo porterebbero a dire che in Venezuela la polizia sarebbe collusa con la mafia (cfr. verbale d'audizione di A._______ [N {...}], atto 88/12 D17). Inoltre essi non presentano alcuna prova a sostegno di quanto indicano, o almeno un elemento che abbia un riscontro concreto nei fatti. Il solo racconto di un amico del signor A._______ non può essere sufficiente, nemmeno considerando le deduzioni che i ricorrenti fanno sulla base della situazione generale del Venezuela. Su tali presupposti, la collusione tra autorità di F._______ e "H._______" non supera la soglia della mera ipotesi e non è quindi resa verosimile. 6.3 D'altro canto, avendo gli insorgenti per loro stessa ammissione rinunciato a sporgere denuncia, essi non possono ora avvalersi di un'assenza di protezione da parte delle autorità venezuelane. 6.4 Per sovrabbondanza, v'è inoltre da constatare che nel caso in esame, quand'anche si volesse mettere in dubbio la volontà e la capacità di protezione delle autorità statali site a F._______, i ricorrenti avrebbero a disposizione anche un'alternativa di rifugio (cfr. DTAF 2008/4 consid. 5.2) presso il fratello di B._______ a I._______, avendovi già risieduto dal 29 novembre al 25 dicembre 2018. 7. In virtù di quanto sopra esposto la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato ai ricorrenti, per il che il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e le decisioni impugnate vanno confermate. 8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 9. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 9.3 Nelle proprie decisioni la SEM ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Sia in Venezuela che in Libano, infatti, non vi sarebbe una situazione di guerra civile o di violenza generalizzata, le autorità avrebbero la possibilità e la volontà di fornire protezione e non vi sarebbero agli atti elementi individuali secondo i quali l'esecuzione dell'allontanamento porterebbe a un concreto pericolo per l'incolumità dei ricorrenti. Nel gravame, gli insorgenti avversano anche tale assunto. Affermano che la situazione in Venezuela e in Libano non permetta una vita dignitosa e in sicurezza e che rischierebbero di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti. 9.4 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che gli insorgenti non sono riusciti a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il loro rinvio verso il Venezuela è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che l'esecuzione dell'allontanamento in Venezuela non risulta essere generalmente inammissibile (cfr. sentenza del Tribunale D-5108/2018 del 27 settembre 2018 consid. 9.2.2). Altresì, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli insorgenti di essere esposti, nel loro Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie, nell'ambito di una valutazione d'insieme, secondo il Tribunale non vi è da ritenere, nonostante i ricorrenti abbiano chiesto asilo all'estero, che la soglia per ammettere un «real risk» sia raggiunta. A tal proposito va rilevato che, non essendo stata resa verosimile la collusione tra le autorità di F._______ e la "H._______" (cfr. consid. 6.4), non v'è motivo di supporre che le autorità venezuelane non possano o non vogliano proteggere i propri cittadini. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9.5 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se gli insorgenti concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Venezuela, da un lato, e della loro situazione personale, dall'altro. Il Venezuela vive effettivamente da tempo un periodo d'instabilità politica e sociale, causato da - e che a sua volta alimenta - una crisi economica. Gli effetti sono penuria di beni di prima necessità quali cibo e medicamenti, interruzioni della corrente elettrica, iperinflazione, aumento della disoccupazione e della criminalità. Le manifestazioni e gli scioperi, organizzati a più riprese e in parte violenti, sono repressi brutalmente. Attualmente il Venezuela ha due presidenti e due parlamenti concorrenti (cfr. sentenza del Tribunale D-4465/2019 del 2 ottobre 2019 consid. 9.2.1). Ciononostante, non si può partire dal presupposto che in Venezuela viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica tale da ritenere che la situazione in detto Paese non permetta d'acchito, ed indipendentemente dalle circostanze della fattispecie, di presumere, nei confronti di tutti i suoi espatriati, l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del Tribunale D-4465/2019 del 2 ottobre 2019 consid. 9.2.2). Le circostanze contrarie esposte con il gravame non sono atte a modificare tale apprezzamento del Tribunale. L'esigibilità dell'allontanamento in Venezuela deve essere ora esaminata individualmente, segnatamente tenendo conto dell'esistenza di una rete famigliare o sociale in grado di assicurare la sussistenza al ritorno dei richiedenti e di facilitarne la loro reintegrazione, ma anche delle particolarità e delle risorse proprie ai ricorrenti, in particolare della loro età, del loro genere, del loro stato di salute, del loro livello d'istruzione, della loro formazione e della loro esperienza professionale. La SEM ha correttamente indicato che i ricorrenti sono tutti e cinque in buona salute e che il signor A._______ potrà riprendere a lavorare quale responsabile di macelleria-ristorante o negozio di vestiti, contribuendo così al mantenimento della moglie e dei figli minorenni. I ricorrenti possono inoltre, come d'altronde già avvenuto, contare sull'appoggio sia materiale che economico della rete famigliare della signora B._______ a I._______ e di quella del signor A._______ in Libano. Per quanto riguarda il signor E._______, egli può contare anche sull'ospitalità di sua nonna materna e sull'aiuto del suo padre biologico. La situazione personale dei ricorrenti, quindi, permette di concludere al carattere esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati verso il Venezuela è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile. 9.6 In ultima analisi, neppure risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento. Il signor A._______, la moglie e i figli dispongono infatti delle loro carte d'identità originali emesse dal loro Paese d'origine e tutt'ora valide; il signor E._______, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 9.7 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento le decisioni dell'autorità inferiore vanno confermate.

10. Ne discende che la SEM con le decisioni impugnate non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

12. Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 800.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

14. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 800.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Manuel Piazza Data di spedizione: