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D-5569/2019

D-5569/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-04-16 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5569/2019 Sentenza del 16 aprile 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Esther Marti, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Turchia, rappresentato dalla lic. iur. Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio giuridico di SOS Ticino, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 23 settembre 2019 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato, cittadino turco di etnia curda, ha presentato in Svizzera il 26 gennaio 2017, i verbali d'audizione del 1° febbraio 2017 (di seguito: verbale 1) e del 7 maggio 2018 (di seguito: verbale 2), i mezzi di prova prodotti durante la procedura di prima istanza, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 23 settembre 2019, notificata il 24 settembre 2019 (cfr. risultanze processuali), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 23 ottobre 2019 (timbro del plico raccomandato: 24 ottobre 2019; data d'entrata: 25 ottobre 2019), per il cui tramite il ricorrente ha concluso al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, rispettivamente alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per istruzione complementare; in subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; con contestuale domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili, i mezzi di prova prodotti in sede ricorsuale, segnatamente una dichiarazione in originale dell'Associazione dei Diritti Umani, sede di B._______, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi), che, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5): che, sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni; che, infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti); che, sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che il richiedente, cittadino turco di etnia curda e di fede alevita, nel corso delle audizioni cui è stato sottoposto si è dichiarato una personalità politica nota essendo membro del sindacato degli insegnanti C._______ sezione di B._______ - del quale sarebbe anche stato presidente - dirigente dell'associazione alevita D._______ e membro dell'Associazione turca dei diritti dell'uomo; che nel 2013 un'inchiesta sarebbe stata aperta nei suoi confronti - senza tuttavia avere alcun seguito - per essersi espresso pubblicamente contro l'insegnate di religione della scuola dove insegnava; che nel settembre 2013 un processo sarebbe stato aperto contro l'interessato con l'accusa di aver partecipato a delle riunioni e delle marce; che da queste accuse egli sarebbe stato assolto; che da maggio 2015 ad aprile 2016 egli sarebbe stato vittima di minacce e pedinamenti; che anche la moglie avrebbe subito pressioni e per tutelare la famiglia l'interessato avrebbe divorziato dalla coniuge; che a maggio 2016 egli avrebbe sporto denuncia contro la misura amministrativa di riduzione del salario per aver preso parte ad uno sciopero; che dopo il colpo di Stato del 2016, diversi dirigenti attivi nello stesso sindacato sarebbero stati fermati e sospesi dal lavoro; che alla luce di tutti questi eventi l'interessato avrebbe deciso di espatriare per timore di essere arrestato o ucciso, che nel corso del procedimento di prima istanza egli ha versato agli atti il suo passaporto ed il suo diploma originali, diversi articoli di giornale e documenti inerenti la sua attività nel sindacato C._______, due documenti inerenti la sua candidatura a sindaco di E._______ alle elezioni del 28 marzo 2014, il formulario per diventare membro dell'Associazione dei diritti dell'uomo datato 10 giugno 2015, l'estratto da E-DEVLET in merito al processo penale aperto a suo carico il (...) 2013 presso il (...) tribunale correzionale di F._______, un documento del 16 gennaio 2013 estratto da E-DEVLET attestante l'apertura sella procedura di divorzio ed infine un estratto da E-DEVLET in merito alla denuncia sporta presso la prefettura di G._______, che nella querelata decisione l'autorità inferiore ha negato la verosimiglianza di parte delle allegazioni dell'insorgente e non ha neppure riconosciuto l'esistenza di elementi che permetterebbero di ritenere un timore fondato di subire persecuzioni future in Patria, che in sede ricorsuale, l'insorgente contesta innanzitutto le considerazioni in merito alla verosimiglianza delle allegazioni; che i fatti esposti sarebbero concordanti; che il ricorrente avrebbe avuto un fortissimo profilo politico e si sarebbe sempre schierato contro il Governo e risulterebbe dunque sgradito alle autorità; che egli avrebbe chiaramente raccontato come avvenivano i pedinamenti, spiegando che si trattava presumibilmente di poliziotti in borghese; che considerando il racconto nella sua interezza sarebbero da considerarsi soddisfatte le condizioni di verosimiglianza; che per quel che riguarda la pertinenza, il ricorrente rileva che il fallito colpo di stato del 2016 sarebbe stato seguito da una ben pianificata e ampia campagna di intimidazioni e repressione contro l'opposizione; che migliaia di persone, sarebbero state sospese dai loro incarichi e centinaia di membri di C._______ sarebbero stati arrestati con l'accusa di essere in qualche modo collegati con il terrorismo; che il fatto che egli abbia atteso le vacanze scolastiche per espatriare, contrariamente a quanto ritenuto dalla SEM, dimostrerebbe che l'insorgente avrebbe voluto approfittare dell'occasione per potersi allontanare senza che la sua assenza fosse immediatamente notata; che considerate le sue attività e le sue posizioni politiche, non vi sarebbero dubbi che il ricorrente possa essere stato schedato per motivi politici; che di conseguenza, al momento dell'espatrio egli avrebbe avuto un timore fondato di subire altri seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che infine, il ricorrente rileva che i mezzi di prova forniti non soltanto confermerebbero i fatti esposti, ma darebbero contezza del profilo politico del ricorrente, che la tesi ricorsuale non può tuttavia essere seguita, che il semplice fatto che le allegazioni si sposino perfettamente con il quadro attuale presente in Turchia non costituisce un elemento sufficiente per poter ritenere verosimili le allegazioni in merito alle minacce ed ai pedinamenti da parte della polizia; che a tal proposito infatti, il racconto del ricorrente si limita a riportare dei fatti notori circa il modus operandi delle autorità turche; che conseguentemente, pur potendosi iscrivere in un'ottica di plausibilità, nell'apprezzamento di un tale tipo di elementi noti va altresì tenuto a mente che gli stessi risulterebbero adducibili anche da soggetti che non abbiano vissuto in prima persona tali avvenimenti; che è dunque in questo senso che va interpretata la bramosia di dettagli riscontrabile nel sussunto dell'autorità di prime cure, la quale, si attendeva di poter identificare una certa caratterizzazione del vissuto che andasse oltre la generica descrizione della condotta notoria delle autorità turche; che orbene nella fattispecie il ricorrente non ha saputo dire con certezza da chi fosse minacciato, dichiarando che poteva essere la polizia in borghese come membri del gruppo Daesh (cfr. verbale 2, Q37); che alla domanda specifica egli ha riferito di non aver ricevuto minacce verbali, ma di essere continuamente pedinato e seguito in automobile (cfr. verbale 2, Q68); che anche alla richiesta di riferire un episodio preciso, egli non è stato in grado di fornire dettagli convincenti, raccontando che tali persone "sollevavano gli studenti nei loro confronti" e che una volta sarebbe entrato in classe e tutti i banchi erano ricoperti di bandiere turche (cfr. verbale 2, Q69); che tuttavia non risulta comprensibile come tale avvenimento possa essere, da una parte ricondotto alla polizia, e dall'altra essere considerato una minaccia, che quand'anche le allegazioni in merito alle minacce venissero ritenute verosimili, le stesse non risultano rilevanti, che, invero, va tenuto presente che per essere considerate rilevanti materia d'asilo, le misure adottate debbono raggiungere una certa intensità; che sebbene il Tribunale abbia già determinato che anche i pregiudizi di lieve entità toccanti libertà personale e integrità corporale, quando ripetuti sistematicamente, possano di principio comportare una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, è anche in tale caso necessario, per ammettere una rilevanza in materia d'asilo, che le esigenze restrittive poste dalla giurisprudenza siano rispettate (cfr. sentenze del Tribunale D-20/2018 del 5 giugno 2018 consid. 5.3 e E-6571/2012 del 12 agosto 2014 consid. 6.2); che alla luce di ciò, le misure in parola, per essere assimilabili a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, debbono rendere l'esistenza nel paese d'origine oggettivamente non sopportabile (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1), che gli asseriti pedinamenti non paiono d'acchito poter essere considerati misure che rendano impossibile - o difficile oltre i limiti del sopportabile - la continuazione dell'esistenza nel paese d'origine; che si tratta invero di misure alle quali ogni persona di origine curda e confessione alevita può essere confrontata nel paese d'origine, e che non permettono, in assenza di elementi supplementari, una diversa valutazione del caso, che altresì secondo il senso di quanto verbalizzato, le minacce non risultano nemmeno essere state il motivo alla base della fuga, che il ricorrente ha dichiarato infatti di temere in particolare di venire arrestato come diversi colleghi insegnanti e attivi nel sindacato; che tuttavia, alla luce degli atti all'inserto non vi sono sufficienti indizi concreti che lascino presupporre che ciò sarà il caso anche per il qui ricorrente; che in particolare, nella fattispecie fa difetto l'elemento soggettivo; che alla luce di quanto già espresso in precedenza, non sono identificabili persecuzioni anteriori; che il suo attivismo politico e sindacale non ha avuto alcuna ripercussione concreta sulla sua vita; che invero, il ricorrente ha sempre potuto esercitare la sua professione senza alcun problema fino al suo espatrio; che ciò anche dopo il fallito tentativo di colpo di Stato del 2016; che quand'anche diversi colleghi del sindacato sono stati sospesi non è stato il suo caso, malgrado egli fosse pure stato presidente della sezione di B._______; che altresì, l'insorgente ha atteso le vacanze scolastiche per espatriare, ciò che lascia presupporre che la situazione non fosse così urgente come descritto, che egli è persino potuto espatriare legalmente con il proprio passaporto e dunque la presunta schedatura non è neppure stata d'ostacolo, che in seguito, si constata come il procedimento avviato a carico del ricorrente per aver partecipato a delle riunioni e a delle marce in violazione della legge si sia risolto con l'assoluzione dell'interessato (cfr. documento 11 A7/1); che per quanto riguarda la diminuzione di salario applicata dopo aver partecipato ad uno sciopero risulta essere una sanzione amministrativa, che infine, nonostante il recente aumento delle tensioni etnico-politiche in Turchia, non si può ad oggi ritenere che la sola appartenenza all'etnia curda giustifichi timori di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo; che invero, pur non potendosi escludere alcune emarginazioni nei confronti della minoranza curda, in parte acutizzate dai recenti eventi, non vi sono attualmente gli elementi per ammettere l'esistenza di una discriminazione sistematica e generale contraria ai principi di cui ai disposti citati (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-3326/2015 del 30 dicembre 2016 consid. 7); che va poi rammentato che il peggioramento della situazione sotto il profilo politico e le sue conseguenze concrete non prefigurano, ad esse sole, elementi pertinenti in ambito d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-22/2017 del 12 maggio 2017 consid. 3.4) che pertanto, non vi sono sufficienti indizi concreti che lascino presupporre, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, il realizzarsi di seri pregiudizi nei confronti del qui ricorrente, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che anche tale conclusione debba essere disattesa, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Turchia, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che inoltre, nonostante attualmente la congiuntura in Turchia risulti essere piuttosto tesa (cfr. sentenza del Tribunale D-5396 del 29 luglio 2016 consid. 9.4.1), non si può concludere che nel paese viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che fatte salve le provincie di Hakkari e Sirnak, al confine con Siria e Iran, si può oggi come prima partire dal presupposto che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia sia ragionevolmente esigibile anche per le persone di etnia curda (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 - 9.6 e tra le tante sentenza del Tribunale D-7523/2015 del 12 febbraio 2018, consid. 6.5), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, che proviene dalla provincia di B._______, ovvero da una regione non contemplata nella summenzionata giurisprudenza, e che non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali (cfr. decisione impugnata, III.2), è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile, che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: