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D-5464/2011

D-5464/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-05-16 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessata, di religione buddista, è nata a Ulaanbaatar (Mongolia) dove ha risieduto dalla nascita fino alla data del suo espatrio, avvenuto il 6 febbraio 2009. Ella non ha avuto contatti con il padre e all'età di sei anni ha perso la madre, la quale è deceduta dando alla luce una bambina. La richiedente ha poi continuato a vivere con la neonata sorellastra e la zia (sorella minore della madre) nella stessa abitazione in cui prima viveva con la madre, dove in seguito si sarebbe trasferito anche il compagno della zia. È fuggita di casa nel novembre 2005 per poi vivere nei sotterranei della città fino al momento in cui ha lasciato il Paese. Ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 15 febbraio 2009 (cfr. verbale d'audizione del 20 febbraio 2009 [di seguito: verbale 1], pagg. 1-3, 5 e 7, verbale d'audizione del 5 giugno 2009 [di seguito: verbale 2], pag. 6 e verbale d'audizione del 15 aprile 2010 [di seguito: verbale 3], pagg. 4 e 13). Interrogata sui motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata a causa delle precarie condizioni di vita alle quali sarebbe stata sottoposta in Mongolia (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 6). L'interessata avrebbe subito maltrattamenti dalla zia e sarebbe stata ripetutamente violentata dal compagno di quest'ultima per un periodo di otto o nove mesi, fino al giorno in cui egli avrebbe addirittura portato a casa un amico permettendogli di abusare di lei, avvenimento che l'avrebbe convinta a scappare (cfr. verbale 1, pag. 5, verbale 2, pag. 7 e verbale 3, pagg. 3-7). In seguito avrebbe vissuto nei sotterranei della città, soffrendo la fame, il freddo, subendo maltrattamenti, violenze sessuali e contraendo varie malattie veneree. Sarebbe inoltre sussistito il pericolo di essere venduta all'estero (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg., verbale 2, pagg. 6 e 13 e verbale 3, pag. 3). A sostegno della sua domanda, la richiedente ha depositato una fotocopia di un articolo di giornale sulla situazione dei bambini nei sotterranei di Ulaanbaatar, con la relativa traduzione, dal titolo "Nella vita sotterranea di Ulaanbaatar ci sono perfino corsi per le prostitute". B. Con decisione del 30 agosto 2011 (notificata alla ricorrente il 1° settembre 2011; in sostituzione della decisione del 16 agosto 2011), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Mongolia, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 30 settembre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 ottobre 2011), la richiedente è insorta contro detta decisione con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata come pure il rinvio degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione, subordinatamente il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, mentre, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato, secondo il senso, una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. D. Il Tribunale, con ordinanza del 7 ottobre 2011, ha informato la ricorrente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura e si è riservato di decidere sull'eventuale esenzione di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali in prosieguo di causa. E. Con ordinanza del 19 gennaio 2012 il Tribunale ha trasmesso all'UFM una copia del ricorso, invitandolo ad inoltrare sue eventuali osservazioni entro il 6 febbraio 2012. F. Con osservazioni del 3 febbraio 2012, trasmesse alla ricorrente per conoscenza il 17 febbraio 2012, l'UFM ha ritenuto che il ricorso non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una diversa valutazione del caso, ribadendo l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo e l'esigibilità dell'allontanamento. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

E. 3 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).

E. 4.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessata contraddittorie, contrarie alle logica dell'agire e pertanto inverosimili. Nelle sue dichiarazioni sarebbe infatti stata costatata una serie di incongruenze. A titolo d'esempio, la richiedente si sarebbe contraddetta in merito all'attività svolta dalla zia. Infatti in un primo tempo l'interessata avrebbe affermato che la zia lavorava in una fabbrica d'abbigliamento, per poi smentirsi allegando che la zia vendeva riso al tempio. L'UFM ha anche riscontrato delle divergenze nel racconto dell'episodio del primo abuso sessuale da parte dello zio. Dapprima la richiedente avrebbe asserito che egli l'avrebbe solo toccata, per poi invece dichiarare che le avrebbe messo il suo organo genitale tra le cosce. L'UFM ha anche ritenuto contradditorie le allegazioni in merito allo stupro subito da parte dell'amico dello zio. In sede di seconda audizione avrebbe asserito di avere, prima di subire la violenza, offerto allo zio e al suo amico del tè. In occasione della terza audizione, invece, avrebbe spiegato di avere cucinato loro anche del cibo. Inoltre, durante la seconda audizione, l'interessata avrebbe spiegato che, al momento dello stupro, la sorellina sarebbe stata fuori casa a giocare visto che, quando sentiva dei litigi, aveva l'abitudine di uscire dall'abitazione. Stando a quanto asserito durante la terza audizione, invece, la sorellina sarebbe rientrata in casa con la richiedente e in seguito lo zio l'avrebbe fatta uscire. In aggiunta, vi sarebbero delle incongruenze nella descrizione delle circostanze di un ulteriore avvenimento centrale del racconto, vale a dire il furto della somma di denaro che l'interessata avrebbe utilizzato per finanziare il suo espatrio, proveniente dalla vendita della casa di famiglia in cui ha vissuto da piccola. Questi soldi le sarebbero stati mostrati dalla sorella nella nuova casa in cui quest'ultima viveva con la zia e il suo compagno. Durante la seconda audizione, ella avrebbe allegato di non sapere nulla riguardo al posto da dove sua sorella avesse estratto i soldi, precisando però che questi erano avvolti in un tessuto. In sede di terza audizione, invece, avrebbe spiegato che la somma si sarebbe trovata dentro una scatola, la quale sarebbe stata nascosta sotto il letto. Per giunta, l'UFM considera illogico che, dopo essere stata di nascosto nella nuova casa in cui la sorellina viveva con gli zii per rubare i soldi, la richiedente abbia abbandonato la sorellina, a cui ha dichiarato di voler bene, lasciandola così in evidente pericolo, senza preoccuparsi di proteggerla. L'UFM ha poi identificato nel racconto della richiedente ulteriori contraddizioni, per le quali si rinvia alla decisione stessa. Infine, in merito alla fotocopia dell'articolo di giornale fornito dalla richiedente quale mezzo di prova, a prescindere dal fatto che dalla copia consegnata non si ricavano dati essenziali quali la data del documento e il nome completo dell'editoriale, il contenuto dello stesso concernerebbe una situazione generale e non specificherebbe nulla in merito all'interessata. Pertanto, le dichiarazioni non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Comunque, a prescindere dall'inverosimiglianza dei fatti allegati dalla richiedente, l'UFM rileva che questi non sono, peraltro, rilevanti in materia d'asilo. Nel corso delle tre audizioni, infatti, la richiedente avrebbe spiegato di essere espatriata in quanto non avrebbe avuto più nessuno su cui contare in Mongolia. Ella avrebbe infatti perso la madre, non avrebbe conosciuto suo padre e la sorellina sarebbe ancora minorenne. La richiedente avrebbe inoltre allegato che sua zia l'avrebbe maltrattata e una volta fuori casa avrebbe vissuto di stenti. Nella sua decisione, l'autorità inferiore dichiara che quanto allegato non soddisferebbe le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi in quanto meramente a carattere familiare ed economico e, pertanto, l'asilo non può essere concesso.

E. 4.2 Con ricorso, la ricorrente ha contestato le contraddizioni evidenziate dall'UFM, affermando che la decisione impugnata si fonderebbe su un accertamento inesatto dei fatti rilevanti. In merito ad esempio alla professione della zia ella avrebbe affermato che la zia lavorava in una fabbrica riferendosi al periodo in cui si è consumato il primo stupro da parte dello zio, quindi all'età di dodici anni, per poi dire che la zia avrebbe venduto riso al Tempio, riferendosi però, nel contesto della domanda che le era stata posta, a un periodo di almeno quattro anni più tardi. Quo alle incongruenze sollevate dall'UFM circa il racconto del primo stupro subito dallo zio, l'insorgente spiega di avere, in occasione delle diverse audizioni, distinto tra gli atti preparatori allo stupro e lo stupro vero e proprio. In merito, poi, alla contraddizione ritenuta circa l'episodio della violenza sessuale da parte dell'amico dello zio, l'insorgente spiega di avere in sede di terza audizione fornito più dettagli rispetto alle due audizioni precedenti e precisa che in Mongolia è consuetudine servire pane e burro insieme al tè. Quindi, quando in occasione della seconda audizione ha spiegato di avere offerto allo zio e all'amico del tè, avrebbe sottointeso di avere portato loro anche del pane e del burro, cosa che, come suesposto, sarebbe usuale fare quando si offre del tè. In merito invece alle divergenze ritenute dall'Ufficio circa il luogo in cui si sarebbe trovata la sorellina al momento dello stupro, l'insorgente spiega che nella terza audizione avrebbe semplicemente fornito un dettaglio in più, ossia che la sorellina sarebbe rientrata in casa con lei, per poi essere però rimandata fuori, circostanza che non avrebbe precisato durante la seconda audizione. La ricorrente ha anche contestato quanto sollevato dall'UFM circa la descrizione del luogo in cui si sarebbe trovata la somma che la ricorrente avrebbe rubato. Non corrisponderebbe infatti al vero che, durante la seconda audizione, ella, in merito al posto da cui la sorella avrebbe estratto i soldi, avrebbe detto di non sapere nulla, ma, invece, avrebbe dichiarato di non ricordare se si trovassero sotto il letto o sotto la cassapanca. In terza audizione avrebbe poi riferito che si sarebbero trovati sotto il letto e avrebbe così risolto il dubbio espresso in sede di seconda audizione. Inoltre, nel ricorso, la ricorrente contesta l'asserzione dell'UFM secondo cui parrebbe illogico che ella abbia abbandonato la sorellina, replicando che certamente era preoccupata per lei, cosa che avrebbe anche asserito in sede di audizione, tuttavia, considerate le difficili circostanze, non si sarebbe certo potuto pretendere che si occupasse anche della sorella, essendo, peraltro, lei stessa ancora minorenne.

E. 4.3 Nella sua risposta l'UFM ha tenuto a sottolineare la scarsa plausibilità in merito alla descrizione delle modalità di reperimento dei soldi necessari al viaggio e alla troppo facile progettualità d'espatrio.

E. 5.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, le dichiarazioni dell'interessata circa i motivi d'asilo s'esauriscono in affermazioni contraddittorie, contrarie alle logica dell'agire e pertanto inverosimili. Infatti, seppure per certi aspetti la valutazione dell'UFM può sembrare eccessivamente puntigliosa, come ad esempio per quel che concerne l'attività svolta dalla zia, visto che può essere certamente plausibile che quest'ultima abbia svolto attività differenti nel corso degli anni, il Tribunale ritiene che nell'insieme il racconto dell'interessata in merito ai suoi motivi d'asilo risulti inverosimile. In primo luogo, la versione fornita in occasione della seconda audizione circa le prime violenze sessuali subite da parte dello zio diverge, come rettamente osservato dall'UFM, da quanto asserito durante la terza audizione. Infatti l'interessata ha dapprima spiegato che all'inizio lo zio l'avrebbe solo toccata e solamente in seguito violentata sul serio (cfr. verbale 2, pag. 7). Non ha però in alcun modo menzionato l'episodio che poi, durante la terza audizione, ha definito come prima violenza subita da parte dello zio, ossia quando quest'ultimo le avrebbe inserito il suo organo genitale tra le cosce (cfr. verbale 3, pag. 4). Oltracciò, anche nella descrizione delle circostanze in cui sarebbe avvenuto lo stupro da parte dell'amico dello zio vi sono importanti divergenze tra le versioni. Come rettamente rilevato dall'UFM infatti, in occasione della seconda audizione la richiedente ha spiegato di avere portato allo zio e al suo amico del tè (cfr. verbale 2, pag. 7), mentre in sede di terza audizione ha asserito di avere anche fatto da mangiare (cfr. verbale 3, pag. 6). Quanto spiegato nell'atto ricorsuale al fine di giustificare tale divergenza, ossia che, visto che in Mongolia sarebbe abitudine servire pane e burro insieme al tè ella avrebbe, al momento della seconda audizione, sottointeso di avere servito anche del pane e del burro, risulta poco plausibile. Infatti durante la terza audizione ha spiegato che le sarebbe stato chiesto di "preparare da mangiare" e che quindi lei avrebbe "fatto da mangiare" e "servito anche il tè" (cfr. verbale 3, pag. 6) e, considerate le parole così pronunciate, è difficilmente immaginabile che l'interessata intendesse di avere semplicemente servito del pane e del burro assieme al tè. Circa il luogo in cui si trovava la sorellina al momento dell'episodio, questo Tribunale costata una notevole divergenza tra le versioni fornire durante la seconda e la terza audizione. Come infatti giustamente sollevato dall'UFM, l'interessata ha dapprima asserito che la sorellina sarebbe stata fuori a giocare dal momento che ogni volta che sentiva dei litigi usciva dall'abitazione (cfr. verbale 2, pag. 8), mentre in sede di terza audizione ha spiegato che entrambe sarebbero in un primo tempo entrate in casa, ma che poi lo zio avrebbe mandato fuori la sorellina chiudendo la porta (cfr. verbale 3, pag. 7). Anche su questo punto la spiegazione della ricorrente in sede di ricorso per relativizzare tale divergenza non può essere ritenuta. Infatti la richiedente ha in un primo tempo, a differenza di quanto asserito in seguito, chiaramente spiegato che la sorellina avrebbe lasciato la casa spontaneamente. In merito poi all'espatrio e al reperimento dei soldi che sono serviti al finanziamento dello stesso, codesto Tribunale si associa all'affermazione dell'UFM secondo cui risulta poco plausibile che si debba faticare per ricordare un luogo dal quale si sono rubati dei soldi. Inoltre, dopo aver commesso il furto nella casa degli zii durante la loro assenza, il rischio che, appena scoperta la scomparsa dei soldi, essi incolpassero la sorella, era certamente elevato e, considerato l'affetto che la richiedente provava per quest'ultima, risulta illogico, alla luce dell'asserita attitudine violenta degli zii, che l'abbia abbandonata in un tale pericolo. Riguardo alla fotocopia dell'articolo di giornale prodotta dalla richiedente quale mezzo di prova, questo Tribunale si associa a quanto osservato dall'UFM, infatti, indipendentemente dal fatto che detta copia nemmeno contenga dati essenziali quali la data esatta, il contenuto dello scritto descrive una situazione generale e non specifica nulla in merito al caso specifico della ricorrente.

E. 5.2 Come rettamente ritenuto dall'UFM, a prescindere dall'inverosimiglianza dei fatti allegati dalla richiedente, questi non sono rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Si tratta infatti di dichiarazioni concernenti la situazione familiare, economica e sociale dell'interessata, che non soddisfano le condizioni previste dall'art. 3 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato. In merito alle allegate violenze sessuali subite in patria, dapprima dal compagno dalla zia e, in seguito, dai frequentatori dei sotterranei della città, va costatato che la richiedente non avrebbe mai denunciato questi avvenimenti ai competenti organismi, quando, in virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e se può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 segg.; GICRA 2000 n. 15 pagg. 107 segg.). Nella fattispecie, l'interessata ha dichiarato in modo esplicito di non avere mai segnalato i summenzionati problemi agli enti competenti in patria e, come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, questo nonostante avesse avuto varie volte la possibilità di farlo, segnatamente quando è stata curata all'ospedale contro le infezioni che avrebbe contratto a seguito delle asserite violenze sessuali o quando la polizia l'ha fermata in occasione di controlli nelle fogne per stabilire gli indirizzi dei ragazzi che ci vivono (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg., verbale 2, pagg. 11-13 e verbale 3, pagg. 10 seg.). Le allegate minacce dello zio non possono giustificare tale mancanza da parte della richiedente, in quanto una simile attitudine da parte di chi commette un reato e non vuole essere scoperto non costituisce un'eccezione e ci si può attendere, da un Paese con delle strutture di protezione efficaci, anche delle misure contro tali conseguenze. Non si può quindi partire dal presupposto che la ricorrente abbia senz'altro intrapreso tutte le vie che ci si sarebbe potuti attendere a tutela dei suoi diritti presso le autorità competenti. Del resto, non è riuscita a dimostrare che le autorità mongole non le accorderebbero un'appropriata protezione contro potenziali future violenze.

E. 5.3 Alla luce di quanto precede, ne deriva che i fatti addotti dalla ricorrente nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato.

E. 6 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 7 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr).

E. 7.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee e GICRA 1995 n. 23). Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo della ricorrente, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 LAsi, generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso la Mongolia possa violare l'art. 3 CEDU. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1.). Si tratta, dunque, d'esaminare con riferimento ai criteri suesposti se l'interessata conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Mongolia, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. Nella fattispecie, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in Mongolia sia in sé costitutiva d'un impedimento alla reintegrazione della ricorrente. Infatti, è notorio che questo Paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Quanto alla situazione personale della ricorrente, si rileva che la stessa non presenta particolari o gravi problemi di salute, vanta una certa scolarizzazione, peraltro consolidata durante il soggiorno in Svizzera e una minima esperienza lavorativa (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 6, verbale 2, pag. 4 e verbale 3, pagg. 2 seg. e 10). Inoltre, come giustamente rilevato dall'UFM, alla luce dell'inverosimiglianza del racconto della richiedente, non vi è motivo di escludere che l'interessata intrattenga tuttora dei contatti con i suoi famigliari in patria. In merito alla protezione contro eventuali future violenze, questo Tribunale conferma quanto emerso dai chiarmenti effettuati dall'UFM in merito all'effettiva esistenza, nel Paese d'origine della richiedente, di strutture sociali a difesa della donna, strutture che sono peraltro considerate particolarmente solide soprattutto nella capitale Ulaanbaatar, dalla quale l'interessata proviene, e che godono dell'adeguato sostegno da parte della polizia (a questo riguardo cfr. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-1068/2012 del 30 aprile 2012 consid. 6.3). In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto come adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole in riferimento alle effettive possibilità per la ricorrente d'un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile.

E. 7.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 7.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 8 Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prima istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 10 Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5464/2011 Sentenza del 16 maggio 2012 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Kurt Gysi, Pietro Angeli-Busi, cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nata il (...), Mongolia, rappresentata dal lic. iur. Mario Amato, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 30 agosto 2011 / N [...]. Fatti: A. L'interessata, di religione buddista, è nata a Ulaanbaatar (Mongolia) dove ha risieduto dalla nascita fino alla data del suo espatrio, avvenuto il 6 febbraio 2009. Ella non ha avuto contatti con il padre e all'età di sei anni ha perso la madre, la quale è deceduta dando alla luce una bambina. La richiedente ha poi continuato a vivere con la neonata sorellastra e la zia (sorella minore della madre) nella stessa abitazione in cui prima viveva con la madre, dove in seguito si sarebbe trasferito anche il compagno della zia. È fuggita di casa nel novembre 2005 per poi vivere nei sotterranei della città fino al momento in cui ha lasciato il Paese. Ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 15 febbraio 2009 (cfr. verbale d'audizione del 20 febbraio 2009 [di seguito: verbale 1], pagg. 1-3, 5 e 7, verbale d'audizione del 5 giugno 2009 [di seguito: verbale 2], pag. 6 e verbale d'audizione del 15 aprile 2010 [di seguito: verbale 3], pagg. 4 e 13). Interrogata sui motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata a causa delle precarie condizioni di vita alle quali sarebbe stata sottoposta in Mongolia (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 6). L'interessata avrebbe subito maltrattamenti dalla zia e sarebbe stata ripetutamente violentata dal compagno di quest'ultima per un periodo di otto o nove mesi, fino al giorno in cui egli avrebbe addirittura portato a casa un amico permettendogli di abusare di lei, avvenimento che l'avrebbe convinta a scappare (cfr. verbale 1, pag. 5, verbale 2, pag. 7 e verbale 3, pagg. 3-7). In seguito avrebbe vissuto nei sotterranei della città, soffrendo la fame, il freddo, subendo maltrattamenti, violenze sessuali e contraendo varie malattie veneree. Sarebbe inoltre sussistito il pericolo di essere venduta all'estero (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg., verbale 2, pagg. 6 e 13 e verbale 3, pag. 3). A sostegno della sua domanda, la richiedente ha depositato una fotocopia di un articolo di giornale sulla situazione dei bambini nei sotterranei di Ulaanbaatar, con la relativa traduzione, dal titolo "Nella vita sotterranea di Ulaanbaatar ci sono perfino corsi per le prostitute". B. Con decisione del 30 agosto 2011 (notificata alla ricorrente il 1° settembre 2011; in sostituzione della decisione del 16 agosto 2011), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Mongolia, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 30 settembre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 ottobre 2011), la richiedente è insorta contro detta decisione con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata come pure il rinvio degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione, subordinatamente il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, mentre, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato, secondo il senso, una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. D. Il Tribunale, con ordinanza del 7 ottobre 2011, ha informato la ricorrente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura e si è riservato di decidere sull'eventuale esenzione di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali in prosieguo di causa. E. Con ordinanza del 19 gennaio 2012 il Tribunale ha trasmesso all'UFM una copia del ricorso, invitandolo ad inoltrare sue eventuali osservazioni entro il 6 febbraio 2012. F. Con osservazioni del 3 febbraio 2012, trasmesse alla ricorrente per conoscenza il 17 febbraio 2012, l'UFM ha ritenuto che il ricorso non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una diversa valutazione del caso, ribadendo l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo e l'esigibilità dell'allontanamento. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

3. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23). 4. 4.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessata contraddittorie, contrarie alle logica dell'agire e pertanto inverosimili. Nelle sue dichiarazioni sarebbe infatti stata costatata una serie di incongruenze. A titolo d'esempio, la richiedente si sarebbe contraddetta in merito all'attività svolta dalla zia. Infatti in un primo tempo l'interessata avrebbe affermato che la zia lavorava in una fabbrica d'abbigliamento, per poi smentirsi allegando che la zia vendeva riso al tempio. L'UFM ha anche riscontrato delle divergenze nel racconto dell'episodio del primo abuso sessuale da parte dello zio. Dapprima la richiedente avrebbe asserito che egli l'avrebbe solo toccata, per poi invece dichiarare che le avrebbe messo il suo organo genitale tra le cosce. L'UFM ha anche ritenuto contradditorie le allegazioni in merito allo stupro subito da parte dell'amico dello zio. In sede di seconda audizione avrebbe asserito di avere, prima di subire la violenza, offerto allo zio e al suo amico del tè. In occasione della terza audizione, invece, avrebbe spiegato di avere cucinato loro anche del cibo. Inoltre, durante la seconda audizione, l'interessata avrebbe spiegato che, al momento dello stupro, la sorellina sarebbe stata fuori casa a giocare visto che, quando sentiva dei litigi, aveva l'abitudine di uscire dall'abitazione. Stando a quanto asserito durante la terza audizione, invece, la sorellina sarebbe rientrata in casa con la richiedente e in seguito lo zio l'avrebbe fatta uscire. In aggiunta, vi sarebbero delle incongruenze nella descrizione delle circostanze di un ulteriore avvenimento centrale del racconto, vale a dire il furto della somma di denaro che l'interessata avrebbe utilizzato per finanziare il suo espatrio, proveniente dalla vendita della casa di famiglia in cui ha vissuto da piccola. Questi soldi le sarebbero stati mostrati dalla sorella nella nuova casa in cui quest'ultima viveva con la zia e il suo compagno. Durante la seconda audizione, ella avrebbe allegato di non sapere nulla riguardo al posto da dove sua sorella avesse estratto i soldi, precisando però che questi erano avvolti in un tessuto. In sede di terza audizione, invece, avrebbe spiegato che la somma si sarebbe trovata dentro una scatola, la quale sarebbe stata nascosta sotto il letto. Per giunta, l'UFM considera illogico che, dopo essere stata di nascosto nella nuova casa in cui la sorellina viveva con gli zii per rubare i soldi, la richiedente abbia abbandonato la sorellina, a cui ha dichiarato di voler bene, lasciandola così in evidente pericolo, senza preoccuparsi di proteggerla. L'UFM ha poi identificato nel racconto della richiedente ulteriori contraddizioni, per le quali si rinvia alla decisione stessa. Infine, in merito alla fotocopia dell'articolo di giornale fornito dalla richiedente quale mezzo di prova, a prescindere dal fatto che dalla copia consegnata non si ricavano dati essenziali quali la data del documento e il nome completo dell'editoriale, il contenuto dello stesso concernerebbe una situazione generale e non specificherebbe nulla in merito all'interessata. Pertanto, le dichiarazioni non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Comunque, a prescindere dall'inverosimiglianza dei fatti allegati dalla richiedente, l'UFM rileva che questi non sono, peraltro, rilevanti in materia d'asilo. Nel corso delle tre audizioni, infatti, la richiedente avrebbe spiegato di essere espatriata in quanto non avrebbe avuto più nessuno su cui contare in Mongolia. Ella avrebbe infatti perso la madre, non avrebbe conosciuto suo padre e la sorellina sarebbe ancora minorenne. La richiedente avrebbe inoltre allegato che sua zia l'avrebbe maltrattata e una volta fuori casa avrebbe vissuto di stenti. Nella sua decisione, l'autorità inferiore dichiara che quanto allegato non soddisferebbe le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi in quanto meramente a carattere familiare ed economico e, pertanto, l'asilo non può essere concesso. 4.2. Con ricorso, la ricorrente ha contestato le contraddizioni evidenziate dall'UFM, affermando che la decisione impugnata si fonderebbe su un accertamento inesatto dei fatti rilevanti. In merito ad esempio alla professione della zia ella avrebbe affermato che la zia lavorava in una fabbrica riferendosi al periodo in cui si è consumato il primo stupro da parte dello zio, quindi all'età di dodici anni, per poi dire che la zia avrebbe venduto riso al Tempio, riferendosi però, nel contesto della domanda che le era stata posta, a un periodo di almeno quattro anni più tardi. Quo alle incongruenze sollevate dall'UFM circa il racconto del primo stupro subito dallo zio, l'insorgente spiega di avere, in occasione delle diverse audizioni, distinto tra gli atti preparatori allo stupro e lo stupro vero e proprio. In merito, poi, alla contraddizione ritenuta circa l'episodio della violenza sessuale da parte dell'amico dello zio, l'insorgente spiega di avere in sede di terza audizione fornito più dettagli rispetto alle due audizioni precedenti e precisa che in Mongolia è consuetudine servire pane e burro insieme al tè. Quindi, quando in occasione della seconda audizione ha spiegato di avere offerto allo zio e all'amico del tè, avrebbe sottointeso di avere portato loro anche del pane e del burro, cosa che, come suesposto, sarebbe usuale fare quando si offre del tè. In merito invece alle divergenze ritenute dall'Ufficio circa il luogo in cui si sarebbe trovata la sorellina al momento dello stupro, l'insorgente spiega che nella terza audizione avrebbe semplicemente fornito un dettaglio in più, ossia che la sorellina sarebbe rientrata in casa con lei, per poi essere però rimandata fuori, circostanza che non avrebbe precisato durante la seconda audizione. La ricorrente ha anche contestato quanto sollevato dall'UFM circa la descrizione del luogo in cui si sarebbe trovata la somma che la ricorrente avrebbe rubato. Non corrisponderebbe infatti al vero che, durante la seconda audizione, ella, in merito al posto da cui la sorella avrebbe estratto i soldi, avrebbe detto di non sapere nulla, ma, invece, avrebbe dichiarato di non ricordare se si trovassero sotto il letto o sotto la cassapanca. In terza audizione avrebbe poi riferito che si sarebbero trovati sotto il letto e avrebbe così risolto il dubbio espresso in sede di seconda audizione. Inoltre, nel ricorso, la ricorrente contesta l'asserzione dell'UFM secondo cui parrebbe illogico che ella abbia abbandonato la sorellina, replicando che certamente era preoccupata per lei, cosa che avrebbe anche asserito in sede di audizione, tuttavia, considerate le difficili circostanze, non si sarebbe certo potuto pretendere che si occupasse anche della sorella, essendo, peraltro, lei stessa ancora minorenne. 4.3. Nella sua risposta l'UFM ha tenuto a sottolineare la scarsa plausibilità in merito alla descrizione delle modalità di reperimento dei soldi necessari al viaggio e alla troppo facile progettualità d'espatrio. 5. 5.1. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, le dichiarazioni dell'interessata circa i motivi d'asilo s'esauriscono in affermazioni contraddittorie, contrarie alle logica dell'agire e pertanto inverosimili. Infatti, seppure per certi aspetti la valutazione dell'UFM può sembrare eccessivamente puntigliosa, come ad esempio per quel che concerne l'attività svolta dalla zia, visto che può essere certamente plausibile che quest'ultima abbia svolto attività differenti nel corso degli anni, il Tribunale ritiene che nell'insieme il racconto dell'interessata in merito ai suoi motivi d'asilo risulti inverosimile. In primo luogo, la versione fornita in occasione della seconda audizione circa le prime violenze sessuali subite da parte dello zio diverge, come rettamente osservato dall'UFM, da quanto asserito durante la terza audizione. Infatti l'interessata ha dapprima spiegato che all'inizio lo zio l'avrebbe solo toccata e solamente in seguito violentata sul serio (cfr. verbale 2, pag. 7). Non ha però in alcun modo menzionato l'episodio che poi, durante la terza audizione, ha definito come prima violenza subita da parte dello zio, ossia quando quest'ultimo le avrebbe inserito il suo organo genitale tra le cosce (cfr. verbale 3, pag. 4). Oltracciò, anche nella descrizione delle circostanze in cui sarebbe avvenuto lo stupro da parte dell'amico dello zio vi sono importanti divergenze tra le versioni. Come rettamente rilevato dall'UFM infatti, in occasione della seconda audizione la richiedente ha spiegato di avere portato allo zio e al suo amico del tè (cfr. verbale 2, pag. 7), mentre in sede di terza audizione ha asserito di avere anche fatto da mangiare (cfr. verbale 3, pag. 6). Quanto spiegato nell'atto ricorsuale al fine di giustificare tale divergenza, ossia che, visto che in Mongolia sarebbe abitudine servire pane e burro insieme al tè ella avrebbe, al momento della seconda audizione, sottointeso di avere servito anche del pane e del burro, risulta poco plausibile. Infatti durante la terza audizione ha spiegato che le sarebbe stato chiesto di "preparare da mangiare" e che quindi lei avrebbe "fatto da mangiare" e "servito anche il tè" (cfr. verbale 3, pag. 6) e, considerate le parole così pronunciate, è difficilmente immaginabile che l'interessata intendesse di avere semplicemente servito del pane e del burro assieme al tè. Circa il luogo in cui si trovava la sorellina al momento dell'episodio, questo Tribunale costata una notevole divergenza tra le versioni fornire durante la seconda e la terza audizione. Come infatti giustamente sollevato dall'UFM, l'interessata ha dapprima asserito che la sorellina sarebbe stata fuori a giocare dal momento che ogni volta che sentiva dei litigi usciva dall'abitazione (cfr. verbale 2, pag. 8), mentre in sede di terza audizione ha spiegato che entrambe sarebbero in un primo tempo entrate in casa, ma che poi lo zio avrebbe mandato fuori la sorellina chiudendo la porta (cfr. verbale 3, pag. 7). Anche su questo punto la spiegazione della ricorrente in sede di ricorso per relativizzare tale divergenza non può essere ritenuta. Infatti la richiedente ha in un primo tempo, a differenza di quanto asserito in seguito, chiaramente spiegato che la sorellina avrebbe lasciato la casa spontaneamente. In merito poi all'espatrio e al reperimento dei soldi che sono serviti al finanziamento dello stesso, codesto Tribunale si associa all'affermazione dell'UFM secondo cui risulta poco plausibile che si debba faticare per ricordare un luogo dal quale si sono rubati dei soldi. Inoltre, dopo aver commesso il furto nella casa degli zii durante la loro assenza, il rischio che, appena scoperta la scomparsa dei soldi, essi incolpassero la sorella, era certamente elevato e, considerato l'affetto che la richiedente provava per quest'ultima, risulta illogico, alla luce dell'asserita attitudine violenta degli zii, che l'abbia abbandonata in un tale pericolo. Riguardo alla fotocopia dell'articolo di giornale prodotta dalla richiedente quale mezzo di prova, questo Tribunale si associa a quanto osservato dall'UFM, infatti, indipendentemente dal fatto che detta copia nemmeno contenga dati essenziali quali la data esatta, il contenuto dello scritto descrive una situazione generale e non specifica nulla in merito al caso specifico della ricorrente. 5.2. Come rettamente ritenuto dall'UFM, a prescindere dall'inverosimiglianza dei fatti allegati dalla richiedente, questi non sono rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Si tratta infatti di dichiarazioni concernenti la situazione familiare, economica e sociale dell'interessata, che non soddisfano le condizioni previste dall'art. 3 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato. In merito alle allegate violenze sessuali subite in patria, dapprima dal compagno dalla zia e, in seguito, dai frequentatori dei sotterranei della città, va costatato che la richiedente non avrebbe mai denunciato questi avvenimenti ai competenti organismi, quando, in virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e se può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 segg.; GICRA 2000 n. 15 pagg. 107 segg.). Nella fattispecie, l'interessata ha dichiarato in modo esplicito di non avere mai segnalato i summenzionati problemi agli enti competenti in patria e, come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, questo nonostante avesse avuto varie volte la possibilità di farlo, segnatamente quando è stata curata all'ospedale contro le infezioni che avrebbe contratto a seguito delle asserite violenze sessuali o quando la polizia l'ha fermata in occasione di controlli nelle fogne per stabilire gli indirizzi dei ragazzi che ci vivono (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg., verbale 2, pagg. 11-13 e verbale 3, pagg. 10 seg.). Le allegate minacce dello zio non possono giustificare tale mancanza da parte della richiedente, in quanto una simile attitudine da parte di chi commette un reato e non vuole essere scoperto non costituisce un'eccezione e ci si può attendere, da un Paese con delle strutture di protezione efficaci, anche delle misure contro tali conseguenze. Non si può quindi partire dal presupposto che la ricorrente abbia senz'altro intrapreso tutte le vie che ci si sarebbe potuti attendere a tutela dei suoi diritti presso le autorità competenti. Del resto, non è riuscita a dimostrare che le autorità mongole non le accorderebbero un'appropriata protezione contro potenziali future violenze. 5.3. Alla luce di quanto precede, ne deriva che i fatti addotti dalla ricorrente nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato.

6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

7. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr). 7.1. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee e GICRA 1995 n. 23). Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo della ricorrente, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 LAsi, generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso la Mongolia possa violare l'art. 3 CEDU. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 7.2. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1.). Si tratta, dunque, d'esaminare con riferimento ai criteri suesposti se l'interessata conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Mongolia, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. Nella fattispecie, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in Mongolia sia in sé costitutiva d'un impedimento alla reintegrazione della ricorrente. Infatti, è notorio che questo Paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Quanto alla situazione personale della ricorrente, si rileva che la stessa non presenta particolari o gravi problemi di salute, vanta una certa scolarizzazione, peraltro consolidata durante il soggiorno in Svizzera e una minima esperienza lavorativa (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 6, verbale 2, pag. 4 e verbale 3, pagg. 2 seg. e 10). Inoltre, come giustamente rilevato dall'UFM, alla luce dell'inverosimiglianza del racconto della richiedente, non vi è motivo di escludere che l'interessata intrattenga tuttora dei contatti con i suoi famigliari in patria. In merito alla protezione contro eventuali future violenze, questo Tribunale conferma quanto emerso dai chiarmenti effettuati dall'UFM in merito all'effettiva esistenza, nel Paese d'origine della richiedente, di strutture sociali a difesa della donna, strutture che sono peraltro considerate particolarmente solide soprattutto nella capitale Ulaanbaatar, dalla quale l'interessata proviene, e che godono dell'adeguato sostegno da parte della polizia (a questo riguardo cfr. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-1068/2012 del 30 aprile 2012 consid. 6.3). In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto come adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole in riferimento alle effettive possibilità per la ricorrente d'un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 7.3. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 7.4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

8. Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prima istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

10. Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione: