Asilo (non entrata nel merito / safe country) e allontanamento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-376/2013 Sentenza del 30 gennaio 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), Mongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 10 dicembre 2012 / N [...]. Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data 25 ottobre 2012 in Svizzera; i verbali di audizione del 5 novembre 2012 (di seguito: verbale 1) e del 13 novembre 2012 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 10 dicembre 2012 (che annulla e sostituisce la decisione del 26 novembre 2012) notificata alla richiedente in data 14 gennaio 2013 (cfr. act. A 20/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo dell'interessata in applicazione dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita, esigibile e possibile; il ricorso del 21 gennaio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 24 gennaio 2013); l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 25 gennaio 2013; ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA) ed è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che in sede di audizione la richiedente ha dichiarato di essere cittadina mongola di etnia kazaka e di religione islamica, cresciuta nel paesino di C._______, a D._______ (Mongolia) e con ultimo indirizzo a E._______, un quartiere di Ulaanbaatar (Mongolia), nonché di essere incinta al secondo mese (cfr. verbale 1, pagg. 3-6); che ella sarebbe espatriata principalmente a causa dei problemi avuti con il suocero; che all'età di tre anni, per motivi religiosi, i genitori dell'interessata avrebbero concordato il suo matrimonio con la famiglia di F._______; che quindi nel 2009 si sarebbe sposata con questa persona a C._______; che suo marito avrebbe sofferto di problemi mentali e spesso sarebbe stato aggressivo; che a causa dei ripetuti maltrattamenti da parte del marito e del suocero, alla fine del 2011 ella si sarebbe trasferita a Ulaanbaatar presso un'amica di sua sorella, di nome G._______, e avrebbe vissuto con la famiglia di quest'ultima; che un giorno, circa il (...) maggio 2012, la sorella dell'interessata avrebbe chiamato G._______ comunicandole che il marito della richiedente si sarebbe suicidato e che il suocero avrebbe mandato degli uomini a cercarla; che infatti il suocero l'avrebbe ritenuta responsabile per il suicidio del marito; che quindi G._______ avrebbe presentato all'interessata un uomo di nome H._______, un uomo di circa cinquant'anni e sposato, il quale l'avrebbe sistemata in uno dei suoi alberghetti poco lontano dalla casa di G._______; che tuttavia, un giorno, sempre nel maggio del 2012, rientrando in albergo, tre uomini l'avrebbero seguita nella sua camera; che essi le avrebbero raccontato di essere stati mandati dal suocero che li avrebbe incaricati di riportarla al paesino; che ella avrebbe risposto che li avrebbe seguiti ma che prima avrebbe dovuto andare in bagno; che tuttavia, invece di andare in bagno, ella sarebbe scappata dall'albergo e sarebbe rimasta nascosta fuori fino a notte fonda, quando, dopo essersi assicurata presso la portinaia che gli uomini fossero partiti, sarebbe risalita in camera; che a seguito di questo episodio, H._______ le avrebbe consigliato di fuggire; che ella avrebbe tuttavia ancora alloggiato nello stesso hotel fino al (...) ottobre 2012 (cfr. verbale 1, pagg. 8 seg. e verbale 2, pagg. 3-5); che inoltre nella regione di D._______ le persone sarebbero di fede musulmana e dal momento in cui una donna si sposa, ella diventerebbe proprietà della famiglia del marito, anche se egli dovesse morire; che in caso di rientro in Mongolia, ella avrebbe paura del suocero, il quale la starebbe cercando con l'intenzione di ucciderla (cfr. verbale 2, pag. 7); che nella sua decisione l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale, con decisione del 28 giugno 2000, ha inserito la Mongolia nel novero dei paesi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e, dall'altro lato, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dalla ricorrente sarebbero inverosimili; che, pertanto, non emergerebbero dalle carte indizi che potrebbero capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e quindi l'interessata non sarebbe riuscita a contraddire la presunzione di assenza di persecuzioni in patria; che a titolo di esempio, l'UFM evidenzia che in un primo tempo ella avrebbe dichiarato che il suo congiunto si sarebbe suicidato il (...) 2011, per poi contraddirsi affermando che il decesso risalirebbe al (...) 2011; che inoltre sarebbe alquanto strano che i tre uomini incaricati di riportarla al paesino l'avrebbero lasciata andare al bagno senza in alcun modo assicurarsi che non fuggisse; che per giunta l'Ufficio ha ritenuto che dopo un simile spiacevole episodio, una persona realmente preoccupata per la sua vita non avrebbe corso il rischio di tornare la notte stessa nel medesimo posto; che infine risulterebbe incredibile che alla richiedente non sia successo nulla di rilevante dal maggio 2012 fino al (...) ottobre 2012 nonostante avesse continuato ad alloggiare nello stesso hotel; che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile; che nel ricorso la ricorrente contesta l'inverosimiglianza del suo racconto; che in particolare, circa l'incongruenza tra le date fornite, ella spiega di essersi confusa a causa della tensione legata all'audizione; che inoltre non sarebbe affatto strana la circostanza secondo cui i tre individui le avrebbero permesso di andare in bagno; che infatti uno di questi tre uomini sarebbe stato un amico del suo defunto marito e ciò avrebbe facilitato l'accoglimento della sua richiesta di potere andare in bagno; che in merito infine al suo rientro in hotel nonostante lo spiacevole episodio, ella spiega che il personale dell'albergo l'avrebbe comunque informata se queste tre persone avessero dovuto fare ritorno; che inoltre ella sarebbe ora al sesto mese di gravidanza e di conseguenza in alcun modo potrebbe rientrare in Mongolia al momento attuale; che in conclusione ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata nonché la trasmissione degli atti all'autorità inferiore e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria, intesa come dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta spese e ripetibili; che, giusta l'art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione; che, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale; che, peraltro, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi corrisponde a quella dell'art. 18 LAsi e comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall'art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2); che per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. ibidem); che siccome il Consiglio federale in data 28 giugno 2000 ha effettivamente inserito la Mongolia nella lista dei paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese; che nella fattispecie l'insorgente non è riuscita a invalidare la presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, la ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono infatti in affermazioni contraddittorie e non corroborate da alcun elemento; che infatti, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, ella ha fornito date divergenti circa la morte del marito (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 9); che il Tribunale ritiene che la spiegazione secondo cui ciò sarebbe dovuto all'agitazione legata all'audizione sia una mera giustificazione di circostanza; che inoltre non può essere ritenuto plausibile che i tre sequestratori le abbiano permesso di recarsi al bagno senza controllare che non scappasse (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 4); che il Tribunale ritiene alquanto fantasiosa la spiegazione data dall'insorgente su questo punto nell'atto ricorsuale; che infatti non è plausibile che un sequestratore conceda favori a una vittima solo per il fatto di essere stato amico del defunto marito di essa, marito dal quale peraltro l'interessata sarebbe fuggita a causa dei ripetuti maltrattamenti; che infine il Tribunale si associa all'autorità inferiore nel ritenere che, dopo un episodio come quello esposto, è difficilmente immaginabile che una persona davvero intimorita decida di rientrare nel medesimo luogo la notte stessa e di rimanerci (cfr. verbale 2, pag. 5); che inoltre, visto che H._______ possedeva vari alberghetti e appartamenti nella zona (cfr. verbale 2, pag. 4), mal si capisce perché dopo un simile episodio egli non le avrebbe fornito un'altra camera; che appare alquanto singolare che l'insorgente abbia potuto continuare ad alloggiare indisturbata nella stessa camera fino al giorno della sua partenza cinque mesi dopo (cfr. verbale 2, pag. 5); che per il resto si rimanda a quanto osservato dall'UFM nella decisione impugnata; che inoltre non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso la Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che nel caso di specie non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che di conseguenza l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che la ricorrente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9); che quo alla situazione personale dell'insorgente, va rilevato che ella è giovane, scolarizzata, dispone di un'esperienza nella pastorizia ed è anche già stata attiva quale aiutante in un negozio a Ulaanbaatar; che inoltre ella in patria può contare sulla presenza della sorella con la sua famiglia a D._______ nonché dell'amica G._______ con la sua famiglia a Ulaanbaatar; che inoltre a Ulaanbaatar vi sarebbe anche H._______, con il quale l'interessata ha intrattenuto una relazione sentimentale prima dell'espatrio e che sarebbe il padre biologico del nascituro; che peraltro egli l'avrebbe in più modi aiutata anche materialmente (cfr. verbale 1, pagg. 4-7 e verbale 2, pagg. 2 e 4 seg.); che ella ha dichiarato di essere incinta ma che all'infuori di questa circostanza non ha preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità d'una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2); che visto quanto sopra circa l'esistenza di una rete sociale in patria, vi è motivo di ritenere che ella potrà avere l'adeguato sostegno da parte dei suoi cari nell'ambito di questa maternità; che a titolo meramente abbondanziale il Tribunale evidenzia l'effettiva esistenza, nel Paese di origine della richiedente, di strutture sociali a difesa della donna, strutture che sono peraltro considerate particolarmente solide soprattutto nella capitale Ulaanbaatar, dove l'interessata ha risieduto prima dell'espatrio (a questo riguardo cfr. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5464/2011 del 16 maggio 2012, consid. 7.2 e D-1068/2012 del 30 aprile 2012 consid. 6.3); che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento; che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata; che l'UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che secondo le informazioni in possesso del Tribunale, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Mongolia avviene tramite il trasporto aereo e la maggior parte delle compagnie aeree in principio nega l'imbarco alle donne incinte a partire dalla trentaquattresima o trentaseiesima settimana di gravidanza; che alcune compagnie fissano il limite già alla trentaduesima settimana; che la richiedente è stata poco chiara in merito all'avanzamento della sua gravidanza; che infatti in data 5 novembre 2012 ha dichiarato di essere incinta al secondo mese (cfr. verbale 1, pag. 6), mentre nel ricorso del 21 gennaio 2013 ha dichiarato di essere al sesto mese di gravidanza; che tali affermazioni sono evidentemente in contrasto; che ad ogni buon conto, ella dovrebbe oggi trovarsi tra la diciassettesima e la ventiseiesima settimana di gravidanza; che spetta alla richiedente adoperarsi per una maggiore chiarezza sul procedere della sua gravidanza nell'ambito dell'organizzazione del rimpatrio; che l'autorità cantonale competente per l'esecuzione dell'allontanamento avrà premura di tenere conto del decorso della gravidanza nell'organizzazione del rimpatrio e di adottare le misure che dovessero rendersi necessarie; che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva; (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione: