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D-5412/2023

D-5412/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-12 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2).

E. 4.1 Il richiedente, nelle audizioni sostenute sui motivi d'asilo ha fatto valere di aver svolto il servizio militare dal (...). Durante tale periodo egli sarebbe stato incaricato di trasportare (...). Dopo 15 giorni di lavori egli avrebbe sentito come uno scoppio al cuore e da quel momento avrebbe iniziato a vomitare e a urinare sangue. Dopodiché, il richiedente sarebbe stato visitato in un campo infermieristico militare dove gli avrebbero comunicato che il suo cuore presenta delle "orecchiette" le quali non si chiuderebbero bene. Dopo un mese di cure, l'interessato sarebbe tornato al confine a continuare il suo lavoro e avrebbe terminato regolarmente il servizio militare. Dal 1989 al 2021 egli si sarebbe recato alcune volte in ambulatorio a seguito di episodi di febbre e palpitazioni. Tuttavia ciò non gli avrebbe impedito di svolgere un'attività lavorativa, quale (...) fino al mese di aprile 2021, mese in cui avrebbe contratto il coronavirus. Il suo stato di salute si sarebbe deteriorato e avrebbe iniziato a "vedere le stelle e ad avere i piedi gonfi", per i suddetti problemi si sarebbe recato in ospedale a C._______, dove alcuni giorni dopo il ricovero avrebbe avuto un aneurisma celebrale con conseguente semiparalisi. Per sei mesi sarebbe rimasto ricoverato presso il precitato nosocomio ed avrebbe assunto diversi medicamenti per circa un anno. Nell'aprile 2022 la sua dottoressa curante, di nome S.Z., gli avrebbe prescritto unicamente Lasilix, Degoxine Nativel e Sintrom. La dose di quest'ultimo medicamento sarebbe stata regolata mensilmente dalla dottoressa S.Z. Egli ha dipoi affermato di essere entrato in Italia con un visto da turista a febbraio 2023 e di essersi poi recato a B._______, dove sarebbe stato ricoverato d'urgenza presso l'ospedale universitario per shock cardiaco. Al momento della dimissione, il 27 marzo 2023, gli sarebbero stati prescritti i seguenti medicamenti: Amiodarone Cardarone, Xarelto, Torasémide e calcio con vitamina D3. Il giorno seguente egli avrebbe fatto rientro in Marocco, dove sarebbe riuscito a reperire i medicamenti prescritti a B._______, nonostante la sostituzione di Xarelto con Rexaban. Il 15 maggio 2023 gli sarebbe stata fissata una visita medica di controllo presso l'ospedale di B._______ per il (...) giugno 2023, ma sarebbe riuscito ad ottenere il visto unicamente il giorno prima ([...] giugno 2023) ed essendo impreparato egli sarebbe partito solamente in data (...) luglio 2023.

E. 4.2 In sede di parere il richiedente, oltre a manifestare il suo profondo timore per le conseguenze alla sua integrità fisica e psichica nell'eventualità dell'esecuzione del suo allontanamento, ha raccontato nuove circostanze e nuovi fatti accaduti dopo la seconda audizione e da lui sconosciuti finora. Egli avrebbe appreso dalla moglie, che a seguito del terremoto avvenuto in data 8 settembre 2023, le autorità marocchine avrebbero avviato un processo di censimento dei danni e delle perdite avvenute nelle città colpite. La consorte sarebbe stata interrogata in merito all'assenza del marito e in seguito a continue e pressanti domande da parte delle autorità marocchine avrebbe riferito alle stesse che egli aveva depositato una domanda d'asilo in Svizzera. A seguito di tale rivelazione, ella sarebbe stata sottoposta a due giorni consecutivi di interrogatori e il suo cellulare sarebbe stato ispezionato. Ciò, avrebbe altresì avuto come conseguenza l'apertura di un'indagine nei confronti dell'interessato. A tal proposito, il richiedente ha affermato come in Marocco, criticare lo Stato sarebbe considerato un grave reato e la richiesta d'asilo in Svizzera verrebbe vista come una denuncia delle disfunzioni del Governo e come forma di opposizione. Inoltre, egli ha espresso il suo timore rispetto all'aggravante di aver partecipato al servizio militare e come ciò peggiorerebbe la sua posizione in quanto lo renderebbe un membro dello Stato in cerca di protezione all'estero. A suo dire, tale comportamento potrebbe avere ripercussioni, in quanto verrebbe percepito come un tradimento verso la nazione.

E. 4.3 Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore ha dapprima constatato come la volontà di cercare protezione contro delle persecuzioni non sarebbe nella fattispecie soddisfatta, conseguendone che non sussisterebbe alcuna domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi. Pertanto, ella ha ritenuto di non dover entrare nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente in applicazione dell'art. 31a cpv. 3 LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento. Dipoi, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente in Marocco. In particolare, l'autorità di prima istanza ha evidenziato come dagli atti non emergerebbero né motivi individuali, né particolari circostanze che permetterebbero di concludere alla presenza di una situazione di emergenza medica e all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, la SEM ha asserito come neppure il parere sulla bozza di decisione permetterebbe di ritenere una diversa valutazione. A tal proposito ha sottolineato in particolare come il richiedente durante le due audizioni non avrebbe mai criticato lo Stato marocchino. Pertanto, essa ha ritenuto tardive e prive di dettagli e circostanze concrete le asserzioni fornite solo in sede di parere dall'interessato ritenendole inverosimili. Infine, l'autorità di prima istanza ha espresso i suoi dubbi in merito ad un'indagine a seguito del deposito di una domanda d'asilo in Svizzera per problemi medici, indipendentemente dal fatto che il medesimo abbia svolto il servizio militare nel (...).

E. 4.4 Dal canto suo, nel memoriale ricorsuale, l'insorgente contesta innanzitutto la trattazione della sua domanda d'asilo in procedura celere e rispettivamente il mancato passaggio alla procedura ampliata. In particolare, egli respinge la valutazione della SEM in merito ai nuovi avvenimenti riportati in sede di parere. Non si tratterebbe di allegazioni tardive ma di nuovi avvenimenti accaduti solo successivamente alla seconda audizione. Pertanto, la SEM avrebbe dovuto rivedere la sua decisione di non entrata nel merito e istruire in modo più approfondito riguardo ai nuovi fatti, smistando il caso alla procedura ampliata. Oltretutto, egli evidenzia come la trattazione della domanda d'asilo in procedura celere, avrebbe concorso a un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente determinati. Dipoi, il ricorrente non condivide la conclusione dell'autorità di prima istanza circa la possibilità per lui di accedere alle cure mediche necessarie in Marocco. Al contrario, egli sottolinea come, in caso di rientro in Patria, sarebbe impossibilitato a continuare il trattamento medico prescritto in Svizzera, sia in termini di farmaci, sia di visite mediche, sia di controlli specialistici regolari. Un rinvio nel paese d'origine comporterebbe un veloce e inesorabile deterioramento del suo stato di salute. Di conseguenza, egli ritiene l'esecuzione dell'allontanamento inammissibile e non ragionevolmente esigibile.

E. 4.5 Nelle sue osservazioni SEM rileva anzitutto come l'incarto sarebbe stato completo al contrario di quanto affermato dal ricorrente con il gravame. Dipoi, l'autorità inferiore rileva che in sede di progetto di decisione non vi sarebbe stata altra necessità se non quella di emanare una decisione di non entrata nel merito, in quanto il richiedente avrebbe fatto valere esclusivamente dei motivi medici come causa del suo espatrio. Solo in fase di parere al progetto di decisione, il ricorrente avrebbe avanzato - che nel lasso di tempo fra la seconda audizione e la notifica del progetto di decisione - sarebbe stata aperta un'indagine nei suoi confronti. A tal proposito, la SEM osserva come l'interessato né in sede di parere, né in sede di ricorso avrebbe fornito le ragioni di apertura di un'indagine nei suoi confronti, oltre a non supportarla con alcun mezzo di prova o indizio serio e concreto. Egli avrebbe unicamente riferito di aver appreso dell'apertura dell'inchiesta contro di lui dalla moglie. Pertanto la SEM, oltre a ricordare come le allegazioni da parte di terzi non soddisferebbero neanche i requisiti perché sia stabilita l'esistenza di una persecuzione ai sensi del diritto d'asilo, ritiene il riferire dell'apertura dell'inchiesta - senza per altro mezzi di prova - puramente strumentale e pretestuoso ai fini della causa. Inoltre, osserva come tale allegazione sarebbe stata fatta valere unicamente a seguito del progetto di decisione con esecuzione dell'allontanamento. Altresì, l'autorità di prima istanza precisa di aver ritenuto unicamente tardivo il fatto che il richiedente abbia solo in sede di parere detto di aver criticato lo Stato, cioè dopo aver già sostenuto due audizioni nelle quali avrebbe potuto esprimersi in tal senso. Ella sottolinea come invece, avrebbe esaminato e integrato nella decisione finale le allegazioni avanzate in sede di parere. Pertanto, la SEM osserva come agli atti non vi sarebbero elementi per i quali il richiedente debba tenere di essere perseguitato in Marocco. Infine, non vi sarebbe stata alcuna violazione del suo obbligo di istruire. A dire dell'autorità inferiore, a fronte della mancanza di rilievi documentali che attestino l'apertura di un procedimento nei confronti dell'interessato, la richiesta della rappresentante legale di passaggio alla procedura ampliata avrebbe quale unico fine di ritardare l'evasione della procedura d'asilo e dell'allontanamento.

E. 4.6 Con complemento al ricorso l'insorgente reitera di essere perseguitato dalle autorità marocchine e di essere stato inserito dalle stesse in una lista di persone ricercate. Altresì, sarebbe stata aperta un'indagine nei suoi confronti per insulto alla nazione, in quanto avrebbe depositato domanda d'asilo in uno stato terzo. Inoltre, afferma che la moglie dopo tali vicissitudini avrebbe deciso di divorziare. Inoltre, egli ribadisce come le allegazioni fatte in sede di parere non sarebbero da considerarsi tardive, ma bensì parte della procedura di prima istanza. Oltre a ciò, le sue dichiarazioni sarebbero state relative a nuovi fatti, i quali avrebbero indicato la presenza di indizi di persecuzioni e pertanto sarebbero soddisfatte anche le condizioni d'applicazione dell'art. 18 LAsi. Pertanto, egli ritiene che la SEM avrebbe dovuto entrare nel merito della domanda e a procedere ad una istruttoria completa e approfondita dei nuovi motivi. A tal proposito, l'insorgente ricorda come anche i motivi insorti dopo la fuga della persona dal paese d'origine, sarebbero da considerarsi motivi di asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi. Nella sua fattispecie, anche se inizialmente sarebbe fuggito dal Marocco per problemi di salute, dopo il suo espatrio sarebbero subentrati degli eventi i quali avrebbero scatenato una persecuzione da parte delle autorità marocchine. Pertanto, a suo dire, la SEM sarebbe dovuta entrare nel merito della domanda d'asilo e pronunciarsi sui suoi motivi d'asilo. Oltre a ciò, il ricorrente osserva come la decisione di non entrata nel merito avrebbe anche violato il suo diritto a un ricorso efficace giusta l'art. 29a Cost. Infatti, il termine di ricorso sarebbe stato di soli 5 giorni a differenza dei 30 giorni per impugnare una decisione negativa di merito. Infine, egli trasmette alla SEM ulteriori informazioni in merito al suo stato di salute e sottolinea come con il divorzio ora verrebbe a mancare anche l'unico supporto che egli disponeva in Marocco.

E. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 18 LAsi. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici. Ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni.

E. 5.2.1 La nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone. Pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano. Di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni. Al contrario, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento derivanti da un rischio individuale e concreto di violazione dei diritti umani, così come da situazioni di guerra, guerra civile o violenza generalizzata (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 con riferimenti citati; cfr. sentenza del Tribunale del 12 settembre 2022 D-3884/2022 consid. 5.3.2).

E. 5.2.2 Inoltre, il grado della prova da applicare è inferiore rispetto a quello (già ridotto) della verosimiglianza. Non appena dagli atti emergono indizi di persecuzione, la cui inverosimiglianza non può essere riconosciuta prima facie, la questione della qualità di rifugiato dev'essere esaminata nel dettaglio (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4 e 6; cfr. Costantin Hruschka, in: Schweizerische Flüchtlingshilfe [Hrsg.], Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3a ed. 2021, pag. 171-172).

E. 5.3 Nella fattispecie, una inverosimiglianza prima facie non poteva essere riconosciuta. Sebbene il ricorrente fosse espatriato unicamente per problemi medici, egli ha fatto valere dei motivi d'asilo insorti dopo la fuga e appresi solo successivamente alla seconda audizione con il parere al progetto di decisione. Tali nuovi motivi sarebbero emersi in seguito al censimento condotto dalle autorità marocchine successivamente al devastante terremoto dell'8 settembre 2023 che ha colpito, tra le altre, anche la città di provenienza del ricorrente. La moglie dell'interessato, sotto pressione, avrebbe riferito alle autorità marocchine dell'espatrio del ricorrente e del deposito di una domanda d'asilo in Svizzera, ciò che avrebbe causato l'apertura di un'indagine nei suoi confronti. Il ricorrente ha dunque espresso il suo timore in quanto, a suo dire, in Marocco il chiedere asilo in un paese terzo verrebbe interpretato come una denuncia delle disfunzioni del Governo e come forma di opposizione. Oltretutto, egli avrebbe anche l'aggravante di essere stato in passato un membro dell'esercito. La SEM, sia nella decisione, che in sede di osservazioni al ricorso, ha esaminato e integrato le nuove allegazioni (cfr. decisione impugnata, pag. 6; osservazioni del 30 ottobre 2023, pag. 1-2), si è pertanto confrontata con esse da un punto di vista materiale e le ha sottoposte ad un esame della verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. Tuttavia, come esposto in precedenza (cfr. supra consid. 5.2.2), ciò è incompatibile con la prassi del Tribunale amministrativo federale (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4 e 6; cfr. sentenza del Tribunale D-3768/2012 del 6 settembre 2012 pag. 7).

E. 5.4.1 L'autorità di prima istanza sarebbe quindi dovuta entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in quanto l'esame delle allegazioni intrapreso dalla SEM nella fattispecie, poteva essere effettuato solamente in una procedura di merito.

E. 5.4.2 L'autorità inferiore, non entrando a torto nel merito della domanda d'asilo dell'interessato, ha così violato il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LAsi).

E. 6 Di conseguenza, il ricorso va accolto, la decisione impugnata del 28 settembre 2023 annullata e gli atti di causa sono rinviati alla SEM per una valutazione di merito.

E. 7.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA).

E. 7.2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, è pertanto divenuta priva d'oggetto.

E. 7.3 Infine, essendo il ricorrente assistito dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi, che è già indennizzata dalla Confederazione per le sue prestazioni (art. 102k LAsi), non è attribuita alcuna indennità per ripetibili (cfr. art. 111ater LAsi).

E. 8 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo stato che hanno abbandona-to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5412/2023 Sentenza del 12 febbraio 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Barbara Balmelli, Thomas Segessenmann, cancelliera Francesca Bertini-Tramèr. Parti A._______, nato il (...), Marocco, patrocinato da Marianna Cascini, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi); decisione della SEM del 28 settembre 2023 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino marocchino, è arrivato in Italia il (...) febbraio 2023 con un visto "C" (CS-VIS) valido per gli Stati Schengen. Egli si è recato successivamente a B._______ dove è stato ricoverato d'urgenza per shock cardiaco. In data (...) marzo 2023 il richiedente ha fatto rientro in Marocco. A.b In data 2 luglio 2023 il richiedente è giunto in Svizzera per una visita di controllo. Il (...) luglio 2023 egli ha presentato una domanda d'asilo. A.c In data 7 luglio 2023 il richiedente ha effettuato un controllo clinico presso l'ospedale regionale di Mendrisio per "cardiomiopatia anamnestica restrittiva DD ipertensiva ed esiti di ictus maggiore DD cardioembolico con residua emisindrome spastica brachiocrurale sinistra". Vista la patologia cardiaca è stato fissato un consulto cardiologico specialistico (ecocardiografia) per il 10 luglio 2023. Al ricorrente è inoltre stato prescritto un ciclo di ergoterapia e fisioterapia. A.d In data 11 luglio 2023 l'interessato ha conferito procura alla rappresentanza legale assegnatagli. A.e Con scritto del 4 agosto 2023 (cfr. atto SEM 54/1) l'interessato ha trasmesso alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) i seguenti mezzi di prova:

- rapporto di uscita del 27 marzo 2023 da (...) (mezzo di prova [mdp] n.1);

- copia della carta nazionale d'identità (mdp n.2);

- conferma dell'appuntamento per controllo medico del 13 giugno 2023 a (...) (mdp n.3);

- documentazione medica del Marocco (mdp n.4);

- libretto della leva militare - Livret individuel des forces armées royales (mdp n.5);

- certificato di matrimonio (mdp n.6). A.f In data 8 agosto 2023 si è svolta con l'interessato la prima audizione circa i suoi motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31). A.g L'11 agosto 2023 il richiedente è stato visitato in quanto presentava uno stato di ansia e angoscia, con disturbi del sonno e continui pianti. In medesima data è iniziata la presa a carico psichiatrica. A.h Successivamente, in data 15, 28 agosto e 7 settembre 2023 il ricorrente è stato sottoposto a diverse visite mediche e in data 31 agosto 2023 è stata approfondita la sua situazione psico-fisica tramite un rapporto medico specialistico (cosiddetto "F4"). A.i In data 19 settembre 2023 si è tenuta con l'interessato la seconda audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi. A.j Con scritto del 20 settembre 2023, il richiedente ha trasmesso ulteriori mezzi di prova, ossia le prescrizioni mediche dei farmici rilasciate al richiedente tra il 9 giugno 2021 e il 14 giugno 2023 in Marocco (mdp n. 8). Egli inoltre ha richiesto l'allestimento di rapporto medico specialistico ("F4") e ha formulato la proposta di assegnazione alla procedura ampliata. A.k In data 26 settembre 2023 l'interessato è stato visitato a seguito della tumefazione del lato destro del collo. B. B.a Con scritto del 27 settembre 2023, la rappresentanza legale ha inoltrato il parere in merito al progetto di decisione della SEM del 26 settembre 2023. B.b Con decisione del 28 settembre 2023, notificata in stessa data, l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione del medesimo provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. L'interessato è insorto avversando la summenzionata decisione con ricorso del 5 ottobre 2023 (cfr. timbro postale; data d'entrata: 6 ottobre 2023) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. A titolo subordinato egli ha invece chiesto la restituzione degli atti alla SEM, affinché essa proceda a nuovo esame delle allegazioni e ad un completamento di istruttoria; egli ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. D. In data 28 settembre 2023 l'interessato è stato visitato presso il pronto soccorso per una lombalgia non deficitaria. E. Con decisione incidentale dell'11 ottobre 2023, il giudice dell'istruzione ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura e lo ha esentato dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. Inoltre, ha invitato il ricorrente a presentare un eventuale complemento al ricorso e al contempo ha invitato la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso. F. In data 30 ottobre 2023 la SEM ha presentato le richieste osservazioni sull'allegato ricorsuale. G. Il 3 novembre 2023 il ricorrente ha inoltrato il proprio complemento al ricorso, allegando i referti medici del 12, 25 ottobre e del 2 novembre 2023. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2). 4. 4.1 Il richiedente, nelle audizioni sostenute sui motivi d'asilo ha fatto valere di aver svolto il servizio militare dal (...). Durante tale periodo egli sarebbe stato incaricato di trasportare (...). Dopo 15 giorni di lavori egli avrebbe sentito come uno scoppio al cuore e da quel momento avrebbe iniziato a vomitare e a urinare sangue. Dopodiché, il richiedente sarebbe stato visitato in un campo infermieristico militare dove gli avrebbero comunicato che il suo cuore presenta delle "orecchiette" le quali non si chiuderebbero bene. Dopo un mese di cure, l'interessato sarebbe tornato al confine a continuare il suo lavoro e avrebbe terminato regolarmente il servizio militare. Dal 1989 al 2021 egli si sarebbe recato alcune volte in ambulatorio a seguito di episodi di febbre e palpitazioni. Tuttavia ciò non gli avrebbe impedito di svolgere un'attività lavorativa, quale (...) fino al mese di aprile 2021, mese in cui avrebbe contratto il coronavirus. Il suo stato di salute si sarebbe deteriorato e avrebbe iniziato a "vedere le stelle e ad avere i piedi gonfi", per i suddetti problemi si sarebbe recato in ospedale a C._______, dove alcuni giorni dopo il ricovero avrebbe avuto un aneurisma celebrale con conseguente semiparalisi. Per sei mesi sarebbe rimasto ricoverato presso il precitato nosocomio ed avrebbe assunto diversi medicamenti per circa un anno. Nell'aprile 2022 la sua dottoressa curante, di nome S.Z., gli avrebbe prescritto unicamente Lasilix, Degoxine Nativel e Sintrom. La dose di quest'ultimo medicamento sarebbe stata regolata mensilmente dalla dottoressa S.Z. Egli ha dipoi affermato di essere entrato in Italia con un visto da turista a febbraio 2023 e di essersi poi recato a B._______, dove sarebbe stato ricoverato d'urgenza presso l'ospedale universitario per shock cardiaco. Al momento della dimissione, il 27 marzo 2023, gli sarebbero stati prescritti i seguenti medicamenti: Amiodarone Cardarone, Xarelto, Torasémide e calcio con vitamina D3. Il giorno seguente egli avrebbe fatto rientro in Marocco, dove sarebbe riuscito a reperire i medicamenti prescritti a B._______, nonostante la sostituzione di Xarelto con Rexaban. Il 15 maggio 2023 gli sarebbe stata fissata una visita medica di controllo presso l'ospedale di B._______ per il (...) giugno 2023, ma sarebbe riuscito ad ottenere il visto unicamente il giorno prima ([...] giugno 2023) ed essendo impreparato egli sarebbe partito solamente in data (...) luglio 2023. 4.2 In sede di parere il richiedente, oltre a manifestare il suo profondo timore per le conseguenze alla sua integrità fisica e psichica nell'eventualità dell'esecuzione del suo allontanamento, ha raccontato nuove circostanze e nuovi fatti accaduti dopo la seconda audizione e da lui sconosciuti finora. Egli avrebbe appreso dalla moglie, che a seguito del terremoto avvenuto in data 8 settembre 2023, le autorità marocchine avrebbero avviato un processo di censimento dei danni e delle perdite avvenute nelle città colpite. La consorte sarebbe stata interrogata in merito all'assenza del marito e in seguito a continue e pressanti domande da parte delle autorità marocchine avrebbe riferito alle stesse che egli aveva depositato una domanda d'asilo in Svizzera. A seguito di tale rivelazione, ella sarebbe stata sottoposta a due giorni consecutivi di interrogatori e il suo cellulare sarebbe stato ispezionato. Ciò, avrebbe altresì avuto come conseguenza l'apertura di un'indagine nei confronti dell'interessato. A tal proposito, il richiedente ha affermato come in Marocco, criticare lo Stato sarebbe considerato un grave reato e la richiesta d'asilo in Svizzera verrebbe vista come una denuncia delle disfunzioni del Governo e come forma di opposizione. Inoltre, egli ha espresso il suo timore rispetto all'aggravante di aver partecipato al servizio militare e come ciò peggiorerebbe la sua posizione in quanto lo renderebbe un membro dello Stato in cerca di protezione all'estero. A suo dire, tale comportamento potrebbe avere ripercussioni, in quanto verrebbe percepito come un tradimento verso la nazione. 4.3 Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore ha dapprima constatato come la volontà di cercare protezione contro delle persecuzioni non sarebbe nella fattispecie soddisfatta, conseguendone che non sussisterebbe alcuna domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi. Pertanto, ella ha ritenuto di non dover entrare nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente in applicazione dell'art. 31a cpv. 3 LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento. Dipoi, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente in Marocco. In particolare, l'autorità di prima istanza ha evidenziato come dagli atti non emergerebbero né motivi individuali, né particolari circostanze che permetterebbero di concludere alla presenza di una situazione di emergenza medica e all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, la SEM ha asserito come neppure il parere sulla bozza di decisione permetterebbe di ritenere una diversa valutazione. A tal proposito ha sottolineato in particolare come il richiedente durante le due audizioni non avrebbe mai criticato lo Stato marocchino. Pertanto, essa ha ritenuto tardive e prive di dettagli e circostanze concrete le asserzioni fornite solo in sede di parere dall'interessato ritenendole inverosimili. Infine, l'autorità di prima istanza ha espresso i suoi dubbi in merito ad un'indagine a seguito del deposito di una domanda d'asilo in Svizzera per problemi medici, indipendentemente dal fatto che il medesimo abbia svolto il servizio militare nel (...). 4.4 Dal canto suo, nel memoriale ricorsuale, l'insorgente contesta innanzitutto la trattazione della sua domanda d'asilo in procedura celere e rispettivamente il mancato passaggio alla procedura ampliata. In particolare, egli respinge la valutazione della SEM in merito ai nuovi avvenimenti riportati in sede di parere. Non si tratterebbe di allegazioni tardive ma di nuovi avvenimenti accaduti solo successivamente alla seconda audizione. Pertanto, la SEM avrebbe dovuto rivedere la sua decisione di non entrata nel merito e istruire in modo più approfondito riguardo ai nuovi fatti, smistando il caso alla procedura ampliata. Oltretutto, egli evidenzia come la trattazione della domanda d'asilo in procedura celere, avrebbe concorso a un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente determinati. Dipoi, il ricorrente non condivide la conclusione dell'autorità di prima istanza circa la possibilità per lui di accedere alle cure mediche necessarie in Marocco. Al contrario, egli sottolinea come, in caso di rientro in Patria, sarebbe impossibilitato a continuare il trattamento medico prescritto in Svizzera, sia in termini di farmaci, sia di visite mediche, sia di controlli specialistici regolari. Un rinvio nel paese d'origine comporterebbe un veloce e inesorabile deterioramento del suo stato di salute. Di conseguenza, egli ritiene l'esecuzione dell'allontanamento inammissibile e non ragionevolmente esigibile. 4.5 Nelle sue osservazioni SEM rileva anzitutto come l'incarto sarebbe stato completo al contrario di quanto affermato dal ricorrente con il gravame. Dipoi, l'autorità inferiore rileva che in sede di progetto di decisione non vi sarebbe stata altra necessità se non quella di emanare una decisione di non entrata nel merito, in quanto il richiedente avrebbe fatto valere esclusivamente dei motivi medici come causa del suo espatrio. Solo in fase di parere al progetto di decisione, il ricorrente avrebbe avanzato - che nel lasso di tempo fra la seconda audizione e la notifica del progetto di decisione - sarebbe stata aperta un'indagine nei suoi confronti. A tal proposito, la SEM osserva come l'interessato né in sede di parere, né in sede di ricorso avrebbe fornito le ragioni di apertura di un'indagine nei suoi confronti, oltre a non supportarla con alcun mezzo di prova o indizio serio e concreto. Egli avrebbe unicamente riferito di aver appreso dell'apertura dell'inchiesta contro di lui dalla moglie. Pertanto la SEM, oltre a ricordare come le allegazioni da parte di terzi non soddisferebbero neanche i requisiti perché sia stabilita l'esistenza di una persecuzione ai sensi del diritto d'asilo, ritiene il riferire dell'apertura dell'inchiesta - senza per altro mezzi di prova - puramente strumentale e pretestuoso ai fini della causa. Inoltre, osserva come tale allegazione sarebbe stata fatta valere unicamente a seguito del progetto di decisione con esecuzione dell'allontanamento. Altresì, l'autorità di prima istanza precisa di aver ritenuto unicamente tardivo il fatto che il richiedente abbia solo in sede di parere detto di aver criticato lo Stato, cioè dopo aver già sostenuto due audizioni nelle quali avrebbe potuto esprimersi in tal senso. Ella sottolinea come invece, avrebbe esaminato e integrato nella decisione finale le allegazioni avanzate in sede di parere. Pertanto, la SEM osserva come agli atti non vi sarebbero elementi per i quali il richiedente debba tenere di essere perseguitato in Marocco. Infine, non vi sarebbe stata alcuna violazione del suo obbligo di istruire. A dire dell'autorità inferiore, a fronte della mancanza di rilievi documentali che attestino l'apertura di un procedimento nei confronti dell'interessato, la richiesta della rappresentante legale di passaggio alla procedura ampliata avrebbe quale unico fine di ritardare l'evasione della procedura d'asilo e dell'allontanamento. 4.6 Con complemento al ricorso l'insorgente reitera di essere perseguitato dalle autorità marocchine e di essere stato inserito dalle stesse in una lista di persone ricercate. Altresì, sarebbe stata aperta un'indagine nei suoi confronti per insulto alla nazione, in quanto avrebbe depositato domanda d'asilo in uno stato terzo. Inoltre, afferma che la moglie dopo tali vicissitudini avrebbe deciso di divorziare. Inoltre, egli ribadisce come le allegazioni fatte in sede di parere non sarebbero da considerarsi tardive, ma bensì parte della procedura di prima istanza. Oltre a ciò, le sue dichiarazioni sarebbero state relative a nuovi fatti, i quali avrebbero indicato la presenza di indizi di persecuzioni e pertanto sarebbero soddisfatte anche le condizioni d'applicazione dell'art. 18 LAsi. Pertanto, egli ritiene che la SEM avrebbe dovuto entrare nel merito della domanda e a procedere ad una istruttoria completa e approfondita dei nuovi motivi. A tal proposito, l'insorgente ricorda come anche i motivi insorti dopo la fuga della persona dal paese d'origine, sarebbero da considerarsi motivi di asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi. Nella sua fattispecie, anche se inizialmente sarebbe fuggito dal Marocco per problemi di salute, dopo il suo espatrio sarebbero subentrati degli eventi i quali avrebbero scatenato una persecuzione da parte delle autorità marocchine. Pertanto, a suo dire, la SEM sarebbe dovuta entrare nel merito della domanda d'asilo e pronunciarsi sui suoi motivi d'asilo. Oltre a ciò, il ricorrente osserva come la decisione di non entrata nel merito avrebbe anche violato il suo diritto a un ricorso efficace giusta l'art. 29a Cost. Infatti, il termine di ricorso sarebbe stato di soli 5 giorni a differenza dei 30 giorni per impugnare una decisione negativa di merito. Infine, egli trasmette alla SEM ulteriori informazioni in merito al suo stato di salute e sottolinea come con il divorzio ora verrebbe a mancare anche l'unico supporto che egli disponeva in Marocco. 5. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 18 LAsi. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici. Ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni. 5.2 5.2.1 La nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone. Pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano. Di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni. Al contrario, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento derivanti da un rischio individuale e concreto di violazione dei diritti umani, così come da situazioni di guerra, guerra civile o violenza generalizzata (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 con riferimenti citati; cfr. sentenza del Tribunale del 12 settembre 2022 D-3884/2022 consid. 5.3.2). 5.2.2 Inoltre, il grado della prova da applicare è inferiore rispetto a quello (già ridotto) della verosimiglianza. Non appena dagli atti emergono indizi di persecuzione, la cui inverosimiglianza non può essere riconosciuta prima facie, la questione della qualità di rifugiato dev'essere esaminata nel dettaglio (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4 e 6; cfr. Costantin Hruschka, in: Schweizerische Flüchtlingshilfe [Hrsg.], Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3a ed. 2021, pag. 171-172). 5.3 Nella fattispecie, una inverosimiglianza prima facie non poteva essere riconosciuta. Sebbene il ricorrente fosse espatriato unicamente per problemi medici, egli ha fatto valere dei motivi d'asilo insorti dopo la fuga e appresi solo successivamente alla seconda audizione con il parere al progetto di decisione. Tali nuovi motivi sarebbero emersi in seguito al censimento condotto dalle autorità marocchine successivamente al devastante terremoto dell'8 settembre 2023 che ha colpito, tra le altre, anche la città di provenienza del ricorrente. La moglie dell'interessato, sotto pressione, avrebbe riferito alle autorità marocchine dell'espatrio del ricorrente e del deposito di una domanda d'asilo in Svizzera, ciò che avrebbe causato l'apertura di un'indagine nei suoi confronti. Il ricorrente ha dunque espresso il suo timore in quanto, a suo dire, in Marocco il chiedere asilo in un paese terzo verrebbe interpretato come una denuncia delle disfunzioni del Governo e come forma di opposizione. Oltretutto, egli avrebbe anche l'aggravante di essere stato in passato un membro dell'esercito. La SEM, sia nella decisione, che in sede di osservazioni al ricorso, ha esaminato e integrato le nuove allegazioni (cfr. decisione impugnata, pag. 6; osservazioni del 30 ottobre 2023, pag. 1-2), si è pertanto confrontata con esse da un punto di vista materiale e le ha sottoposte ad un esame della verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. Tuttavia, come esposto in precedenza (cfr. supra consid. 5.2.2), ciò è incompatibile con la prassi del Tribunale amministrativo federale (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4 e 6; cfr. sentenza del Tribunale D-3768/2012 del 6 settembre 2012 pag. 7). 5.4 5.4.1 L'autorità di prima istanza sarebbe quindi dovuta entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in quanto l'esame delle allegazioni intrapreso dalla SEM nella fattispecie, poteva essere effettuato solamente in una procedura di merito. 5.4.2 L'autorità inferiore, non entrando a torto nel merito della domanda d'asilo dell'interessato, ha così violato il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LAsi).

6. Di conseguenza, il ricorso va accolto, la decisione impugnata del 28 settembre 2023 annullata e gli atti di causa sono rinviati alla SEM per una valutazione di merito. 7. 7.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). 7.2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, è pertanto divenuta priva d'oggetto. 7.3 Infine, essendo il ricorrente assistito dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi, che è già indennizzata dalla Confederazione per le sue prestazioni (art. 102k LAsi), non è attribuita alcuna indennità per ripetibili (cfr. art. 111ater LAsi).

8. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo stato che hanno abbandona-to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 28 settembre 2023 è annullata e gli atti di causa sono rinviati alla SEM per una valutazione di merito.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non si assegnano indennità ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione: