Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
E. 3 Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 4 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 5.1 L'autorità inferiore, nella sua decisione, ha ritenuto di non dover entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in quanto viste le allegazioni rese nel corso dell'audizione sui motivi dal medesimo, ha escluso che lo stesso abbia depositato una domanda d'asilo al fine di ottenere protezione contro delle persecuzioni ex art. 18 LAsi.
E. 5.2 Il ricorrente, dal canto suo ed in subordine, contesta la non entrata nel merito della sua domanda d'asilo da parte della SEM, in quanto vista la severità della sua patologia, quest'ultima non gli avrebbe permesso di esprimersi compiutamente. Sarebbe invece chiara la sua intenzione di ricercare protezione contro le persecuzioni. Per questi motivi, postula un rinvio degli atti all'autorità inferiore, perché dinnanzi alla stessa egli possa illustrare i suoi motivi d'asilo, non appena sarà in grado (cfr. ricorso, pag. 3). Tale censura, verrà analizzata in primo luogo dal Tribunale.
E. 5.3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 18 LAsi. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici. Ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni.
E. 5.3.2 La nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone. Pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano. Di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni. Al contrario, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento derivanti da un rischio individuale e concreto di violazione dei diritti umani, così come da situazioni di guerra, guerra civile o violenza generalizzata (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 con riferimenti citati).
E. 5.3.3 Sono rifugiati le persone che, nel paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Tale definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata.
E. 5.4 Nel caso in parola, il ricorrente non ha richiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni per uno dei motivi esaustivi previsti all'art. 3 LAsi, come evincibile dalle sue asserzioni (cfr. n. 23/8, D32 segg., pag. 5 seg.). Invero, come da egli stesso dichiarato, non ritornerebbe in Nigeria a causa del suo stato di salute, in quanto a mente sua temerebbe di non trovare le cure di cui necessita, visto che nel suo Paese d'origine non vi sarebbero dei buoni ospedali (cfr. n. 23/8, D33 seg., pag. 5). Inoltre nello stesso non vi sarebbero le infrastrutture, mancherebbe la corrente elettrica e la luce, ma vi sarebbero invece miseria e povertà (cfr. n. 23/8, D44 seg., pag. 6). I predetti motivi medici ed economici addotti dall'insorgente, non rientrano manifestamente nella definizione di persecuzione in senso lato giusta gli art. 3 e 18 LAsi. A differenza poi di quanto allegato nel ricorso dall'insorgente, anche tenuto conto adeguatamente del suo stato di salute (cfr. infra consid. 7.4.4.1), non si ravvisa nelle sue dichiarazioni alcuna intenzione di richiedere protezione alla Svizzera per uno dei motivi di cui alle norme precitate. Peraltro, egli stesso poco prima nel gravame, asserisce di aver richiesto alla Svizzera protezione per via dei gravi motivi di salute di cui soffrirebbe (cfr. pag. 2 del ricorso); quindi implicitamente ad esclusione di altri motivi. Non si può quindi seguire l'insorgente laddove nel gravame, del tutto genericamente, richiede che gli atti siano rinviati alla SEM perché egli possa illustrare i suoi motivi d'asilo, non appena ne sarà in grado, senza fornire alcun elemento concreto maggiore. Appare difatti come tale possibilità gli sia stata già ampiamente offerta nell'ambito dell'audizione sui motivi del (...) febbraio 2022, nonché con il gravame, e non si vede dunque come in un'ulteriore audizione, dato che il ricorrente ha allegato di non rammentare il suo passato (cfr. n. 23/8, D32 e D35, pag. 5) e di aver raccontato tutto ciò che riteneva rilevante per i suoi motivi d'asilo (cfr. n. 23/8, D53, pag. 6), lui possa rivelare degli elementi pertinenti ai sensi dell'asilo, tali da mutare la conclusione a cui è giunta l'autorità inferiore nella decisione avversata.
E. 5.5 Alla luce di quanto sopra, l'autorità sindacata a giusta ragione non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente ex art. 31a cpv. 3 LAsi. Di conseguenza, per quanto concerne la non entrata nel merito da parte della SEM, il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela ed il provvedimento avversato va confermato.
E. 6 Il ricorrente non adempie neppure le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento dell'insorgente.
E. 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 7.2.1 Nel suo provvedimento, l'autorità sindacata ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ammissibile, così come ragionevolmente esigibile - sia dal profilo della situazione del suo Paese d'origine che da quello individuale dell'insorgente, in particolare egli avrà accesso in Nigeria alle cure mediche ed ai trattamenti farmacologici di cui necessita a causa del suo stato valetudinario - nonché possibile.
E. 7.2.2 L'insorgente, nel suo allegato ricorsuale, avversa anche la succitata conclusione, sia dal lato dell'ammissibilità che dell'esigibilità della misura. Egli sostiene difatti come la sua situazione di salute non gli permetterebbe di ritornare in patria in sicurezza e dignità, come neppure le cure di cui lui necessiterebbe non sarebbero garantite in Nigeria. Riguardo a tale punto in questione egli, riferendosi al rapporto dell'(...) - di cui ha prodotto un estratto in annesso al gravame - sottolinea come gli specialisti nel settore della salute mentale sarebbero presenti in patria in numero insufficiente per soddisfare la richiesta di cure. Inoltre, le persone che soffrirebbero di disturbi psichici, verrebbero stigmatizzate a causa delle false credenze popolari che attribuirebbero tali problematiche ad una sorta di maledizione e/o possessione. Per di più, i costi dei medicamenti non verrebbero sempre coperti e sarebbero assenti programmi di supporto finanziario per la cura delle problematiche psichiche. Da ultimo ritiene che le sue allegazioni riguardo ad una rete famigliare presente in patria, sarebbero da valutare inattendibili, in considerazione del suo stato di salute ed il lungo periodo di lontananza dal suo Paese d'origine.
E. 7.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
E. 7.3.2 Anzitutto, il ricorrente non può, per i motivi già sopra enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proscritto ai sensi dell'art. 3 CEDU (RS 0.101) o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo in Nigeria, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa e quanto verrà considerato in seguito (cfr. infra consid. 7.4.4).
E. 7.3.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso la Nigeria risulta essere ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi.
E. 7.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 7.4.2 In primo luogo, il Tribunale per costante giurisprudenza, ritiene che la Nigeria non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del suo territorio nazionale (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale E-6087/2020 del 6 luglio 2022 consid. 7.5.2 con ulteriore rif. cit.).
E. 7.4.3 In secondo luogo, si rammenta che mere difficoltà sociali e economiche, alle quali tutta la popolazione residente è esposta, in principio non sono sufficienti per essere qualificate quali pericolo concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. DTAF 2008/34 consid. 11.2.2). Nella presente disamina, il ricorrente è originario della (...) di D._______, sita nell'E._______ (nel [...] della Nigeria), e dispone di una rete famigliare nello stesso (in particolare la madre a D._______, così come diversi fratelli e sorelle residenti a D._______ o a F._______), come a giusta ragione ritenuto nella decisione impugnata dall'autorità inferiore, con la quale risulta essere tutt'ora in contatto (perlomeno, secondo i suoi asserti con la madre, cfr. n. 23/8, D21 segg., pag. 4). A tal proposito, non si può seguire l'argomento che appare meramente pretestuoso dell'insorgente esposto nel ricorso, atto a ritenere che tali suoi asserti, visto il suo stato di salute e la lontananza da molto tempo dal Paese d'origine, siano inattendibili. Invero, riguardo a ciò, egli ha reso delle dichiarazioni chiare in audizione, segnalando anche le informazioni di cui non ricorderebbe o che non saprebbe (cfr. n. 23/8, D23 e D25, pag. 4), e sottoscrivendo il verbale, dopo rilettura e ritraduzione, per approvazione del suo contenuto. Fra l'altro, nel gravame non ha indicato in alcun modo concretamente, quali informazioni rese durante l'audizione non corrisponderebbero effettivamente alla realtà dei fatti. Pertanto, non si può ritenere che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in patria, non disporrà di nessuna rete sociale e familiare e si ritroverà completamente abbandonato a sé stesso. In più, il ricorrente dispone di una formazione scolastica ed ha esperienza lavorativa, avendo lavorato a D._______ per una (...) (cfr. n. 23/8, D13 seg., pag. 3). Per quanto la sua reintegrazione, dopo una lunga assenza dal Paese d'origine come pure visto il suo stato di salute, possano essere difficoltose, tuttavia egli dispone della possibilità di richiedere un sostegno finanziario al ritorno alla Svizzera, per facilitare la sua integrazione o assicurare l'assistenza medica per un periodo limitato (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi in combinato disposto con gli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]). Tali misure permetteranno al ricorrente, assieme all'aiuto della sua rete famigliare e sociale presente in patria, di facilitarne la sua reintegrazione in Nigeria.
E. 7.4.4 Proseguendo nell'analisi, secondo costante giurisprudenza del Tribunale, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, esse potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con rif. cit.). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con rif. cit.).
E. 7.4.4.1 Dall'ultimo rapporto medico dettagliato presente agli atti (cfr. n. 38/5), si evince in particolare una diagnosi di disturbo psicotico acuto schizofreniforme, attualmente trattato farmacologicamente con Zyprexa 15 mg e Stilnox 12,5 mg ret, terapia antipsicotica che deve essere proseguita a vita, con controlli regolari dello stato psichico e conseguente adeguamento della terapia farmacologica. Viene inoltre segnalato nel medesimo certificato medico, come a seguito dell'inserimento della terapia farmacologica - dopo lo scompenso psicotico acuto avvenuto nel (...) del 2022 che ha richiesto un ricovero presso la (...) ([...]) di G._______ dal (...) al (...) (cfr. n. 17/2 e 20/2) - il ricorrente avrebbe mantenuto uno stato di discreto compenso successivamente alla dimissione dalla (...), con al momento isolamento sociale su base psicotica, apatia, anedonia e rallentamento psicomotorio. La prognosi con il trattamento farmacologico e l'adeguato monitoraggio psichiatrico, è il mantenimento del compenso psichico, allorché invece senza tali cure, vi sarebbe l'insorgenza di ulteriori scompensi psicotici con il rischio per sé e per altri (cfr. n. 38/5).
E. 7.4.4.2 Malgrado il Tribunale abbia già più volte avuto l'occasione di constatare, come allegato anche dal ricorrente nel suo gravame, che in Nigeria vi sia una mancanza di specialisti e di infrastrutture così come di uno standard di cure che non è equivalente in particolare a quello che si trova in Svizzera, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente, le malattie psichiche possono in principio essere trattate negli ospedali statali con sede in più città in Nigeria (cfr. a tal proposito tra le altre la sentenza del Tribunale E-5704/2019 del 26 luglio 2022 consid. 5.3 con ulteriori rif. cit.), tra i quali l'(...) di F._______ ("[...]; [...], consultato l'8 settembre 2022), che si situa a poco più di (...) da D._______. Inoltre ogni scuola di medicina accreditata e ospedale universitario afferente dispone di un dipartimento di psichiatria. L'accesso ad un seguito psichiatrico o psicologico è inoltre possibile in ambulatorio negli stabilimenti pubblici così come un seguito consultivo e farmacologico da parte di personale infermieristico. È pure possibile beneficiare di cure infermieristiche a domicilio, presso delle infrastrutture private (cfr. Home Office, Country Information Note, Nigeria: Medical treatment and healthcare, dicembre 2021, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/attachment_data/file/1050022/NGA_CIN _Medical_treatment_and_healthcare.pdf , pag. 57 segg.; European Union Agency for Asylum [EUAA], Medical County of Origin Information [MedCOI] Report: Nigeria, aprile 2022, < https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2022-04/2022_04_EUAA_MedCOI_Report_Nigeria .pdf >, pag. 75 segg.; fonti consultate l'8 settembre 2022). Inoltre, l'Olanzapina (principio attivo contenuto nello Zyprexa che assume il ricorrente) e lo Zolpidem (equivalente dello Stilnox assunto dal ricorrente; per la tabella delle equivalenze dei medicamenti cfr. https://www.praxis-suchtmedizin.ch/praxis-suchtmedizin/index.php/it/medicamenti/benzodiazepine/tabella-delle-equivalenze ; consultato l'8 settembre 2022), farmaci che assume attualmente il ricorrente, risultano disponibili in Nigeria (cfr. EUAA, MedCOI-Report: Nigeria, op. cit., pag. 78).
E. 7.4.4.3 Tenuto conto dello stato di salute del ricorrente (cfr. supra consid. 7.4.4.1) e dell'analisi della situazione precitata riguardo alle strutture mediche disponibili in Nigeria, v'è luogo di ritenere che l'interessato potrà proseguire nel suo paese le cure psichiatriche iniziate in Svizzera e procurarsi i medicamenti necessari al trattamento delle sue affezioni psichiche. Inoltre, se vi è certo da temere, come allega l'insorgente nel gravame, che i costi dei medicamenti siano a suo carico e che non siano presenti dei programmi di supporto finanziario per le problematiche di salute mentale (cfr. EUAA, op. cit., pag. 78 seg.); per quanto concerne l'accesso alle cure, si rinvia a quanto correttamente esposto dalla SEM nella decisione avversata (cfr. pag. 4), in quanto né con le argomentazioni ricorsuali, né con l'estratto del rapporto annesso al ricorso, l'insorgente è in grado di ribaltare tali conclusioni. A tal proposito, v'è da aggiungere che il ricorrente sarà in misura di sopperire ai suoi bisogni entro un certo termine. Invero egli non ha allegato, né dagli atti è rilevabile, un'incapacità lavorativa che lo pregiudichi nel trovare - almeno parzialmente - un lavoro, avendo invece egli indicato di aver terminato la scuola secondaria e lavorato per una (...) a D._______. Inoltre, come già sopra visto, egli dispone di una rete sociale nel Paese d'origine, che in caso di necessità potrà senz'altro sollecitare. Per di più, per un certo periodo, i costi dei suoi trattamenti potranno essere presi a carico grazie all'aiuto al ritorno, potendo il ricorrente costituirsi una riserva di medicamenti prima della sua partenza dalla Svizzera e, se ciò fosse necessario, presentare alla SEM, al termine di questa procedura, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi, per ottenere per un periodo di tempo limitato, una presa in carico delle cure mediche indispensabili. Altresì, come già sopra rilevato, egli potrà richiedere un aiuto materiale supplementare (art. 74 cpv. 3 e cpv. 4 OAsi 2) per facilitare il suo reinserimento in patria. Da ultimo, per quanto al Tribunale sia noto lo stigma che a livello comunitario le persone con disturbi psichici possono subire in Nigeria, il ricorrente non ha fornito in proposito nessun elemento concreto e sostanziato che nel suo caso ciò si attuerebbe, avendo invece allegato di essere in contatto tutt'ora con la madre (cfr. n. 23/8, D21, pag. 4), e non ha quindi dimostrato o per lo meno reso verosimile che l'esecuzione del suo allontanamento sia inesigibile a causa di questa sola circostanza.
E. 7.4.4.4 Alla luce di quanto sopra, il rientro dell'insorgente in Nigeria, è quindi da considerare pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 7.5 Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, disponendo il ricorrente di un passaporto tutt'ora valido e che, usando della necessaria diligenza, egli potrà procurarsi ogni altro documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 7.6 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità va confermata. La concessione di un'ammissione provvisoria non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 8 Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 9 Avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 10 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 12 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3884/2022 Sentenza del 12 settembre 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Nigeria, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi); decisione della SEM del 29 agosto 2022 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) dicembre 2021, dopo che l'autorità elvetica preposta ha approvato la richiesta di ripresa in carico da parte dell'omologa autorità (...) in base all'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto A22/3 nel dossier N-Box [...] della SEM, ricevuto dal Tribunale amministrativo federale [di seguito: il Tribunale] in data 9 settembre 2022). Dagli atti all'incarto, risulta difatti come il richiedente aveva depositato una pregressa domanda d'asilo in territorio elvetico il (...) novembre 2012, terminata con una decisione di non entrata nel merito da parte dell'allora Ufficio federale della migrazione (UFM; oggi Segreteria di Stato della migrazione, di seguito: SEM) del 6 dicembre 2012 con pronuncia del suo allontanamento ed esecuzione del medesimo provvedimento verso l'C._______. A.b Il (...) dicembre 2021 il richiedente l'asilo è stato sentito in merito al rilevamento dei suoi dati personali, allorché invece il (...) febbraio 2022, egli ha sostenuto un'audizione portante sui suoi motivi d'asilo. In tali contesti egli ha riferito, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere originario di D._______, nell'E._______, ed ivi avrebbe terminato la scuola secondaria ed in seguito lavorato per una (...). In Nigeria vivrebbero ancora la madre, ad D._______, nonché diversi fratelli e sorelle che abiterebbero alcuni ad D._______ ed altri a F._______. Il figlio e la compagna che avrebbe conosciuto in C._______, non saprebbe dove si trovino esattamente, non avendoli più sentiti dall'anno precedente. Questionato in merito ai suoi motivi d'asilo, egli ha riferito di non sentirsi bene, in quanto avrebbe perso la memoria e non ricorderebbe quindi il passato. Non rientrerebbe in Nigeria in quanto lì non vi sarebbero buoni ospedali e teme di non trovare le cure di cui necessita. Inoltre nel suo Paese d'origine non vi sarebbero le infrastrutture, né corrente elettrica, ma vigerebbero miseria e povertà. A supporto dei suoi asserti, l'interessato ha presentato l'originale del suo passaporto. A.c Con decisione della SEM del 2 marzo 2022, il richiedente è stato assegnato alla procedura ampliata. A.d Tramite lo scritto del 29 luglio 2022, il ricorrente ha inoltrato il rapporto medico dettagliato stilato in medesima data dal suo medico psichiatra curante alla SEM, come da richiesta di quest'ultima dell'11 luglio 2022. B. Con decisione del 29 agosto 2022, notificata il giorno successivo (cfr. atto SEM n. [{...}]-40/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato in applicazione dell'art. 31a cpv. 3 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. Il 6 settembre 2022 (cfr. risultanze processuali) l'interessato è insorto con ricorso al Tribunale avverso la succitata decisione, chiedendo a titolo principale l'annullamento di quest'ultima e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, siccome l'esecuzione del suo allontanamento non sarebbe ammissibile e/o ragionevolmente esigibile. A titolo subordinato, ha postulato il rinvio degli atti di causa alla SEM per un supplemento istruttorio. Contestualmente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al gravame è stato annesso, quale nuovo documento, un estratto del rapporto dell'(...), inerente alla situazione delle cure medico-psichiatriche in Nigeria. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
3. Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 5. 5.1 L'autorità inferiore, nella sua decisione, ha ritenuto di non dover entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in quanto viste le allegazioni rese nel corso dell'audizione sui motivi dal medesimo, ha escluso che lo stesso abbia depositato una domanda d'asilo al fine di ottenere protezione contro delle persecuzioni ex art. 18 LAsi. 5.2 Il ricorrente, dal canto suo ed in subordine, contesta la non entrata nel merito della sua domanda d'asilo da parte della SEM, in quanto vista la severità della sua patologia, quest'ultima non gli avrebbe permesso di esprimersi compiutamente. Sarebbe invece chiara la sua intenzione di ricercare protezione contro le persecuzioni. Per questi motivi, postula un rinvio degli atti all'autorità inferiore, perché dinnanzi alla stessa egli possa illustrare i suoi motivi d'asilo, non appena sarà in grado (cfr. ricorso, pag. 3). Tale censura, verrà analizzata in primo luogo dal Tribunale. 5.3 5.3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 18 LAsi. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici. Ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni. 5.3.2 La nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone. Pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano. Di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni. Al contrario, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento derivanti da un rischio individuale e concreto di violazione dei diritti umani, così come da situazioni di guerra, guerra civile o violenza generalizzata (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 con riferimenti citati). 5.3.3 Sono rifugiati le persone che, nel paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Tale definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata. 5.4 Nel caso in parola, il ricorrente non ha richiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni per uno dei motivi esaustivi previsti all'art. 3 LAsi, come evincibile dalle sue asserzioni (cfr. n. 23/8, D32 segg., pag. 5 seg.). Invero, come da egli stesso dichiarato, non ritornerebbe in Nigeria a causa del suo stato di salute, in quanto a mente sua temerebbe di non trovare le cure di cui necessita, visto che nel suo Paese d'origine non vi sarebbero dei buoni ospedali (cfr. n. 23/8, D33 seg., pag. 5). Inoltre nello stesso non vi sarebbero le infrastrutture, mancherebbe la corrente elettrica e la luce, ma vi sarebbero invece miseria e povertà (cfr. n. 23/8, D44 seg., pag. 6). I predetti motivi medici ed economici addotti dall'insorgente, non rientrano manifestamente nella definizione di persecuzione in senso lato giusta gli art. 3 e 18 LAsi. A differenza poi di quanto allegato nel ricorso dall'insorgente, anche tenuto conto adeguatamente del suo stato di salute (cfr. infra consid. 7.4.4.1), non si ravvisa nelle sue dichiarazioni alcuna intenzione di richiedere protezione alla Svizzera per uno dei motivi di cui alle norme precitate. Peraltro, egli stesso poco prima nel gravame, asserisce di aver richiesto alla Svizzera protezione per via dei gravi motivi di salute di cui soffrirebbe (cfr. pag. 2 del ricorso); quindi implicitamente ad esclusione di altri motivi. Non si può quindi seguire l'insorgente laddove nel gravame, del tutto genericamente, richiede che gli atti siano rinviati alla SEM perché egli possa illustrare i suoi motivi d'asilo, non appena ne sarà in grado, senza fornire alcun elemento concreto maggiore. Appare difatti come tale possibilità gli sia stata già ampiamente offerta nell'ambito dell'audizione sui motivi del (...) febbraio 2022, nonché con il gravame, e non si vede dunque come in un'ulteriore audizione, dato che il ricorrente ha allegato di non rammentare il suo passato (cfr. n. 23/8, D32 e D35, pag. 5) e di aver raccontato tutto ciò che riteneva rilevante per i suoi motivi d'asilo (cfr. n. 23/8, D53, pag. 6), lui possa rivelare degli elementi pertinenti ai sensi dell'asilo, tali da mutare la conclusione a cui è giunta l'autorità inferiore nella decisione avversata. 5.5 Alla luce di quanto sopra, l'autorità sindacata a giusta ragione non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente ex art. 31a cpv. 3 LAsi. Di conseguenza, per quanto concerne la non entrata nel merito da parte della SEM, il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela ed il provvedimento avversato va confermato.
6. Il ricorrente non adempie neppure le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento dell'insorgente. 7. 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 7.2 7.2.1 Nel suo provvedimento, l'autorità sindacata ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ammissibile, così come ragionevolmente esigibile - sia dal profilo della situazione del suo Paese d'origine che da quello individuale dell'insorgente, in particolare egli avrà accesso in Nigeria alle cure mediche ed ai trattamenti farmacologici di cui necessita a causa del suo stato valetudinario - nonché possibile. 7.2.2 L'insorgente, nel suo allegato ricorsuale, avversa anche la succitata conclusione, sia dal lato dell'ammissibilità che dell'esigibilità della misura. Egli sostiene difatti come la sua situazione di salute non gli permetterebbe di ritornare in patria in sicurezza e dignità, come neppure le cure di cui lui necessiterebbe non sarebbero garantite in Nigeria. Riguardo a tale punto in questione egli, riferendosi al rapporto dell'(...) - di cui ha prodotto un estratto in annesso al gravame - sottolinea come gli specialisti nel settore della salute mentale sarebbero presenti in patria in numero insufficiente per soddisfare la richiesta di cure. Inoltre, le persone che soffrirebbero di disturbi psichici, verrebbero stigmatizzate a causa delle false credenze popolari che attribuirebbero tali problematiche ad una sorta di maledizione e/o possessione. Per di più, i costi dei medicamenti non verrebbero sempre coperti e sarebbero assenti programmi di supporto finanziario per la cura delle problematiche psichiche. Da ultimo ritiene che le sue allegazioni riguardo ad una rete famigliare presente in patria, sarebbero da valutare inattendibili, in considerazione del suo stato di salute ed il lungo periodo di lontananza dal suo Paese d'origine. 7.3 7.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 7.3.2 Anzitutto, il ricorrente non può, per i motivi già sopra enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proscritto ai sensi dell'art. 3 CEDU (RS 0.101) o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo in Nigeria, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa e quanto verrà considerato in seguito (cfr. infra consid. 7.4.4). 7.3.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso la Nigeria risulta essere ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi. 7.4 7.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 7.4.2 In primo luogo, il Tribunale per costante giurisprudenza, ritiene che la Nigeria non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del suo territorio nazionale (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale E-6087/2020 del 6 luglio 2022 consid. 7.5.2 con ulteriore rif. cit.). 7.4.3 In secondo luogo, si rammenta che mere difficoltà sociali e economiche, alle quali tutta la popolazione residente è esposta, in principio non sono sufficienti per essere qualificate quali pericolo concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. DTAF 2008/34 consid. 11.2.2). Nella presente disamina, il ricorrente è originario della (...) di D._______, sita nell'E._______ (nel [...] della Nigeria), e dispone di una rete famigliare nello stesso (in particolare la madre a D._______, così come diversi fratelli e sorelle residenti a D._______ o a F._______), come a giusta ragione ritenuto nella decisione impugnata dall'autorità inferiore, con la quale risulta essere tutt'ora in contatto (perlomeno, secondo i suoi asserti con la madre, cfr. n. 23/8, D21 segg., pag. 4). A tal proposito, non si può seguire l'argomento che appare meramente pretestuoso dell'insorgente esposto nel ricorso, atto a ritenere che tali suoi asserti, visto il suo stato di salute e la lontananza da molto tempo dal Paese d'origine, siano inattendibili. Invero, riguardo a ciò, egli ha reso delle dichiarazioni chiare in audizione, segnalando anche le informazioni di cui non ricorderebbe o che non saprebbe (cfr. n. 23/8, D23 e D25, pag. 4), e sottoscrivendo il verbale, dopo rilettura e ritraduzione, per approvazione del suo contenuto. Fra l'altro, nel gravame non ha indicato in alcun modo concretamente, quali informazioni rese durante l'audizione non corrisponderebbero effettivamente alla realtà dei fatti. Pertanto, non si può ritenere che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in patria, non disporrà di nessuna rete sociale e familiare e si ritroverà completamente abbandonato a sé stesso. In più, il ricorrente dispone di una formazione scolastica ed ha esperienza lavorativa, avendo lavorato a D._______ per una (...) (cfr. n. 23/8, D13 seg., pag. 3). Per quanto la sua reintegrazione, dopo una lunga assenza dal Paese d'origine come pure visto il suo stato di salute, possano essere difficoltose, tuttavia egli dispone della possibilità di richiedere un sostegno finanziario al ritorno alla Svizzera, per facilitare la sua integrazione o assicurare l'assistenza medica per un periodo limitato (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi in combinato disposto con gli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]). Tali misure permetteranno al ricorrente, assieme all'aiuto della sua rete famigliare e sociale presente in patria, di facilitarne la sua reintegrazione in Nigeria. 7.4.4 Proseguendo nell'analisi, secondo costante giurisprudenza del Tribunale, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, esse potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con rif. cit.). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con rif. cit.). 7.4.4.1 Dall'ultimo rapporto medico dettagliato presente agli atti (cfr. n. 38/5), si evince in particolare una diagnosi di disturbo psicotico acuto schizofreniforme, attualmente trattato farmacologicamente con Zyprexa 15 mg e Stilnox 12,5 mg ret, terapia antipsicotica che deve essere proseguita a vita, con controlli regolari dello stato psichico e conseguente adeguamento della terapia farmacologica. Viene inoltre segnalato nel medesimo certificato medico, come a seguito dell'inserimento della terapia farmacologica - dopo lo scompenso psicotico acuto avvenuto nel (...) del 2022 che ha richiesto un ricovero presso la (...) ([...]) di G._______ dal (...) al (...) (cfr. n. 17/2 e 20/2) - il ricorrente avrebbe mantenuto uno stato di discreto compenso successivamente alla dimissione dalla (...), con al momento isolamento sociale su base psicotica, apatia, anedonia e rallentamento psicomotorio. La prognosi con il trattamento farmacologico e l'adeguato monitoraggio psichiatrico, è il mantenimento del compenso psichico, allorché invece senza tali cure, vi sarebbe l'insorgenza di ulteriori scompensi psicotici con il rischio per sé e per altri (cfr. n. 38/5). 7.4.4.2 Malgrado il Tribunale abbia già più volte avuto l'occasione di constatare, come allegato anche dal ricorrente nel suo gravame, che in Nigeria vi sia una mancanza di specialisti e di infrastrutture così come di uno standard di cure che non è equivalente in particolare a quello che si trova in Svizzera, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente, le malattie psichiche possono in principio essere trattate negli ospedali statali con sede in più città in Nigeria (cfr. a tal proposito tra le altre la sentenza del Tribunale E-5704/2019 del 26 luglio 2022 consid. 5.3 con ulteriori rif. cit.), tra i quali l'(...) di F._______ ("[...]; [...], consultato l'8 settembre 2022), che si situa a poco più di (...) da D._______. Inoltre ogni scuola di medicina accreditata e ospedale universitario afferente dispone di un dipartimento di psichiatria. L'accesso ad un seguito psichiatrico o psicologico è inoltre possibile in ambulatorio negli stabilimenti pubblici così come un seguito consultivo e farmacologico da parte di personale infermieristico. È pure possibile beneficiare di cure infermieristiche a domicilio, presso delle infrastrutture private (cfr. Home Office, Country Information Note, Nigeria: Medical treatment and healthcare, dicembre 2021, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/attachment_data/file/1050022/NGA_CIN _Medical_treatment_and_healthcare.pdf , pag. 57 segg.; European Union Agency for Asylum [EUAA], Medical County of Origin Information [MedCOI] Report: Nigeria, aprile 2022, , pag. 75 segg.; fonti consultate l'8 settembre 2022). Inoltre, l'Olanzapina (principio attivo contenuto nello Zyprexa che assume il ricorrente) e lo Zolpidem (equivalente dello Stilnox assunto dal ricorrente; per la tabella delle equivalenze dei medicamenti cfr. https://www.praxis-suchtmedizin.ch/praxis-suchtmedizin/index.php/it/medicamenti/benzodiazepine/tabella-delle-equivalenze ; consultato l'8 settembre 2022), farmaci che assume attualmente il ricorrente, risultano disponibili in Nigeria (cfr. EUAA, MedCOI-Report: Nigeria, op. cit., pag. 78). 7.4.4.3 Tenuto conto dello stato di salute del ricorrente (cfr. supra consid. 7.4.4.1) e dell'analisi della situazione precitata riguardo alle strutture mediche disponibili in Nigeria, v'è luogo di ritenere che l'interessato potrà proseguire nel suo paese le cure psichiatriche iniziate in Svizzera e procurarsi i medicamenti necessari al trattamento delle sue affezioni psichiche. Inoltre, se vi è certo da temere, come allega l'insorgente nel gravame, che i costi dei medicamenti siano a suo carico e che non siano presenti dei programmi di supporto finanziario per le problematiche di salute mentale (cfr. EUAA, op. cit., pag. 78 seg.); per quanto concerne l'accesso alle cure, si rinvia a quanto correttamente esposto dalla SEM nella decisione avversata (cfr. pag. 4), in quanto né con le argomentazioni ricorsuali, né con l'estratto del rapporto annesso al ricorso, l'insorgente è in grado di ribaltare tali conclusioni. A tal proposito, v'è da aggiungere che il ricorrente sarà in misura di sopperire ai suoi bisogni entro un certo termine. Invero egli non ha allegato, né dagli atti è rilevabile, un'incapacità lavorativa che lo pregiudichi nel trovare - almeno parzialmente - un lavoro, avendo invece egli indicato di aver terminato la scuola secondaria e lavorato per una (...) a D._______. Inoltre, come già sopra visto, egli dispone di una rete sociale nel Paese d'origine, che in caso di necessità potrà senz'altro sollecitare. Per di più, per un certo periodo, i costi dei suoi trattamenti potranno essere presi a carico grazie all'aiuto al ritorno, potendo il ricorrente costituirsi una riserva di medicamenti prima della sua partenza dalla Svizzera e, se ciò fosse necessario, presentare alla SEM, al termine di questa procedura, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi, per ottenere per un periodo di tempo limitato, una presa in carico delle cure mediche indispensabili. Altresì, come già sopra rilevato, egli potrà richiedere un aiuto materiale supplementare (art. 74 cpv. 3 e cpv. 4 OAsi 2) per facilitare il suo reinserimento in patria. Da ultimo, per quanto al Tribunale sia noto lo stigma che a livello comunitario le persone con disturbi psichici possono subire in Nigeria, il ricorrente non ha fornito in proposito nessun elemento concreto e sostanziato che nel suo caso ciò si attuerebbe, avendo invece allegato di essere in contatto tutt'ora con la madre (cfr. n. 23/8, D21, pag. 4), e non ha quindi dimostrato o per lo meno reso verosimile che l'esecuzione del suo allontanamento sia inesigibile a causa di questa sola circostanza. 7.4.4.4 Alla luce di quanto sopra, il rientro dell'insorgente in Nigeria, è quindi da considerare pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 7.5 Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, disponendo il ricorrente di un passaporto tutt'ora valido e che, usando della necessaria diligenza, egli potrà procurarsi ogni altro documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 7.6 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità va confermata. La concessione di un'ammissione provvisoria non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI).
8. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
9. Avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
10. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: