Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (47 Absätze)
E. 6.1 Per quanto attiene la problematica della tratta di esseri umani, occorre rinviare a quanto sancito nella DTAF 2016/27. In tale contesto il Tribunale ha rilevato che, in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani, la quale deve essere considerata come una violazione dell'art. 4 CEDU, vi sono degli obblighi che si impongono alla Svizzera e che vanno presi in considerazione dalla SEM (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5 e 6 con riferimenti menzionati). Tali obblighi derivano segnatamente dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 15 novembre 2000 (Protocollo di Palermo, RS 0.311.542) e dalla Conv. tratta. Le vittime devono essere identificate, protette e sostenute. Inoltre nel caso in cui le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima di sfruttamento, esse devono adoperarsi onde evitarne l'allontanamento fintanto che la procedura d'identificazione sia completata (art. 10 cpv. 2 Conv. tratta). Le autorità elvetiche preposte devono inoltre assicurarsi che la persona riceva l'assistenza di cui all'art. 12 (cpv. 1 e 2) Conv. tratta (art. 10 cpv. 2 Conv. tratta), così come un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (cfr. art. 13 Conv. tratta).
E. 6.2 Ad identificazione avvenuta, delle misure devono essere prese per proteggere efficacemente la vittima se il rischio di un nuovo reclutamento o di rappresaglie è reso verosimile. Gli obblighi in parola si impongono a tutte le autorità che possono avere dei contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle autorità incaricate dell'esame di una procedura d'asilo (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; tra le tante le sentenze del Tribunale F-2487/2021 del 3 giungo 2021 consid. 4.3; E-4184/2019 del 6 settembre 2019 consid. 9.2, D-3471/2019 del 23 luglio 2019; anche: Nula Frei, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, pag. 125-127, 161 segg., 176 segg.).
E. 6.3 Nel caso in narrativa la SEM ha identificato l'insorgente quale potenziale vittima di tratta di esseri umani (cfr. atto SEM 13/4) e ha svolto un'ulteriore audizione (cfr. atto SEM 34/12) davanti ad un team del suo stesso genere, concedendole al termine della stessa un termine di recupero e di riflessione ai sensi dell'art. 13 Conv. tratta di almeno 30 giorni (cfr. atto SEM 35/4). Inoltre, la ricorrente è stata informata sul fatto che gli impiegati della SEM sono tenuti per legge a denunciare alle autorità di perseguimento penale i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constatano o sono loro segnalati nell'esercizio della loro funzione (art. 22° della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale [LPers; RS 172.220.1)]. Successivamente, la fedpol in data 24 ottobre 2022, ha comunicato che le indicazioni fornite dall'interessata concernenti l'autore dei fatti in Belgio non sono sufficienti per l'apertura di una procedura penale in Svizzera e di aver trasmesso sinteticamente le informazioni pertinenti alle autorità belghe (cfr. atto SEM 51/2).
E. 6.4 Pertanto, in assenza di ulteriori accertamenti da svolgere sul territorio elvetico, si deve dunque partire dall'assunto che gli obblighi che si imponevano all'autorità competente in materia d'asilo siano stati ossequiati. Allo stesso modo, atteso che nel corso della procedura la presenza in Svizzera quale richiedente l'asilo era autorizzata e che fedpol non ha segnalato la necessità di procedere ad accertamenti ulteriori, la questione del termine per richiedere all'autorità cantonale di polizia degli stranieri un permesso di soggiorno di breve durata risulta ininfluente (cfr. sentenza del Tribunale D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 6.4).
E. 7.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento.
E. 7.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 7.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).
E. 7.4 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione della competenza prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.
E. 7.5 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III).
E. 7.6.1 Nel caso in disamina, la ricorrente ha presentato una domanda d'asilo in Belgio il 2 marzo 2018. Alla luce di queste risultanze, il 21 luglio 2022, la SEM ha presentato alle autorità competente belghe una domanda di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III, segnalando quanto da lei riferito in merito ai suoi spostamenti. In particolare, specificando che ella sarebbe tornata in C._______ e poi in D._______ tra novembre 2021 e febbraio 2022 (cfr. atto SEM 26/5). Il 4 agosto 2022 le suddette autorità hanno accettato il trasferimento della ricorrente verso il Belgio in applicazione della medesima disposizione (cfr. atto SEM 31/1).
E. 7.6.2 L'insorgente di fatto non ha contestato né di aver depositato una domanda d'asilo in Belgio, né che questo Stato sia competente. Malgrado abbia dichiarato di essersi allontanata dal territorio degli Stati membri per oltre tre mesi, non avendo fornito elementi o mezzi di prova a sostegno delle sue allegazioni come già correttamente ritenuto dall'autorità di prima istanza, l'art. 19 cpv. 2 Regolamento Dublino III non può trovare applicazione nella fattispecie.
E. 7.6.3 Di conseguenza, la competenza del Belgio è di principio data.
E. 8.1 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Belgio, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III).
E. 8.2 Il Belgio è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, il Belgio è presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva accoglienza).
E. 8.3 Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).
E. 8.4 Ciò non è palesemente il caso per quanto concerne il Paese in parola (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale E-440/2022 del 7 febbraio 2022). Di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.
E. 9.1 Resta ora da esaminare, se la SEM abbia a giusto titolo omesso di applicare le clausole discrezionali di cui all'agli art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III nonché 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 9.2 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.
E. 9.3 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari, e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. sentenza del Tribunale D-5666/2017 del 19 marzo 2018 consid. 4.4).
E. 9.4 Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 10.1 Con il ricorso, la richiedente lamenta un concreto rischio rivittimizzazione o di pregiudizi per la sua incolumità per il caso in cui facesse ritorno in Belgio. La stessa asserisce innanzitutto che la SEM non avrebbe ottenuto dagli omologhi belgi alcuna garanzia circa la sua presa a carico. A suo dire, l'assenza di indicazioni da parte delle autorità belghe, in particolare in merito alla possibilità di accedere ad un alloggio protetto - al fine di mettersi al riparo da possibili ritorsioni da parte dell'uomo che l'ha sfruttata e violentata e costretta a prostituirsi - la esporrebbe ad un'elevata situazione di pericolo. Inoltre, le dovrebbe venir assicurato il necessario accompagnamento legale per rivolgersi alle autorità di polizia belghe nonché il necessario supporto medico e psicologico. Pertanto, ella sollecita l'applicazione della clausola di sovranità prevista all'art. 29a cpv. 3 Oasi 1 in relazione con l'art. 17 Regolamento Dublino III.
E. 10.2 Considerata tale censura ricorsuale, e ritenuto che la richiedente è stata riconosciuta quale vittima potenziale di tratta di esseri umani ai sensi dell'art. 4 lett. a Conv. tratta, è d'uopo esaminare la conformità del suo trasferimento verso il Belgio con gli obblighi internazionali contratti dalla Svizzera, ed in particolare con l'art. 3 CEDU (cfr. nello stesso senso anche sentenza del Tribunale D-5217/2017 del 6 marzo 2018 consid. 6.2).
E. 11.1 Quo ai timori e alle rimostranze eccepite dalla richiedente, giova rammentare che per valutare i rischi legati ad un trasferimento Dublino, è necessario determinare la volontà e la capacità dello Stato di destinazione nel predisporre le misure appropriate ad assicurare la protezione contro un rischio di subire un trattamento contrario al diritto internazionale (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-5217/2017 del 6 marzo 2018 consid. 7.2).
E. 11.2 In primo luogo, va rilevato come l'autorità inferiore ha preso quale misura precauzionale - tenendo conto dei fatti di cui ella sostiene essere vittima - di trasferire la ricorrente a F._______ (cfr. atto SEM 57/1). Inoltre, all'occorrenza il Belgio ha ratificato sia la Conv. tratta che il Protocollo di Palermo e ne applica le normative. Altresì, il Paese in parola è membro dell'Unione europea ed è notoriamente uno Stato di diritto munito di autorità di polizia in grado di fornire una protezione adeguata, così come di un sistema giudiziario indipendente capace di far rispettare le disposizioni di legge.
E. 11.3 Su questi presupposti, ci si può quindi attendere dalla ricorrente, ch'ella tuteli i propri diritti adendo le adeguate vie di diritto dinanzi alle competenti autorità belghe, le quali avranno poi l'incombenza di esperire gli accertamenti del caso ed ordinare gli eventuali provvedimenti confacenti. Oltretutto - ponendo anche la mente al fatto che per sua stessa ammissione l'interessata non si è mai rivolta alle autorità belghe denunciando i fatti subiti (cfr. atto SEM 34/12 D43-44) nulla permette di ritenere che il Belgio violerà i suoi obblighi derivanti della Conv. tratta. Il fatto che le autorità belghe non hanno reagito, rispettivamente non hanno avuto il tempo di reagire alla comunicazione e-mail del 4 novembre 2022, dove veniva esplicitato "By the present, we inform you that the applicant is a potential victim of human trafficking. Please take note of this very important information", non permette di giungere a diversa conclusione (cfr. atto SEM 53/1).
E. 11.4 Sicché, in casu malgrado la condizione di potenziale vittima di tratta di esseri umani, un trasferimento in Belgio non configura una violazione dell'art. 3 CEDU, così come neppure del diritto internazionale.
E. 12.1 Rimane da chiarire se i problemi medici dei quali la ricorrente sarebbe affetta siano atti a rendere il suo trasferimento verso il Belgio contrario all'art. 3 CEDU.
E. 12.2 La CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). A tal proposito, la CorteEDU ha successivamente precisato in una sua sentenza, che una violazione dell'art. 3 CEDU può, però, anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.).
E. 12.3 Nel caso di specie, il quadro clinico dell'interessata risultava al momento della decisione impugnata sufficientemente acclarato e non bisognoso di ulteriori approfondimenti oltre a non essere stato contraddistinto da affezioni tali da porre l'interessata gravemente ed irrimediabilmente a rischio con un trasferimento verso il Belgio, luogo dove sono peraltro notoriamente disponibili infrastrutture mediche equiparabili a quelle Svizzere.
E. 12.4 Per quanto concerne la sua situazione medica attuale, si riscontra che in data 4 novembre 2022 l'interessata è stata sottoposta ad (...), dalla quale è risultato (...), con possibili (...) (cfr. atto SEM 59/2). Inoltre, l'interessata ha continuato con i consulti psichiatrici. Dall'ultima visita di continuità del 16 novembre 2022 si evince che sia la diagnosi che la terapia sono rimaste invariate (cfr. atto SEM 64/2).
E. 12.5 Pertanto, senza sminuire le problematiche in essere, non si può che constatare come le stesse non siano manifestamente tali da pregiudicare l'esecuzione del rinvio. Ad ogni modo si evidenzia come il Belgio in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva).
E. 12.6 Tali prestazioni sono garantite anche per i richiedenti l'asilo la cui domanda è già stata respinta nello Stato in questione. Inoltre, ella non ha mai allegato di essersi rivolto alle autorità belghe al fine di ottenere delle cure mediche e che queste gli siano state rifiutate. È dunque suo compito rivolgersi alle autorità di tale Paese al fine di ottenere le cure mediche di cui necessita, un alloggio adeguato e misure assistenziali sufficienti.
E. 12.7 Altresì, prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità belghe dell'arrivo, dei problemi di salute dell'insorgente e delle misure assistenziali di cui necessita (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III). Altresì, l'interessata potrà ovviare a possibili complicazioni dell'ottenimento dei farmaci che gli sono stati prescritti venendo trasferita con una riserva sufficiente.
E. 12.8 Infine, nulla permette di concludere che la domanda sia stata trattata in modo lacunoso e che con la pronuncia del rinvio lo Stato di destinazione non ha rispettato il principio del divieto di respingimento. In tutta evidenza, il trasferimento della ricorrente in Belgio non la espone al rischio di respingimento a catena, quindi di rinvio in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate. Tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte al fenomeno delle domande d'asilo multiple («asylum shopping»). Agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe la ricorrente al rischio di essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza.
E. 12.9 Alla luce di quanto sopra, non è dunque neppure ravvisabile la necessità di ottenere delle garanzie individuali e concrete da parte delle autorità belghe quanto all'accesso ad un alloggio protetto e all'assistenza medica e psicologica come richiesto dalla ricorrente.
E. 12.10 Di conseguenza, la ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Belgio. Ad ogni modo, se, dopo il suo trasferimento nel suddetto Stato membro, ella dovesse essere costretta dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il Paese in questione violi i suoi obblighi fondamentali, apparterrà alla ricorrente medesima sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in parola (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza).
E. 13.1 Non si ravvisa pertanto alcun obbligo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.
E. 13.2 Infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Alla luce degli atti all'inserto e delle circostanze del caso di specie, la decisione risulta essere sostenibile e conforme ai principi costituzionali, quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità. Pertanto, il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM.
E. 13.3 In mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, il Belgio è competente della ripresa a carico della ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del Regolamento Dublino III.
E. 14 Ne discende che è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso il Belgio conformemente all'art. 44 LAsi.
E. 15 In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).
E. 16 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dell'interessata dalla Svizzera verso il Belgio, confermata.
E. 17.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto.
E. 17.2 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 17.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 17.4 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 18°novembre 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
E. 17.5 Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5231/2022 Sentenza del 24 novembre 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Segessenmann; cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nata il (...), Congo (Kinshasa), patrocinata da Sara Castronovo, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 4 novembre 2022 / N (...). Fatti: A. A._______, di nazionalità congolese, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2022 (cfr. atto SEM 2/2). B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati «EURODAC» l'interessata aveva già depositato una domanda d'asilo in Belgio il (...) marzo 2018 e in Francia l'(...) marzo 2021 (cfr. atto SEM 8/1). C. Il 30 maggio 2022 l'interessata ha conferito procura alla rappresentante legale assegnatogli (cfr. atto SEM 9/1). D. Il 2 giugno 2022 la richiedente l'asilo ha sostenuto un'audizione riguardo al rilevamento dei suoi dati personali (cfr. atto SEM 10/9). E. Il 14 giugno 2022 la SEM ha svolto con l'interessata il colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) (cfr. atto SEM 13/4). In tale occasione, sono emersi indizi relativi al reato di tratta di esseri umani (di seguito anche: TEU) (cfr. atto SEM 13/4). F. In stessa data, la SEM ha inoltrato una richiesta di informazioni alle autorità belghe in virtù dell'art. 34 Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 15/3). Le stesse hanno risposto in data 22 giugno 2022 (cfr. atto SEM 19/1). G. G.a Il 21 luglio 2022, la SEM ha inoltrato una domanda di ripresa in carico alle autorità francesi e alle autorità belghe fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM 23/5; 26/5). G.b Il 25 luglio 2022 le competenti autorità francesi hanno respinto la richiesta di ripresa in carico, segnalando che il Belgio in data 17 marzo 2021 ha accettato la loro richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b e che il termine per il trasferimento verso il Belgio è stato prorogato sino al 26 ottobre 2022 (cfr. atto SEM 29/1). G.c In data 4 agosto 2022, le autorità belghe hanno espressamente accettato di prendere in carico l'interessata (cfr. atto SEM 31/1). H. H.a Il 23 agosto 2022 la richiedente l'asilo ha sostenuto un'audizione quale potenziale vittima di tratta degli esseri umani davanti ad un team del suo stesso sesso. In tale contesto, le è stato altresì concesso il diritto di essere sentito in merito alla responsabilità del Belgio per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento in virtù del Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 34/12). H.b In data 24 agosto 2022, l'autorità inferiore, ritenendo dati sufficienti indizi di tratta giusta l'art. 4 lett. a della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005 (Conv. tratta, RS 0.311.543), ha concesso alla richiedente un periodo di recupero e di riflessione ai sensi dell'art. 13 della della Conv. tratta di almeno 30 giorni (cfr. atto SEM 35/4). H.c In data 26 settembre 2022 l'interessata ha sottoscritto il documento "dichiarazione", indicando di acconsentire ad essere contattata dalle autorità di perseguimento penale se una sua collaborazione fosse risultata necessaria. La rappresentante legale, con scritto del 26 settembre 2022, ha trasmesso alla SEM il summenzionato documento ed ha altresì presentato una proposta d'applicazione della clausola di sovranità ed esame nazionale della domanda d'asilo oltre a richiedere anche l'allestimento di una perizia psichiatrica "F4" (cfr. atto SEM 43/5). I. I.a Il 28 settembre 2022 l'autorità inferiore ha segnalato alla policy TEU il caso della richiedente, la quale a sua volta l'ha segnalato al Commissariato di coordinazione 2 dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) in data 29 settembre 2022 (cfr. atti SEM 44/4; 45/1). I.b In data 24 ottobre 2022 fedpol ha comunicato che le indicazioni fornite dall'interessata concernenti l'autore dei fatti in Belgio non sono sufficienti per l'apertura di una procedura penale in Svizzera e di aver trasmesso sinteticamente le informazioni pertinenti alle autorità belghe (cfr. atto SEM 51/2). J. L'autorità inferiore, in data 4 novembre 2022, ha informato le autorità belghe del fatto che l'interessata è stata indentificata quale potenziale vittima di tratta di esseri umani e ha invitato le stesse a prendere nota di questa importante informazione (cfr. atto SEM 53/1). K. Per quanto concerne il profilo medico, la richiedente ha beneficiato di numerosi consulti medici (cfr. atti SEM 18/2; 37/2; 38/2; 39/1; 40/2; 41/2; 42/2; 50/2; 59/2; 64/2). L. Con decisione del 4 novembre 2022, notificata il 9 novembre 2022, la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo il suo allontanamento (rispettivamente: trasferimento) dalla Svizzera verso il Belgio. M. Il 16 novembre 2022 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 17 novembre 2022) la richiedente è insorta contro la decisione dell'autorità inferiore dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) e ha anzitutto richiesto la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e la concessione dell'effetto sospensivo. In seguito ha concluso all'accoglimento del ricorso, all'annullamento della decisione avversata e alla restituzione degli atti alla SEM per effettuare un esame nazionale della domanda d'asilo; in subordine, alla restituzione degli atti alla all'autorità inferiore per procedere al completamento dell'istruttoria. Altresì, ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo con protestate tasse e spese. N. Il 18 novembre 2022 il Tribunale ha ordinato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento quale misura supercautelare. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). 4.2 Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 5. 5.1 Nel colloquio Dublino la ricorrente ha confermato anzitutto di aver domandato asilo in data (...) marzo 2018 in Belgio e in data (...) marzo 2021 in Francia. Ella avrebbe ricevuto una decisione negativa dal Belgio con l'obbligo di lasciare il Paese. Parimenti avrebbe ricevuto una decisione negativa dalla Francia, ma con l'ingiunzione di dover tornare in Belgio. In seguito, la richiedente ha specificato di aver vissuto in Francia, fino ad agosto/settembre 2021 con un signore che l'avrebbe maltrattata e di essersi poi recata nuovamente in Belgio fino a novembre 2021, prima di prendere una nave per il B._______ con l'aiuto di un passatore. Dal Nordafrica avrebbe preso un aereo fino in C._______, dove vi sarebbe rimasta per 1-2 settimane. Successivamente, da dicembre 2021 a febbraio 2022, ella avrebbe soggiornato in D._______ (E._______). L'interessata ha dipoi asserito di essere ritornata in Europa in aereo, con dei documenti falsi, tramite un'associazione di aiuto alle donne. Ella sarebbe atterrata in Belgio ma le avrebbero consigliato di recarsi in Svizzera a chiedere asilo. Tuttavia, una volta arrivata in Belgio ella avrebbe dovuto vivere in un appartamento con altre persone e il passatore le avrebbe chiesto ulteriori soldi per portala in Svizzera. Non disponendo di alcun mezzo, la richiedente sarebbe stata cacciata e avrebbe vissuto in strada fino a maggio 2022, quando sarebbe stata in grado di pagare un altro passatore per arrivare fino in Svizzera. Infine, la richiedente ha affermato di non aver delle prove del fatto che avrebbe lasciato l'Europa o che tra novembre 2021 e febbraio 2022 si sarebbe trovata in D._______ (E._______). L'insorgente posta successivamente di fronte alla possibile competenza del Belgio, ha dichiarato di non voler tornare in Belgio a causa della presenza di un uomo che l'avrebbe ricattata e minacciata. Questa persona all'inizio l'avrebbe aiutata, ma poi avrebbe abusato di lei. Per questo motivo, sarebbe scappata dal Belgio in Francia e poi dal Belgio in Africa. Ella non vorrebbe farci ritorno per paura di incontrarlo. Quest'uomo tuttavia non avrebbe nessun legame con la persona che l'ha maltrattata in Francia. Sulla possibile competenza della Francia, ella ha affermato di aver ricevuto una decisione negativa e di non aver mai avuto nessun aiuto e di essersi sentita abbondonata. A causa dei suoi problemi psicologici, ella ha asserito di non volerci assolutamente tornare. Inoltre, l'interessata è stata questionata in merito al suo stato di salute. In proposito ha riferito di soffrire, già dall'infanzia, di (...) e (...). Inoltre, ha dichiarato di avere anche problemi psicologici, in particolare le capiterebbe di parlare da sola pensando a tutto il male subito, oltre a capitarle di avere (...), nei momenti di sconforto (cfr. atto SEM 13/4). 5.2 Nell'ambito di un'audizione TEU, oltre ad approfondire gli elementi TEU rilevati dalle sue dichiarazioni, la SEM le ha nuovamente concesso il diritto di essere sentito in merito ad un'eventuale responsabilità del Belgio per lo svolgimento della procedura d'asilo e di allontanamento in virtù del Regolamento Dublino III. A tal proposito, l'insorgente ha affermato di non potervi fare ritorno in quanto sarebbe stata maltrattata proprio da un cittadino belga e pertanto non avrebbe nessuna protezione e nessuna sicurezza. Inoltre, ha dichiarato che se dovesse tonare in Belgio le autorità la rimanderebbero nel suo Paese. Altresì, ha asserito di non aver ricevuto nessun sostegno psicologico né dalla Francia, né dal Belgio (cfr. atto SEM 34/12 D45). 5.3 Nella decisione avversata l'autorità inferiore ha in primo luogo osservato che non vi sono prove relative al fatto che la richiedente abbia lasciato lo spazio Dublino per più di tre mesi. Pertanto, la SEM ha specificato come nella fattispecie non troverebbe applicazione l'art. 19 cpv. 2 Regolamento Dublino III. Invero, le autorità belghe avrebbero accettato con cognizione di causa la richiesta di ripresa in carico. Inoltre, nemmeno il fatto che la domanda d'asilo sarebbe stata respinta in Belgio sarebbe in grado di confutare la competenza del precitato Paese. Di conseguenza, l'autorità di prima istanza ha ritenuto data la competenza del Belgio per condurre il seguito della sua procedura. A questo titolo, l'autorità di prima istanza ha osservato come si potrebbe partire dal presupposto che la richiedente non verrebbe esposta a delle serie violazioni dei diritti dell'uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e dell'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) in caso di trasferimento. In specie non vi sarebbero neppure dei motivi giustificanti l'applicazione degli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III, nonché dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). La SEM ha in particolare osservato, dopo un'attenta analisi, come non vi sarebbe per la richiedente un rischio reale di tratta secondaria di essere umani (re-trafficking) in Belgio. Inoltre, le autorità belghe avrebbero accettato la sua riammissione a destinazione F._______, in modo tale che al suo arrivo ella potrà comunicare alle autorità i fatti di cui sarebbe stata vittima mantenendo le distanze da luoghi e dalle persone che l'avrebbero sfruttata e minacciata. Pertanto l'esecuzione del suo rinvio, a dire dell'autorità inferiore, sarebbe da ritenersi lecita. Altresì, la SEM ha constatato come le condizioni di salute dell'interessata non sarebbero di una gravità tale da renderne inesigibile il suo rinvio, considerando che il Belgio disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente e che al momento del trasferimento le autorità belghe verrebbero informate sulla situazione medica e in merito ai trattamenti necessari. Infine, la SEM ha specificato che le competenti autorità di polizia, dopo un'analisi del caso, non avrebbero ritenuto esservi indizi sufficienti per l'apertura di una procedura penale in Svizzera. Pertanto, la presenza della ricorrente sul territorio elvetico non sarebbe richiesta. 5.4 Dal canto suo, nel memoriale ricorsuale, la richiedente rimprovera, in primo luogo, all'autorità di prima istanza di non averle concesso un congruo termine per richiedere alle autorità cantonali un permesso di soggiorno di breve durata nel periodo di accertamento dei fatti da parte delle autorità di polizia. In secondo luogo, l'insorgente ritiene che la SEM avrebbe omesso, con l'inoltro della richiesta di ripresa a carico alle autorità belghe, di richiedere le dovute garanzie di accoglienza previste per le vittime del reato di tratta di esseri umani, violando così le previsioni internazionali in materia. Altresì, a suo dire, l'autorità inferiore avrebbe accertato in modo inesatto e incompleto i fatti rilevanti in merito ai rischi di un allontanamento verso il Belgio. Invero, la SEM non avrebbe tenuto debitamente conto della sua condizione di estrema vulnerabilità e del concreto rischio di rivittimizzazione a cui sarebbe sottoposta allontanandola nel Paese in cui è stata vittima del reato di tratta di esseri umani e oggetto di plurime violenze fisiche e psicologiche. Infine, l'interessata contesta all'autorità di prima istanza di non aver tenuto debitamente conto delle attuali carenze del sistema d'accoglienza belga, dovute a forte sovraccarico, ritenendo altresì che la stessa avrebbe erroneamente utilizzato il suo poter discrezionale nell'esclusione dell'applicazione della clausola di sovranità. 6. 6.1 Per quanto attiene la problematica della tratta di esseri umani, occorre rinviare a quanto sancito nella DTAF 2016/27. In tale contesto il Tribunale ha rilevato che, in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani, la quale deve essere considerata come una violazione dell'art. 4 CEDU, vi sono degli obblighi che si impongono alla Svizzera e che vanno presi in considerazione dalla SEM (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5 e 6 con riferimenti menzionati). Tali obblighi derivano segnatamente dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 15 novembre 2000 (Protocollo di Palermo, RS 0.311.542) e dalla Conv. tratta. Le vittime devono essere identificate, protette e sostenute. Inoltre nel caso in cui le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima di sfruttamento, esse devono adoperarsi onde evitarne l'allontanamento fintanto che la procedura d'identificazione sia completata (art. 10 cpv. 2 Conv. tratta). Le autorità elvetiche preposte devono inoltre assicurarsi che la persona riceva l'assistenza di cui all'art. 12 (cpv. 1 e 2) Conv. tratta (art. 10 cpv. 2 Conv. tratta), così come un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (cfr. art. 13 Conv. tratta). 6.2 Ad identificazione avvenuta, delle misure devono essere prese per proteggere efficacemente la vittima se il rischio di un nuovo reclutamento o di rappresaglie è reso verosimile. Gli obblighi in parola si impongono a tutte le autorità che possono avere dei contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle autorità incaricate dell'esame di una procedura d'asilo (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; tra le tante le sentenze del Tribunale F-2487/2021 del 3 giungo 2021 consid. 4.3; E-4184/2019 del 6 settembre 2019 consid. 9.2, D-3471/2019 del 23 luglio 2019; anche: Nula Frei, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, pag. 125-127, 161 segg., 176 segg.). 6.3 Nel caso in narrativa la SEM ha identificato l'insorgente quale potenziale vittima di tratta di esseri umani (cfr. atto SEM 13/4) e ha svolto un'ulteriore audizione (cfr. atto SEM 34/12) davanti ad un team del suo stesso genere, concedendole al termine della stessa un termine di recupero e di riflessione ai sensi dell'art. 13 Conv. tratta di almeno 30 giorni (cfr. atto SEM 35/4). Inoltre, la ricorrente è stata informata sul fatto che gli impiegati della SEM sono tenuti per legge a denunciare alle autorità di perseguimento penale i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constatano o sono loro segnalati nell'esercizio della loro funzione (art. 22° della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale [LPers; RS 172.220.1)]. Successivamente, la fedpol in data 24 ottobre 2022, ha comunicato che le indicazioni fornite dall'interessata concernenti l'autore dei fatti in Belgio non sono sufficienti per l'apertura di una procedura penale in Svizzera e di aver trasmesso sinteticamente le informazioni pertinenti alle autorità belghe (cfr. atto SEM 51/2). 6.4 Pertanto, in assenza di ulteriori accertamenti da svolgere sul territorio elvetico, si deve dunque partire dall'assunto che gli obblighi che si imponevano all'autorità competente in materia d'asilo siano stati ossequiati. Allo stesso modo, atteso che nel corso della procedura la presenza in Svizzera quale richiedente l'asilo era autorizzata e che fedpol non ha segnalato la necessità di procedere ad accertamenti ulteriori, la questione del termine per richiedere all'autorità cantonale di polizia degli stranieri un permesso di soggiorno di breve durata risulta ininfluente (cfr. sentenza del Tribunale D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 6.4). 7. 7.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. 7.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 7.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 7.4 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione della competenza prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 7.5 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III). 7.6 7.6.1 Nel caso in disamina, la ricorrente ha presentato una domanda d'asilo in Belgio il 2 marzo 2018. Alla luce di queste risultanze, il 21 luglio 2022, la SEM ha presentato alle autorità competente belghe una domanda di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III, segnalando quanto da lei riferito in merito ai suoi spostamenti. In particolare, specificando che ella sarebbe tornata in C._______ e poi in D._______ tra novembre 2021 e febbraio 2022 (cfr. atto SEM 26/5). Il 4 agosto 2022 le suddette autorità hanno accettato il trasferimento della ricorrente verso il Belgio in applicazione della medesima disposizione (cfr. atto SEM 31/1). 7.6.2 L'insorgente di fatto non ha contestato né di aver depositato una domanda d'asilo in Belgio, né che questo Stato sia competente. Malgrado abbia dichiarato di essersi allontanata dal territorio degli Stati membri per oltre tre mesi, non avendo fornito elementi o mezzi di prova a sostegno delle sue allegazioni come già correttamente ritenuto dall'autorità di prima istanza, l'art. 19 cpv. 2 Regolamento Dublino III non può trovare applicazione nella fattispecie. 7.6.3 Di conseguenza, la competenza del Belgio è di principio data. 8. 8.1 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Belgio, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III). 8.2 Il Belgio è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, il Belgio è presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva accoglienza). 8.3 Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). 8.4 Ciò non è palesemente il caso per quanto concerne il Paese in parola (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale E-440/2022 del 7 febbraio 2022). Di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 9. 9.1 Resta ora da esaminare, se la SEM abbia a giusto titolo omesso di applicare le clausole discrezionali di cui all'agli art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III nonché 29a cpv. 3 OAsi 1. 9.2 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 9.3 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari, e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. sentenza del Tribunale D-5666/2017 del 19 marzo 2018 consid. 4.4). 9.4 Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 10. 10.1 Con il ricorso, la richiedente lamenta un concreto rischio rivittimizzazione o di pregiudizi per la sua incolumità per il caso in cui facesse ritorno in Belgio. La stessa asserisce innanzitutto che la SEM non avrebbe ottenuto dagli omologhi belgi alcuna garanzia circa la sua presa a carico. A suo dire, l'assenza di indicazioni da parte delle autorità belghe, in particolare in merito alla possibilità di accedere ad un alloggio protetto - al fine di mettersi al riparo da possibili ritorsioni da parte dell'uomo che l'ha sfruttata e violentata e costretta a prostituirsi - la esporrebbe ad un'elevata situazione di pericolo. Inoltre, le dovrebbe venir assicurato il necessario accompagnamento legale per rivolgersi alle autorità di polizia belghe nonché il necessario supporto medico e psicologico. Pertanto, ella sollecita l'applicazione della clausola di sovranità prevista all'art. 29a cpv. 3 Oasi 1 in relazione con l'art. 17 Regolamento Dublino III. 10.2 Considerata tale censura ricorsuale, e ritenuto che la richiedente è stata riconosciuta quale vittima potenziale di tratta di esseri umani ai sensi dell'art. 4 lett. a Conv. tratta, è d'uopo esaminare la conformità del suo trasferimento verso il Belgio con gli obblighi internazionali contratti dalla Svizzera, ed in particolare con l'art. 3 CEDU (cfr. nello stesso senso anche sentenza del Tribunale D-5217/2017 del 6 marzo 2018 consid. 6.2). 11. 11.1 Quo ai timori e alle rimostranze eccepite dalla richiedente, giova rammentare che per valutare i rischi legati ad un trasferimento Dublino, è necessario determinare la volontà e la capacità dello Stato di destinazione nel predisporre le misure appropriate ad assicurare la protezione contro un rischio di subire un trattamento contrario al diritto internazionale (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-5217/2017 del 6 marzo 2018 consid. 7.2). 11.2 In primo luogo, va rilevato come l'autorità inferiore ha preso quale misura precauzionale - tenendo conto dei fatti di cui ella sostiene essere vittima - di trasferire la ricorrente a F._______ (cfr. atto SEM 57/1). Inoltre, all'occorrenza il Belgio ha ratificato sia la Conv. tratta che il Protocollo di Palermo e ne applica le normative. Altresì, il Paese in parola è membro dell'Unione europea ed è notoriamente uno Stato di diritto munito di autorità di polizia in grado di fornire una protezione adeguata, così come di un sistema giudiziario indipendente capace di far rispettare le disposizioni di legge. 11.3 Su questi presupposti, ci si può quindi attendere dalla ricorrente, ch'ella tuteli i propri diritti adendo le adeguate vie di diritto dinanzi alle competenti autorità belghe, le quali avranno poi l'incombenza di esperire gli accertamenti del caso ed ordinare gli eventuali provvedimenti confacenti. Oltretutto - ponendo anche la mente al fatto che per sua stessa ammissione l'interessata non si è mai rivolta alle autorità belghe denunciando i fatti subiti (cfr. atto SEM 34/12 D43-44) nulla permette di ritenere che il Belgio violerà i suoi obblighi derivanti della Conv. tratta. Il fatto che le autorità belghe non hanno reagito, rispettivamente non hanno avuto il tempo di reagire alla comunicazione e-mail del 4 novembre 2022, dove veniva esplicitato "By the present, we inform you that the applicant is a potential victim of human trafficking. Please take note of this very important information", non permette di giungere a diversa conclusione (cfr. atto SEM 53/1). 11.4 Sicché, in casu malgrado la condizione di potenziale vittima di tratta di esseri umani, un trasferimento in Belgio non configura una violazione dell'art. 3 CEDU, così come neppure del diritto internazionale. 12. 12.1 Rimane da chiarire se i problemi medici dei quali la ricorrente sarebbe affetta siano atti a rendere il suo trasferimento verso il Belgio contrario all'art. 3 CEDU. 12.2 La CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). A tal proposito, la CorteEDU ha successivamente precisato in una sua sentenza, che una violazione dell'art. 3 CEDU può, però, anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.). 12.3 Nel caso di specie, il quadro clinico dell'interessata risultava al momento della decisione impugnata sufficientemente acclarato e non bisognoso di ulteriori approfondimenti oltre a non essere stato contraddistinto da affezioni tali da porre l'interessata gravemente ed irrimediabilmente a rischio con un trasferimento verso il Belgio, luogo dove sono peraltro notoriamente disponibili infrastrutture mediche equiparabili a quelle Svizzere. 12.4 Per quanto concerne la sua situazione medica attuale, si riscontra che in data 4 novembre 2022 l'interessata è stata sottoposta ad (...), dalla quale è risultato (...), con possibili (...) (cfr. atto SEM 59/2). Inoltre, l'interessata ha continuato con i consulti psichiatrici. Dall'ultima visita di continuità del 16 novembre 2022 si evince che sia la diagnosi che la terapia sono rimaste invariate (cfr. atto SEM 64/2). 12.5 Pertanto, senza sminuire le problematiche in essere, non si può che constatare come le stesse non siano manifestamente tali da pregiudicare l'esecuzione del rinvio. Ad ogni modo si evidenzia come il Belgio in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). 12.6 Tali prestazioni sono garantite anche per i richiedenti l'asilo la cui domanda è già stata respinta nello Stato in questione. Inoltre, ella non ha mai allegato di essersi rivolto alle autorità belghe al fine di ottenere delle cure mediche e che queste gli siano state rifiutate. È dunque suo compito rivolgersi alle autorità di tale Paese al fine di ottenere le cure mediche di cui necessita, un alloggio adeguato e misure assistenziali sufficienti. 12.7 Altresì, prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità belghe dell'arrivo, dei problemi di salute dell'insorgente e delle misure assistenziali di cui necessita (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III). Altresì, l'interessata potrà ovviare a possibili complicazioni dell'ottenimento dei farmaci che gli sono stati prescritti venendo trasferita con una riserva sufficiente. 12.8 Infine, nulla permette di concludere che la domanda sia stata trattata in modo lacunoso e che con la pronuncia del rinvio lo Stato di destinazione non ha rispettato il principio del divieto di respingimento. In tutta evidenza, il trasferimento della ricorrente in Belgio non la espone al rischio di respingimento a catena, quindi di rinvio in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate. Tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte al fenomeno delle domande d'asilo multiple («asylum shopping»). Agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe la ricorrente al rischio di essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. 12.9 Alla luce di quanto sopra, non è dunque neppure ravvisabile la necessità di ottenere delle garanzie individuali e concrete da parte delle autorità belghe quanto all'accesso ad un alloggio protetto e all'assistenza medica e psicologica come richiesto dalla ricorrente. 12.10 Di conseguenza, la ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Belgio. Ad ogni modo, se, dopo il suo trasferimento nel suddetto Stato membro, ella dovesse essere costretta dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il Paese in questione violi i suoi obblighi fondamentali, apparterrà alla ricorrente medesima sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in parola (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). 13. 13.1 Non si ravvisa pertanto alcun obbligo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. 13.2 Infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Alla luce degli atti all'inserto e delle circostanze del caso di specie, la decisione risulta essere sostenibile e conforme ai principi costituzionali, quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità. Pertanto, il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM. 13.3 In mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, il Belgio è competente della ripresa a carico della ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del Regolamento Dublino III.
14. Ne discende che è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso il Belgio conformemente all'art. 44 LAsi.
15. In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).
16. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dell'interessata dalla Svizzera verso il Belgio, confermata. 17. 17.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto. 17.2 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 17.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 17.4 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 18°novembre 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA). 17.5 Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
1. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Francesca Bertini Data di spedizione: