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D-5127/2017

D-5127/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-09-19 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5127/2017 Sentenza del 19 settembre 2017 Composizione Giudice Daniele Cattaneo (giudice unico), con l'approvazione del giudice David R. Wenger,cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), aliasA._______, nato il (...), con la moglie B._______, nata il (...), aliasB._______, nata il (...), ed il figlio C._______, nato il (...), aliasC._______, nato il (...), Afghanistan, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 16 agosto 2017 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che i richiedenti hanno presentato in Svizzera il 21 dicembre 2015, i verbali d'audizione di A._______ dell'8 gennaio 2016, del 2 maggio 2017 e dell'8 agosto 2017, i verbali di audizione di B._______ dell'8 gennaio 2016 e del 2 maggio 2017, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 16 agosto 2017, notificata agli interessati il 18 agosto 2017 (cfr. atto A30), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, ritenendo tuttavia non ragionevolmente esigibile l'esecuzione del medesimo verso l'Afghanistan, per il che ha pronunciato la loro conseguente ammissione provvisoria, il ricorso dell'11 settembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 12 settembre 2017) per mezzo del quale gli insorgenti sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo; in subordine, la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per un nuova decisione; contestualmente hanno presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria volta alla dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 16 agosto 2017 e non avendo contestato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione della concessione dell'asilo, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che viene riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5), che gli interessati, cittadini afghani di etnia hazara nati e cresciuti in Iran, hanno dichiarato non essersi mai recati nel paese d'origine (cfr. atto A4, pag. 3 e A5, pag. 3), che sentiti a proposito dei motivi della loro domanda, i richiedenti hanno fatto valere alcune problematiche intercorse durante il loro soggiorno in Iran, che A._______ ha addotto aver subito un'aggressione nel 2009 a causa del fatto che si sarebbe invaghito di una ragazza afgana di nome Zahra; che i fratelli di quest'ultima si sarebbero poi ripresentati nel 2015, per il che egli sarebbe fuggito in l'Europa con la moglie e la figlia (cfr. atto A13, pag. 7 e segg.), che dal canto suo B._______, dopo aver esposto alcune traversie che avrebbe subito in quanto afgana in Iran, ha confermato quanto dichiarato dal marito a proposito dei problemi avuti con i famigliari di Zahra nonché circa la loro successiva fuga in Europa (cfr. atto A12, pag. 6 e segg.), che chiamati a pronunciarsi in merito ad un eventuale ritorno in Afghanistan, gli interessati hanno anzitutto espresso timori a riguardo della situazione securitaria (cfr. atto A12, pag. 10, A13 pag. 12 e A15, pag. 9); che i richiedenti hanno altresì dichiarato che proprio a causa dell'anarchia vigente nel paese d'origine correrebbero il rischio di subire atti pregiudizievoli ad opera dei famigliari di Zahra risiedenti in Afghanistan (cfr. atto A15, pag. 10), che nella decisione impugnata la SEM ha anzitutto considerato irrilevanti i motivi d'asilo invocati degli interessati sulla base del fatto che gli eventi addotti si sarebbero svolti al di fuori del paese d'origine; che a mente dell'autorità di prime cure dagli atti non emergerebbe inoltre alcun indizio concreto in grado di fondare il timore di subire persecuzioni e rappresaglie da parte dei famigliari di Zahra dimoranti in Afghanistan, che con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti contestano tale lettura; che a loro dire, i fatti in questione si sarebbero svolti in Iran, ovvero nel paese di residenza e dove sarebbero nati e cresciuti; che tuttavia alcuni parenti di Zahra vivrebbero tuttora in Afghanistan, per il che, fermo considerata in particolare la situazione d'insicurezza in loco, tale paese non avrebbe potuto rappresentare una valida alternativa di rifugio; che nulla avrebbe infatti potuto impedire ai fratelli di Zahra di mettere in atto i loro propositi in Afghanistan una volta informati del loro ritorno dai famigliari ivi residenti; che in ragione di ciò i ricorrenti necessiterebbero di protezione internazionale; che ciò sarebbe in particolare imposto dal fatto che né l'Iran né tantomeno l'Afghanistan sarebbero in grado di proteggerli dai fratelli di Zahra; che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che infatti, dovendosi la qualità di rifugiato esaminare relativamente al paese d'origine del richiedente (UNHCR, Guide des procédure et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90), occorre anzitutto confermare l'irrilevanza dell'integralità degli eventi svoltisi in Iran, che la menzione alternativa di cui all'art. 3 LAsi circa il paese di ultima residenza trova infatti applicazione nei soli casi in cui l'interessato sia apolide; che in altri termini, l'esame dei motivi d'asilo di un richiedente non può essere effettuato in relazione al paese di ultima residenza se non nel caso in cui quest'ultimo risulti senza cittadinanza (cfr. sentenza del Tribunale D-1929/2014 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1), che del resto, i timori relativi alle possibili azioni dei famigliari di Zahra in Afghanistan non risultano in specie essere supportati da alcun elemento concreto; che al riguardo i ricorrenti si sono infatti limitati a pretendere che alcuni membri di tale famiglia risiederebbero tuttora in Afghanistan, senza tuttavia essere in misura di fornire dettagli concludenti a riguardo della loro eventuale capacità e volontà persecutoria (cfr. atto A15, pag. 10); che su tali presupposti nemmeno può essere seguita la tesi ricorsuale secondo la quale il rischio deriverebbe dal fatto che i fratelli di Zahra, autori degli atti pregiudizievoli svoltisi in Iran, verrebbero immediatamente informati dai famigliari del rientro degli interessati così da porre in essere i loro propositi in Afghanistan; che al riguardo, occorre condividere in questa sede anche la - peraltro incontestata - conclusione della SEM a proposito dell'irrilevanza in materia d'asilo dei timori invocati alla difficile situazione congiunturale e securitaria nel paese d'origine, posto che tali circostanze non sono riconducibili a volontà persecutorie mirate, che pertanto, nulla lascia presupporre che i ricorrenti corrano il rischio di essere esposti a trattamenti contrari ai disposti citati nell'evenienza di un ipotetico ritorno in patria, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: